Lavoro e Previdenza

Thursday 29 November 2007

Il maxiemendamento sul protocollo Welfare votatao dalla Camera il 28.11.2007

Il maxiemendamento sul protocollo
Welfare votatao dalla Camera il 28.11.2007

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
ALL’ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo I

NORME IN MATERIA PREVIDENZIALE

ART. 1.

(Modifica
dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato).

Sostituire l’articolo 1 con il
seguente:

Art. 1.

La Tabella A allegata alla
legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituita dalle Tabelle A e B contenute
nell’Allegato n. 1 alla presente legge.

2. All’articolo 1 della legge 23
agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è così modificato:

1) la lettera a) è sostituita
dalla seguente:

«a) il diritto per l’accesso al
trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti ed autonomi
iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il
requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al
raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1o
gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e,
per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità
contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella
Tabella B allegata alla presente legge. Il diritto al pensionamento si
consegue, indipendentemente dall’età, in presenza di
un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni»;

2) alla lettera b) il numero 2 è
sostituito dal seguente:

«2) con un’anzianità contributiva
pari ad almeno trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età
anagrafica indicati, per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 30 giugno 2009,
nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo,
fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a
trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla
presente legge»;

3) l’ultimo periodo della lettera
c) è sostituito dal seguente: «Per il personale del comparto
scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico,
che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno
scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo
trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei requisiti entro il
31 dicembre dell’anno avendo come riferimento per l’anno 2009 i requisiti
previsti per il primo semestre dell’anno.»;

b) il comma 7 è sostituito dal
seguente:

«7. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre dell’anno 2012, può essere
stabilito il differimento della decorrenza dell’incremento dei requisiti di
somma di età anagrafica e anzianità contributiva e di età anagrafica minima
indicato dal 2013 nella Tabella B allegata alla presente legge, qualora sulla base
di specifica verifica da effettuarsi, entro il 30 settembre 2012, sugli effetti
finanziari derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento
anticipato, risultasse che gli stessi effetti
finanziari conseguenti dall’applicazione della Tabella B siano tali da
assicurare quelli programmati con riferimento ai requisiti di accesso al
pensionamento indicati a regime dal 2013 nella medesima Tabella B.»;

c) al comma 8,
le parole: «1o marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «20 luglio 2007»;

d) dopo il comma 18, è inserito
il seguente:

«18-bis. Le disposizioni in
materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in
vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di
5.000 lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi
degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15
luglio 2007, che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro
il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223»;

e) il comma 19 è così modificato:

1) le parole:
«10.000 domande di pensione» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 domande di
pensione»;

2) le parole:
«di cui al comma 18» ove ricorrono sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai
commi 18 e 18-bis».

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di concedere ai
lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a
decorrere dal 1o gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività la
possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato
con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori
dipendenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi :

a) previsione di un requisito
anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di
età, fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e
il regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23
agosto 2004, n. 243;

b) i lavoratori
siano impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del
decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, della sanità e per la funzione pubblica; ovvero siano lavoratori
dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,
che, fermi restando i criteri di cui alla successiva lettera c), possano far
valere, nell’arco temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo
notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» che,
all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo
collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni
organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla
ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un
prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi
determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione
degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla
manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità; ovvero siano
conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di
persone;

c) i lavoratori che al momento
del pensionamento di anzianità si trovano nelle condizioni di cui alla lettera
b), devono aver svolto nelle attività di cui alla lettera medesima:

1) nel periodo transitorio, un
periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;

2) a regime, un periodo pari
almeno alla metà della vita lavorativa;

d) stabilire la documentazione e
gli elementi di prova in data certa attestanti l’esistenza dei requisiti
soggettivi ed oggettivi, anche con riferimento alla dimensione

e
all’assetto organizzativo dell’azienda, richiesti dal presente comma, e
disciplinare il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica
ispettiva;

e) prevedere
sanzioni amministrative in misura non inferiore a 500 euro e non superiore a
2000 euro e altre misure di carattere sanzionatorio nel caso di omissione da
parte del datore di lavoro degli adempimenti relativi agli obblighi di
comunicazione ai competenti Uffici dell’Amministrazione dell’articolazione
dell’attività produttiva ovvero dell’organizzazione dell’orario di lavoro
aventi le caratteristiche di cui alla lettera b), relativamente,
rispettivamente, alla cosiddetta «linea catena» ed al lavoro notturno;
prevedere, altresì, fermo restando quanto previsto dall’articolo 484 del codice
penale e dalle altre ipotesi di reato previste dall’ordinamento, in caso di
comunicazioni non veritiere, anche relativamente ai presupposti del
conseguimento dei benefici, una sanzione pari fino al 200 per cento delle somme
indebitamente corrisposte;

f) assicurare, nella
specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, la coerenza con il
limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo costituito, la cui
dotazione finanziaria è di 83 milioni di euro per il 2009, 200 milioni per il
2010, 312 milioni per il 2011, 350 milioni per il 2012, 383 milioni a decorrere
dal 2013;

g) prevedere che, qualora
nell’ambito della funzione di accertamento del diritto di cui alle lettere c) e
d) emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi
di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui alla lettera f), il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne dia notizia tempestivamente al
Ministro dell’economia e delle finanze ai fini dell’adozione dei provvedimenti
di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.

4. Il Governo si impegna, previa
verifica del rispetto del principio della compensazione finanziaria, a
stabilire entro il 31 dicembre 2011, per i soggetti che accedono al
pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di
vecchiaia con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e a 60 per le
donne, la disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici a regime.

5. In
attesa della definizione del regime delle decorrenze di cui al comma 4, per i
soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione
e al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dagli specifici
ordinamenti i quali, sulla base di quanto sotto disciplinato, conseguono il
diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre
2011, è stabilito quanto segue:

a) coloro ai quali sono liquidate
le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l’accesso al
pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione possono accedere al
pensionamento sulla base del regime delle decorrenze stabilito dall’articolo 1,
comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

b) coloro ai
quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei
lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per
l’accesso al pensionamento di vecchiaia entro il primo trimestre dell’anno,
possono accedere al pensionamento dal 1o luglio dell’anno medesimo; qualora
risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre,
possono accedere al pensionamento dal 1o ottobre dell’anno medesimo; qualora
risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre dell’anno
possono accedere al pensionamento dal 1o gennaio dell’anno successivo; qualora
risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre
dell’anno possono accedere al pensionamento dal 1o aprile dell’anno successivo;

c) coloro i quali conseguono il
trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i
commercianti e i coltivatori

diretti,
qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il primo trimestre
dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1o ottobre dell’anno medesimo;
qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo
trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1o gennaio dell’anno
successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo
trimestre dell’anno possono accedere al pensionamento dal 1o aprile dell’anno
successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il
quarto trimestre dell’anno possono accedere al pensionamento dal 1o luglio
dell’anno successivo;

d) per il personale del comparto
scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9
dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2011 l’aliquota contributiva
riguardante i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed
alle forme sostitutive ed esclusive della medesima è elevata di 0,09 punti
percentuali. Con effetto dalla medesima data sono incrementate in uguale misura
le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei
lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti mezzadri e coloni
iscritti alle gestioni autonome dell’INPS, nonché quelle relative agli iscritti
alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335. Le aliquote contributive per il computo delle prestazioni
pensionistiche sono incrementate, a decorrere dalla medesima data, in misura
corrispondente alle aliquote di finanziamento.

11. In funzione delle
economie rivenienti dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8,
da accertarsi con il procedimento di cui all’ultimo periodo del presente

10, a decorrere dall’anno
2011. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le
modalità per l’accertamento delle economie riscontrate in seguito
all’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, rispetto alle
previsioni della spesa a normativa vigente degli enti previdenziali pubblici
quali risultanti dai bilanci degli enti medesimi.

12. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, è costituita una Commissione composta da
dieci esperti, di cui due indicati dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, due indicati dal Ministero dell’economia e delle finanze, sei indicati
dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi e dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con il compito
di proporre, entro il 31 dicembre 2008, modifiche dei criteri di calcolo dei
coefficienti di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 8
agosto 1995, n. 335, nel rispetto degli andamenti e degli equilibri della spesa
pensionistica di lungo periodo e nel rispetto delle procedure europee, che
tengano conto:

a) delle dinamiche delle
grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie che incidono sulla
determinazione dei coefficienti medesimi;

b) dell’incidenza dei percorsi
lavorativi, anche al fine di verificare l’adeguatezza degli attuali meccanismi
di tutela delle pensioni più basse e di proporre
meccanismi di solidarietà e garanzia per tutti i percorsi lavorativi, nonché di
proporre politiche attive che possano favorire il raggiungimento di un tasso di
sostituzione al netto della fiscalità non inferiore al 60 per cento, con
riferimento all’aliquota prevista per i lavoratori dipendenti;

c) del rapporto intercorrente tra
l’età media attesa di vita e quella dei singoli settori di attività.

la Tabella A
allegata alla citata legge n. 335 del 1995 è sostituita, con effetto dal 1o
gennaio 2010, dalla Tabella A contenuta nell’Allegato n. 2 alla presente legge.

15. All’articolo
1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: da «il Ministro del
lavoro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con decreto
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, è rideterminato ogni tre anni il
coefficiente di trasformazione previsto al comma 6».

16. Il Governo procede con
cadenza decennale alla verifica della sostenibilità ed equità del sistema
pensionistico con le parti sociali.

17. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, recanti norme
finalizzate all’introduzione di un contributo di solidarietà a carico degli
iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo
pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di
volo dipendente da aziende di

navigazione
aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al
riequilibrio del predetto Fondo.

18. Nell’esercizio della delega di cui al comma 17, il Governo si atterrà ai seguenti
principi e criteri direttivi:

a) previsione di un contributo
limitato nell’ammontare e nella durata;

b) ammontare della misura del
contributo in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l’armonizzazione
conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, ed alla quota di pensione
calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime
dell’assicurazione generale obbligatoria.

19. Per l’anno 2008, ai
trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la
rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito
dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è
concessa. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto
trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica, l’aumento di rivalutazione per l’anno 2008 è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

20. Ai fini del conseguimento dei
benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo
1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni
rilasciate dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL) ai lavoratori che abbiano presentato
domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività
lavorativa svolta con esposizione all’amianto fino all’avvio dell’azione di
bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate
dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.

21. Il diritto ai benefici
previdenziali previsti dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992,
per i periodi di esposizione riconosciuti per effetto della disposizione di cui al comma 20, spetta ai lavoratori non titolari di
trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in
vigore della presente legge.

22. Le modalità di attuazione dei
commi 20 e 21 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

23. In
attesa dell’introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica degli
importi indicati nella «tabella indennizzo danno biologico», di cui
all’articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38, una quota delle risorse di cui all’articolo 1, comma 780, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio 2007 dall’INAIL, fino ad
un massimo di 50 milioni di euro, è destinata all’aumento in via straordinaria
delle indennità dovute dallo stesso INAIL a titolo di recupero del valore dell’indennità
risarcitoria del danno biologico di cui al citato articolo 13 del decreto
legislativo n. 38 del 2000, tenendo conto della variazione dei prezzi al
consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall’ISTAT, delle
retribuzioni di riferimento per la liquidazione delle rendite, intervenuta per
gli anni dal 2000 al 2007.

24. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione del comma
23.

25. Per i trattamenti di
disoccupazione in pagamento dal 1o gennaio 2008 la durata dell’indennità
ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all’articolo 19,
primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni,
è elevata a otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta
anni e a dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta
anni. È riconosciuta la contribuzione figurativa per l’intero periodo di percezione

160. L’indennità di
disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa
in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

26. Per i trattamenti di
disoccupazione non agricola in pagamento dal 1o gennaio 2008 la percentuale di
commisurazione alla retribuzione dell’indennità ordinaria con requisiti ridotti
di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è
rideterminata al trentacinque per cento per i primi 120 giorni e al quaranta
per cento per i successivi giorni fino a un massimo di 180 giorni. Per i medesimi
trattamenti, il diritto all’indennità spetta per un numero di giornate pari a
quelle lavorate nell’anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra
il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione
eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate.

27. Con effetto dal 1o gennaio di
ciascun anno, a partire dal 2008, gli aumenti di cui all’ultimo periodo del
secondo comma dell’articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive
modificazioni e integrazioni, sono determinati nella misura del 100 per cento
dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

28. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, in conformità all’articolo 117 della Costituzione ed
agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l’uniformità
della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
anche con riguardo alle differenze di genere ed alla condizione delle
lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi
finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino
degli istituti a sostegno del reddito.

29. La delega di
cui al comma 28 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:

a) graduale armonizzazione dei
trattamenti di disoccupazione e creazione di uno strumento unico indirizzato al
sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati
senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa
e tipologia di contratti di lavoro;

b) modulazione dei trattamenti
collegata all’età anagrafica dei lavoratori ed alle condizioni occupazionali
più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo
alla condizione femminile;

c) previsione per i soggetti che
beneficiano dei trattamenti di disoccupazione della copertura figurativa ai
fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;

d) progressiva estensione ed
armonizzazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria con la
previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli
interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di
prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione
dell’attività lavorativa;

e) coinvolgimento e
partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei
lavoratori;

f) valorizzazione del ruolo degli
enti bilaterali, anche al fine dell’individuazione di eventuali prestazioni
aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;

g) connessione con politiche
attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti
di lavoro, l’occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nonché
l’inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del
mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in età
più matura al fine di potenziare le politiche di
invecchiamento attivo;

h) potenziare i servizi per
l’impiego, in connessione con l’esercizio della delega di cui al comma 30,
lettera a), al fine di collegare e coordinare l’erogazione delle prestazioni di
disoccupazione a percorsi di formazione ed inserimento lavorativo, in coordinamento
con gli enti previdenziali preposti all’erogazione dei relativi sussidi e
benefici anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica
da parte degli enti previdenziali al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno
al reddito.

30. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, in conformità all’articolo 117 della Costituzione ed agli
statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l’uniformità
della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
anche con riguardo alle differenze di genere ed alla condizione delle
lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi
finalizzati al riordino della normativa in materia di:

a) servizi per l’impiego;

b) incentivi all’occupazione;

c) apprendistato.

31. Nell’esercizio della delega
di cui al comma 30, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:

a) potenziamento dei sistemi
informativi e di monitoraggio per una velocizzazione e semplificazione dei dati
utili per la gestione complessiva del mercato del lavoro;

b) valorizzazione delle sinergie
tra servizi pubblici e agenzie private, tenuto conto della centralità dei
servizi pubblici, al fine di rafforzare le capacità d’incontro tra domanda e
offerta di lavoro, prevedendo a tal fine, la definizione dei criteri per
l’accreditamento e l’autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del
lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi
pubblici per l’impiego;

c) programmazione e
pianificazione delle misure relative alla promozione dell’invecchiamento attivo
verso i lavoratori e le imprese, valorizzando il momento formativo;

d) promozione del patto di
servizio come strumento di gestione adottato dai
servizi per l’impiego per interventi di politica attiva del lavoro;

e) revisione e semplificazione
delle procedure amministrative.

32. Nell’esercizio della delega
di cui al comma 30, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:

a) incrementare i livelli di
occupazione stabile;

b) migliorare, in particolare, il
tasso di occupazione stabile delle donne, dei giovani e delle persone
ultracinquantenni, con riferimento, nell’ambito della Strategia di Lisbona, ai
benchmarks europei in materia di occupazione, formazione ed istruzione, così
come stabiliti nei documenti della Commissione europea e del Consiglio europeo;

c) ridefinire, ai fini di cui
alle lettere a) e b), la disciplina del contratto di inserimento nel rispetto
dei divieti comunitari

di
discriminazione diretta ed indiretta, in particolare dei divieti di
discriminazione per ragione di sesso e di età, per espressa individuazione,
nell’ambito dei soggetti di cui alla lettera b), degli appartenenti a gruppi
caratterizzati da maggiore rischio di esclusione sociale;

d) prevedere aumenti contributivi
per i contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle dodici ore
settimanali al fine di promuovere, soprattutto nei settori dei servizi, la
diffusione di contratti di lavoro con orario giornaliero più elevato;

e) prevedere, nell’ambito del
complessivo riordino della materia, incentivi per la stipula di contratti a
tempo parziale con orario giornaliero elevato ed agevolazioni per le
trasformazioni, anche temporanee e reversibili, di rapporti a tempo pieno in
rapporti a tempo parziale avvenute su richiesta di
lavoratrici o lavoratori e giustificate da comprovati compiti di cura;

f) prevedere specifiche misure
volte all’inserimento lavorativo dei lavoratori socialmente utili.

33. In ordine alla delega di
cui al comma 30, lettera c), da esercitare previa intesa con le Regioni e le
parti sociali, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) rafforzamento del ruolo della
contrattazione collettiva nel quadro del perfezionamento della disciplina
legale della materia;

b) individuazione di standard
nazionali di qualità della formazione in materia di profili professionali e
percorsi formativi, certificazione delle competenze, validazione dei progetti
formativi individuali e riconoscimento delle capacità formative delle imprese,
anche al fine di agevolare la mobilità territoriale degli apprendisti mediante
l’individuazione di requisiti minimi per l’erogazione della formazione formale;

c) con riferimento
all’apprendistato professionalizzante, individuazione di meccanismi in grado di
garantire la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e
l’attuazione uniforme e immediata su tutto il territorio nazionale della
relativa disciplina;

d) adozione di misure volte ad
assicurare il corretto utilizzo dei contratti di apprendistato.

34. Per il finanziamento delle
attività di formazione professionale di cui all’articolo 12 del decreto-legge
22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1982, n. 54, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, la
spesa di 10 milioni di euro. A tale onere si provvede a carico del Fondo per
l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che viene incrementato mediante corrispondente riduzione per
ciascuno degli anni 2008 e 2009, dell’autorizzazione di spesa prevista
dall’articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per i
periodi successivi si provvede ai sensi dell’articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive
modificazioni.

35. L’articolo 13 della legge
30 marzo 1971, n. 118, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. – (Assegno mensile) –
1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il
sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della
capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono
attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso,
a carico dello Stato ed erogato dall’INPS, un assegno mensile di euro 242,84
per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per
l’assegnazione della pensione di cui all’articolo 12.

2. Attraverso dichiarazione
sostitutiva, resa annualmente all’INPS ai sensi dell’articolo 46 e seguenti del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere

attività
lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso è tenuto a darne
tempestiva comunicazione all’INPS.».

36. Il comma 249 dell’articolo 1
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

37. La legge 12 marzo 1999, n.
68, è così modificata:

a) l’articolo 12 è sostituito dal
seguente:

«Art. 12. – (Convenzioni di
inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative) – 1. Ferme restando
le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12-bis, gli uffici competenti
possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui
all’articolo 3, le cooperative sociali di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive
modificazioni, le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006,
n. 155, i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta
individuale, nonché con i datori di lavoro privati non soggetti all’obbligo di
assunzione previsto dalla presente legge, di seguito denominati soggetti
ospitanti, apposite convenzioni finalizzate all’inserimento temporaneo dei
disabili appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 presso i soggetti
ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di
lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa
valutazione del comitato tecnico di cui al comma 3
dell’articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come
modificato dall’articolo 6 della presente legge, non possono riguardare più di
un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti,
ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi
dell’articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

2. La convenzione è subordinata
alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) contestuale assunzione a tempo
indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;

b) computabilità ai fini
dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3
attraverso l’assunzione di cui alla lettera a);

c) impiego del disabile presso i
soggetti ospitanti di cui al comma 1 con oneri retributivi, previdenziali e
assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione,
che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da
parte degli uffici competenti;

d) indicazione nella convenzione
dei seguenti elementi:

1) l’ammontare
delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare ai soggetti
ospitanti; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente ai
soggetti ospitanti di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti
collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e
assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all’inserimento lavorativo
dei disabili;

2) i nominativi dei soggetti da
inserire ai sensi del comma 1;

3) descrizione del piano
personalizzato di inserimento lavorativo.

3. Alle convenzioni di cui al
presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell’articolo 11, comma 7.

4. Gli uffici competenti possono
stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui
all’articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all’articolo
1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e
successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all’inserimento
lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.»;

b) dopo l’articolo 12 è inserito
il seguente:

«Art. 12-bis. – (Convenzioni di
inserimento lavorativo) – 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli
articoli 9, 11 e 12 gli uffici competenti possono stipulare con i datori di
lavoro privati tenuti all’obbligo

di
assunzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), di seguito denominati
soggetti conferenti, ed i soggetti di cui al comma 4, del presente articolo, di
seguito denominati soggetti destinatari, apposite convenzioni finalizzate
all’assunzione da parte dei soggetti destinatari medesimi di persone disabili
che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel
ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad
affidare commesse di lavoro. Sono fatte salve le convenzioni in essere ai sensi
dell’articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. La stipula della convenzione è
ammessa esclusivamente a copertura dell’aliquota d’obbligo e, in ogni caso, nei
limiti del 10 per cento della quota di riserva di cui all’articolo
3, comma 1, lettera a), con arrotondamento all’unità più vicina.

3. Requisiti per la stipula della
convenzione sono:

a) individuazione delle persone
disabili da inserire con tale tipologia di convenzione, previo loro consenso,
effettuata dagli uffici competenti, sentito l’organismo di cui all’articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall’articolo 6 della presente legge, e definizione di un
piano personalizzato di inserimento lavorativo;

b) durata non inferiore a tre
anni;

c) determinazione del valore
della commessa di lavoro non inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e
per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti dall’applicazione
della parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, nonché dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento
lavorativo. È consentito il conferimento di più commesse di lavoro;

d) conferimento della commessa di
lavoro e contestuale assunzione delle persone disabili da parte del soggetto destinatario.

4. Possono
stipulare le convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali di cui
all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381,
e successive modificazioni, e loro consorzi; le imprese sociali di cui all’articolo
2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 155 del 2006; i datori
di lavoro privati non soggetti all’obbligo di assunzione di cui all’articolo 3,
comma 1. Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere in corso procedure
concorsuali;

b) essere in regola con gli
adempimenti di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive
modificazioni;

c) essere dotati di locali
idonei;

d) non avere proceduto nei 12
mesi precedenti l’avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto
di lavoro, escluse quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;

e) avere nell’organico almeno un
lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di tutor.

5. Alla scadenza della
convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla presente legge,
il datore di lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti,
può:

a) rinnovare la convenzione una
sola volta per un periodo non inferiore a due anni;

b) assumere il lavoratore
disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante
chiamata nominativa, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo
7, comma 1, lettera c); in tal caso il datore di lavoro potrà accedere
al Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’articolo
13, comma 4, nei limiti delle disponibilità ivi previste, con diritto di
prelazione nell’assegnazione delle risorse.

6. La verifica degli adempimenti
degli obblighi assunti in convenzione viene effettuata
dai servizi incaricati delle attività

di
sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni amministrative in caso di
inadempimento.

7. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata,
saranno definiti modalità e criteri di attuazione di quanto previsto nel
presente articolo»;

c) l’articolo 13 è sostituito dal
seguente:

«Art. 13. – (Incentivi alle
assunzioni) – 1. Nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n.
2204/2002 della Commissione e successive modifiche e integrazioni, relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a
favore dell’occupazione, pubblicato sulla GUCE L 337/3
del 13 dicembre 2002, le regioni e le province autonome possono concedere un
contributo all’assunzione, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4 e
nei limiti delle disponibilità ivi indicate:

a) nella misura non superiore al
60 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto
attraverso le convenzioni di cui all’articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79
per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle
tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,
e successive modificazioni, ovvero con handicap intellettivo e psichico,
indipendentemente dalle percentuali di invalidità;

b) nella misura non superiore al
25 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto
attraverso le convenzioni di cui all’articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67
per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta
categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);

c) in ogni caso l’ammontare lordo
del contributo all’assunzione deve essere calcolato sul totale del costo
salariale annuo da corrispondere al lavoratore;

d) per il rimborso forfettario
parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per
renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della
capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l’apprestamento di
tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche
che limitano in qualsiasi modo l’integrazione lavorativa del disabile.

2. Possono essere ammesse ai
contributi di cui al comma 1 le assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni
devono essere realizzate nell’anno antecedente all’emanazione del provvedimento
di riparto di cui al comma 4. La concessione del
contributo è subordinata alla verifica, da parte degli uffici competenti, della
permanenza del rapporto di lavoro o, qualora previsto, dell’esperimento del
periodo di prova con esito positivo.

3. Gli incentivi di cui al comma
1 sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti
agli obblighi della presente legge, hanno proceduto all’assunzione a tempo
indeterminato di lavoratori disabili con le modalità di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al
presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui
finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l’anno 1999 e
seguenti, euro 37 milioni per l’anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere
dall’anno 2008, annualmente ripartito fra le regioni e le province autonome
proporzionalmente alle richieste presentate e ritenute ammissibili secondo le
modalità ed i criteri definiti nel decreto di cui al comma 5.

5. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata,

sono
definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle disponibilità del
Fondo di cui al comma 4.

6. Agli oneri derivanti dal
presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 29-quater del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni. Le somme non impegnate
nell’esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.

7. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Le regioni e le province
autonome disciplinano, nel rispetto delle disposizioni introdotte con il
decreto di cui al comma 5, i procedimenti per la
concessione dei contributi di cui al comma 1.

9. Le regioni e le province
autonome, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 10
del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, comunicano annualmente,
con relazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un resoconto
delle assunzioni finanziate con le risorse del Fondo di cui al comma 4 e sulla
durata della permanenza nel posto di lavoro.

10. Il Governo, ogni due anni,
procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo
e ad una valutazione dell’adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste».

38. Con effetto dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è abrogato l’articolo 14 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

39. All’articolo 1 del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è premesso il seguente comma: «01. Il
contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato».

40. All’articolo
5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le
seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole:
«inferiore a sei mesi» sono inserite le seguenti: «nonché decorso il periodo
complessivo di cui al comma 4-bis,»;

2. In deroga a quanto
disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo
contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola
volta, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione provinciale
del lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di
una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la
durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della
descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel
medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.

4-ter. Le disposizioni di cui al
comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali
definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e
successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate
dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative.

4-quater. Il lavoratore che,
nell’esecuzione di uno o più contratti a termine

presso
la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore
a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato
effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle
mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

4-quinquies. Il lavoratore
assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di
precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore
di lavoro per le medesime attività stagionali.

4-sexies. Il diritto di
precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a
condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al
datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di
cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro».

41. L’articolo 10 del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è così modificato:

a) le lettere c) e d) del comma 7
sono sostituite dalle seguenti:

«c) per specifici spettacoli
ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;

d) con lavoratori di età
superiore a 55 anni»;

b) sono abrogati i commi 8, 9 e
10;

c) al comma 4 sono premesse le
seguenti parole: «In deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 4-bis,».

40 a 42:

a) i contratti a termine in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge continuano fino al termine
previsto dal contratto, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, introdotto dal presente articolo;

b) il periodo di lavoro già
effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge si computa,
insieme ai periodi successivi di attività ai fini della determinazione del
periodo massimo di cui al citato comma 4-bis, decorsi 15 mesi dalla medesima
data.

44. Al decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 61, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 3, comma 7:

1) nel primo periodo, le parole:
«le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto di
quanto previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9,»
sono sostituite dalle seguenti: «i contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale possono, nel rispetto di quanto previsto dai commi 8 e 9,» e la
parola: «concordare» è sostituita dalla seguente: «stabilire»;

2) nel terzo periodo, le parole
da: «I contratti collettivi» fino alla parola: «stabiliscono:»
sono sostituite dalle seguenti: «I predetti contratti collettivi stabiliscono:»;

b) all’articolo 3, il comma 8 è
sostituito dal seguente: «8. L’esercizio, ove previsto dai contratti collettivi
di cui al comma 7 e nei termini, condizioni e modalità ivi
stabiliti, da parte del datore di lavoro del potere di variare in
aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la
collocazione temporale della stessa comporta in favore del prestatore di lavoro
un preavviso, fatte salve le intese fra le parti, di almeno cinque giorni
lavorativi, nonché il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero
nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3»;

c) all’articolo 8 il comma 2-ter
è abrogato;

d) l’articolo 12-bis è sostituito
dal seguente:

«Art. 12-bis. – 1. I lavoratori
del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche,
per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli
effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica
istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente,
hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo
parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno
a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più
favorevoli per il prestatore di lavoro.

2. In caso di patologie
oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della
lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una
persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta
una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di
assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani
della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del
Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuta la priorità
della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

3. In caso di richiesta del
lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli
anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi
dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la priorità
alla trasformazione del contratto di lavoro a tempo pieno a tempo parziale».

e) dopo l’articolo 12-bis è
inserito il seguente:

«Art. 12-ter. – (Diritto di
precedenza). – 1. Il lavoratore che abbia trasformato
il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha
diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per
l’espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto
del rapporto di lavoro a tempo parziale».

33 a 40 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati.

46. È abolito il contratto di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al Titolo III, Capo 1,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

47. Al fine di contrastare il
possibile ricorso a forme di lavoro irregolare o sommerso per sopperire ad
esigenze di utilizzo di personale per lo svolgimento di prestazioni di
carattere discontinuo nel settore del turismo e dello spettacolo, i relativi contratti
collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori
di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, possono
prevedere la stipula di specifici rapporti di lavoro per lo svolgimento delle
predette prestazioni durante il fine settimana, nelle festività, nei periodi di
vacanza scolastiche e per ulteriori casi, comprese le fattispecie già
individuate ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368.

48. I contratti collettivi di cui
al comma 47 disciplinano, in particolare:

a) le condizioni, i requisiti e
le modalità dell’effettuazione della prestazione connesse ad esigenze oggettive
ed i suoi limiti massimi temporali;

b) il trattamento economico e
normativo spettante, non inferiore a quello corrisposto ad altro lavoratore per
le medesime mansioni, riproporzionato alla prestazione lavorativa
effettivamente eseguita;

c) la corresponsione di una
specifica indennità di disponibilità nel caso sia prevista una disponibilità
del lavoratore a svolgere, in un arco temporale definito, la prestazione.

47 a 50, nonché criteri e
disposizioni specifiche per disciplinare in particolare i profili previdenziali
dell’eventuale indennità di cui al comma 48.

50. Decorsi due anni
dall’emanazione delle disposizioni contrattuali di cui al comma 47, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale procede con le organizzazioni
sindacali firmatarie dei contratti collettivi alla loro verifica, con
particolare riferimento agli effetti in termini di contrasto al lavoro sommerso
e di promozione del lavoro regolare nei settori interessati.

51. Il comma 5
dell’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:

«5. Entro il 31 maggio di ciascun
anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni
di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che, con decreto del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31
luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l’anno di
riferimento la riduzione contributiva di cui al comma 2. Decorsi trenta giorni
dalla predetta data del 31 luglio e sino all’adozione del menzionato decreto,
si applica la riduzione determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio da
parte degli istituti previdenziali in relazione all’effettiva riduzione
accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non
oltre il 15 dicembre dell’anno di riferimento».

52. In caso di rapporto di
lavoro a tempo parziale, il datore di lavoro nel settore edile comunica
all’Istituto nazionale della previdenza sociale l’orario di lavoro stabilito.

53. All’articolo 5, comma 2,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il primo periodo, è inserito il
seguente: «Non sono inoltre tenuti all’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 3 i datori di lavoro del settore edile
per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del
settore».

54. All’articolo 36-bis del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. L’adozione dei
provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all’articolo 3 del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge
23 aprile 2002, n. 73, relative alle violazioni constatate prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, resta di competenza dell’Agenzia delle
entrate ed è soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del
comma 2 dell’articolo 16».

55. Per gli operai agricoli a
tempo determinato e le figure equiparate, l’importo giornaliero dell’indennità
ordinaria di disoccupazione di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
1988, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei trattamenti
speciali di cui all’articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e
all’articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è fissato con riferimento
ai trattamenti aventi decorrenza dal 1o gennaio 2008 nella misura del 40 per
cento della retribuzione indicata all’articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre
1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla

2008, l’Istituto nazionale
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) applica, alle
condizioni di seguito elencate, una riduzione in misura non superiore al 20 per
cento dei contributi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori agricoli
dipendenti dalle imprese con almeno due anni di attività e comunque nei limiti
di 20 milioni di euro annui, le quali:

a) siano in regola con tutti gli
obblighi in tema di sicurezza ed igiene del lavoro previsti
dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
e dalle specifiche normative di settore, nonché con gli adempimenti
contributivi ed assicurativi;

b) abbiano adottato, nell’ambito
di piani pluriennali di prevenzione, misure per l’eliminazione delle fonti di
rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei
luoghi di lavoro;

c) non abbiano registrato
infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al
beneficio o siano state destinatarie dei provvedimenti sanzionatori di cui
all’articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123.

2008, l’aliquota
contributiva per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
involontaria, di cui all’articolo 11, ultimo comma,
del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 settembre 1981, n. 537, è ridotta di 0,3 punti percentuali; l’importo
derivante dalla riduzione di 0,3 punti percentuali della predetta aliquota
contributiva è

63. In tal caso, la quota
dello 0,30 per cento di cui al comma 62 segue la stessa destinazione del contributo integrativo previsto dall’articolo 25, quarto
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni.

65. Il comma 6
dell’articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal
seguente:

«6. Ai lavoratori agricoli a
tempo determinato che siano stati per almeno cinque
giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle
dipendenze di imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile,
ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi di
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è
riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate
di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di
quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di
lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefìci di cui al citato
articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Lo stesso beneficio si
applica ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende che abbiano
beneficiato degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 102 del 2004».

2010. In via sperimentale,
con riferimento al triennio 2008-2010, è concesso, a domanda da parte delle
imprese, nel limite delle risorse del predetto Fondo, uno sgravio contributivo
relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all’articolo 12, terzo
comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153,

costituita
dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali,
ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o
l’ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo
alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di
competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e
dei suoi risultati. Il predetto sgravio è concesso sulla base dei seguenti
criteri:

a) l’importo annuo complessivo
delle erogazioni di cui al presente comma ammesse allo sgravio è stabilito
entro il limite massimo del 5 per cento della retribuzione contrattuale percepita;

b) con riferimento alla quota di
erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali
dovuti dai datori di lavoro è fissato nella misura di 25 punti percentuali;

c) con riferimento alla quota di
erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali
dovuti dai lavoratori è pari ai contributi previdenziali a loro carico sulla
stessa quota di erogazioni di cui alla lettera a).

68. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 67, anche con
riferimento all’individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti
finanziari previsti, l’ammissione al beneficio contributivo, e con particolare
riguardo al monitoraggio dell’attuazione, al controllo del flusso di erogazioni
e al rispetto dei tetti di spesa. Ai fini del monitoraggio e della verifica di
coerenza dell’attuazione del comma 67 con gli
obiettivi definiti nel «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per
l’equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 e delle caratteristiche
della contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale, è istituito,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la partecipazione delle
parti sociali. L’eventuale conferma dello sgravio contributivo per gli anni
successivi al 2010 è subordinata alla predetta verifica ed effettuata, in ogni
caso, compatibilmente con gli andamenti programmati di finanza pubblica. A tal
fine è stabilito uno specifico incremento del Fondo per l’occupazione di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per 650 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2011.

69. È abrogata la disposizione di
cui all’articolo 27, comma 4, lettera e), del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

70. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale, sono emanate disposizioni finalizzate a realizzare, per
l’anno 2008, la deducibilità ai fini fiscali ovvero l’introduzione di opportune
misure di detassazione per ridurre l’imposizione fiscale
sulle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla retribuzione di
secondo livello di cui al comma 67, entro il limite complessivo di 150 milioni
di euro per il medesimo anno.

71. A decorrere dal 1o
gennaio 2008 il contributo di cui all’articolo 2, comma 19, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, è soppresso.

72. Al fine di consentire ai
soggetti di età inferiore a 25 anni, ovvero a 29 se laureati, di accedere a
finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze scaturenti dalla peculiare
attività lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attività innovative ed
imprenditoriali, a decorrere dal 1o gennaio 2008 sono istituiti, presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i seguenti Fondi:

a) Fondo credito per il sostegno
dell’attività intermittente dei lavoratori a progetto iscritti alla gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie,

al fine
di consentire in via esclusiva ai lavoratori medesimi di accedere, in assenza
di contratto, ad un credito fino a 600 euro mensili per 12 mesi con
restituzione posticipata a 24 o 36 mesi, in grado di compensare cadute di
reddito collegate ad attività intermittenti;

b) Fondo microcredito per il
sostegno all’attività dei giovani, al fine di incentivarne le attività
innovative, con priorità per le donne;

c) Fondo per il credito ai
giovani lavoratori autonomi, per sostenere le necessità finanziarie legate al
trasferimento generazionale delle piccole imprese, dell’artigianato, del
commercio e del turismo, dell’agricoltura e della cooperazione e l’avvio di
nuove attività in tali ambiti.

449, in servizio presso le
università statali e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero
dell’università e della ricerca e iscritti alla gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il fondo di
finanziamento ordinario delle predette università statali ed enti pubblici di
ricerca è incrementato di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009
e 2010.

76. In
attesa di una complessiva riforma dell’istituto della totalizzazione dei
contributi assicurativi che riassorba e superi la ricongiunzione dei medesimi,
sono adottate, a decorrere dal 1o gennaio 2008, le seguenti modifiche
legislative:

a) all’articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, le parole: «di
durata non inferiore a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non
inferiore a tre anni»;

b) all’articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono soppresse le parole: «che non
abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento
previdenziale».

la
rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente alle domande
presentate a decorrere dal 1o gennaio 2008»;

b) dopo il comma 5 sono inseriti
i seguenti:

«5-bis. La facoltà di riscatto di cui al comma 5 è ammessa anche per i soggetti non
iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato
l’attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato all’INPS in
apposita evidenza contabile separata e viene
rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla
data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell’interessato,
presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia
stato iscritto. L’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di
un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile
annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233,
moltiplicato per l’aliquota di computo

5 a 5-bis sono utili ai fini
del raggiungimento del diritto a pensione».

509, l’Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti italiani provvede all’approvazione di apposite delibere
intese a:

a) coordinare il regime della
propria gestione separata previdenziale con quello della gestione separata di cui al comma 79, modificando conformemente la struttura
di contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché
l’entità della medesima, al fine di pervenire, secondo princìpi di gradualità,
a decorrere dal 1o gennaio 2011, ad aliquote non inferiori a quelle dei
collaboratori iscritti alla gestione separata di cui al comma 79;

b) prevedere forme di
incentivazione per la stabilizzazione degli iscritti alla propria gestione
separata in analogia a quanto disposto dall’articolo 1,
commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilendo le
relative modalità.

81. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, del Ministro per i diritti e le pari opportunità e del
Ministro delle politiche per la famiglia, in conformità all’articolo 117 della
Costituzione ed agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e
garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale
attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino
della normativa in materia di occupazione femminile, nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:

a) previsione, nell’ambito
dell’esercizio della delega in tema di riordino degli incentivi di cui al comma 30, lettera b), di incentivi e sgravi
contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle
necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonché a favorire
l’aumento dell’occupazione femminile;

b) revisione della vigente
normativa in materia di congedi parentali, con particolare riferimento
all’estensione della durata di tali congedi e all’incremento della relativa
indennità al fine di incentivarne l’utilizzo;

c) rafforzamento degli istituti
previsti dall’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, con particolare
riferimento al lavoro a tempo parziale e al telelavoro;

d) rafforzamento dell’azione dei
diversi livelli di governo e delle diverse amministrazioni competenti, con
riferimento ai servizi per l’infanzia e agli anziani non autosufficienti, in
funzione di sostegno dell’esercizio della libertà di scelta da parte delle
donne nel campo del lavoro;

e) orientamento dell’intervento
legato alla programmazione dei Fondi comunitari, a partire dal Fondo sociale
europeo (FSE) e dal Programma operativo nazionale (PON), in via prioritaria per
l’occupazione femminile, a supporto non solo delle attività formative ma anche
di quelle di accompagnamento ed inserimento al lavoro, con destinazione di
risorse alla formazione di programmi mirati alle donne per il corso della
relativa vita lavorativa;

f) rafforzamento delle garanzie
per l’applicazione effettiva della parità di trattamento tra donne e uomini in
materia di occupazione e di lavoro;

g) realizzazione, anche ai fini
di cui alla lettera e), di sistemi di raccolta ed elaborazione di dati in grado
di far emergere e rendere misurabili le discriminazioni di genere anche di tipo
retributivo;

h) potenziamento delle azioni
intese a favorire lo sviluppo dell’imprenditoria femminile.

i) previsione di azioni ed
interventi che agevolino l’accesso ed il rientro nel mercato del lavoro delle
donne, anche attraverso formazione professionale mirata con conseguente
certificazione secondo le nuove strategie dell’Unione europea;

l) definizione degli adempimenti
dei datori di lavoro in materia di attenzione al genere.

82. All’articolo 8, comma 12, del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «Il finanziamento delle
forme pensionistiche complementari può essere altresì attuato delegando» sono
sostituite dalle seguenti: «Per i soggetti destinatari del decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto, sono
consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono
altresì delegare».

83. All’articolo
1, comma 791, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «17
e 22» sono sostituite dalle seguenti: «7, 17 e 22». Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, sono rideterminate le aliquote contributive di
cui al citato articolo 1, comma 791, lettera b), della
legge n. 296 del 2006.

84. In
attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per l’anno 2008, le
indennità ordinarie di disoccupazione di cui all’articolo 13, commi 7 e 8, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, sono riconosciute, nel limite di 20 milioni di euro ed
anche in deroga ai primi due periodi dell’articolo 13, comma 10, del citato
decreto-legge n. 35 del 2005, esclusivamente in base ad intese stipulate in
sede istituzionale territoriale tra le parti sociali, recepite entro il 31
marzo 2008 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che individua, altresì,
l’ambito territoriale e settoriale cui appartengono le imprese che sospendono i
lavoratori ed il numero dei beneficiari, anche al fine del rispetto del limite
di spesa di cui al presente comma.

85. Il comma 15
dell’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal
seguente:

«15. Per l’anno 2008 ai
lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto
di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui ai commi 2 e 5 e
per i lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie
portuali ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b), è riconosciuta
un’indennità pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile
d’integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni,
nonché la relativa

contribuzione
figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato
avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro
che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante
le quali il lavoratore sia risultato disponibile. Detta indennità è
riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari
alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il
numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del
numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e
indisponibilità. L’erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte
dell’Istituto nazionale della previdenza sociale è subordinata all’acquisizione
degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle
giornate di mancato avviamento al lavoro predisposti
dal Ministero dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale
dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità
marittime».

2008, a valere sulle
risorse a tal fine nella stessa stanziate, nel limite massimo di 12 milioni di
euro per l’anno 2008.

87. All’articolo
21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1
la parola: «trasformarsi» è sostituita dalla parola: «costituirsi»;

b) ai commi 4,
7 e 8, la parola: «trasformazione», ovunque ricorre, è sostituita dalla
seguente: «costituzione»;

c) dopo il comma 8, è aggiunto il
seguente:

«8-bis. Per favorire i processi
di riconversione produttiva e per contenere gli oneri a carico dello Stato
derivanti dall’attuazione del decreto-legge 20 maggio 1993 n.148, convertito
con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei porti, con
l’esclusione di quelli indicati all’articolo 4, comma 1,
lettere b) e c), ove sussistano imprese costituite ai sensi del comma 1,
lettera b), e 17, il cui organico non superi le 15 unità, le stesse possono
svolgere, in deroga a quanto previsto dall’articolo 17, altre tipologie di
lavori in ambito portuale e hanno titolo preferenziale ai fini del rilascio di
eventuali concessioni demaniali relative ad attività comunque connesse ad un
utilizzo del demanio marittimo, definite con decreto del Ministro dei
trasporti».

88. Il decreto di cui al comma 8-bis dell’articolo 21 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, introdotto dal comma 87, è emanato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.

89. Il comma 13
dell’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal
seguente:

«13. Le autorità portuali, o,
laddove non istituite, le autorità marittime, inseriscono negli atti di
autorizzazione di cui al presente articolo, nonché in quelli previsti
dall’articolo 16 e negli atti di concessione di cui all’articolo 18,
disposizioni volte a garantire un trattamento normativo ed economico minimo
inderogabile ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative dei soggetti di
cui al presente articolo e agli articoli 16, 18 e 21, comma 1 lettera b). Detto
trattamento minimo non può essere inferiore a quello risultante dal vigente
contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, e suoi successivi
rinnovi, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori,
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dalle associazioni
nazionali di categoria più rappresentative delle imprese portuali di cui ai
sopracitati articoli e dall’Associazione Porti Italiani-Assoporti».

90. Gli schemi dei decreti
legislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve
essere corredato dalla

30 a 33 e 81 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

94. Fatto salvo quanto previsto
ai commi 86 e 92, la presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2008.

(…)