Enti pubblici

Friday 16 February 2007

Il primo sì alla riforma dei servizi segreti.

Il primo sì alla riforma dei
servizi segreti.

Ddl Camera 2125 – Riforma dei
servizi di informazione e di sicurezza

CAPO I

STRUTTURA DEL SISTEMA DI
INFORMAZIONE PER LA
SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

(Competenze
del Presidente del Consiglio dei ministri).

1. Al Presidente del Consiglio
dei ministri sono attribuiti, in via esclusiva:

a) l’alta direzione e la
responsabilità generale della politica informativa e della sicurezza,
nell’interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni
democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento;

b) l’apposizione e la tutela del
segreto di Stato;

c) la conferma dell’opposizione
del segreto di Stato;

d) la nomina e la revoca del
direttore generale e di uno o più vice direttori generali del Dipartimento
delle informazioni per la sicurezza;

e) la nomina e la revoca dei
direttori e dei vice direttori dei servizi di sicurezza;

f) la determinazione
dell’ammontare annuo delle risorse finanziarie per i servizi di sicurezza e per
il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui dà comunicazione al
Comitato parlamentare di cui all’articolo 30.

2. Ai fini dell’esercizio delle
competenze di cui alle lettere b) e c) del comma 1, il Presidente del Consiglio
dei ministri opera come Autorità nazionale per la sicurezza, determinando i criteri
per l’apposizione e l’opposizione del segreto ed emanando le disposizioni
necessarie per la sua tutela amministrativa, nonché quelle relative al rilascio
e alla revoca dei nulla osta di sicurezza.

3. Il Presidente del Consiglio
dei ministri provvede al coordinamento delle politiche di informazione per la
sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il Comitato interministeriale per
la sicurezza della Repubblica, emana ogni disposizione necessaria per la organizzazione ed il funzionamento del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica.

Art. 2.

(Sistema
di informazione per la sicurezza della Repubblica).

1. Il Sistema di informazione per
la sicurezza della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei
ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica
(CISR), dall’Autorità delegata di cui all’articolo 3,
ove istituita, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dal
Servizio di informazione per la sicurezza esterna (SIE) e dal Servizio di
informazione per la sicurezza interna (SIN).

2. Ai fini della presente legge,
per "servizi di sicurezza" si intendono il SIE ed il SIN.

2-bis. Il Presidente del
Consiglio dei ministri è costantemente informato dall’Autorità delegata sulle
modalità di esercizio delle funzioni delegate e, fermo il potere di direttiva,
può in qualsiasi momento avocare l’esercizio di tutte o di alcune di esse.

Art. 3.

(Autorità
delegata).

1. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, ove lo ritenga opportuno, può delegare le funzioni che non sono
ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un
Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, di seguito
denominati "Autorità delegata".

2. L’Autorità delegata non può
esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri a
norma della presente legge.

3. In deroga a quanto
previsto dal comma 1 dell’articolo 9 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, non è richiesto il parere del
Consiglio dei Ministri per il conferimento delle deleghe di cui al presente
articolo al Ministro senza portafoglio.

Art. 4.

(Dipartimento
delle informazioni per la
Sicurezza).

1. Per lo svolgimento dei compiti
di cui al comma 3 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

2. Il Presidente del Consiglio
dei ministri e l’Autorità delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS per
l’esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarietà nella
programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la
sicurezza, nonché nelle analisi e nelle attività operative dei servizi di
sicurezza.

3. Il DIS svolge i seguenti
compiti:

a) coordina l’intera attività di
informazione per la sicurezza, verificando altresì i risultati delle attività
svolte dal SIN e dal SIE, ferma restando la competenza dei predetti servizi
relativamente alle attività di ricerca informativa e di collaborazione con i
servizi di sicurezza degli Stati esteri;

b) è costantemente informato
delle operazioni di competenza dei servizi di sicurezza e trasmette al
Presidente del Consiglio dei ministri le informative e le analisi prodotte dal
Sistema di informazione per la sicurezza;

c) raccoglie le
informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai servizi di sicurezza,
dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di
ricerca anche privati; ferma l’esclusiva competenza del SIE e del SIN per
l’elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora analisi
strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e
previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali del SIN e del SIE;

d) elabora, anche sulla base
delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da
sottoporre al CISR, nonché progetti di ricerca informativa, sui quali decide il
Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;

e) promuove e
garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra il
SIE e il SIN; comunica al Presidente del Consiglio dei ministri le acquisizioni
provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche;

f) trasmette, su disposizione del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni ed analisi
ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati
all’acquisizione di informazioni per la sicurezza;

g) elabora, d’intesa con il SIE e
il SIN, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni
altra risorsa comunque strumentale all’attività dei servizi di sicurezza, da
sottoporre all’approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri;

h) sentiti il SIE e il SIN,
elabora e sottopone all’approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri
lo schema del regolamento di cui all’articolo 21, comma 1;

i) esercita
il controllo sul SIE e sul SIN, verificando la conformità delle attività di
informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle
direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Per
tale finalità, presso il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità
di organizzazione e di funzionamento sono definite con il decreto di cui al comma 6.
L’ufficio ispettivo, nell’ambito delle competenze
definite con il predetto decreto, può svolgere, anche a richiesta del direttore
generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri,
inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi
nell’ambito dei servizi di sicurezza;

l) vigila sulla corretta
applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei
ministri in materia di tutela amministrativa del segreto;

m) cura le attività di promozione
e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale;

n) impartisce gli indirizzi per
la gestione unitaria del personale di cui all’articolo 21,
secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo
articolo.

4. La direzione generale del DIS
è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell’amministrazione
dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il CISR. L’incarico ha comunque la durata
massima di quattro anni

ed è
rinnovabile per una sola volta. Per quanto previsto dalla presente legge, il
direttore del DIS è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei
ministri e dell’Autorità delegata, ove istituita, salvo quanto previsto
dall’articolo 6, comma 5, e dall’articolo 7, comma 5, ed è gerarchicamente e
funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti
nell’ambito del medesimo Dipartimento.

5. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il direttore generale del DIS, nomina uno o più
vicedirettori generali; il direttore generale affida gli altri incarichi
nell’ambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi il cui conferimento
spetta al Presidente del Consiglio dei ministri.

6. L’ordinamento e
l’organizzazione del DIS e degli uffici istituiti nell’ambito del medesimo
Dipartimento sono disciplinati con apposito regolamento.

7. Il
regolamento previsto dal comma 6 istituisce l’ufficio ispettivo di cui
al comma 3, lettera i), attuando i seguenti criteri:

a) agli ispettori è garantita
piena autonomia ed indipendenza di giudizio nell’esercizio delle funzioni di
controllo;

b) salva specifica autorizzazione
del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità delegata, ove
istituita, i controlli non devono interferire con le operazioni in corso;

c) sono previste per gli
ispettori specifiche prove selettive ed una adeguata formazione;

d) non è consentito il passaggio
di personale dall’ufficio ispettivo ai servizi di sicurezza;

e) gli ispettori, previa
autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità
delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i
servizi di sicurezza e presso il DIS; possono altresì acquisire, tramite il
direttore generale del DIS, altre informazioni da enti pubblici e privati.

Art. 5.

(Comitato
interministeriale per la sicurezza della Repubblica).

1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per la
sicurezza della Repubblica (CISR) con funzioni di consulenza, proposta e
deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità generali della politica di
informazione per la sicurezza.

2. Il Comitato elabora gli
indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della
politica di informazione per la sicurezza, delibera sulla ripartizione delle
risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di sicurezza e sui relativi bilanci
preventivi e consuntivi.

3. Il Comitato è presieduto dal
Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dall’Autorità delegata, ove
istituita, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell’interno e dal
Ministro della difesa, dal Ministro della giustizia e dal Ministro
dell’economia e delle finanze.

4. Il direttore generale del DIS
svolge le funzioni di segretario del Comitato.

5. Il Presidente del Consiglio
dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a
seguito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri componenti del
Consiglio dei ministri, i direttori del SIE e del SIN, nonché
altre autorità civili e militari di cui di volta di volta sia ritenuta
necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.

Art. 6.

(Servizio
di informazione per la sicurezza esterna).

1. È istituito il Servizio di
informazione per la sicurezza esterna (SIE), al quale è affidato il compito di
ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte
le informazioni utili alla difesa della indipendenza, della integrità e della
sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali,
dalle minacce provenienti dall’estero.

2. Spettano al SIE inoltre le
attività in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici,
nonché le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di
fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici,
militari, economici, scientifici e industriali dell’Italia.

3. È, altresì, compito del SIE
individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attività di
spionaggio dirette contro l’Italia e le attività volte a danneggiare gli
interessi nazionali.

4. Il SIE può svolgere operazioni
sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con il SIN, quando tali
operazioni siano strettamente connesse ad attività che
lo stesso SIE svolge all’estero. A tal fine il direttore generale del DIS
provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo
informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o
territoriali.

5. Il SIE risponde al Presidente
del Consiglio dei ministri.

6. Il SIE informa tempestivamente
e con continuità i Ministri della difesa e degli affari esteri e dell’interno
per i profili di rispettiva competenza.

7. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, con proprio decreto, nomina e revoca il direttore del SIE, scelto
tra dirigenti di prima fascia o equiparati dell’amministrazione dello Stato,
sentito il CISR. L’incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è
rinnovabile per una sola volta.

8. Il direttore del SIE riferisce
costantemente sull’attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o
all’Autorità delegata, ove istituita, per il tramite del DIS; presenta al CISR
per il tramite del direttore generale del DIS un rapporto annuale sul
funzionamento e sull’organizzazione del Servizio.

9. Il Presidente del Consiglio
dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore del SIE, uno o più vice
direttori. Il direttore del SIE affida gli altri incarichi nell’ambito del
servizio.

10. L’organizzazione e il
funzionamento del SIE sono disciplinati apposito regolamento, emanato, previa
deliberazione del CISR, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

Art. 7.

(Servizio
di informazione per la sicurezza interna).

1. È istituito il Servizio di
informazione per la sicurezza interna (SIN), al quale è affidato il compito di
ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte
le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi
internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni
democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da
ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica.

2. Spettano al SIN le attività di
informazione per la sicurezza, che si svolgono all’interno del territorio
nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici,
scientifici e industriali dell’Italia.

3. È, altresì, compito del SIN
individuare e contrastare all’interno del territorio nazionale le attività di
spionaggio dirette contro l’Italia e le attività volte a danneggiare gli
interessi nazionali.

4. Il SIN può svolgere operazioni
all’estero soltanto in collaborazione con il SIE, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso SIN
svolge all’interno del territorio nazionale. A tal fine il direttore generale
del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di
raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali.

5. Il SIN risponde al Presidente
del Consiglio dei ministri.

6. Il SIN informa tempestivamente
e con continuità il Ministro dell’interno, il Ministro degli affari esteri e il
Ministro della difesa per i profili di rispettiva competenza

7. Il Presidente del Consiglio
dei ministri nomina e revoca, con proprio decreto, il direttore del SIE, scelto
tra dirigenti di prima fascia o equiparati dell’amministrazione dello Stato,
sentito il CISR. L’incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è
rinnovabile per una sola volta.

8. Il direttore del SIN riferisce
costantemente sull’attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o
all’Autorità delegata, ove istituita, per il tramite del DIS; presenta al CISR
per il tramite del direttore generale del DIS un rapporto annuale sul
funzionamento e sull’organizzazione del Servizio.

9. Il Presidente del Consiglio
dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore del SIN, uno o più vice
direttori. Il direttore del SIN affida gli altri incarichi nell’ambito del
servizio.

10. L’organizzazione e il
funzionamento del SIN sono disciplinati con apposito regolamento, emanato,
previa deliberazione del CISR, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.

Art. 8.

(Esclusività
delle funzioni attribuite al DIS, al SIE e al SIN).

1. Le funzioni attribuite dalla
presente legge al SIE e al SIN non possono essere svolte da nessun altro ente,
organismo o ufficio.

2. Il II
Reparto Informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS),
svolge esclusivamente compiti di carattere tecnico militare e di polizia
militare e non è parte del Sistema di informazione per la sicurezza. Il RIS
agisce in stretto collegamento con il SIE secondo la disciplina regolamentare approvata
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato previa
deliberazione del CISR, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

CAPO II

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 9.

(Tutela
amministrativa del segreto e nulla osta di sicurezza).

1. È istituito nell’ambito del
DIS, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, l’Ufficio centrale per la segretezza (UCSe),
che svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza e di controllo
sull’applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra
disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto di Stato ed alle
classifiche di segretezza di cui all’articolo 41.

2. Competono all’UCSe:

a) gli adempimenti istruttori
relativi all’esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri
quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato;

b) lo studio e la predisposizione
delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle
classifiche di segretezza di cui all’articolo 41, con
riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia alla produzione
industriale;

c) il rilascio e la revoca dei
nulla osta di sicurezza (NOS), previa acquisizione del parere dei direttori dei
servizi di sicurezza e, ove necessario, del Ministro della difesa e del
Ministro dell’interno;

d) la conservazione e
l’aggiornamento di un elenco completo di tutti i soggetti muniti di NOS.

3. Il NOS ha la durata di cinque
anni per la classifica di segretissimo e di dieci anni per tutte le altre,
fatte salve diverse disposizioni contenute in trattati internazionali
ratificati dall’Italia. A ciascuna delle classifiche di segretezza, indicate nell’articolo 41, corrisponde un distinto livello di NOS.

4. Il rilascio del NOS è
subordinato all’effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento
diretto ad escludere, dalla conoscibilità di notizie, documenti, atti o cose
classificate, ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alle istituzioni della Repubblica, alla Costituzione e ai suoi valori,
nonché di rigoroso rispetto del segreto.

5. Al fine di consentire
l’accertamento di cui al comma 4, le Forze armate, le
Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei
servizi di pubblica utilità collaborano con l’UCSe per l’acquisizione di
informazioni necessarie al rilascio dei NOS, ai sensi degli articoli 12 e 13.

6. Prima della scadenza del termine
di cui al comma 3,
l’UCSe può revocare il NOS se, sulla base di
segnalazioni e di accertamenti nuovi, emergono motivi di inaffidabilità a
carico del soggetto interessato.

7. Il regolamento istitutivo di
cui all’articolo 4, comma 6 disciplina il procedimento di accertamento
preventivo di cui al comma 4, finalizzato al rilascio
del NOS, nonché gli ulteriori possibili accertamenti di cui al comma 6, in modo tale da
salvaguardare i diritti dei soggetti interessati.

8. I soggetti interessati devono
essere informati della necessità dell’accertamento nei loro confronti e possono
rifiutarlo, rinunciando al NOS e all’esercizio delle funzioni per le quali esso
è richiesto.

9. Agli appalti di lavori e alle
forniture di beni e servizi, per i quali la tutela del segreto sia richiesta da
norme di legge o di regolamento ovvero sia ritenuta di volta in volta
necessaria, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 3, del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

10. Il soggetto appaltante i
lavori e le forniture di cui al comma 9, quando lo ritiene necessario,
richiede, tramite l’UCSe, al Presidente del Consiglio dei ministri
l’autorizzazione alla segretazione, indicandone i motivi. Contestualmente
all’autorizzazione, l’UCSe trasmette al soggetto appaltante l’elenco delle
ditte individuali e delle imprese munite di NOS.

11. Il dirigente preposto
all’UCSe è nominato e revocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Autorità delegata, ove istituita, sentito il
direttore generale del DIS. Il dirigente presenta annualmente al direttore
generale del DIS, che informa il Presidente del Consiglio dei ministri, una
relazione sull’attività svolta e sui problemi affrontati, nonché sulla
rispondenza della organizzazione e delle procedure adottate dall’Ufficio ai
compiti assegnati e sulle misure da adottare per garantirne la correttezza e
l’efficienza. La relazione è portata a conoscenza del CISR.

Art. 10.

(Ufficio
centrale degli archivi).

1. È istituito nell’ambito del
DIS, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, l’Ufficio centrale degli archivi, al quale
sono demandate:

a) l’attuazione delle
disposizioni che disciplinano il funzionamento e l’accesso agli archivi dei servizi
di sicurezza e del DIS;

b) la gestione dell’archivio
centrale del DIS;

c) la vigilanza sulla sicurezza,
sulla tenuta e sulla gestione dei citati archivi;

d) la conservazione, in via
esclusiva, presso appositi archivi storici, della documentazione relativa alle
attività ed ai bilanci dei servizi di sicurezza, nonché la documentazione
concernente le condotte di cui all’articolo 17 e le relative procedure di
autorizzazione.

2. Il regolamento di cui
all’articolo 4, comma 6, definisce le modalità di organizzazione e di
funzionamento dell’Ufficio centrale degli archivi, le procedure di
informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di
conservazione e di accesso e i criteri per l’invio di documentazione
all’Archivio centrale dello Stato.

Art. 11.

(Formazione
e addestramento).

1. È istituita nell’ambito del
DIS, ai sensi dell’articolo 4 comma 6, la Scuola di formazione con il
compito di assicurare l’addestramento e la formazione di base e continuativa
del personale del DIS e dei servizi di sicurezza.

2. La Scuola ha una direzione
della quale fanno parte, oltre a rappresentanti dei Ministeri interessati,
esponenti qualificati dei centri di eccellenza universitari nei settori di
interesse.

3. Il direttore generale del DIS,
i direttori dei servizi di sicurezza e il direttore della Scuola definiscono
annualmente i programmi di formazione in relazione alle esigenze operative dei
servizi di sicurezza, ai mutamenti dello scenario internazionale e
all’evoluzione del quadro strategico internazionale.

Art. 12.

(Collaborazione
delle Forze armate e delle Forze di polizia).

1. Nell’ambito delle rispettive
attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile
cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto ai servizi
di sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi affidati.

2. Il Comitato di analisi
strategica antiterrorismo, istituito presso il Ministero dell’interno, fornisce
ogni possibile cooperazione al Sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica per lo svolgimento dei compiti a questo affidati dalla presente
legge.

Art. 13.

(Collaborazione
richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di
pubblica utilità).

1. Il DIS, il SIE e il SIN
possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con i soggetti
che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di
pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione,
anche di ordine logistico, necessaria per l’adempimento delle loro funzioni
istituzionali; a tal fine possono in particolare stipulare convenzioni con i
predetti soggetti, nonché con le università e con gli enti di ricerca.

2. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato previa consultazione con le amministrazioni ed
i soggetti interessati, sono emanate le disposizioni necessarie ad assicurare
l’accesso del DIS, del SIE e del SIN agli archivi informatici delle pubbliche
amministrazioni e dei soggetti che erogano, in regime di autorizzazione,
concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità, prevedendo in ogni caso
le modalità tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell’accesso
a dati personali.

2-bis. Per i dati relativi alle
comunicazioni si applica l’articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 153.

Art. 14.

(Introduzione
dell’articolo 118-bis del codice di procedura penale).

1. Dopo l’articolo 118 del codice
di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 118-bis. – (Richiesta
di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei
ministri). – 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può richiedere
all’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito
dall’articolo 329, direttamente o a mezzo del
direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, copie
di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto
ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue
funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza e, in particolare, per le
esigenze del Sistema di informazione per la sicurezza.

2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 118, commi 2 e 3.

3. L’autorità giudiziaria può
altresì trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di
propria iniziativa. Ai medesimi fini l’autorità giudiziaria può autorizzare
l’accesso diretto di funzionari delegati dal direttore generale del
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza al registro delle notizie di
reato anche se tenuto in forma automatizzata".

Art. 15.

(Introduzione
dell’articolo 256-bis del codice di procedura penale).

1. Dopo l’articolo 256 del codice
di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 256-bis.-
(Acquisizione di documenti, atti o altre cose da parte dell’autorità
giudiziaria presso le sedi dei servizi di sicurezza). – 1. Quando deve disporre
l’acquisizione di documenti, atti o altre cose presso le sedi dei servizi di
sicurezza, presso gli uffici del Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza o comunque presso uffici collegati all’esercizio delle funzioni di
Autorità nazionale per la sicurezza, l’autorità giudiziaria indica nell’ordine
di esibizione, in modo quanto più possibile specifico, i documenti, gli atti e le cose oggetto della richiesta.

2. L’autorità giudiziaria
procede personalmente sul posto all’esame dei documenti, degli atti e delle
cose e acquisisce agli atti quelli strettamente indispensabili ai fini
dell’indagine. Nell’espletamento di tale attività, l’autorità giudiziaria può
avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.

3. Quando ha fondato motivo di
ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti non siano quelli richiesti
o siano incompleti, l’autorità giudiziaria informa il Presidente del Consiglio
dei ministri, che provvede a disporre la consegna di ulteriori documenti, atti
o cose o, se ne ricorrono i presupposti, a confermare l’inesistenza di
ulteriori documenti, atti o cose.

4. Quando deve essere acquisito,
in originale o in copia, un documento, un atto o una cosa, originato da un
organismo informativo estero, trasmesso con vincolo di non divulgazione,
l’esame e la consegna immediata sono sospesi e il documento, l’atto o la cosa è
trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri affinché vengano assunte le necessarie iniziative presso l’autorità
estera per le relative determinazioni in ordine all’apposizione del segreto di
Stato.

5. Nella
ipotesi prevista al comma 4, il Presidente del Consiglio dei ministri
autorizza l’acquisizione del documento, dell’atto o della cosa ovvero oppone o
conferma il segreto di Stato entro sessanta giorni dalla trasmissione.

6. Se il Presidente del Consiglio
dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 5, l’autorità giudiziaria
acquisisce il documento, l’atto o la cosa".

Art. 16.

(Introduzione
dell’articolo 256-ter del codice di procedura penale).

1. Dopo l’articolo 256-bis del
codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 15
della presente legge è inserito il seguente:

"Art. 256-ter. –
(Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali
viene eccepito il segreto di Stato). – 1. Quando devono essere acquisiti, in
originale o in copia, documenti, atti o altre cose per i
quali il responsabile dell’ufficio detentore eccepisce il segreto di
Stato, l’esame e la consegna sono sospesi; il documento, l’atto o la cosa è
sigillato in appositi contenitori e trasmesso prontamente al Presidente del
Consiglio dei ministri.

2. Nell’ipotesi prevista nel
comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l’acquisizione del
documento, dell’atto o della cosa ovvero conferma il segreto di Stato entro
trenta giorni dalla trasmissione.

3. Se il Presidente del Consiglio
dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 2, l’autorità giudiziaria
acquisisce il documento, l’atto o la cosa".

CAPO III

GARANZIE FUNZIONALI, STATO
GIURIDICO DEL PERSONALE E NORME DI CONTABILITÀ

Art. 17.

(Ambito
di applicazione delle garanzie funzionali).

1. Fermo quanto disposto
dall’articolo 51 del codice penale, non è punibile il personale dei servizi di
sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge
come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto
indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi, nel rispetto
rigoroso dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e delle
procedure fissate dall’articolo 18.

2. La speciale causa di
giustificazione di cui al comma l non si applica se la condotta prevista dalla
legge come reato configura delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la
vita, l’integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la
libertà morale, la salute o l’incolumità di una o più persone.

3. La speciale causa di
giustificazione non si applica, altresì, ai reati di attentato contro organi
costituzionali e contro le assemblee regionali, di cui all’articolo 289 del
codice penale, agli attentati contro i diritti politici del cittadino, di cui
all’articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l’amministrazione della
giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei servizi
di sicurezza e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate
dall’articolo 18, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino
attraverso false dichiarazioni all’autorità giudiziaria oppure attraverso
occultamento della prova di un delitto ovvero non siano dirette a sviare le
indagini disposte dall’autorità giudiziaria. La speciale causa di
giustificazione non si applica altresì alle condotte previste come reato a norma dell’articolo 255 del codice penale e della legge 20
febbraio 1958, n. 75.

3-bis. Non possono essere
autorizzate condotte previste dalla legge come reato per le
quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell’articolo 38,
comma 11, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270-bis, secondo
comma, e 416-bis, primo comma, del codice penale.

4. Le condotte di cui al comma 1
non possono essere effettuate nelle sedi di partiti politici rappresentati in
Parlamento o in un’assemblea o consiglio regionale, nelle sedi di organizzazioni
sindacali ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all’albo.

5. La speciale causa di
giustificazione si applica quando le condotte:

a) sono poste in essere
nell’esercizio o a causa di compiti istituzionali dei servizi di sicurezza, in
attuazione di un’operazione autorizzata e documentata ai sensi dell’articolo 18 e secondo le norme organizzative del
Sistema di informazione per la sicurezza;

b) sono indispensabili e
proporzionate per il conseguimento degli obiettivi dell’operazione non
altrimenti perseguibili;

c) sono frutto di una obiettiva e compiuta comparazione degli interessi
pubblici e privati coinvolti;

d) sono effettuate in modo tale
da comportare il minor danno possibile per gli interessi lesi.

6. Quando, per particolari
condizioni di fatto e per eccezionali necessità, le
attività indicate nel presente articolo sono state svolte da persone non
addette ai servizi di sicurezza in concorso con uno o più dipendenti dei
servizi di sicurezza e risulta che il ricorso alla loro opera da parte dei
servizi di sicurezza era indispensabile, ed era stato autorizzato secondo le
procedure fissate dall’articolo 18, tali persone sono equiparate, ai fini della
applicazione della speciale causa di giustificazione, al personale dei servizi
di sicurezza.

Art. 18.

(Procedure
di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come reato).

1. In presenza dei presupposti di cui all’articolo 17 e nel
rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei
ministri o l’Autorità delegata, ove istituita, autorizza le condotte previste
dalla legge come reato e le operazioni di cui esse sono parte.

2. Il Presidente del Consiglio
dei ministri o l’Autorità delegata, ove istituita, provvede all’autorizzazione,
motivandola, sulla base di una circostanziata richiesta del direttore del
servizio di sicurezza interessato, tempestivamente trasmessa tramite il DIS.

3. Il Presidente del Consiglio
dei ministri può in ogni caso modificare o revocare il provvedimento adottato a
norma del comma 1 con l’utilizzo delle medesime forme previste dal comma 2.

4. Nei casi di assoluta urgenza,
che non consentono di acquisire tempestivamente l’autorizzazione di cui al comma 2, e qualora l’Autorità delegata non sia
istituita, il direttore del servizio di sicurezza autorizza le condotte
richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro
ore, al Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il DIS, indicando
circostanze e motivi dell’intervento di urgenza.

5. Il Presidente del Consiglio
dei ministri o l’Autorità delegata, ove istituita, se l’autorizzazione era di
sua competenza, qualora riscontri la sussistenza dei presupposti di cui
all’articolo 17, nonché il rispetto del termine di comunicazione di cui al comma 4, ratifica il provvedimento.

6. Nei casi in cui la condotta
prevista dalla legge come reato sia stata posta in essere in assenza ovvero
oltre i limiti delle autorizzazioni previste dal presente articolo, il
Presidente del Consiglio dei ministri adotta le necessarie misure ed informa
l’autorità giudiziaria senza ritardo.

7. La documentazione relativa
alle richieste di autorizzazione previste nel presente articolo è conservata
presso il DIS in apposito schedario segreto, unitamente alla documentazione
circa le relative spese, secondo le norme emanate con il decreto di cui
all’articolo 4, comma 6. La rendicontazione di tali spese è sottoposta a
specifica verifica da parte dell’ufficio ispettivo del DIS, di cui all’articolo 4, comma 3, lettera i).

Art. 19.

(Opposizione
della speciale causa di giustificazione all’autorità giudiziaria).

1. Quando risulta che per taluna
delle condotte indicate all’articolo 17 ed autorizzate ai sensi dell’articolo
18 sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato
tramite il DIS

oppone
all’autorità giudiziaria che procede l’esistenza della speciale causa di
giustificazione.

2. Nel caso indicato al comma 1,
il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che sia data conferma della sussistenza
dell’autorizzazione di cui all’articolo 18. Gli atti
delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e
iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità
che ne tutelino la segretezza.

3. Quando l’esistenza della
speciale causa di giustificazione è opposta nel corso dell’udienza preliminare
o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal
giudice che procede.

4. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, se sussiste l’autorizzazione, ne dà comunicazione entro dieci
giorni all’autorità che procede, indicandone i motivi. Della conferma è data
immediata comunicazione al Comitato parlamentare di cui
all’articolo 30. Nelle more della pronuncia del Presidente del Consiglio
dei ministri il procedimento è sospeso.

5. Se la conferma non interviene nel termine indicato al comma 4, essa si intende negata e
l’autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.

6. Se il Presidente del Consiglio
dei ministri conferma la sussistenza dell’autorizzazione, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, pronuncia,
a seconda dei casi, sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Gli
atti del procedimento sono, all’esito, trasmessi al procuratore della
Repubblica che li custodisce in archivio secondo modalità, dallo stesso
determinate, idonee a tutelarne la segretezza.

7. Analoga procedura di custodia
degli atti viene seguita quando è sollevato conflitto
di attribuzione fino a che il conflitto non sia stato risolto.

8. Se è stato sollevato conflitto
di attribuzione, la Corte
costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento
di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di
segretezza che la Corte
stessa stabilisce.

9. Quando l’esistenza della
speciale causa di giustificazione è eccepita dall’appartenente ai servizi di
sicurezza o da uno dei soggetti di cui all’articolo 17, comma 6, al momento
dell’arresto in flagranza o dell’esecuzione di una misura cautelare,
l’esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla
polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo
strettamente necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro
ore, salvo il caso previsto nel comma 10.

10. Il procuratore della
Repubblica, immediatamente informato, provvede a norma degli articoli 390 e
seguenti del codice di procedura penale, dispone le necessarie verifiche e
chiede conferma al direttore del DIS che deve rispondere entro ventiquattro ore
dalla richiesta. La persona è trattenuta negli uffici della polizia giudiziaria
sino a quando perviene la conferma del DIS e comunque
non oltre ventiquattro ore dalla ricezione della richiesta. Decorso il termine
senza che sia pervenuta la conferma richiesta, si
procede a norma del codice di procedura penale.

11. Se necessario, il procuratore
della Repubblica chiede conferma al Presidente del Consiglio dei ministri che
conferma o smentisce l’esistenza della causa di giustificazione entro dieci
giorni dalla richiesta. Se la conferma non interviene nel termine indicato,
essa si intende negata e l’autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie
disposizioni.

Art. 20.

(Sanzioni
penali).

1. Gli appartenenti ai servizi di
sicurezza e i soggetti di cui all’articolo 17, comma 6, che preordinino
illegittimamente le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 18 sono puniti con la reclusione da tre
a dieci anni.

Art. 21.

(Contingente
speciale del personale).

1. Con apposito regolamento è
determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS ed ai servizi
di sicurezza, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento
disciplina altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel
rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l’ordinamento e il
reclutamento del personale, il relativo trattamento economico e previdenziale,
nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso.

2. Il regolamento determina, in
particolare:

a) l’istituzione di un ruolo
unico del personale dei servizi di sicurezza e del DIS, prevedendo le
distinzioni per le funzioni amministrative, operative e tecniche;

b) la definizione di adeguate
modalità concorsuali e selettive, aperte anche a cittadini esterni alla
pubblica amministrazione, per la scelta del personale;

c) i limiti temporali per le
assunzioni a tempo determinato nel rispetto della normativa vigente

per
coloro che, a norma dei criteri indicati nella lettera e), non vengono assunti
tramite concorso;

d) l’individuazione di una quota
di personale chiamato a svolgere funzioni di diretta collaborazione con il
direttore generale del DIS e con i direttori dei servizi di sicurezza, la cui
permanenza presso i rispettivi organismi è legata alla permanenza in carica dei
medesimi direttori;

e) il divieto di assunzione
diretta salvo casi di alta e particolare specializzazione, debitamente
documentata, per attività assolutamente necessarie alla operatività del DIS e
dei servizi di sicurezza;

f) le ipotesi di incompatibilità,
collegate alla presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di
affinità entro il secondo grado o di convivenza o di comprovata cointeressenza economica

con
dipendenti dei servizi di sicurezza o del DIS, salvo che l’assunzione avvenga
per concorso; qualora il rapporto di parentela o di affinità o di convivenza o
di cointeressenza economica

riguardi
il direttore generale del DIS e i direttori dei servizi, l’incompatibilità è
assoluta;

g) il divieto di affidare
incarichi a tempo indeterminato a chi è cessato per qualunque ragione dal
rapporto di dipendenza dal DIS e dai servizi di sicurezza;

h) i criteri per la progressione
di carriera;

i) la determinazione per il DIS e
per ciascun servizio di una percentuale minima non inferiore al 50 per cento
dei dipendenti del ruolo di cui alla lettera a);

l) i casi eccezionali di
conferimento di incarichi ad esperti esterni, nei limiti e in relazione a
particolari profili professionali, competenze o specializzazioni;

m) i criteri e le modalità
relativi al trattamento giuridico ed economico del personale che rientra
nell’amministrazione di provenienza al fine del riconoscimento delle professionalità
acquisite;

n) i criteri e le modalità per il
trasferimento del personale del ruolo dei servizi di sicurezza e del DIS ad
altra amministrazione.

3. Per il reclutamento del
personale addetto al DIS ed ai servizi di sicurezza non si applicano le norme
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, e
all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni.

4. Le assunzioni effettuate in
violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento sono
nulle, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare
di chi le ha disposte.

5. Il regolamento definisce la
consistenza numerica, le condizioni e le modalità del passaggio del personale
di CESIS, SISMI e SISDE nel ruolo di cui al comma 2,
lettera a).

6. Il regolamento definisce,
sulla base di tabelle di allineamento alle qualifiche del personale delle Forze
di polizia, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente
al contingente di cui al comma 1, costituito dallo stipendio tabellare,
dall’indennità integrativa speciale e dagli assegni familiari, nonché da una indennità di funzione, rapportata al grado, alla
qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte.

7. È vietato qualsiasi
trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In
caso di rientro nell’amministrazione di appartenenza, è escluso il mantenimento
del trattamento economico principale ed accessorio maturato alle dipendenze dei
servizi di sicurezza, fatte salve le misure eventualmente disposte ai sensi
della lettera m) del comma 2.

8. soppresso.

9. Il regolamento disciplina i
casi di cessazione dei rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo.

10. Il regolamento stabilisce le
incompatibilità preclusive del rapporto con il DIS e con i servizi di
sicurezza, in relazione a determinate condizioni personali, a incarichi
ricoperti e ad attività svolte, prevedendo specifici obblighi di dichiarazione
e, in caso di violazione, le conseguenti sanzioni.

11. Non possono svolgere
attività, in qualsiasi forma, alle dipendenze del Sistema di informazione per
la sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti
delle istituzioni democratiche, non diano sicuro
affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione.

12. In nessun caso il DIS e
i servizi di sicurezza possono avere alle loro dipendenze o impiegare in
qualità di collaboratori o di consulenti membri del Parlamento europeo, del
Parlamento o del Governo nazionali, consiglieri regionali, provinciali,
comunali o membri delle rispettive giunte, dipendenti degli organi
costituzionali, magistrati, ministri di confessioni religiose i cui statuti non
contrastino con l’ordinamento giuridico italiano e
giornalisti professionisti o pubblicisti.

13. Tutto il personale che presta
comunque la propria opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di
sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del
segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio o a causa
delle proprie funzioni.

Art. 22.

(Ricorsi
giurisdizionali).

1. Ai ricorsi al giudice
amministrativo aventi ad oggetto controversie relative
al rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 23-bis
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Art. 23.

(Esclusione
della qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di pubblica
sicurezza).

1. Il personale di cui all’articolo 21 non riveste la qualifica di ufficiale
o di agente di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto dal comma 2,
quella di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza. Tali qualità sono
sospese durante il periodo di appartenenza al contingente speciale di cui all’articolo 21 per coloro che la rivestono in base
agli ordinamenti dell’amministrazione di provenienza.

2. In relazione allo
svolgimento di attività strettamente necessarie a una specifica operazione dei
servizi di sicurezza o volte alla tutela delle strutture e del personale del
DIS o dei servizi di sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di
pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione, può essere
attribuita a taluno dei soggetti appartenenti al contingente speciale di cui
all’articolo 21, per non oltre un anno, dal Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del direttore generale del DIS.

3. L’attribuzione della
qualifica è rinnovabile.

4. L’attribuzione della qualifica
è comunicata al Ministro dell’interno.

5. Nei casi di urgenza, la
proposta del direttore generale del DIS può essere formulata anche in forma orale e seguita entro ventiquattro ore dalla
comunicazione scritta.

6. In deroga alle ordinarie
disposizioni, il personale di cui all’articolo 21, ha l’obbligo di
denunciare fatti costituenti reato ai rispettivi direttori i quali, senza
ritardo, informano il Presidente del Consiglio dei ministri, o l’Autorità
delegata, ove istituita.

7. I direttori dei servizi di
sicurezza e il direttore generale del DIS hanno l’obbligo di fornire ai
competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di
prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia
stata acquisita conoscenza nell’ambito delle strutture che da essi
rispettivamente dipendono.

8. L’adempimento dell’obbligo di cui al comma 7 può essere ritardato, su autorizzazione
del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò sia strettamente
necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Sistema di
informazione per la sicurezza.

Art. 24.

(Identità
di copertura).

1. Il direttore generale del DIS,
previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità
delegata, ove istituita, può autorizzare l’uso, da parte degli addetti ai
servizi di sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di
qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere
disposta o autorizzata l’utilizzazione temporanea di documenti e certificati di
copertura.

2. I documenti indicati nel comma
1 non possono attestare la qualità di agente e di ufficiale di polizia
giudiziaria o di pubblica sicurezza.

3. Con apposito regolamento sono
definite le modalità di rilascio e conservazione, nonché la durata della
validità dei documenti e dei certificati di cui al comma 1. Presso il DIS è
tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il
rilascio dei documenti e dei certificati di cui al comma 1. Al termine
dell’operazione, il documento o il certificato è conservato in apposito
archivio istituito presso il DIS.

Art. 25.

(Attività
simulate).

1. Il direttore generale del DIS,
previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità
delegata, ove istituita, può autorizzare i dirigenti dei servizi di sicurezza
ad esercitare attività economiche simulate, sia nella forma di imprese
individuali sia nella forma di società di qualunque natura.

2. Il consuntivo delle attività
di cui al comma 1 è allegato al bilancio consuntivo dei fondi riservati.

3. Con apposito regolamento sono
stabilite le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 1.

Art. 26.

(Trattamento
delle notizie personali).

1. La raccolta e il trattamento
delle notizie e delle informazioni è finalizzata esclusivamente al
perseguimento degli scopi istituzionali del Sistema di informazione per la
sicurezza.

2. Il DIS, tramite l’ufficio
ispettivo di cui all’articolo 4, comma 3, lettera i),
e i direttori dei servizi di sicurezza garantiscono il rispetto di quanto
disposto dal comma 1.

3. Il personale addetto al
Sistema di informazione per la sicurezza che in qualunque forma istituisca o
utilizzi schedari informativi in violazione di quanto previsto dal comma 1 è
punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a
dieci anni.

4. Il SIN, il SIE e il DIS non
possono istituire archivi al di fuori di quelli la cui esistenza è stata
ufficialmente comunicata al Comitato parlamentare di cui
all’articolo 30, ai sensi dell’articolo 33, comma 6.

Art. 27.

(Tutela
del personale nel corso di procedimenti giudiziari).

1. Quando, nel corso di un
procedimento giudiziario, devono essere assunte le dichiarazioni di un addetto
ai servizi di sicurezza o al DIS, l’autorità giudiziaria procedente adotta ogni
possibile tutela della persona che deve essere esaminata.

2. In particolare, nel corso
del procedimento penale, l’autorità giudiziaria dispone la partecipazione a
distanza dello stesso con l’osservanza, in quanto compatibili, delle
disposizioni previste all’articolo 146-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La partecipazione a distanza è disposta a
condizione che siano disponibili strumenti tecnici
idonei a consentire il collegamento audiovisivo e che la presenza della persona
non sia necessaria.

3. In ogni caso si applicano,
ove ne ricorrano le condizioni, gli articoli 128 del codice di procedura civile
e 472 e 473 del codice di procedura penale.

4. Nel corso delle indagini, il
pubblico ministero adotta comunque adeguate cautele a tutela della persona che
deve essere esaminata o deve partecipare ad un atto di indagine.

5. In particolare, il
pubblico ministero provvede sempre con decreto succintamente motivato a disporre
il mantenimento del segreto sugli atti ai quali partecipano addetti ai servizi
di sicurezza o al DIS fino alla chiusura delle indagini preliminari, anche in
deroga alle disposizioni di cui all’articolo 329, comma 3, del codice di
procedura penale, salvo che il mantenimento del segreto non sia di impedimento
assoluto alla prosecuzione delle indagini ovvero sussista altra rilevante
necessità alla pubblicità degli atti.

6. Nel corso delle indagini il
pubblico ministero provvede, altresì, alla custodia degli atti di cui al
presente articolo con modalità idonee a tutelarne la segretezza.

Art. 28.

(Introduzione
dell’articolo 270-bis del codice di procedura penale).

1. Dopo l’articolo 270 del codice
di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 270-bis. –
(Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni
per la sicurezza e ai servizi di sicurezza). – 1. L’autorità giudiziaria,
quando abbia acquisito, tramite intercettazioni,
comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni
per la sicurezza o ai servizi di sicurezza, dispone la immediata secretazione e
la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti
concernenti tali comunicazioni.

2. Terminate le intercettazioni,
l’autorità giudiziaria trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri copia
della documentazione contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel
processo, per accertare se taluna di tali informazioni sia
coperta da segreto di Stato.

3. Prima della risposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso
inviate possono essere utilizzate solo se vi sia pericolo di inquinamento delle
prove, o pericolo di fuga, o quando è necessario intervenire per prevenire o
interrompere la commissione di un delitto per il quale sia prevista la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni; resta ferma la
disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per
attività del personale dei servizi di sicurezza.

4. Se entro sessanta giorni dalla
notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non
oppone il segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per
l’ulteriore corso del procedimento.

5. L’opposizione del segreto
di Stato inibisce all’autorità giudiziaria la utilizzazione
delle notizie coperte dal segreto.

6. Non è in ogni caso precluso
all’autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e
indipendenti dalle informazioni coperte dal segreto.

7. Quando è sollevato conflitto
di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, e il
conflitto è accolto, il segreto di Stato non può più essere opposto con
riferimento allo stesso oggetto.

8. In nessun caso il segreto
di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie
garanzie per la segretezza del procedimento".

Art. 29.

(Norme
di contabilità e disposizioni finanziarie).

1. Nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è istituita un’apposita
unità previsionale di base per le spese del Sistema di informazione per la
sicurezza.

2. All’inizio dell’esercizio
finanziario, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
CISR, sentiti i responsabili del DIS, del SIE e del SIN, ripartisce tra tali
organismi lo stanziamento di cui al comma 1 e stabilisce, altresì, le somme da
destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle
sue variazioni in corso d’anno, adottate con la stessa procedura, è data
comunicazione al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30.

3. Il regolamento di contabilità
del DIS e dei servizi di sicurezza è approvato anche in deroga alle norme di
contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei princìpi fondamentali da esse stabiliti, nonché delle seguenti disposizioni:

a) il bilancio preventivo, nel
quale sono distintamente indicati i fondi per le spese riservate, e il bilancio
consuntivo delle spese ordinarie sono unici per DIS, SIE e SIN e sono
predisposti su proposta dei responsabili delle
strutture stesse, per la parte di rispettiva competenza;

b) il bilancio preventivo e il
bilancio consuntivo di cui alla lettera a) sono approvati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR;

c) il bilancio consuntivo è
inviato per il controllo della legittimità e regolarità della gestione, insieme
con la relazione annuale dell’organo di controllo interno, ad un ufficio della
Corte dei conti, distaccato presso il DIS;

d) gli atti di gestione delle
spese ordinarie sono assoggettati al controllo preventivo di un ufficio
distaccato presso il DIS, facente capo all’Ufficio bilancio e ragioneria della
Presidenza del Consiglio dei ministri;

e) i componenti degli uffici
distaccati della Corte dei conti e dell’Ufficio bilancio e ragioneria della
Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alle lettere c) e d), sono tenuti
al rispetto del segreto;

f) gli atti di gestione delle
spese riservate sono adottati esclusivamente dai responsabili del DIS e dei
servizi di sicurezza, che presentano uno specifico rendiconto trimestrale e una
relazione finale annuale al Presidente del Consiglio dei ministri;

g) il consuntivo della gestione
finanziaria delle spese ordinarie è trasmesso, insieme con la relazione della
Corte dei conti, al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30, al quale è
presentata, altresì, nella relazione semestrale di cui all’articolo 33, comma
1, una informativa sulle singole linee essenziali
della gestione finanziaria delle spese riservate; la documentazione delle spese
riservate, senza indicazioni nominative, è conservata negli archivi storici di
cui all’articolo 10, comma 1, lettera d).

4. Un apposito regolamento definisce
le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di
beni e servizi, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 17 del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come modificato dal comma
5 del presente articolo. Sono altresì individuati i lavori, le forniture
ed i servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere
effettuati in economia o a trattativa privata.

5. È abrogato il
comma 8 dell’articolo 17 del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006 n. 163.

6. Dall’attuazione della presente
legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.

CAPO IV

CONTROLLO PARLAMENTARE

Art. 30.

(Comitato
parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

1. È istituito il Comitato
parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto sei deputati e sei
senatori, nominati entro venti giorni dall’inizio di ogni legislatura dai
Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti
dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della
maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti
del Comitato.

2. Il Comitato verifica, in modo
sistematico e continuativo, che l’attività del Sistema di informazione per la
sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione,
delle leggi, nell’esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle
sue istituzioni.

3. L’ufficio di presidenza,
composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai
componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il Presidente è eletto tra i
componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è
necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.

4. Se nessuno riporta tale
maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto
il maggiore numero di voti.

5. In caso di parità di voti
è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

6. Per l’elezione,
rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive
sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il
maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma
5.

Art. 31.

(Funzioni
di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

1. Nell’espletamento delle
proprie funzioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
procede al periodico svolgimento di audizioni del Presidente del Consiglio dei
ministri e dell’Autorità delegata, ove istituita, dei Ministri facenti parte
del CISR, del direttore generale del DIS e dei direttori del SIE e del SIN.

2. Il Comitato ha altresì la
facoltà, in casi eccezionali di disporre con delibera motivata l’audizione di
dipendenti del Sistema di informazione per la sicurezza. La delibera è
comunicata al Presidente del Consiglio di ministri che, sotto la propria
responsabilità, può opporsi per giustificati motivi allo svolgimento dell’audizione.

3. Il Comitato può altresì
ascoltare ogni altra persona non appartenente al Sistema di informazione per la
sicurezza in grado di fornire elementi di informazione o valutazione ritenuti
utili ai fini dell’esercizio del controllo parlamentare.

4. Tutti i soggetti auditi sono
tenuti a riferire, con lealtà e completezza, le informazioni in loro possesso
concernenti le materie di interesse del Comitato.

5. Il Comitato può ottenere,
anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329
del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a
procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi
inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste
parlamentari. L’autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti
anche di propria iniziativa.

6. L’autorità giudiziaria
provvede tempestivamente alla trasmissione della documentazione richiesta ai
sensi del comma 5, salvo che non rilevi, con decreto motivato per ragioni di
natura istruttoria, la necessità di ritardare la trasmissione. Quando le
ragioni del differimento vengono meno, l’autorità giudiziaria provvede senza
ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto ha efficacia per sei mesi e
può essere rinnovato, ma perde efficacia dopo la chiusura delle indagini
preliminari.

7. Il Comitato può ottenere, da
parte di appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, nonché degli
organi e degli uffici della pubblica amministrazione, informazioni di
interesse, nonché copie di atti e documenti da essi
custoditi, prodotti o comunque acquisiti.

8. Qualora la comunicazione di
un’informazione o la trasmissione di copia di un documento possano pregiudicare
la sicurezza della Repubblica, i rapporti con Stati esteri, lo svolgimento di
operazioni in corso o l’incolumità di fonti informative, collaboratori o
appartenenti ai servizi di sicurezza, il destinatario della richiesta oppone
l’esigenza di riservatezza al Comitato.

9. Ove il Comitato ritenga di
insistere nella propria richiesta, quest’ultima è sottoposta alla valutazione
del Presidente del Consiglio dei ministri, che decide nel termine di trenta
giorni se l’esigenza opposta sia effettivamente sussistente. In nessun caso
l’esigenza di riservatezza può essere opposta o confermata in relazione a fatti
per i quali non è opponibile il segreto di Stato.

10. Il Comitato, qualora ritenga
infondata la decisione del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero non
riceva alcuna comunicazione nel termine prescritto, ne riferisce a ciascuna
delle Camere per le conseguenti valutazioni.

11. Fermo restando quanto
previsto dal comma 5, al Comitato non può essere
opposto il segreto d’ufficio, né il segreto bancario o professionale, fatta
eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del
mandato.

12. Quando informazioni, atti o
documenti richiesti siano assoggettati al vincolo del segreto funzionale da
parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non
può essere opposto al Comitato.

13. Il Comitato può esercitare il
controllo diretto della documentazione di spesa relativa alle operazioni
concluse, effettuando, a tale scopo, l’accesso presso l’archivio centrale del
DIS, di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b).

14. Il Comitato può effettuare
accessi e sopralluoghi negli uffici di pertinenza del Sistema di informazione
per la sicurezza, dandone preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio
dei ministri.

15. Nei casi previsti nel comma
14, il Presidente del Consiglio dei ministri può differire l’accesso qualora vi
sia il pericolo di interferenza con operazioni in corso.

Art. 32.

(Funzioni
consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

1. Il Comitato parlamentare per
la sicurezza della Repubblica esprime il proprio parere sugli schemi dei
decreti e dei regolamenti previsti dalla presente legge, nonché su ogni altro
schema di decreto o regolamento concernente l’organizzazione e lo stato del
contingente speciale di cui all’articolo 21.

2. Il Presidente del Consiglio
dei ministri informa preventivamente il presidente del Comitato parlamentare
per la sicurezza della Repubblica circa le nomine dei direttori e dei vice
direttori del DIS e dei direttori e dei vice direttori dei servizi di
sicurezza.

3. I pareri di cui al comma 1
hanno carattere obbligatorio, ma non vincolante.

4. I pareri di cui al comma 1
sono espressi dal Comitato nel termine di un mese dalla ricezione dello schema
di decreto o regolamento; tale termine è prorogabile una sola volta, per non
più di quindici giorni.

Art. 33.

(Obblighi
di comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

1. Il Presidente del Consiglio
dei ministri trasmette ogni sei mesi al Comitato parlamentare per la sicurezza
della Repubblica una relazione sull’attività dei servizi di sicurezza,
contenente una analisi della situazione e dei pericoli
per la sicurezza.

2. Sono comunicati al Comitato, a
cura del DIS, tutti i regolamenti e le direttive del Presidente del Consiglio
dei ministri che riguardano le materie di competenza del Comitato, nonché i
decreti ed i regolamenti concernenti l’organizzazione e lo stato del
contingente speciale di cui all’articolo 21.

3. Il Ministro dell’interno, il
Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri trasmettono al Comitato
i regolamenti da essi emanati con riferimento alle
attività del Sistema di informazione per la sicurezza

4. Il Presidente del Consiglio
dei ministri informa il Comitato circa le operazioni condotte dai servizi di
sicurezza nelle quali siano state poste in essere
condotte previste dalla legge come reato, autorizzate ai sensi dell’articolo 18
della presente legge e dell’articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155. Le informazioni sono inviate al Comitato entro trenta giorni dalla data di
conclusione delle operazioni.

5. Il Presidente del Consiglio
dei ministri comunica tempestivamente al Comitato tutte
le richieste di cui all’articolo 270-bis del codice di procedura penale,
introdotto dall’articolo 28 della presente legge, e le conseguenti
determinazioni adottate.

6. Il Presidente del Consiglio
dei ministri comunica tempestivamente al Comitato l’istituzione degli archivi
del DIS e dei servizi di sicurezza.

7. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, nella relazione concernente ciascun semestre, informa il Comitato
sull’andamento della gestione finanziaria del DIS e dei servizi di sicurezza
relativa allo stesso semestre.

8. Nella informativa di cui al comma 7 sono riepilogate, in forma aggregata per
tipologie omogenee di spesa, le previsioni iscritte nel bilancio del DIS, del
SIE e del SIN ed i relativi stati di utilizzo.

9. Nella relazione semestrale il
Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato dei criteri di
acquisizione dei dati personali raccolti dai servizi di sicurezza per il
perseguimento dei loro fini.

10. Entro il 30 settembre di ogni
anno il Presidente del Consiglio dei ministri presenta la relazione relativa al
primo semestre dell’anno in corso; entro il 31 marzo di ogni anno, il
Presidente del Consiglio dei ministri presenta la relazione relativa al secondo
semestre dell’anno precedente.

11. Il Presidente del Consiglio
dei ministri trasmette al Comitato, nella seconda relazione semestrale,
un’informativa sulle linee essenziali delle attività di cui all’articolo
24, comma 1, svolte nell’anno precedente.

12. La relazione semestrale
informa anche sulla consistenza dell’organico e sul reclutamento di personale
effettuato nel semestre di riferimento, nonché sui casi di chiamata diretta
nominativa con indicazione dei criteri adottati e delle prove selettive
sostenute.

Art. 34.

(Accertamento
di condotte illegittime o irregolari).

1. Il Comitato parlamentare per
la sicurezza della Repubblica, qualora nel l’esercizio
delle proprie funzioni riscontri condotte poste in essere in violazione delle
norme che regolano l’attività di informazione per la sicurezza, informa il
Presidente del Consiglio dei ministri e riferisce ai Presidenti delle Camere.

Art. 35.

(Relazioni
del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

1. Il Comitato parlamentare per
la sicurezza della Repubblica presenta una relazione annuale al Parlamento per
riferire sull’attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su
questioni di propria competenza.

2. Il Comitato parlamentare per
la sicurezza della Repubblica può, altresì, trasmettere al Parlamento nel corso dell’anno informative o relazioni urgenti.

Art. 36.

(Obbligo
del segreto).

1. I componenti del Comitato
parlamentare per la sicurezza della Repubblica, i funzionari e il personale di
qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le persone che
collaborano con il Comitato oppure che vengono a conoscenza, per ragioni d’ufficio
o di servizio, dell’attività del Comitato sono tenuti al segreto relativamente
alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione dell’incarico.

2. La violazione del segreto di
cui al comma 1 è punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a norma dell’articolo 326 del codice penale; se la
violazione è commessa da un parlamentare le pene sono aumentate da un terzo
alla metà.

3. Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, le pene previste dall’articolo 326 del codice penale si applicano
anche a chi diffonde, in tutto o in parte, atti o documenti dei quali non sia
stata autorizzata la divulgazione.

4. Il Presidente del Comitato,
anche su richiesta di uno dei suoi componenti,
denuncia all’autorità giudiziaria i casi di violazione del segreto di cui al
comma 1.

5. Fermo restando quanto previsto
dal comma 4, qualora risulti evidente che la
violazione possa essere attribuita ad un componente del Comitato, il Presidente
di quest’ultimo ne informa i Presidenti delle Camere.

6. Ricevuta l’informativa di cui al comma 5, il Presidente della Camera cui appartiene
il parlamentare interessato nomina una commissione di indagine, composta
paritariamente da parlamentari dei gruppi di maggioranza e di opposizione.

7. La commissione di indagine di cui al comma 6 procede ai sensi del regolamento della
Camera di appartenenza e riferisce le sue conclusioni al Presidente. Qualora la
commissione ritenga che vi sia stata violazione del segreto da parte del
parlamentare interessato, il Presidente della Camera di appartenenza procede a
sostituirlo quale componente del Comitato, nel rispetto dei criteri di cui
all’articolo 30, comma 1, dandone previa comunicazione al Presidente dell’altro
ramo del Parlamento.

Art. 37.

(Organizzazione
interna).

1. L’attività e il
funzionamento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dal Comitato stesso a
maggioranza assoluta dei propri componenti. Ciascun componente può proporre la
modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Le sedute e
tutti gli atti del Comitato sono segreti, salva diversa deliberazione
del Comitato.

3. Gli atti acquisiti dal
Comitato soggiacciono al regime determinato dall’autorità che li ha formati.

4. Per l’espletamento delle sue
funzioni il Comitato fruisce di personale, locali e
strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa
tra loro. L’archivio e tutti gli atti del Comitato parlamentare di cui all’articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801,
sono trasferiti al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

5. Le spese per il funzionamento
del Comitato sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
Il Comitato può avvalersi delle collaborazioni esterne ritenute necessarie,
previa comunicazione ai Presidenti delle Camere nei limiti delle risorse
finanziarie assegnate. Il Comitato non può avvalersi a nessun titolo della
collaborazione di appartenenti o ex appartenenti al Sistema di informazione per
la sicurezza, né di soggetti che collaborino o abbiano
collaborato con organismi informativi di Stati esteri.

Art. 37-bis.

(Relazione
al Parlamento)

1. Entro il mese di febbraio di
ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione scritta, riferita all’anno precedente, sulla politica di informazione per la
sicurezza e sui risultati ottenuti.

CAPO V

DISCIPLINA DEL SEGRETO

Art. 38.

(Segreto
di Stato).

1. Sono coperti dal segreto di
Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui
diffusione sia idonea a recare danno alla integrità
della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa
delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, alla indipendenza
dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla
preparazione e alla difesa militare dello Stato.

2. Le informazioni, i documenti,
gli atti, le attività, le cose ed i luoghi coperti da segreto di Stato sono
posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a
svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei
limiti e nelle parti indispensabili per l’assolvimento dei rispettivi compiti e
il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. Tutti gli atti riguardanti
il segreto di Stato devono essere conservati con accorgimenti atti ad impedirne
la manipolazione, la sottrazione o la distruzione.

3. Sono coperti dal segreto di
Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente
attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti, le informazioni, i
documenti, gli atti, le attività, le cose o i luoghi la cui conoscenza, al di
fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate, sia tale da ledere gravemente le
finalità di cui al comma 1.

4. Il vincolo derivante dal
segreto di Stato è apposto e, ove possibile, annotato, su espressa disposizione
del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne
sono oggetto, anche se acquisiti all’estero.

5. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge,
disciplina con regolamento i criteri per la individuazione
delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei
luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.

6. Con il regolamento di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri
individua gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto, le
funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle Aziende sanitarie locali e
dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

7. Decorsi quindici anni dalla
apposizione del segreto di Stato o, in mancanza di questa, dalla sua
opposizione confermata ai sensi dell’articolo 202 del codice di procedura
penale, chiunque vi abbia interesse può richiedere al Presidente del Consiglio
dei ministri di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle
attività, alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato.

8. Entro trenta giorni dalla richiesta,
il Presidente del Consiglio dei ministri consente l’accesso ovvero, con
provvedimento motivato, trasmesso senza ritardo al Comitato parlamentare per la
sicurezza della Repubblica, dispone una o più proroghe del vincolo. La durata
complessiva del vincolo del segreto di Stato non può essere superiore a
trent’anni.

9. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 7 e 8,
dispone la cessazione del vincolo quando sono venute
meno le esigenze che ne determinarono l’apposizione.

10. Quando, in base ad accordi
internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati
esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta
la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità,
e a condizioni di reciprocità, è adottato previa intesa con le autorità estere
o internazionali competenti.

11. In nessun caso possono
essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relative a fatti di
terrorismo o eversivi dell’ordine costituzionale o a fatti costituenti i
delitti di cui agli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale.

Art. 39.

(Tutela
del segreto di Stato).

1. L’articolo 202 del codice
di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 202. – (Segreto di
Stato). – 1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un
pubblico servizio hanno l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal
segreto di Stato.

2. Se il testimone oppone un
segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio
dei ministri, ai fini dell’eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa
volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.

3. Qualora il segreto sia
confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza
di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi
procedere per l’esistenza del segreto di Stato.

4. Se entro trenta giorni dalla
notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà
conferma del segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede
per l’ulteriore corso del procedimento.

5. L’opposizione del segreto
di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei
ministri, inibisce all’autorità giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzazione,
anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.

6. Non è, in ogni caso, precluso
all’autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti
dagli atti, documenti e cose coperte dal segreto.

7. Quando è sollevato conflitto
di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri,
qualora il conflitto sia risolto nel senso della insussistenza del segreto di
Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con
riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso
della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria non può né
acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui
quali è stato opposto il segreto di Stato.

8. In nessun caso il segreto
di Stato è opponibile alla Corte Costituzionale. La Corte adotta le necessarie
garanzie per la segretezza del procedimento.".

2. All’articolo 204, comma 1,
primo periodo, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "nonché i delitti previsti dagli
articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale".

3. Dopo il
comma 1 dell’articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i
seguenti:

"1-bis. Non possono essere
oggetto del segreto previsto agli articoli 201, 202, 203, fatti, notizie o
documenti concernenti le condotte poste in essere, da parte degli appartenenti
ai servizi di sicurezza, in violazione della disciplina concernente la speciale
causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di
sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per
le quali, essendo stata esperita l’apposita procedura prevista dalla legge,
risulta esclusa l’esistenza della speciale causa di giustificazione.

1-ter. Il segreto di Stato non
può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di
segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento,
atto o cosa oggetto della classifica.

1-quater In nessun caso il
segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie
garanzie per la segretezza del procedimento.

1-quinquies. Quando il Presidente
del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato,
provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare
gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di
classifica di segretezza, prima che siano messi a disposizione dell’autorità
giudiziaria competente".

4. All’articolo
66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal
seguente:

"2. Quando perviene la
comunicazione prevista dall’articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente
del Consiglio dei ministri, con atto motivato, conferma il segreto, se ritiene
che non ricorrano i presupposti indicati nei commi 1, 1-bis e 1-ter dello
stesso articolo, perché il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto
di Stato non concerne il reato per cui si procede. In
mancanza, decorsi trenta giorni dalla notificazione della comunicazione, il
giudice dispone il sequestro del documento o l’esame del soggetto
interessato";

b) il comma 3 è abrogato.

5. Di ogni caso di conferma della
opposizione del segreto di Stato, ai sensi dell’articolo 202 del codice di
procedura penale o dell’articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il Presidente del Consiglio dei ministri è
tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali, al Comitato
parlamentare di cui all’articolo 30 della presente
legge. Il Comitato, se ritiene infondata la opposizione
del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti
valutazioni.

Art. 40.

(Divieto
di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato).

1. Ai pubblici ufficiali, ai
pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio è fatto divieto di
riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato. Nel processo penale, , in ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto
disposto dall’articolo 202 del codice di procedura penale, se è stato opposto
il segreto di Stato l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del
Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Autorità nazionale per la
sicurezza, per le eventuali deliberazioni di sua competenza.

1-bis. L’autorità giudiziaria, se
ritiene essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto per la
definizione del processo, chiede conferma dell’esistenza del segreto di Stato
al Presidente del Consiglio dei ministri, sospendendo ogni iniziativa volta ad
acquisire la notizia oggetto del segreto.

2. Qualora il segreto sia
confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza
di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi
procedere per l’esistenza del segreto di Stato.

3. Se entro trenta giorni dalla
notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà
conferma del segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede
per l’ulteriore corso del procedimento.

4. L’opposizione del segreto
di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei
ministri, inibisce all’autorità giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzazione,
anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.

5. Non è, in ogni caso, precluso
all’autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e
indipendenti dagli atti, documenti e cose coperte dal segreto.

6. Quando è sollevato conflitto
di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri,
qualora il conflitto sia risolto nel senso della insussistenza del segreto di
Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con
riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso
della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria non può né
acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui
quali è stato opposto il segreto di Stato.

7. In nessun caso il segreto
di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie
garanzie per la segretezza del procedimento.

Art. 41.

(Classifiche
di segretezza).

1. Le classifiche di segretezza
sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti,
atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità
di accedervi e siano a ciò abilitati in ragione delle proprie funzioni
istituzionali.

2. La classifica di segretezza è
apposta, e può essere elevata, dall’autorità che forma il documento, l’atto o
acquisisce per primo la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce
dall’estero documenti, atti, notizie o cose.

3. Le classifiche attribuibili
sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono
attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni
internazionali.

4. Chi appone la classifica di
segretezza individua, all’interno di ogni atto o documento, le parti che devono
essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica
corrispondente ad ogni singola parte.

5. La classifica di segretezza è
automaticamente declassificata a livello inferiore quando
sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore
periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di classifica.

6. La declassificazione
automatica non si applica quando, con provvedimento
motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha
proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici
anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

7. Il Presidente del Consiglio
dei ministri verifica, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, il
rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con apposito
regolamento sono determinati l’ambito dei singoli livelli di segretezza, i
soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell’ambito
della pubblica amministrazione, sono collegati all’esercizio delle funzioni di
Autorità nazionale per la sicurezza, nonché i criteri per la individuazione
delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o
in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.

8. Qualora l’autorità giudiziaria
ordini l’esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il
segreto di Stato, gli atti sono consegnati all’autorità giudiziaria
richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza,
garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza
estrarne copia.

9. Chiunque illegittimamente
distrugge documenti del DIS o dei servizi di sicurezza, in ogni stadio della
declassificazione, nonché quelli privi di ogni vincolo per decorso dei termini,
è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 42.

(Procedura
per l’adozione dei regolamenti).

1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari
previste dalla presente legge sono emanate entro centottanta giorni dalla data
della sua entrata in vigore, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri adottati anche in deroga all’articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere del Comitato
parlamentare di cui all’articolo 30 e sentito il CISR.

2. I suddetti decreti
stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle norme
vigenti.

Art. 43.

(Abrogazione).

1. La legge 24 ottobre 1977, n.
801, è abrogata, salvo quanto previsto dal comma 2.
Sono altresì abrogate tutte le disposizioni interne e regolamentari in
contrasto o comunque non compatibili con la presente legge.

2. Il CESIS, il
SISMI ed il SISDE continuano ad assolvere i compiti loro affidati dalla
legge 24 ottobre 1977, n. 801, fino alla data di entrata in vigore dei
regolamenti di cui all’articolo 4, comma 6, all’articolo 6, comma 10,
all’articolo 7, comma 10, all’articolo 21, comma 1, e all’articolo 29, comma 3.

3. I regolamenti di cui al comma
2 entrano in vigore contestualmente.

4. In tutti gli atti aventi
forza di legge l’espressione SISMI si intende riferita al SIE, l’espressione
SISDE si intende riferita al SIN, l’espressione CESIS si intende riferita al DIS,
l’espressione CIIS si intende riferita al CISR, i richiami al Comitato
parlamentare di controllo devono intendersi riferiti al
Comitato previsto dall’articolo 30 della presente legge.

Art. 44.

(Disposizioni
transitorie).

1. Entro dieci giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge è costituito il Comitato
interministeriale per la sicurezza della Repubblica e il Comitato parlamentare
è integrato nella sua composizione ai sensi dell’articolo 30, comma 1. A decorrere dallo stesso
termine cessa dalle proprie funzioni il Comitato interministeriale per le
informazioni e la sicurezza di cui all’articolo 2
della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

2. In sede di prima
applicazione, all’attuazione della presente legge si provvede nei limiti della risorse umane, strumentali e finanziarie già previste
a legislazione vigente. A tal fine, nell’unità previsionale di base di cui al comma 1 dell’articolo 29 confluiscono gli stanziamenti
già iscritti, per analoghe esigenze, nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

Art. 45.

(Entrata
in vigore).

1. La presente legge entra in
vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale.