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Saturday 23 April 2005

Il mero frazionamento di un terreno agricolo (in assenza di altri indici rivelatori) non costituisce lottizzazione abusiva.

Il mero frazionamento di un
terreno agricolo (in assenza di altri indici
rivelatori) non costituisce lottizzazione abusiva.

Tar Lazio – sezione seconda –
sentenza 30 marzo 2005, n. 2236

Presidente La Medica – estensore Bottiglieri

Fatto e diritto

1. Con ricorso notificato il 15
gennaio 1987, depositato il successivo 3 febbraio, parte istante domanda
l’annullamento del provvedimento comunale di cui in epigrafe, notificato in
data 17 novembre 1986, con il quale l’amministrazione comunale, in riferimento all’atto di frazionamento ed assegnazione in
virtù del quale il ricorrente, già socio di società agricola in liquidazione, è
risultato assegnatario in comproprietà di una porzione di un immobile sito in
Roma, in località Riserva Pollatrara o Palmarola, e contestando la
lottizzazione abusiva del terreno, ordinava la sospensione della lottizzazione
e l’interruzione delle eventuali opere in corso, e ingiungeva il divieto di
disporre dei suoli e delle opere, con acquisizione gratuita al Comune del
terreno stesso decorsi novanta giorni dalla notifica dell’atto.

Avverso l’atto
impugnato sono state dedotte le seguenti censure:

1) eccesso di potere per
travisamento dei fatti e sviamento;

2) violazione
dell’articolo 18, legge 47/1985 – eccesso di potere per erroneità dei
presupposti e sviamento.

Si è costituito in giudizio il
Comune di Roma, che ha eccepito la infondatezza
del ricorso, alla luce dei rilievi che trattasi di lotto situato in zona
agricola di superficie inferiore a quella minima stabilita dal piano regolatore
per l’edificazione e che l’assegnatario non risulti dedito ad attività
agricola.

La causa è stata, indi, chiamata,
per la delibazione del merito, alla pubblica udienza del 9 febbraio 2005.

2. Osserva, a riguardo, il
Collegio che il provvedimento impugnato, non contenendo alcuna
indicazione dell’esistenza di un concreto processo di trasformazione
dell’area in una nuova maglia del tessuto urbano, configura una fattispecie di
cd. lottizzazione abusiva cd. cartolare o formale.

Ma sia le circostanze di fatto,
ovvero l’intervenuto frazionamento e assegnazione in comproprietà del terreno
nell’ambito dello scioglimento e della liquidazione di società agricola di cui
il ricorrente era socio e l’impegno assunto dal medesimo nell’atto in
questione, anche per gli aventi causa a qualunque
titolo, con patto espresso da trascriversi presso la Conservatoria, di non
compiere alcuna opera in grado di mutare la destinazione agricola del terreno
stesso, sia l’insussistenza di ogni elemento indiziario che denunci in modo non
equivoco la destinazione a scopo edificatorio, consentono di escludere una tale
qualificazione.

Invero, l’opinione che qualifica
come lottizzazione abusiva il mero frazionamento e vendita di lotti di terreno
in zona agricola di superficie inferiore a quella minima stabilita dai piani
regolatori per l’edificazione, indipendentemente da ogni ulteriore
accertamento sulle circostanze di fatto, non può essere condivisa: pertanto,
l’accertamento dell’esistenza del presupposto enunciato dall’articolo 18, legge
47/1985 non può essere affidato al mero riscontro del frazionamento o della
vendita del terreno, ma implica la ricostruzione di un quadro indiziario, sulla
scorta degli elementi indicati dalla norma, dalla quale sia possibile desumere
in maniera non equivoca la destinazione a scopo edificatorio degli atti posti
in essere dalle parti (CdS, Sezione quinta, 6810/04).

Di talchè risultano
fondate le doglianze avanzate in entrambi i motivi di ricorso, con le quali si
censura il difetto dei presupposti dell’atto impugnato, nonchè la contrarietà
del medesimo con la norma soprarichiamata.

4. Per le suesposte
considerazioni, il ricorso va accolto.

Sussistono, comunque,
giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

PQM

Il Tar per il Lazio, Sezione
seconda, definitivamente pronunziando sul ricorso 755/87,
proposto da GS, come in epigrafe, lo accoglie. Spese compensate.