Enti pubblici
Il Parlamento approva una legge che dispone fondi e altre misure per la commemorazione di Giacomo Matteotti. LEGGE 5 ottobre 2004, n.255
Il Parlamento approva una legge che dispone fondi e altre misure per la commemorazione di Giacomo Matteotti
LEGGE 5 ottobre 2004, n.255
Disposizioni per la commemorazione di Giacomo Matteotti e per la tutela della sua casa natale a Fratta Polesine. (GU n. 242 del 14-10-2004) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Anche al fine di contribuire alla conservazione della memoria
della figura di Giacomo Matteotti, al comune di Fratta Polesine e’
assegnato un contributo pari a 700.000 euro per l’anno 2004 per
interventi di restauro e manutenzione straordinaria della casa natale
di Giacomo Matteotti e del parco annesso.
2. Il comune di Fratta Polesine assicura il coordinamento degli
interventi di cui al comma 1 con quelli eventualmente adottati, anche
in collaborazione con istituzioni culturali e altri soggetti pubblici
e privati, dai proprietari dell’immobile, dal comune stesso e dagli
altri enti territoriali competenti ai fini della valorizzazione del
bene e della promozione di attivita’ culturali connesse alla figura
di Giacomo Matteotti e al suo rapporto con la comunita’ locale, anche
tramite la realizzazione di una apposita “casa-museo”.
3. La competente soprintendenza autorizza, ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui ai commi 1 e 2.
4. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 700.000
euro per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di conto
capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita’ culturali.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all’art. 1:
– Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, reca:
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137».
Art. 2.
1. Per la commemorazione dell’ottantesimo anniversario della morte
di Giacomo Matteotti e’ autorizzata la concessione di un contributo
di 50.000 euro per l’anno 2004 agli enti Fondazione Pietro Nenni e
Fondazione Giacomo Matteotti per il finanziamento delle seguenti
manifestazioni e iniziative culturali:
a) allestimento di una mostra che illustra l’opera di Giacomo
Matteotti come sindacalista, amministratore locale e parlamentare
assiduamente impegnato in difesa dei valori della liberta’, della
democrazia, della pace e della giustizia sociale;
b) raccolta, conservazione, manutenzione e restauro dei documenti
fruibili mediante la lettura, l’ascolto e la visione relativi
all’attivita’ di Giacomo Matteotti e al contesto sociale e politico
in cui ha vissuto e ha svolto la propria opera, da destinare sia
all’allestimento di mostre e alla consultazione da parte dei soggetti
interessati, sia alla produzione di un filmato da proiettare nelle
scuole del secondo ciclo di istruzione e nelle univerArt. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 5 ottobre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4538):
Presentato dall’on.le Franco Grotto ed altri il
3 dicembre 2003.
Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede
referente, il 15 gennaio 2004 con pareri delle commissioni
I, V e VI.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il
17, 23 e 24 marzo 2004; 5 e 11 maggio 2004.
Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede
legislativa, il 20 maggio 2004.
Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa il
15 giugno 2004 e approvato il 16 giugno 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 2990):
Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica beni
culturali), in sede deliberante, il 28 giugno 2004 con
pareri delle commissioni 1ª e 5ª:
Esaminato dalla 7ª commissione il 28 luglio 2004 e
approvato il 22 settembre 2004.