Civile
Il disegno di legge sulla riforma della TV.
Il disegno di legge sulla riforma
della TV.
Schema di disegno di legge
recante:"Disposizioni per la disciplina del
settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale". (Testo approvato dal Consiglio dei Ministri n. 19 del 12
ottobre 2006)
Articolo 1
(Principi
generali).
Nella fase di transizione dalla
tecnologia analogica alla tecnologia digitale, e comunque fino alla definitiva
conversione delle reti fissata al 30 novembre 2012, al fine di evitare la
costituzione di posizioni dominanti nel nuovo contesto tecnologico e di
consolidare la tutela del pluralismo e della concorrenza, la disciplina del
sistema televisivo via etere terrestre è ispirata a principi di più equa
distribuzione delle risorse economiche, tendenziale e progressiva separazione
tra operatori di rete e fornitori di contenuti, previsione di limiti alla
capacita’ trasmissiva utilizzata dai fornitori di contenuti. Essa promuove
altresì una transizione ordinata, intesa ad ottimizzare l’uso dello spettro
frequenziale e delle relative risorse, ed a tal fine incoraggia il
coordinamento e la messa in comune delle risorse frequenziali attraverso forme
consortili tra imprese o altre iniziative analoghe.
Articolo 2
(Limiti
alla raccolta pubblicitaria nel settore televisivo ed altre misure a tutela
della concorrenza e del pluralismo nella fase di transizione al digitale) .
1. Fino al 30 novembre 2012 e
comunque fino alla completa conversione delle reti alla tecnologia digitale, il
conseguimento, anche attraverso soggetti controllati o collegati, di ricavi
pubblicitari superiori al 45% del totale dei ricavi pubblicitari del settore
televisivo riferito alle trasmissioni via etere terrestre in tecnologia
analogica e digitale, via satellite e via cavo, costituisce una posizione
dominante vietata ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177.
2. Entro e non oltre il 31
ottobre di ogni anno, anche sulla base dei dati economici acquisiti attraverso
l’Informativa economica di sistema di cui alla delibera 129/02/CONS
e successive modificazioni e integrazioni, l’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni indica i soggetti che, nell’anno solare precedente, hanno
superato il limite di cui al comma 1 e richiede loro l’adozione delle misure
previste dal comma 3 a
decorrere dal 1* gennaio dell’anno successivo.
3. Nell’anno
solare successivo all’accertamento, ciascuna emittente televisiva in
ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche facente capo a
soggetti in posizione dominante ai sensi del comma 1, trasmette pubblicita’ in
misura non superiore al 16% del tempo di ciascuna ora di programmazione. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai soggetti che abbiano
trasferito su una diversa piattaforma trasmissiva una o piu’ emittenti
televisive gia’ operanti su frequenze terrestri in tecnica analogica.
4. All’articolo 38, comma 2 del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la parola ’’spot’’ e’ sostituita
dalla seguente: ’’messaggi’’.
5. All’articolo 38, comma 6 del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al primo periodo le parole ’’dagli
spot’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’dai
messaggi’’ e le parole ’’gli spot’’ dalle seguenti ’’i messaggi’’ e al secondo
periodo le parole ’’dagli spot’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’dai
messaggi’’.
6. All’articolo 43 comma 8 del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, prima del penultimo periodo
aggiungere il seguente: ’’al fine del rispetto del
limite del 20 per cento, sono considerati programmi quelli irradiati in tecnica
digitale, anche se ad accesso condizionato e a pagamento, a condizione che
raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione e siano
contraddistinti da un unico marchio’’.
Articolo 3.
(Disposizioni
per l’uso efficiente dello spettro elettromagnetico e per l’accesso alle
infrastrutture a banda larga).
1. Le frequenze televisive
analogiche non coordinate a livello internazionale e
ridondanti per almeno il 98% del proprio bacino di servizio, quali
individuate all’esito della predisposizione del data-base delle frequenze,
devono essere liberate e restituite, ai sensi della disciplina vigente, al
Ministero entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, al fine di favorire il passaggio alla
nuova tecnologia digitale in un contesto di tutela del pluralismo, di apertura
del mercato e di uso efficiente dello spettro elettromagnetico i soggetti
titolari di piu’ di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere
terrestre su frequenze analogiche presentano all’Autorita’ per le garanzie
nelle comunicazioni un progetto di trasferimento su frequenze terrestri in
tecnologia digitale, ovvero su altra piattaforma trasmissiva in tecnologia
digitale, dei palinsesti delle emittenti eccedenti la
seconda.
3. Il progetto, redatto in conformita’
ai parametri tecnici previsti dal piano nazionale di assegnazione delle
frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale ed
alle conclusioni assunte in sede di Conferenza regionale delle
radiocomunicazioni di Ginevra, e’ approvato dall’Autorita’ per le garanzie
nelle comunicazioni entro i 90 giorni successivi.
4. All’esito dell’approvazione
del progetto, e in ogni caso entro dodici mesi dal decorso del termine di cui
al comma 2, i soggetti titolari di piu’ di due emittenti televisive in ambito
nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche, trasferiscono i
palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda, su
frequenze terrestri in tecnologia digitale, ovvero su altra piattaforma
trasmissiva in tecnologia digitale.
5. Le frequenze resesi
disponibili a seguito delle operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, acquisite ai
sensi della legge 66/01, sono cedute a condizioni eque, trasparenti e non
discriminatorie ai soggetti che ne facciano richiesta, sulla base di un’offerta
predisposta e pubblicata in conformita’ ai criteri e alle
modalita’ stabiliti dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.
Le frequenze residue e quelle acquisite con diverse modalita’ rientrano nella
disponibilita’ del Ministero che le riassegna attraverso procedure pubbliche,
con modalita’ stabilite dall’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni,
incentivando progetti che assicurino la piu’ ampia copertura, nel rispetto dei
criteri di obiettivita’, trasparenza, non discriminazione e proporzionalita’
previsti dall’ordinamento, e con la previsione di quote di riserva a favore
dell’emittenza locale, fatti salvi i diritti acquisiti.
6. Le disposizioni di cui
all’articolo 23, comma 3 della legge 3 maggio 2004, n 112 non si applicano ai
soggetti titolari di piu’ di due emittenti televisive in ambito nazionale via
etere terrestre su frequenze analogiche. Fatte salve le disposizioni del
periodo che precede, i trasferimenti di cui all’articolo 23, comma 3 della
legge 3 maggio 2004, n 112 sono consentiti a qualunque altro soggetto che
risulti in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento per l’ottenimento
dell’autorizzazione generale per l’esercizio dell’attivita’ di operatore di
rete su frequenze terrestri in tecnica digitale. Tali soggetti sono altresi’
abilitati, di norma nel bacino di utenza o parte di esso,
alla sperimentazione di trasmissioni televisive e servizi della societa’
dell’informazione in tecnica digitale.
7. Dal 30 novembre 2012, e
comunque a partire dalla data della completa conversione delle reti televisive
i soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale che svolgono
anche attivita’ di operatore di rete sono tenuti alla separazione societaria.
8. Alla data del 30 novembre 2012
e comunque a partire dalla data della completa conversione delle reti
televisive, i fornitori di contenuti in ambito nazionale non potranno
utilizzare piu’ del 20% della capacita’ trasmissiva complessiva, quale
risultante, in base al data-base delle frequenze, dal prodotto della capacita’ di trasporto espressa in megabit/secondo,
per la popolazione effettivamente servita, espressa in milioni di utenti.
9. Prima della completa
conversione delle reti televisive, la capacita’ trasmissiva eccedente i limiti
previsti dal comma 8 e’ ceduta da parte del fornitore di contenuti a condizioni
eque, trasparenti e non discriminatorie ai soggetti che ne facciano richiesta,
sulla base di un’offerta predisposta e pubblicata in conformita’ ai criteri e alle modalita’ stabiliti con decreto del Ministro delle
comunicazioni, d’intesa con l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni. La
capacita’ trasmissiva eccedente i limiti indicati dal comma 6, che non sia
stata ceduta a terzi secondo quanto previsto dal
presente comma, rientra, alla data del 30 novembre 2012, e comunque all’atto
della completa conversione delle reti, nella piena disponibilita’ del Ministero
delle comunicazioni.
10. I soggetti titolari delle
infrastrutture a larga banda notificati come detentori di un significativo
potere di mercato all’esito delle procedure di cui agli articoli 15 e 16 della
direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002,
sono tenuti ad offrire, a tutti gli operatori titolari di autorizzazione
generale (OTAG) che ne fanno richiesta, l’accesso a detta infrastruttura,
nonche’ ad ogni componente di rete necessario, ai fini della fornitura del
servizio televisivo o comunque per la distribuzione di contenuti multimediali
in modalita’ lineare, in tutti i casi in cui sistemi di accesso siano
utilizzati per la fornitura di servizi alla clientela da parte di proprie
divisioni commerciali, nonche’ di societa’ controllate, controllanti, collegate
o consociate.
L’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni stabilisce con propria delibera, in conformita’ ai principi di
obiettivita’, trasparenza, non discriminazione e proporzionalita’, i criteri e
le modalita’ per la formulazione dell’offerta di cui al presente comma.
Articolo 4
(Principi
in materia di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione).
1 L’attivita’ di rilevazione
degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione
costituisce un servizio di interesse generale a garanzia del pluralismo e della
concorrenza nel sistema della comunicazione. Nel settore radiofonico e
televisivo essa e’ svolta tenendo conto delle diverse tecnologie e piattaforme
trasmissive esistenti.
2. Il Governo e’ delegato ad
emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
un decreto legislativo finalizzato a definire le modalita’ attraverso le quali
l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni cura le rilevazioni degli
indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, secondo i
seguenti principi e criteri direttivi: a) favorire il pluralismo e la
concorrenza nel sistema delle comunicazioni; b) garantire che la rilevazione
degli indici di ascolto risponda a criteri universalistici del campionamento,
rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati; c) assicurare la congruenza
delle metodologie adottate nelle attivita’ tecniche preordinate e connesse alla
rilevazione degli ascolti televisivi; d) tener conto ,
nell’attivita’ di rilevazione degli indici di ascolto nel settore radiofonico e
televisivo, delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive esistenti; e)
assicurare la piena attuazione dell’art.1,comma 6, lett.b) punto 11 della legge
31 luglio 1997 n.249.
3. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo puo’ adottare , nel rispetto dei principi e criteri
direttivi, fissati dalla presente legge, uno o piu’ decreti legislativi
integrativi e correttivi.
4. Agli eventuali oneri derivanti
dall’attuazione del presente articolo si provvede secondo le modalita’ ed i
criteri di contribuzione , a carico dei soggetti del
mercato di riferimento, disciplinate dall’art. 1, commi 65 e 66 della legge 23
dicembre 2005 n. 266. L’Autorita’
e’ a tal fine autorizzata a rideterminare l’entita’ della contribuzione ai
sensi dell’art.1, comma 65 e 66 della legge 23
dicembre 2005 n. 266.
Articolo 5
(Vigilanza
e sanzioni) .
1. L’Autorita’ per le garanzie
nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di
cui alla presente legge e applica, secondo le procedure stabilite con il
proprio regolamento di cui all’articolo 51 del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le sanzioni previste in caso di violazione
delle sue disposizioni.
2. In caso di omessa adozione
delle misure di cui all’articolo 2 comma 3 e di
inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 3 della presente legge,
l’Autorita’ all’esito del procedimento condotto secondo quanto previsto dal
regolamento di cui al comma 1, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria
fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso
anteriormente alla notifica della contestazione effettuata in avvio del
procedimento disciplinato dal regolamento di cui al comma 1.
3. Qualora la violazione sia
nuovamente accertata successivamente all’irrogazione della sanzione di cui al
comma 2, l’Autorita’
dispone, nei confronti del soggetto esercente l’emittente o del fornitore di
contenuti, la sospensione dell’attivita’ per un periodo da 1 a 10 giorni e, nei casi piu’ gravi, per un periodo non superiore a sei mesi.
4. Se la violazione delle
disposizioni previste dall’articolo 2, comma 3 e
dall’articolo 3 della presente legge e’ accertata, o comunque persiste,
successivamente alla sospensione irrogata ai sensi del comma 3 del presente
articolo, l’Autorita’ puo’ disporre la revoca del titolo abilitativo,
informandone il Ministero delle comunicazioni.
5. Chiunque manipola i dati
concernenti gli indici di ascolto e diffusione di cui all’articolo
4, tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la
consapevole utilizzazione di dati falsi, e’ punito con la reclusione da uno a
sei anni.
Articolo 6
(Abrogazioni
e modificazioni).
1. Sono
abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177: a) all’articolo 2, comma 1, lettera h), le parole ’’compresa la pay per
view’’; b) all’articolo 2, comma 1, lettera l), le parole ’’iniziative di
comunicazione di prodotti e servizi’’; c) l’articolo 27, comma 3; d)
all’articolo 31, comma 1, le parole ’’compresa la pay per view’’; e)
all’articolo 43, comma 10 le parole ’’da attivita’ di diffusione del prodotto
realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi’’; f)
l’articolo 51, comma 3.
2. All’articolo
2, comma 1, lettera l) e all’articolo 43, del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, le parole ’’sistema integrato delle comunicazioni’’ sono
sostituite dalle parole ’’settore delle comunicazioni’’.
3. L’articolo 43, comma 11 del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e’ sostituito dal seguente: ’’Le imprese, anche attraverso societa’ controllate o
collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, come
definito ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 1* agosto 2003, n.
259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non
possono, attraverso operazioni societarie, determinare – ai sensi degli
articoli 2359 e 2497- septies del codice civile – situazioni di collegamento o
controllo verso imprese in posizione dominante nel settore televisivo’’.
4. L’articolo 51, comma 2 del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e’ sostituito dal seguente: ’’L’Autorita’, applicando le norme contenute nel Capo I,
sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, delibera l’irrogazione
della sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da 10.329 euro a
258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1,
lettere a), b) e c); b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza
delle disposizioni di cui al comma 1, lettera d) ed e); c) da euro 25.823 a euro 258.228, in caso di
violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f); d) da 10.329 euro a
258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);
e) da 5.164 euro a 51.646 euro in caso di violazione delle norme di cui al
comma 1, lettere h), i), l), m) e n); f) da 1.040 euro a 5200 euro in caso di
violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o).
5. Dopo l’articolo 51, comma 2
del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e’ aggiunto il seguente comma
2bis: ’’Per le sanzioni amministrative di cui al comma
2 e’ escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto
dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689’’.
6. Sono abrogati i seguenti
articoli della legge 3 maggio 2004, n. 112: 21, 23 comma 5,
25 comma 12.
7. Sono abrogate tutte le altre
disposizioni della legge 3 maggio 2004, n. 112 e del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, in
contrasto o comunque incompatibili, con le disposizioni di cui alla presente
legge.
Articolo 7
(Copertura
finanziaria).
1. Dall’attuazione della presente
legge non derivano nuovi o maggiori oneri, ne’ minori
entrate, a carico della finanza pubblica.
Articolo 8
(Entrata
in vigore).
1. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.