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Tuesday 02 November 2004

Il principio dell’ anonimato nelle prove scritte di concorso. Consiglio di Stato Sezione V Sentenza 12 ottobre 2004, n. 6556

Il principio dell’anonimato nelle prove scritte di concorso.

Consiglio di Stato Sezione V Sentenza
12 ottobre 2004, n. 6556

FATTO

Con la sentenza in epigrafe è stato
accolto il ricorso proposto dalla dr. Filomena Z.,
nella qualità di partecipante al concorso per un posto di psicologo
collaboratore bandito dalla ASL n. 10 di Palmi, per l’annullamento della detta
procedura concorsuale, nella quale era risultata vincitrice la dr. Aurelia Vottari.

Il TAR ha ritenuto che fosse stata violata
la regola della segretezza delle prove, poiché, comportando la prova pratica la redazione di un elaborato scritto, non
avrebbe dovuto richiedersi la sottoscrizione del candidato.

La dr. Vottari
ha proposto appello contro la decisione sostenendone l’erroneità e chiedendone
la riforma.

Le parti intimate non si sono
costituite in giudizio.

Con ordinanza e aprile 2001 n. 2351
la Sezione ha sospeso l’efficacia della decisione.

Alla pubblica udienza del 22 giugno
2004 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

L’appello è fondato.

Il TAR ha ritenuto censurabile la
modalità di svolgimento della prova pratica, nella parte in cui, come risulta dal verbale n. 4 del 29 agosto 1994, essa doveva
consistere nella effettuazione di un test diagnostico su di un tema presentato
dalla commissione e breve relazione scritta "firmata dai candidati".

Secondo i primi giudici, poiché nella
specie la prova consisteva nella redazione di un elaborato, avrebbe dovuto
osservarsi il principio della segretezza delle prove scritte, che è destinato a presidiare l’imparzialità del giudizio.

Osserva tuttavia il Collegio che
nella specie l’elaborato scritto non era soggetto alle regole tipiche della
prova scritta.

Come osservato dai primi giudici, la
segretezza della prova scritta si giustifica con la necessità che la correzione
dell’elaborato avvenga ignorando la paternità del compito, quale garanzia di imparzialità del giudizio.

Nel caso in esame, invece,
l’elaborato non è stato valutato in quanto tale, ma ha rappresentato la base
della discussione orale seguita nello stesso contesto
temporale sull’argomento svolto per iscritto. Ne consegue che nessuna utilità pratica avrebbe rivestito l’anonimato dello
scritto, poiché l’autore sarebbe divenuto necessariamente palese pochi minuti
dopo la consegna, in sede di colloquio e comunque prima della valutazione dello
stesso.

Circa il preteso vizio della
procedura, in relazione allo svolgimento di un
colloquio, che non sarebbe stato prescritto in precedenza, può osservarsi che
la modalità seguita dalla commissione è conforme alla previsione normativa. Il d.m. 30 gennaio 1982 che detta la normativa concorsuale per
il personale delle UUSSLL, all’art. 67, a proposito della prova pratica nel
concorso per psicologo coadiutore, prevede espressamente la discussione sul
caso proposto con riguardo all’esame di un soggetto, ma corrisponde ad esigenze
di ordine logico, insite nella natura della prova
pratica di un concorso per psicologi, che la discussione debba svolgersi anche
nel caso in cui si sottopongano ai candidati, come nella specie, i risultati di
test diagnostici.

In conclusione l’appello va accolto.

Le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe,
e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il
ricorso di primo grado;

dispone la compensazione delle spese;

ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall’Autorità Amministrativa.