Enti pubblici
Il parere dell’ Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in merito all’ applicazione del criterio di offerta economicamente pià vantaggiosa. DELIBERAZIONE 14 luglio 2004
Il parere dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in merito
all’applicazione del criterio di offerta
economicamente più vantaggiosa
AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI
PUBBLICI
DELIBERAZIONE 14 luglio 2004
Applicazione del criterio di offerta economicamente piu’
vantaggiosa – Richiesta di parere. (Deliberazione n.
133). (GU n. 205 del 1-9-2004) AG33-04.
Richiedente: OICE.
Stazione appaltante: Citta’ di Barcellona Pozzo di Gotto.
Riferimento normativo: art.
21, comma 3, della legge 11 febbraio
1994, n.
109 e s.m.,
e articoli 91 e 64 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
IL CONSIGLIO
Vista la relazione dell’Ufficio affari giuridici;
Considerato in fatto.
L’OICE – Associazione
delle organizzazioni di
ingegneria, di
architettura
e di consulenza
tecnico-economica, ha sottoposto
all’attenzione dell’Autorita’ la
problematica in oggetto, come di
seguito rappresentata.
Nell’ambito di una
procedura per l’affidamento
di servizi di
ingegneria
da aggiudicarsi con
il criterio dell’offerta
economicamente piu’
vantaggiosa, il relativo bando rinviava al C.S.A.
per l’indicazione delle modalita’ di presentazione dell’offerta.
Quest’ultima doveva
essere racchiusa in
plico, contenente tre
buste:
una per la documentazione amministrativa (plico A),
una per
l’offerta tecnica (plico B), una per
l’offerta economica (plico C).
Nel C.S.A. veniva
precisato che la relazione metodologica dovesse
contenere
un cronoprogramma delle attivita’
previste, ma ometteva di
indicare
il tempo massimo per l’espletamento del servizio e la busta
nella quale inserire l’offerta del ribasso
sul tempo d’esecuzione.
Conseguentemente
in sede di gara il comportamento
dei concorrenti
in
ordine a tale profilo risultava
difforme: alcuni inserivano tale
elemento
nel plico B sotto forma di cronoprogramma,
altri, facendo
riferimento
all’art. 64 del decreto del
Presidente della Repubblica
n.
554/1999, allegavano quest’ultimo, al
lordo, nella busta
B
provvedendo ad inserire la relativa offerta di
ribasso nel plico C.
Come evidenziato
nella nota di richiesta parere, la commissione di
gara
assumeva un comportamento
anomalo: in via preliminare, al fine
di sanare la suddetta incongruenza dei
documenti di gara, individuava
in
via indiretta il
tempo massimo, e nel
valutare gli elementi
tecnici,
in seduta riservata, assegnava
un punteggio
all’offerta-tempo dei concorrenti che
avevano provveduto ad inserirla
nel plico B.
Successivamente, nella
seduta pubblica, e nel
rendere noti gli
esiti
della predetta valutazione, la
commissione procedeva
all’apertura delle
offerte economiche riscontrando
pero’
che in
alcune, oltre all’offerta prezzo, era
presente quella del tempo, come
sopra evidenziato.
Su
richiesta dei concorrenti
che avevano formulato in tal modo
l’offerta economica, di valutare anche per essi
l’elemento tempo, la
commissione
palesava l’esigenza di riunirsi in seduta riservata al
fine di deciderne l’ammissibilita’;
quindi, portando con se’ tutta la
documentazione
di gara, espletava
tale riunione, all’esito della
quale
comunicava che l’offerta tempo
andava inserita esclusivamente
nel
plico B, pertanto, rassegnava le
valutazioni complessive, dando
lettura dei punteggi assegnati a tutte le
offerte.
Alla luce di
quanto sopra, l’OICE
ha richiesto un
parere
all’Autorita’ in merito ai seguenti quesiti:
se e’ ammissibile l’inserimento nel plico C del
ribasso sul tempo
massimo,
definito nel cronoprogramma allegato
alla relazione
metodologica, anche se non esplicitamente
previsto nel C.S.A.;
se
e’ corretto assegnare
il punteggio al
predetto ribasso,
presentato
mediante il cronoprogramma allegato
alla relazione
metodologica,
inserito nella busta
B, stante l’art. 64, comma 1,
lettera c),
del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999
che definisce offerta economica anche
quella relativa al tempo;
se puo’ la commissione
provvedere all’apertura delle
buste
contenenti
le offerte economiche
senza previa comunicazione del
risultato delle valutazioni assunte in seduta
riservata;
se puo’ una commissione
tornare in seduta
riservata per
deliberare
su alcunche’ dopo
l’apertura delle offerte-economiche,
continuando
a mantenere segretato l’esito
della valutazione
dell’offerta tecnica dei concorrenti.
Ritenuto in diritto.
Al fine di
definire la fattispecie,
deve preliminarmente
evidenziarsi
che questa Autorita’ ha
avuto modo di esprimere il
proprio avviso in ordine al criterio
dell’offerta economicamente piu’
vantaggiosa
in diverse occasioni,
ed in particolare,
in ordine
all’applicazione del
criterio de quo alle gare per l’affidamento di
servizi
tecnici, nelle determinazioni numeri 16 del 29 ottobre 2003,
16 del 16 luglio 2002, 17 del 5 aprile
2000, 10 del 17 novembre 1999
e
9 dell’8 novembre 2000. Nelle
stesse l’Autorita’ ha provveduto ad
illustrare
l’istituto, soffermando la
propria attenzione sul merito
tecnico,
sui criteri di valutazione, sulle
fasi del procedimento di
aggiudicazione.
Per rendere il richiesto parere occorre, dunque, fare
riferimento
alle
suddette pronunce ed alla
disciplina normativa e regolamentare
dettata
per l’istituto de
quo, e contenuta nel combinato disposto
dell’art.
21, comma 3 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e s.m.,
con
gli articoli 91 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, e s.m.
In particolare, quest’ultima disposizione
regolamentare dispone che
«In caso
di aggiudicazione con
il criterio dell’offerta
economicamente
piu’
vantaggiosa, i "pesi" o "punteggi" da assegnare
agli
elementi di valutazione previsti dall’art. 21, comma 2,
della
legge
devono essere globalmente
pari a cento,
e devono essere
indicati
nel bando di gara. 2. Lo stesso bando di gara per tutti gli
elementi di
valutazione qualitativa prevede
i sub-elementi ed i
"sub-pesi" o i
"sub-punteggi" in base ai quali e’ determinata la
valutazione. 3. In una o piu’ sedute riservate, la Commissione valuta
le offerte tecniche e procede alla
assegnazione dei relativi punteggi
applicando
i criteri e
le formule di
cui all’allegato B.
Successivamente,
in seduta pubblica, la
Commissione da’ lettura dei
punteggi
attribuiti alle singole
offerte tecniche, procede alla
apertura delle buste contenenti le offerte
economiche e, data lettura
dei
ribassi e delle
riduzioni di ciascuna
di esse, determina
l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa
applicando, tra i criteri
di cui all’allegato B, quello indicato
nel bando».
In ordine alle
modalita’
di presentazione dell’offerta, invece,
occorre richiamare
l’art. 64 dello stesso regolamento che, al comma
1, stabilisce che
l’offerta deve essere
racchiusa in un plico
contenente:
una busta per la documentazione amministrativa
(…);
una
busta contenente l’offerta
tecnica costituita: 1) dalla
documentazione
grafica, descrittiva o
fotografica di un
numero
massimo
di tre progetti
relativi a interventi
ritenuti dal
concorrente
significativi della propria capacita’
progettuale (…);
2) dalla
illustrazione delle modalita’ con cui saranno svolte le
prestazioni
oggetto dell’incarico; 3)
dal curriculum dei
professionisti;
una
busta contenente l’offerta
economica costituita dal ribasso
percentuale
«economico» e dalla riduzione
percentuale da applicarsi
al tempo fissato dal bando per
l’espletamento dell’incarico.
Dalle disposizioni precedentemente richiamate,
e’ possibile
desumere quanto segue:
1) tutti gli elementi di valutazione dell’offerta
devono essere
indicati
nel bando di gara, compreso quindi il tempo massimo fissato
per l’espletamento dell’incarico;
2) il ribasso su quest’ultimo elemento deve
essere inserito nella
busta contenente l’offerta economica;
3) la procedura che la commissione deve seguire e’
la seguente:
in
una o piu’ sedute
riservate, la commissione valuta le offerte
tecniche,
ed assegna i relativi punteggi; successivamente, in seduta
pubblica,
da’ lettura di questi ultimi e procede alla apertura delle
buste
contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e
delle
riduzioni di ciascuna
di esse, determina
l’offerta
economicamente pin vantaggiosa.
Da quanto
sopra deriva, in primo luogo che l’omissione nel bando o
nel
CSA di uno
degli elementi di valutazione
dell’offerta, nella
fattispecie
il tempo massimo d’esecuzione (e relative modalita’ di
presentazione
del ribasso), costituisce
violazione delle richiamate
disposizioni
normative e regolamentari, le
quali impongono
l’indicazione nel
bando di tutti
gli elementi di
valutazione
dell’offerta (come
peraltro ribadito dall’Autorita’ nella
determinazione n. 16 del 29 ottobre 2003).
Al riguardo preme evidenziare che secondo l’avviso
espresso dalla
giurisprudenza in materia, il metodo dell’offerta
economicamente piu’
vantaggiosa
si caratterizza per comportare una scelta del contraente
fondata
non solo sull’offerta economica,
ma anche su altri elementi
predeterminati
nel capitolato e
nel bando (come
il tempo di
esecuzione,
il costo di
utilizzazione, il rendimento, il valore
tecnico),
il che implica ampi margini di discrezionalita’ dell’Ente
appaltante
in termini di
valutazioni di convenienza
e di
apprezzamenti
tecnici; pertanto, l’esigenza
di garantire la par
condicio dei concorrenti e il corretto
espletamento della gara impone
che
la valutazione delle
offerte, sotto i vari profili rilevanti,
avvenga
in applicazione di
criteri univoci e
obiettivi,
predeterminati dal bando o dalla commissione
tecnica, essendo in ogni
caso
preclusa qualsiasi attivita’ di
determinazione o
rideterminazione
dei criteri valutativi
posta in essere
successivamente
all’avvenuta presa visione
delle offerte (TAR
Piemonte, Sez.
II – 22 maggio 1997, n. 250).
Precisa ancora la
giurisprudenza che la commissione giudicatrice
puo’
introdurre elementi di
specificazione ed integrazione
dei
criteri
generali di valutazione
delle offerte, gia’ indicati nel
bando
di gara o nella lettera d’invito,
oppure fissare sottocriteri
di adattamento di tali criteri o regole
specifiche sulle modalita’ di
valutazione. Essa esorbita, invece, dai suoi poteri se
introduce una
regola
selettiva completamente nuova (e determinante), poiche’
non
desumibile
dalle disposizioni contenute
nella legge ovvero nella
lettera d’invito (TAR Veneto, Sez. I – 18 dicembre 2003, n. 6217).
Tale potere, tuttavia,
non puo’
essere esercitato una volta che
siano
state aperte le
offerte tecniche, a nulla rilevando che non
siano
state aperte anche le buste
contenenti le offerte economiche,
in
quanto e’ sufficiente
la conoscenza potenziale delle offerte
tecniche
da parte della commissione perche’ si
prospetti il pericolo
di
lesione dei principi
della par condicio e di imparzialita’
(T.R.G.A. – Bolzano
12 febbraio 2003, n. 48, Cons. Stato, Sez. V,
20 gennaio 2004, n. 155).
Sulla base delle
considerazioni espresse, puo’, quindi,
concludersi,
con riferimento alla fattispecie in esame, che il bando
di gara privo dell’indicazione del tempo massimo
d’esecuzione e delle
modalita’ di presentazione del relativo
ribasso percentuale, non puo’
ritenersi
conforme alle disposizioni normative e regolamentari sopra
richiamate.
Conseguentemente,
la commissione, venuta
a conoscenza di tale
circostanza,
al momento dell’apertura
delle buste contenenti le
offerte
tecniche, non avrebbe
potuto determinarsi in ordine
agli
elementi
mancanti, in quanto, secondo l’indirizzo
giurisprudenziale
sopra
riportato, e’ preclusa qualsiasi attivita’ di
determinazione o
rideterminazione
dei criteri valutativi
posta in essere
successivamente
all’avvenuta presa visione delle offerte, la quale
prospetta il pericolo della lesione dei
principi della par condicio e
di
imparzialita’.
Allo stesso modo e
per le medesime ragioni, la
commissione
non avrebbe potuto determinarsi, dopo l’apertura delle
buste
contenenti le offerte economiche, in ordine all’ammissibilita’
(con
riferimento alla valutazione dell’elemento tempo) delle offerte
stesse.
In ogni caso,
preme evidenziare, che nel rispetto delle citate
disposizioni
regolamentari, il «giusto
procedimento» che la
commissione
avrebbe dovuto seguire e’ quello indicato nell’art. 91
del
decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999, e che il
ribasso percentuale sul tempo d’esecuzione
deve essere inserito nella
busta contenente l’offerta economica (ex
art. 64, comma 1, lettera c)
Reg.), e
non gia’ in quella relativa all’offerta tecnica, a
nulla
rilevando
la presenza, in quest’ultima, del cronoprogramma
allegato
alla relazione metodologica che, invece,
costituisce parte integrante
della
documentazione tecnica relativa
all’illustrazione delle
modalita’ di svolgimento delle prestazioni
oggetto dell’incarico.
Le indicazioni esposte,
alla luce delle
precisazioni della
giurisprudenza
del giudice amministrativo, costituiscono i
presupposti
di un procedimento
di riesame, inteso a valutare la
possibilita’ di adozione di provvedimento di autotutela, nel senso di
annullamento
o modifica delle determinazioni
che sono state oggetto
delle
indicazioni suddette, ovvero di
rivalutazione degli indirizzi
assunti. Rivalutazione che non potra’,
ovviamente, non tenere conto,
per
la scelta dell’indirizzo da
adottare, accanto a quanto sopra
rilevato
degli elementi di fatto e dei motivi di specifico interesse
pubblico che attengono alla fattispecie
esaminata.
Dalle conclusioni di
questa attivita’ di riesame il responsabile
del
procedimento vorra’ dare
comunicazione ai sensi dell’art.
4,
comma
7, della legge n. 109/1994 e s.m.
entro il termine di seguito
indicato.
Inoltre, sempre in conformita’
alle indicazioni della
giurisprudenza
amministrativa si dispone
l’invio agli organi di
governo
e a quelli
di controllo interno
dell’amministrazione
interessata dalla presente per l’esercizio dei
rispettivi poteri.
In base a quanto sopra considerato;
IL CONSIGLIO
accerta
che ai sensi dell’art. 64 del decreto del Presidente
della
Repubblica n.
554/1999 tutti gli
elementi di valutazione di cui
all’art.
21, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
s.m.
devono essere indicati nel bando di gara,
ivi compreso il ribasso sul
tempo di esecuzione dell’incarico;
accerta che, ai sensi dell’art. 64, comma 1,
lettera c) del decreto
del
Presidente della Repubblica
n. 554/1999, il ribasso sul tempo
massimo
per l’esecuzione dell’incarico
deve essere inserito nella
busta contenente l’offerta economica;
manda
all’Ufficio affari giuridici perche’
comunichi la presente
deliberazione
al soggetto istante
ed alla stazione appaltante, al
fine
del riesame della
procedura posta in essere i cui
risultati
dovranno essere comunicati all’Autorita’ entro il 10 agosto 2004.
Roma, 14 luglio 2004
Il presidente: Garri