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Tuesday 28 January 2003

Il Ministero della Salute vieta la detenzione e l’ utilizzo di pelli e pellicce di cani e gatti domestici. MINISTERO DELLA SALUTE – Ordinanza 24.12.2002

Il Ministero della Salute vieta la detenzione e lutilizzo di pelli e pellicce di cani e gatti domestici

MINISTERO DELLA SALUTE

Ordinanza 24.12.2002

Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici.

(G.U. n. 15 del 20-1-2003)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, in particolare lart. 1 che assegna allo Stato la promozione e la disciplina della tutela degli animali daffezione al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e lambiente;

Considerato che il perseguimento del sopra citato obiettivo di tutela degli animali daffezione comporta la necessità e lurgenza di adottare, in assenza di apposita normativa comunitaria, una specifica disciplina cautelare per i cani e gatti domestici, anche al fine di impedire riprovevoli utilizzi commerciali delle relative pelli e pellicce, oggetto di segnalate, illecite introduzioni nel territorio nazionale;

Visto lart. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto lart. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista lordinanza 21 dicembre 2001 recante misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici;

Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni che hanno determinato ladozione della predetta ordinanza 21 dicembre 2001;

Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, e successive modifiche;

Ordina:

Articolo 1

1. E vietato:

a) utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie animali;

b) detenere o commercializzare pelli e pellicce di cane e gatto delle specie di cui alla lettera a);

c) introdurre nel territorio nazionale pelli e pellicce di cane e di gatto delle specie di cui alla lettera a), per qualsiasi finalità utilizzo, nonché capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie ammali.

Articolo 2

La violazione della predetta ordinanza comporta lapplicazione delle sanzioni previste dallart. 650 del codice penale. Allaccertamento della violazione consegue il sequestro del materiale rinvenuto, che deve essere immagazzinato e distrutto con spese a carico del soggetto interessato.

La presente ordinanza ha efficacia per un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2002

Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2003

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Salute, foglio n. 8