Ambiente
Il Governo dà il via libera agli Ogm.
Il Governo dà il via libera agli Ogm.
Schema di
decreto-legge approvato l’11.11.04 recante disposizioni urgenti per la
coesistenza tra le colture transgeniche, convenzionali e biologiche.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, 87 e 117,
secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria
necessità ed urgenza di definire un quadro normativo minimo che consenta
l’attuazione delle misure necessarie per l’effettiva coesistenza tra le diverse
forme di colture che attualmente si possono praticare,
in considerazione dell’imminente approvvigionamento delle sementi per la
prossima campagna di semina;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del…………;
Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle politiche
agricole e forestali, del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri
per le politiche comunitarie, per gli affari regionali, della giustizia,
dell’economia e delle finanze e della salute;
Emana
il
seguente decreto-legge:
Art. 1
(Finalità)
Il presente decreto, in
attuazione della Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio
2003, definisce il quadro normativo minimo per la coesistenza tra le colture
transgeniche, escluse quelle per fini di ricerca e sperimentazione, quelle convenzionali
e biologiche, al fine di garantire la libertà di iniziativa
economica ed il diritto di scelta dei consumatori.
Ai fini dell’attuazione del
presente decreto si intendono per:
a) colture transgeniche: le
coltivazioni che fanno uso di organismi geneticamente
modificati, secondo la definizione di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224;
b) colture biologiche: le
coltivazioni che adottano metodi di produzione di cui al regolamento (CEE) n.
2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;
c) colture convenzionali: le
coltivazioni che non rientrano in quelle definite nelle lettere a) e b).
Art. 2
(Salvaguardia
del principio di coesistenza)
Le colture di cui all’articolo 1
sono praticate senza che l’esercizio di una di esse
possa compromettere lo svolgimento delle altre e senza che nessuna
determinazione possa essere assunta al fine di favorire alcune colture a danno
di altre.
La coesistenza
tra le colture di cui all’articolo 1 è realizzata in modo da tutelarne le
peculiarità e le specificità produttive e, per quanto riguarda le
caratteristiche delle relative tipologie di sementi, in modo da evitare ogni
forma di presenza occasionale.
L’attuazione delle regole di coesistenza deve assicurare ai consumatori la reale
possibilità di scelta tra prodotti transgenici e non transgenici e, pertanto,
le coltivazioni transgeniche sono praticate all’interno di filiere di
produzione separate rispetto a quelle convenzionali e biologiche.
Art. 3
(Applicazione
delle misure di coesistenza)
Al fine di prevenire il
potenziale pregiudizio economico e l’impatto della commistione tra colture
transgeniche e non transgeniche, con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite le norme quadro per la coesistenza, anche con
riferimento alle aree di confine tra regioni, sulla base delle linee guida
predisposte dal Comitato di cui all’articolo 7. Il suddetto decreto è
notificato alla Commissione europea nell’ambito della
procedura prevista dalla direttiva 98/34/CE.
Nell’ambito dei piani regionali di
coesistenza le regioni e le province autonome – in
coerenza con la Raccomandazione della Commissione Europea del 23 luglio 2003
(C(2003)2624) – possono individuare nel loro territorio una o più aree
omogenee.
Art. 4
(Piani
di coesistenza)
Le regioni e le province autonome
adottano, con proprio provvedimento da emanarsi entro il 31 dicembre 2005, il
piano di coesistenza in coerenza con il decreto di cui
all’articolo 3; tale piano contiene le regole tecniche, con particolare
riferimento alle buone pratiche agricole, le condizioni e le modalità per
assicurare la coesistenza, prevedendo strumenti che garantiscono la
collaborazione degli enti territoriali locali, sulla base dei principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
Le regioni e le province
autonome, nello svolgimento delle procedure di cui al comma 1, assicurano la
partecipazione di organizzazioni, associazioni,
organismi ed altri soggetti portatori di interessi in materia.
Le regioni e le province autonome
promuovono il raggiungimento, su base volontaria, di accordi
tra imprenditori agricoli, al fine di adottare le misure di gestione dirette
per assicurare la coesistenza tra colture transgeniche e non transgeniche.
Art. 5
(Responsabilità)
L’imprenditore agricolo e gli
altri soggetti individuati dal piano di coesistenza di
cui all’articolo 4, sono tenuti ad osservare le misure contenute nel piano
medesimo. La responsabilità relativa ai danni diretti
ed indiretti causati dall’inosservanza delle misure del piano grava su coloro
che espongono altri imprenditori agricoli ai danni suddetti. Sui soggetti che
non osservano le misure del piano incombe l’onere
probatorio derivante dall’inosservanza delle misure stesse.
L’imprenditore agricolo è esente
dalle responsabilità di cui al comma 1, nell’ipotesi in cui abbia
utilizzato sementi certificate dall’autorità pubblica e munite di
dichiarazione della ditta sementiera concernente l’assenza di organismi
geneticamente modificati secondo la vigente normativa.
Chiunque intenda mettere a
coltura organismi geneticamente modificati è tenuto a dare la comunicazione di
cui all’articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, ad
elaborare un piano di gestione aziendale per la coesistenza sulla base del piano
di cui all’articolo 4, nonché a conservare appositi
registri aziendali contenenti informazioni
relative alle misure di gestione adottate.
Le regioni e le province autonome
provvedono a definire modalità e procedure per
l’istituzione e la tenuta, nell’ambito del Sistema informativo
agricolo nazionale (SIAN) di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173, dei dati e degli elementi di cui al comma 3.
Art. 6
(Sanzioni)
Fatte salve le disposizioni
previste negli articoli 35, comma 10, e 36 del decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 224, chiunque non rispetti le misure previste dai provvedimenti di cui
all’articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 2.500 a euro 25.000.
A chiunque non rispetti le
disposizioni di cui all’articolo 8, si applicano le misure sanzionatorie
previste dall’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.
212.
Art. 7.
(Valutazione,
monitoraggio e informazione sulla coesistenza)
E’ istituito presso il Ministero
delle politiche agricole e forestali il "Comitato in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e
biologiche".
L’organizzazione e le modalità di
funzionamento del Comitato sono definite con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e con il Ministro per gli affari regionali,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato è composto da esperti qualificati nella materia, di cui due nominati
dal Ministro delle politiche agricole e forestali, due dal Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e quattro designati dalla medesima
Conferenza.
Il Comitato di cui al comma 1
predispone – in coerenza con la Raccomandazione della Commissione Europea del
23 luglio 2003 (C(2003) 2624) – entro 120 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
linee guida ai fini dell’adozione del decreto di cui all’articolo 3, comma 1.
Il Comitato provvede, inoltre, a monitorare l’applicazione dei principi e delle
disposizioni del presente decreto ed a comunicare
all’Autorità nazionale competente i risultati di detta attività di
monitoraggio.
Il Comitato ha, altresì, il
compito di proporre le misure relative all’omogeneizzazione
delle modalità di controllo ed all’individuazione delle tipologie di
risarcimento dei danni. Le relative misure sono adottate con le modalità di cui
all’articolo 3, comma 1.
Al funzionamento del Comitato ed
alle connesse attività, il Ministero delle politiche agricole e forestali
provvede senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Art. 8.
(Norme
transitorie)
1. Per
il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, fino all’adozione dei
singoli provvedimenti di cui all’articolo 4, le colture transgeniche destinate
all’immissione sul mercato non sono consentite.
Art. 9.
(Norma
finanziaria)
L’attuazione del presente decreto
non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 10.
(Entrata
in vigore)
Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.