Penale
Il processo con verbalizzazione mediante stenotipia è migliore rispetto a quello con verbalizzazione manuale? E’ la tesi del Tribunale di Trani che chiama in causa la Corte Costituzionale. Tribunale di Trani – Sezione di Ruvo di Puglia – ordinanza 22 magg
Il processo con verbalizzazione mediante stenotipia è migliore rispetto a quello con verbalizzazione manuale? E la tesi del Tribunale di Trani che chiama in causa la Corte Costituzionale
Tribunale di Trani Sezione di Ruvo di Puglia ordinanza 22 maggio 2003
Giudice Oliveri del Castillo
Il giudice, dottor Roberto Oliveri del Castillo,sciogliendo la riserva e letti gli atti nei confronti di Cantatore Domenico, difeso dallavv. Michele Quinto;
rilevato che la difesa ha sollevato questione di illegittimità costituzionale dellarticolo 140 Cpp per contrasto con larticolo 111 Costituzione nella parte in cui consente la redazione del verbale in forma riassuntiva anche con riferimento allassunzione di testimonianze;
ritenuto che la questione posta è indubbiamente rilevante in quanto al momento il servizio di stenotipia era sospeso ai sensi della missiva del Presidente del Tribunale di Trani del 11 aprile 2003, mentre nellattualità il provvedimento del Presidente del Tribunale di Trani in data 3.5.03 consente luso della stenotipia esclusivamente con riferimento a «procedimenti ad istruttoria dibattimentale complessa», con ciò richiamando a contrario la formula utilizzata dallarticolo 140 comma 1 Cpp, e attribuendo così al giudice un potere discrezionale decisivo in tema di verbalizzazione delle assunzione delle testimonianze, restando attuale e sussistente «la questione della ridotta copertura finanziaria per i servizi di stenotipia e di trascrizione&.al fine di assicurare indispensabile contenimento della spesa», giusta nota del Presidente di Corte dAppello del 8 aprile 2003, ricettiva di indicazioni ministeriali del 3 febbraio e 31 marzo 2003;
rilevato poi che la contingente indisponibilità di cui allarticolo 140 Cpp di strumenti fa riferimento a vicende momentanee, occasionali, passeggere (come il guasto tecnico o il malore delladdetto), ma non anche vicende programmate e programmabili, se non addirittura prestabilite, come lo stanziamento ridotto in bilancio e lerosione dei fondi già stanziati, come previsto dallarticolo 23 della legge finanziaria 2002;
rilevato che la predetta questione è altresì non manifestamente infondata alla stregua degli articoli 3, 24, 97 e 111 Costituzione, atteso che:
1. Il principio di uguaglianza e di razionalità obiettiva (articolo 3 Costituzione).
È di tutta evidenza, in primo luogo, che esigenze di bilancio e di contenimento della spesa come quelle evidenziate dalle note ministeriali in data 3 febbraio e 31 marzo 2003 e recepite dalle note presidenziali richiamate non possono risolversi nella paralisi del servizio-giustizia per il taglio dei fondi spettanti ad uno strumento indispensabile nella documentazione fedele e rapida della prova testimoniale come la stenotipia o la trascrizione della fonoregistrazione, imponendo così ladozione della verbalizzazione in forma riassuntiva.
Tra laltro i motivi di bilancio e la «notoria e cronica carenza di fondi sul capitolo 1461» cui fa riferimento la nota prot. n. 3705 del 31.3.03 del Ministero di giustizia, ripresa dalla nota del Presidente della Corte dAppello in data 8.4.03, non concretizzano i motivi di «contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione» di cui allarticolo 140 Cpp, essendo detti motivi di ordine imprevedibile e accidentale come guasti tecnici, malori del tecnico-addetto o altro di assimilabile, va evidenziato che vi è un vulnus per luguaglianza e non disparità di trattamento processuale e sostanziale sia tra i cittadini-parti del processo che fruiscono dei vantaggi del detto servizio, con integrale riproduzione delle dichiarazioni testimoniali, e quelli che non ne fruiscono perché il procedimento di loro pertinenza cade in momento temporale in cui il servizio è interrotto non per motivi tecnici (laddove sarebbe comunque possibile effettuare la fonoregistrazione e la susseguente trascrizione integrale del verbale), ma per motivi afferenti a carenza di fondi e tempi prolungati, e sia tra i cittadini-parti del processo che viene considerato complesso e quindi attrezzato con la stenotipia o altro strumento di verbalizzazione integrale e quelli in cui tale valutazione non viene effettuata, laddove viceversa lassunzione di una testimonianza, a prescindere dalla complessità e dal tipo di processo, è sempre meritevole di strumentazione che ne consenta la riproduzione più rapida e fedele possibile nellinteresse delle parti e della giustizia.
Oltre a ciò, va evidenziato che le indicazioni concettuali normative appaiono prive di tassatività e di determinatezza, risolvendosi in un mero arbitrio circa lutilizzo della forma riassuntiva, laddove andrebbe precisato dalla norma che tale facoltà da parte del giudice può essere esercitata ad esclusione della verbalizzazione delle testimonianze, da assumere sempre con stenotipia o fonoregistrazione e trascrizione, e limitata alle ordinanze endoprocessuali.
2. Il diritto di difesa e giusto processo (articolo 24 e 111 Costituzione).
Si risolve in un vulnus per il diritto di difesa e al giusto processo di imputati e parti civili il disposto dellarticolo 140 Cpp laddove prevede che la prova testimoniale venga raccolta con modalità (il verbale in forma riassuntiva) che non ne consente una fedele riproduzione dovendo necessariamente passare attraverso il filtro del giudice che ne sintetizza i concetti, e laddove anche luso della terminologia genuinamente utilizzata dal teste può consentire alle parti e al giudice di trarre valutazioni e conclusioni.
Daltra parte anche in procedimenti non complessi sotto il profilo dei reati, ma complessi per il numero e la qualità dei testi, la verbalizzazione fedele e rapida del mezzo stenotipico o della fonoregistrazione appare necessaria per la migliore comprensione dei fatti narrati dai testi a fondamento del diritto di difesa delle parti, e pertanto tale esigenza, che rappresenta lin sé della giurisdizione, non può essere piegata e compressa per esigenze di bilancio, dovendo viceversa essere questo ad adattarsi alle esigenze della giustizia e del diritto di difesa.
A ben vedere, infatti, «ogni forma riproduttiva incompleta degli atti del processo come si legge nella istanza della difesa quandanche esso sia di contenuto semplice, non garantisce appieno il rispetto del principio del contraddittorio nella formazione della prova, in quanto non assicura la genuina e perfetta corrispondenza della documentazione agli atti che essa ritrae».
Ed avendo il Legislatore optato per un rito ad alto standard di garanzie quali quelle connesse alla formazione della prova in contraddittorio innanzi al giudice terzo ed imparziale, ed essendo tali garanzie complesse e costose nel momento in cui vanno attualizzate ,le norme processuali – quali quelle qui censurate non possono prevedere forme di verbalizzazione retaggio del vecchio rito inquisitorio, laddove il teste si riportava a quanto dichiarato in istruttoria, consentendo così una facile sintesi al cancelliere e al giudice, soprattutto quando ciò avvenga per motivi di bilancio.
3. Buon andamento della p.a. e ragionevole durata del processo (articoli 97 e 111 Costituzione).
La predetta norma processuale si risolve in un vulnus per il buon andamento dellamministrazione della giustizia e per la durata del processo nei termini di ragionevolezza di cui al rinnovato articolo 111, entrambi interessi e funzioni fondamentali dello Stato-ordinamento e dello Stato-comunità.
Va infatti evidenziato che la raccolta fedele e genuina delle testimonianze orali, valore assoluto che prescinde dalla valutazione di complessità del processo, va effettuato anche in tempi reali e senza dilazioni temporali, dilazioni che si realizzerebbero senzaltro laddove il giudice dovesse procedere ad interrompere continuamente il teste per dettare allassistente di udienza il contenuto segmentato delle dichiarazioni rese (a prescindere dai contenziosi che la sintesi del giudice può provocare nelle parti, con altro tempo da impiegare nella sedazione dei contrasti), in tal modo consentendo lo svolgimento di pochissimi procedimenti nellarco della giornata a fronte del numero elevato che viene però speditamente trattato con i mezzi di riproduzione meccanica, che evita sprechi e lungaggini impedendo interventi di terzi.
Pertanto, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità in ordine alla predetta norma nella parte in cui non esclude dalla verbalizzazione con la forma riassuntiva le prove testimoniali di qualunque grado e complessità, appare necessario che la Consulta si esprima.
PQM
Letto larticolo 23 della legge 87/1953,
– Solleva la questione di legittimità costituzionale dellarticolo 140 Cpp in riferimento agli artt 3, 24, 97 e 111 della Costituzione;
– Dispone la sospensione del procedimento nei confronti di Cantatore Domenico e la immediata trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale;
– Dispone la sospensione dei termini prescrizionali;
– Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia
comunicata al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei Ministri.