Civile

Friday 24 September 2004

Il Giudice ricusato dovrebbe poter decidere immediatamente se l’ istanza è manifestamente inammissibile. La Cassazione chiama in causa la Corte Costituzionale. N. 713 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 giugno 2004.

Il Giudice ricusato dovrebbe poter decidere immediatamente se l’istanza è manifestamente inammissibile. La Cassazione chiama in causa la
Corte Costituzionale

N. 713
ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 giugno
2004.

Ordinanza emessa il 26 giugno 2004
dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Di
Bella Angelino in proprio e n. q. di Presidente e
legale rappresentante della Sanremo S.p.A. contro Sanremo Assicurazioni e
Riassicurazioni S.p.A. in l.c.a. Procedimento civile
– Ricusazione del giudice – Istanza di ricusazione che appaia, per motivi di
rito o di merito, «immediatamente» e «manifestamente» inammissibile – Possibilita’ per lo stesso giudice ricusato di dichiararne
l’inammissibilita’ – Mancata previsione – Contrasto
con i principi del giudice naturale, del giusto processo, del contraddittorio e
della parita’ ed uguaglianza delle parti – Violazione
del principio di ragionevolezza – Ingiustificata disparita’
di disciplina. – Cod. proc.
civ., artt. 52, 53 e 54. –
Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 111. (GU n. 37 del
22-9-2004)

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la
seguente ordinanza sul ricorso
proposto da:

Angelino Di Bella, in proprio e quale
azionista e presidente e legale

rappresentante
della Sanremo S.p.A.
di Assicurazione e

Riassicurazione, elettivamente domiciliato
in Roma, via
Antonio

Gramsci 14, presso l’avv.
Giampiero Dinacci, che lo rappresenta e

difende
giusta delega in
atti, ricorrente; contro
Sanremo

Asscurazioni e Riassicupazioni S.p.A.
in l.c.a., in persona del

Commissario liquidatore,
elettivamente domiciliato in Roma, via Monte

Parioli 12, presso l’avv.
Gregorio Iannotta, che lo rappresenta e

difende
giusta delega in atti, controricorrente;
avverso le sentenze

della
Corte d’appello di Roma del 18 dicembre 1996-27 gennaio 1997 e

del 16 marzo-10 maggio 1999.

Vista l’istanza di ricusazione depositata da Angiolino Di
Bella

il 14 maggio 2004;

Udito l’avv. G. Iannotta per la resistente;

Udito il p.m., in
persona del sostituto Procuratore
generale

dott. Vincenzo Gambardella, che
ha concluso per il rinvio a nuovo

ruolo;

Premesso che:

1.
– L’appello proposto da Angiolino Di Bella, nella duplice

veste
di amministratore e socio della
Sanremo Assicurazioni S.p.A.,

avverso la dichiarazione di insolvenza
emessa, nel corso della l.c.a.

della
societa’,
dal Tribunale di Roma, veniva
respinto dalla Corte

d’appello di Roma con le sentenze 18 dicembre 1996-27
gennaio 1997 e

16 marzo-10 maggio 1999,
che il Di Bella impugnava dinanzi a questa

Corte di
cassazione per ottenerne
l’annullamento; l’udienza di

discussione della causa veniva inizialmente
fissata al 28 marzo 2001.

2.
– In data 27 marzo 2001 – e quindi il giorno
precedente

l’udienza –
Angelino di Bella presentava istanza di ricusazione del

presidente
del collegio. cons. Alfredo
Rocchi. Il rinvio

dell’udienza, disposto dal presidente per
consentire la discussione e

decisione
della causa dinanzi a collegio diversamente composto, dava

luogo ad una istanza del difensore del Di
Bella, volta a sostenere la

sospensione
-, in forza della proposta ricusazione del
processo, a

chiedere
l’esame della istanza
di ricusazione da parte di altra

sezione,
ad eccepire l’incostituzionalita’ – eccezione, peraltro,

gia’
proposta dalla Corte
d’appello di Roma e
di Perugia dell’

art. 53
c.p.c.,
nella parte in cui
e’ prevista, per la decisione

della
istanza di ricusazione, la competenza dello stesso collegio di

cui fa parte il giudice ricusato.

Nuovamente fissata l’udienza di discussione al 9 maggio 2001, con

ulteriore istanza, datata 5 maggio 2001 e
rivolta al primo presidente

della
Cassazione, Angelino Di Bella, sostenendo la illegittimita’
di

tale
nuova udienza – in quanto il processo doveva intendersi sospeso

in
forza della precedente
ricusazione – ricusava
i consiglieri

Cappuccio (relatore) e Plenteda, in quanto
facenti parte del

precedente
collegio e, poiche’
gli stessi potevano aver influenzato

il
nuovo collegio, ricusava
l’intero collegio (consiglieri Reale,

Cappuccio, Plenteda, W. Celentano, Fioretti) nonche’ tutti i giudici

della
prima sezione civile. L’istanza veniva
dichiarata irricevibile

– considerato che
non e’ demandato al primo
presidente provvedere

sulla
ricusazione – ma
analoga istanza veniva
presentata alla

cancelleria
della prima sezione
civile, ed il ricordato collegio,

chiamato
a giudicare la
causa all’udienza del 9
maggio 2001;

ritenendo
il processo automaticamente
sospeso ai sensi dell’art. 52

c.p.c.
e non potendo comunque decidere su nessuna delle ricusazioni,

perche’
ricusato in quattro dei propri
cinque membri, rimetteva gli

atti al presidente della sezione.

Le istanze di ricusazione venivano
discusse all’udienza del

7 febbraio 2002
(da un collegio composto dai
consiglieri De Musis,

Losavio, Fioretti, Ceccherini, Macioce) e, con ordinanza depositata

il 12 ottobre 2002, dichiarate
inammissibili.

Con istanza depositata
il 3 febbraio 2003 Angelino Di Bella,

nell’assunto che
l’ordinanza 7 febbraio 2002 fosse nulla, perche’

alla
decisione aveva partecipato
il consigliere Francesco Maria

Fioretti, ricusato quale componente del collegio chiamato a giudicare

all’udienza del 9 maggio 2001, e che,
conseguentemente, non era stata

ancora assunta una valida decisione sulla
ricusazione dei consiglieri

Cappuccio, W. Celentano, Plenteda e Fioretti;
che dovevano, inoltre,

essere
ricusati i consiglieri
Rosario De Musis, Giovanni Losavio,

Aldo Ceccherini e
Luigi Macioce, perche’
componenti il collegio che,

il
7 febbraio 2002, aveva
deciso sulle precedenti
ricusazioni,

ricusava tutti i predetti.

All’udienza del
6 febbraio 2003 (consiglieri Losavio, Cappuccio,

Plenteda, W. Celentano, Macioce) preso atto dell’effetto sospensivo

della
proposta istanza di ricusazione, il collegio rinviava la causa

a nuovo ruolo.

Con ordinanza 15 aprile-15 luglio 2003 il collegio
(consiglieri

Saggio, Panebianco, Adamo,
Piccininni,
Giuliani) investito della

nuova istanza di ricusazione, la
rigettava.

La discussione della
causa veniva nuovamente
fissata per

l’udienza del 19
maggio 2004, ed il collegio (consiglieri De Musis,

Cappuccio, Luccioli, Plenteda, Adamo) veniva, con istanza depositata

in
cancelleria il 14 maggio 2004,
ricusato nei componenti De Musis,

Cappuccio, W. Celentano e Plenteda per la
ragione che il collegio e’

formato
da «consiglieri vittime del
pregiudizio che vede tuttora la

Sanremo insolvente nonostante
l’ultimo bilancio di
esercizio»;

l’istante si
domandava, inoltre «com’e’
possibile che alcuni

consiglieri
della suprema Corte
possano aver anticipatamente ed

acriticamente
accettato l’opinione espressa dalla Corte d’appello (e

in
cio’
risiede il pre-giudizio)
ritenendo insolvente la Sanremo

nonostante
la macroscopica evidenza
degli accertamenti dei periti

d’ufficio», in tal modo esponendo una nuova e diversa,
rispetto alle

precedenti, ragione di ricusazione.

3. – Osservava, in dibattimento, il
difensore della procedura

di
l.c.a.,
che in tal
modo il ricorrente e’ in grado di bloccare

all’infinito il processo ricusando ogni collegio, dal
momento che la

disciplina
vigente non pone
alcun limite alla reiterazione
delle

ricusazioni.

Tanto premesso, si osserva:

4.
– Il diritto
di ricusare il giudice che, trovandosi in

qualcuna
delle situazioni di astensione
obbligatoria previste dalla

legge
(S.U. 12345/01), non
provveda ad astenersi, non sembra
che

possa
– contrariamente a
quanto sostiene la
parte resistente –

soffrire limitazioni quantitative, se non
pregiudicando gravemente il

diritto
della parte al giusto processo, che l’incidente ricusatorio,

nelle intenzioni del legislatore, e’
destinato a tutelare.

5.
– Sembra, invece,
suscitare dubbi di costituzionalita’

l’automatica sospensione
del processo che
la presentazione

dell’istanza di ricusazione comporta.

Il collegio non ignora le decisioni delle s.u.
(3947 e 3948/1989)

e
delle sezioni semplici (Cass. 4804/1993; 2825/1995; 5307/1998) che

hanno
escluso l’effetto sospensivo
automatico della presentazione

della
ricusazione, consentendone una
previa delibazione di

ammissibilita’
da parte dello
stesso giudice ricusato, ne’ ignora

che,
anche recentemente, le s.u. 5729/2002 hanno
condiviso lo

«insegnamento giurisprudenziale che
riconosce allo stesso giudice

innanzi al quale l’istanza di ricusazione
viene proposta il potere di

sindacarne l’ammissibilita’,
quindi, di procedere oltre nel giudizio,

senza sospenderlo, in caso di ritenuta
manifesta inammissibilita», ma

ritiene
che la previsione dell’art. 52.3 c.p.c., che
«la ricusazione

sospende
il processo» non possa essere intesa se non come assoluto

automatismo,
senza possibilita’ alcuna
di delibazione, anche in

presenza
di manifesti vizi
di rito o di merito (ed in tal
senso,

infatti, la norma e’ stata intesa – Cass.
1113/1984; Consta 2766/2000

– ed
applicata dai vari
collegi coinvolti nei vari
incidenti di

ricusazione
intervenuti nel presente
processo): il giudizio
di

inammissibilita’
o di infondatezza
e’ infatti dall’art. 54 c.p.c.

riservato espressamente al giudice della
ricusazione.

D’altronde l’
interpretazione ora ripudiata, se puo’ trovare una

possibile
giustificazione nel giudizio di
merito in base al rilievo

che
in questo, convertendosi i vizi di costituzione del
giudice in

motivi
di impugnazione, e’
ancora consentito il controllo della

ricorrenza
della causa di ricusazione, non e’ invece praticabile dal

giudice
di legittimita’, le cui
pronunce non sono suscettibili di

impugnazione se non per errore di fatto
revocatorio.

Inoltre la necessita’, affermata
dalla Corte costituzionale

(sentenze
78/2002 e 80/2003),
che del collegio
che decide la

ricusazione
non faccia parte
il giudice ricusato
(e, ove la

ricusazione
sia plurima, i
giudici ricusati) impedendo
che

l’incidente possa
essere definito nell’immediato rende inevitabile,

sul piano fattuale, la sospensione del
processo.

6. – Dall’automatismo della sospensione
discende pero’, secondo

questo
collegio, una evidente violazione del principio del giudice

naturale – perche’
lo strumento della ricusazione, poiche’ le persone

dei
giudici di ogni ufficio sono di numero finito, ha
l’effetto di

«pilotare» la
causa secondo gradimento -; del
principio del giusto

processo
– perche’ i
«tempi» della decisione
divengono

incontrollabili
-; del principio del contraddittorio – perche’
viene

attribuito ad una parte il potere di sospendere
il corso del processo

reiteratamente ed ad libitum;
del principio di parita’ ed uguaglianza

delle
parti – perche’ la sospensione interviene ipso
iure, senza che

quindi
la controparte possa
in alcun modo
rappresentare e far

valutare le proprie, eventualmente difformi,
esigenze.

La ripartizione delle
materie tra le
sezioni civili della

Cassazione, pur non prevista – a
differenza che per le sezioni penali

– dall’ordinamento giudiziario,
e’ pero’ da
sempre applicata,

all’espresso fine di garantire la piu’ piena e trasparente attuazione

del
principio dell’indipendenza ed imparzialita’
del giudice, e

quindi
in consonanza con
gli artt. 101 e 107 della
Costituzione:

principio
indissolubilmente collegato al
principio del giudice

naturale
che, attraverso l’abuso
della ricusazione che l’attuale

ordinamento consente, viene quindi ad essere
violato.

In attuazione dell’art. 6
della Convenzione dei
diritti

dell’uomo, lo Stato italiano e’ tenuto ad
assicurare un equo processo

entro
un termine ragionevole e gli artt. 3 della l.s. 117/1988 e 2

della l.s.
89/2001, nonche’ il novellato art. 111 della
Costituzione,

sono,
nelle intenzioni, volti
a garantire tale ragionevole durata

che,
dalla possibilita’ di reiterate istanze di ricusazione, viene

invece ad essere completamente travolta.

Inoltre, nella peculiarita’ del
potere unilaterale di

disposizione
del processo che
spetta al ricusante
– tanto piu’

evidente
se confrontato sia con la diversa disciplina che, per tutte

le altre cause di sospensione, e’
dettata dagli artt. 295 ss. c.p.c.,

sia
con le cautele
previste per l’automatismo dei
fatti naturali

interruttivi
– sembra ravvisabile anche una violazione del principio

di ragionevolezza. Proprio perche’ non presentano alcuna disposizione

corrispondente
all’art. 53.3 c.p.c. gli
artt. 47, 48, 49 e 50 del

r.d.
642/1907 consentono, al
giudice amministrativo, una previa

delibazione
di ammissibilita’ dell’istanza di ricusazione (Consta,

sez.
IV, 6511/2002; 2766/2000). E, se si aderisce
all’indirizzo che,

nell’incidente di
ricusazione, ravvisa
un procedimento

sostanzialmente amministrativo (Cass. 1113/1984;
155/2000, 8729/2000)

anche
rispetto al disposto dell’art. 53.3 r.d
37/1934 si evidenzia

una
disparita’
di disciplina che
non sembra trovare
logica

giustificazione.

7. – La fattispecie – nella quale e’ evidente che le ripetute

istanze
di ricusazione sono,
in quanto non
esprimono una

«ragionevole» causa di ricusazione,
manifestamente dilatorie – rivela

che appare contrastante con i principi piu’ volte sopra menzionati la

mancata
previsione che lo stesso giudice ricusato possa dichiarare

inammissibile
– senza pertanto sospendere il
processo e rinviare al

giudice
della ricusazione –
la istanza di
ricusazione che, per

qualsivoglia
motivo, di rito o di merito,
appaia «immediatamente» e

«manifestamente» tale.

8.
– Non ritiene
il collegio che
l’automatismo della

sospensione
possa essere considerato
causa idonea ad impedire la

proposizione incidentale della q.l.c. degli artt. 52, 53 54 c.p.c. in

relazione
agli artt. 3, 24, 25, 111 della Costituzione: proprio tale

automatismo
e’ in contestazione e quindi, prima di riconoscerlo
ed

applicarlo,
occorre investire della
questione la Corte

costituzionale,
sospendendo a tal fine ed in attesa dell’esito della

q.l.c.
sollevata, ogni pronuncia,
sia pure dichiarativa,
della

sospensione prevista dall’art. 52.3 c.p.c. P. Q. M.

Solleva q.l.c. degli artt.
52, 53 e 54 c.p.c. in relazione agli

artt. 3 24, 25, 111 della Costituzione in
quanto non consentono allo

stesso
giudice ricusato di
dichiarare inammissibile
l’istanza di

ricusazione
che tale appaia
– per motivi
di rito o di merito –

«immediatamente» e
«manifestamente»;

Dispone l’immediata trasmissione degli
atti alla Corte

costituzionale, sospendendo sino all’esito il
processo;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente
ordinanza sia

notificata
alle parti in causa ed al p.m., nonche’ al Presidente del

Consiglio dei ministri ed ai
Presidenti delle due Camere.

Roma, addi’
19 maggio 2004

Il Presidente: De Musis