Civile

Tuesday 05 December 2006

Il Governo approva il disegno di legge sulla riforma delle professioni(Consiglio dei Ministri 01.12.2006)

Il Governo approva il disegno di legge sulla riforma delle
professioni

(Consiglio dei Ministri 01.12.2006)

DISEGNO DI LEGGE recante

Delega al Governo per il riordino dell’accesso alle
professioni intellettuali, per la riorganizzazione degli ordini, albi e collegi
profess
ionali, per il riconoscimento delle associazioni
professionali, per la disciplina delle società professionali e per il raccordo
con la normativa dell’istruzione secondaria superiore e universitaria”

(Testo del disegno di legge approvato dal
Consiglio dei Ministri n. 28 del 1 dicembre 2006)

Art.
1

(Delega al Governo in materia di professioni intellettuali)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi aventi ad oggetto la disciplina delle professioni intellettuali,
e delle relativi forme organizzative, nel rispetto delle competenze delle
Regioni, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di libertà di
accesso, limitando, a tutela della concorrenza, l’ambito delle attività
riservate, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati nei
successivi articoli La delega comprende anche il coordinamento con la normativa
della istruzione di secondo grado e universitaria, in particolare per quanto
riguarda gli esami di stato e l’accesso alle professioni.

2. I decreti legislativi previsti dalla presente legge sono emanati, salvo
quanto previsto dall’articolo 5, su proposta
del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’università e
della ricerca, con il Ministero della pubblica istruzione, con il Ministro
dello sviluppo economico, con il Ministro delle politiche giovanili e dello
sport, con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per le
politiche comunitarie nonché con il Ministro competente in relazione alla
specifica attività svolta dai professionisti, e in particolare con il Ministro
della salute per le materie di sua competenza, sentiti gli ordini professionali
interessati, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Conferenza Stato-Regioni
e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro
trenta giorni dalla ricezione degli schemi; decorso tale termine i decreti
legislativi sono comunque emanati.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti di cui al comma 1 possono essere emanati decreti
correttivi e integrativi, con le modalità di cui al comma 2, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi indicati nella presente legge.

4. Dalla applicazione della presente legge e dai
decreti delegati non possono scaturire nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.

Art.
2

(Principi e criteri generali di disciplina delle professioni
intellettuali)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, commi 1 e 4, il
Governo disciplina le modalità generali di accesso e
di esercizio, tenuto conto delle specificità delle singole attività
professionali, con esclusione di quelle disciplinate dall’articolo 29, comma 7,
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi, fatti salvi i criteri riguardanti le
professioni di cui agli articoli 3 e 4:

a) prevedere che l’accesso alle professioni sia
libero, in conformità al diritto comunitario, senza vincoli di
predeterminazione numerica, salvo quanto previsto alla lettera f); favorire
l’accesso delle giovani generazioni alle professioni stesse;

b) valorizzare e razionalizzare l’attività delle professioni intellettuali,
quale componente essenziale dello sviluppo economico
del Paese;

c) garantire la libertà di concorrenza dei professionisti ed il diritto
degli utenti ad una effettiva ed informata facoltà di
scelta e ad un adeguato livello qualitativo della prestazione professionale;

d) individuare, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le
professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso ad ordini, albi
o collegi professionali, in modo tale che non possa derivarne un aumento
rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente, o associazioni di
cui all’articolo 7, e favorendo, per gli ordini, albi e collegi già esistenti,
e favorendo, per quegli ordini, albi e collegi già esistenti, per i quali non ricorrano
specifici interessi pubblici che rendano necessario il
ricorso al sistema ordinistico, la trasformazione in
associazioni di cui all’articolo 7;

e) riorganizzare le attività riservate a singole professioni regolamentate
limitandole a quelle strettamente necessarie per la tutela di diritti
costituzionalmente garantiti per il perseguimento di finalità di interesse generale o in relazione alle esigenze degli
utenti, previa verifica della inidoneità di altri strumenti diretti a
raggiungere il medesimo fine e senza aumentare le riserve già previste dalla
legislazione vigente.

f) conformemente ai principi di proporzionalità e salvaguardia
della concorrenza prevedere la possibilità di limitate e specifiche ipotesi di
predeterminazione numerica, nei soli casi in cui le attività professionali
siano caratterizzate dall’esercizio di funzioni pubbliche o dalla esistenza di
uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di
utenza, alla limitazione del numero dei professionisti che possano esercitare,
anche senza vincoli territoriali;

g) prevedere che l’esercizio della attività sia
fondato sull’autonomia e sulla indipendenza di giudizio, intellettuale e
tecnica, del professionista;

h) prevedere che la professione possa essere esercitata in forma individuale
o associata, o in forma societaria; prevedere apposite
garanzie a tutela dell’autonomia e dell’indipendenza
intellettuale e tecnica del professionista anche per prevenire il verificarsi
di situazioni di conflitto di interessi; prevedere, in relazione ai casi
di rapporto di lavoro subordinato, le ipotesi in cui l’iscrizione ad ordini,
albi o collegi sia obbligatoria o sia compatibile con lo stesso, con
riferimento alle sole attività riservate;

i) assicurare, qualunque sia il modo o la forma di
esercizio della professione, un’adeguata tutela degli interessi pubblici
generali eventualmente connessi all’esercizio della professione, il rispetto
delle regole deontologiche, la diretta e personale responsabilità del
professionista nell’adempimento della prestazione e per il risarcimento del
danno ingiusto che dall’attività del professionista sia eventualmente derivato;

j) consentire la pubblicità a carattere informativo, improntata a
trasparenza e veridicità, relativamente ai titoli e
alle specializzazioni professionali, alle caratteristiche del servizio
professionale offerto, ai costi complessivi delle prestazioni;

m) prevedere che il corrispettivo della prestazione sia consensualmente
determinato tra le parti, anche pattuendo compensi parametrati
al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; garantire il diritto del cliente
alla preventiva conoscenza del corrispettivo ovvero, se ciò non sia possibile,
all’indicazione di una somma individuata nel minimo e nel massimo; prevedere, a
tutela del cliente, la individuazione generale di
limiti massimi dei corrispettivi per ciascuna prestazione;

n) prevedere i casi di assicurazione
obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero
della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di
causazione di danni nell’esercizio dell’attività professionale ai fini
dell’effettivo risarcimento del danno, pure in caso di attività svolta da
dipendenti professionisti; prevedere la possibilità per gli ordini, gli albi e
i collegi e le associazioni di negoziare per i propri iscritti le condizioni
generali delle polizze, anche stipulando idoneo contratto operante per tutti gli
iscritti previa procedura di gara comunitaria in materia di affidamento
di servizi e salva la facoltà di ogni iscritto di aderire; introdurre
l’obbligo per il professionista di rendere noti al cliente nell’assumere
l’incarico, gli estremi della polizza e il relativo massimale;

o) per una corretta informazione del cliente e per tutelarne l’ affidamento, prevedere l’obbligo per il professionista di
indicare la propria appartenenza ad ordini o associazioni professionali e di
fornire indicazioni sulla sua specifica esperienza e sulla esistenza di
potenziali situazioni di conflitto di interessi in relazione alla prestazione
richiesta.

Art.
3

(Principi e criteri specifici per l’accesso alle professioni
intellettuali di interesse generale)

1. In
attuazione dell’art. 33, comma 5, della Costituzione, dell’art. 2061 del codice
civile e nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, commi 1 e 4, il
Governo disciplina le modalità di accesso alle
professioni intellettuali nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi,
tenuto conto della specificità delle singole professioni e nell’osservanza dei
criteri di proporzionalità ed effettiva necessità anche in relazione alla
concorrenza:

a) disciplinare il tirocinio professionale, di durata non superiore a
dodici mesi in relazione alle singole professioni e
comunque contenuta secondo modalità che privilegino la concentrazione delle
esperienze professionali, che garantiscano l’effettiva acquisizione dei
fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione, e da svolgersi
sotto la responsabilità di un professionista iscritto da almeno quattro anni,
fatto salvo quanto previsto nell’articolo 5; riconoscere un equo compenso
commisurato all’effettivo apporto del tirocinante all’attività dello studio
professionale; prevedere, tenendo conto delle singole tipologie professionali,
forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico ovvero
mediante corsi di formazione promossi o organizzati dai rispettivi ordini
professionali o da università o da pubbliche istituzioni purché strutturati in
modo teorico-pratico, nonché la possibilità di effettuare parzialmente
il tirocinio all’estero, garantendo in ogni caso l’insegnamento dei fondamenti
tecnici, pratici e deontologici della professione;

b) mantenere l’esame di Stato per quelle professioni il cui esercizio
può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi
generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri
di adeguatezza e proporzionalità; disciplinare le modalità dell’esame di Stato,
o del concorso per i casi di obbligatoria predeterminazione numerica di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), in modo da assicurare
l’uniforme valutazione dei candidati su base nazionale e la verifica del
possesso delle competenze tecniche necessarie per la specificità delle singole
professioni; prevedere che le commissioni giudicatrici siano composte secondo
regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale, limitando a
meno della metà la presenza di membri effettivi e supplenti appartenenti agli
ordini professionali o da questi designati e limitando alla sola presidenza, in
concorso con altri soggetti professionali e nel rispetto delle attuali
previsioni normative, la possibilità di nomina di magistrati ordinari;
individuare le modalità che assicurino la terzietà
dei commissari e l’oggettività delle valutazioni e la loro omogeneità
sul territorio in caso di previsione di procedure decentrate; garantire una
adeguata pubblicità all’avvio delle procedure di abilitazione o ai concorsi di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera f).

Art.
4

(Principi e criteri concernenti gli ordini per le professioni
intellettuali di interesse generale)

1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 1 e 4, il
Governo provvede a regolamentare le professioni
intellettuali di interesse generale sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:

a) disciplinarne l’organizzazione in ordini, albi o collegi professionali,
ferma la qualificazione di enti pubblici non
economici, con la possibilità di accorpamento degli ordini esistenti in
relazione a professioni analoghe o con la possibilità di istituire apposite
sezioni che tengano conto della specificità del percorso formativo degli
iscritti;

b) prevedere l’articolazione degli ordini, albi e collegi, in organi centrali e periferici, secondo criteri
tendenzialmente uniformi, tenuto conto delle specificità delle singole
professioni, ferma l’abilitazione all’esercizio per l’intero territorio
nazionale e salve le limitazioni volte a garantire l’adempimento di funzioni
pubbliche;

c) prevedere che gli ordini, albi e collegi, disciplinino, all’interno dei
propri statuti: l’esercizio da parte degli organi centrali dei compiti di indirizzo e coordinamento nei confronti degli organi
territoriali anche attraverso poteri di vigilanza e di adozione di atti
sostitutivi, l’attribuzione del potere di designazione di propri
rappresentanti, la tenuta aggiornata degli elenchi degli iscritti dei quali
hanno la rappresentanza istituzionale, la redazione dei codici deontologici
nazionali, la determinazione del contributo da corrispondere alle strutture
territoriali;

d) attribuire agli ordini, albi e collegi, sotto la vigilanza del Ministero
competente, la tutela degli interessi pubblici connessi all’esercizio delle
professioni e la costante verifica della qualificazione e dell’aggiornamento
professionale permanente degli iscritti; dotare gli ordini professionali di autonomia patrimoniale, finanziaria e di autorganizzazione, prevedendo l’obbligatorietà del
controllo contabile da parte di un idoneo organismo di revisione; prevedere
regole di contabilità a garanzia dell’economicità
della gestione, sempre sotto la vigilanza del Ministero competente;

e) disciplinare: la composizione gli ordini,
albi e collegi, nelle articolazioni sia nazionali che territoriali, i
meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e l’elettorato attivo
e passivo degli iscritti in modo idoneo a garantire la trasparenza delle
procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali
anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, nonché
l’individuazione dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza,
anche in relazione al contemporaneo svolgimento di funzioni all’interno di
associazioni sindacali e di categoria o nei consigli direttivi di enti o
associazioni aventi rapporti di natura economica con gli stessi, la durata
temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità
così da non superare il massimo di dieci anni; prevedere una disciplina
transitoria, di durata non superiore a due anni, in relazione alla applicazione
della temporaneità delle cariche e della limitata rinnovabilità,
al fine di consentire un ordinato rinnovo delle cariche;

f) prevedere l’obbligo di versamento, da parte degli iscritti, dei
contributi motivatamente determinati dagli organi, centrali e periferici, nella
misura strettamente necessaria all’espletamento dell’ attività
ad essi rispettivamente demandate prevedendo idonee forme di vigilanza da parte
dei Ministeri competenti;

g) prevedere come compiti essenziali degli organi nazionali e
territoriali l’aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei
propri iscritti, la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento
da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione agli
utenti, l’ adozione di iniziative rivolte ad agevolare, anche mediante borse di
studio, l’ingresso nella professione di giovani meritevoli ma in situazioni di
disagio economico, l’erogazione di contributi per l’iniziale avvio e il rimborso
del costo dell’assicurazione di cui all’art. 2 lett. g); comprendere fra tali
compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di
individuare il professionista per il praticantato e l’organizzazione di corsi
integrativi; prevedere la destinazione di una parte delle risorse economiche,
ivi comprese le rendite finanziarie e da utilizzazione del patrimonio, degli
ordini, albi e collegi, alle suddette iniziative, anche istituendo fondazioni
finalizzate;

h) prevedere, in casi di particolare gravità o di reiterata
violazione di legge, il potere del Ministro competente di sciogliere, sentiti
gli organi centrali, i consigli degli organi periferici, nonché
di proporre al Consiglio dei ministri lo scioglimento dei consigli degli organi
centrali.

Art.
5

(Raccordo con la normativa dell’istruzione universitaria)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’art. 1 i decreti legislativi concernenti il raccordo tra la normativa degli studi
universitari e la disciplina delle professioni intellettuali, per il cui
esercizio sia richiesto il possesso di un titolo di studio a livello
universitario, sono emanati su proposta del Ministro dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia e del Ministro competente
per il singolo settore, secondo le disposizioni dell’art. 1, commi 1, e 4, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1.      operare il raccordo tra i titoli di studio universitari e
l’ammissione all’esame di Stato garantendo la possibilità di accesso alle
sezioni degli ordini, albi e collegi corrispondenti ai diversi livelli di
titoli di studio medesimi;

2.      prevedere, per il tirocinio professionale, specifiche
attività formative organizzate dalle università, con la possibilità di
effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all’ultima fase degli
studi necessaria per il conseguimento di ciascun titolo di laurea, garantendo
in ogni caso la conoscenza dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della
professione.

2. Nell’esercizio della delega di cui all’art. 1 i decreti legislativi concernenti l’istituzione di apposite sezioni di ordini,
albi e collegi delle professioni, per il cui esercizio sia richiesto il
possesso di un titolo di studio a livello universitario, fatto salvo per quanto
previsto al comma 3, sono emanati su proposta del Ministro dell’università e
della ricerca di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro
competente per il singolo settore, secondo le disposizioni dell’art. 1, commi 1
e 4, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1.      istituire sezioni degli ordini, albi e collegi distinti a
seconda del titolo di studio posseduto;

2.      determinare l’ambito di attività professionale il cui
esercizio è consentito per effetto della iscrizione nella apposita sezione nel
rispetto dei principi e dei criteri di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e).

3. I decreti legislativi di cui al comma 2 concernenti la disciplina delle
professioni sanitarie sono emanati su proposta del
Ministro della salute e del Ministro dell’università e della ricerca di
concerto con il Ministro della giustizia.

Art.
6

(Raccordo con la normativa dell’istruzione secondaria superiore)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’art. 1 i decreti legislativi concernenti il raccordo tra la normativa degli studi
secondari e la disciplina delle professioni intellettuali, per il cui esercizio
sia richiesto il possesso di un titolo di studio a livello di scuola secondaria
superiore, sono emanati su proposta del Ministro della pubblica istruzione e
del Ministro dell’università e ricerca, di concerto con il Ministro della
giustizia e del Ministro competente per il singolo settore, secondo le
disposizioni dell’art. 1, commi 1 e 4, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:

1.      operare il raccordo tra i titoli di studio di scuola
secondaria superiore e l’ammissione all’esame di Stato garantendo la
possibilità di accesso alle sezioni degli ordini, albi e collegi corrispondenti
ai diversi livelli di titoli di studio medesimi;

2.      prevedere, per il tirocinio professionale, specifiche
attività formative organizzate dalle istituzioni scolastiche e dalle
università, con la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio
contemporaneamente all’ultima fase degli studi necessaria per il conseguimento
di ciascun titolo di studio, garantendo in ogni caso la conoscenza dei
fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione.

2. Nell’esercizio della delega di cui all’art. 1 i decreti legislativi concernenti l’istituzione di apposite sezioni di ordini,
albi e collegi delle professioni, per il cui esercizio sia richiesto il
possesso di un titolo di studio al livello di scuola secondaria superiore, sono
emanati su proposta del Ministro della pubblica istruzione e Ministro
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia e
con il Ministro competente per il singolo settore, secondo le disposizioni
dell’art. 1, commi 1 e 4, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:

1.      istituire sezioni degli ordini, albi e collegi distinti a
seconda del titolo di studio posseduto;

2.      determinare l’ambito di attività professionale il cui
esercizio è consentito per effetto della iscrizione nella apposita sezione nel
rispetto dei principi e dei criteri di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e).

Art. 7
(Principi e criteri in materia di codice deontologico epotere disciplinare)

1. Nell’attuazione della delega, e con specifico riferimento all’emanazione di
codici deontologici di categoria e al potere disciplinare degli ordini, il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri generali:

a) fissare criteri e procedure di adozione
di un codice deontologico avente queste finalità: garantire la libera scelta da
parte dell’utente e il suo affidamento, il diritto ad una qualificata, corretta
e seria prestazione professionale nonché a un’adeguata informazione sui
contenuti e le modalità di esercizio della professione e su situazioni di
conflitto, anche potenziale, di interesse; tutelare l’interesse pubblico al
corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque
coinvolti in tale esercizio; garantire la credibilità della professione;
garantire la concorrenza; stabilire che la violazione dei principi in materia
di pubblicità di cui all’articolo 2, comma 1 lettera e), possa essere fonte di
responsabilità disciplinare;

b) prevedere che il potere disciplinare sugli iscritti sia esercitato
da organi nazionali e territoriali, distinti dagli organi di gestione e strutturati in modo da assicurare adeguata
rappresentatività, anche per sezioni, imparzialità ed indipendenza,
composti non soltanto da professionisti iscritti nel relativo albo; prevedere
che in sede locale solo alcuni dei componenti delle commissioni disciplinari
appartengano allo stesso ordine territoriale cui è iscritto l’incolpato, con la
possibilità di costituire commissioni regionali o interregionali ovvero di
spostare la competenza territoriale a conoscere del procedimento disciplinare;

c) prevedere specifiche regole per la titolarità e l’esercizio
dell’azione disciplinare e per la celere conclusione del procedimento, in
coerenza con i principi del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto
procedimento;

d) consentire l’impugnazione avanti gli organi centrali o comunque innanzi ad organi giurisdizionali e l’esperibilità del successivo ricorso per cassazione;

e) prevedere l’esercizio, in via sostitutiva per i casi d’inerzia, della azione disciplinare da parte del Ministro competente
alla vigilanza, o di suo delegato, o del pubblico ministero, se non titolare
dell’azione disciplinare;

f) individuare gli illeciti disciplinari nel mancato rispetto delle
leggi e del codice deontologico, nell’omesso aggiornamento della formazione
professionale, nei comportamenti pregiudizievoli per il cliente o contrari alla
credibilità e al decoro della professione;

g) individuare le sanzioni applicabili secondo una graduazione
correlata alla gravità e/o alla reiterazione dell’illecito, cioè
dal semplice richiamo alla cancellazione dall’albo; prevedere che, in caso di
illecito commesso dal professionista socio, gli effetti sanzionatori
gravino anche sulla società e sui professionisti titolari di cariche sociali;
prevedere il modo in cui incidono gli effetti sanzionatori
nel caso di società costituite da professionisti appartenenti a categorie
diverse, attenendosi al criterio della prevalente attività prestata fra quelle multidisciplinari, fatta comunque salva la responsabilità
per i professionisti titolari di cariche sociali; prevedere ipotesi eccezionali
di sospensione cautelare limitata nel tempo.

Art.
8

(Princìpi e criteri in materia di associazioniprofessionali
riconosciute)

1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo1, commi 1, e 4, il
Governo individua gli interessi generali in base ai quali possono essere
riconosciute le associazioni di esercenti le
professioni, ai fini di dare evidenza ai requisiti professionali degli
iscritti, di favorire la selezione qualitativa e la tutela dell’utenza, sulla
base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) garantire la libertà di costituire associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, tra professionisti che
svolgano attività professionale omogenea, con il limite che, nel caso di attività riservate, possono farne parte solo gli
iscritti al relativo ordine, albo o collegio;

b) stabilire che la partecipazione all’associazione non comporta
alcun vincolo di esclusiva, nel pieno rispetto della
libera concorrenza;

c) prevedere l’iscrizione in apposito registro di
quelle associazioni tra professionisti che siano in possesso dei seguenti
requisiti: ampia diffusione sul territorio; svolgimento di attività che possano
incidere su diritti costituzionalmente garantiti o su interessi che, per il
loro radicamento nel tessuto socio-economico, comportino l’esigenza di tutelare
gli utenti; prevedere che il registro sia distinto in due sezioni, una tenuta
dal Ministero della giustizia e l’altra, per le materie di esclusiva
competenza, dal Ministero della salute, e che l’iscrizione sia disposta dal
Ministero competente per ciascuna sezione, di concerto con il Ministero per lo
sviluppo economico, sentiti il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e
gli Ordini eventualmente interessati;

d) prevedere, ai fini della registrazione, che le associazioni
siano state costituite da almeno quattro anni e che le stesse siano attive su
tutto il territorio nazionale, che i relativi statuti e clausole associative
garantiscano: la precisa identificazione delle attività professionali cui
l’associazione si riferisce; la rappresentatività elettiva delle cariche
interne e l’assenza di situazioni di conflitto di interesse
o di incompatibilità; la trasparenza degli assetti organizzativi e l’ attività
dei relativi organi; la dialettica democratica tra gli associati; l’osservanza
di princìpi deontologici secondo un codice etico
elaborato dall’associazione; la previsione di idonee forme assicurative per la
responsabilità da danni cagionati nell’esercizio della professione; la
esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata
all’effettivo raggiungimento delle finalità dell’associazione, e in particolare
i livelli di qualificazione professionale, la costante verifica di
professionalità per gli iscritti e l’effettiva applicazione del codice etico;

e) prevedere che soltanto le associazioni registrate possano
rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale,
tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, con esclusione delle
attività riservate di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), assicurando che
tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo, abbiano
un limite temporale di durata e siano redatti sulla base di
elementi e dati, concernenti la professionalità e le relative specializzazioni,
direttamente acquisiti, o riscontrati o comunque in possesso dell’associazione;

f) prevedere che i decreti legislativi siano redatti in modo tale da
escludere incertezze in ordine alle funzioni
rispettivamente attribuite dalla legge agli ordini professionali ed alle
associazioni di professionisti;

g) prevedere le modalità di tenuta del registro e
delle sue sezioni da parte del Ministro della giustizia e da parte del Ministro
della salute, il controllo sul costante possesso dei requisiti di cui
alle lettere precedenti a pena di cancellazione e la conseguente inibizione per
gli iscritti di utilizzare gli attestati di cui alla lett. e).

Art.
9

(Principi e criteri in materia di società tra professionisti)

1. Nell’esercizio della delega, ferma restando la possibilità di esercitare
le professioni intellettuali in forma societaria, in conformità alle
disposizioni previste dal codice civile ed alla eventuale
disciplina di settore, il Governo disciplina l’esercizio delle professioni
riservate o regolamentate nel sistema ordinistico
anche in forma societaria o cooperativa nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:

a) prevedere che le professioni regolamentate nel sistema ordinistico possano essere esercitate in forma societaria o
cooperativa avente ad oggetto esclusivo l’esercizio in comune da parte dei soci
e disciplinare tale società come tipo autonomo e distinto dalle società
previste dal codice civile; prevedere che dette professioni possano essere
esercitate anche mediante strumenti societari o cooperativi temporanei che
garantiscano la esistenza di un centro di imputazione
di interessi in relazione ad uno scopo determinato e cessino dopo il
raggiungimento dello stesso;

b) prevedere che alla società possano partecipare soltanto professionisti
iscritti in ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché cittadini degli Stati dell’Unione Europea purché in
possesso del titolo di studio abilitante ovvero soggetti non professionisti soltanto
per prestazioni tecniche o con una partecipazione minoritaria fermo restando il
divieto per tali soci di partecipare alle attività riservate;

c) disciplinare la ragione sociale della società a tutela
dell’affidamento degli utenti e prevedere l’iscrizione della società negli albi
professionali;

d) prevedere che l’incarico professionale conferito alla società possa
essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della
prestazione professionale richiesta, designati dall’utente, e stabilire che, in
mancanza di tale designazione, il nominativo debba
essere previamente comunicato per iscritto all’utente; assicurare comunque
l’individuazione certa del professionista autore della prestazione;

e) prevedere che la partecipazione ad una società
sia incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti;

f) prevedere le modalità di esclusione dalla
società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con
provvedimento definitivo;

g) prevedere che la società possa rendersi acquirente di beni e diritti
strumentali all’esercizio della professione e compiere le attività necessarie a
tale scopo;

h) prevedere che i professionisti-soci siano tenuti all’osservanza del
codice deontologico dei proprio ordine professionale;

i) prevedere che anche la società sia soggetta al regime disciplinare
dell’ordine al quale risulti iscritta;

2. Nel disciplinare la società multiprofessionale
o i centri di imputazione temporanea di cui al comma 1
lettera a), per attività diverse ma compatibili fra loro, stabilire gli ambiti
di incompatibilità; prevedere che a tali società si applichi in quanto
compatibile, la disciplina delle diverse professioni con modalità tali da
coordinare le norme sostanziali e procedimentali
regolanti i diversi profili di responsabilità, anche disciplinari;prevederne
l’iscrizione negli albi relativi alle singole attività e disciplinare, nel caso
di cancellazione della società da uno degli albi nei quali la società sia
iscritta, l’esclusione del o dei soci iscritti nel medesimo albo; prevedere che
restino salve, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di
società di ingegneria di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, nonché le disposizioni emanate in attuazione delle direttive comunitarie,
in particolare dall’articolo 19 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

3. Nel disciplinare il regime di responsabilità, prevedere che
dell’adempimento risponda direttamente e illimitatamente il socio incaricato
dell’attività, se individuato secondo la lettera d) del comma 1, nonché in via solidale la società, ovvero se tale
individuazione manchi, direttamente la società e illimitatamente i soci;
prevedere che risponda la società quando il fatto determinante la
responsabilità sia esclusivamente collegabile alle direttive impartite dalla
stessa; prevedere la sentenza pronunziata nei confronti della società faccia
stato anche nei confronti del socio o dei soci ai quali sia stato conferito
l’incarico di svolgere l’attività professionale e che gli stessi possano
intervenire nel procedimento civile instaurato contro la società e possano
impugnare la decisione pronunciata nei confronti di essa.

4. Nel regolamentare le formalità di costituzione e il regime di
funzionamento della società e dei centri di imputazione
temporanei di cui al comma 1 lettera a), prevedere l’esatta determinazione
dell’oggetto anche con riferimento alla società multiprofessionale
e la possibilità di indicare nella ragione sociale il nome di uno o più
professionisti nonché di un professionista non più esercente, regolando i
limiti di tale uso; stabilire la disciplina dei conferimenti, distinguendo tra
società monoprofessionali, società multiprofessionali e centri di imputazione temporanei, e
prevedere che il conferimento possa consistere nel nome del professionista o
nell’apporto di clientela, stabilendone le condizioni, oppure nella prestazione
di attività professionale e di capitale; prevedere che nel caso di
partecipazione di soci non professionisti di cui alla lettera b) del comma 1,
le cariche sociali siano riservate a soci professionisti; prevedere diritti di
opzione in favore dei soci in caso di recesso o morte o esclusione di un socio.