Imprese ed Aziende

Monday 25 September 2006

Il disegno di legge sulla politica industriale (Ddl CdM 22.9.2006).

Il disegno di legge sulla
politica industriale (Ddl CdM 22.9.2006).

Schema di disegno di legge
“Interventi per l’innovazione industriale”

Titolo I

Interventi per la competitività

Art. 1

(Obiettivi
ed azioni a sostegno della competitività)

1. Le politiche per la
competitività del sistema industriale nazionale sono attuate, in coerenza con
gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione economico-finanziaria e
degli obiettivi contenuti nella strategia di Lisbona, nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, attraverso modalità che
prevedono l’utilizzo di meccanismi volti:

a) al sostegno generalizzato
dell’apparato produttivo tramite misure orizzontali, anche a carattere
automatico, con particolare riferimento all’abbattimento dei costi d’impresa,
alla promozione degli investimenti, alla crescita dimensionale ed al
riequilibrio territoriale;

b) al perseguimento di obiettivi
strategici preordinati allo sviluppo economico del Paese, mediante misure
selettive volte al raggiungimento della massima efficacia ed incisività in
termini di rafforzamento strutturale del sistema produttivo, con particolare riguardo
alle aree meridionali.

2. Le disposizioni del presente
titolo disciplinano le modalità di attuazione delle politiche per la
competitività del sistema industriale nazionale di cui al
comma 1, lettera b), nel rispetto della disciplina comunitaria, ferma
restando la disciplina nazionale di cui al comma 1, lettera a).

3. Le politiche industriali per
la competitività perseguono, in particolare, gli obiettivi di:

riposizionamento
del sistema produttivo verso attività economiche a maggior valore aggiunto;

sviluppo
e diffusione di tecnologie con forte impatto sull’intero sistema produttivo;

sviluppo
e consolidamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e
delle piccole e medie imprese, favorendone la crescita dimensionale, anche
tramite la promozione di reti ed altre forme associative;

aumento
delle quote di mercato internazionale;

crescita
e qualificazione dell’occupazione ed in particolare di quella delle giovani
generazioni.

4. Le politiche di cui al comma 1, lettera b), sono attuate utilizzando
modalità gestionali per progetti, riferiti a specifiche aree tecnologico-produttive,
denominati Progetti di innovazione industriale.

5. I Progetti di innovazione
industriale, si caratterizzano per:

la
focalizzazione sugli obiettivi di avanzamento tecnologico definiti dalle linee
strategiche per la competitività e lo sviluppo di cui all’articolo 2;

la
ricaduta industriale in termini di nuovi processi, prodotti o servizi, relativi
a segmenti di mercati in crescita;

l’integrazione
degli strumenti di aiuto alle imprese, le azioni di contesto collegate e le
misure di regolamentazione e semplificazione amministrativa;

il
coinvolgimento in forma singola o consorziata di grandi imprese, piccole e
medie imprese, centri di ricerca pubblici e privati anche attraverso lo
sviluppo del partenariato pubblico-privato, in conformità agli orientamenti
comunitari in materia;

la sinergia
delle attività dei soggetti pubblici responsabili delle azioni a sostegno del
sistema produttivo, con particolare riguardo al coinvolgimento delle regioni
interessate tramite la valorizzazione delle loro attività di politica
industriale;

l’attenzione
ai processi di creazione e di sviluppo di imprese giovanili nelle aree
tecnologiche e produttive individuate come prioritarie;

il
rilancio dei siti industriali interessati da crisi di settori produttivi, con
particolare attenzione al Mezzogiorno.

Art. 2

(Linee
strategiche per la competitività e lo sviluppo)

1. Il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE), su proposta
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’università e della ricerca e del Ministro per le riforme e l’innovazione
nella Pubblica Amministrazione, acquisito il parere della Conferenza
Stato-Regioni, approva il documento recante le Linee strategiche per la
competitività e lo sviluppo. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data
di trasmissione, il documento può essere approvato anche in mancanza del
predetto parere. La
Segreteria del CIPE, acquisita la proposta, ne informa tutte
le Amministrazioni e convoca una riunione preparatoria dei Ministeri
interessati ai fini dell’esame tecnico. Il documento è approvato in una
specifica seduta, che è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed
alla quale prendono parte i Ministri, senza possibilità di delega. Il CIPE con
propria delibera adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le norme procedurali relative al proprio funzionamento
per l’attuazione del presente comma.

1-Bis. All’articolo
16, dopo il comma 2, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole "e dal Ministro dell’università e della
ricerca".

"

2. Il documento, che ha validità
triennale ed è aggiornato annualmente, definisce in particolare, nell’ambito
delle Linee strategiche per la competitività e lo sviluppo, gli obiettivi di
rafforzamento dell’apparato produttivo e individua le aree tecnologiche
produttive prioritarie per lo sviluppo industriale.

3. Il documento di cui al comma 1
provvede all’individuazione degli obiettivi che presentano un chiaro ed
evidente impatto macroeconomico di rilievo nazionale, ferma restando la
competenza delle regioni per gli altri interventi di supporto allo sviluppo
produttivo, in conformità al Titolo V della Costituzione. Ai fini di un maggior
coordinamento degli interventi nazionali e locali, l’individuazione delle linee
di attività è effettuata tenendo conto dei documenti di programmazione adottati
per l’attuazione delle politiche di coesione e degli altri documenti di
programmazione adottati dalle amministrazioni centrali e regionali competenti
ed in coerenza al Piano nazionale della ricerca.

Art. 3

(Progetti
di innovazione industriale)

1. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’università e della ricerca
e per le riforme e l’innovazione nella Pubblica Amministrazione, sono
individuati a seguito dell’approvazione del documento di cui all’articolo 2,
comma 1, i Progetti di innovazione industriale di cui all’articolo 1, comma 4,
per l’attuazione degli obiettivi previsti dal documento stesso, indicando per
ciascun progetto, una prima quantificazione delle risorse disponibili del fondo
di cui all’articolo 4.

2. Per l’individuazione dei
contenuti dei progetti di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo
economico, sentiti i Ministri dell’università e della ricerca e per le riforme
e l’innovazione nella Pubblica Amministrazione, nomina un responsabile di
progetto, scelto, in relazione alla complessità dei compiti, tra i soggetti in
possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza in
relazione agli obiettivi tecnologico-produttivi da perseguire. Il
responsabile di progetto, nella fase di elaborazione, avvalendosi eventualmente
della collaborazione di strutture ed enti specializzati, provvede, in
particolare, alla:

a) definizione delle modalità e
criteri per l’individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel
progetto;

b) individuazione delle azioni e
delle relative responsabilità attuative;

identificazione
dei meccanismi di sostegno e di ogni altra misura utile per l’attuazione degli
interventi;

d) determinazione dei tempi di
realizzazione del progetto, individuando modalità e criteri per le verifiche
sullo stato di attuazione in itinere e finali, nonché gli indicatori da
utilizzare per la valutazione ex-post sull’efficacia degli interventi.

3. Il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministri dell’università e della ricerca e per le
riforme e l’innovazione nella Pubblica Amministrazione, con i Ministri che
concorrono alle azioni ciascuno per la parte di competenza nonché con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per i progetti di
innovazione industriale riferiti alla filiera agro-industriale, sulla base
delle proposte del responsabile, adotta con proprio decreto il progetto e ne
definisce le modalità attuative, quantificando le relative risorse ed anche
eventualmente prevedendo che dell’esecuzione siano incaricati, ove le risorse
di personale interno non risultino sufficienti ed adeguate, anche soggetti
esterni all’amministrazione, nel rispetto delle disposizioni nazionali e
comunitarie in materia di affidamento di incarichi e di appalti di servizi.

4. Alle azioni previste dai
progetti di cui al comma 3 concorrono, sulla base delle indicazioni formulate
negli stessi:

lo Stato
tramite interventi attuativi delle predette azioni, in tutto o in parte
finanziati dal Fondo di cui all’articolo 4 e, per le parti di rispettiva
competenza e gestione, dai fondi esistenti presso le Amministrazioni
interessate;

le
regioni tramite interventi con efficacia complementare ed integrativa degli
interventi di cui alla lettera a) anche cofinanziati dal Fondo di cui
all’articolo 4;

altri
soggetti pubblici e privati coinvolti.

5. Il Ministro dello sviluppo
economico illustra nella prima riunione utile del CIPE i Progetti di
innovazione industriale approvati ai sensi del presente articolo, provvede al
monitoraggio, al controllo, nonché all’eventuale riprogrammazione, secondo le
procedure di cui al comma 3, degli interventi dei progetti di cui al presente
articolo illustrandone periodicamente al CIPE l’attuazione.

6. Il Ministro dello sviluppo
economico riferisce annualmente al Parlamento e alla Conferenza Stato-Regioni
sui criteri utilizzati per l’individuazione dei progetti e delle azioni, sullo
stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi
fissati con il Documento di cui all’articolo 2, comma 1, allegando il prospetto
inerente le spese sostenute per la gestione.

7. Il Ministero dello sviluppo
economico assicura una sede stabile di cooperazione tecnica tra le
amministrazioni interessate all’attuazione dei progetti di cui al presente
articolo.

Art. 4

(Fondo
per la competitività e lo sviluppo)

1. Presso il Ministero dello
sviluppo economico è istituito il Fondo per la competitività e lo sviluppo, che
provvede al finanziamento dei progetti di cui all’articolo 3 e degli interventi
di sostegno agevolativo alle imprese, di competenza del Ministero dello
sviluppo economico, previsti dalle normative vigenti, anche con riferimento
alla quota parte degli interventi stessi non inclusa
nei predetti progetti. Al Fondo sono conferite le risorse assegnate ai fondi di
cui all’articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ed
all’articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che vengono
contestualmente soppressi. Per la programmazione delle risorse nell’ambito del
Fondo per la competitività e lo sviluppo si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e quelle dettate per il
funzionamento del Fondo di cui all’articolo 52 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, assicurando, unitamente al finanziamento dei
progetti di cui all’articolo 3, la continuità degli interventi previsti dalla
normativa vigente fino alla riforma della loro disciplina ai sensi
dell’articolo 5. Il Fondo è altresì alimentato dalle risorse stanziate ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, da quelle
assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo economico nell’ambito del
riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate. L’utilizzo delle risorse
assegnate dal CIPE ai sensi dei periodi precedenti avviene nel rispetto dei
vincoli di destinazione territoriale e di conformità agli indirizzi ed alle
priorità contenuti nel Quadro Strategico Nazionale per le politiche di coesione
e per la programmazione degli interventi dei fondi strutturali per il periodo
2007/2013, secondo le direttive emanate dal CIPE.

2. Il Fondo provvede in
particolare a finanziare gli interventi previsti dai Progetti di innovazione
industriale, aventi ad oggetto :

gli
investimenti e le attività delle imprese coinvolte nel progetto;

le infrastrutture
di diretto supporto ad insediamenti produttivi ed attività d’impresa;

gli
interventi regionali con effetti complementari ed integrativi dei progetti e
delle azioni di cui al comma1;

ogni
altra misura ritenuta utile per il perseguimento degli obiettivi fissati.

3. Il Ministro dello sviluppo
economico è competente per l’attuazione dei progetti di cui all’articolo 3 e
utilizza le risorse del Fondo di cui al comma 2,
provvedendo alla concessione delle relative agevolazioni, in conformità al
diritto comunitario, anche in deroga alle vigenti disposizioni. Restano ferme
le attribuzioni degli altri Ministeri per gli interventi di cui all’articolo 3
di propria competenza e del CIPE per gli interventi diversi da quelli di cui
all’articolo 3 . A tal fine, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze sono disciplinati i criteri e le modalità per la gestione del fondo di cui al comma 2, anche istituendo appositi regimi d’aiuto
per progetti in conformità alla normativa comunitaria. Gli oneri per
l’eventuale ricorso ad esperti, enti e società specializzate, necessari alla
definizione e gestione dei progetti, nonché per l’attività del responsabile di
progetto di cui all’art. 3, comma 2, sono posti a
carico delle risorse stanziate per l’attuazione dei progetti stessi, nel limite
del 5 per cento dello stanziamento dei singoli progetti.

4. Se il progetto ricomprende
opere infrastrutturali di competenza statale, finanziate con risorse del fondo,
le stesse sono realizzate previa istruttoria delle amministrazioni competenti
in materia di progettazione e realizzazione di opere.

5. Alle azioni previste dai
progetti possono partecipare le Regioni e le altre amministrazioni ed enti
interessati, sulla base di specifici accordi anche conferendo ovvero
utilizzando le risorse stanziate nel proprio stato di previsione.

Art. 5

(Riordino
del sistema di agevolazioni alle imprese)

1. Al fine di coordinare il
sistema di agevolazioni alle imprese agli obiettivi ed alle azioni di cui agli
articoli 1 e 2, fermo restando quanto disposto al comma 4, il Governo è
delegato ad adottare, entro 180 giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino delle
norme di sostegno alle imprese di competenza del Ministero dello sviluppo
economico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

conformare
i regimi di aiuto ad una elevata flessibilità e ed a modalità gestionali di
progetto, al fine di garantirne l’effettiva rispondenza agli obiettivi ed
azioni di volta in volta previsti dal documento di cui all’articolo 2;

prevedere
un’articolazione degli interventi effettuata sulla base degli inquadramenti
comunitari degli aiuti di Stato alle imprese;

definire,
nel rispetto degli inquadramenti comunitari, lo schema di aiuto utilizzabile,
contenente gli elementi essenziali dello stesso per quanto riguarda in
particolare l’intensità e la forma dell’aiuto, le spese ammissibili, i
procedimenti amministrativi per la concessione dei benefici;

prevedere
in sede di attuazione dei progetti di cui all’articolo 3, comma 2,
l’integrazione, il completamento e la specializzazione degli schemi di cui alla
lettera b) con gli elementi necessari ad assicurare la piena rispondenza degli
interventi con le gli obiettivi fissati dai progetti stessi;

prevedere
l’abrogazione delle norme di aiuto residue e di quelle non idonee al
perseguimento degli obiettivi e delle azioni di cui agli articoli 1, 2 e 3
della presente legge, a decorrere dalla data di piena operatività delle
disposizioni previste dal decreto legislativo anche tramite la soppressione
differenziata delle norme stesse;

condizionare
le agevolazioni alle imprese al rispetto degli obblighi contributivi e fiscali;

prevedere
forme di monitoraggio delle agevolazioni comunitarie, statali e locali alle
imprese, anche al fine di evitare duplicazioni e disparità di trattamento a
parità di condizioni.

2. I decreti legislativi di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, sentite le competenti commissioni parlamentari e la Conferenza Stato-Regioni,
che si esprimono entro il termine di 60 giorni, decorso il quale il decreto è
comunque emanato.

3. Entro un anno dall’entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il governo è delegato ad adottare disposizioni integrative e correttive con le
medesime procedure e nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi.

4. Al trasferimento alle Regioni
e alle Province autonome delle funzioni e delle risorse relative alle
competenze attribuite alle amministrazioni statali dalle norme d’incentivazione
vigenti i cui effetti sono limitati allo sviluppo economico locale si provvede
ai sensi dell’articolo 7 della legge 5 luglio 2003, n. 131.

Art. 6

(Razionalizzazione
dei fondi pubblici destinati ad interventi per la finanza d’impresa)

1. Al fine di facilitare
l’accesso al credito e alla finanza e al mercato finanziario da parte delle
imprese e di razionalizzare le modalità di funzionamento dei fondi pubblici di
garanzia e di partecipazione al capitale di rischio è istituito il Fondo per la
finanza d’impresa.

2. Dalla data di entrata in
vigore della presente legge sono conferiti al Fondo per la finanza d’impresa le
risorse del Fondo di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, del
Fondo di cui all’articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
che vengono soppressi, nonché le risorse destinate
all’attuazione dell’articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e
dell’articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Per favorire l’accesso al
credito e la patrimonializzazione delle imprese, il Fondo opera con interventi
mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di
partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o
società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia e la
partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite
sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di
sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private
in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione
finanziaria.

4. Il Fondo per la finanza
d’impresa è autorizzato a compiere tutte le operazione
finanziarie, a condizioni di mercato ovvero contenenti componenti di
aiuto alle imprese, nei limiti previsti dalle normative comunitarie sugli aiuti
di Stato. E’ data priorità alle operazioni finanziarie che coinvolgono la più
ampia partecipazione di altri enti pubblici o privati.

5. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e gli altri Ministri interessati, sentita la Banca d’Italia, entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge vengono
stabilite:

il
funzionamento del Fondo anche attraverso l’affidamento della gestione ad un
soggetto esterno scelto mediante procedura di evidenza pubblica o con
affidamento diretto in caso di ente strumentale all’Amministrazione;

i
criteri per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3 del presente
articolo;

le
priorità di intervento;

le
condizioni per la eventuale cessione a terzi degli impegni assunti a carico dei
fondi le cui rivenienze confluiscono al Fondo di cui al comma 1.

6. Il Fondo per la finanza
d’impresa è alimentato dalle risorse stanziate ai sensi dell’art.
11, comma 3. lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468.

7. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri sono conferite al Fondo di cui al comma 1, le ulteriori
disponibilità degli altri fondi di amministrazioni e soggetti pubblici
nazionali per la finanza di imprese individuate dal medesimo decreto.

8. L’articolo 13, comma 25 del
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, è abrogato.

Art. 7

(Delega
in materia di configurazione giuridica delle reti di impresa)

1. Al fine di agevolare la
creazione di reti o aggregazioni di imprese il Governo, su
proposta del Ministro per lo sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sentite le
competenti commissioni parlamentari, è delegato ad adottare, entro dodici mesi
dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi,
volti, in conformità alla normativa comunitaria, a:

a) definire le forme di
coordinamento stabile di natura contrattuale tra imprese aventi distinti centri
di imputazione soggettiva, idonee a costituire in forma di gruppo paritetico o
gerarchico una rete di imprese;

b) definire i requisiti di
stabilità, di coordinamento e di direzione necessari al fine di riconoscere la
rete di imprese;

c) definire condizioni, modalità,
limiti e le tutele che assistono l’adozione dei vincoli contrattuali di cui
alla lettera a);

d) definire, anche con riguardo
alle conseguenze di natura contabile e impositiva, gli effetti giuridici della
rete di imprese, eventualmente coordinando o modificando le norme vigenti in
materia di gruppi e consorzi di imprese;

e) con riferimento alle reti che
comprendono imprese aventi sede legale in diversi paesi, prevedere una
disciplina delle reti transnazionali, eventualmente distinguendo tra reti
europee e reti internazionali;

f) prevedere che ai contratti di
cui alla lettera a) possano aderire anche imprese sociali, nel rispetto della
disciplina di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché, seppure
in posizione minoritaria, enti senza scopo di lucro che non esercitino attività
d’impresa.

2. l
parere delle commissioni parlamentari di cui al comma 1 è reso entro sessanta
giorni, decorsi i quali il decreto legislativo può essere comunque emanato.
Entro un anno dall’entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1,
il governo è delegato ad adottare disposizioni
integrative e correttive con le medesime procedure e nel rispetto degli stessi
principi e criteri direttivi.

Titolo II

Interventi per la crisi d’impresa

Art. 8

(Interventi
del Ministero dello sviluppo economico)

Il Ministero dello sviluppo
economico, al fine di contrastare il declino dell’apparato produttivo anche
mediante salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali
delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all’articolo 2,
lettera a) del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e successive
modificazioni, che versino in crisi economico-finanziaria, adotta, secondo le
disposizioni del presente titolo misure dirette a favorire il superamento della
crisi anche mediante la concessione di aiuti per il salvataggio e la
ristrutturazione dell’impresa, nei limiti delle sue competenze, e nel rispetto
della normativa nazionale e comunitaria.

Ai fini di cui al comma 1, il
Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, può costituire un’apposita struttura e prevedere forme di
cooperazione interorganica fra i due ministeri, anche modificando il
regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico ed anche
avvalendosi per le attività ricognitive e di monitoraggio delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura. A tal fine è autorizzata la
spesa di Euro trecentomila a decorrere dall’anno 2007.

Con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 si provvede al riordino, anche mediante
soppressione, di organismi esistenti presso il Ministero dello sviluppo
economico, finalizzati al monitoraggio delle attività industriali e delle crisi
d’impresa. Le disponibilità di bilancio residue destinate alla copertura degli
oneri dei predetti organismi sono utilizzate per la copertura degli oneri
relativi alla struttura organizzativa di cui al comma 2,
allo scopo intendendosi ridotta l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3
della legge 11 maggio 1999, n. 140.

Per le finalità di cui al
presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico provvede, anche
mediante l’unità di cui al comma 2, alla tempestiva
individuazione delle situazioni di crisi con ricognizione di dati e definizione
di appositi metodi di monitoraggio e formulazione di specifici indicatori
anticipatori di crisi industriali.

Art. 9

(Interventi
per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese)

1. Gli interventi del Fondo di
cui all’articolo 11, comma 3 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono disposti
sulla base di criteri e modalità fissati con delibera del CIPE su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con la
quale si provvede in particolare a determinare, in conformità agli orientamenti
comunitari in materia, le tipologie di aiuto concedibile, le priorità di natura
produttiva, i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere ai
benefici e per l’eventuale coordinamento delle altre amministrazioni
interessate. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente comma, il
Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato, di Sviluppo Italia s.p.a.. I
commi 5 e 6 dell’articolo 11 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono
abrogati.

Titolo III

Interventi in materia di brevetti

Art. 10

(Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data dell’entrata in
vigore della presente legge, disposizioni correttive e integrative del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà
industriale, ai sensi e nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri
direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive
modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti criteri:

armonizzazione
della normativa alla disciplina comunitaria ed internazionale intervenuta
successivamente all’emanazione del decreto legislativo n. 30 del 2005, nonché
individuazione degli aspetti procedurali e del regime sanzionatorio derivanti
dall’applicazione dell’articolo 5 della legge 22 febbraio 2006, n. 78, di
conversione del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della
direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni
biotecnologiche;

introduzione
di strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi,
nonché di eventuali disposizioni di chiarimento del regime transitorio;

adeguamento
della protezione del diritto d’autore sui disegni e modelli industriali alla
disciplina comunitaria del diritto d’autore;

modifica,
di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica,
dell’articolo 65 del codice della proprietà industriale, dedicato alle
invenzioni dei ricercatori delle Università e degli Enti pubblici di ricerca,
prevedendo che l’Università o l’Amministrazione attui la procedura di
brevettazione, acquisendo il relativo diritto sulla invenzione;

applicazione,
nelle controversie in materia di proprietà industriale, del rito ordinario in
sostituzione del rito applicabile nelle controversie di diritto societario,
fatti salvi i procedimenti giudiziari iniziati col rito societario;

integrazione
delle disposizioni del codice della proprietà industriale concernenti gli
interventi contro la pirateria prevedendo l’attribuzione alle sezioni
specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale della
competenza a decidere sulle opposizioni avverso i provvedimenti di distruzione
delle cose oggetto di pirateria adottati ai sensi della legge 24 novembre 1981,
n. 689;

modifica
ed integrazione della normativa riguardante le nuove varietà vegetali,
adeguandole alle disposizioni comunitarie ed alle convenzioni internazionali e
prevedendo che le licenze obbligatorie siano rilasciate solo per motivi di
pubblico interesse e non per mancata attuazione dell’invenzione oggetto del
brevetto.

Art. 11

(Disposizioni
in materia di diritti sui brevetti)

1. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia, da emanare entro
trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i
diritti sui brevetti per invenzione industriale e per modelli di utilità e
sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla
registrazione dei marchi d’impresa. Sono esonerati dal pagamento dei diritti di
deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai
modelli di utilità, le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i
loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le Amministrazioni della Difesa
e delle Politiche agricole alimentari e forestali.

2. I diritti per il mantenimento
in vita dei brevetti per invenzione industriale e per modelli di utilità e per
la registrazione di disegni e modelli, di cui all’articolo 227 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 – Codice della proprietà industriale, sono dovuti secondo i seguenti criteri:

a) dalla quinta annualità per il
brevetto per invenzione industriale;

b) dal secondo quinquennio per il
brevetto per modello di utilità;

c) dal secondo quinquennio per la
registrazione di disegni e modelli.

3. Le somme derivanti dal
pagamento dei diritti di cui al comma 1, sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico, anche al fine di potenziare le attività del medesimo
Ministero di promozione, di regolazione e di tutela del sistema produttivo
nazionale, di permettere alle piccole e medie imprese la piena partecipazione
al sistema di proprietà industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche
con l’introduzione della ricerca di anteriorità per le domande di brevetto per
invenzione industriale.