Penale
Il marito geloso non è giustificato se intercetta le telefonate della moglie. Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, sentenza n.46202/2003
Il marito geloso non è giustificato se intercetta le telefonate della moglie
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, sentenza n.46202/2003
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE
SENTENZA
SVOLGIMENTO IN FATTO E IN DIRITTO
L’impugnata sentenza della corte d’appello di Perugia in data 24/9/2002 confermava quella emessa dal Tribunale di Perugia il 25/3/1998, che aveva condannato V. A., F. G. e T. F. alla pena di mesi 8 di reclusione ciascuno per il reato di concorso all’installazione nell’abitazione del V. di apparecchio per intercettazione di comunicazioni telefoniche con la di lui moglie S. S (att. 110, 617 bis c.p.) [1], oltre al risarcimento danni con provvisionale esecutiva.
la sentenza motiva sulla responsabilità del V. (marito, confesso, anche se gli era stato detto che era lecito trattandosi del telefono installato nella sua abitazione), sul concorso dei due coimputati (F., tecnico esperto in elettronica- telecomunicazioni e T., entrambi visti nella casa dalla moglie ed accusati dal V. di aver collaborato ad individuare un nascondiglio per il registratore) anche se esecutore materiale era stato altro coimputato che ha patteggiato la pena.
Il ricorrente T. allega i seguenti motivi.
Nullità della notifica (art. 157 c.p.p.) decreto di citazione in appello, siccome avvenuta nell’appartamento della madre (non convivente, ma nello stesso stabile e piano, ma al n. 1), prima ancora del fatto che questa non era convivente, come risultava dalle attestazioni allegate.
Manifesta illogicità di motivazione, in ordine alla responsabilità.
Non rispettate le disposizioni sulla chiamata in correità (art. 192 co. 3 c.p.p.).
Lo stesso V. avrebbe scagionato il T. comunque non sarebbe attendibile siccome teso a scagionare se stesso.
Mancherebbero riscontri.
Il V. deduce i seguenti motivi.
Mancanza di motivazione, erronea applicazione art. 617 bis c.p. in relazione artt. 2712 c.c. (registrazioni fotografiche come prova) 47 e 48 c.p.; errore sul contenuto dell’art. 617 bis c.p. comprensibile in soggetto non esperto in diritto.
Erronea convinzione della possibilità di raccogliere una prova mediante registrazione (art. 2712 c.c.), indotto dalla persona incarnata di investigare sull’attività della p.o.
Falsa applicazione art. 617 bis co. 2 c.p. in relazione all’art. 52 c.p., dovendo configurarsi la legittima difesa per la tutela della famiglia a fronte di libertà illimitata.
Il F. allega i seguenti motivi.
Mancanza- manifesta illogicità di motivazione, per mancata verifica sull’attendibilità del V., che intendeva difendere se stesso, e carenza di riscontri.
Inosservanza art. 617 bis c.p. sotto i profilo del dolo.
Le dichiarazioni del V. confermano l’assenza di dolo (mai riferiti i problemi con la moglie, quindi mancanza di coscienza di interferire nella sua sfera personale).
Tutti chiedevano l’annullamento dell’impugnata sentenza.
Ritiene questa Corte di dover dichiarare inammissibili i ricorsi, sotto ogni profilo.
Il primo motivo costituisce non denuncia di violazione delle regole valutative ex art. 192 c. 3 c.p.p. ma censura in punto di fatto, siccome valutazione alternativa degli elementi processuali al fine di negare l’attendibilità del chiamante e la consistenza del riscontro individuato dalla congrua motivazione della corte di merito.
Il ricorso è globalmente inammissibile.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi quanto al V.
Nella prima censura si sostiene che la legittima ricerca di una prova da far valere nel giudizio civile (art. 2712 c.c.) ed i pareri di tecnici del diritto (quali un giurista e l’investigatore privato) avrebbe indotto in errore l’agente quanto al contenuto dell’art. 617 bis c.p.
Il motivo si basa da una parte su censura di fatto (testimonianza dell’investigatore), e dall’altra su una palesemente erronea interpretazione dell’art. 2712 c.c. (la prova della registrazione fonografica, ammessa nel processo civile, deve essere comunque legittimamente acquisita), norma che non affronta il tema, a monte, della necessaria legittimità della prova fonografica, equiparata a quella documentale.
L’errore verte sulla norma penale sostanziale e dunque non può in alcun modo discriminare.
Quanto al secondo motivo la legittima difesa, come configurata nell’art. 52 c.p., riguarda la tutela di un concreto diritto posto in pericolo da una offesa ingiusta.
Il generico valore, costituito dalla famiglia, rimane un’astrattezza ove non concretizza in un diritto soggettivo e non risultino, ancora, gli altri elementi del pericolo attuale e dell’ingiustizia dell’offesa.
La censura è palesemente infondata.
Anche il primo motivo del F. costituisce censura non ammissibile in questa sede di legittimità, siccome prospetta alternativa e più favorevole valutazione su attendibilità soggettiva ed esistenza di riscontri oggettivi.
Non diversamente la seconda doglianza riguarda l’elemento psicologico del reato, ma propone una diversa lettura di elementi fattuali dai quali il ricorrente deduce la carenza del dolo di partecipazione.
Il ricorso è inammissibile ex art. 606 c.p.p. perché sconfina in accertamenti di merito non consentiti a questa Corte.
L’inammissibilità dei tre ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di E 500 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, della somma di E 500 alla Casa delle ammende.
Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2003.