Civile

Tuesday 16 November 2004

Il nuovo regolamento sugli studi universitari. DECRETO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 22 ottobre 2004, n. 270 (in G.U. n. 266 del 12 novembre 2004)

Il nuovo regolamento sugli studi universitari.

DECRETO DEL
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 22 ottobre 2004, n.
270 (in G.U. n. 266 del 12 novembre 2004) – Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509.

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 23 agosto 1988, n.
400, ed in particolare l’articolo 17, comma 3;

Visto l’articolo
17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed
integrazioni;

Visto il decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e i decreti ministeriali 4 agosto 2000
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19
ottobre 2000; 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2001; 2 aprile 2001, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2001;

Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto il decreto 25
marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

Visti il parere del Consiglio
universitario nazionale (CUN) reso il 25 settembre 2003, il parere del
Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) reso il 19 giugno 2003,
il parere della Conferenza dei rettori delle
università italiane (CRUI) reso il 23 settembre 2003 e il parere del Comitato
di valutazione del sistema universitario (CONVSU) reso il 21 maggio 2003;

Udito il parere del
Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nelle
adunanze del 24 novembre 2003 e del 22 marzo 2004;

Visti i pareri delle competenti
commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della
predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 2705/1.5/04 del 21 giugno 2004) così
come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 12 luglio 2004, n. 13634-Dagl1/21.3-4/1/2004;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

a) per Ministro o
Ministero, il Ministro o il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca;

b) per decreto o
decreti ministeriali, uno o più decreti emanati ai sensi e secondo le procedure
di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni;

c) per regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui all’articolo 11, comma 1,
della legge 19 novembre 1990, n. 341;

d) per regolamenti
didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all’articolo 11, comma 2,
della legge 19 novembre 1990, n. 341;

e) per corsi di
studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, come
individuati nell’articolo 3;

f) per titoli di studio, la laurea,
la laurea magistrale, il diploma di specializzazione
rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati
nell’articolo 3;

g) per classe di appartenenza
di corsi di studio, l’insieme dei corsi di studio, comunque denominati,
raggruppati ai sensi dell’articolo 4;

h) per settori
scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto
ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive modifiche;

i) per ambito disciplinare, un
insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente
affini, definito dai decreti ministeriali;

l) per credito formativo
universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento,
compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di
adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità
nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di
studio;

m) per obiettivi formativi, l’insieme
di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e
professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;

n) per ordinamento didattico di un
corso di studio, l’insieme delle norme che regolano i curricula
del corso di studio, come specificato nell’articolo 11;

o) per attività formativa, ogni
attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la
formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra
l’altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle
esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli
gruppi, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini,
ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

p) per curriculum,
l’insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie
specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del
relativo titolo.

Art. 2.

Finalità

1. Ai sensi dell’articolo 17, comma
95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e
integrazioni, il presente regolamento detta
disposizioni concernenti i criteri generali per l’ordinamento degli studi
universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle
università.

2. Ai fini della
realizzazione dell’autonomia didattica di cui all’articolo 11 della legge 19
novembre 1990, n. 341, le università, con le procedure previste dalla legge e
dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di
studio in conformità con le disposizioni del presente regolamento e di
successivi decreti ministeriali.

Art. 3.

Titoli e corsi di studio

1. Le università rilasciano i
seguenti titoli:

a) laurea (L);

b) laurea magistrale (L.M.).

2. Le università rilasciano altresì
il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di
ricerca (DR).

3. La laurea, la laurea
magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono
conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea
magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle
università.

4. Il corso di laurea ha l’obiettivo
di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti
scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato
all’acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

5. L’acquisizione delle conoscenze
professionali, di cui al comma 4 è preordinata all’inserimento del laureato nel
mondo del lavoro ed all’esercizio delle correlate attività professionali
regolamentate, nell’osservanza delle disposizioni di legge e dell’Unione
europea e di quelle di cui all’articolo 11, comma 4.

6. Il corso di laurea magistrale ha
l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per
l’esercizio di attività di elevata qualificazione in
ambiti specifici.

7. Il corso di specializzazione
ha l’obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni
richieste nell’esercizio di particolari attività professionali e può essere
istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di
direttive dell’Unione europea.

8. I corsi di dottorato di ricerca e
il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati
dall’articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 6, commi 5 e 6.

9. Restano ferme le disposizioni di
cui all’articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di
formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in
attuazione dell’articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le
università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta
formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o
della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master
universitari di primo e di secondo livello.

10. Sulla base di
apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui
al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o
stranieri.

Art. 4.

Classi di corsi di studio

1. I corsi di studio dello stesso
livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli
stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative
indispensabili di cui all’articolo 10, comma 1, sono raggruppati in classi di
appartenenza, nel seguito denominate classi.

2. Le classi sono individuate da uno
o più decreti ministeriali. Modifiche o istituzioni di singole classi possono
essere adottate, anche su proposta delle università,
con decreto del Ministro, sentito il CUN, unitamente alle connesse disposizioni
in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività
formative.

3. I titoli conseguiti al termine dei
corsi di studio dello stesso livello, appartenenti
alla stessa classe, hanno identico valore legale, e sono corredati dal
supplemento al diploma di cui all’articolo 11, comma 8.

4. In deroga alla disposizione di cui al
comma 3, con decreto del Ministro, sentito il CUN, di concerto con il Ministro
della funzione pubblica, possono essere dichiarate ai soli fini dell’accesso a
specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego, le equipollenze fra
titoli accademici dello stesso livello afferenti a più classi.

Art. 5.

Crediti formativi universitari

1. Al credito formativo
universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; con decreto
ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in
diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per
cento.

2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da
uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

3. I regolamenti didattici di ateneo determinano, altresì, per ciascun corso di studio
la frazione dell’impegno orario complessivo che deve essere riservata allo
studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.

4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente
con il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo
restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui
all’articolo 11, comma 7, lettera d).

5. Il riconoscimento totale o
parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli
studi in altro corso della stessa università ovvero nello stesso o altro corso di altra università, compete alla struttura didattica che
accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel
regolamento didattico di ateneo.

6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei
crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti
conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente
in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli
studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.

7. Le università possono riconoscere
come crediti formativi universitari, secondo criteri
predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi
della normativa vigente in materia, nonchè altre
conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione
l’università abbia concorso.

Art. 6.

Requisiti di ammissione
ai corsi di studio

1. Per essere ammessi ad un corso di
laurea occorre essere in possesso di un diploma di
scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero,
riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo,
ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi
dell’articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o
l’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi
regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l’accesso e ne
determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività
formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di
istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva
vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel
primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche
agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano
stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata
votazione minima.

2. Per essere ammessi ad un corso di
laurea magistrale occorre essere in possesso della
laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo
di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di
laurea magistrale per i quali non sia previsto il
numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi
universitari, l’università stabilisce per ogni corso di laurea magistrale,
specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l’adeguatezza della personale preparazione
verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici.
L’iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita
dall’università anche ad anno accademico iniziato, purchè
in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme
stabilite nei regolamenti stessi.

3.
In
deroga al comma 2, e all’articolo 7, comma 2, i decreti ministeriali possono prevedere
l’ammissione ad un corso di laurea magistrale con il possesso del diploma di
scuola secondaria superiore, esclusivamente per corsi di studio regolati da
normative dell’Unione europea che non prevedano, per
tali corsi, titoli universitari di primo livello, ovvero, fermo restando il
periodo formativo iniziale comune di cui all’articolo 11, comma 7, lettera a),
per i corsi di studio finalizzati all’accesso alle professioni legali.

4. Per essere ammessi ad un corso di
specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero,
riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui
all’articolo 3, comma 6, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici
requisiti di ammissione ad un corso di
specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari
aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito.

5. Per essere ammessi ad un corso di
dottorato di ricerca occorre essere in possesso della
laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero e
riconosciuto idoneo.

6. Il riconoscimento dell’idoneità
dei titoli di studio conseguiti all’estero ai soli
fini dell’ammissione a corsi di studio e di dottorato di ricerca è deliberata
dall’università interessata, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.

Art. 7.

Conseguimento dei titoli di studio

1. Per conseguire la laurea lo
studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della
lingua italiana, di una lingua dell’Unione europea, fatte salve le norme
speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere
verificata, secondo modalità stabilite dai regolamenti
didattici di ateneo, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.

2. Per conseguire la laurea
magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti.

3. I decreti ministeriali determinano
il numero di crediti che lo studente deve aver acquisito per conseguire il
diploma di specializzazione. Sono fatte salve le
disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell’Unione
europea.

4. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno
sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea
magistrale.

Art. 8.

Durata dei corsi di studio

1. Per ogni corso di studio è
definita di norma una durata in anni proporzionale al numero totale di crediti
di cui all’articolo 7, tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti
ai sensi del comma 2 dell’articolo 5.

2. Fatto salvo quanto previsto
all’articolo 6, comma 3, la durata normale dei corsi di laurea è di tre anni;
la durata normale dei corsi di laurea magistrale è di ulteriori
due anni dopo la laurea.

Art. 9.

Istituzione e attivazione dei corsi
di studio

1. I corsi di studio di cui all’articolo 3 sono istituiti nel rispetto dei
criteri e delle procedure di cui all’articolo 11 e delle disposizioni vigenti
sulla programmazione del sistema universitario.

2. Con apposite
deliberazioni le università attivano i corsi di studio nel rispetto dei
requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi
determinati con decreto del Ministro nell’osservanza degli obiettivi e dei
criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione
favorevole del Nucleo di valutazione dell’università. Nel caso di
disattivazioni, le università assicurano comunque la
possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo
il relativo titolo e disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per
l’iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

3. L’attivazione dei corsi di studio
di cui al comma 2 è subordinata all’inserimento degli stessi nella banca dati
dell’offerta formativa del Ministero, sulla base di
criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.

Art. 10.

Obiettivi e
attività formative qualificanti delle classi

1. I decreti ministeriali individuano
preliminarmente, per ogni classe di corsi di laurea, gli obiettivi formativi
qualificanti e le attività formative indispensabili
per conseguirli, raggruppandole nelle seguenti tipologie:

a) attività
formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;

b) attività
formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe.

2. I decreti ministeriali determinano
altresì, per ciascuna classe di corsi di laurea, il numero minimo di crediti
che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1, rispettando il
vincolo percentuale, sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo
di studio, non superiore al 50 per cento dei crediti stessi, fatti salvi i
corsi preordinati all’accesso alle attività professionali, tenuto conto degli
obiettivi formativi generali delle classi.

3. I decreti di cui al comma 1 determinano,
altresì, il numero minimo di CFU necessario per l’istituzione dei corsi di
studio adeguatamente differenziati.

4. I decreti ministeriali individuano
preliminarmente per ogni classe di corsi di laurea magistrale gli obiettivi
formativi qualificanti e le attività formative
caratterizzanti indispensabili per conseguirli in misura non superiore al 40
per cento dei crediti complessivi, fatti salvi i corsi preordinati all’accesso
alle attività professionali.

5. Oltre alle attività formative
qualificanti, come previsto ai commi 1, 2 e 3, i corsi
di studio dovranno prevedere:

a) attività
formative autonomamente scelte dallo studente purchè
coerenti con il progetto formativo;

b) attività formative in uno o più
ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti,
anche con riguardo alle culture di contesto e alla
formazione interdisciplinare;

c) attività
formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento
del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di
almeno una lingua straniera oltre l’italiano;

d) attività formative, non previste
dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori
conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche
e telematiche, relazionali, o comunque utili per l’inserimento nel mondo del
lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali,
mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio
può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di
orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;

e) nell’ipotesi di cui all’articolo
3, comma 5, attività formative relative agli stages e
ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici
o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi
professionali, sulla base di apposite convenzioni.

Art. 11.

Regolamenti didattici di ateneo

1. Le università disciplinano gli
ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di
studio, delle disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti
ministeriali, e che sono approvati dal Ministero ai sensi dell’articolo 11,
comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati con decreto rettorale. L’entrata in vigore degli ordinamenti didattici è
stabilita nel decreto rettorale di emanazione.

3. Ogni ordinamento didattico
determina:

a) le denominazioni e gli obiettivi
formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di
appartenenza;

b) il quadro generale delle attività
formative da inserire nei curricula;

c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli
per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b), dell’articolo 10,
comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;

d) le
caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

4. Le determinazioni di cui al comma
3, sono assunte dalle università previa consultazione con le organizzazioni
rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con
particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli
sbocchi professionali.

5. Per il conseguimento della laurea
magistrale deve comunque essere prevista la
presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la
guida di un relatore.

6. Il regolamento didattico di ateneo può prevedere più corsi di studio appartenenti
alla medesima classe.

7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì
gli aspetti di organizzazione dell’attività didattica comuni ai corsi di
studio, con particolare riferimento:

a) ai criteri di accesso
ai corsi di laurea, prevedendo, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui
all’articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, che gli studenti
vengano immatricolati a corsi di base comuni secondo criteri e procedure
disciplinate nel regolamento didattico di ateneo. A tale fine i regolamenti
didattici di ateneo stabiliscono che tutti gli
iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di
essi così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le
stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60
crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista
dall’articolo 3, comma 4, secondo criteri stabiliti autonomamente e definiscano
i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi;

b) agli obiettivi, ai tempi e ai modi
con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente
alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle
attività formative;

c) alle procedure di
attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai
ricercatori universitari, ivi comprese le attività didattiche integrative, di
orientamento e di tutorato;

d) alle procedure
per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonchè della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

e) alle modalità con cui si perviene alla
valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in
trentesimi per gli esami e in centodecimi per la
prova finale, con eventuale lode;

f) alla valutazione della
preparazione iniziale degli studenti che accedono ai
corsi di laurea e ai criteri di accesso ai corsi di laurea magistrale;

g) all’organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della
preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonchè di quelle relative agli obblighi formativi
aggiuntivi di cui al comma 1 dell’articolo 6;

h) all’introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle attività di
orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d’istruzione
secondaria superiore, nonchè in ogni corso di studio,
di un servizio di tutorato per gli studenti;

i) all’eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative
per studenti non impegnati a tempo pieno;

l) alle modalità di
individuazione, per ogni attività, della struttura o della singola
persona che ne assume la responsabilità;

m) alla valutazione della qualità
delle attività svolte;

n) alle forme di pubblicità dei
procedimenti e delle decisioni assunte;

o) alle modalità
per il rilascio dei titoli congiunti di cui all’articolo 3, comma 10.

8. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le università
rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un
certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi
europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito
dallo studente per conseguire il titolo.

9. Le università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure
amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le
disposizioni del presente regolamento, di successivi decreti ministeriali e dei
regolamenti didattici di ateneo. Per l’elaborazione di valutazioni statistiche
omogenee sulle carriere degli studenti universitari, il Ministro, con propri
decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte
le università.

Art. 12.

Regolamenti didattici dei corsi di
studio

1. In base all’articolo 11, comma 2, della
legge 19 novembre 1990, n. 341, il regolamento didattico di un corso di studio,
deliberato dalla competente struttura didattica in conformità con l’ordinamento didattico nel
rispetto della libertà d’insegnamento, nonchè dei
diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti
organizzativi del corso di studio. Il regolamento è approvato con le procedure
previste nello statuto dell’ateneo.

2. Il regolamento didattico di un
corso di studio determina in particolare:

a) l’elenco degli
insegnamenti, con l’indicazione dei settori scientifico-disciplinari di
riferimento e dell’eventuale articolazione in moduli, nonchè
delle altre attività formative;

b) gli obiettivi formativi specifici,
i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;

c) i curricula offerti agli studenti e le regole di
presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;

d) la tipologia
delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche
del profitto degli studenti;

e) le disposizioni sugli eventuali
obblighi di frequenza.

3. Le disposizioni dei regolamenti
didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati
alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono
deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di
commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe
strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il
parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal senato accademico. Il
parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta.
Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.

4. Le università assicurano la
periodica revisione dei regolamenti didattici dei
corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti
assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.

Art. 13.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto sostituisce il
decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

2. Le università adeguano i
regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni dei
decreti ministeriali di cui all’articolo 10, recanti la modifica delle classi
dei corsi di studio vigenti, entro i termini stabiliti dai decreti medesimi,
sentita la CRUI.

3. Le disposizioni di cui
all’articolo 4, comma 3 e all’articolo 9 si applicano
a decorrere dall’anno 2004-2005.

4.
In
via di prima applicazione del presente regolamento e comunque
non oltre la determinazione delle nuove classi di laurea e di laurea magistrale
ai sensi del comma 1, le università possono ridefinire, ad eccezione dei corsi
di studio di cui all’articolo 6, comma 3, gli ordinamenti didattici dei corsi
di studio già istituiti ed attivati nel rispetto delle procedure di cui
all’articolo 11 ed in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 7,
comma 2 e 11, comma 7, lettera a) del presente regolamento. Gli ordinamenti
didattici stessi sono rideterminati sulla base dei
settori scientifico-disciplinari, già ricompresi
nelle classi dei corsi di studio di cui al comma 1, in vigore alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. A seguito dell’adozione dei
regolamenti didattici di ateneo di cui al comma 1, le
università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei
relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti,
agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei regolamenti
stessi e disciplinano, altresì, la facoltà per gli studenti di optare per
l’iscrizione a corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti.

6. Gli studi compiuti per conseguire
i diplomi universitari in base ai previgenti
ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle università
per il conseguimento della laurea di cui all’articolo 3, comma 1. La stessa
norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole
dirette a fini speciali istituite presso le università, qualunque ne sia la durata.

7. A coloro che hanno conseguito, in
base agli ordinamenti didattici di cui al comma 1, la laurea, la laurea magistrale o specialistica e il dottorato di ricerca,
competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore
magistrale e dottore di ricerca. La qualifica di dottore magistrale compete,
altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3
novembre 1999, n. 509.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 ottobre 2004

Il Ministro: Moratti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 28
ottobre 2004

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni
culturali, registro n. 6, foglio n. 182.