Civile

Wednesday 21 April 2004

Il docente che aveva incontri ravvicinati con le studentesse dovrà risarcire l’ Università . Corte dei conti Sezione Marche sentenza 5 aprile 2004, n. 446

Il docente che aveva incontri ravvicinati con le studentesse dovrà risarcire l’Università

Corte dei conti – Sezione Marche – sentenza 5 aprile 2004, n. 446

Presidente De Feo – Relatore De Rosa

Fatto

Con atto di citazione del 15 novembre 2002, la Procura regionale per le Marche ha convenuto in giudizio il Sig. C. – già docente della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Camerino – chiedendone la condanna al risarcimento di danni asseriti cagionati all’Istituzione universitaria in conseguenza di comportamenti, tenuti dal medesimo, altresì riguardati da procedimenti penali attualmente in corso nonché da un giudizio disciplinare conclusosi con la destituzione del docente.

I fatti alla base della citazione concernono episodi d’intrattenimento sessuale con più studentesse dell’Ateneo camerte, avvenuti all’interno dell’Università stessa, quali risultanti documentati in n. 16 (sedici) videocassette nonché in dichiarazioni acquisite nella sede penale, oltre che in dichiarazioni rese dal convenuto alla stampa.

Sostiene la Procura regionale che il comportamento del Prof. C ha gravemente violato gli obblighi di servizio ed il codice etico deontologico dei pubblici dipendenti, poiché – si afferma nell’atto introduttivo – un pubblico impiegato non può intrattenere sessualmente chicchessia nel proprio luogo di lavoro, né tanto meno può video-riprendere i rapporti, ledendo la dignità e la riservatezza delle allieve, ovvero praticarli prima di un esame o nel periodo della laurea ovvero ancora “nell’ambito di aspettative di lavoro all’interno dell’Ateneo”.

Al riguardo, la Procura regionale conclude per l’illiceità dei richiamati comportamenti sull’affermazione del coinvolgimento dell’Università nel discredito derivante dalla pubblicità dei precitati fatti, segnatamente per non aver il docente curato la netta ed assoluta separazione tra le sfere del pubblico e del privato, risultando gli incontri, in ogni caso, ricollegabili alla funzione svolta nonché avvenuti nei locali dell’Università stessa.

A nulla rileverebbe pertanto, si sottolinea in citazione, la circostanza della diffusione non voluta della vicenda a causa di fatto illecito (la sottrazione delle videocassette dall’armadio personale chiuso a chiave), poiché il loro compimento avrebbe altresì comportato l’assunzione del rischio della relativa scoperta.

Il danno erariale, complessivamente conseguente, viene quindi articolato sulla base di quattro distinte tipologie, oggetto di specifica qualificazione e quantificazione.

Una prima “posta” si afferma costituita dal costo sostenuto dall’Ateneo per una campagna pubblicitaria di “ripristino dell’immagine”, disposta con deliberazione n. 442 del 20 febbraio 2002 del Consiglio d’Amministrazione dell’Ateneo, e pagata con mandati nn. 4.938 e 4.939 – d’importo complessivo pari a Euro 80.074,22 (ottantamilasettantaquattro/22) –  esitati in favore della Società Cohn & Wolfe (fattura n. 91/2002 del 28 marzo 2002).

Una seconda posta riguarda gli “emolumenti ridotti” di natura alimentare, corrisposti dall’Università al docente – a seguito della relativa sospensione dal servizio, disposta con decreto rettorale n. 259 del 25 gennaio 2002 – che, sino alla data di riferimento dell’invito a dedurre (il 31 maggio 2002), sono quantificati in Euro 21.350,00 (ventunomilatrecentocinquanta/00). La pretesa trova motivazione sull’affermazione dell’assenza d’ogni utilità pubblica dell’erogazione, in ragione dell’insussistenza di sinallagmaticità della prestazione.

La terza voce di danno prospettata è qualificata: “propriamente definibile come conseguente alla obiettiva lesione dell’immagine dell’Amministrazione”.

Sostiene sul punto parte attrice che “.. l’apicalità della posizione del soggetto, il coinvolgimento di terze persone in posizione di destinatarie della specifica attività di servizio del soggetto censurato; il conseguimento di utilità personali (anche se rese sotto forma di prestazioni sessuali); le modalità del comportamento deviante (particolarmente censurabile per il fatto della registrazione); la reiterazione del comportamento medesimo; il rilievo portato dai mezzi di comunicazione…. [ha] ingenerato un comprensibile convincimento circa la scarsa affidabilità dei professori dell’Università di Camerino, dediti a diffusi comportamenti “a luci rosse”…. il convincimento di cui sopra era idoneo obiettivamente a generare allarme anche nelle famiglie delle studentesse..”.

Inoltre, i fatti si sostengono oggettivamente idonei ad essere percepiti all’esterno nei termini seguenti: “i professori “fanno sesso” in Ateneo; i professori universitari approfittano del loro ruolo per “fare sesso” anche ai fini di alterare i risultati degli esami (ragionamento in qualche modo verosimile ove, fra l’altro, si tenga conto in fattispecie della differenza d’età fra docente e allieve)”.

Quanto alla qualificazione dello specifico danno, a titolo indicativo s’indica la somma di Euro 110.000,00 (centodiecimila/00), precisandosi che “tale importo deve essere corrispondentemente maggiorato qualora il costo della campagna pubblicitaria di ripristino sia “inglobata” dal Giudice fra i parametri del danno all’immagine”.

La quarta “posta”, anch’essa asserita soggetta alla valutazione equitativa del Collegio, concerne il “danno disfunzionale consistente nella alterazione della normale efficacia ed efficienza del servizio, quale conseguenza diretta del comportamento causalmente incidente del soggetto”, indicativamente quantificato in Euro 15.000,00 (quindicimila/00).

Si richiama al riguardo che il Consiglio di Facoltà si era trovato nella condizione di dover affidare ad altri il carico didattico dei corsi di diritto commerciale e di diritto agrario, ciò argomentandosi comprovare l’ “interruzione della continuità didattica dei corsi di diritto commerciale e di diritto agrario”.

Quantificato, dunque, il danno da addebitare complessivamente al convenuto – a titolo di responsabilità amministrativa, per dolo o comunque colpa grave – in Euro 226.424,24 (duecentoventisemilaquattrocentoventiquattro/24), chiede inoltre la Procura la rivalutazione monetaria delle quote parti afferenti sia il costo della campagna pubblicitaria (a far data dalla relativa “liquidazione”), sia delle erogazioni asserite sprovviste del carattere di sinallagmaticità (a far data dal 1° giugno 2002). Il tutto col beneficio degli interessi legali dalla data della sentenza di condanna, oltre alle spese di giustizia.

Da ultimo, si chiarisce nell’atto di citazione, che le argomentazioni deduttive presentate dal Prof. C a seguito dell’invito a dedurre, non hanno consentito di ritenere insussistenti, per quanto esposto, i presupposti dell’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa.

Con memoria depositata il 25 settembre 2003, il convenuto si costituisce in giudizio. Il documento difensivo procede innanzitutto alla seguente ricostruzione dei fatti (risultano allegati gli atti richiamati):

– in data 23 novembre 2001, il Prof. C scopre il furto di video-cassette strettamente personali verificatosi nel suo studio ed in conseguenza, conoscendo gli autori del fatto, cerca di rientrare bonariamente, ma inutilmente, in possesso del materiale. Gli autori del furto vengono denunciati. L’episodio è attualmente al vaglio del Giudice penale;

– nel mese di gennaio 2002, il convenuto si autosospende dalle docenze, dopo aver concluso il corso inserito nel primo semestre dell’anno accademico e prima della divulgazione della vicenda sulle testate giornalistiche nazionali. Con lettera del 12 febbraio 2002, quindi, il docente si dimette;

– in data 19 febbraio 2002, il convenuto riceve la comunicazione d’addebito e dell’avvio del procedimento disciplinare da parte del Rettore dell’Università di Camerino. L’addebito ha ad oggetto comportamenti – che si asseriscono ammessi dal docente con dichiarazioni rese alla stampa, non smentite – sostanziatisi in rapporti sessuali con studentesse, ripresi attraverso videocamera.

– con decreto rettorale n. 335 del 4 marzo 2002, l’Università dispone la “sospensione dell’assegno aggiuntivo” percepito dal docente;

– con nota del 7 marzo 2002, l’Università comunica al convenuto di poter accogliere la richiesta di dimissioni solo a decorrere dal 1° novembre 2002 (ex articolo 15 della legge 311/58 e articolo 18 del d.P.R. 382/80);

– con decreto rettorale n. 830 del 31 ottobre 2002, l’Università dispone la cessazione dal servizio del docente per dimissioni volontarie in data 1° novembre 2002; di conseguenza, il medesimo diviene titolare di pensione Inpdap a decorrere dalla predetta data;

– con decreto rettorale n. 52 del 2 dicembre 2002, l’Università commina al docente – su conforme parere della Corte di disciplina del Consiglio Universitario Nazionale – la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio a decorrere dal 25 gennaio 2002, con conseguente diritto al trattamento pensionistico e di fine rapporto dalla predetta data, con conguaglio delle somme percepite durante il periodo di sospensione cautelare;

– con nota del 17 marzo 2003, l’Università di Camerino comunica al convenuto “di voler annullare la pensione provvisoria già concessa con decorrenza 1° novembre 2002” per sostituirla con altra pensione decorrente dal 25 gennaio 2003, altresì con applicazione d’una trattenuta mensile dell’ammontare di Euro 914,18 (novecentoquattordici/18) – per il periodo dal giugno 2003 al giugno 2005 –  considerante inoltre il recupero degli emolumenti stipendiali attribuiti durante il periodo di sospensione dal servizio.

Tanto premesso, sostiene la difesa del Prof. C:

1. il difetto di giurisdizione della Corte dei conti. Si afferma al riguardo che “nel momento in cui il convenuto si è intrattenuto con alcune ragazze nel suo studio, non vi era in essere alcun “esercizio di funzioni” da parte del medesimo, esulando ovviamente la consumazione di rapporti sessuali dalle mansioni proprie del professore e non costituendone né un abuso né una deviazione illecita (come lo sarebbe, invece nel caso di appropriazione di somme da parte di un agente contabile o di tangenti corrisposte ad amministratori di cosa pubblica !).”.

Vertendosi nel caso di specie su attività strettamente privata e riservata – consumata all’interno del proprio ufficio, con persone consenzienti e, come sottolineato in altro punto della memoria, in orario diverso da quello di servizio – tanto si afferma assolutamente esulare da un contesto di attività amministrativa in senso stretto, neppure strumentale ad attività di servizio. Sostenendo pertanto insussistente il presupposto oggettivo del giudizio amministrativo-contabile, la difesa del convenuto eccepisce il difetto di giurisdizione della Corte dei conti;

2. la necessaria sospensione del giudizio ex articolo 651 del codice di procedura penale. Si annota al riguardo che la pretesa attrice si basa esclusivamente sui contenuti delle video-cassette e sulle dichiarazioni di alcune ragazze coinvolte nella vicenda.

Al riguardo s’afferma insussistente agli atti ogni prova della circostanza, addotta nell’atto di citazione, che le ragazze si sarebbero intrattenute col docente al solo fine di superare esami e lauree, così come si afferma che il Prof. C ha querelato le uniche due studentesse riferenti d’aver subito violenza negli incontri.

I medesimi fatti portati alla cognizione di questo Collegio, pertanto, lungi dall’essere provati risulterebbero attualmente soggetti all’accertamento del Giudice penale.

Di conseguenza, nella prospettiva della valutazione complessiva del comportamento del convenuto nella determinazione del danno – che si assume subìto dall’Università di Camerino – si chiede la sospensione del giudizio in attesa delle risultanze dei procedimenti penali attivati sulla vicenda;

3. l’insussistenza di dolo o colpa grave nel comportamento del docente. Afferma sul punto la difesa del convenuto che la volontà dell’assistito “era diretta ad “un’attività” di per sé lecita, considerata e percepita dallo stesso come rientrante ed afferente solo ed unicamente alla sua sfera privata”, dovendosi dunque escludere la sussistenza di “dolo” – da intendersi questo, si precisa, sulla base dei principi penalistici: “volontà consapevole dell’agente di realizzare il fatto tipico e prevederne il danno ingiusto” – in quanto il convenuto, nello svolgimento dell’attività “privata”, né voleva né poteva prevedere le conseguenze delle sue azioni, intanto verificatesi per il compimento, a monte, d’un furto ai suoi danni.

Altrettanto infondata, si sostiene, è la tesi d’una condotta gravemente colposa, atteso che il Prof. C “nella sua scelleratezza, aveva comunque consumato momenti d’intimità al di fuori dell’orario di lavoro con persone adulte e ben capaci d’intendere e di volere determinati atteggiamenti, senza forzature né violenza”.

Sul punto, si riconosce peraltro che l’aver considerato lo studio come luogo privato, avulso dal contesto dell’Università, potrebbe semmai intestare al docente una colpa lieve “anche alla luce del comportamento tenuto successivamente al furto delle videocassette e prima ancora che si scatenasse il “battàge” giornalistico (periodo novembre 2001 – febbraio 2002), poiché contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice il Prof. C si è difeso “su tutti i fronti” querelando importanti testate giornalistiche e televisive, come da documentazione che si allega, ed i cui procedimenti penali sono ancora da definire”;

4. la qualificazione non pubblicistica della condotta. Sul punto s’integrano le motivazione già prodotte a sostegno della dichiarazione del difetto di giurisdizione di questa Corte (sub punto 1) e s’afferma che – “a prescindere da qualsiasi facile considerazione di ordine morale” – la condotta contestata non rientra nell’attività di servizio;

5. l’insussistenza del danno all’immagine, così come qualificato e quantificato in citazione. Rileva la difesa del docente che il numero degli iscritti, dal 2002 al 2003 alla facoltà di giurisprudenza dell’Ateneo camerte, non solo non è diminuito ma è addirittura aumentato. Ciò costituirebbe prova che la vicenda contestata, pur lesiva nei confronti dell’immagine del docente, non ha avuto il medesimo negativo e dirompente effetto sull’Università di Camerino, che invece avrebbe, ancorché involontariamente, “beneficiato della possibilità di esser citata in numerosi articoli di giornali in modo del tutto gratuito”;

6. l’illegittimità della pretesa attrice di condanna per danno all’immagine in senso stretto, quale voce distinta dal danno per le spese di ripristino dell’immagine stessa. Sulla considerazione che, in buona sostanza, si verte su un unico bene della vita – il diritto all’immagine dell’Università di Camerino – afferma la difesa del convenuto che detto diritto non può distinguersi, a fini di risarcimento, in due entità ontologicamente diverse, l’una di valenza non patrimoniale e l’altra di natura patrimoniale.

Sul richiamo quindi alla giurisprudenza definita “più rigorosa” di questa Corte, si sostiene che: “in mancanza di una spesa sostenuta dall’Amministrazione per il ripristino dell’immagine, non può esservi condanna per lesione dell’immagine e del prestigio” (Se.ne Sicilia, 187/99; Se.ne Lazio 748/99; Se.ne II, 125/A/00).

Nel merito, dunque, ove ritenuta sussistente un’ipotesi di responsabilità amministrativa – in relazione a quanto preliminarmente denegato nella memoria stessa – il danno all’immagine andrebbe individuato unicamente con riferimento alle spese effettivamente sostenute dall’Ateneo per il ripristino della relativa immagine;

7. la non corretta quantificazione del danno per il ripristino dell’immagine attuata dalla Procura regionale. Con riferimento alla specifica prospettazione di danno per il ripristino dell’immagine dell’Università, segnatamente concernente il costo della campagna pubblicitaria effettuata dalla Società Cohn & Wolfe, contesta la difesa del convenuto:

A. l’addebitabilità dell’importo relativo al costo della campagna pubblicitaria, osservandosi che la Società “già da diversi anni, al fine d’incrementare il numero degli iscritti, effettua campagne pubblicitarie. Quindi, non si può imputare al Prof. C l’importo complessivo della campagna pubblicitaria”.

Tanto si contesta altresì censurandosi il ricorso ad una tal iniziativa, definito sistema “sicuramente quello più costoso ed a minor rendimento”, in ragione del ricorso “ad una nota agenzia di comunicazione per l’organizzazione di una campagna pubblicitaria su testate nazionali”.

Si afferma inoltre che la campagna ha avuto una durata così breve “da essere finita ben presto nel dimenticatoio generale nonostante il costo esagerato sostenuto dall’Università (ed appropriato più al settore della moda che non a quello dell’istruzione)”.

Per contro, si rileva, avrebbero sortito “ugualmente sicura efficacia ed un costo certamente minore”, interventi del Rettore attraverso il “rilascio di interviste, comunicati stampa e repliche agli stessi mass media…”, interventi asseriti non adottati.

B. la mancata considerazione delle iniziative a tutela dell’immagine, poste in essere dal Prof. C anche nell’interesse dell’Università stessa, sulla constatazione che il docente non solo si attivava legalmente, ma altresì smentiva e contestava quanto riportato dai mass media sopportandone in toto i relativi costi non solo economici (“leggasi gravi problemi di salute”).

Si conclude sul punto, pertanto, con la richiesta – a prescindere dall’impiego del potere riduttivo – della commisurazione del danno afferente il ripristino dell’immagine in misura inferiore rispetto quanto preteso dalla Procura regionale (Euro 80.074,22);

8. la non ripetibilità degli emolumenti corrisposti di natura alimentare, oltretutto già oggetto di recupero da parte dell’Università poiché da questa non dovuti. Con richiamo alla giurisprudenza del Giudice amministrativo, la difesa del convenuto eccepisce la non ripetibilità dell’assegno alimentare corrisposto dall’Università al Prof. C, dalla data di sospensione dal servizio sino al 31 maggio 2002, ai sensi dell’articolo 82 del d.P.R. 3/1957.

Peraltro, con riferimento alla vicenda della retrodatazione della decorrenza della pensione – dal 2 novembre 2002 al 25 gennaio 2002, quale conseguenza della destituzione dal servizio – viene rappresentato che nell’ambito della ritenuta in corso sulla pensione Inpdap del docente, risulta altresì computato il recupero dell’assegno alimentare;

9. l’insussistenza del danno da disservizio. Tanto si afferma precisandosi che nessuna interruzione del servizio si sarebbe determinata, sulla constatazione che: il docente si è autosospeso formalmente dal servizio solo dopo aver concluso il primo semestre “nel quale era tenuto a svolgere le lezioni relativamente alle cattedre a lui assegnate”. Quindi, gli studenti sono stati seguiti dai collaboratori alle cattedre, mentre il carico didattico è stato assunto gratuitamente dai sostituti individuati dal Consiglio di facoltà, senza alcun onere economico aggiuntivo per l’Università;

10. la richiesta d’applicazione del potere riduttivo. In via subordinata, la difesa del ricorrente chiede l’applicazione del potere riduttivo in considerazione degli ottimi precedenti di carriera del docente, e del comportamento da questi serbato dopo il furto delle videocassette.

La memoria conclude quindi, in via principale: per la dichiarazione del difetto di giurisdizione della Corte dei conti; in subordine: per il rigetto della domanda di risarcimento del danno erariale in quanto infondata. In estremo subordine, per l’accoglimento delle istanze di riduzione dell’importo del danno all’immagine, d’irripetibilità dell’assegno alimentare, ed esercizio del potere riduttivo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

In via istruttoria: si chiede d’ordinare all’Università degli Studi di Camerino l’esibizione, ex articolo 213 del codice di procedura civile, del numero degli iscritti relativamente agli anni accademici 2001 – 2002 e 2002 – 2003.

In udienza, l’Avvocato Gaeta si sofferma innanzitutto sull’ecce.ne di difetto di giurisdizione, ribadendo che gli incontri avevano carattere di riservatezza e venivano svolti in ore diverse e lontane da quelle di servizio. Si pone quindi in evidenza che la motivazione dei medesimi risulta ancora tutta da dimostrare, ciò in relazione alla pendenza dei giudizi penali introdotti nei confronti delle due studentesse denunzianti, per abusi sessuali, l’assistito.

Mancando dunque ogni accertamento in ordine ai fatti storici alla base dell’atto di citazione, s’insiste per la sospensione del processo contabile in attesa dello svolgimento degli iter penalistici.

L’Avvocato Carbone, a sua volta, si ricollega alle argomentazioni a sostengo dell’istanza di sospensione rilevando la notorietà dei fatti ma, tuttavia, la sostanziale indeterminatezza dei medesimi.

Al riguardo si nega la loro riconducibilità al servizio, sia in senso oggettivo che soggettivo, affermandosi i comportamenti afferire alla sfera privata del convenuto, nonché sostanziandosi l’utilizzo dei locali dell’Università in una leggerezza integrante, a tutto concedere, un’ipotesi di lievità dell’elemento soggettivo.

Quanto al danno all’immagine, come già motivato nella memoria di costituzione, si contestano quindi le prospettazione della Procura per non essere tutta la spesa per la campagna pubblicitaria addebitabile all’assistito, oltre che per la valutazione di un’ulteriore quota parte di danno asserita meramente “virtuale”. Il tutto, altresì, considerato il beneficio indotto nei confronti dell’Unicam per la pubblicità comunque derivante all’Università dalla vicenda.

Si ribadisce, quindi, l’insussistenza del danno concernente l’erogazione dell’assegno alimentare, correlato alla sospensione cautelare dal servizio, sulla constatazione del recupero in atto di quanto più favorevolmente attribuito all’assistito, ciò a seguito della retrodatazione della relativa cessazione per effetto della destituzione successivamente intervenuta (a far data dalla sospensione).

Si nega, inoltre, la sussistenza di un danno patrimoniale da disservizio, poiché il docente concludeva il ciclo di le.ni semestrali e l’attività di “consulenza”, in favore degli allievi, veniva quindi assicurata da altri docenti a titolo gratuito.

Infine, il legale conclude domandando l’applicazione del potere riduttivo da parte del Collegio, sull’equilibrata considerazione della vicenda, sottolineando il fattivo comportamento serbato dal docente successivamente all’emersione dei contestati fatti, a tutela anche dell’immagine dell’Università.

Il Pubblico Ministero, presa la parola, richiama la specificità dell’istituto della responsabilità amministrativa nel contesto delle responsabilità da fatto illecito sussistenti nell’ordinamento, rivendicando la giurisdizione della Corte dei conti in tema di danno all’immagine dell’Ente pubblico, anche nell’ipotesi di pregiudizio attuato da chi, meramente terzo, verta in “rapporto di servizio” con la Pa.

Sul richiamo ai contenuti dello Statuto dell’Università di Camerino, si afferma quindi che il docente universitario più che in “rapporto di servizio”, si pone in rapporto d’immedesimazione organica con l’Università d’appartenenza (“il Professore è l’Università”).

Nel merito, si sostiene, nessun rilievo potrebbe darsi alla separazione della vita privata dall’attività universitaria, considerato che il danno all’immagine – come costruito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione – si concretizza nella lesione del rapporto di fiducia tra il cittadino e la Pa, sulla cui base la collettività è tenuta a contribuire finanziariamente allo svolgimento delle funzioni e dei servizi pubblici.

In risposta alle argomentazioni della difesa del convenuto, si esclude quindi che possa assumere rilievo il fatto che l’illecito – ad esempio: anche la percezione d’una tangente – sia stato o meno consumato nell’ambito dell’attività lavorativa.

Peraltro, sul richiamo all’atipicità dell’illecito amministrativo-contabile, si afferma che qualunque rapporto può essere oggetto di sindacato del Giudice contabile, tanto più se i fatti sono avvenuti all’interno dell’Università, dovendosi considerare “attività didattica” anche i colloqui tra professori e discenti, rientrando tra i doveri didattici del docente universitario anche il compito dell’orientamento degli studenti (articolo 10, comma 4, d.P.R. 382/80, cit.).

Al riguardo, si annota, il motivo degli incontri troverebbe sicuramente occasione nell’attività istituzionale del docente, a tanto deponendo le trascrizioni delle videoregistrazioni nonché le dichiarazioni delle studentesse, acquisiti dall’ambito penale, i cui contenuti si asseriscono non contestati dalla difesa del convenuto.

In ogni caso, si sottolinea conclusivamente in punto di giurisdizione, non potrebbe comunque ammettersi l’utilizzo dei beni pubblici ai fini privati, sussistendo la possibilità di ciò, previa autorizzazione dell’Amministrazione, solo in determinate ipotesi legislativamente prevedute (il richiamo è all’attività professionale privata svolta dai medici nell’ambito delle strutture sanitarie pubbliche).

Quanto alla richiesta di sospensione del processo, parte attrice rileva innanzitutto – annotando il riferimento legislativo ritenuto corretto: l’articolo 295 del codice di procedura civile – l’inconfigurabilità nel caso d’un danno “morale”, risultando dunque la fattispecie azionata del tutto svincolata dagli articoli 185 del codice penale e 2059 del codice civile.

Quindi, sul rilievo che il processo verte su comportamenti del Prof. C e non su quelli delle studentesse, si esclude ogni rilievo della vicenda penale nell’instaurato giudizio amministrativo-contabile nel quale, si sottolinea, il convenuto è chiamato a rispondere a titolo di responsabilità amministrativa per essere soggetto danneggiante legato da rapporto di servizio con l’Università di Camerino, sul presupposto del mancato rispetto di doveri ed obblighi correlati allo status, rivestito all’epoca dei fatti, di docente universitario.

Sul punto vengono richiamati taluni articoli dei Codici di comportamento dei pubblici dipendenti degli anni 1994 e 2000 asseriti applicabili, ex articolo 23 della legge 311/58, anche al personale docente delle Università.

Su tali basi sostiene il Pm che pur un unico rapporto, con studentessa consenziente, avrebbe integrato illecito in ragione dell’obbligo imposto al pubblico dipendente di non accettare utilità di qualsiasi tipo da persona soggetta alla propria valutazione.

A sostegno della costruzione pubblicistica tuttavia non penalistica della fattispecie, si afferma che l’Università di Camerino correttamente prendeva altresì cognizione, nella sede disciplinare, di talune schede a compilazione anonima d’un questionario divulgato nell’anno 2000, nel cui ambito si riferiva di comportamenti della specie imputati al Prof. C.

Il Pubblico Ministero, quindi, conclude contro l’ipotesi di sospensione del processo, affermando il sindacato della Corte non rapportabile, nel caso, agli accertamenti sottoposti al vaglio del Giudice penale.

Quanto alla pretesa concernente il danno all’immagine, il Pm – sostenendo la non coincidenza dell’elemento soggettivo negli ambiti contabile e penale – insiste perché sia comminata la condanna al risarcimento del danno sull’affermazione della commissione degli illeciti a titolo di dolo c.d. di secondo grado, vale a dire sulla consapevolezza della compromissione del rapporto docente – discente, con danno nei confronti dell’utenza principale del servizio attuato dall’Università, asserendosi il clamore dei fatti rilevare unicamente ai fini della quantificazione economica del pregiudizio.

In subordine, si chiede la condanna sull’affermazione della sussistenza del dolo c.d. indiretto, ed in subordine ancora sulla base del dolo c.d. “contrattuale”.

A sostegno delle richieste, parte attrice motiva inoltre affermando che la riprovevolezza del comportamento risultava chiara al docente stesso – per l’antigiuridicità dei fatti posti in essere in violazione degli obblighi di servizio – considerato che il medesimo si auto-sospendeva prima della divulgazione dei fatti sui mass media.

Quanto alla quantificazione del danno, parte attrice nega la possibilità della relativa commisurazione unicamente sulla spesa effettivamente sostenuta per il ripristino dell’immagine, altresì sul richiamo all’intervenuta lesione degli articoli 54 e 93 Cost. .

Si argomenta al riguardo che l’elevatissimo grado d’immedesimazione organica tra il docente – Professore titolato e conosciuto – e l’Università di Camerino integrerebbe un danno quanto più grave nell’immagine dell’Ateneo, come comprovato dagli articoli di stampa anche internazionale, nonché dalla capillare diffusione della notizia altresì sulla Rete Internet.

Quanto alla spesa sostenuta per la campagna pubblicitaria, quindi, il nesso di causalità con i fatti di causa si ricaverebbe immediatamente dal dato che, negli anni precedenti, le pari iniziative venivano implementate nei mesi di settembre – ottobre, mentre a seguito dello scandalo amplificato dai mass media nazionali, la campagna si è dovuta repentinamente avviare nei mesi di febbraio – marzo dell’anno 2002.

Inoltre, si sostiene evincersi dai conti consuntivi dell’Università un costo doppio dell’iniziativa pubblicitaria rispetto le campagne relative agli esercizi finanziari precedenti, ciò a testimonianza del carattere ecce.nale della stessa, evidentemente diretta esclusivamente a fronteggiare, in prima battuta e su largo fronte, le ripercussioni negative degli atti del docente sull’immagine dell’Università d’appartenenza.

In detta prospettiva, si nega quindi che il danno complessivamente subito dall’Ateneo possa trovare esclusiva quantificazione nel costo dalla campagna pubblicitaria, annotandosi tra l’altro il non potersi correlare il pregiudizio in argomento alla capacità finanziaria e di spesa dell’Ente danneggiato, a pena di ritenere insussistente il danno cagionato nei confronti d’una Amministrazione impossibilitata, per motivi di bilancio, a destinare risorse al reintegro della propria immagine.

In tema di danno disfunzionale, si precisa che il medesimo non è derivante dall’interruzione del servizio, come affermato dalla difesa del convenuto – ipotesi che s’annota essere ben più grave di quella azionata – bensì discendente dall’interruzione della “continuità didattica”, parametro questo di riferimento delle regole di sostituzione dei docenti nelle scuole.

Al riguardo, ciò che rileverebbe nell’ipotesi è la copertura complessivamente assicurata da parte dello specifico docente  – affinché risulti garantito sempre agli studenti lo stesso punto di riferimento – sussistendo uno strettissimo collegamento tra le fasi dell’insegnamento, dell’assistenza didattica e degli esami.

Si confermano pertanto le conclusioni formulate in citazione, sul richiamo a giurisprudenza del Giudice amministrativo e di Se.ni contabili di questa Corte dei conti, sul tema della “continuità didattica”.

Quanto al danno relativo all’erogazione dell’assegno alimentare si sostiene – con rinvio ai conteggi di conguaglio dell’Università, depositati agli atti – la non spettanza dello stesso in ragione della retrodatazione della cessazione dal servizio.

A sostegno dell’attualità del pregiudizio si deposita l’ordinanza di sospensione del recupero dell’indebito che la Corte dei conti, Se.ne giurisdizionale per la regione Calabria, ha disposto nell’ambito della causa pensionistica instauratasi sul ricorso del docente, nonché si afferma che il docente avrebbe altresì presentato ricorso avverso la disposta destituzione dal servizio.

Il Pubblico Ministero, inoltre, decisamente contrastando la richiesta di riduzione dell’addebito, argomenta che la brillante carriera del docente deporrebbe per una valutazione severa della fattispecie.

Inoltre, sul richiamo alle interviste recentemente dallo stesso rilasciate – pubblicate sui quotidiani Repubblica e Corriere Adriatico in date, rispettivamente, 19 e 20 febbraio 2003 – s’esclude ogni possibilità di considerazione di presunti atteggiamenti di ravvedimento, poiché questi asseriti inesistenti.

Parte attrice, negando ipotesi d’utilitas discendenti dall’illecito, conclude quindi per una condanna correlata alla gravità dei fatti.

Su replica consentita l’Avvocato Carbone, richiamandosi al “fatto nuovo” introdotto dall’esposizione del Pubblico Ministero – l’iniziativa dell’Università di Camerino, concernente i questionari anonimi dell’anno 2000, finalizzati ad acquisire elementi di conoscenza in ordine ad eventuali abusi da parte dei docenti –  ipotizza il concorso di colpa dell’Università, sull’affermazione che l’Ateneo avrebbe potuto allontanare il Prof. C, considerata la pregressa conoscenza dei comportamenti del docente, e chiede pertanto al Collegio di considerare la fattispecie a titolo di corresponsabilità del danneggiato nella causazione del danno.

Quanto alla connotazione sanzionatoria del risarcimento, ed alla richiesta d’una severa condanna perorata dalla Procura regionale, il difensore ribatte che il docente è stato già sanzionato con la destituzione, oltre ad aver egli accusato della vicenda sotto il profilo fisico ed umano.

In ordine ai profili risarcitori ulteriori rispetto al reintegro della spesa già sostenuta, ribadendo la richiesta d’accoglimento dell’ecce.ne di difetto di giurisdizione, si afferma quindi del tutto integra, per l’Università, la facoltà di pretendere quanto ritenuto spettante nelle competenti sedi giurisdizionali, penale e civile.

Il legale, da ultimo, si riporta a quanto già versato in atti nonché alle relative conclusioni.

Su richiesta del Giudice relatore, l’Avvocato Carbone deposita il ricorso del convenuto, prodotto innanzi al T.A.R. Marche, avverso la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio.

Considerato in diritto

1. Ai fini della decisione viene innanzitutto in rilievo l’eccezione, formulata dalla difesa del convenuto, di difetto di giurisdizione sui fatti di causa di questa Corte dei conti.

Deve al riguardo preliminarmente annotarsi che l’oggetto fondamentale del giudizio verte sull’accertamento di un’ipotesi responsabilità amministrativa per danno all’immagine dell’Università degli Studi di Camerino – che si afferma essere stato arrecato da comportamenti del convenuto contrari ai doveri d’ufficio – fattispecie pacificamente attribuita alla giurisdizione di questa Corte dei conti (cfr. Cass. Su 5668/97, 744/99, 98/2000).

Peraltro, risulta dagli atti che il C. rivestiva all’epoca dei fatti la qualifica di docente universitario dell’Ateno di Camerino, inequivocabilmente ciò comportando – per l’indubbio rilievo della relativa carica nell’ordinamento universitario – la sussistenza d’un rapporto d’immedesimazione organica con la Pa, asserita danneggiata.

Inoltre, con riferimento a quanto espressamente motivato dalla difesa del convenuto a sostegno dell’ecce.ne in argomento, deve denegarsi il fondamento della prospettazione concernente l’insussistenza della giurisdizione di questo Giudice, sul rilievo che i fatti sottostanti afferivano a condotte esclusivamente attinenti alla sfera privata dell’autore.

Al riguardo, posto che secondo recente giurisprudenza nessun rilievo può ricollegarsi all’eventuale indagine sulla natura pubblica ovvero privata delle attività svolte dal privato “incardinato”, ove azionata allo scopo d’affermare ovvero negare la giurisdizione della Corte dei conti (cfr. Cass. Su, 19/2000), il Collegio peraltro constata che la fattispecie di causa è stata prospettata dalla parte attrice in chiave eminentemente pubblicistica, con riferimento:

– alla lesione dei canoni di cui agli articoli 54 e 93 Cost., nonché alla violazione delle disposizioni comportamentali poste nei confronti dei pubblici dipendenti;

– all’affermazione che i fatti di causa trovavano diretta correlazione nello svolgimento dei compiti didattici al docente riferibili.

Tutto ciò, ad avviso del Collegio, è sufficiente a rendere palese la manifesta infondatezza dell’ecce.ne formulata.

2. Ulteriore questione che deve preliminarmente esaminarsi, riguarda la richiesta di sospensione del processo – in attesa della definizione dei procedimenti penali in svolgimento sui medesimi fatti riguardati dall’odierno giudizio – motivata dalla parte convenuta sull’affermazione della carenza di prova in ordine alle motivazioni dei rapporti sessuali intercorsi tra il docente e le allieve.

Nel merito, non può non richiamarsi che tale sospensione non risulta obbligatoria – venuta oramai meno la c.d. pregiudiziale penale per effetto dell’abrogazione dell’articolo 3 del cod. proc. penale, con riferimento all’articolo 479 del nuovo codice di rito – sostanziandosi comunque la stessa non necessaria, ex articolo 295 del codice di procedura civile, oltretutto sulla constatazione della mancata confutazione da parte della difesa del convenuto dei contenuti delle trascrizioni delle videoregistrazioni agli atti, le quali, si osserva, consentono d’apprezzare la materialità dei fatti posti a sostegno delle pretese risarcitorie formulate dalla Procura regionale.

Ciò che rileva nell’odierno giudizio, infatti, è la valutazione della liceità o meno dei rapporti sessuali consumati dal docente all’interno dell’Ateneo camerte – ancorché nella prospettiva “consensuale” dei medesimi – ai fini propri della responsabilità amministrativa, costituente questa, si richiama: “forma di responsabilità sui generis affidata alla giurisdizione della Corte dei conti, in nessun modo ritagliabile a perfe.ne sull’uno o sull’altro modello astratto (n.d.r.: quelli afferenti la responsabilità penale e civile), connotato da fondamenti ed elementi di oggettiva peculiarità” (Cass. Su, 123/01).

3. Passando al merito della causa, viene fondamentalmente all’esame del Collegio la richiesta, formulata della Procura regionale, di risarcimento del danno all’immagine dell’Università degli Studi di Camerino asserito derivante dai menzionati rapporti sessuali consumati dal docente nell’ambito dell’Ateneo.

Al riguardo, deve prendersi innanzitutto atto della qualificazione della fattispecie effettuata dal Pubblico Ministero in udienza, per taluni profili non coincidente con quanto esposto in citazione.

In particolare, parte attrice rivendica il diritto al risarcimento del danno all’immagine dell’Università sull’affermazione dell’antigiuridicità del comportamento del docente – anche in ipotesi di un unico rapporto con allieva consenziente consumato al di fuori dei locali dell’Ateneo, in quanto ciò vietato dai codici deontologici dei pubblici dipendenti del 1994 e del 2000 – con conseguente lesione dell’“immagine” dell’Amministrazione, non meramente commisurabile alla spesa effettivamente sostenuta per iniziative di ripristino del bene leso.

3.1. Nell’indicata prospettiva, si valuteranno pertanto le contrapposte argomentazioni ed allegazioni, previa disamina di taluni elementi costitutivi della nozione di “danno all’immagine”, ritenuti rilevanti ai fini della decisione.

Chiariscono significativamente le Se.ni Riunite di questa Corte che: “se danno è il pregiudizio arrecato dalla lesione di un interesse giuridicamente protetto e, quindi, di un bene cui l’ordinamento abbia conferito tutela, il risarcimento rappresenta la reazione che l’ordinamento giuridico prevede in presenza di un comportamento che abbia determinato la lesione di beni appartenenti alla sfera giuridica altrui e assolve alla funzione ripristinatoria e riparatoria per eliminare gli effetti derivanti dall’azione lesiva e caduti sul soggetto danneggiato, determinandone comunque un coinvolgimento patrimoniale o sotto il profilo di una diminuzione sopraggiunta o sotto il profilo della spesa necessaria per la reintegrazione della situazione preesistente.” (Sr, 16/QM/1999).

Al riguardo, la giurisprudenza delle Se.ni contabili, aspetto del resto emergente dal contraddittorio, ha attribuito contenuti diversi agli elementi dell’evento dannoso e del danno risarcibile.

Da un lato, in effetti, vi è chi afferma che la lesione dell’immagine della Pa deve configurarsi in termini autonomi ed affatto diversi dal comportamento illecito del pubblico funzionario, poiché, diversamente, questa risulterebbe immediatamente correlata a qualsiasi comportamento contrario ai doveri d’ufficio (Sez. centrale prima, 209/99 nonché 278/00), mentre altre pronunce argomentano sostanzialmente, pur con motivazioni diverse, che l’evento dannoso consiste nella lesione, interna al fatto illecito, dei diritti della personalità pubblica (Sez. Piemonte 935/00; Sez. Umbria, 557/00; 98/2001; Sez. centrale seconda, 134/00, Sez. Piemonte, 779 e 780/01; Sez. Abruzzo 685/01).

Quanto al danno risarcibile, poi, taluni Collegi sostengono l’esigenza, sotto il profilo causale, della dimostrazione delle attività volte al ripristino della lesione dell’immagine poste in essere dalla Pa, il cui costo rappresenterebbe dunque l’entità del risarcimento statuibile (Sez. Sicilia, 24/2000; Sez. Toscana, 476/00 nonché 1143/00), mentre altri associano al concetto di “ripristino” una valenza più ampia rispetto ai canoni civilistici (Sez. centrale seconda, 134/00 e 338/00; Sez. Piemonte 1196/00; Sez. Abruzzo 685/01).

3.2. Posto dunque che, sulla base della precitata sentenza n. 16/QM del 1999 delle Sr, l’evento dannoso deve individuarsi nella lesione del bene immateriale “immagine della Pa” per effetto del comportamento illecito del funzionario – bene da considerarsi giuridicamente protetto, qui si soggiunge, sulla base del congiunto disposto delle norme sulla responsabilità amministrativa e dell’art. 97 Cost. – affinché detto pregiudizio si determini deve ritenersi sufficiente, ad avviso del Collegio, che la condotta trovi anche sola imputazione in un organo della Pa, purché la stessa si caratterizzi per gravità e disdoro tale che la specifica conoscenza del fatto si presti a riverberare negativamente nell’ambiente sociale, con riferimento alla funzione svolta, per lo stridente contrasto sussistente tra la riprovevolezza del comportamento del singolo e le garanzie d’imparzialità e di legalità che dovrebbero sempre contraddistinguere l’azione della Pubblica Amministrazione.

Quanto al caso concreto, dunque, non può non prendersi atto di quanto desumibile segnatamente con riferimento alle trascrizioni delle video riprese agli atti (cfr. i verbali di Pg della Caserma CC di Camerino, relativi alle video-registrazioni, del 21 e 23 novembre 2001).

Vale a dire che:

– gli incontri con pratiche sessuali tra il docente e le donne ivi riprese, avvenivano nell’ambito dell’Ateneo camerte;

– le donne ivi riprese, ove identificate, risultano essere state studentesse dell’Università di Camerino;

– in taluni di questi incontri, a scopo d’induzione al rapporto sessuale ovvero dopo di questo, si parlava di “aiuti” già prestati dal docente all’interlocutrice ovvero da questa chiesti al professore;

– gli incontri venivano filmati dal docente all’insaputa delle interlocutrici.

Tanto induce, in primo luogo, a ritenere che il docente praticava sesso con pluralità di studentesse – in numero di sei risultano quelle riprese nelle videoregistrazioni, di cui alle trascrizioni precitate agli atti (cfr. la nota informativa prot. 2/16-1 del 7 dicembre 2001 della Stazione dei Carabinieri di Camerino alla locale Procura della Repubblica) – sull’occasione fornita dalle attribuzioni istituzionalmente svolte, ciò in assoluto spregio della propria dignità di docente, dell’immagine dell’Università d’appartenenza nonché del diritto di riservatezza delle studentesse ignare della documentazione degli incontri.

Inoltre, quanto riscontrato porta al convincimento che il comportamento del convenuto si sia volontariamente improntato alla consumazione di rapporti sessuali non solo sulla mera occasionalità dell’attività didattica, bensì sullo sfruttamento della “rendita di posizione” discendente dal ruolo rivestito nell’Istituzione – connotandosi pertanto l’elemento soggettivo quale “dolo” contabile a più elevata intensità – sulla constatazione della sussistenza di rapporti didattici tra il docente e più studentesse sessualmente intrattenute, per essere stato il convenuto:

– o il relatore della tesi di laurea della studentessa (cfr. l’allegato n. 2 alla nota 2423/01 del 10 ottobre 2002 della Procura della Repubblica di Camerino alla Procura regionale della Corte dei conti di Ancona);

– ovvero il docente col quale la studentessa ha frequentato il corso di diritto agrario e si è laureata (cfr. l’allegato n. 3 alla nota 2423/01 del 10 ottobre 2002, precitata);

– ovvero ancora il docente col quale la studentessa ha sostenuto l’esame di diritto agrario (cfr. l’allegato n. 7 alla nota 2423/01 del 10 ottobre 2002, precitata).

Nel rinviare la disamina dei profili probatori al successivo punto 3.6., qui si afferma che siffatti comportamenti configurano la lesione dell’immagine dell’Università di Camerino, ciò indipendentemente dalla ricerca di fattispecie penalmente rilevanti, in quanto il prefigurato comportamento del docente appare porsi in violazione dei seguenti obblighi di condotta:

– instaurazione di rapporti di fiducia tra i cittadini e l’Amministrazione; conformazione della condotta al rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione; rispetto della legge e dell’interesse pubblico innanzi agli interessi privati propri e altrui; l’impegno ad evitare situazioni e/o comportamenti in grado di nuocere agli interessi o all’immagine della Pa; il rifiuto d’ogni utilità, salvo quelle d’uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’Ufficio (cfr. gli articoli 2 e 3 dei Codici di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui ai decreti del Ministro per la funzione pubblica del 31 marzo 1994 e del 28 novembre 2000, applicabili anche ai docenti universitari per l’effetto dell’articolo 23 della legge 311/58).

Tanto si afferma, sulla fondamentale considerazione che l’azione della Pa non può che esprimersi attraverso l’attività dei propri funzionari con un’unicità di riflesso “esterno”, in termini d’immagine, travalicante – quanto a percezione del fenomeno patologico nel contesto sociale – il dato dei rapporti “interni” sottostanti.

Inoltre, quanto più i fatti risultano reiterati nonché imputabili a soggetto di vertice dell’Amministrazione – nel caso: “docenza trentennale presso l’Ateneo camerte … in qualità, per decenni, Presidente del Consiglio di Corso di laurea…” (cfr. la nota controdeduttiva del 9 ottobre 2002 del convenuto, all’invito della Procura regionale) – tanto più deve escludersi, nel concreto, la possibilità di disgiungere l’immagine dell’Università da quella del docente, apparendo pertanto inevitabile il pregiudizio dell’Ente sulla base del diffuso e negativo convincimento che è l’Amministrazione tutta, non il singolo, a caratterizzarsi soggettivamente quanto ad imputazione degli illeciti.

Tanto si sostiene, dunque, non in riferimento ad una presunta e generalizzata capacità lesiva ex-se degli illeciti nei confronti del bene “immagine” dell’Ente, bensì in relazione a “qualificati”, nel senso argomentato, comportamenti contrari ai doveri d’ufficio.

Inoltre, si chiarisce, il nesso di causalità tra comportamento e lesione del bene immateriale appare nel caso direttamente rilevabile sulla base dell’intrinseca capacità di propagazione “esterna” della notizia dei fatti, da correlarsi questa, in particolar modo al dato della reiterazione dei comportamenti del docente nei confronti di più allieve.

È infatti avviso del Collegio che l’effetto propagativo ed esponenziale del disvalore correlato agli incontri con rapporti sessuali, si sia determinato anche indipendentemente dall’attenzione dei mass media, per l’oggettivo discredito gettato sull’Istituzione universitaria anche sol in riferimento alla quota parte d’utenza rappresentata dalle studentesse (sei), e “dalla persona di sesso maschile dell’apparente età di 25 anni circa la quale durante il rapporto fa molti riferimenti a materie d’esame”, riguardate dalle videoregistrazioni dei rapporti intimi, di cui alle trascrizioni più volte richiamate allegate agli atti.

Quanto appena argomentato, induce altresì a ritenere irrilevante la circostanza che la divulgazione dei relativi fatti sia avvenuta contro la volontà del docente (il furto delle videocassette).

3.3. Passando ora alla questione concernente la sussistenza o meno, nel caso di specie, d’un pregiudizio suscettibile di valutazione economica, e nel prendere atto degli orientamenti della giurisprudenza richiamata dalle parti, sopra ulteriormente esplicitati, si afferma quanto segue.

Come chiarito nella precitata sentenza n. 16/QM del 1999 delle Sr di questa Corte, la lesione del bene immateriale rileva quando comporti la necessità di sostenere spese per il ripristino del bene leso.

L’affermazione si ricollega al pronunciamento della Suprema corte individuante, nel danno risarcibile, non solo il profilo della diminutio patrimoniale, ma altresì quello della “spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso”, nella considerazione che: “Tale conclusione … non trova ostacolo nella formulazione delle norme che individuano la competenza giurisdizionale della Corte dei conti anche se la dottrina e la giurisprudenza meno recenti avevano manifestato la tendenza ad interpretare tali norme nel senso della loro riferibilità ad un danno “certo” (cioè rilevabile da una mera operazione di calcolo) ed “attuale” “ (Cass. Su 5668/97).

Le richiamate proposizioni, dalle quali non può prescindersi per la risoluzione della questione, non sembrano inficiare il fondamento della giurisprudenza evolutiva, oramai consolidatasi, alla quale il Collegio ritiene di dover aderire nella constatazione della sua positiva corrispondenza al nuovo e peculiare, prefigurato, impianto della responsabilità amministrativa (Cass. Su, 123/01, precitata).

In effetti, si annota, l’apprezzamento del danno risarcibile alla stessa stregua di quello patito da un qualsiasi privato non consentirebbe di cogliere l’effettiva portata, quanto all’esigenza del reintegro della situazione quo-ante, del “danno emergente” subìto dall’Ente pubblico.

Da un lato, si osserva, l’immagine della Pa, non versando nella disponibilità dell’Ente – a differenza di quella del soggetto privato – deve necessariamente essere “ripristinata” (in tal senso, tra le altre, Cdc Sez. Umbria 98/2001).

Ulteriormente, va considerato che il “ripristino” non può che consistere nel sostanziale recupero dell’immagine stessa, o per meglio dire della propria credibilità, attraverso un programmatico, continuo e graduale, miglioramento di standard d’azione e di trasparenza.

Quanto affermato si ritiene trovi altresì fondamento nella constatazione degli oggettivi risvolti di rilievo patrimoniale che si correlano oramai alla gestione del bene “immagine” di tutti gli Enti pubblici, anche indipendentemente da caratterizzazioni di mercato dei relativi interventi, secondo la prospettiva indicata dalle Se.ni Unite Civili della Corte di cassazione nella sentenza 744/99, recentemente confermata dalla Disciplina generale nelle materie dell’informazione e della comunicazione delle pubbliche amministrazioni (legge 150/00).

3.4. Nei termini anzidetti, dunque, il danno subito dall’Università di Camerino non può trovare sicuro ed invalicabile limite nell’importo relativo alla campagna pubblicitaria attuata dall’Ente, importo peraltro sicuramente risarcibile nel suo complessivo ammontare in considerazione della dimostrata sussistenza, nel caso di specie, d’un nesso di causalità esclusivo tra la divulgazione dei fatti di causa sui mass media, e l’iniziativa deliberata dall’Ateneo: ciò per contenuti della campagna (il riferimento alla “mela marcia” allontanata) e per dislocazione temporale dell’iniziativa (del tutto anticipata rispetto le precedenti campagne annuali, con cadenza immediatamente successiva all’evidenziarsi dello “scandalo” sui mass media nazionali).

Al riguardo, nessun pregio riveste l’affermazione della difesa del convenuto secondo cui l’Università avrebbe beneficiato di pubblicità gratuita per i fatti di causa.

L’eventuale incremento delle iscrizioni registrate dall’Università di Camerino nell’anno accademico immediatamente successivo – a fronte della preesistente notorietà del secolare Ateneo, alla quale del resto, come abbondantemente documentato, aveva positivamente contribuito il convenuto stesso – non può onestamente ricollegarsi, in via meramente presuntiva, a episodi che non depongono a favore del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

A tutto concedere, il clamore (negativo) che ha interessato l’Università ha fornito positivo rilievo ed eclatanza al tempestivo e netto intervento degli Organi Accademici sulla vicenda, dovendosi in detto ambito del resto includere la deliberazione della campagna pubblicitaria nella quale risaltava lo slogan dell’allontanamento della “mela marcia”.

Per quanto esposto, in mancanza d’elementi conferenti nella prospettiva di difesa, del tutto irrilevante appare, ai fini del giudizio, la richiesta istruttoria della parte convenuta concernente l’ordine d’esibizione all’Università del numero degli iscritti relativo agli anni accademici 2001-2002 e 2002-2003, che viene pertanto disattesa.

3.5. Quanto alla richiesta di valutazione delle iniziative a tutela dell’immagine asserite poste in essere dal convenuto, anche nell’interesse dell’Università, si osserva che dette iniziative risultano assunte con riferimento a prospettive di penalistico rilievo non considerate dal Collegio a fini di declaratoria della responsabilità amministrativa.

Peraltro, si annota, di non positiva valutazione per il convenuto risultano le più recenti pubblicazioni di articoli di stampa, nei quali il C. ammette d’aver avuto rapporti sessuali della specie, pur qualificandoli “rapporti interpersonali che non hanno toccato l’Università. Sostanzialmente fatti naturali, semplici, spontanei” (cfr. l’articolo dal titolo “C. si confessa: ho amato tante donne”, in cronaca di Macerata e Provincia, Il Corriere della Sera di martedì 20 maggio 2003).

3.6. Accertata, sulla base delle considerazioni di cui ai punti che precedono, la configurabilità d’una lesione dell’immagine dell’Università connessa ai comportamenti illeciti del convenuto, le allegazioni agli atti del giudizio inducono a ritenere assolto dalla parte attrice l’onere della relativa dimostrazione, per aver questa documentato la sussistenza dei comportamenti pregiudizievoli imputati al convenuto, in relazione ai quali è stata altresì fornita prova della propagazione della relativa notizia all’esterno della Pubblica amministrazione, mediante il deposito di numerosi articoli pubblicati dalla stampa sulla vicenda.

Tanto si afferma, sull’ammissibilità dell’utilizzazione degli elementi di prova raccolti nella sede penale, anche come fonte esclusiva e presuntiva del convincimento di questo Giudice (cfr., tra le altre, Cassazione civile, Sez. terza, 1670/98, nonché l’articolo 26 del regio decreto 1038/33).

3.7. Quanto al danno patrimoniale determinatosi per l’effetto della lesione del bene immateriale ritiene il Collegio, sulle motivazioni rese ai punti che precedono, che questo non possa che ricollegarsi ontologicamente all’evento dannoso nonostante il difforme avviso della giurisprudenza richiamata dalla difesa del convenuto, secondo la quale il pregiudizio patrimoniale deve essere dimostrato nella sua attuale sussistenza.

Al riguardo depongono sia la valutazione in ottica costituzionale delle disposizioni sulla responsabilità amministrativa, nel senso sopra richiamato, sia le considerazioni svolte con riferimento agli intrinseci riflessi patrimoniali propri della categoria di danno in argomento.

Per tanto, constatato che è stata fornita prova della sussistenza di una lesione dell’immagine dell’Università di Camerino, l’onere probatorio concernente l’an del correlato pregiudizio patrimoniale deve considerarsi assorbito nella dimostrazione della sussistenza dei comportamenti antigiuridici del docente.

Inoltre, non vale ad escludere il nesso di causalità tra il dimostrato comportamento antigiuridico e l’evento dannoso, la circostanza della divulgazione degli illeciti contro la volontà del convenuto in quanto è la stessa commissione dell’atto antigiuridico – non quindi la relativa documentazione, la quale rende unicamente più probabile l’evento della sua conoscenza da parte dei terzi – ad esporre l’agente alle conseguenze giuridiche che l’ordinamento ricollega al relativo accertamento.

3.8. Prima di passare alla quantificazione del danno, va inoltre denegata l’applicazione dell’articolo 1227 del codice civile, oralmente invocata dalla difesa del convenuto.

Per quanto qui di rilievo, risulta dagli atti della Commissione d’indagine interna dell’Università di Camerino (riunioni dal 22 gennaio 2002 al 29 maggio 2002) – depositati dal Pubblico Ministero nel corso dell’udienza – che due schede del questionario in forma anonima “consegnato nell’anno 2000”, recitavano:

I. “In occasione di una richiesta di chiarimenti nel suo ufficio il professore E. C. mi ha fatto esplicite avances palpeggiandomi il seno. Al mio disgustato rifiuto mi ha congedata in malo modo. Da 6 mesi non supero l’esame di commerciale”;

II. “Consiglio controlli accurati riguardo al comportamento compromettente del prof. C. nei confronti di alcune studentesse piacenti”.

Nel merito, l’espressa riferibilità di un’unica scheda ad ipotesi di molestie “dirette”, nonché l’anonimato delle segnalazioni, sono elementi che inducono il Collegio a ritenere insussistente il concorso di colpa dell’Università nella determinazione del danno alla propria immagine, appalesandosi del tutto inconsistente un’eventuale azione disciplinare finalizzata alla destituzione del docente, attivata sulla base delle due menzionate schede.

3.9. Nel passare conclusivamente alla quantificazione del danno risarcibile, va innanzitutto annotato che nessun dubbio viene in rilievo in ordine all’applicabilità dell’art. 1226 del codice civile al caso di specie.

Ciò posto, deve richiamarsi che detta norma si rivolge al Giudice, il quale è tenuto a determinare, in via equitativa, la misura del danno non comprovabile nel suo preciso ammontare, seppure oramai accertato.

Al riguardo preme chiarire che, nell’ambito della valutazione equitativa in svolgimento, trova comunque assorbimento la componente di danno relativa alla spesa effettivamente sostenuta dall’Università, per la campagna pubblicitaria di ripristino della propria immagine, di cui alla prima fattispecie di danno considerata in citazione (pari a Euro 80.074,22).

Ai fini della statuizione il Collegio pone i criteri “oggettivo”, “soggettivo” e “sociale”, fondamentalmente elaborati dalla giurisprudenza delle Se.ni contabili, richiamata dalla parte attrice.

Alla diversa intensità di ognuna di dette variabili, per quanto di successivo chiarimento, deve infatti ricollegarsi la conseguenza della determinazione affatto diversa della misura del danno risarcibile.

In relazione alla prima variabile, dunque, vanno considerati la gravità dell’illecito, che si correla evidentemente alla relativa dimensione – nel caso, comportamenti reiterati in violazione di obblighi di condotta dei pubblici dipendenti, particolarmente qualificati quanto a capacità lesiva del bene immagine della Pa – nonché gli effetti di questi sull’azione amministrativa da valutarsi, nel suo complesso, in termini di scostamento dal canone di buon andamento.

Per quanto sopra già ampiamente argomentato si ritiene che l’intensità della variabile non può non appalesarsi relativamente elevata per il grave pregiudizio che i fatti di causa riverberano in termini di compromissione del rapporto docenti-studenti.

La “relatività” del dato, si chiarisce, si ricollega alla natura non penalistica della fattispecie siccome riguardata dal giudizio.

Quanto al criterio “soggettivo”, quindi, viene in considerazione il ruolo rivestito dall’agente, sicuramente figura esponenziale dell’Istituzione universitaria danneggiata non solo in ragione della qualifica rivestita, ma altresì per l’autorevolezza acquisita nell’ambito della trentennale carriera maturata presso il medesimo Ateneo.

Ai fini della quantificazione in argomento, il tasso d’immedesimazione organica associabile al convenuto esprime pertanto un’intensità elevata della variabile.

Il terzo criterio, infine, viene autonomamente in evidenza nonostante risulti sub specie di quello oggettivo, dal momento che, si ritiene, è proprio il livello di propagazione della negativa immagine dell’Amministrazione, nell’ambiente sociale, ad incidere maggiormente sulla dimensione del pregiudizio e, quindi, sulla determinazione dell’entità del risarcimento.

Al riguardo, deve prendersi atto della capillare ed amplificata diffusione dei fatti illeciti – sulla base delle centinaia tra articoli di stampa, non solo nazionale, e pubblicazioni su siti web, allegati al fascicolo processuale, con spendita ripetuta del nome, in negativo, dell’Università degli Studi di Camerino – le cui dimensioni inducono ad escludere ipotesi d’avvenuta neutralizzazione dei relativi effetti, sul positivo irraggiarsi delle iniziative attuate, in propria tutela, dall’Ateneo.

Sulla base di quanto considerato, la misura del risarcimento del danno all’immagine da addebitarsi al convenuto viene equitativamente quantificata in Euro 120.000,00= (centoventimila/00), importo questo comprensivo della rivalutazione monetaria.

3.10. La considerazione complessiva degli illeciti, nei termini oggettivi e soggettivi delineati ai punti che precedono, induce il Collegio a respingere la domanda d’applicazione del potere riduttivo dell’addebito.

4. Un’ulteriore pretesa risarcitoria concerne il pregiudizio “disfunzionale” che la Procura regionale ricollega all’interruzione dell’attività didattica svolta dal docente.

Prende atto il Collegio del valore che l’ordinamento associa al criterio della “continuità didattica”, parametro organizzativo sostanziale, finalizzato a garantire l’effettività della didattica in senso complessivo – sull’esigenza dell’unicità di riferimento soggettivo, in prospettiva funzionale: per insegnamento, per supporto alle attività di studio e di ricerca, e per valutazione finale – sulla base di quanto oralmente chiarito dal Pubblico Ministero, altresì sul richiamo ad autorevole giurisprudenza del Giudice amministrativo nonché delle Se.ni contabili.

Tuttavia, è avviso del Collegio che il bene tutelato dall’ordinamento presupponga una valutazione non in astratto, bensì in concreto, quanto all’idoneità allo svolgimento delle funzioni da parte dello specifico docente, ditalchè la sua cessazione – anche per causa imputabile allo stesso (cfr. Corte dei conti, Se.ne Umbria, 152/96) – ben si presterebbe a riverberare, altresì, in termini di disservizio eventualmente risarcibile.

Nel caso all’esame, invece, non si evincerebbe alcuna possibilità di considerazione dell’utilità associabile all’attività didattica che il Prof. C avrebbe potuto ulteriormente assicurare – in via di mera ipotesi, laddove non cessato dal servizio – ciò in ragione dell’esistenza d’un giudizio giuridico d’assoluto disvalore, reso dal competente Organo Accademico comminante la destituzione, quanto alla prosecuzione del rapporto tra l’Università e lo specifico docente.

Dovendosi dunque nel caso escludere la sussistenza del presupposto necessario per configurare la lesione del bene individuato, deve in conseguenza rigettarsi la domanda di risarcimento del danno “da disservizio”, nell’atto di citazione indicativamente quantificato in Euro 15.000,00 (quindicimila/00).

5. Da ultimo, va disaminata la pretesa concernente il risarcimento dell’importo relativo agli “emolumenti ridotti” di natura alimentare, corrisposti al convenuto a seguito della relativa sospensione cautelare dal servizio (decreto rettorale 259/02).

Risulta al riguardo, dalla documentazione depositata dalla Procura regionale, che è attualmente in fase di recupero il maggiore importo corrisposto al docente tra quanto al medesimo spettante – altresì con riferimento ai conguagli effettuati a valere sulle competenze retributive e/o alimentari – e quanto dallo stesso effettivamente percepito, ciò a seguito della retrodatazione della relativa cessazione dal servizio.

Nel merito la domanda si appalesa carente d’interesse, riscontrandosi allo stato non attuale il prospettato pregiudizio erariale, poiché questo associato – in termini peraltro meramente eventuali – a statuizioni definitive non ancora rese dal Giudice delle Pensioni e del Giudice Amministrativo, investiti dai ricorsi proposti dal convenuto avverso, rispettivamente, il recupero dell’indebito oggettivo e la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio.

Va pertanto dichiarata l’inammissibilità della specifica pretesa risarcitoria, quantificata in citazione, alla data del 31 maggio 2002, in Euro 21.350,00 (ventunomilatrecentocinquanta/00).

6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dei conti, Se.ne giurisdizionale per le Marche, definitivamente pronunciando, sul giudizio di responsabilità rubricato al n. 17801/R del Registro di Segreteria, nei confronti del Sig. C. E.

dichiara

– inammissibile la pretesa, formulata nell’atto di citazione del 15 novembre 2002, concernente il risarcimento, in favore dell’Università degli Studi di Camerino, del profilo di danno patrimoniale relativo all’importo degli “emolumenti ridotti” di natura alimentare, corrisposti al convenuto a seguito della relativa sospensione cautelare dal servizio.

Assolve il convenuto dalla richiesta di risarcimento del danno, formulata nel precitato atto di citazione, concernente il risarcimento, in favore dell’Università degli Studi di Camerino, del profilo di danno disfunzionale consistente nell’alterazione della normale efficacia ed efficienza del servizio, quale conseguenza diretta del comportamento direttamente incidente del soggetto.

Condanna

– il convenuto al risarcimento del danno cagionato all’immagine dell’Università degli Studi di Camerino, da attuarsi mediante il pagamento in favore della medesima della somma complessiva di Euro 120.000,00 (centoventimila/00=) comprensiva di rivalutazione monetaria.

Sull’importo della somma dovuta, vanno altresì corrisposti gli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino all’effettivo pagamento.

Si liquidano infine a favore dello Stato, alla data di pubblicazione della presente sentenza, le spese di giudizio che seguono la soccombenza, nella misura di Euro 482,01.

[Omissis]