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Il fermo amministrativo dei veicoli. TAR PUGLIA-BARI, SEZ. I – Ordinanza 5 marzo 2003 n. 216
Il fermo amministrativo dei veicoli
TAR PUGLIA-BARI, SEZ. I Ordinanza 5 marzo 2003 n. 216 Pres. ed Est. Ferrari Monterisi (Avv. V. Monterisi) c. S.ES.I.T. Puglia S.p.A. (n.c.), Agenzia Entrate (avv. Stato V. Campanile) e Pubblico registro automobilistico (n.c.) – (accoglie domanda sospensiva).
per l’annullamento, previa sospensiva,
del provvedimento con il quale la S.ES.I.T PUGLIA spa, in data 14.2.2003 ha provveduto a disporre presso il Pubblico Registro automobilistico della provincia di Bari il fermo dei veicoli Hiundai Atos tg. AV 876 SP, Mini tg. CC 249 WX, intestati allavv. Ines Sisto,
nonché per lannullamento di tutti gli atti preordinati, conseguenti e connessi ancorché non conosciuti.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
AGENZIA DELLE ENTRATE- SEDE DI BARI
Udito il relatore Pres. GENNARO FERRARI e uditi altresì per le parti lAvv. Monterisi e lAvv. Stato Campanile;
Considerato che nella specie sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo, atteso che lart. 1, co.1, lett. q) D.l.vo n. 193 del 2001 riconosce al concessionario una mera facoltà di disporre il fermo, rispetto al cui motivato esercizio la posizione del contribuente è quella del titolare dellinteresse legittimo (TAR Lazio, II Sez., 11 settembre 2000 n.7010);
Rilevato, per quanto attiene al merito della controversia, che il ricorso risulta assistito da sufficiente Fumus Boni Juris e che il pregiudizio che il ricorrente riceve dallatto impugnato è indubbiamente grave ed imputabile in via immediata e diretta al mal governo che il concessionario ha fatto, nel caso di specie, dei poteri che la legge gli attribuisce;
Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti richiesti dallart.21, ultimo comma, della Legge 1971, n.1034, come sostituito dallart.3 della Legge 205/2000;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. Prima, ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
BARI , li 05 Marzo 2003
Presidente