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Tuesday 26 July 2005

Il Ministero della salute vieta il collare elettrico sui cani. Sanzioni pecuniarie per i trasgressori. (Ord. Min. Salute 5.7.2005 – GU n. 158 del 9.7.2005)

Il
Ministero della salute vieta il collare elettrico sui cani. Sanzioni pecuniarie
per i trasgressori.
(Ord. Min. Salute 5.7.2005 – GU n. 158
del 9.7.2005)

MINISTERO
DELLA SALUTE ORDINANZA 5 luglio 2005 Divieto dell’uso del collare elettrico e di altro analogo strumento sui cani.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281[1]: Legge quadro
in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo, in particolare l’art. 1 che assegna allo Stato la promozione e la
disciplina della tutela degli animali d’affezione al fine di favorire la
corretta convivenza tra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e
l’ambiente;

Visto l’Accordo 6 febbraio 2003: Accordo tra Ministero della salute, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia
e pet-therapy;

Vista l’ordinanza 27 agosto 2004: Tutela
dell’incolumità pubblica dall’aggressività dei cani;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189 [2]: Disposizioni
concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonchè
di impiego degli stessi in combattimenti;

Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
[3]
;

Considerata la necessità e l’urgenza di vietare
l’uso dei collari elettrici per cani, usati in particolare per l’addestramento,
mentre tali strumenti sono considerati coercitivi in quanto provocano dolore e
paura nei cani e quindi sono vietati anche dalla FCI e dall’ENCI;

Ritenuto che l’uso di questo strumento provoca
maltrattamento degli animali e pertanto coloro che lo usano sono da perseguire
ai sensi della recente legge 20 luglio 2004, n. 189;

Ordina:

Articolo 1.

1. L’uso del collare elettrico
e di altro analogo strumento, che provoca effetti di
dolore sui cani, nella fase di addestramento ed in ogni altra fase del rapporto
uomo-cane rientra nella disciplina sanzionatoria
prevista dall’art.
727, secondo comma, del codice penale [4]
così come introdotto dall’art. 1, comma 3 della
legge 20 luglio 2004, n. 189 [5]
;

2. La presente ordinanza è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 5 luglio 2005