Civile

Tuesday 07 December 2004

Il Garante della Concorrenza detta le regole per l’ applicazione della legge sul conflitto d’ interessi.

Il Garante della Concorrenza
detta le regole per l’applicazione della legge sul conflitto d’interessi.

AUTORITÀ GARANTE DELLA
CONCORRENZA. CRITERI DI ACCERTAMENTO E PROCEDURE ISTRUTTORIE RELATIVI
ALL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE 20 LUGLIO 2004, N. 215 RECANTE NORME IN MATERIA DI
RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per legge, la legge 20 luglio 2004, n. 215;

b) per Autorità, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato;

c) per
collegio, l’organo di cui all’art. 10, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n.
287.

CAPO I

CRITERI DI ACCERTAMENTO DELLE
SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ E DEL CONFLITTO

DI INTERESSI

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Nell’esercizio delle
attribuzioni ad essa demandate dalla legge, l’Autorità
prende in considerazione gli atti o le omissioni, posti in essere nello
svolgimento delle funzioni, anche normative e di iniziativa legislativa,
inerenti alla carica di governo ricoperta dai soggetti indicati dall’articolo
1, comma 2, della legge.

2. Le condotte omissive che
assumono rilievo ai fini dell’accertamento del conflitto di interessi
sono quelle poste in essere in violazione di un obbligo giuridico derivante
dalla legge o da altra fonte del diritto.

3. Nei casi in cui la funzione di
governo è esercitata da un organo collegiale, assumono
rilevanza anche la formulazione di una proposta per l’adozione di un atto o la
partecipazione alla deliberazione collegiale.

Articolo 3

Criteri di carattere generale

Ai fini dell’accertamento delle
situazioni di incompatibilità, si considerano:

a) cariche o uffici: incarichi o
funzioni a prescindere dalla loro qualificazione formale, dalla loro rilevanza interna o esterna, e dalla circostanza che
siano remunerati o meno;

b) compiti di gestione: attività di amministrazione o di controllo che, indipendentemente
dalla loro qualificazione formale, si traducono nella possibilità di gestire o
influenzare in qualunque modo la conduzione degli affari sociali o le attività
di rilievo imprenditoriale;

c) materie o settori connessi con
la carica di governo: qualunque ambito di attività che
abbia inerenza diretta o indiretta con gli interessi pubblici tutelati
nell’esercizio della carica di governo;

d) impresa: qualsiasi entità che
esercita un’attività economica quali che siano il suo stato giuridico e le sue modalità di finanziamento.

Articolo 4

Conflitto di interessi
per incompatibilità

Quando il titolare di una carica
di governo si trova in una situazione di incompatibilità
ai sensi dell’articolo 2 della legge, l’Autorità prende in considerazione, ai
fini dell’accertamento del conflitto di interessi la sola partecipazione
all’adozione di un atto oppure l’omissione di un atto dovuto nell’esercizio
della funzione di governo.

Articolo 5

Conflitto di interessi
per incidenza sul patrimonio

1. In assenza di una situazione di incompatibilità ai sensi dell’articolo 2 della legge, ai
fini dell’accertamento del conflitto di interessi l’Autorità verifica che
l’atto o l’omissione abbiano un’incidenza specifica e preferenziale sul
patrimonio dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge e siano idonei ad
arrecare danno all’interesse pubblico.

2. Nell’accertamento
dell’incidenza specifica e preferenziale l’Autorità prende in considerazione
qualsiasi vantaggio che in modo particolare, ancorché non esclusivo, si può
determinare nel patrimonio dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge, anche se l’azione di governo è formalmente
destinata alla generalità o ad intere categorie di soggetti.

3. Il patrimonio su cui deve
essere accertata l’incidenza specifica e preferenziale
è costituito dal complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, suscettibili
di valutazione economica, facenti capo ad una persona fisica o giuridica.

4. Sussiste danno per l’interesse
pubblico in tutti i casi in cui l’atto o l’omissione del titolare della carica di governo sono idonei ad alterare il corretto funzionamento
del mercato.

5. Il danno per l’interesse
pubblico sussiste altresì quando l’incidenza specifica
e preferenziale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, è frutto di una
scelta manifestamente ingiustificata in relazione ai fini istituzionali cui è
preordinata l’azione di governo.

Articolo 6

Condotte delle imprese

1. Ai sensi dell’articolo 6,
comma 8, della legge le imprese ivi indicate hanno l’obbligo di astenersi da
qualsiasi condotta idonea a trarre vantaggio da atti od omissioni in conflitto di interessi ancorché tale condotta sia posta in essere
nell’esercizio di una facoltà prevista nell’atto medesimo.

2. Ai fini della violazione del
suddetto obbligo non è rilevante il ruolo o la qualifica formale all’interno
dell’impresa dei soggetti che hanno posto in essere la
condotta.

3. Nella valutazione delle
condotte delle imprese ai sensi dell’articolo 6, comma 8 della legge si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I della legge 24 novembre 1981 n. 689.

CAPO II

DICHIARAZIONI DI INCOMPATIBILITA’
E RELATIVO PROCEDIMENTO

Articolo 7

Dichiarazioni sulle situazioni di incompatibilità

1. Le dichiarazioni riguardanti le situazioni di incompatibilità di cui all’art.
2, comma 1, della legge devono essere comunicate all’Autorità entro trenta
giorni dall’assunzione della carica di governo.

2. Entro trenta giorni
dall’assunzione della carica di governo devono essere comunicate le
dichiarazioni riguardanti l’insussistenza delle situazioni di
incompatibilità di cui all’art. 2, comma 1, della legge.

3. Le comunicazioni sono
presentate secondo i moduli predisposti dall’Autorità e pubblicati nel
bollettino di cui all’art. 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. Se l’Autorità necessita di ulteriori informazioni
o chiarimenti in relazione alla dichiarazione di cui al comma 1 del presente
articolo ne informa il dichiarante assegnando
allo stesso un congruo termine per fornire le informazioni
o i chiarimenti richiesti. In tal caso il termine di trenta giorni previsto dall’art. 5, comma 5, della legge decorre dal ricevimento
delle informazioni che integrano la
dichiarazione.

5. Ogni successiva variazione
delle situazioni dichiarate deve formare oggetto, entro venti giorni dal suo
verificarsi, di analoga dichiarazione.

Articolo 8

Avvio del procedimento

1. Nei casi di presunta
violazione dell’art. 2 della legge, l’Autorità, valutate preventivamente e
specificamente le condizioni di proponibilità e ammissibilità della questione,
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di incompatibilità ovvero d’ufficio, delibera l’avvio del
procedimento.

2. La comunicazione di avvio del procedimento deve indicare gli elementi
essenziali in merito alle presunte violazioni, il termine di conclusione del
procedimento, il responsabile del procedimento e l’ufficio presso il quale si
può prendere visione degli atti.

3. L’Autorità dà comunicazione
dell’avvio del procedimento al titolare della carica
di governo interessato.

Articolo 9

Conclusione del procedimento

1. Se l’Autorità, all’esito del
procedimento, accerta la sussistenza della situazione di incompatibilità
di cui all’art. 2, comma 1, della legge, richiede agli organismi e alle
autorità competenti di provvedere all’adozione degli atti di cui all’art. 6, comma
1, della legge.

2. L’Autorità dà comunicazione di
tale richiesta al titolare della carica di governo e
riferisce ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati.

CAPO III

CONFLITTO DI INTERESSI E RELATIVI
PROCEDIMENTI

Articolo 10

Dichiarazioni sulle attività
patrimoniali e partecipazioni azionarie

1. Le dichiarazioni di cui
all’art. 5, comma 2, della legge, ivi comprese quelle ai sensi dell’art. 5,
comma 6, della legge rese dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado del
titolare della carica di governo, devono essere
trasmesse all’Autorità dal titolare della carica di governo entro 90 giorni
dall’assunzione della carica.

2. Ogni successiva variazione dei
dati patrimoniali forniti deve formare oggetto, entro venti giorni dal suo
verificarsi, di analoga dichiarazione.

3. Le comunicazioni sono
presentate secondo il formulario predisposto dall’Autorità e pubblicato nel
bollettino di cui all’art. 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Articolo 11

Avvio dei procedimenti

1. L’Autorità,
valutate preventivamente e specificamente le condizioni di proponibilità e
ammissibilità della questione, nei casi di presunte violazioni dell’art.
3 e dell’art. 6, comma 8, della legge, delibera l’avvio del procedimento al
fine di svolgere le verifiche di competenza.

2. La comunicazione di avvio del procedimento deve indicare gli elementi
essenziali in merito alle presunte violazioni, il termine di conclusione, il
responsabile del procedimento e l’ufficio presso il quale si può prendere visione
degli atti.

3. Nel caso di presunta
violazione dell’art. 3 della legge l’Autorità dà comunicazione dell’avvio del
procedimento al titolare della carica di governo nonché
ai soggetti sul cui patrimonio si produce l’eventuale incidenza specifica e
preferenziale.

4. Nel caso di presunta
violazione dell’art. 6, comma 8, della legge l’Autorità dà comunicazione
dell’avvio del procedimento al titolare della carica di governo, eventualmente
al coniuge o ai parenti entro il 2° grado, nonché
all’impresa o società facente capo a tali soggetti o da questi controllata.

Articolo 12

Conclusione dei procedimenti

1. Se l’Autorità, all’esito del
procedimento, accerta la sussistenza della situazione di conflitto di interessi di cui all’art. 3 della legge, ne informa
gli interessati e riferisce ai Presidenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati.

2. Se nel corso del procedimento viene accertata una situazione di incompatibilità,
l’Autorità richiede agli organismi e alle autorità competenti di provvedere
all’adozione degli atti di cui all’art. 6, comma 1, della legge. L’Autorità dà
comunicazione di tale richiesta all’interessato e riferisce ai Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

3. Nei casi in cui l’Autorità
accerta la violazione di cui all’art. 6, comma 8, della legge, diffida
l’impresa ad astenersi da qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi
dell’atto medesimo ovvero a porre in essere azioni
idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive, assegnando
un termine ai fini dell’ottemperanza. L’Autorità comunica il provvedimento agli
interessati e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati.

Articolo 13

Inottemperanza

1. In caso di inottemperanza
alla delibera di cui all’art. 12, comma 3, del presente regolamento l’Autorità
infligge le sanzioni pecuniarie previste all’art. 6, comma 8, della legge.

2. Ai fini dell’irrogazione delle
sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel
capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981,
n. 689.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI AI
PROCEDIMENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 8-12 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 14

Partecipazione al procedimento

1. Possono partecipare ai
procedimenti i soggetti ai quali è stato comunicato
l’avvio del procedimento.

2. I soggetti che partecipano al
procedimento hanno diritto di:

a) accedere
agli atti del procedimento; b) presentare memorie scritte e documenti.

3. Il collegio, allorché ritenga
sufficientemente istruita la pratica, autorizza il responsabile del
procedimento a comunicare agli interessati la data di conclusione degli
accertamenti e ad indicare loro un termine, non inferiore a dieci giorni, entro
cui gli stessi possono presentare memorie conclusive o
documenti.

Articolo 15

Poteri di accertamento

Nell’ambito dei procedimenti
l’Autorità esercita i poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 e in
particolare può, in ogni momento del procedimento, richiedere alle imprese,
enti o persone che ne siano in possesso di fornire informazioni
e di esibire documenti utili ai fini del procedimento; disporre ispezioni al
fine di controllare i documenti e di prenderne copia; disporre perizie e
analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a
qualsiasi elemento rilevante ai fini del procedimento.

Articolo 16

Richieste di informazioni
e di esibizione di documenti

1. Le richieste di informazioni e di
esibizione di documenti devono sinteticamente indicare:

a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti; b) lo scopo; c)
il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il
documento che dovrà essere congruo in relazione all’oggetto della richiesta; d)
le modalità attraverso le quali dovranno essere fornite le informazioni
o esibiti i documenti.

2. Le richieste di informazioni e di
esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente.
Dell’esibizione di documenti e delle informazioni
fornite oralmente viene redatto processo verbale.

Articolo 17

Ispezioni

1. Il collegio autorizza le
ispezioni presso chiunque sia ritenuto in possesso di
documenti utili ai fini del procedimento. Nei confronti delle amministrazioni
pubbliche si chiede previamente l’esibizione degli
atti.

2. I funzionari dell’Autorità
incaricati dal responsabile del procedimento di
procedere alle ispezioni esercitano i loro poteri su presentazione di un atto
scritto che precisi l’oggetto dell’accertamento.

3. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni ed informali, nonché
ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico.

4. I funzionari dispongono dei seguenti poteri:

a) accedere
a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti
si svolge l’ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o domicilio; b)
controllare i documenti e prenderne copia; c) richiedere informazioni
e spiegazioni orali.

5. Nel
corso delle ispezioni, i soggetti interessati possono farsi assistere da
consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l’esercizio di tale facoltà
comporti la sospensione dell’ispezione.

6. Di tutta l’attività svolta nel
corso dell’ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai
documenti acquisiti, è redatto processo verbale.

7. Nello svolgimento
dell’attività ispettiva, l’Autorità può avvalersi della collaborazione dei
militari della Guardia di Finanza ai sensi
dell’articolo 54, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Articolo 18

Perizie, analisi statistiche ed
economiche e consultazione di esperti

1. In ordine a
qualsiasi elemento rilevante ai fini del procedimento, il collegio autorizza
perizie e analisi anche di natura statistica ed economica, nonché la consultazione
di esperti.

2. La delibera con la quale sono
disposte le perizie e le analisi nonché i risultati
definitivi delle stesse sono comunicati, ai fini dell’esercizio delle facoltà
di cui all’art.

14, comma 2,
del presente regolamento, ai soggetti cui il procedimento si riferisce.

Articolo 19

Collaborazione con altri organi

1. L’Autorità, nell’esercizio
delle funzioni di cui alla legge, corrisponde e si avvale della collaborazione
degli organi delle Amministrazioni, acquisisce i
pareri delle altre Autorità amministrative indipendenti competenti e le informazioni
necessarie per l’espletamento dei compiti della legge con i limiti opponibili
all’autorità giudiziaria.

2. L’Autorità, agli stessi fini,
può altresì richiedere la collaborazione della Guardia di Finanza ai sensi dell’articolo 54, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n.
52 e dell’art.

3 del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 68.

Articolo 20

Accesso ai documenti

1. Il diritto di
accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall’Autorità nei
procedimenti di cui al presente regolamento è riconosciuto solo ai soggetti
direttamente interessati di cui all’art. 14 del presente regolamento.

2. Qualora i documenti di cui al
comma 1 contengano informazioni
riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario,
relative a persone ed imprese coinvolte nei procedimenti, il diritto di accesso
è consentito, in tutto o in parte, nei limiti in cui ciò sia necessario per
assicurare il contraddittorio oppure ai fini dell’accertamento.

3. Sono sottratti all’accesso le
note, le proposte ed ogni altra elaborazione degli uffici con funzione di
studio e di preparazione del contenuto di atti.
Possono essere sottratti all’accesso, in tutto o in parte, i verbali delle
adunanze del collegio.

4. I soggetti che intendono
salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni
fornite devono presentare agli uffici una apposita
richiesta, che deve contenere l’indicazione dei documenti o delle parti di
documenti che si ritiene debbano essere sottratti all’accesso, specificandone i
motivi.

5. L’ufficio,
ove non ritenga sussistenti gli elementi di riservatezza o di segretezza
addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma precedente, ne dà
comunicazione motivata agli interessati.

6. L’ufficio può disporre
motivatamente il differimento dell’accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente
ostacolare lo svolgimento delle funzioni di cui alla legge e comunque non oltre
la comunicazione di cui all’art. 14, comma 3, del presente regolamento.

7. Il diritto di
accesso si esercita mediante richiesta scritta e motivata, sulla quale
il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni.

Articolo 21

Verbalizzazioni

1. Ai fini delle verbalizzazioni
previste dal presente regolamento, il verbale, redatto in forma sintetica, è
sottoscritto dal funzionario verbalizzante e dall’interessato o dal legale
rappresentante dell’impresa ovvero da soggetto cui sia stata
conferita apposita procura.

2. Quando taluna delle parti non
vuole o non è in grado di sottoscrivere il verbale, ne è
fatta menzione nel verbale stesso con l’indicazione del motivo.

3. Copia del verbale è consegnata
ai soggetti intervenuti che ne facciano richiesta.

Ai soli fini della
predisposizione del verbale può essere effettuata
registrazione fonografica delle dichiarazioni rese.

Art. 22

Comunicazioni

Le comunicazioni previste dal
presente regolamento sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento ovvero tramite consegna a mano contro ricevuta.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

Modifiche organizzative

Ai fini dell’applicazione della
legge e del presente regolamento sarà istituita, con delibera dell’Autorità,
un’apposita unità organizzativa e saranno apportate le
necessarie modifiche al Regolamento concernente l’organizzazione e il
funzionamento dell’Autorità.

Articolo 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento sarà
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul bollettino
di cui all’art. 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Dalla data di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale decorrono i termini di cui all’art. 10 della legge.