Famiglia

Monday 19 March 2007

Il Ministro della Pubblica Istruzione Roma, 15 marzo 2007 Prot. n. 30/dip./segr. OGGETTO: linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’ attività didattica, irrogazi

Il Ministro della Pubblica
Istruzione Roma, 15 marzo 2007 Prot. n. 30/dip./segr.
OGGETTO: linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni
cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica,
irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di
corresponsabilità dei genitori e dei docenti.

Ai Direttori Generali Regionali
Loro Sedi Ai Dirigenti degli Uffici scolastici provinciali Loro Sedi Al
Sovrintendente Scolastico per la
Provincia di Bolzano Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento
All’Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca Bolzano All’Intendente Scolastico
per la Scuola Località
Ladine Bolzano Al Sovrintendente degli studi per la Regione Valle D’Aosta Aosta Per conoscenza: Ai dirigenti delle istituzioni
scolastiche autonome.

I recenti fatti di cronaca che
hanno interessato la scuola, dalla trasgressione delle più banali regole di
convivenza sociale (uso improprio dei telefonini cellulari e altri
comportamenti di disturbo allo svolgimento delle lezioni) fino agli episodi di
bullismo e di violenza, riguardano situazioni che, seppure enfatizzate dai media, non devono essere sottovalutate. Rappresentano infatti il rischio del dilagare di un processo di
progressiva caduta sia di una cultura del rispetto delle regole che della
consapevolezza che la libertà dei singoli debba trovare un limite nella libertà
degli altri. Di fronte a ciò la scuola è una risorsa fondamentale in quanto
assume il ruolo di luogo di crescita civile e culturale per una piena
valorizzazione della persona, rafforzando l’esistenza di una comunità educante
in cui ragazzi e adulti, docenti e genitori, vengano
coinvolti in un’alleanza educativa che contribuisca ad individuare non solo
contenuti e competenze da acquisire ma anche obiettivi e valori da trasmettere
per costruire insieme identità, appartenenza, e responsabilità. Al
raggiungimento di tali finalità concorre l’autonomia scolastica,
costituzionalmente riconosciuta che, avendo superato l’impostazione
esclusivamente centralistica dell’educazione e della formazione del cittadino,
consente alla singola istituzione scolastica di concertare, confrontarsi,
costruire accordi, creare lo spazio in cui famiglie, studenti, operatori
scolastici si ascoltano, assumono impegni e responsabilità, condividono un
percorso di crescita umana e civile della persona. Un’educazione efficace dei
giovani è il risultato di un’azione coordinata tra famiglia e scuola,
nell’ottica della condivisione di principi ed obiettivi, evitando quei
conflitti che hanno sempre gravi conseguenze sull’efficacia del processo
formativo. Di conseguenza tutte le componenti
scolastiche nelle quali si esprime l’autonomia delle scuole, in particolare il
dirigente scolastico, che ne costituisce l’elemento di sintesi, devono aprire
una fase di riflessione sulle problematiche oggetto della presente direttiva,
fino a promuovere tutte le iniziative utili, inclusa la revisione del
regolamento di disciplina degli alunni, di cui al comma 2, dell’articolo 14 del
D.P.R. 275/99. In tale prospettiva, si intendono fornire, nel rispetto
dell’autonomia scolastica, della libertà di insegnamento e della garanzia del
diritto allo studio, linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi,
sollecitando opportune iniziative di carattere operativo.

Utilizzo di cellulari e altri
dispositivi elettronici durante le attività didattiche

In via preliminare, è del tutto
evidente che il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione
risponda ad una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua
codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e
degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249. In tali circostanze,
l’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento
di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni,
oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto,
un’infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non
solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica
educativa propria dell’istituzione scolastica, a stimolare nello studente la
consapevolezza del disvalore dei medesimi. Dall’elenco dei doveri generali
enunciati dall’articolo 3 del D.P.R. n. 249/1998 si evince la sussistenza di un
dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono
cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle
attività didattiche, considerato che il discente ha il dovere: – di assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante
gli orari di lezione (comma 1); – di tenere comportamenti rispettosi degli
altri (comma 2), nonché corretti e coerenti con i principi di cui all’art. 1
(comma 3); – di osservare le disposizioni organizzative dettate dai regolamenti
di istituto (comma 4). La violazione di tale dovere comporta, quindi,
l’irrogazione delle sanzioni disciplinari appositamente individuate da ciascuna
istituzione scolastica, nell’ambito della sua autonomia, in sede di
regolamentazione di istituto. È dunque necessario che nei regolamenti di
istituto siano previste adeguate sanzioni secondo il criterio di
proporzionalità, ivi compresa quella del ritiro temporaneo del telefono
cellulare durante le ore di lezione, in caso di uso scorretto dello stesso.
Laddove se ne ravvisi l’opportunità, il regolamento di istituto potrà prevedere
le misure organizzative più idonee atte a prevenire, durante le attività
didattiche, il verificarsi del fenomeno di un utilizzo scorretto del
telefonino.

Resta fermo che, anche durante lo
svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra
gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o
gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente.
La scuola continuerà, in ogni caso, a garantire, come è sempre avvenuto, la
possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli,
per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria
amministrativa. Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo
svolgimento di attività di insegnamento – apprendimento, del resto, opera anche
nei confronti del personale docente (cfr. Circolare n. 362 del 25 agosto 1998),
in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di
assicurare all’interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno
svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente
all’esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento
esemplare da parte degli adulti. Per le ragioni sopra esposte, si segnala la
necessità per ciascuna istituzione scolastica autonoma di dotarsi di un
regolamento di istituto che declini e traduca, in maniera adeguata ed efficace,
i principi fissati dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, in base
alle specifiche esigenze della comunità scolastica, prestando particolare
attenzione all’individuazione di un repertorio di sanzioni volte a garantire,
con il massimo rigore, l’effettivo rispetto delle regole poste a presidio del
valore della legalità e di una corretta convivenza civile. Il Ministero metterà
a disposizione delle scuole, mediante pubblicazione sul sito internet
www.pubblica.istruzione.it, alcuni esempi di regolamento di istituto che
perverranno su iniziativa delle stesse istituzioni scolastiche.

Le sanzioni disciplinari verso
gli studenti

Con l’entrata in vigore dello
Statuto delle studentesse e degli studenti si è segnato il passaggio da un
modello sanzionatorio, incentrato su un’impostazione esclusivamente repressiva,
ad un sistema nuovo in base al quale lo studente, in caso di infrazioni
disciplinari, deve essere punito ma, contestualmente,
deve anche essere obbligato a comportamenti attivi di natura risarcitoria –
riparatoria volti al perseguimento di una finalità educativa, in virtù di
quanto previsto dalla specifica regolamentazione di istituto e in ossequio al
principio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. In particolare la
scuola è chiamata a prevedere l’attivazione di percorsi educativi di recupero
anche mediante lo svolgimento di attività "riparatorie", di rilevanza
sociale o, comunque, orientate verso il perseguimento di un interesse generale
della comunità scolastica (quali la pulizia delle aule, piccole manutenzioni,
svolgimento di attività di assistenza o di volontariato nell’ambito della
comunità scolastica, …). La sanzione disciplinare, seppur inserita in una nuova
logica, continua a svolgere anche la sua irrinunciabile funzione di reazione
efficace ad un illecito, nonché di prevenzione verso il compimento di eventuali
infrazioni disciplinari. Come già chiarito nella direttiva n. 16/2007, il
divieto generale di disporre un allontanamento superiore a 15 giorni, posto dall’art. 4, comma 7 del d.p.r. n. 249/1998, può essere derogato quando si sia in presenza di fatti di rilevanza
penale, o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone (comma 9 dello stesso
decreto). In queste due situazioni la durata della sanzione "è commisurata
alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo".

Si ritiene opportuno che i citati
regolamenti di disciplina, nel momento in cui individuano le fattispecie di cui
sopra, prevedano sanzioni severe, commisurate alla
particolare gravità dei comportamenti tenuti dagli studenti. In quest’ottica,
il Ministero ha avviato la procedura di revisione degli articoli 4 e 5 dello
Statuto delle studentesse e degli studenti allo scopo di consentire da un lato
la semplificazione e lo snellimento delle procedure di irrogazione e di
impugnazione delle sanzioni disciplinari e, dall’altro, la possibile
applicazione di sanzioni particolarmente incisive, secondo un principio di
progressività e di proporzionalità, nei casi eccezionali che presentino
connotazioni di estrema gravità. In particolare, la nuova disciplina prevederà
che in tali ultimi casi, tassativamente individuati dal regolamento di
istituto, la sanzione potrà comportare l’esclusione dallo scrutinio finale o la
non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Il dovere di vigilanza e di
corresponsabilità dei genitori e dei docenti

Con riferimento alla componente
dei genitori, si informa che, nell’ambito delle modifiche allo Statuto delle
studentesse e degli studenti, è prevista la possibilità per ciascuna scuola di
chiedere ai genitori, all’atto di iscrizione, o comunque all’inizio di ogni
anno scolastico, di sottoscrivere un "patto sociale di corresponsabilità"
al fine di rendere effettiva la piena partecipazione delle famiglie. Il
coinvolgimento attivo di tutte le componenti della comunità scolastica,
infatti, è una condizione necessaria per la realizzazione dell’autonomia
scolastica e del successo formativo. Con questo strumento le famiglie,
nell’ambito di una definizione più dettagliata e condivisa dei "diritti e
doveri" dei genitori verso la scuola, si assumono l’impegno di rispondere
direttamente dell’operato dei propri figli nel caso in cui, ad esempio, gli
stessi arrechino danni ad altre persone o alle strutture scolastiche o, più in
generale, violino i doveri sanciti dal regolamento di istituto e subiscano, di
conseguenza, l’applicazione di una sanzione anche di carattere pecuniario. Per
quanto attiene alla responsabilità deontologica e professionale dei dirigenti,
dei docenti e del personale ATA, si ricorda che il dovere di vigilanza sui
comportamenti degli alunni sussiste in tutti gli spazi scolastici ed esige la
tempestiva segnalazione alle autorità competenti di eventuali infrazioni, ed in
particolare quando trattasi degli episodi di violenza sopra richiamati, dovere
la cui inosservanza è materia di valutazione disciplinare.

IL MINISTRO G. Fioroni