Lavoro e Previdenza

Tuesday 05 April 2005

Il lavoratore non può disporre e tanto meno rinunciare al TFR in costanza di rapporto di lavoro Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 16 novembre 2004- 7 marzo 2005, n. 4822

Il lavoratore non può disporre e tanto meno rinunciare al TFR in costanza di rapporto di lavoro

Cassazione Sezione lavoro sentenza 16 novembre 2004- 7 marzo 2005, n. 4822

Presidente Mercurio relatore Maiorano

Pm Velardi conforme ricorrente Implaca Scarl

Svolgimento del processo

Con ricorso alla Corte dappello di Caltanissetta la, società coop. Im.pla.ca. conveniva in giudizio Smecca Giuseppe e, proponeva appello avverso la sentenza del tribunale di Gela, con la quale, in parziale accoglimento della domanda dallo stesso proposta, era stata condannata al pagamento della somma di lire 7.305.934 a titolo di com penso per lavoro straordinario e Tfr.

Lappellato contrastava il gravame e proponeva appello incidentale per il pagamento di tutte le somme richieste con latto introduttivo a titolo di Tfr e compensi per lavoro straordinario.

La Corte dappello, con sentenza del 11 aprile 12 giugno 2001, rigettava lappello principale ed in parziale accoglimento di quello. incidentale condannava la Implaca,al pagamento della somma di lire 4.693.081 per retribuzione dei lavoro straordinario per gli anni 1995/1996, oltre accessori. Preliminarmente il giudice del riesame rigettava leccezione di inammissibilità dellappello, in quanto il nome della persona fisica indicata come rappresentante legale della società si desumeva facilmente dalla procura rilasciata a margine del ricorso. Nel merito, lappello principale non poteva trovare accoglimento: innanzi tutto perché leccezione di inammissibilità della controversia (per essere la questione devoluta ai sensi dellarticolo 37 dello statuto allassessorato regionale della cooperazione, dintesa con quello delle finanze, udita la commissione per cooperative) era stata giustamente rigettata dal primo giudice, in quanto quella competenza sussisteva solo per la decisione di porre la società in liquidazione e per quelle concernenti la devoluzione del patrimonio, ex articolo 25, comma 1, Dlcps 1577/47; in secondo luogo, perché il primo giudice aveva correttamente ritenuto che il caso di specie non fosse inquadrabile nellarticolo 2377 Cc (invalidità delle deliberazioni sociali) applicabile alle società. cooperative ai sensi dellarticolo 2516 Cc, ma nellarticolo 2379 Cc relativo alla nullità delle delibere assembleari con le quali era stato deciso di ripianare il debito della società mediante la rinuncia da parte dei soci al Tfr ed al compenso per le ore, di lavoro straordinario; tali delibere infatti erano lesive non solo dellinteresse dei singoli soci, ma anche di quello di carattere generale che la società non disponesse unilateralmente dei diritti di esclusiva spettanza dei soci. La circostanza che il giudice avesse rilevato dufficio la nullità delle delibere non si poneva in contrasto col principio della domanda, ex articolo 99 e 112 Cpc, posto che la richiesta del ricorrente conteneva in sé limplicita contestazione dellapplicabilità delle decisioni assembleari. La contestazione della contraddittorietà della decisione (perché il primo giudice avrebbe deciso la causa sullerroneo presupposto che la società avesse disconosciuto la spettanza del Tfr) non evidenziava profili che potessero condurre alla riforma della sentenza; ciò valeva anche per le altre censure, in quanto la nullità delle delibere per illiceità delloggetto assorbiva sia la questione della validità ed efficacia della delibera nei confronti del socio dissenziente, sia laltra questione relativa alla unilaterale disposizione da parte della cooperativa delle somme accantonate per il Tfr e dei compensi per lavoro straordinario; infatti, stante linvalidità dellatto di disposizione unilaterale, solo la partecipazione alla delibera assembleare e, la espressa accettazione del socio interessato poteva rendere valida ed efficace latto di disposizione di tali diritti non ostando il disposto dellarticolo 2113 Cc, che contemplava solo diritti derivanti da disposizioni inderogabili.

Lappellato aveva chiesto, in via incidentale, che non venisse ritenuta valida la rinuncia anche nel caso di sua partecipazione alle delibere assembleari e di sua adesione a tale atto di disposizione; in subordine aveva eccepito di non avere partecipato alla assemblea dei soci del 12 marzo 1997 e quindi chiedeva il riconoscimento dei compensi per lavoro straordinario, oggetto di quella delibera, perché egli non aveva espressamente aderito alla rinuncia di questo diritto.

Rilevava in proposito la Corte che solo la richiesta subordinata poteva essere accolta, in quanto non si trattava di diritti derivanti da disposizioni inderogabili e quindi indisponibili, per i quali larticolo 2113 Cc sanciva linvalidità della rinuncia, come si desumeva anche dalla prescrittibilità del diritto ex articolo 2948 n. 5 Cc e dalla riconosciuta validità delle cd clausole di decadenza; la circostanza che lindennità di fine rapporto fosse prevista dallarticolo 2120 Cc non mutava i termini della questione, non comportando tale previsione il carattere inderogabile della disposizione. Né la inderogabilità potrebbe essere desunta dallesistenza del diritto del coniuge ad una quota pari al 40% del Tfr, ex articolo 12 legge 898/70, in quanto questa disposizione si riferiva allindennità in concreto erogata. In punto di fatto lappellato non aveva in effetti partecipato allassemblea del 12 marzo 1997; non avendo più alcun interesse alla rinuncia al compenso per lavoro straordinario (che secondo lassunto sarebbe stata fatta per coprire i debiti sociali e consentire la difesa dei posto di lavoro) dopo la cessazione della sua qualità di socio, avvenuta in data 30 novembre 1996; peraltro lesistenza di un socio omonimo non era mai stata contestata dalla società appellante, che non aveva nemmeno mosso rilievo alcuno al disconoscimento della firma dellappellato in calce al verbale di detta assemblea. Non avendovi rinunciato, lappellato aveva diritto al pagamento della somma di lire 4.693.081, quale retribuzione del lavoro straordinario per gli anni 1995/96, oltre accessori. Entro questo limite doveva essere riformata la sentenza impugnata.

Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la società cooperativa Implaca, fondato su quattro motivi. Registe lo Smecca con controricorso e ricorso incidentale, fondato su due motivi.

Motivi della decisione

1- Lamentando, col primo motivo, violazione dellarticolo 25, comma 1 Dlcps 1577/47 (articolo 360 n. 3 Cpc) deduce il ricorrente principale che la domanda dello Smecca. in quanto relativa a diritti discendenti dal contratto sociale è inammissibile, perché devoluta allassessorato regionale della cooperazione .. come previsto dallarticolo 37 dello statuto e relative modifiche del 31 ottobre 1992.

Lamentando, col secondo motivo, violazione e falsa applicazione degli articoli 2516, 2377 e 2379 Cc (articolo 360 n. 3 Cpc) deduce il ricorrente principale che le delibere in questione mirano al mantenimento del rapporto societario ed alla conservazione del posto di lavoro e quindi alla tutela di un interesse generale della cooperativa che trascende quello del singolo; tutti i soci, compreso lattuale resistente, hanno nel tempo fruito degli utili di bilancio e dei benefici derivanti, dalle disposizioni sociali e hanno contribuito a determinare quelle perdite di bilancio, coperte poi con. le delibere in esame. La eventuale invalidità delle deliberazioni assembleari ex articolo 2379 Cc ricorre solo se le stesse contrastino con norme dettate a tutela di interessi generali che trascendono quelli, del singolo socio (Cassazione 3457/99).

I soci della cooperativa si sono trovati nella alternativa, di coprire subito le perdite con capitale proprio, oppure di ricorrere allartificio contabile della rinuncia alla quota di Tfr maturata, alla 14a  mensilità ed allo straordinario, da iscrivere subito in bilancio come poste contabili per la approvazione del bilancio in pareggio, salvo poi ad effettuare loperazione effettiva dei conteggi al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Lo Smecca ha regolarmente partecipato alle assemblee, sottoscrivendo i verbali che hanno deciso il ripianamento dei, debiti e quindi ha validamente. rinunciato ai suoi crediti, essendo gli stessi diritti disponibili; peraltro egli non ha mai impugnato le delibere sociali.

Lamentando, col terzo motivo, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (articolo 360 n. 5 Cpc) deduce la società ricorrente principale che il giudice dappello ha affermato che la rinuncia è valida solo se il socio ha partecipato e aderito alla delibera, in contrasto con il principio secondo cui le delibere hanno efficacia vinco,129Inche per i soci dissententi (Cass. n. 8938/99).

Lamentando infine, col quarto, motivo, violazione e falsa applicazione della legge 297/82 (articolo 360 n. 3 Cpc), il medesimo ricorrente principale deduce che le rinunce sia al Tfr, che allo straordinario sono perfettamente valide, perché le relative delibere sono state regolarmente approvate e non sono mai state impugnate, per cui gli organi societari si sono limitati ad applicarlo, trattenendo le somme che sono dovute dal socio ed erogando la differenza. Su questo punto non è mai stata sollevata contestazione alcuna. Peraltro nessuna norma di legge pone limiti alla cessione delle retribuzioni; ai sensi dellarticolo 1260 Cc sono cedibili i crediti con carattere non strettamente personale indisponibili per legge. Il diritto al Tfr è disponibile, come è confermato dal fatto che è soggetto a prescrizione ex articolo 2948 Cc ed a maggior ragione è rinunciabile in considerazione del particolare rapporto societario e dellinteresse del mantenimento in vita della cooperativa e della conservazione del posto di lavoro.

2- Lamentando errata applicazione dellarticolo 2113 Cc ed articolo 12bis legge 898/70 introdotto con la legge 74/87, articolo 16, il ricorrente incidentale, lamenta che il giudice dappello ha sbagliato a ritenere che il Tfr sia rinunciabile perché soggetto a prescrizione ex articolo 2948 n. 5 Cpc, in quanto sono invalide le rinunce che hanno per oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili della legge dei contratti o accordi collettivi concernenti rapporti di cui allarticolo 409 Cpc. Il Tfr deve ritenersi un diritto del prestatore di lavoro inderogabile, perché la prestazione è prevista dallarticolo 2120 Cc ed è indisponibile per.una percentuale superiore al 70% ed  entro i limiti del 10% annuo degli aventi titolo; inoltre è stata data una esecuzione irrazionale alla. delibera del 315/96 che consentiva di ammortizzare la perdita conseguita. con eventuali utili futuri ed occorrendo utilizzando il Tfr spettante ai soci; tale delibera è nulla e priva di effetto perché non sono previsti i criteri dì prelievo sul Tfr, né il tempo della sua realizzazione; in ogni caso il lavoratore non poteva disporre del Tfr essendo ancora in servizio e non avendo maturato il diritto alla liquidazione.

Infine ha Corte territoriale ha erroneamente applicato larticolo 12 bis della legge 898/70 che assegna al coniuge il 40% del Tfr anche in caso di divorzio, per cui il diritto è indisponibile in pari misura.

Lamentando, col secondo motivo violazione degli articoli 91 e 92 Cpc, deduce il ricorrente incidentale che il giudice dappello seguendo il criterio della soccombenza avrebbe dovuto porre a carico della società le spese integrali, di entrambi i gradi di giudizio.

3- I due ricorsi avverso la medesima sentenza devono essere riuniti; va rigettato il ricorso principale perché infondato, mentre va accolto il primo motivo di quello incidentale, assorbito il secondo.

4- In ordine al ricorso principale si osserva che il primo motivo è inammissibile, in quanto si limita a riproporre la eccezione di inammissibilità della domanda introduttiva perché la questione sarebbe devoluta allassessorato regionale, ma non contiene alcuna censura in merito alle ragioni addotte dal giudice lappello per il suo rigetto e cioè che quella competenza amministrativa è prevista solo per le delibere di messa in liquidazione della cooperativa e di devoluzione del patrimonio.

5- Il secondo e terzo motivo vanno trattati congiuntamente perché sono aspetti della medesima censura. In proposito si osserva che la Corte territoriale parte dallaffermazione che il caso di specie è riconducibile alla disciplina sulla nullità di cui allarticolo 2379 Cc; aggiunge poi che la rilevazione dufficio di detta nullità da parte del primo giudice non contrasta con il principio della domanda (articolo 99 Cpc) e della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato (articolo 112 Cpc) perché le richieste del ricorrente contengono in sé limplicita contestazione delle decisioni assembleari; precisa che il problema della validità ed efficacia delle delibere nei confronti del..socio dissenziente e della mancata impugnazione delle stesse è superato dalla nullità di quelle decisioni per illiceità delloggetto, ma poi spiega che stante linvalidità dellatto di disposizione unilaterale da parte della società dei diritti dei singoli soci, solo la partecipazione ed espressa accettazione del socio interessato può rendere valido ed efficace latto di disposizione del Tfr e dello straordinario, non ostandovi larticolo 2113 Cc, che contempla esclusivamente i diritti, derivanti da disposizioni inderogabili. Accerta quindi il giudice dappello che lo Smecca ha partecipato alla delibera relativa al Tfr, e quindi ha validamente disposto dì quel diritto,e non a quella,sul compenso per lavoro straordinario e quindi, in parziale accoglimento dellappello incidentale, condanna la cooperativa al pagamento dello straordinario per gli anni 1995/96.

La motivazione presenta delle incongruenze (in primo luogo perché la nullità della deliberazione ex articolo 2379 Cc può essere rilevata dufficio ai sensi dellarticolo 1421 stesso codice ed quindi è superato sia il principio della domanda, che quello della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato; in secondo luogo perché individua la nullità nella illiceità delloggetto, ma poi fa riferimento al difetto del consenso dellavente diritto e quindi al mancato accordo delle parti, che è causa di nullità ai sensi dellarticolo 1418, comma 2, in relazione ai requisiti indicati dallarticolo 1325 Cc).

La decisione però è conforme a diritto e quindi va confermata; il trasferimento nelle casse della società, a copertura dei debiti accumulati in precedenza, di somme di pertinenza dei soci, nonché dei compensi dovuti per il lavoro straordinario non può che essere realizzato con atto negoziale, trattandosi della cessione di diritti soggettivi perfetti, purché gli stessi siano già maturati; la cessione negoziale dei crediti dei soci costituisce il presupposto logico-giuridico della successiva delibera assembleare che,  preso atto di tale volontà negoziale, porta quei crediti come posta attiva per chiudere il bilancio in pareggio; ovviamente nessun rilievo ha il fatto che le due manifestazioni di volontà (di cessione dei crediti e di approvazione del bilancio) siano eventualmente contestuali, perché quello che conta è la natura dellatto posto in essere; inapplicabili al caso di specie sono i principi di diritto dettati con la sentenza  8938/97, citata in ricorso, sulla efficacia vincolante nei confronti anche. del socio dissenziente della delibera assembleare, avente ad oggetto lapprovazione del bilancio, non avendo lassemblea alcun potere per disporre, con atto unilaterale, dei diritti soggettivi perfetti dei singolo socio. E quindi esatta laffermazione del giudice dappello secondo cui stante linvalidità dellatto di disposizione unilaterale dei diritti dei singoli soci, solo la partecipazione ed espressa accettazione del socio interessato può rendere valida ed efficace latto di disposizione del Tfr e dello straordinario (rectius, potrebbe renderlo efficace se detta disposizione riguardasse diritti perfetti già maturati, come sarà precisato in seguito con specifico riferimento alla delibera relativa alla cessione del Tfr).

Da questa premessa discende che la deliberazione alla quale il socio non ha partecipato (relativa al conferimento dei compenso per lavoro straordinario svolto in precedenza) è effettivamente nulla, non per illiceità, ma per impossibilità delloggetto (sempre ai sensi dellarticolo 2379 Cc) essendo inidonea a produrre leffetto di estinguere il credito dei socio, oppure obbligarlo alla cessione del suo diritto. Da questa diversa motivazione deriva in ogni caso la nullità della delibera, rilevabile dufficio ai sensi dellarticolo 1421 Cc espressamente citato dalla norma in esame, con la conseguenza che la decisione sul punto deve essere confermata. Questi due motivi di ricorso vanno quindi disattesi.

6. Il quarto motivo è infondato sia per quanto detto in precedenza, non potendo la società disporre dei diritti soggettivi dei singoli soci, sia per quanto ora si dirà in ordine al primo motivo del ricorso incidentale.

Fra le varie censure proposte con questo mezzo di impugnazione, assorbente è lultima sulla indisponibilità del diritto al Tfr, perché non ancora maturato. In proposito si osserva che la Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, secondo cui la rinuncia del lavoratore subordinato a diritti futuri ed eventuali e radicalmente nulla, ai sensi dellarticolo 1418 Cc, e non annullabile previa impugnazione da proporsi nel termine di cui allarticolo 2113 Cc, riferendosi tale ultima nonna ad atti dispositivi di diritti già acquisiti e non ad una rinuncia preventiva, come tale incidente sul momento genetico dei suddetti diritti (Cassazione 12548/98). Il medesimo principio è applicabile anche per la liquidazione del Tfr in favore del socio lavoratore di una cooperativa, in virtù dellequiparazione della sua posizione a quella del lavoratore subordinato di cui allarticolo 24 legge 196/97.

La considerazione che non era ancora maturato il diritto alla liquidazione del  Tfr essendo il lavoratore ancora in servizio al momento dellatto di disposizione (che sarebbe stato effettuato con la partecipazione alla deliberazione dellassemblea e la sottoscrizione del relativo verbale) assorbe ogni altra censura: ai fini della legittimità e validità della rinuncia, infatti, non basta laccantonamento delle somme già effettuato, in quanto il diritto non è ancora entrato nel patrimonio dei soggetto e quindi leventuale rinuncia prima della cessazione del rapporto di lavoro è nulla per mancanza delloggetto, ai sensi dellarticolo 1418, comma 2, Cc in relazione allartioclo 1325 Cc.

Lacquisizione del Tfr da parte della cooperativa non può derivare né da un atto unilaterale (la delibera assembleare cioè che imponga ai soci dalla cooperativa la rinuncia al trattamento di fine rapporto) né da una cessione, convenzionale, prima della maturazione del diritto, stante la nullità dei negozio per mancanza delloggetto. Ne deriva linfondatezza, anche sotto questo profilo, del quarto motivo del ricorso principale e la fondatezza invece del primo motivo di quello incidentale, restando così assorbito il secondo.

Il ricorso principale va quindi rigettato, mentre va accolto il primo motivo del ricorso incidentale con assorbimento del secondo. Pertanto la sentenza va cassata, con rimessione -ad altro giudice che si individua nella Corte dappello di Catania, il quale darà applicazione ai principi di diritto di cui al precedente punto 6. Il giudice del rinvio provvederà in anche ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese,

alla Corte dappello di Catania.