Civile

Saturday 11 June 2005

Il Governo approva il decreto che tutela gli acquirenti degli immobili da costruire.

Il Governo approva il decreto che
tutela gli acquirenti degli immobili da costruire.

SCHEMA DI
DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE ATTUAZIONE DELLA LEGGE 2 AGOSTO 2004, N. 210,
RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER LA TUTELA DEI DIRITTI PATRIMONIALI DEGLI
ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87,
quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 2 agosto 2004, n.
210, recante delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli
acquirenti di immobili da costruire;

Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 18 febbraio 2005;

Acquisiti i
pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;

Ritenuto di accogliere le
osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari, ad eccezione di quelle
aventi ad oggetto questioni meramente formali o non conformi con
i principi espressi dalla legge di delegazione;

Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del … ;

Sulla proposta
del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività
produttive;

EMANA

il
seguente decreto legislativo

ART.1

(Definizioni)

Ai fini del presente decreto
devono intendersi:

per
"acquirente" la persona fisica che sia promissaria acquirente o che
acquisti un immobile da costruire, ovvero che abbia stipulato ogni altro
contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto
l’acquisto o comunque il trasferimento non immediato, a sé o ad un proprio
parente in primo grado, della proprietà o della titolarità di un diritto reale
di godimento su di un immobile da costruire, ovvero colui il quale, ancorché
non socio di una cooperativa edilizia, abbia assunto obbligazioni con la
cooperativa medesima per ottenere l’assegnazione in proprietà o l’acquisto
della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da
costruire per iniziativa della stessa;

per
"costruttore" l’imprenditore o la cooperativa edilizia che promettano
in vendita o che vendano un immobile da costruire, ovvero che abbiano stipulato
ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per
effetto la cessione o il trasferimento non immediato in favore di un acquirente
della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un
immobile da costruire, sia nel caso in cui lo stesso venga edificato
direttamente dai medesimi, sia nel caso in cui la realizzazione della
costruzione sia data in appalto o comunque eseguita da terzi;

per
"situazione di crisi" la situazione che ricorre nei casi in cui il
costruttore sia sottoposto o sia stato sottoposto ad esecuzione immobiliare, in
relazione all’immobile oggetto del contratto, ovvero a fallimento,
amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta
amministrativa;

per
"immobili da costruire" gli immobili per i quali sia stato richiesto
il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione
non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire
ancora il rilascio del certificato di agibilità.

ART. 2

(Garanzia
fideiussoria)

All’atto della stipula di un
contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della
proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o
di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il
costruttore è obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall’acquirente, a procurare il rilascio
e a consegnare all’acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previsto
dall’articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al
valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e,
secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere
dall’acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto
reale di godimento. Restano comunque esclusi le somme
per le quali è pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante
nonché i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia.

Per le società cooperative,
l’atto equipollente a quello indicato al comma 1 consiste in quello con il
quale siano state versate somme o assunte obbligazioni
con la cooperativa medesima per ottenere l’assegnazione in proprietà o
l’acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile
da costruire per iniziativa della stessa.

ART. 3

(Rilascio,
contenuto e modalità di escussione della fideiussione)

La fideiussione è rilasciata da
una banca, da un’impresa esercente le assicurazioni o da intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; essa deve garantire, nel caso in cui il
costruttore incorra in una situazione di crisi di cui al comma 2, la
restituzione delle somme e del valore di ogni altro
eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali
maturati fino al momento in cui la predetta situazione si è verificata.

La situazione di crisi si intende verificata in una delle seguenti date:

di
trascrizione del pignoramento relativo all’immobile oggetto del contratto;

di
pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa;

di
presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato
preventivo;

di
pubblicazione della sentenza che dichiara lo stato di insolvenza o, se
anteriore, del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa o
l’amministrazione straordinaria.

La fideiussione può essere
escussa a decorrere dalla data in cui si è verificata la situazione di crisi di
cui al comma 2 a condizione che, per l’ipotesi di cui al punto a) del medesimo
comma, l’acquirente abbia comunicato al costruttore la propria volontà di
recedere dal contratto e, per le ipotesi di cui ai punti b), c) e d) del comma
2, il competente organo della procedura concorsuale non abbia comunicato la
volontà di subentrare nel contratto preliminare.

La fideiussione deve prevedere la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale di cui all’articolo 1944, secondo comma, del codice civile
e deve essere escutibile, verificatesi le condizioni di cui al comma 3, a
richiesta scritta dell’acquirente, corredata da idonea documentazione
comprovante l’ammontare delle somme e il valore di ogni altro eventuale
corrispettivo che complessivamente il costruttore ha riscosso, da inviarsi al
domicilio indicato dal fideiussore a mezzo di lettera raccomandata con avviso
di ricevimento.

Il mancato pagamento del premio o
della commissione non è opponibile all’acquirente.

Il fideiussore è tenuto a pagare
l’importo dovuto entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della
richiesta di cui al comma 4. Qualora
la restituzione degli importi oggetto di fideiussione non sia eseguita entro il
suddetto termine, il fideiussore è tenuto a rimborsare all’acquirente le spese
da quest’ultimo effettivamente sostenute e strettamente necessarie per
conseguire la detta restituzione, oltre i relativi interessi.

L’efficacia della fideiussione
cessa al momento del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di
godimento sull’immobile o dell’atto definitivo di assegnazione.

ART. 4

(Assicurazione
dell’immobile)

Il costruttore è obbligato a
contrarre e a consegnare all’acquirente all’atto del trasferimento della
proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio
dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione
dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i
danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile,
derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle
opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque
manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di
compravendita o di assegnazione.

ART. 5

(Applicabilità
della disciplina)

La disciplina prevista dagli
articoli 2, 3 e 4 si applica ai contratti aventi ad oggetto il trasferimento
non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili per i quali il permesso di costruire o altra
denuncia o provvedimento abilitativo sia stato richiesto successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 6

(Contenuto
del contratto preliminare)

Il contratto preliminare, ed ogni
altro contratto che ai sensi dell’articolo 2 sia
comunque diretto al successivo acquisto in capo ad una persona fisica della
proprietà o di altro diritto reale su un immobile oggetto del presente decreto,
devono contenere:

le
indicazioni previste all’articolo 2659, primo comma, n. 1) e all’articolo 2826
del codice civile;

la
descrizione dell’immobile e di tutte le sue pertinenze di uso esclusivo oggetto
del contratto;

gli
estremi di eventuali atti d’obbligo e convenzioni urbanistiche stipulati per
l’ottenimento dei titoli abilitativi alla costruzione e l’elencazione dei
vincoli previsti;

le
caratteristiche tecniche della costruzione, con particolare riferimento alla
struttura portante, alle fondazioni, alle tamponature, ai solai, alla
copertura, agli infissi ed agli impianti;

i
termini massimi di esecuzione della costruzione, anche eventualmente correlati
alle varie fasi di lavorazione;

l’indicazione
del prezzo complessivo da corrispondersi in danaro o il valore di ogni altro
eventuale corrispettivo, i termini e le modalità per il suo pagamento, la
specificazione dell’importo di eventuali somme a titolo di caparra; le modalità
di corresponsione del prezzo devono essere rappresentate da bonifici bancari o
versamenti diretti su conti correnti bancari o postali indicati dalla parte
venditrice ed alla stessa intestati o da altre forme che siano comunque in
grado di assicurare la prova certa dell’avvenuto pagamento;

gli
estremi della fideiussione di cui all’articolo 2;

l’eventuale
esistenza di ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli di qualsiasi tipo
sull’immobile con la specificazione del relativo ammontare, del soggetto a cui
favore risultano e del titolo dal quale derivano, nonché la pattuizione
espressa degli obblighi del costruttore ad esse connessi e, particolare, se
tali obblighi debbano essere adempiuti prima o dopo la stipula del contratto
definitivo di vendita;

gli
estremi del permesso di costruire o della sua richiesta se non ancora
rilasciato, nonché di ogni altro titolo, denuncia o provvedimento abilitativo
alla costruzione;

l) l’eventuale indicazione
dell’esistenza di imprese appaltatrici con la
specificazione dei relativi dati identificativi.

Agli stessi contratti devono
essere allegati:

il
capitolato contenente le caratteristiche dei materiali da utilizzarsi,
individuati anche solo per tipologie, caratteristiche e valori omogenei, nonché
l’elenco delle rifiniture e degli accessori convenuti fra le parti;

gli
elaborati del progetto in base al quale è stato richiesto o rilasciato il
permesso di costruire o l’ultima variazione al progetto originario,
limitatamente alla rappresentazione grafica degli immobili oggetto del
contratto, delle relative pertinenze esclusive e delle parti condominiali.

3. Sono fatte salve le
disposizioni di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

ART. 7

(Modificazioni
all’articolo 39 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385)

All’articolo 39
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti
modificazioni:

Il comma 6 è sostituito dal
seguente:

" . In caso di edificio o complesso condominiale per il quale può
ottenersi l’accatastamento delle singole porzioni che lo costituiscono,
ancorché in corso di costruzione, il debitore, il terzo acquirente, il
promissario acquirente o l’assegnatario del bene ipotecato o di parte dello
stesso, questi ultimi limitatamente alla porzione immobiliare da essi
acquistata o promessa in acquisto o in assegnazione, hanno diritto alla
suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente, al frazionamento
dell’ipoteca a garanzia.";

dopo il
comma 6 sono inseriti i seguenti:

" -bis. La banca deve
provvedere agli adempimenti di cui al comma 6 entro il termine di novanta
giorni dal ricevimento della richiesta di suddivisione del finanziamento in
quote corredata da documentazione idonea a comprovare l’identità del
richiedente, la data certa del titolo e l’accatastamento delle singole porzioni
per le quali è richiesta la suddivisione del
finanziamento. Tale termine è aumentato a centoventi giorni se la richiesta
riguarda un finanziamento da suddividersi in più di cinquanta quote.

-ter. Qualora la banca non
provveda entro il termine indicato al comma 6-bis, il richiedente può
presentare ricorso al presidente del tribunale nella cui circoscrizione
è situato l’immobile; il presidente del tribunale, sentite le parti, ove
accolga il ricorso, designa un notaio che, anche avvalendosi di ausiliari,
redige un atto pubblico di frazionamento sottoscritto esclusivamente dal notaio
stesso. Dall’atto di suddivisione del finanziamento, o dal diverso successivo
termine stabilito nel contratto di mutuo decorre, con riferimento alle quote
frazionate, l’inizio dell’ammortamento delle somme erogate; di tale circostanza
si fa menzione nell’atto stesso.

-quater. Salvo diverso accordo
delle parti, la durata dell’ammortamento è pari a quella originariamente
fissata nel contratto di mutuo e l’ammortamento stesso è regolato al tasso di interesse determinato in base ai criteri di
individuazione per il periodo di preammortamento immediatamente precedente. Il
responsabile del competente Ufficio del Territorio annota a margine
dell’iscrizione ipotecaria il frazionamento del finanziamento e della relativa
ipoteca, l’inizio e la durata dell’ammortamento ed il tasso relativo.".

ART. 8

(Obbligo
di cancellazione o frazionamento dell’ipoteca antecedente alla compravendita)

Il notaio non può procedere alla
stipula dell’atto di compravendita se, anteriormente o
contestualmente alla stipula, non si sia proceduto alla suddivisione del
finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo per la cancellazione o
frazionamento dell’ipoteca a garanzia o del pignoramento gravante
sull’immobile.

ART. 9

(Diritto
di prelazione)

Qualora l’immobile sia stato
consegnato all’acquirente e da questi adibito ad abitazione principale per sé o
per un proprio parente in primo grado, all’acquirente medesimo, anche nel caso
in cui abbia escusso la fideiussione, è riconosciuto
il diritto di prelazione nell’acquisto dell’immobile al prezzo definitivo
raggiunto nell’incanto anche in esito alle eventuali offerte ai sensi
dell’articolo 584 del codice di procedura civile.

Ai fini dell’esercizio del
diritto di prelazione, l’autorità che procede alla vendita dell’immobile provvede a dare immediata comunicazione
all’acquirente, con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario, della
definitiva determinazione del prezzo entro dieci giorni dall’adozione del
relativo provvedimento, con indicazione di tutte le condizioni alle quali la
vendita dovrà essere conclusa e l’invito ad esercitare la prelazione.

Il diritto di prelazione è
esercitato dall’acquirente, a pena di decadenza, entro il termine di dieci
giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2
offrendo, con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario all’autorità che
procede alla vendita dell’immobile, condizioni uguali a quelle comunicategli.

Qualora l’acquirente abbia
acquistato l’immobile, per effetto dell’esercizio del diritto di prelazione, ad
un prezzo inferiore alle somme riscosse in sede di escussione
della fideiussione, la differenza deve essere restituita al fideiussore,
qualora l’immobile acquistato abbia consistenza e caratteristiche tipologiche e
di finitura corrispondenti a quelle previste nel contratto stipulato con il
costruttore. Ove non ricorra tale condizione, l’eventuale eccedenza da
restituire al fideiussore deve risultare da apposita
stima.

È escluso, in ogni caso, il
diritto di riscatto nei confronti dell’aggiudicatario.

ART. 10

(Esenzioni
e limiti alla esperibilità dell’azione revocatoria fallimentare)

Gli atti a titolo oneroso che
hanno come effetto il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di
godimento di immobili da costruire, nei quali
l’acquirente si impegni a stabilire, entro dodici mesi dall’acquisto o
dall’ultimazione degli stessi, la residenza propria o di suoi parenti o affini
entro il terzo grado, se posti in essere al giusto prezzo da valutarsi alla
data della stipula del preliminare, non sono soggetti all’azione revocatoria
prevista dall’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni.

Non sono, altresì, soggetti alla
medesima azione revocatoria i pagamenti dei premi e commissioni relativi ai contratti di fideiussione e di assicurazione di
cui agli articoli 3 e 4, qualora effettuati nell’esercizio dell’attività
d’impresa nei termini d’uso.

ART. 11

(Introduzione
dell’art. 72-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267)

Dopo l’articolo 72 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:

" 72-bis. (Contratti
relativi ad immobili da costruire). In caso di situazione di crisi del
costruttore ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 2 agosto
2004, n. 210, il contratto si intende sciolto se,
prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento,
l’acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di
quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In
ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore abbia comunicato di voler dare esecuzione al
contratto.".

ART. 12

(Istituzione
e finalità del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da
costruire)

È istituito presso il Ministero
dell’economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per gli acquirenti di
beni immobili da costruire, al fine di assicurare un indennizzo, nell’ambito
delle risorse del medesimo Fondo, agli acquirenti che, a seguito dell’assoggettamento
del costruttore a procedure implicanti una situazione di crisi, hanno subito la
perdita di somme di denaro o di altri beni e non hanno
conseguito il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su
immobili oggetto di accordo negoziale con il costruttore ovvero l’assegnazione
in proprietà o l’acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su
immobili da costruire per iniziativa di una cooperativa.

Ai fini dell’accesso alle
prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti
del costruttore, a seguito della sua insolvenza, procedure implicanti una
situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 né
aperte in data successiva a quella di emanazione del presente decreto.

L’accesso alle prestazioni del
Fondo è consentito nei casi in cui per il bene immobile risulti
richiesto il permesso di costruire.

ART. 13

(Requisiti
per l’accesso alle prestazioni del Fondo)

Per l’accesso alle prestazioni
del Fondo devono ricorrere congiuntamente i seguenti requisiti oggettivi:

aver
subito, a seguito dell’insorgenza di una situazione di crisi per effetto
dell’insolvenza del costruttore, perdite di somme di denaro versate o di altri
beni trasferiti dall’acquirente al costruttore medesimo come corrispettivo per l’acquisto
o l’assegnazione dell’immobile da costruire;

non aver
acquistato la proprietà o altro diritto reale di godimento sull’immobile da
costruire ovvero non averne conseguito l’assegnazione.

Il requisito di cui al comma 1,
lettera b), non viene meno per effetto dell’acquisto della proprietà o del
conseguimento dell’assegnazione in virtù di accordi
negoziali con gli organi della procedura concorsuale ovvero di aggiudicazione
di asta nell’ambito della medesima procedura ovvero, infine, da terzi aggiudicatari.

Nei casi di cui al comma 2
l’indennizzo spetta solo qualora l’importo complessivo delle somme versate e
del valore dei beni corrisposti al costruttore e delle somme versate per
l’effettivo acquisto del bene sia superiore al prezzo
originariamente convenuto con il costruttore ed è determinato in misura pari
alla differenza tra il predetto importo complessivo ed il prezzo originario,
fino comunque a concorrenza delle somme versate e dei beni corrisposti al
costruttore.

Danno luogo alle prestazioni del
Fondo le situazioni di perdita della proprietà del bene per effetto del
successivo positivo esperimento dell’azione
revocatoria, soltanto nel caso in cui essa sia stata promossa ai sensi
dell’articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

ART. 14

(Struttura
e funzionamento del Fondo)

Il Fondo si articola in sezioni
autonome corrispondenti ad aree territoriali interregionali individuate con il
decreto di cui all’articolo 16, sulla base della quantità e della provenienza
territoriale delle richieste di indennizzo presentate
entro il termine di decadenza stabilito nell’articolo 18, comma 1, in modo da
assicurare una gestione equilibrata delle sezioni. L’articolazione in sezioni
non comporta un decentramento territoriale del Fondo.

Per ciascuna sezione autonoma è
tenuta dal Fondo una distinta contabilità,
anche ai fini della rendicontazione periodica.

Gli oneri di gestione del Fondo
sono contabilmente ripartiti fra le sezioni autonome, in proporzione
dell’ammontare delle risorse di cui ciascuna di esse
dispone in virtù dei contributi che le sono imputati ai sensi dell’articolo 17,
comma 5.

Le risorse di ciascuna sezione,
al netto degli oneri di gestione, sono destinate alla soddisfazione delle
richieste di indennizzo dei soggetti aventi diritto in
relazione agli immobili ubicati nel territorio di competenza della sezione
medesima. A tal fine il gestore del Fondo, entro sei mesi dalla scadenza del
termine di presentazione delle richieste di indennizzo
da parte degli aventi diritto, salve le risultanze della successiva attività
istruttoria, determina per ciascuna sezione l’ammontare massimo complessivo
delle somme da erogare a titolo di indennizzo e, quindi, sulla base delle
risorse globalmente imputate a ciascuna sezione per effetto del versamento
della prima annualità del contributo obbligatorio di cui all’articolo 17, la
prima quota annuale di indennizzo da erogare.

Le ulteriori
quote annuali di indennizzo sono determinate in funzione delle variazioni della
misura annua del contributo, stabilita con il decreto di cui all’articolo 17,
comma 4, e del suo gettito effettivo, oltre che del decrescente ammontare
residuo degli indennizzi da corrispondere.

In caso di integrale
soddisfazione delle richieste degli aventi diritto, anche prima della scadenza
del termine massimo di operatività del Fondo, le eventuali somme residue di una
sezione sono attribuite alle altre sezioni, che non abbiano risorse
sufficienti, proporzionalmente all’ammontare residuo degli indennizzi da
corrispondersi da parte di ciascuna di queste.

Il Fondo ha azione di regresso nei
confronti del costruttore per il recupero dell’indennizzo corrisposto
all’acquirente. A tal fine il Fondo si surroga nei diritti dell’acquirente
nell’ambito della procedura implicante la situazione di crisi aperta nei
confronti del costruttore, progressivamente in ragione e nei limiti delle somme
corrisposte a titolo di indennizzo, nonché dei
relativi interessi e spese. L’indennizzato ha facoltà di
agire nell’ambito della procedura per l’eventuale residua parte del
credito non soddisfatta dall’indennizzo ricevuto dal Fondo.

Le somme recuperate dal Fondo ai
sensi del comma 7 sono imputate alla sezione autonoma del Fondo che ha erogato
l’indennizzo.

ART. 15

(Gestione
del Fondo)

La gestione del Fondo è
attribuita alla CONSAP – Concessionaria di servizi assicurativi pubblici s.p.a., che vi provvede per conto del Ministero
dell’economia e delle finanze sulla base di apposita concessione, approvata con
decreto del medesimo Ministero.

La concessione si conforma al
principio di affidare alla CONSAP, quale concessionaria, la gestione di cassa e
patrimoniale del Fondo, la conservazione della sua integrità, la liquidazione
delle relative spese, nonché al principio di garantire
la verifica periodica, da parte dell’amministrazione concedente, della
corrispondenza della gestione del Fondo alle finalità indicate dal presente
decreto. Ai relativi oneri e alle spese di gestione si provvede nell’ambito
delle risorse finanziarie del Fondo, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.

Ai fini di cui al comma 2, la
concessione definisce, tra l’altro, le modalità di esercizio
concernenti:

iniziative
informative da assumersi ad opera del Fondo,
con oneri a suo carico, al fine di garantire l’effettiva fruizione dei benefici
previsti dal presente decreto da parte dei destinatari;

la
rilevazione dei dati necessari per la definizione delle aree territoriali e
delle corrispondenti sezioni autonome del Fondo, ai sensi dell’articolo 14,
comma 1, nonché per la determinazione annua della misura del contributo
obbligatorio, di cui all’articolo 17, comma 4;

l’istruttoria
delle richieste di indennizzo;

la
liquidazione degli indennizzi e la loro erogazione, anche tramite apposite
convenzioni con le banche;

la
ripetizione delle somme già erogate, nei casi di revoca o riforma
dell’attribuzione, nonché l’esercizio del diritto di surroga previsto
dall’articolo 14, comma 7;

la
previsione dell’ammontare complessivo delle somme da destinare all’erogazione
degli indennizzi, nonché al sostenimento degli oneri di gestione;

la
destinazione ad investimenti a redditività certa ed adeguata delle somme
disponibili, compatibilmente con le esigenze di liquidità del Fondo;

la
presentazione al Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo
inoltro alla Corte dei conti, del rendiconto annuale, approvato dal Consiglio
di amministrazione della concessionaria, accompagnato dalla situazione
patrimoniale del Fondo e da una relazione sull’attività svolta.

La concessione stabilisce,
altresì, le modalità di accreditamento alla CONSAP
delle somme che affluiscono al Fondo.

ART. 16

(Ulteriore
disciplina per la gestione del Fondo)

Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze sono definite le aree territoriali e le
corrispondenti sezioni autonome del Fondo, tenuto
conto dei dati raccolti ed elaborati dal gestore del Fondo medesimo.

Possono altresì essere stabiliti ulteriori criteri e modalità per la concreta gestione del
Fondo, con particolare riferimento all’attuazione di quanto previsto
dall’articolo 14.

ART. 17

(Contributo
obbligatorio)

Per reperire
le risorse destinate al Fondo, è istituito un contributo obbligatorio a carico
dei costruttori tenuti all’obbligo di procurare il rilascio e di provvedere
alla consegna della fideiussione di cui all’articolo 2; il contributo è versato
direttamente dal soggetto che rilascia la fideiussione.

Il contributo obbligatorio è dovuto per un periodo massimo di quindici anni a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, se antecedente,
sino alla data nella quale risultino acquisite al Fondo risorse sufficienti ad
assicurare il soddisfacimento delle richieste di indennizzo presentate dagli
aventi diritto. L’eventuale ricorrenza della predetta condizione per
l’anticipata cessazione della debenza del contributo è accertata con decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze.

Per la prima annualità
la misura del contributo è fissata nel quattro per mille dell’importo
complessivo di ciascuna fideiussione ed il versamento è effettuato, entro il
mese successivo a quello di rilascio della fideiussione, con le modalità
stabilite e rese pubbliche dal soggetto gestore del Fondo.

Per le annualità successive, la
misura del contributo è stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il limite massimo
del cinque per mille dell’importo complessivo di
ciascuna fideiussione; con il medesimo decreto possono essere stabilite,
altresì, modalità per il versamento diverse o ulteriori rispetto a quelle
fissate nel comma 3.

Le somme versate a titolo di
contributo obbligatorio sono imputate alla sezione autonoma del Fondo nel cui
ambito territoriale è ubicato l’immobile oggetto di
fideiussione.

Qualora il versamento del
contributo obbligatorio non avvenga entro il termine di cui al comma 3, sono dovuti interessi di mora calcolati, a decorrere dal
giorno della scadenza del termine fino a comprendere quello dell’effettivo
versamento, al saggio di interesse legale.

I soggetti che rilasciano
fideiussioni ai sensi dell’articolo 2 sono tenuti a
trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno al soggetto gestore del Fondo una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante
attestazione delle fideiussioni rilasciate, con indicazione dei dati dei
soggetti interessati, degli importi e degli estremi identificativi degli atti
fideiussori.

ART. 18

(Accesso
alle prestazioni del Fondo ed istruttoria sulle domande)

La domanda di accesso
alle prestazioni del Fondo deve essere presentata dagli aventi diritto, a pena
di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del
decreto di cui al comma 6.

Ciascun soggetto può ottenere dal
Fondo l’indennizzo una sola volta, anche nel caso in cui abbia
subito più perdite in relazione a diverse e distinte situazioni di crisi. Gli
importi delle perdite indennizzabili sono rivalutati, in base alle variazioni
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il richiedente deve fornire la
prova della sussistenza e dell’entità della perdita. A tal fine costituisce
prova anche il provvedimento che ha definitivamente accertato il credito in
sede concorsuale.

Nello svolgimento dell’attività
istruttoria il gestore del Fondo, al fine di determinare criteri di valutazione
uniformi in merito a situazioni e documentazioni ricorrenti, può
acquisire il parere di un apposito comitato, costituito con il decreto
interministeriale di cui al comma 6 e composto da rappresentanti del Ministero
della giustizia, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero
delle attività produttive e delle categorie interessate.

Il gestore del
fondo, all’esito dell’istruttoria, nei termini stabiliti in sede di
concessione, delibera il riconoscimento dell’indennità e la relativa
liquidazione ovvero la reiezione della richiesta.

Con decreto del Ministero della
giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono dettate
disposizioni relative alle modalità, anche
telematiche, di presentazione della domanda ed al contenuto della
documentazione da allegare a questa, nonché in merito allo svolgimento
dell’attività istruttoria di cui al presente articolo.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Presidente della Repubblica