Lavoro e Previdenza

Saturday 15 October 2005

Il nuovo contratto collettivo per i calciatori professionisti di serie A e B.

Il nuovo contratto collettivo per
i claciatori professionisti di serie A e B.

Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)

Lega Nazionale Professionisti
(LNP)

Associazione Italiana Calciatori
(AIC)

ACCORDO COLLETTIVO ex art. 4
DELLA LEGGE 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni

ARTICOLO 1

– Oggetto –

1.1. Il presente Accordo collettivo (di seguito, Accordo) disciplina il
trattamento economico e normativo dei rapporti tra calciatori professionisti e Società partecipanti ai
campionati nazionali di Serie A e B.

1.2. Sono allegati al presente
Accordo e ne costituiscono parte integrante:

– il modulo del contratto tipo
(di seguito: Contratto);

– il modulo delle Altre Scritture
(infra definite sub 3.5.);

– il Regolamento del Collegio
Arbitrale (di seguito, rispettivamente,

Regolamento e CA);

– le tabelle di cui infra sub
4.9.

ARTICOLO 2

– Forma del contratto
individuale. Patti limitativi della libertà professionale. –

2.1. Il contratto individuale tra
Società e calciatore professionista (il Contratto), a pena di nullità, deve
essere redatto sull’apposito modulo conforme al
contratto tipo che è allegato al presente Accordo. Il Contratto deve essere
sottoscritto parimenti a pena di nullità dal calciatore e da un rappresentante
della Società munito dei necessari poteri. Il Contratto va redatto e sottoscritto
in sei esemplari: uno è di competenza della Società; uno è di competenza del
calciatore; quattro sono destinati al deposito presso la Lega di appartenenza della Società a cura di quest’ultima.

2.2. Ai sensi dell’art. 4, sesto
comma, della legge 23 marzo 1981 n° 91 e successive modificazioni
sono nulli i patti di non concorrenza o comunque limitativi della
libertà professionale del calciatore per il periodo successivo alla risoluzione
del Contratto. Sono ammessi i patti di opzione a
favore sia della Società sia del calciatore, alla duplice condizione che sia
previsto un corrispettivo specifico a favore di chi concede l’opzione e che il
limite di durata complessiva del Contratto, costituita, tale durata
complessiva, dalla somma della durata nello stesso prevista e dall’eventuale
prolungamento rappresentato dall’opzione (a prescindere dalla durata del
rapporto inter partes, che è cosa diversa dal Contratto), non superi la durata
massima prevista dalla legge. Non sono consentiti patti di prelazione, né il
Contratto può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali
pattuizioni.

ARTICOLO 3

– Deposito –

3.1. La Società deve depositare
entro cinque giorni dalla sottoscrizione, nei periodi previsti dall’Ordinamento
Federale, il Contratto in quattro esemplari presso la Lega competente per la
relativa approvazione ai sensi dell’art. 4 della legge 23 marzo 1981 n° 91 e
successive modificazioni, dandone comunicazione contestuale
al calciatore.

3.2. Qualora
la Società non depositi il Contratto entro cinque giorni dalla sottoscrizione,
può provvedervi direttamente il calciatore entro il termine di sessanta giorni
dalla data di sottoscrizione, dandone comunicazione contestuale alla Società.

3.3. Il tempestivo deposito del
Contratto è condizione, ricorrendo gli altri presupposti legali e
regolamentari, per la sua approvazione da parte della Lega competente.

3.4. Della avvenuta
o mancata approvazione deve essere data senza indugio comunicazione al
calciatore e alla Società da parte della Lega competente. In mancanza di approvazione espressa della Lega competente entro il
trentesimo giorno successivo al deposito, ovvero nel minor termine
eventualmente previsto dalle norme annualmente emanate dalla F.I.G.C. per la
predetta approvazione, quest’ultima si intenderà tacitamente manifestata.

3.5. Le pattuizioni del Contratto
possono essere modificate o integrate con le Altre Scritture, cui si applicano
le stesse regole previste per il Contratto (quelle di cui sub 2.1. e 2.2.), nonché le previsioni di cui sub 3.1. – 3.4. Il modulo delle
Altre Scritture contiene una clausola che specifica che esse sono
parte integrante e inscindibile del Contratto.

3.6. Il calciatore ha diritto di
ottenere dalla Società un equo indennizzo nel caso che il Contratto non ottenga
l’approvazione della Lega competente per fatto non imputabile al calciatore o
suo agente. La misura dell’indennizzo è determinata dal C.A.,
su istanza del calciatore, tenuto conto anche dell’eventuale stipulazione da
parte del calciatore di altro Contratto ovvero di accordo economico con Società
partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti, della durata e dell’ammontare
dello stesso. L’indennizzo può essere determinato anche d’intesa tra le parti,
in forma scritta a pena di nullità, ma esclusivamente dopo la mancata
approvazione del Contratto.

ARTICOLO 4

– Retribuzione –

4.1. Ai fini del presente
Accordo, per retribuzione si intende il compenso
convenuto tra il calciatore e la Società e indicato, a pena di nullità, nel
Contratto e/o nelle Altre Scritture. I rimborsi delle spese non fanno parte
della retribuzione.

4.2. La retribuzione deve essere
espressa al lordo, salva la facoltà delle parti di specificare, oltre
all’importo lordo, anche il corrispondente netto e in tale ultimo caso se
l’intesa tra le parti medesime è intervenuta sul lordo
o sul netto.

4.3. Nell’ipotesi di Contratti
pluriennali la retribuzione dovrà essere indicata per ciascuna stagione
sportiva.

4.4. La quota lorda spettante
quale partecipazione alle eventuali iniziative promopubblicitarie della Società
può essere o meno conglobata nella parte fissa della
retribuzione. La relativa pattuizione deve essere indicata nel Contratto e/o
nelle Altre Scritture.

4.5. Le Società possono convenire
con i calciatori loro tesserati:

a) una retribuzione fissa; ovvero

b) una retribuzione costituita da
una parte fissa e da una parte variabile, che non
potrà essere superiore, in ogni stagione sportiva, separatamente considerata,
di durata del rapporto contrattuale, al 50% (cinquantapercento) della parte
fissa, legata, tale parte variabile, al conseguimento di risultati sportivi
individuali o di squadra (di seguito, tale seconda parte, Parte Variabile). La
parte fissa può essere convenuta in misura diversa a seconda
del Campionato e/o della competizione internazionale cui la Società
partecipa o parteciperà e non può essere in ogni caso inferiore al minimo di
cui infra sub 4.9.

4.6. I risultati sportivi
individuali o di squadra possono essere esemplificativamente rappresentati:

a) quanto ai
risultati di squadra: dal conseguimento di piazzamenti in classifica, dalla
conquista di titoli, dal diritto di accedere a Coppe Europee, dalla
permanenza nella Serie;

b) quanto ai
risultati individuali: dal numero delle presenze, dal numero delle reti
segnate, dal numero delle reti incassate.

4.7. La Società può altresì
stipulare apposite intese aventi ad oggetto i
cosiddetti premi collettivi, cioè premi legati al conseguimento di risultati di
squadra, come esemplificati supra sub 4.6. lettera a). La pattuizione deve
essere stipulata tra un rappresentante della Società munito dei necessari
poteri e i calciatori della Società, ovvero, in rappresentanza di essi, da almeno 3 (tre) calciatori della Società medesima,
muniti di procura redatta in forma scritta, che conferisca loro il potere di
negoziare le pattuire i risultati che generano la debenza del premio
collettivo, il montante complessivo del premio e i criteri di assegnazione
delle quote tra i singoli aventi diritto, ovvero la volontà dei calciatori
aventi diritto di procedere alla suddivisione delle quote con criteri
concordati direttamente tra loro. La Società è estranea a
eventuali controversie relative alla effettiva e corretta applicazione dei
criteri di formazione e di assegnazione delle quote. Le
intese oggetto del presente art. 4.7. vanno
depositate, unitamente all’eventuale procura, presso la Lega competente entro
10 (dieci) giorni dalla chiusura del periodo dei trasferimenti di gennaio. Sono
consentiti, per ciascuna competizione agonistica, più premi per obiettivi
specifici. I premi nell’ambito della stessa competizione non sono cumulabili.

4.8. In caso di
accordi aventi ad oggetto la licenza dei cosiddetti diritti di immagine
per prestazioni di carattere promopubblicitario o di testimonial tra Società e
calciatori si terrà conto delle previsioni della Convenzione sulla Pubblicità.

4.9. Il trattamento economico
minimo del rapporto è determinato nelle tabelle allegate al presente Accordo,
che potranno essere modificate d’intesa tra le parti
contraenti.

ARTICOLO 5

– Pagamento della retribuzione –

5.1. Le somme corrisposte al
calciatore per i titoli di cui all’art. 4 sono comprensive, ove non
diversamente previsto nel Contratto o nelle Altre Scritture, di
ogni emolumento, indennità od assegno cui il calciatore abbia diritto a
titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed
eventuali ritiri e di qualsiasi ulteriore indennità o trattamento possa
spettare al calciatore in forza di legge o di Contratto. E’ fatta salva
esclusivamente l’indennità di fine carriera di cui infra sub art. 20.

5.2. La retribuzione, nella sua
parte fissa, deve essere corrisposta in ratei mensili posticipati di uguale importo e non può essere unilateralmente ridotta o
sospesa, salvo quanto previsto dal presente Accordo. La retribuzione, nella sua
Parte Variabile, deve essere corrisposta con le modalità previste nel Contratto

o nelle
Altre Scritture.

5.3. I pagamenti di quanto dovuto
ai calciatori devono essere effettuati con assegni
circolari presso la sede della Società, ovvero tramite bonifico presso
l’istituto bancario indicato dal calciatore ove questi ne faccia richiesta.

5.4. In caso di morosità di oltre
un mese nel pagamento della retribuzione, il calciatore ha diritto alla
rivalutazione monetaria in base all’indice dei prezzi calcolato dall’ISTAT per
la scala mobile per i lavoratori dell’industria e agli interessi legali, da
calcolarsi sull’importo lordo, a decorrere dal primo giorno successivo a quello
in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.

ARTICOLO 6

– Formazione culturale dei
calciatori –

6.1. La Società deve promuovere e
sostenere, in armonia con le aspirazioni dei calciatori con cui è legata da
rapporto contrattuale, iniziative o istituzioni per il miglioramento ed
incremento della cultura.

6.2. Spetta alla F.I.G.C., d’intesa con l’A.I.C., indicare le condizioni cui
devono attenersi le Società, compatibilmente con le esigenze dell’attività
sportiva e della Società, per agevolare la frequenza dei corsi e la
preparazione agli esami dei calciatori che intendano proseguire gli studi o
conseguire una qualificazione professionale.

ARTICOLO 7

– Preparazione precampionato ed
allenamenti. Partecipazione alle gare.

Trasferte. –

7.1. La Società fornisce al
calciatore attrezzature idonee alla preparazione e mette a sua disposizione un ambiente
consono alla sua dignità professionale. In ogni caso
il calciatore ha diritto di partecipare agli allenamenti e alla preparazione
precampionato con la prima squadra, salvo il disposto di cui infra sub art. 11.

7.2. Salvo i casi di malattia od infortunio
accertati, il calciatore deve partecipare a tutti gli allenamenti nelle ore e
nei luoghi fissati dalla Società, nonché a tutte le
gare ufficiali o amichevoli che la Società stessa intenda disputare tanto in
Italia quanto all’estero.

7.3. In occasione di trasferte o
ritiri il calciatore deve usufruire di adeguati mezzi
di trasporto – di volta in volta stabiliti dalla Società – a cura e spese della
stessa, la quale è tenuta altresì a fornire al calciatore alloggio e vitto.

ARTICOLO 8

– Limiti allo svolgimento di altre attività –

8.1. Al calciatore professionista
è vietato svolgere altra attività sportiva nel periodo di durata del Contratto,
salvo esplicita preventiva autorizzazione della
Società.

8.2. E’ inoltre vietato svolgere
nello stesso periodo ogni altra attività lavorativa o imprenditoriale
incompatibile con l’esercizio dell’attività agonistico-sportiva.

8.3. In ogni caso, quando il
calciatore professionista intenda iniziare una di tali attività, deve darne
preventiva notizia, per iscritto, alla Società.

8.4. In caso di
opposizione da parte della Società, il giudizio sulla compatibilità è di
competenza del C.A.

ARTICOLO 9

– Tutela sanitaria –

9.1. Il calciatore deve curare la
propria integrità psico-fisica in funzione delle prestazioni sportive che è tenuto a fornire e deve astenersi da qualsiasi attività
che possa mettere a rischio la sua incolumità e la sua migliore condizione
fisiopsichica.

9.2. Le Società e i calciatori
sono tenuti alla stretta osservanza delle disposizioni di legge, del CONI e della F.I.G.C. in materia di tutela della salute
e di lotta al doping. Il calciatore deve sottoporsi ai prelievi e controlli
medici, anche periodici e/o preventivi, ivi compresi i prelievi e i controlli
sangue-urina, predisposti dalla Società, dal CONI e
dalla F.I.G.C. per l’implementazione dei controlli antidoping e per la migliore
tutela della sua salute.

9.3. La
violazione da parte di società e/o calciatori delle disposizioni di cui
all’art. 9.2. comporta l’applicazione delle
sanzioni sportive previste dai regolamenti vigenti.

ARTICOLO 10

– Istruzioni tecniche, obblighi e
regole di comportamento –

10.1. Il calciatore deve
adempiere la propria prestazione sportiva nell’ambito dell’organizzazione
predisposta dalla Società e con l’osservanza delle istruzioni tecniche e delle
altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

10.2. Il calciatore è tenuto ad
osservare strettamente il dovere di fedeltà nei confronti della Società.

10.3. Il calciatore deve evitare
comportamenti che siano tali da arrecare pregiudizio all’immagine della
Società.

10.4. Le prescrizioni attinenti
al comportamento di vita del calciatore sono legittime e vincolanti,
previa accettazione delle stesse da parte del calciatore, accettazione
che non potrà essere irragionevolmente rifiutata, soltanto se giustificate da
esigenze proprie dell’attività professionistica da svolgere, salvo in ogni caso
il rispetto della dignità umana.

10.5. Il calciatore deve
custodire con diligenza gli indumenti ed i materiali sportivi forniti dalla
Società e si impegna a rifondere il valore degli
stessi se smarriti o deteriorati per sua colpa.

10.6. Il calciatore non ha
diritto di interferire nelle scelte tecniche, gestionali
e aziendali della Società.

ARTICOLO 11

– Inadempimenti e clausole penali

11.1. Al calciatore che sia venuto meno ai suoi obblighi contrattuali verso la
Società, ovvero agli obblighi derivanti da regolamenti federali, fonti
normative, statuali o federali, che siano rilevanti con la, o integrative
della, disciplina contrattuale, sono applicabili i seguenti provvedimenti,
graduati in relazione alla gravità dell’inadempimento:

a) ammonizione scritta;

b) multa;

c) riduzione della retribuzione;

d) esclusione
temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima
squadra;

e)
risoluzione del Contratto.

11.2. A pena di
nullità, tutti i provvedimenti devono essere adottati con le modalità
procedurali previste dal Regolamento e dalle norme che seguono.

11.3. La domanda della Società
deve contenere la proposta di provvedimento e deve essere inviata al calciatore
e al C.A. entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla data in cui è
stato accertato l’inadempimento. Ove la domanda consegua a provvedimenti resi
da parte di organi della Giustizia Sportiva nazionale
o internazionale, il termine per la spedizione decorre dalla data nella quale i
detti provvedimenti sono divenuti definitivi.

11.4. L’ammonizione scritta
consiste nell’intimazione al calciatore di non ricadere in futuro del medesimo
inadempimento contestatogli.

11.5. La multa consiste in una
penalità contrattuale, il cui importo non può superare
il 30% (trentapercento) di un dodicesimo della sola parte fissa della
retribuzione annua lorda. La multa, nell’ipotesi di cumulo di più infrazioni
commesse nello stesso mese, non può comunque eccedere
il 60% (sessantapercento) del dodicesimo della retribuzione annua lorda (parte
fissa).

11.6. La riduzione della
retribuzione ha natura risarcitoria e di riequilibrio del sinallagma e non può
superare il 50% (cinquantapercento) della quota di retribuzione annua lorda
relativa al periodo per il quale si chiede la
riduzione stessa.

11.7. Nel caso di squalifica da
parte degli organi della Giustizia Sportiva nazionale
o internazionale, la Società potrà proporre una riduzione della retribuzione
effettiva lorda, per il periodo corrispondente alla durata della squalifica, e
per una misura non superiore al 50% (cinquantapercento) della retribuzione
dovuta per tale periodo. Il C.A. terrà conto:

a) della sola parte fissa della
retribuzione;

b) della natura del comportamento
antiregolamentare posto in essere e sanzionato e
dell’elemento soggettivo che hanno determinato la squalifica; e

c) della misura del pregiudizio
arrecato alla Società.

11.8. Nel caso di riduzione della
retribuzione per ipotesi diverse dalla squalifica, la riduzione medesima potrà
incidere anche sulla Parte Variabile della retribuzione riferita ai risultati
di squadra [quelli indicati esemplificativamente supra sub 4.6., lettera a)], ferme le previsioni, ai fini della
determinazione del montante complessivo della riduzione, di cui supra sub
11.7., capoverso e lettere b) e c).

11.9. La riduzione non può in
ogni caso far scendere la retribuzione sotto il minimo di cui supra sub art.
4.9.

11.10. L’esclusione temporanea
del calciatore dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la
prima squadra, oltre che secondo le modalità di cui sub 11.2 e 11.3., può essere disposta anche in via provvisoria dalla
Società (si veda infra sub 11.11.).

11.11. Nel caso di cui sub 11.10., quando le condotte e le situazioni delineate sub 11.1
siano tali da non consentire, senza obiettivo immediato nocumento per la
Società, la partecipazione del calciatore alla preparazione e/o agli
allenamenti con la prima squadra, la Società medesima, previa contestazione
telegrafica al calciatore degli addebiti, può disporre in via provvisoria
l’esclusione dalla detta preparazione e/o dai detti allenamenti, purché
contestualmente inoltri al calciatore ed al C.A., con il procedimento con rito
accelerato, la relativa proposta di irrogazione della sanzione (salva ogni
altra contestuale domanda, quali quelle di riduzione della retribuzione o di
risoluzione). Nel medesimo procedimento, il calciatore potrà proporre le azioni
previste sub art. 12 (richiesta di reintegrazione e/o risoluzione del
Contratto) e in tal caso il C.A., ricorrendone i
presupposti, potrà adottare nei confronti della Società anche i provvedimenti
di cui pure sub art. 12.

11.12. La risoluzione del Contratto
determina la risoluzione delle Altre Scritture. Il CA
determina inoltre, in applicazione dei principi generali del diritto civile,
gli effetti della risoluzione sulle intese di cui supra sub art. 4.7.

11.13. La risoluzione del
Contratto può altresì essere ottenuta dalla Società, sempre nei termini e con
le modalità previste sub 11.2. e 11.3., anche nel caso
di condanna del calciatore a pena detentiva, per reati non colposi, conseguita
in Italia o all’estero, passata in giudicato, non sospesa condizionalmente o
condonata.

11.14. La risoluzione del
Contratto e/o la riduzione della retribuzione per cause derivanti da malattia o
infortunio (inidoneità o inabilità) sono
disciplinate infra sub art. 15.

ARTICOLO 12

– Azioni a tutela dei diritti del
calciatore –

12.1. Il calciatore ha diritto di
ottenere, con ricorso al C.A., il risarcimento del
danno e/o la risoluzione del Contratto quando la Società abbia violato gli
obblighi contrattuali cui è tenuta nei suoi confronti.

12.2. Nell’ipotesi di violazione
della previsione di cui sub 7.1., il calciatore può
diffidare per iscritto la Società, invitandola ad adempiere. Qualora
la Società non adempia spontaneamente entro il termine perentorio di giorni 3
(tre) dalla ricezione della diffida, il calciatore può adire il C.A. per
ottenere a sua scelta la reintegrazione ovvero la risoluzione del Contratto. In
entrambi i casi il calciatore ha altresì diritto al
risarcimento del danno in misura non inferiore al 20% (ventipercento) della
parte fissa della retribuzione annua lorda.

12.3. La richiesta di
reintegrazione può essere proposta dal calciatore anche nel
procedimento promosso dalla Società ex 11.11.

12.4. Se, dopo la pronuncia del
C.A. di reintegrazione del calciatore, la Società non provvede entro il termine
di giorni 5 (cinque) dalla ricezione della comunicazione del dispositivo del
lodo, il calciatore ha diritto di ottenere dal C.A. la risoluzione del
Contratto ed il risarcimento del danno, da determinarsi

nella
misura della retribuzione contrattuale dovuta fino al termine della stagione
sportiva.

12.5. Il C.A.,
se accoglie il ricorso e ravvisa infrazioni di carattere disciplinare, nel caso
previsto nel presente art. 12 e in ogni altro procedimento di sua competenza,
provvede a rimettere gli atti avanti la Commissione Disciplinare per eventuali
provvedimenti di competenza.

12.6. In ogni ipotesi in cui il
calciatore sia escluso, anche in via preventiva, dalla preparazione e/o dagli
allenamenti con la prima squadra, resta comunque fermo
l’obbligo della Società di fornire al calciatore attrezzature idonee alla
preparazione atletica e mettere a sua disposizione un ambiente consono alla sua
dignità professionale ai sensi dell’art. 7.1., salva espressa rinuncia scritta
del calciatore.

12.7. La risoluzione del
Contratto determina la risoluzione delle Altre
Scritture. Il CA determina inoltre, in applicazione dei principi generali del
diritto civile, gli effetti della risoluzione sulle intese di cui supra sub
art. 4.7.

ARTICOLO 13

– Morosità –

13.1. Costituisce motivo di
risoluzione del Contratto la morosità della Società nel pagamento del rateo
mensile della parte fissa della retribuzione, qualora tale inadempimento si
protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine previsto sub 5.2., ed a condizione che, decorso anche tale ultimo termine
per il pagamento, il calciatore abbia provveduto a mettere in mora la Società
mediante lettera raccomandata A.R., inviata in copia con le stesse modalità
alla Lega competente. Costituisce altresì motivo di risoluzione del Contratto
la morosità della Società nel pagamento della Parte Variabile della
retribuzione, qualora tale inadempimento si protragga oltre il ventesimo giorno
successivo al termine convenuto dalle parti (supra sub 5.2.), ed a condizione
che, decorso anche tale ultimo termine per il pagamento, il calciatore abbia provveduto a mettere in mora la Società mediante lettera
raccomandata A.R., inviata in copia con le stesse modalità alla Lega
competente.

13.2. Nel caso di calciatore che
sia tesserato per Società in conseguenza di cessione temporanea del Contratto
di cui alla legge 23 marzo 1981, n° 91 e successive modificazioni, la
comunicazione di cui sub 13.1., con le stesse modalità
e termini, deve essere inviata anche alla Società cedente il Contratto a titolo
temporaneo. Analoga comunicazione deve essere inviata in caso di cessione
definitiva con diritto di partecipazione alla Società titolare di tale diritto.

13.3. La risoluzione del
Contratto non può essere pronunciata qualora la Società provveda, entro venti
giorni dal ricevimento della raccomandata di messa in mora, al pagamento di
quanto dovuto, da effettuarsi mediante assegni
circolari presso il domicilio del calciatore, o mediante bonifico bancario sul
conto del calciatore, ovvero ancora su apposito conto corrente acceso presso il
Fondo Indennità di Fine Carriera. In quest’ultima ipotesi la Società è tenuta a
darne contestuale comunicazione alla Lega di appartenenza
ed all’A.I.C.

13.4. Decorso inutilmente il
termine di cui sub 13.3., il calciatore, per ottenere
la risoluzione del Contratto, deve farne richiesta al C.A. entro e non oltre il
20 giugno della stagione sportiva in corso al momento della richiesta di
risoluzione.

13.5. La Società ha diritto di
costituirsi nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento.

13.6. Qualora venga
dichiarata la risoluzione del Contratto, il calciatore, a titolo di
risarcimento del danno, ha diritto di percepire un importo, da corrispondersi
mensilmente, pari alla parte fissa della retribuzione ancora dovuta, fino alla
scadenza del Contratto o fino alla data di efficacia di un nuovo Contratto con
altra Società ovvero di accordo economico con Società partecipante al
Campionato Nazionale Dilettanti, se questo interviene prima della scadenza del
Contratto, nonché un importo, equitativamente determinato dal C.A., a richiesta
del calciatore, che tenga conto dell’ammontare della eventuale Parte Variabile
e dei premi collettivi, se maturati.

13.7. Nel caso di calciatore
tesserato a seguito di cessione temporanea del Contratto, la risoluzione determina
il ripristino, con decorrenza dalla declaratoria
di risoluzione, dell’originario rapporto tra Società cedente ed il calciatore
fino al termine previsto per tale rapporto, a condizione che la Società cedente
provveda dandone contestuale comunicazione alla Lega
di appartenenza, all’integrale pagamento in favore del calciatore, salvo
regresso ed entro il termine di decadenza di venti giorni dalla comunicazione
della declaratoria di risoluzione, di tutte le
competenze previste a carico della Società cessionaria e già maturate.Il
pagamento dovrà essere effettuato con le modalità di
cui sub 13.3.

13.8. Fino al termine della
stagione in corso la Società cedente dovrà corrispondere al calciatore
l’eventuale maggiore parte fissa della retribuzione pattuita con la Società
cessionaria, salvo regresso verso quest’ultima per la parte di tale
retribuzione eccedente quella da essa pattuita.

13.9. Nel caso di sussistenza di
un diritto di partecipazione sul Contratto del calciatore, la risoluzione
comporta, con decorrenza dalla sua declaratoria,
la costituzione di un rapporto contrattuale esclusivamente tra la Società
titolare del diritto di partecipazione ed il calciatore alle condizioni
predeterminate all’atto della costituzione del diritto di partecipazione,
sempre che la Società titolare di detto diritto dichiari di volersi avvalere di
tale facoltà e provveda dandone contestuale
comunicazione alla Lega di appartenenza, all’integrale pagamento, entro il
termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla comunicazione della declaratoria
di risoluzione, di tutte le competenze previste a carico della Società morosa e
già maturate a favore del calciatore. Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui sub 13.3.

13.10. La risoluzione del
Contratto determina la risoluzione delle Altre
Scritture. Il CA determina inoltre, in applicazione dei principi generali del
diritto civile, gli effetti della risoluzione sulle intese di cui supra sub
art. 4.7.

ARTICOLO 14

– Malattia e infortunio

14.1. In caso di malattia ovvero di infortunio per il
periodo di inabilità (fatte salve le previsioni di cui infra sub 15 e
sottoparagrafi) spetta al calciatore la retribuzione stabilita dal Contratto
fino alla scadenza dello stesso, mentre la Società beneficerà delle eventuali
indennità assicurative pattuite a proprio favore.

14.2. Le spese di
assistenza sanitaria e farmaceutica, degli eventuali interventi
chirurgici e quelle di degenza in Istituti ospedalieri o in Case di cura sono a
carico della Società per quanto non sia coperto dalle prestazioni del servizio
sanitario nazionale.

14.3. Nell’ipotesi che il
calciatore non intenda usufruire dell’assistenza
sanitaria proposta dalla Società, dovrà fare motivata comunicazione scritta a
quest’ultima. La Società sarà tenuta a concorrere alle spese relative, ivi
compresi interventi chirurgici, medicinali, degenza in istituti ospedalieri o
Case di cura, e riabilitazione sostenute dal calciatore, in misura non
superiore al costo normalmente necessario per assicurare al calciatore medesimo
un’assistenza specialistica o di idonea
qualificazione. Il calciatore, in tale ipotesi, è tenuto a fornire alla Società
piena informazione sui trattamenti anche
medicinali ricevuti, trasmettendo a tal fine ogni relativa documentazione
medicosanitaria.

14.4. Le previsioni di cui sub
14.1., 14.2., 14.3., così come quelle di cui infra sub
art. 15 e sottoparagrafi, trovano applicazione anche nell’ipotesi di infortunio
occorso al calciatore in occasione di gare od allenamenti delle squadre
nazionali o in occasione di gare od allenamenti organizzati dall’autorità
militare da cui il calciatore dipenda.

ARTICOLO 15

– Inabilità e inidoneità del
calciatore –

15.1. Ai fini delle previsioni di
cui al presente art. 15 e norme connesse:

a) per inidoneità si intende la condizione morbosa del calciatore (certificata
dalla competente A.S.L. o equivalente struttura pubblica ai sensi delle leggi e
dei provvedimenti amministrativi applicabili) che ne

rende
totalmente impossibile la prestazione lavorativa a titolo definitivo o
temporaneo;

b) per inabilità si intende la condizione morbosa del calciatore che, pur non
implicando l’impossibilità totale di rendere la prestazione, è comunque tale da
non consentirgli di partecipare ad allenamenti che non siano esclusivamente di
recupero funzionale. La certificazione della condizione di inabilità
è fatta da un medico sportivo o da una struttura medica organizzata che, su
istanza della Società, è nominato/a dalla C.A., nelle forme e nei modi previsti
dal Regolamento.

15.2. L’inabilità e l’inidoneità
possono essere dipendenti da fatto e colpa del calciatore, ovvero da eventi
allo stesso non imputabili.

15.3. In caso di malattia o di infortunio non sul
lavoro il calciatore deve avvertire immediatamente la Società ed inviare entro
3 (tre) giorni il certificato medico attestante l’inabilità.

15.4. Qualora l’inabilità del
calciatore per malattia o infortunio, ovvero
la sua inidoneità come supra definite, si protraggano oltre i 6 (sei) mesi, la
Società può richiedere al C.A. la risoluzione del Contratto ovvero la riduzione
alla metà della retribuzione maturanda dalla data della richiesta fino alla cessazione

dell’inabilità
e comunque non oltre il termine di scadenza del Contratto.

15.5. La richiesta di risoluzione
del contratto ovvero la riduzione alla metà della retribuzione devono essere proposte, a pena di decadenza, in costanza
della condizione di inabilità.

15.6. Qualora la malattia o l’infortunio
dovessero determinare l’inidoneità definitiva del
calciatore, come intesa e accertata sub 15.1., la Società ha diritto di
richiedere immediatamente al C.A. la risoluzione del Contratto.

15.7. Se la malattia o la
menomazione delle condizioni fisiche del calciatore risultino
dipendenti da colpa grave del calciatore stesso si applicheranno le regole
generali in materia di inadempimento a prescindere dalla durata della malattia
o della menomazione e pertanto la Società potrà richiedere, ricorrendone i
presupposti, la riduzione della retribuzione o nei casi più gravi la risoluzione
del contratto.

ARTICOLO 16

– Assicurazione infortuni –

16.1. La Società è tenuta ad
assicurare presso Compagnia di primaria importanza il calciatore contro gli infortuni
e le malattie con massimali integrativi rispetto all’assicurazione base,
secondo le condizioni di polizza, le modalità, i termini ed i minimi stabiliti
annualmente dagli Organi preposti all’attività agonistica, in accordo con
l’Associazione di categoria.

16.2. La Lega competente, in caso
di inadempimento della Società, ha facoltà di sostituirsi
alla stessa per la stipulazione od il perfezionamento della polizza.

16.3. Beneficiario delle
prestazioni assicurative, anche per somme di garanzia superiori a quelle
concordate con l’Associazione di categoria, si intende
in ogni caso il calciatore o i suoi aventi diritto e sarà inefficace qualsiasi
patto contrario anche se sottoscritto dal calciatore stesso, salvo il diritto
della Società agli indennizzi previsti da eventuali polizze stipulate a proprio
beneficio.

16.4. Il calciatore, quale
beneficiario della polizza assicurativa, rinuncia ad ogni effetto per sé e per
i suoi aventi diritto ad ogni azione nei confronti della Società, o di chi per essa, per il risarcimento dei danni subiti.

16.5. La polizza di assicurazione deve essere stipulata entro la data di
convocazione del calciatore per l’inizio dell’attività di ogni stagione
sportiva. Il calciatore non coperto da assicurazione non può svolgere alcuna attività sportiva. La Società inadempiente agli
obblighi assicurativi concordati con l’Associazione di categoria è soggetta a
provvedimenti disciplinari ed è tenuta al risarcimento dei danni, ove subiti
dal calciatore e dai suoi aventi diritto.

16.6. In caso di
infortunio avvenuto al di fuori
dell’ambito dell’attività svolta per la Società di appartenenza, il calciatore
ha l’obbligo di dare tempestiva comunicazione scritta alla Società, al fine di
consentire a quest’ultima di ottemperare nei termini di legge e/o contrattuali
agli adempimenti formali

con le
Compagnie di assicurazione, previsti dal successivo comma.

16.7. In caso di
infortunio avvenuto nell’ambito
dell’attività svolta per la Società di appartenenza, l’onere della denuncia e
di ogni altro successivo adempimento previsti dalla polizza e/o dalla legge,
necessari per far conseguire al calciatore o ai suoi aventi diritto gli
indennizzi spettanti per l’assicurazione base e per l’assicurazione
integrativa, sono a carico della Società, che pertanto è responsabile ad ogni
effetto di tutte le eventuali omissioni al riguardo.

16.8. Il calciatore ha l’obbligo
di sottoporsi a visita medica fiscale, a richiesta della Società, anche ai fini
della stipulazione delle polizze assicurative cosiddette patrimoniali a favore
della Società.

ARTICOLO 17

– Contributi previdenziali –

17.1. La Società effettuerà agli enti previdenziali competenti i versamenti
previsti dalla legge per l’assicurazione contro l’invalidità, vecchiaia e
superstiti e quella contro le malattie, anche per la parte a carico del
calciatore, ed i relativi importi saranno trattenuti in rivalsa dalla
retribuzione versata allo stesso.

ARTICOLO 18

– Riposo settimanale e ferie –

18.1. Il calciatore ha diritto ad
un giorno di riposo settimanale, normalmente entro i primi due giorni della
settimana.

18.2. Il calciatore ha anche
diritto ad un periodo di riposo annuale della durata di
quattro settimane, comprensive dei giorni festivi e di riposo settimanale.

18.3. La scelta del periodo di
godimento del riposo annuale spetta alla Società, che decide in
relazione alle esigenze dell’attività sportiva. Il riposo annuale ha
normalmente carattere continuativo. Qualora il calciatore venga
richiamato in sede durante il periodo di riposo annuale, la Società è tenuta a
rimborsargli le spese di viaggio sia per il rientro in sede sia per il ritorno
alla località ove trascorreva detto riposo. Il calciatore ha diritto di
usufruire, in altro periodo dell’anno, dei giorni di riposo annuale non goduti
a causa del richiamo in sede.

ARTICOLO 19

– Congedo matrimoniale –

19.1. Il calciatore ha diritto ad
un congedo matrimoniale retribuito di almeno cinque giorni consecutivi. Il
periodo di godimento del congedo inizia nel giorno precedente il matrimonio, ma tenuto conto delle esigenze dell’attività
agonistica, potrà essere concesso o completato entro trenta giorni successivi
al matrimonio.

ARTICOLO 20

– Indennità di fine carriera –

20.1. In adempimento all’art.
5.1. dell’Accordo ed in base all’art. 4, 7° comma
della legge 23 marzo 1981 n° 91 e successive modificazioni, la Società verserà
al Fondo di accantonamento dell’indennità di fine carriera, acceso presso la
F.I.G.C., un contributo a suo carico del 6,25% sulla retribuzione annua lorda
effettiva ed un contributo dell’1,25% a carico dello stesso (che sarà
trattenuto in rivalsa) nel limite del massimale previsto per i calciatori dagli
enti previdenziali competenti.

ARTICOLO 21

– Clausola compromissoria.
Procedimento arbitrale –

21.1. In conformità a quanto
previsto dall’art. 4, quinto comma, della legge 23 marzo 1981 n. 91 e
successive modificazioni, nonché dall’art. 3, primo
comma (ultimo periodo), della legge 17 ottobre 2003 n. 280, il contratto
individuale di prestazione sportiva deve contenere una clausola compromissoria
in forza della quale la soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto
l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione di detto contratto ovvero
comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente sia
deferita alle risoluzioni del C.A., che si pronuncerà in modo irrituale.

21.2. Con la sottoscrizione del Contratto le parti si obbligano –in ragione della loro
comune appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo, dei vincoli
conseguentemente assunti con il tesseramento o l’affiliazione nonché della
specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie- ad
accettare senza riserve la cognizione e le risoluzioni del C.A.

21.3. Il Regolamento prevede,
anche ad integrazione dei precedenti articoli:

a) le modalità
di devoluzione delle controversie e i relativi termini;

b) la procedura
di nomina degli arbitri di nomina di parte, del Presidente e degli eventuali
Conciliatori;

c) le formalità
procedurali, anche relative all’espletamento dei mezzi istruttori, e alla
produzione di documenti e memorie;

d) il termine entro il quale deve
essere emesso il lodo, le possibilità di proroga e l’obbligo di comunicazione
alle parti interessate con le relative modalità;

e) i criteri
per la determinazione degli eventuali compensi agli arbitri, ove previsti nel
Regolamento.

ARTICOLO 22

– Norma di rinvio –

22.1. Le norme statutarie e
regolamentari della F.I.G.C. si intendono richiamate
per quanto non previsto dal presente Accordo e dal Contratto che ne fa parte
integrante.

ARTICOLO 23

– Durata –

23.1. Il presente Accordo ha la
durata dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006 e non è tacitamente rinnovabile o
prorogabile.

ARTICOLO 24

– Norme Transitorie –

24.1. Sull’accordo delle parti, i
Contratti in corso all’entrata in vigore del presente Accordo possono essere
integrati con le pattuizioni di cui sub art. 3.5, nel rispetto delle modalità
colà previste a pena di nullità.

24.2. I Contratti e le
pattuizioni aventi ad oggetto premi individuali, premi
collettivi o altri validi accordi, se redatte e ritualmente depositate prima
dell’entrata in vigore del presente Accordo, hanno efficacia fino al loro
esaurimento.