Civile

Monday 12 March 2007

Il nuovo codice deontologico dei notai.

Il nuovo codice deontologico dei
notai.

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
COMUNICATO Principi di deontologia professionale dei notai

Con
deliberazione n. 1/62 del 26 gennaio 2007 del Consiglio Nazionale del
Notariato è stato approvato il testo riguardante i principi di deontologia
professionale dei notai che qui di seguito si riporta.

Principi di deontologia
professionale dei notai

Testo aggiornato approvato dal
Consiglio Nazionale del Notariato il 26 gennaio 2007 (Art. 16, legge 27 giugno
1991, n. 220)

Titolo I

DELLA CONDOTTA

CAPO I –
Della vita pubblica e privata

Sezione I

Dei valori sociali

1. Il notaio deve conformare la
propria condotta professionale ai principi della indipendenza e della
imparzialità evitando ogni influenza di carattere personale sul suo operare ed
ogni interferenza tra professione ed affari. Ugualmente egli deve nella vita
privata evitare situazioni che possano pregiudicare il rispetto dei suddetti
principi.

Il notaio deve svolgere con
correttezza e competenza la funzione di interpretazione e di applicazione della
legge in ogni manifestazione della propria attività professionale, ricercando
le forme giuridiche adeguate agli interessi pubblici e privati affidati al suo
ministero.

2. Il notaio, anche a tutela
dell’interesse generale, deve curare l’aggiornamento della propria preparazione
professionale mediante l’acquisizione di specifiche conoscenze in tutte le
materie giuridiche che la riguardano. Le specializzazioni in determinate
materie non possono andare a scapito della complessiva competenza
professionale.

Il Consiglio Nazionale stabilisce
con apposito regolamento le modalità della formazione permanente obbligatoria
dei notai.

3. Il notaio deve rispondere in
modo adeguato, anche mediante specifiche forme assicurative, per i danni
patrimoniali causati nell’esercizio della professione ed è tenuto ad adoperarsi per una corretta e sollecita definizione degli
eventuali sinistri contestati.

Sezione II

Delle incompatibilità

4. Il notaio deve astenersi
dall’esercitare, anche temporaneamente, le funzioni o le attività qualificate
incompatibili con l’ufficio di notaio, se per le prevedibili modalità di
svolgimento possano derivare conseguenze
pregiudizievoli al decoro e al prestigio della categoria.

Capo II – Del luogo di attività

Sezione I

Della sede e dello studio

5. Il notaio deve aprire e tenere
lo studio aperto nella sede assegnatagli, apprestando strutture che per luogo e
mezzi siano idonee ad assicurare il regolare e continuativo funzionamento
dell’ufficio e la custodia degli atti, registri e repertori, ed assistendo allo
studio in modo da garantire una effettiva
disponibilità al servizio, con la presenza personale e con l’organizzazione di
un congruo orario di apertura secondo le esigenze della sede.

6. Per il miglior soddisfacimento
delle richieste di prestazione notarile il notaio è tenuto ad assistere
personalmente allo studio anche in giorni e per ore diversi da quelli fissati
dal Presidente della Corte di Appello, secondo le disposizioni annualmente
impartite dai Consigli Notarili sulla base della situazione locale della sede e
tenendo conto dei criteri indicati dall’art.45, comma 2 R.N. e di ogni altro
elemento.

Il Consiglio Notarile propone
annualmente al Presidente della Corte di Appello una revisione dei giorni e
degli orari di assistenza sulla base dei propri deliberati.

Nei giorni ed ore prescritti per
la personale assistenza allo studio il notaio è tenuto a limitare le proprie
prestazioni fuori dalla sede ai singoli casi in cui ne
sia specificamente richiesto.

7. In ragione della unicità
della sede notarile e del diretto collegamento tra sede e studio, è fatto
divieto di tenere aperto altro ufficio nel medesimo Comune oltre quello
pertinente alla sede.

Il Consiglio Notarile, per
ragioni organizzative e di sicurezza di specifici settori di attività, può
consentire l’utilizzazione di locali separati dallo studio.

8. I Consigli Notarili, oltre
quanto già previsto negli articoli precedenti, sono tenuti ad esercitare una
costante vigilanza sul rispetto delle regole sopraindicate e, se richiesti, ad
interporsi per rimuovere ogni ostacolo all’effettivo esercizio della
professione.

Sezione II

Dell’ufficio secondario

1/2 1.
Dell’ufficio secondario e del rapporto con lo studio.

9. È vietato al notaio assistere
ad uffici secondari nei giorni fissati per la assistenza
alla sede.

10. È vietata l’apertura di
ufficio secondario in più di un Comune sede notarile.
Equivale all’ufficio secondario la ricorrente presenza del notaio presso studi
di altri professionisti od organizzazioni estranee al Notariato. Ai fini del
presente divieto non è considerato sede notarile il Comune monosede
limitatamente al periodo di vacanza della sede stessa.

11. I Consigli Distrettuali,
tenuto conto delle diverse situazioni locali, possono vietare l’apertura e/o il
mantenimento di uffici secondari in sedi nelle quali la media repertoriale
realizzata nell’anno precedente dai notai che ne sono titolari sia inferiore
alla media repertoriale del distretto.

12. Qualsiasi segnalazione
dell’ufficio secondario deve riportarne specifica indicazione nonché riportare
l’indicazione della sede del notaio.

13. Il notaio è tenuto a
comunicare al Consiglio Notarile l’esistenza di uffici secondari e a fornire, su richiesta dello

stesso,
ogni informazione, anche mediante consegna di documenti, relativa alla attività
svolta nell’ufficio secondario.

14. È vietato al notaio
trasferire anche occasionalmente nell’ufficio secondario gli atti, i registri e
i repertori da custodirsi presso lo studio.

15. Le associazioni di notai
costituite ai sensi dell’art. 82
L.N. non devono essere strumento di elusione della
normativa sugli uffici secondari.

1/2 2.
Della illecita concorrenza mediante ufficio secondario.

16. L’utilizzazione
dell’ufficio secondario nelle condizioni indicate nei casi seguenti configura
comunque ipotesi di illecita concorrenza:

a) l’apertura, da parte del
notaio trasferito, di un ufficio secondario nella sede precedente, salva
l’esigenza, da valutarsi dal Consiglio Notarile, di assicurare il pubblico
servizio per il periodo in cui la sede predetta resti vacante;

b) l’apertura di un ufficio
secondario presso lo studio di un notaio trasferito, cessato o defunto
utilizzandone, anche parzialmente, la struttura organizzativa;

c) lo svolgimento del servizio
protesti in maniera stabile fuori della propria sede in Comuni sedi di altri
notai che possano provvedervi, salvo che ciò avvenga in esecuzione di apposita
delibera adottata dal Consiglio Notarile per la distribuzione del servizio.

Capo III – Della concorrenza

Sezione I

Della illecita concorrenza

17. Configurano distinte
fattispecie di illecita concorrenza, conformemente a quanto previsto dall’art. 147 L.N. [5]ed a titolo
esemplificativo, i seguenti comportamenti:

a) la irregolare
documentazione della prestazione nella quale ad esempio rientrano:

la
mancata e documentata specificazione di anticipazioni, onorari, diritti e
compensi;

la
omissione o la emissione irregolare di fatture a fronte di prestazioni rese;

l’annotazione
a repertorio di onorari minori o ridotti rispetto a quelli che devono essere
indicati in base alla natura dell’atto;

l’omessa
annotazione di alcune specie di atti in difformità dalle indicazioni degli
organi di categoria;

b) il servirsi dell’opera di
procacciatori di clienti o l’utilizzazione di situazioni equivalenti.

La fattispecie si realizza per la
presenza congiunta:

dell’opera
di un terzo (procacciatore) che induca persone a scegliere un determinato
notaio;

di un
atteggiamento attivo del notaio mediante conferimento al procacciatore
dell’incarico, anche a titolo non oneroso, di procurargli clienti.

Sono elementi che a titolo
esemplificativo denotano il possibile realizzarsi della fattispecie:

la
concentrazione su uno stesso notaio di designazioni relative a gruppi di atti
riconducibili ad una medesima fonte (es.: agenzie, banche, enti, ecc.);

l’inserimento
del nome del notaio in moduli o formulari predisposti;

la
collaborazione di dipendenti di Enti o Uffici il cui contatto con il pubblico
possa favorire forme di procacciamento di clienti.

L’altra fattispecie prevista,
della utilizzazione di situazioni equivalenti, può verificarsi nel caso di
preesistenza di aggregati di potenziale clientela e di fattivo comportamento
del notaio per accaparrarli. In questi casi l’esistenza dell’accordo tra procacciatore e notaio, necessaria per configurare la
fattispecie, è già per sé dimostrata dal subingresso del notaio nella
situazione precostituita.

Vi possono rientrare, a titolo
esemplificativo:

la c.d.
"rilevazione onerosa di studio notarile";

il periodico
e continuativo svolgimento di prestazioni presso organizzazioni o studi di
professionisti;

la
utilizzazione di organismi rappresentantivi di altre categorie con offerta di
prestazioni di assistenza e consulenza;

c) l’esecuzione delle prestazioni
secondo sistematici comportamenti frettolosi o compiacenti.

La fattispecie si realizza in presenza di comportamenti non adeguati alla diligenza del
professionista avveduto e scrupoloso, cui il notaio è tenuto nella esecuzione
della prestazione, se da essi derivano fenomeni di accaparramento in favore del
notaio negligente.

La varietà delle forme che
possono assumere la frettolosità o compiacenza dei comportamenti non consente una elencazione, sia pure esemplificativa, ma soltanto la
segnalazione di alcuni casi-tipo ricavati dalla esperienza notarile e dalla
giurisprudenza:

mancata
indagine sui poteri di rappresentanza, sulla legittimazione delle parti e sul
rispetto delle norme del diritto di famiglia;

utilizzazione
della clausola di esonero da responsabilità;

omissione
di comportamenti cui si è tenuti personalmente (in ordine ad es. alla identità
e all’indagine sulla volontà delle parti);

offerta
di servizi non rientranti nel normale esercizio dell’attività notarile (ad es.
finanziamenti e anticipazioni di somme);

particolari
assistenze e garanzie di speditezza ed esito favorevole di pratiche (presso
uffici fiscali, banche, enti pubblici e simili);

rinuncia
a richiedere la documentazione dovuta per legge o comunemente ritenuta
necessaria (ad es. catastale, urbanistica) per il compiuto ricevimento
dell’atto;

d) l’utilizzazione dell’ufficio
secondario nelle condizioni indicate nell’art. 16.

Sezione II

Della pubblicità

18. Nell’interesse collettivo, è
consentita la pubblicità informativa, improntata alla sobrietà, concernente
dati personali attinenti l’attività e situazioni ed elementi organizzativi
fondati su dati obiettivi e verificabili, nel rispetto dell’indipendenza, della
dignità e della integrità della funzione pubblica nonché del segreto
professionale.

È vietata la pubblicità
ingannevole, comunque attuata.

Costituisce, comunque, pubblicità
ingannevole la diffusione di messaggi autoreferenziali che riguardino
il possesso di competenze o esperienze attinenti al normale bagaglio culturale
e giuridico del Notaio.

19. Agli effetti dell’art. 18,
possono essere diffusi dati personali, obiettivi e verificabili, quali, a
titolo esemplificativo, quelli relativi a:

titoli
di studio e professionali legalmente riconosciuti;

docenza
universitaria o in scuole di formazione;

frequenza
di master o corsi di specializzazione o perfezionamento in ambito giuridico;

svolgimento
di conferenze in convegni giuridici;

pubblicazioni
giuridiche;

conseguimento
dei crediti formativi previsti;

incarichi
in organismi ufficiali del Notariato;

partecipazione
ad enti associativi senza scopo di lucro.

È ammessa inoltre quale
pubblicità informativa quella relativa a:

disponibilità
di lavoro in determinati giorni ed ore;

struttura
organizzativa dello studio;

ubicazione
e modalità di accesso allo studio;

conoscenza
da parte del notaio o del personale di studio di determinate lingue straniere.

L’informativa circa il compenso e
i costi complessivi della prestazione deve rispondere a criteri di trasparenza
e veridicità, specificando analiticamente spese, anticipazioni, onorari,
diritti e compensi.

A tutela del cliente i Consigli
Notarili Distrettuali vigilano sul rispetto dei suddetti criteri.

20. Nel rispetto della funzione
pubblica (e del prestigio e del decoro della categoria e per colmare asimmetrie
informative) è consentito al notaio pubblicizzare i dati di cui all’art. 18 con
ogni mezzo di comunicazione come ad esempio:

a) targhe da esporsi all’esterno
dello studio e/o dell’eventuale ufficio secondario;

b) rubriche, anche telefoniche;

c) carta intestata;

d) siti internet.

21. La partecipazione o
collaborazione a trasmissioni o rubriche radio-televisive o giornalistiche,
anche in forma di intervista nonché a iniziative e/o manifestazioni culturali,
sportive, e, comunque, aperte al pubblico (pur se comporta indirettamente
occasione di notorietà professionale attraverso i mezzi di comunicazione di
massa), non deve costituire strumento per la diffusione di dati pubblicitari
diversi da quelli previsti dall’art. 18 e, per le circostanze di svolgimento,
per l’immagine generale che si offre della figura del notaio e per la qualità e
l’attendibilità dell’informazione, non deve ledere il prestigio ed il decoro
della categoria.

Capo IV – Dei rapporti
professionali

Sezione I

Dei rapporti interni

1/2 1.
Rapporti con i colleghi.

22. Nei rapporti con i colleghi
il notaio deve comportarsi secondo i principi di correttezza, di collaborazione
e di solidarietà.

23. A titolo esemplificativo
costituiscono casi di violazione dei principi di comportamento suddetti:

non
informare il collega, con la dovuta riservatezza, di possibili errori od
omissioni nei quali si ritenga che egli sia incorso;

esprimere
di fronte al cliente in qualunque forma valutazioni critiche sull’operato o sul
comportamento in genere dei colleghi, salvi i rilievi tecnici necessari per la
corretta esecuzione della prestazione;

iniziare
o proseguire in prestazioni demandate o già in corso presso colleghi, senza
previamente informarli e senza prestarsi per fare ad essi ottenere i compensi
eventualmente spettanti;

non informare
i colleghi del proposito di assumere alle proprie dipendenze impiegati o
collaboratori in genere operanti presso di loro;

nel caso
di divergenze di opinioni o di controversie con i colleghi, non prestarsi a
cercare una composizione per il tramite del Consiglio Notarile;

non
prestarsi sistematicamente a scambi di opinioni e di informazioni con i
colleghi;

non
provvedere, o provvedere con ritardo o negligenza, a porre a disposizione dei
colleghi richiedenti, seppure con onere di spesa a loro carico, copie di atti e
documenti necessari per ricevere atti;

non
prestarsi a sostituire i colleghi che per necessità dovuta a malattia o altro
impedimento non possano ricevere determinati atti, anche al di fuori dai casi
di nomina del coadiutore.

1/2 2.
Rapporti con il Consiglio Notarile.

24. Il notaio è tenuto a prestare
al Consiglio Notarile la più ampia collaborazione al fine di
consentirgli di esercitare nel modo più efficace il potere-dovere di vigilanza
e di controllo e le altre funzioni ad esso demandate dalla legge, ai fini della
garanzia della qualità della prestazione e della tutela del prestigio e del
decoro della categoria.

I notai sono tenuti a partecipare
alle Assemblee Distrettuali.

I Consigli Notarili richiamano i
colleghi all’osservanza di tale obbligo, e assumono provvedimenti disciplinari
nei confronti di coloro che per due anni consecutivi non siano
intervenuti alle adunanze ordinarie del collegio senza giustificati
motivi.

25. Salvi i casi in cui siano previsti altri specifici comportamenti, il notaio è
tenuto:

a) a comunicare al Consiglio
Notarile Distrettuale ovvero direttamente al Consiglio Nazionale del Notariato
i dati e le informazioni in genere che gli siano richiesti da tali organi,
anche con carattere di periodicità, riguardanti la propria attività professionale,
le modalità di svolgimento della stessa e l’osservanza delle normative in
materia di adempimenti, sia nella sua generalità per specifici periodi, sia per
settori, luoghi o altre modalità determinate;

b) nelle stesse condizioni di cui
al punto a), ad esibire o trasmettere copia o estratti del repertorio, di atti,
registri, libri e documenti, anche di natura fiscale, a fornire relazioni
scritte e/o rispondere a questionari riguardanti le modalità di svolgimento
dell’attività professionale;

c) a informare il Consiglio
Notarile di problemi di generale rilevanza per l’attività professionale,
specialmente nei rapporti con gli uffici pubblici, astenendosi
dall’intraprendere iniziative personali;

d) a consentire accessi ed
ispezioni, deliberate dal Consiglio Notarile Distrettuale, nel proprio studio
ed in eventuali uffici secondari da parte del Presidente del Consiglio Notarile
e da un Consigliere ovvero da due Consiglieri a ciò delegati.

1/2 2-bis. Rapporti derivanti
dalla partecipazione agli organi di

categoria.

26. I notai componenti degli
organi di categoria devono:

a) agire nell’esercizio del loro
ufficio con indipendenza, imparzialità e riservatezza, astenendosi in caso di
conflitto di interessi;

b) garantire la loro costante
partecipazione alle riunioni;

c) adoperarsi con assiduità per
l’effettivo adempimento di tutti i compiti demandati a tali organi dalla legge
e dalle norme deontologiche, con particolare riguardo, per i componenti dei
Consigli Notarili Distrettuali, all’esercizio dei poteri di vigilanza e di
disciplina sugli iscritti;

d) partecipare in modo effettivo
alla vita e ai problemi della categoria e favorire il rispetto e lo spirito di
colleganza fra i notai, stimolando la loro collaborazione e partecipazione;

e) favorire il ricambio delle
cariche anche nei casi non previsti dalla legge ed evitarne, ove possibile, il
cumulo.

1/2 3 –
Rapporti con il Consiglio Nazionale del Notariato e con

la Cassa
Nazionale del Notariato

27. – Il notaio è tenuto a
comportarsi, nei rapporti con il Consiglio Nazionale e con la Cassa Nazionale
del Notariato, secondo i principi di correttezza, di collaborazione e di
solidarietà propri dell’appartenenza alla categoria, per consentire ad essi di perseguire nei modi più efficaci le finalità
istituzionali nell’interesse generale.

In particolare il notaio è
tenuto:

a) nei rapporti con il Consiglio
Nazionale del Notariato:

a
conformare il proprio comportamento professionale alle determinazioni assunte
dal Consiglio nell’esercizio dei suoi poteri;

a
prestare al Consiglio la collaborazione richiestagli;

ad
astenersi da iniziative personali o interventi presso autorità o pubblici
uffici che possano interferire con l’attività del Consiglio stesso;

b) nei rapporti con la Cassa Nazionale del
Notariato:

a
indicare in modo preciso, obiettivo e veritiero i dati e le condizioni generali
richiesti per l’ottenimento dalla stessa di contributi, assegni e provvidenze
economiche in genere (ad es. disagio economico, stato di bisogno, frequenza
allo studio) e per fare percepire alla stessa le quote di onorario ad essa
spettanti;

a
ricercare preventivamente con la
Cassa soluzioni extragiudiziali nel caso di contrasti che per
loro natura lo consentano.

1/2 3-bis. Rapporti con le
assicurazioni di categoria.

27-bis. Il notaio, assicurato da
polizza convenzione stipulata dal Consiglio nazionale del notariato o da altri
organismi istituzionali, è tenuto a fornire alle compagnie e/o all’ufficio
competente del Consiglio nazionale del notariato fattiva collaborazione, con
invio di esaurienti e veritiere relazioni, documenti e quanto altro possa occorrere, evadendo con puntualità ogni richiesta
inoltrata dagli uffici preposti alla valutazione della pratica.

Ad eguale collaborazione è tenuto
il notaio in relazione alle forme assicurative in essere presso la Cassa nazionale del
notariato.

1/2 4 –
Rapporti con praticanti, tirocinanti, collaboratori e

dipendenti.

28. Nei rapporti con i praticanti
il notaio è tenuto a prestare in modo disinteressato il proprio insegnamento
professionale ed a compiere quanto necessario per assicurare ad essi il sostanziale adempimento della pratica notarile, nel
modo prescritto dalla legge;particolare cura egli deve porre per l’insegnamento
delle norme fondamentali della professione e dei principi di deontologia
professionale.

28-bis. Il notaio deve prestare
la massima cura per formare il tirocinante ad esercitare la funzione pubblica
con le necessarie qualità professionali ed etiche.

In particolare il tirocinante
deve avere la possibilità di partecipare a tutte le fasi relative alla stipula
dell’atto e relativi adempimenti ed assistere alla indagine della volontà delle
parti effettuata dal notaio.

Al tirocinante deve essere riconosciuto
un equo compenso commisurato all’effettivo apporto dello stesso all’attività
dello studio.

Il tirocinante è soggetto alle
norme del presente codice.

29. Nei rapporti con i
collaboratori e i dipendenti il notaio è tenuto ad assicurare ad essi condizioni di lavoro moralmente ed economicamente
soddisfacenti, avendo cura della loro formazione professionale.

In particolare il notaio deve
evitare: di coinvolgere, se non in casi eccezionali, i propri collaboratori e
dipendenti quali procuratori in atti da lui ricevuti; di valersi della
collaborazione di persone che esercitano abusivamente la loro attività.

Sezione II

Dei rapporti esterni

30. Nei rapporti con gli uffici
pubblici, le istituzioni e i professionisti di altre categorie il notaio deve
comportarsi secondo i principi di indipendenza e di rispetto delle rispettive
funzioni e attribuzioni.

In particolare nei rapporti con
gli uffici pubblici e con le istituzioni il notaio è tenuto:

a) a rispettare le funzioni che
le persone preposte sono chiamate ad esercitare, offrendo, se necessario, la
propria disinteressata collaborazione nel limite della chiara distinzione delle
rispettive competenze e attribuzioni; ed a pretendere nel contempo da essi la puntuale esplicazione dei loro doveri e il rispetto
della funzione notarile;

b) ad astenersi dall’utilizzare
in qualunque forma, per lo svolgimento delle pratiche dell’ufficio, la
collaborazione dei dipendenti degli uffici pubblici e delle istituzioni; e a
non trarre vantaggio in alcun modo dai personali rapporti in cui possa trovarsi
con essi. Il Consiglio notarile svolge controlli,
anche in collaborazione con i responsabili degli uffici pubblici e delle
istituzioni, al fine di garantire il rigoroso rispetto delle norme che
precedono.

Titolo II

DELLA PRESTAZIONE

Capo I –
Dell’incarico

Sezione I
– Dell’astensione

31. Oltre a quanto previsto dalla
legge per i casi di irricevibilità degli atti, il notaio deve astenersi dal
prestare il proprio ministero quando dell’atto siano
parte società di capitali o enti dei quali egli sia amministratore, anche senza
rappresentanza, o rivesta la qualità di sindaco ovvero sia unico socio o
titolare del pacchetto di maggioranza della società.

Sezione II

Della assunzione

32. Nell’ambito del generale
dovere di imparzialità il notaio deve astenersi, nella fase di assunzione
dell’incarico professionale, da qualsiasi comportamento che possa
influire sulla sua designazione che deve essere rimessa al libero accordo delle
parti.

Per gli atti di vendita e di
mutuo da parte di soggetti imprenditori (costruttori, banche) o per incarico di
intermediari (agenzie immobiliari, mediatori creditizi) il notaio, prima di
assumere l’incarico, è tenuto ad informare l’altra parte (consumatore) della
suddetta regola e del suo diritto di designare il notaio in mancanza di libero
accordo.

33. I Consigli notarili,
nell’ambito del loro generale potere-dovere istituzionale, sono tenuti a porre
in essere forme specifiche di vigilanza e di controllo, anche mediante
acquisizione di informazioni dai notai e ispezioni presso pubblici uffici.

34. In presenza di flussi di prestazioni di rilevante entità,
della concentrazione di designazioni per determinati gruppi di atti o di altri
elementi indicativi (quali elenchi selettivi di notai, inserimento di
nominativi in moduli o formulari predisposti, situazioni di dominanza) i
Consigli notarili sono tenuti ad individuare, valutare e, se del caso,
perseguire disciplinarmente comportamenti illeciti, attuati anche mediante
pressioni dirette o indirette, ed eventualmente ad intervenire presso gli enti
pubblici e privati interessati.

35. Nell’ipotesi di rilevanti
fenomeni di vasta contrattazione, riguardanti il patrimonio di enti pubblici o
degli enti ad essi assimilati (c.d. privatizzazioni o
dismissioni), i Consigli notarili distrettuali – in considerazione del
superiore interesse pubblico che li caratterizza e in accordo con detti enti –
possono organizzare l’assunzione e la distribuzione degli incarichi fra i notai
del Distretto che si dichiarino disponibili, facendo salva la facoltà del
singolo acquirente di designare tempestivamente un notaio diverso.

Quando la realizzazione del
programma di dismissione, a tutela di straordinari interessi pubblici,
comporti tempistiche e procedure rigorose e uniformi, che vengano
regolate da convenzioni e protocolli tra il Consiglio nazionale e gli enti
coinvolti, la designazione dei notai è riservata ai Consigli notarili
distrettuali secondo criteri che essi abbiano elaborato preventivamente.

Capo II – Della esecuzione

Sezione I

Della personalità e segretezza

1/2 1 –
Della personalità

36. L’esecuzione della
prestazione del notaio è caratterizzata dal "rapporto personale" con
le parti. La facoltà di valersi di sostituti e ausiliari non può pregiudicare
la complessiva connotazione personale che deve rivestire l’esecuzione
dell’incarico professionale.

37. In ogni caso compete al
notaio svolgere di persona, in modo effettivo e sostanziale,
tutti i comportamenti necessari:

per
l’accertamento della identità personale delle parti, con utilizzazione di tutti
gli elementi idonei e con prudente esame dei documenti di identificazione in
relazione al tipo e alla loro possibilità di falsificazione;

per
l’indagine sulla volontà delle parti, da svolgere, in modo approfondito e
completo, mediante proposizione di domande e scambio di informazioni intese a
ricercare anche i motivi e le possibili modificazioni della determinazione
volitiva come prospettatagli;

per la
direzione della compilazione dell’atto nel modo più congruente alla accertata
volontà delle parti.

1/2 2 –
Della segretezza

38. Nell’esercizio della sua
attività il notaio è tenuto al rigoroso rispetto del segreto professionale con
riguardo alle persone che ricorrono alla sua opera, al contenuto della stessa e
a tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nella esecuzione della prestazione,
sia per il tempo della stessa che successivamente. Egli è altresì tenuto a fare
quanto necessario e a sorvegliare che tale prescrizione sia
rispettata dai suoi collaboratori e dipendenti.

39. Il ricevimento dell’atto
notarile non autorizza il notaio a renderne nota ai terzi l’esistenza e il
contenuto, se non su espressa richiesta e nei limiti delle risultanze dell’atto
e degli adempimenti ad esso connessi.

Sezione II

Della imparzialità e degli altri
doveri

40. Il notaio, ove richiesto,
deve fornire alle parti il preventivo dei costi, spese e
compensi della specifica prestazione richiesta. I preventivi devono
essere rilasciati per iscritto.

41. Nella esecuzione della
prestazione il notaio deve tenere un comportamento imparziale, mantenendosi in
posizione di equidistanza rispetto ai diversi interessi delle parti e
ricercandone una regolamentazione equilibrata e non equivoca, che persegua la finalità della comune sicurezza delle parti
stesse.

42. Il notaio è tenuto, in
particolare, a svolgere in modo adeguato e fattivo le seguenti attività:

a) informare le parti sulle
possibili conseguenze della prestazione richiesta, in tutti gli aspetti della
normale indagine

giuridica
demandatagli e consigliare professionalmente le stesse, anche con la
proposizione di impostazioni autonome rispetto alla loro volontà e intenzione;

b) scegliere la forma giuridica
più adeguata alle decisioni assunte dalle parti, accertandone la legalità e la reciproca

congruenza,
svolgendo le richieste attività preparatorie e dirigendo quindi la formazione
dell’atto nel modo tecnicamente più idoneo per la stabilità del rapporto che ne
deriva e per la completa efficacia dell’atto;

c) dare alle parti i chiarimenti
richiesti o ritenuti utili a integrazione della lettura dell’atto, per
garantire ad esse il riscontro con le decisioni
assunte e la consapevolezza del valore giuridicamente rilevante dell’atto, con
speciale riguardo ad obblighi e garanzie particolari e a clausole di esonero o
limitative di responsabilità, nonché agli adempimenti che possono derivare
dall’atto, valendosi, per questo ultimo aspetto, anche di separata
documentazione illustrativa;

d) prestare alle parti la propria
assistenza con diligenza ed impegno professionale, se necessario anche dopo il
perfezionamento dell’atto;

e) adoperarsi
per la rettifica di errori, inesattezze od omissioni nei propri atti; qualora
quanto sopra sia riconducibile al notaio la prestazione deve essere gratuita
con assunzione delle spese al notaio stesso; qualora errori od omissione non
siano riconducibili al notaio, egli sarà comunque tenuto ad una fattiva
collaborazione per la stipulazione di atti rettificativi.

In tale ultima circostanza il
notaio potrà praticare condizioni particolarmente favorevoli nell’applicazione
della tariffa notarile.

43. In relazione all’obbligo
per il notaio di accettare incarichi ed effettuare prestazioni anche se di
particolare scomodità e/o di modico interesse economico (quali atti da ricevere
o stipulare in località distanti o scomodamente accessibili, in ospedali, case
di ricovero per anziani, istituti di pena, ecc.), è attribuita ai Consigli
notarili specifica potestà per assumere iniziative al riguardo (accogliere
richieste in tal senso dall’utenza, indicare i colleghi che dovranno
soddisfarle attraverso criteri di competenza per zone e/o di rotazione tra
tutti i notai del Distretto).

Sezione III

Protocolli dell’attività notarile

44. Costituisce comportamento
deontologicamente scorretto la sistematica e ingiustificata inosservanza dei
protocolli dell’attività notarile approvati dal Consiglio nazionale del
notariato ai fini dell’adozione di adeguate misure a garanzia della qualità
della prestazione.

I Consigli notarili distrettuali
esercitano la relativa vigilanza a tutela del cittadino e dell’interesse
generale.

Sezione IV

Dell’affidamento di somme

45. Il notaio che in relazione o
meno agli atti stipulati e indipendentemente dall’obbligo di annotazione nel
registro previsto dall’art. 6 legge 22gennaio 1934, n. 64, riceve un incarico
che importa l’affidamento di somme di denaro, dovrà svolgere l’incarico
ricevuto con la massima diligenza e trasparenza.

A tal fine nel documento col
quale verrà conferito al notaio l’incarico dovranno
essere chiaramente indicati:

il
contenuto, le modalità e i tempi di adempimento dell’incarico;

le somme
o i valori affidati (denaro contante, assegno bancario – che presenti tutti i
requisiti previsti dalla normativa vigente ed informate le parti sulla natura e
sull’efficacia di detto titolo – o circolare all’ordine del notaio o di una
delle parti, bonifico sul conto corrente bancario del notaio, consegna di
titoli di credito, etc.);

le
modalità di impiego delle somme o valori nelle more dell’adempimento
dell’incarico (libretto di risparmio, conto corrente bancario separato da
quello dello studio o personale del notaio, dossier titoli, e comunque in modo
tale da assicurare la separazione contabile dal patrimonio del notaio, etc.);

la
corresponsione di interessi nella misura percepita dal notaio a seconda delle
modalità di impiego determinate dalle parti;

la
misura del compenso dovuto al notaio;

l’esatta
individuazione dei soggetti ai quali devono essere versate le somme con la
espressa previsione che la consegna di esse (sia nel caso di mancato
adempimento, sia nel caso in cui l’incarico consista proprio nella consegna ad
un determinato soggetto quando si sia o non si sia verificato un determinato
evento, sia nel caso in cui adempiuto l’incarico residui un quid da consegnare
ad un determinato soggetto) debba essere fatta alla presenza di tutte le parti;
tale previsione potrà essere omessa nel caso in cui la consegna di una somma
sia dovuta inequivocabilmente al verificarsi di un evento, oggettivamente
controllabile.

46. I Consigli notarili dovranno
vigilare sulla osservanza delle disposizioni di cui sopra avvalendosi dei
poteri previsti dal Titolo I, Capo IV, Sez. I, 1/2 2.

Capo III – Degli atti in generale

Sezione I

Della forma

47. L’"atto
pubblico" costituisce la forma primaria e ordinaria di "atto
notarile", che il notaio deve generalmente utilizzare nella presunzione
che ad esso le parti facciano riferimento quando ne
richiedono l’intervento, se non risulti una loro diversa volontà e salvo la
particolare struttura dell’atto.

48. L’atto di
"autenticazione delle firme" della scrittura privata, comporta in
ogni caso per il notaio l’obbligo di tenere i seguenti comportamenti e di
osservare le seguenti prescrizioni.

a) Controllare la legalità del
contenuto della scrittura e la sua rispondenza alla volontà delle parti, di
regola anche mediante la sua lettura alle stesse prima delle sottoscrizioni.

b) Indicare nell’autentica e nel
repertorio il luogo del Comune nel quale l’atto è autenticato.

48-bis. Negli atti conservati a
raccolta, pubblici o autenticati, deve essere indicata l’ora di sottoscrizione.

Sezione II

Del contenuto

49. Per soddisfare le esigenze di
chiarezza e di completezza il notaio deve curare che dal testo dell’atto
normalmente risultino:

a) la completa qualificazione
giuridica della fattispecie, con indicazione dei più rilevanti effetti che ne
derivano per diretta volontà delle parti o in forza di legge o quale
espressione di usi contrattuali (ad es.: clausole di
garanzia, responsabilità);

b) le indicazioni necessarie per
l’inquadramento dell’atto nella vicenda giuridico-temporale su cui opera (ad es.: titoli di provenienza e atti direttamente connessi;
formalità pregiudizievoli; servitù; vincoli di disponibilità);

c) gli elementi utili per
individuare con esattezza i beni e i diritti in oggetto, in modo da offrirne la
chiara e non equivoca percezione, anche con allegazione che si richiede più
frequente – di documenti grafici (ad es.: confini non
generici; riferimenti catastali per frazionamenti, dichiarazioni e variazioni;
allegazione di planimetrie);

d) le indicazioni relative alla
natura degli atti e documenti che si rende necessario richiamare, precisando
gli estremi per una loro diretta conoscenza;

e) ogni altra indicazione,
menzione o allegazione che risultasse dovuta a seguito di emanazione di
apposite norme da parte del Consiglio nazionale del notariato.

Capo IV – Di alcune specie di
atti

Sezione I

Degli atti relativi agli
autoveicoli

50. Nel ricevimento degli atti
relativi agli autoveicoli, e in genere soggetti a pubblicità mobiliare o ad essi connessi, e nello svolgimento della attività
professionale nel settore degli autoveicoli, il notaio deve tenere i seguenti
comportamenti e attenersi alle seguenti prescrizioni.

1/2 1 –
Del ricevimento degli atti

51. a) Controllare i
presupposti di diritto dell’atto richiesto e la legittimazione dei soggetti
interessati direttamente dai documenti originali relativi all’autoveicolo e
all’intestatario, verificando per il soggetto titolare che siano rispettate le
norme sul diritto di famiglia e, salvo casi eccezionali, che sia applicato il
principio della continuità delle trascrizioni.

b) Utilizzare tutti gli elementi
idonei per accertare la identità personale delle
parti, anche con ricorso all’intervento dei fidefacienti; e, nei casi in cui
l’accertamento sia soltanto documentale, compiere un prudente esame dei
documenti di identificazione in relazione al tipo, alle modalità di rilascio e
alla possibilità di falsificazione.

c) Informare personalmente le
parti sulla rilevanza giuridica dell’atto richiesto e sugli adempimenti di
pubblicità conseguenti nonché, nel caso in cui ricorra, sul particolare regime
della procura alla vendita; in presenza di iscrizioni
o di vincoli sull’autoveicolo o qualora non sia rispettabile la continuità
delle trascrizioni farne specifico avvertimento all’intestatario, da
documentare mediante la sua sottoscrizione dell’atto o con separata
dichiarazione scritta.

d) Indicare nell’atto di
autenticazione e nel repertorio il luogo del Comune nel quale l’atto è
ricevuto.

1/2 2 –
Dell’esercizio della attività professionale

52. Salvo il caso previsto
all’art. 54, è vietato al notaio l’esercizio della attività professionale
presso sedi operative di agenzie o di intermediari di pratiche
automobilistiche, o comunque il diretto collegamento con essi
mediante raccolta e inoltro delle scritture presso il proprio studio.

53. Il notaio è tenuto a
comunicare al Consiglio Notarile, secondo le indicazioni da esso
impartite anche con carattere di periodicità, le modalità con cui esercita
l’attività non occasionale, sia nella sede che fuori dalla sede e ogni
mutamento successivo; nonché ad esibire o trasmettere al Consiglio, a
richiesta, copia del repertorio e di atti e documenti, anche di natura fiscale,
relativi ad attività svolte nel settore.

54. I Consigli notarili sono
tenuti a promuovere nel territorio del Distretto forme organizzate e
direttamente controllate per il ricevimento degli atti, anche mediante la
costituzione di Uffici unici o di associazioni nel Distretto, al fine di
garantire, per orario di assistenza e luogo di ricevimento, un efficiente
servizio; con facoltà – ove ne ravvisino la opportunità
– di organizzare l’attività anche in deroga al divieto di cui all’art. 51.

Sezione II

Delle vidimazioni

55. La vidimazione dei libri e
delle scritture contabili deve essere eseguita con tempestività,
contestualmente alla presentazione, ove possibile, e in ogni caso con sollecita
messa a disposizione per il loro ritiro.

Nella esecuzione di vidimazioni
non iniziali il notaio deve controllare che i libri siano bollati e numerati ai
sensi di legge al nome del soggetto che li ha posti in uso e che le
registrazioni e le scritturazioni siano continue e senza spazi in bianco.

56. Nell’esecuzione di
vidimazioni non iniziali devono essere indicati i dati necessari alla diretta e
completa individuazione della vidimazione, tra i quali la pagina nella quale
essa è eseguita; di questi dati deve essere fatta annotazione nel repertorio.

Sezione III

Delle attività previste dalla
legge n. 302/1998 e successive

modifiche

57. I Consigli notarili
distrettuali sono tenuti a porre in essere forme specifiche di vigilanza e
controllo sulla osservanza dei doveri deontologici nelle attività da compiersi
con riferimento alla legge 302/1998 e successive modifiche, con particolare
attenzione agli aspetti previsti:

al
paragrafo sulla illecita concorrenza;

al
paragrafo sulla pubblicità;

ai
paragrafi relativi ai rapporti con i colleghi e con il Consiglio notarile e ai
rapporti con uffici, istituzioni e categorie professionali;

ai
paragrafi sulla assunzione e/o astensione relativa all’incarico;

ai
paragrafi inerenti la personalità, la segretezza e la imparzialità nella
esecuzione della prestazione;

al
paragrafo che impone la completezza e la esattezza del documento di provenienza
notarile.

I Consigli notarili distrettuali
dovranno inoltre attivare la massima vigilanza sulla attenzione, diligenza e
prontezza di esecuzione che il notaio dovrà adottare nell’assolvimento degli
incarichi e, stante la deroga di cui al secondo comma
dell’art. 28 della legge professionale, su ogni possibile ipotesi di
incompatibilità o di conflittualità che potesse manifestarsi nella esplicazione
delle attività delegate.

58. I Consigli distrettuali
adotteranno le più opportune iniziative per organizzare modalità di attuazione
del lavoro idonee a garantire la migliore esplicazione di tutte le formalità
esecutive di cui agli articoli 576 eseguenti del c. p. c.

59. Nella esecuzione degli
incarichi affidatigli il notaio userà la diligenza dovuta secondo quanto
previsto dalle vigenti regole deontologiche.

60. In relazione ai fini
pubblicistici della normativa e alla particolare incidenza della propria
attività su interessi di soggetti aventi con lui rapporti solo indiretti, il
notaio adempirà ai suoi compiti nei tempi indicati
nella delega e a tal fine i Consigli notarili distrettuali esplicheranno
particolare vigilanza.