Penale

Thursday 02 February 2006

Il gestaccio fatto in macchina può assumere valore intimidatorio e integrare il reato di minaccia

Il gestaccio fatto in macchina può assumere valore intimidatorio e integrare il reato di minaccia

Cassazione Sezione quinta penale (up) sentenza 21 dicembre 2005-1 febbraio 2006, n. 4033

Presidente Foscarini Relatore Calabrese

Pg Mura Ricorrente Lupi

Osserva

1. Con limpugnata sentenza è stata confermata la condanna a 51 euro di multa inflitta a Lupi Gianfranco, ritenuto colpevole del reato di ci allarticolo 612 Cp per aver minacciato a Casavecchia Renzo un danno ingiusto facendo gesti minacciosi con le mani al suo indirizzo mentre lo inseguiva con una autovettura.

Ricorre per cassazione il difensore che denuncia erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione di attendibilità della persona offesa, alla portata intimidatoria attribuita al gesticolare dellimputato, al diniego delle attenuanti generiche e alla eccessività della pena irrogata.

2. La prima censura è infondata, in quanto la sentenza impugnata, integrata da quella di primo grado, ha spiegato le ragioni per le quali andava condiviso il giudizio di piena attendibilità riservata alla testimonianza della persona offesa. A parte lulteriore profilo di inammissibilità che la contraddistingue nella parte in cui indulge a valutazioni di merito – «le modalità percettive del fatto reato (il Casavecchia asserisce di aver visto il Lupi fare i gesti minacciosi dallo specchietto retrovisore) ben possono essere state travista dalla particolare concitazione del momento» – non prospettabili in questa sede di legittimità.

Il successivo rilievo critico si sostanzia nella mera riproposizione di un argomento già disatteso perché ritenuto apodittico dal giudice dappello, che ha peraltro perspicacemente osservato che «non si vede perché il prevenuto non avrebbe potuto realizzare, magari in un secondo momento, le sue minacce di picchiare lavversario».

Incensurabile appare poi il diniego delle attenuanti generiche, siccome fondato sul logico rilievo dellassenza di elementi cui ricondurre lapplicazione del beneficio, neppure indicati dallappellante.

Merita accoglimento invece la doglianza che attiene allentità della sanzione.

Si palesainfatti manifestamente incongrua e irrazionale una motivazione che, come quella esibita dal giudice a quo, giustifichi lapplicazione del massimo edittale della pena considerandola «oltremodo modesta, per effetto della svalutazione, persino inferiore alla sanzione amministrativa comminata per un banale divieto di sosta in ztl».

Simpone pertanto sul punto lannullamento dellimpugnata sentenza, ma senza rinvio, potendo questa stessa Corte provvedere direttamente a determinare il trattamento sanzionatorio, ex articolo 620 lettera l) Cpp, applicando, avuto riguardo allentità del fatto, la pena pecuniaria di 20 euro di multa.

PQM

La Corte annulla senza rinvio limpugnata sentenza limitatamente alla pena, che determina in euro 20 di multa. Rigetta il ricorso nel resto.