Civile

Thursday 03 July 2003

Il Garante della Concorrenza e del Mercato punta il dito contro le pillole dimagranti. Autorità Garante della concorrenza e del mercato – Provvedimento n. 12107 del 12 giugno 2003

Il Garante della Concorrenza e del Mercato punta il dito contro le pillole dimagranti

Autorità Garante della concorrenza e del mercato

Provvedimento n. 12107 del 12 giugno 2003

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato

nella sua adunanza del 12 giugno 2003;

sentito il Relatore Professor Marco D’Alberti;

visto il decreto legislativo 74/1992, come modificato dal decreto legislativo 67/2000;

visto il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al Dpr 627/96;

visto il provvedimento del 24 aprile 2002, con il quale è stata deliberata la sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 74/1992, come modificato dal decreto legislativo 67/2000;

visti gli atti del procedimento;

considerato quanto segue:

I. Richiesta di intervento

Con richiesta di intervento, pervenuta in data 7 novembre 2002, integrata ai fini dell’individuazione del committente in data 3 dicembre 2002, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del decreto legislativo 74/1992, di un messaggio diffuso dalla società Centro Studi Ricerche srl (di seguito Csr) in una televendita trasmessa attraverso l’emittente televisiva Italia 7 Gold, sabato 1° novembre 2002 alle ore 08,40, diretta a promuovere un trattamento denominato Snellysan costituito da un pantaloncino, una maglietta e da una crema anticellulite, questi ultimi due prodotti offerti inclusi nel prezzo del pantaloncino.

I profili di ingannevolezza sollevati nella richiesta di intervento attengono alle vantate caratteristiche di efficacia anticellulite e dimagrante del prodotto pubblicizzato.

II. Messaggio pubblicitario

La televendita segnalata è costituita da immagini, da scritte in sovrimpressione, da spiegazioni verbali di una presentatrice che appare in video e di una voce fuori campo, nonché da testimonianze telefoniche.

La presentatrice, con specifico riferimento all’efficacia anticellulite del trattamento Snellysan, afferma letteralmente: la cellulite è tipicamente un’infiammazione del tessuto e noi agiamo in sinergia: ora massaggiando [grazie all’azione del pantaloncino), ora la crema penetra con i principi attivi [&] sfiammanti. Basterà applicare [la crema,] in quanto al massaggio ci penserà il nostro pantaloncino Snellysan [&] la cellulite sparisce e se ne va [&]. Analogo tenore presentano le testimonianze telefoniche registrate, nel corso delle quali le signore intervistate e identificate solo con il nome, cognome e città di da cui telefonano, affermano testualmente che: la cellulite è scomparsa; già dopo un mese era quasi invisibile, ho continuato a mangiare.

III. Comunicazione alle parti

In data 10 gennaio 2003, è stato comunicato al segnalante e alla società Csr, in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del decreto legislativo 74/1992, precisando che l’eventuale ingannevolezza del messaggio oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del citato decreto legislativo 74/1992, in relazione alla vantata efficacia anticellulite attribuita al trattamento reclamizzato.

IV. Risultanze istruttorie

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stato richiesto all’operatore pubblicitario, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), Dpr 627/96, di fornire le seguenti informazioni:

– la composizione della crema;

– eventuali test clinici condotti sul prodotto, con descrizione delle modalità e delle condizioni di effettuazione degli stessi, nonché dei risultati conseguiti, da cui si evinca il meccanismo del funzionamento sinergico del pantaloncino Snellysan e dell’omonima crema anticellulite, nonché la capacità del trattamento pubblicizzato di produrre i risultati indicati sia con affermazioni specifiche, sia attraverso testimonianze, nei tempi e secondo le modalità di utilizzo specificate nel messaggio stesso;

– eventuali pubblicazioni di carattere scientifico aventi ad oggetto indagini relative all’efficacia del prodotto pubblicizzato nei termini vantati nel messaggio;

– ogni documentazione utile a dimostrare l’autenticità delle testimonianze riportate nel messaggio;

– un esemplare del trattamento reclamizzato (pantaloncino e crema Snellysan)

– la programmazione della campagna pubblicitaria relativa al semestre giugno-dicembre 2002.

Nella medesima comunicazione di avvio, la parte è stata informata dell’acquisizione agli atti del procedimento del pantaloncino e della crema Snellysan prodotti dall’operatore pubblicitario stesso nel precedente procedimento PI3733, fatta salva la possibilità per la parte di rappresentare diverso avviso.

In data 6 febbraio 2002, la società Csr ha prodotto, per il tramite del proprio legale esterno, una memoria difensiva in cui ha sostenuto che la veridicità delle caratteristiche prestazionali del trattamento reclamizzato sarebbe confermata, in primo luogo, da test clinici condotti dalla Scuola di Specializzazione in Scienza e Tecnologie Cosmetiche dell’Università di Ferrara su di un prodotto assolutamente similare a quello oggetto del messaggio pubblicitario segnalato e, in secondo luogo, dalle spontanee testimonianze rese da numerose clienti. La parte ha, quindi allegato, alla propria memoria: il richiamato studio clinico condotto, dalla Scuola di Specializzazione in Scienza e Tecnologie Cosmetiche dell’Università di Ferrara, sugli effetti prodotti dall’applicazione combinata di una crema e di un pantaloncino micromassaggiante denominati Farmacell (Valutazione dell’efficacia e della tollerabilità cutanea di un trattamento cosmetico coadiuvante nella riduzione delle adiposità localizzate); una lista di sessanta nominativi e relativi recapiti telefonici di clienti che avrebbero spontaneamente registrato testimonianze telefoniche in merito all’efficacia anticellulite del trattamento Snellysan, nonché una confezione contenente un esemplare del pantaloncino e della crema Snellysan.

Per quanto riguarda il test dell’Università di Ferrara, condotto per otto settimane su undici donne di età superiore ai diciotto anni e affette da cellulite, emerge che esso è stato svolto utilizzando un pantaloncino e una crema denominati Famacell. Emerge inoltre che scopo dichiarato della sperimentazione consiste nel valutare l’efficacia e la tollerabilità cutanea di un trattamento cosmetico coadiuvante nella riduzione degli inestetismi della cellulite e nella riduzione delle adiposità localizzate. I risultati del test evidenziano, infine, come riportato nelle conclusioni, che il trattamento in questione avrebbe una significativa efficacia nel migliorare l’aspetto della superficie cutanea, coadiuvando la riduzione delle adiposità localizzate e degli inestetismi indotti dalla cellulite. In particolare, nella parte dedicata all’analisi dei risultati si legge che: i risultati delle valutazioni oggettive relativamente a ispezione e palpazione dell’area sottoposta a trattamento [&] hanno indicato un miglioramento statisticamente significativo [&] e confermato [&] d[a]i parametri aspetto a buccia di arancia, scabrosità cutanea e levigatezza cutanea. Si osserva un miglioramento statisticamente significativo [&] del parametro fine granulia e un miglioramento statisticamente significativo [&] del parametro pastosità cutanea. La valutazioni soggettive [&] hanno indicato un miglioramenti statisticamente significativo dei parametri aspetto a buccia di arancia [&]. Un miglioramento statisticamente significativo [&] è stato osservato relativamente ai parametri scabrosità cutanea ed entità delle adiposità localizzate

V. Parere dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso per via televisiva, in data 6 maggio 2003 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 74/1992.

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non si è pronunciata nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e non ha rappresentato ulteriori esigenze istruttorie.

VI. Valutazioni conclusive

Nel caso in esame l’Autorità si avvale della facoltà di procedere indipendentemente dall’acquisizione del predetto parere, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del Dpr 627/96.

Il messaggio pubblicitario oggetto di segnalazione attribuisce all’azione combinata del pantaloncino e della crema Snellysan l’autonoma capacità di eliminare definitivamente la cellulite (la cellulite va via [&] la cellulite è scomparsa).

La documentazione prodotta dall’operatore pubblicitario, con propria memoria del 6 febbraio 2002, non appare, per contro, fornire alcun supporto a tale vantata efficacia anticellulite del trattamento Snellysan.

In proposito, rileva preliminarmente osservare che lo studio svolto dall’Università di Ferrara è stato condotto su una linea di prodotti diversa da quella oggetto di promozione e che non ci sono evidenze che provino l’identità di composizione tra i prodotti reclamizzati e quelli oggetto di sperimentazione. In ogni caso, tale studio attribuisce al trattamento testato un’efficacia meramente cosmetica come dimostra, sia l’oggetto della valutazione svolta (l’efficacia e tollerabilità cutanea di un trattamento cosmetico coadiuvante nella riduzione degli inestetismi della cellulite) sia i relativi risultati che – indipendentemente dalla loro significatività – si limitano a evidenziare un’efficacia soltanto cosmetica del trattamento (miglioramento statisticamente significativo dei parametri aspetto a buccia di arancia, scabrosità cutanea e levigatezza cutanea [&] del parametro fine granulia [e] del parametro pastosità cutanea). È noto, infatti, come l’efficacia dei cosmetici nei confronti della cellulite venga valutata soprattutto in base ai criteri di misura delle adiposità localizzate e di valutazione del miglioramento estetico della cute interessata al trattamento.

Il messaggio pubblicitario oggetto di valutazione, invece, presenta l’azione del trattamento Snellysan sulla cellulite in termini di categorica definitiva eliminazione del problema e non in termini di mero contrasto degli inestetismi cutanei dovuti alla cellulite.

Con riferimento, in fine, alla lista dei sessanta nominativi allegata dalla parte alla stessa memoria difensiva del 6 febbraio 2002, essa non sembra, del pari, costituire documento idoneo a comprovare né la vantata efficacia del prodotto né le testimonianze rese nel corso della televendita segnalata: si tratta, infatti, di in un mero elenco di nominativi e relativi recapiti telefonici la cui provenienza e attendibilità non è in nessun modo confermata. La semplice indicazione dei nominativi e dei recapiti non è, infatti, sufficiente a suffragare il contenuto informativo di tali testimonianze che attiene agli effetti anticellulite del trattamento e, in ogni caso, questi dati riguardano esclusivamente i soggetti che hanno testimoniato, senza che se ne possa far discendere alcuna conclusione generale.

Il messaggio in esame, pertanto, appare idoneo a indurre in errore i consumatori in ordine alle sue effettive caratteristiche di efficacia e a pregiudicarne, di conseguenza, il comportamento economico.

Ritenuto, pertanto, che il messaggio segnalato, volto a promuovere il trattamento Snellysan, è idoneo per le ragioni esposte ad indurre in errore i consumatori con riguardo alla sua efficacia anticellulite, pregiudicandone il comportamento economico;

ritenuto, inoltre, che in ragione della natura del bene pubblicizzato, che non consente una verifica immediata della efficacia e delle caratteristiche dello stesso, il messaggio descritto al punto 2 del presente provvedimento, possa continuare a produrre i propri effetti pregiudizievoli, qualora ai consumatori non vengano fornite le informazioni veritiere in base alle quali orientare consapevolmente ed eventualmente ripensare le proprie scelte economiche; che tale circostanza rende necessaria la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 74/1992, al fine di impedire che la pubblicità in questione continui a produrre effetti;

Delibera

che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dalla società Centro Studi Ricerche srl, costituisce, per le ragioni e nei limiti indicati in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli 1, 2, e 3, lettera a), del decreto legislativo 74/1992, e ne vieta l’ulteriore diffusione.

Dispone

a) che la società Centro Studi e Ricerche srl diffonda, a sua cura e spese, una dichiarazione rettificativa sull’emittente Italia 7 Gold, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 74/1992, secondo le seguenti modalità:

la diffusione e contestuale lettura della dichiarazione – con voce fuori campo che scandisca lentamente e chiaramente – tramite la citata emittente televisiva deve essere effettuata entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, per due volte consecutive per una durata non inferiore a 1 minuto ciascuna, per due giorni consecutivi, alle ore 08,40 circa;

il testo che compare sul video dovrà ricalcare in toto impostazione, struttura ed aspetto della dichiarazione rettificativa allegata; i caratteri del testo dovranno essere del massimo corpo tipografico compatibile con le dimensioni dello schermo. La dichiarazione dovrà scorrere sul video contestualmente alla lettura del testo da parte dello speaker, con una velocità coerente con quella di lettura;

non devono essere contestualmente diffusi annunci e/o messaggi che contestino il contenuto della dichiarazione medesima, che tendano ad attenuarne l’importanza ovvero che ne travisino il significato e/o le finalità;

b) che la diffusione della dichiarazione rettificativa dovrà essere preceduta dalla comunicazione all’Autorità delle date in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita dall’invio, entro cinque giorni dalla diffusione di ogni singola dichiarazione, di copia della videocassetta contenente la dichiarazione rettificativa medesima.

L’inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell’articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 74/1992, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a duemilacinquecentottantadue (2.582,00) euro.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tar del Lazio, ai sensi dell’articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 74/1992, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

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Autorità Garante della concorrenza e del mercato

Provvedimento n. 12122 del 12 giugno 2003

LAutorità garante della concorrenza e del mercato

nella sua adunanza del 12 giugno 2003;

sentito il relatore Professor Nicola Occhiocupo;

visto il decreto legislativo 74/1992, come modificato dal decreto legislativo 67/2000;

visto il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al Dpr 627/96;

visti gli atti del procedimento;

vista la richiesta di intervento, pervenuta in data 16 aprile 2003 con la quale un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del decreto legislativo 74/1992, di un messaggio diffuso dalla società International Best Sellers srl, sul periodico Tele Sette n. 14 dell8 aprile 2003, volto a pubblicizzare lefficacia dimagrante del prodotto denominato Equiba ed intitolato 4 compresse solamente per perdere 12 chili [&] e nientaltro;

considerato che il messaggio segnalato collega allassunzione del prodotto pubblicizzato la possibilità per chiunque di conseguire significativi cali ponderali in poco tempo, senza la necessità di sottoporsi ad alcun regime alimentare controllato o di svolgere attività fisica; che la vantata efficacia dimagrante del prodotto viene associata ad una molecola contenuta nel prodotto capace di impedire ai grassi di depositarsi su non meglio precisate pareti; che il messaggio prospetta come persistenti nel tempo i risultati ottenuti, in quanto Equiba renderebbe impossibile laccumulo di nuovi grassi allinterno dellorganismo;

considerato che, già a una prima delibazione della fattispecie, tali affermazioni pubblicitarie appaiono prive di fondamento scientifico;

considerato che non appare possibile conseguire i significativi ed indiscriminati cali ponderali, prospettati nel messaggio segnalato, senza sottoporsi ad alcun regime alimentare controllato o senza svolgere attività fisica;

considerato che con provvedimento n. 11993 dell8 maggio 2003, (Rif. PI/3973) lAutorità ha già ritenuto ingannevole, vietandone lulteriore diffusione, un messaggio pubblicitario diffuso dalla società International Best Seller Ibs srl, contenente affermazioni identiche e riguardante un prodotto denominato Removyl caratterizzato dalle stesse modalità di azione e proprietà dimagranti;

ritenuto che, qualora la pubblicizzata efficacia dimagrante risultasse comprovata, il trattamento dovrebbe essere somministrato sotto la supervisione medica, in quanto perdite di peso come quelle prospettate nel messaggio, non possono essere ottenute senza rischi se non sotto controllo medico; che, pertanto, il messaggio che collegasse allassunzione di un prodotto un effetto dimagrante rapido, considerevole e permanente, senza rendere edotti i destinatari dei potenziali rischi, sarebbe suscettibile di porne in pericolo lintegrità fisica;

ritenuto che nel messaggio la prospettazione di risultati fortemente ambiti, accompagnata da affermazioni rassicuranti circa la rapidità, la facilità, la definitività del relativo conseguimento e la mancanza di effetti collaterali, possa indurre i destinatari ad attribuire al prodotto una efficacia superiore a quella reale;

ritenuto, pertanto, che, già ad una prima valutazione della fattispecie, emergono elementi di gravità tali da avvalorare la necessità di provvedere con urgenza, ai sensi dellarticolo 12, comma 1, del Dpr 627/96, al fine di impedire che i messaggi segnalati continuino ad essere diffusi nelle more del procedimento di merito;

Dispone

la sospensione provvisoria del suindicato messaggio pubblicitario diffuso dalla società International Best Seller Ibs srl, ai sensi dellarticolo 7, comma 3, del decreto legislativo 74/1992 e dellarticolo 12, comma 1, del Dpr 627/96.

Linottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dellarticolo 7, comma 9, dal decreto legislativo 74/1992, con larresto fino a tre mesi e con lammenda fino a duemilacinquecentottantadue (2.582,00) euro.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dellAutorità.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tar del Lazio, ai sensi dellarticolo 7, comma 11, del decreto legislativo 74/1992, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.