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Thursday 31 May 2012

Il disegno di legge sulla DEVOLUTION in esame alla Camera. Ddl Camera 4862 : Modificazione di articoli della Parte II della Costituzione

Il disegno di legge sulla DEVOLUTION in esame alla Camera.

Ddl Camera 4862 :
"Modificazione di articoli della Parte II della Costituzione"

Capo I

MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

Articolo 1.

(Senato federale della Repubblica).

1. All’articolo 55
della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il Parlamento si compone della
Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica".

Articolo 2.

(Camera dei deputati).

1. L’articolo 56 della Costituzione è
sostituito dal seguente:

"Articolo 56. – La Camera dei
deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

La Camera dei deputati è composta da cinquecentodiciotto deputati elettivi, diciotto dei quali
eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di cui all’articolo
59.

Sono eleggibili a deputati tutti gli
elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le
circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione
Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti
della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della
popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più
alti resti".

Articolo 3.

(Struttura del Senato federale della
Repubblica).

1. L’articolo 57 della Costituzione è
sostituito dal seguente:

"Articolo 57. – Il Senato
federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base
regionale.

Il Senato federale della Repubblica è
composto da duecentocinquantadue senatori eletti in
ciascuna Regione contestualmente all’elezione del rispettivo Consiglio
regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.

L’elezione del Senato federale della
Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la
rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero
di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la
Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le
Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni,
quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi
e dei più alti resti.

Partecipano all’attività del Senato
federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste
dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali.
All’inizio di ogni legislatura regionale, ciascun
Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri
componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante
tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della
Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie
locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante".

Articolo 4.

(Requisiti per l’eleggibilità a senatore).

1. L’articolo 58 della Costituzione è
sostituito dal seguente:

"Articolo 58. – Sono eleggibili
a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche
elettive in enti territoriali locali o regionali, all’interno della Regione, o
sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione
alla data di indizione delle elezioni".

Articolo 5.

(Deputati di diritto e a vita).

1. All’articolo 59, primo comma,
della Costituzione, la parola: "senatore" è
sostituita dalla seguente: "deputato".

2. All’articolo 59
della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Repubblica
può nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per
altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il
numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere
superiore a tre".

Articolo 6.

(Durata in carica dei senatori e della
Camera dei deputati).

1. L’articolo 60 della Costituzione è
sostituito dal seguente:

"Articolo 60. – La Camera dei deputati è
eletta per cinque anni.

I senatori eletti in ciascuna Regione
o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei
nuovi senatori della medesima Regione o Provincia
autonoma.

La durata della Camera dei deputati,
di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province
autonome non può essere prorogata se non per legge e
soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea
regionale e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i
senatori in carica".

Articolo 7.

(Elezione della Camera dei deputati).

1. L’articolo 61 della Costituzione è
sostituito dal seguente:

"Articolo 61. – L’elezione della
Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente.
La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla
elezione.

Finché non è riunita la nuova Camera
dei deputati sono prorogati i poteri della
precedente".

Articolo 8.

(Presidenza della Camera dei deputati e del
Senato federale della Repubblica).

1. All’articolo 63
della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Ciascuna Camera elegge fra i
suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di
Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è
sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Il
regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di
rinnovo anche periodico dell’Ufficio di Presidenza".

Articolo 9.

(Modalità di funzionamento delle Camere).

1. L’articolo 64 della Costituzione è
sostituito dal seguente:

"Articolo 64 – La Camera dei
deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei
suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica
adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna
delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di
riunirsi in seduta segreta.

Le deliberazioni della Camera dei
deputati, del Senato federale della Repubblica e del Parlamento in seduta
comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei
presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le
deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se
non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.

Il regolamento della Camera dei
deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti
delle opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di
opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui
agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli
organismi interni diversi dal comitato di cui all’articolo 70, sesto comma, cui
sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.

Il regolamento del Senato federale
della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze.

Il regolamento del Senato federale
della Repubblica disciplina le modalità ed i termini per l’espressione del
parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio delle Province
autonome può esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui
disegni di legge di cui all’articolo 70, secondo comma.

I membri del Governo, anche se non
fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti,
obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo
richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo
deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro
o dal Ministro competente".

Articolo 10.

(Ineleggibilità ed incompatibilità).

1. All’articolo 65
della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La legge, approvata ai sensi
dell’articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità
e incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore".

Articolo 11.

(Giudizio sui titoli di ammissione dei
deputati e dei senatori).

1. L’articolo 66 della Costituzione è
sostituito dal seguente:

"Articolo 66. – Ciascuna Camera
giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e
delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini
stabiliti dal proprio regolamento. L’insussistenza dei titoli o la sussistenza
delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di
incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione
adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri
componenti".

Articolo 12.

(Divieto di mandato imperativo).

1. L’articolo 67 della Costituzione è
sostituito dal seguente:

"Articolo 67. – Ogni deputato e
ogni senatore rappresenta la
Nazione e la Re pubblica ed esercita le proprie
funzioni senza vincolo di mandato".

Articolo 13.

(Indennità parlamentare).

1. L’articolo 69 della Costituzione è
sostituito dal seguente:

"Articolo 69. – I membri delle
Camere ricevono un’identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi
dell’articolo 70, terzo comma.

La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla
titolarità contestuale di altre cariche
pubbliche".

Articolo 14.

(Formazione delle leggi).

1. L’articolo 70 della Costituzione è
sostituito dal seguente:

"Articolo 70. – La Camera dei deputati esamina
i disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo
comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge
il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre
modifiche, sulle quali la
Camera decide in via definitiva. I termini sono
ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei
decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica
esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo
117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente
articolo. Dopo l’approvazione da parte del Senato, a tali
disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre
modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini
sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei
decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è
esercitata collettivamente dalle due Camere per l’esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo
comma, lettere m) e p), e 119,
l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 120,
secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato
federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia
espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli
articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo
comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge
non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d’intesa tra di loro, una
commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il
criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere,
incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle
due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per
l’elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

Qualora il Governo ritenga che
proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto
all’esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma,
siano essenziali per l’attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei
deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all’articolo 120, secondo
comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali,
può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che
decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il
disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a
maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle
modifiche proposte.

L’autorizzazione da
parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad
oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla
Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

I Presidenti del Senato federale
della Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa tra di
loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere,
sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all’esercizio
della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un
comitato paritetico, composto da quattro deputati e da
quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei
Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle
Camere, d’intesa tra di loro, su proposta del
comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti
i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere
disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti
diversi".

Articolo 15.

(Iniziativa legislativa).

1. All’articolo 71
della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L’iniziativa delle leggi appartiene
al Governo, a ciascun membro delle Camere nell’ambito delle rispettive
competenze ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge
costituzionale".

Articolo 16.

(Procedure legislative ed organizzazione per
commissioni).

1. L’articolo 72 della Costituzione è
sostituito dal seguente:

"Articolo 72. – Ogni disegno di
legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell’articolo 70, è secondo
le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dall’Assemblea,
che l’approva articolo per articolo e con votazione
finale.

Il regolamento stabilisce
procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata
l’urgenza, le modalità e i termini entro cui deve
essere avviato l’esame delle proposte di legge di iniziativa popolare.

Può altresì stabilire in quali casi e
forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge, di cui all’articolo 70,
terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da
rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino
al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso
all’Assemblea, se il Governo o un decimo dei componenti
della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato
dall’Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole
dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei
lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell’Assemblea è
sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale
e per quelli di delegazione legislativa.

Su richiesta del Governo sono iscritti
all’ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme
dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal
Governo stesso. Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine, la
Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e
con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I
regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione
all’ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla
Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame.

Il Senato federale della Repubblica,
secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni. Esprime
il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell’adozione del
decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di
rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 126,
primo comma. Le proposte di legge di iniziativa delle
Regioni e delle Province autonome sono poste all’ordine del giorno della Camera
competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorità per
quelle adottate da più Regioni e Province autonome in coordinamento tra di
loro".

Articolo 17.

(Procedure legislative in casi particolari).

1. All’articolo 73, secondo comma,
della Costituzione, dopo le parole: "dei propri
componenti," sono inserite le seguenti: "e secondo le rispettive
competenze ai sensi dell’articolo 70,".

2. All’articolo 74, secondo comma,
della Costituzione, dopo le parole: "Se le Camere" sono inserite le
seguenti: ", secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,".

3. All’articolo 77, primo comma,
della Costituzione, dopo le parole: "delegazione
delle Camere," sono inserite le seguenti: "secondo le rispettive
competenze ai sensi dell’articolo 70,".

4. All’articolo 77, secondo comma,
della Costituzione, le parole da: "alle
Camere" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
"alle Camere competenti ai sensi dell’articolo 70, che si riuniscono entro
cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente
convocata".

5. All’articolo 77, terzo comma,
della Costituzione, dopo le parole: "Le Camere" sono inserite le
seguenti: ", secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,".

Articolo 18.

(Decreti legislativi).

1. All’articolo 76
della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I progetti dei decreti
legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle
commissioni parlamentari competenti secondo le norme dei regolamenti di
ciascuna Camera".

Articolo 19.

(Ratifica dei trattati internazionali).

1. L’articolo 80 della Costituzione è
sostituito dal seguente:

"Articolo 80. – È autorizzata
con legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, primo comma, la ratifica dei
trattati internazionali che sono di natura politica, o
prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del
territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi".

Articolo 20.

(Bilanci e rendiconto).

1. All’articolo 81
della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Sono approvati ogni anno i
bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo ai sensi
dell’articolo 70, primo comma".

Articolo 21.

(Commissioni parlamentari d’inchiesta).

1. All’articolo 82,
secondo comma, della Costituzione, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti:
"La Commissione
d’inchiesta istituita dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata
dalle Camere ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e
agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità
giudiziaria. Il Presidente della Commissione d’inchiesta istituita dalla Camera
è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione".

Capo II

MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

Articolo 22.

(Elezione del Presidente della Repubblica).

1. L’articolo 83 della Costituzione è
sostituito dal seguente:

"Articolo 83. – Il Presidente
della Repubblica è eletto dall’Assemblea della Repubblica, presieduta dal
Presidente della Camera dei deputati, costituita dai componenti
delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dal Consiglio o
dall’Assemblea regionale. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge due
delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun
Consiglio provinciale elegge un delegato. La Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste
ha un solo delegato. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per
ogni milione di abitanti nella Regione. L’elezione di tutti i delegati avviene
in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza
delle minoranze.

Il Presidente della Repubblica è
eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea della Repubblica. Dopo il terzo
scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti.
Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti".

Articolo 23.

(Età minima del Presidente della
Repubblica).

1. All’articolo 84, primo comma,
della Costituzione, le parole: "cinquanta
anni" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta anni".

Articolo 24.

(Convocazione dell’Assemblea della Repubblica).

1. All’articolo 85
della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

"Sessanta
giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei
deputati convoca l’Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente
della Repubblica.

Se la Camera dei deputati è sciolta,
o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione
ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo
sono prorogati i poteri del Presidente in carica".

Articolo 25.

(Supplenza del Presidente della Repubblica).

1. All’articolo 86
della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le funzioni del Presidente
della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate
dal Presidente del Senato federale della Repubblica".

2. All’articolo 86, secondo comma,
della Costituzione, le parole: "se le Camere sono
sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione" sono sostituite
dalle seguenti: "se la
Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla
sua cessazione".

Articolo 26.

(Funzioni del Presidente della Repubblica).

1. L’articolo 87 della Costituzione è
sostituito dal seguente:

"Articolo 87. – Il Presidente
della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta la

Nazione ed è garante della
Costituzione e dell’unità federale della Repubblica.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indìce le elezioni della Camera dei
deputati e quelle dei senatori e fissa la prima riunione della Camera dei
deputati.

Promulga le leggi ed emana i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti.

Indìce il referendum popolare nei casi
previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi
indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti delle
due Camere, i presidenti delle Autorità indipendenti e il presidente del Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro.

Accredita e riceve i rappresentanti
diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate,
presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara
lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della
magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell’ambito dei componenti
eletti dalle Camere.

Può concedere grazia e commutare le
pene.

Conferisce le onorificenze della
Repubblica.

Autorizza la dichiarazione del Primo
ministro al Senato federale della Repubblica, ai fini di cui all’articolo 70, commi quarto e quinto, dopo averne verificato la sussistenza
dei presupposti costituzionali".

Articolo 27.

(Scioglimento della Camera dei deputati).

1. L’articolo 88 della Costituzione è
sostituito dal seguente:

"Articolo 88. – Il Presidente
della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni nei seguenti casi:

a) su
richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità;

b) in caso di morte del Primo
ministro o di impedimento permanente accertato secondo
le modalità fissate dalla legge;

c) in caso di dimissioni del Primo
ministro;

d) nel caso di cui
all’articolo 94, terzo comma.

Il Presidente della Repubblica non
emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del
primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi,
venga presentata e approvata con votazione per appello
nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in
numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione
nella quale si dichiari di voler continuare nell’attuazione del programma e si
designi un nuovo Primo ministro. In tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato".

Articolo 28.

(Modifica all’articolo 89 della Costituzione).

1. All’articolo 89,
secondo comma, della Costituzione, le parole: "Presidente del Consiglio
dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "Primo ministro".

Articolo 29.

(Giuramento del Presidente della Repubblica).

1. L’articolo 91 della Costituzione è
sostituito dal seguente:

"Articolo 91. – Il Presidente
della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di
fedeltà alla Repubblica e di osservanza della
Costituzione dinanzi all’Assemblea della Repubblica".

Capo III

MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE
II DELLA COSTITUZIONE

Articolo 30.

(Governo e Primo ministro).

1. L’articolo 92 della Costituzione è
sostituito dal seguente:

"Articolo 92. – Il Governo della
Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono
insieme il Consiglio dei ministri.

La candidatura alla carica di Primo
ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più
liste di candidati all’elezione della Camera dei deputati, secondo
modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l’elezione dei
deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato
alla carica di Primo ministro.

Il Presidente della
Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati,
nomina il Primo ministro".

Articolo 31.

(Giuramento del Primo ministro e dei ministri).

1. L’articolo 93 della Costituzione è
sostituito dal seguente:

"Articolo 93. – Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni,
prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica".

Articolo 32.

(Governo in Parlamento).

1. L’articolo 94 della Costituzione è
sostituito dal seguente:

"Articolo 94. – Il Primo
ministro illustra il programma di legislatura e la composizione

del Governo alle Camere entro dieci
giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul
programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua
attuazione e sullo stato del Paese.

Il Primo ministro può porre la
questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con
priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte
del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento. La votazione ha luogo per
appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non
è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi
costituzionali e di revisione costituzionale.

In qualsiasi
momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni,
con l’approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere
firmata da almeno un quinto dei componenti della
Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni
dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata
dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione,
il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo
scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le
elezioni.

Il Primo ministro si dimette altresì
qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza
espressa dalle elezioni. In tale caso si applica l’articolo 88, secondo comma.

Qualora sia presentata e approvata
una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da
parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in
numero non inferiore alla maggioranza dei componenti
della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica
nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere
messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere
votata per appello nominale".

Articolo 33.

(Poteri del Primo ministro e dei ministri).

1. L’articolo 95 della Costituzione è
sostituito dal seguente:

"Articolo 95. – I ministri sono
nominati e revocati dal Primo ministro.

Il Primo ministro determina la
politica generale del Governo e ne è responsabile.
Garantisce l’unità di indirizzo politico e
amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e
individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all’ordinamento
della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e
l’organizzazione dei ministeri".

Articolo 34.

(Disposizioni sui reati ministeriali).

1. L’articolo 96 della Costituzione è
sostituito dal seguente: "Articolo 96. – Il Primo ministro
e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati
commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria,
previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei
deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale".

Articolo 35.

(Autorità amministrative indipendenti
nazionali).

1. Dopo l’articolo 98 della Costituzione,
è inserito il seguente:

"Articolo 98-bis – Per lo
svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in
materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di
competenza dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, la legge
approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, può istituire apposite
Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di
eleggibilità e le condizioni di indipendenza.

Le Autorità riferiscono alle Camere
sui risultati delle attività svolte".

Capo IV

MODIFICHE AL TITOLO IV DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

Articolo 36.

(Elezione del Consiglio superiore della
magistratura).

1. All’articolo 104, quarto comma,
della Costituzione, le parole: "e per un terzo
dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "per
un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della
Repubblica".

2. All’articolo 104
della Costituzione, il quinto comma è abrogato.

Capo V

MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

Articolo 37.

(Modifiche all’articolo 114 della
Costituzione).

1. La denominazione del titolo V
della Parte II della Costituzione è sostituita dalla
seguente: "Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato".

2. All’articolo 114,
primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", che esercitano le loro funzioni secondo i princìpi
di leale collaborazione e di sussidiarietà". 3. All’articolo 114 della Costituzione, il terzo comma è sostituito
dal seguente:

"Roma è la capitale della
Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari
di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei
limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio".

Articolo 38.

(Approvazione degli statuti delle Regioni
speciali).

1. All’articolo 116, primo comma,
della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul
testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla
proposta di intesa può essere manifestato entro tre
mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due
terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della
Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare
la legge costituzionale".

Articolo 39.

(Modifiche all’articolo 117 della
Costituzione).

1. All’articolo 117
della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La potestà legislativa è
esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario".

2. All’articolo 117, secondo comma,
della Costituzione, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"promozione internazionale del sistema economico
e produttivo nazionale;".

3. All’articolo 117, secondo comma,
della Costituzione, alla lettera e) sono premesse le seguenti parole: "politica monetaria,"; dopo le parole: "tutela del
risparmio" sono inserite le seguenti: "e del credito"; dopo le
parole: "tutela della concorrenza" sono inserite le seguenti: "e
organizzazioni comuni di mercato".

4. All’articolo 117, secondo comma,
della Costituzione, alla lettera h), dopo le parole: "polizia
amministrativa" sono inserite le seguenti: "regionale e".

5. All’articolo 117,
secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera m) è inserita la seguente:

"m-bis) norme generali sulla
tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari".

6. All’articolo 117, secondo comma,
della Costituzione, alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"sicurezza del lavoro;".

7. All’articolo 117, secondo comma,
della Costituzione, alla lettera p) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"ordinamento della capitale;".

8. All’articolo 117,
secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s) sono aggiunte le
seguenti:

"s-bis) grandi reti strategiche
di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e
relative norme di sicurezza;

s-ter) ordinamento della comunicazione;

s-quater) ordinamento delle professioni
intellettuali; ordinamento sportivo nazionale;

s-quinquies) produzione strategica, trasporto e
distribuzione nazionali dell’energia".

9. All’articolo 117,
terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono soppresse le parole: "e sicurezza";

b) sono soppresse le parole: "tutela della salute;";

c) dopo le parole: "ordinamento sportivo" è inserita la seguente:
"regionale";

d) le parole: "grandi reti di trasporto e di navigazione" sono
sostituite dalle seguenti: "reti di trasporto e di navigazione";

e) le parole: "ordinamento della comunicazione" sono sostituite dalle
seguenti: "comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l’emittenza in ambito regionale; promozione in ambito
regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche";

f) le parole: "produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia" sono sostituite dalle seguenti: "produzione, trasporto
e distribuzione dell’energia";

g) le parole: "casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a
carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere
regionale" sono sostituite dalle seguenti: "istituti di credito a
carattere regionale".

10. All’articolo
117 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Spetta alle Regioni la potestà
legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

a) assistenza e organizzazione
sanitaria;

b) organizzazione scolastica,
gestione degli istituti scolastici e di formazione,
salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) definizione della parte dei
programmi scolastici e formativi di interesse
specifico della Regione;

d) polizia amministrativa regionale e
locale;

e) ogni altra materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato".

11. All’articolo
117 della Costituzione, l’ottavo comma è sostituito dal seguente:

"La Regione interessata
ratifica con legge le intese della Regione medesima
con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni
amministrative, prevedendo anche l’istituzione di organi amministrativi
comuni".

Articolo 40.

(Modifica dell’articolo 118 della
Costituzione).

1. L’articolo 118 della Costituzione
è sostituito dal seguente:

"Articolo 118. – Le funzioni
amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio
unitario, siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi
di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città
metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze.

La legge, approvata ai sensi
dell’articolo 70, terzo comma, istituisce la Conferenza
Stato-Regioni per realizzare la leale collaborazione e per promuovere
accordi ed intese. Per le medesime finalità, può istituire altre Conferenze tra
lo Stato e gli enti di cui all’articolo 114.

Ai Comuni, alle Province e alle Città
metropolitane è garantita l’autonomia nell’esercizio delle funzioni
amministrative, nell’ambito delle leggi statali o regionali.

La legge statale disciplina forme di
coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del
secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di coordinamento
con riferimento alla tutela dei beni culturali ed alla ricerca scientifica e
tecnologica. Disciplina altresì forme di coordinamento con riferimento alle
grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse
nazionale.

Comuni, Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato riconoscono e favoriscono l’autonoma iniziativa
dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività
di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà,
anche attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono altresì
l’autonoma iniziativa degli enti di autonomia
funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo principio.
L’ordinamento generale degli enti di autonomia
funzionale è definito con legge approvata ai sensi dell’articolo 70, primo
comma.

La legge, approvata ai sensi
dell’articolo 70, terzo comma, favorisce l’esercizio in forma associata delle
funzioni dei piccoli Comuni e di quelli situati nelle zone montane, attribuendo
a tali forme associative la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni".

Articolo 41.

(Modifiche all’articolo 120 della
Costituzione).

1. All’articolo 120,
secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Il Governo può
sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città
metropolitane, delle Province e dei Comuni" sono sostituite dalle
seguenti: "Lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle Città
metropolitane, alle Province e ai Comuni nell’esercizio delle funzioni loro
attribuite dagli articoli 117 e 118";

b) dopo le parole: "dei governi locali" sono inserite le seguenti: "e
nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e
di sussidiarietà";

c) è soppresso il secondo periodo.

Articolo 42.

(Modifiche all’articolo 122 della
Costituzione).

1. All’articolo 122, primo comma,
della Costituzione, dopo le parole: "stabilisce
anche" sono inserite le seguenti: "i criteri di composizione e".

2. All’articolo 122, quinto comma,
della Costituzione, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e non è immediatamente rieleggibile dopo
il secondo mandato consecutivo".

Articolo 43.

(Modifiche all’articolo 123 della
Costituzione).

1. All’articolo 123,
secondo comma, della Costituzione, è soppresso il secondo periodo.

2. All’articolo 123
della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"In ogni Regione, lo statuto
disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione,
di concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti locali".

Articolo 44.

(Modifiche all’articolo 126 della
Costituzione).

1. All’articolo 126,
primo comma, della Costituzione, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:
"Il decreto è adottato previo parere del Senato federale della
Repubblica".

2. All’articolo
126, terzo comma, della Costituzione, al primo periodo, sono soppresse le
parole: ", l’impedimento permanente, la morte" e il secondo periodo è
sostituito dai seguenti: "Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a
scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del
Presidente della Giunta. In tale caso, lo statuto regionale disciplina
la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano le
disposizioni previste per il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni
della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono

alle dimissioni contestuali della
maggioranza dei componenti il Consiglio".

Articolo 45.

(Leggi regionali ed interesse nazionale della
Repubblica).

1. All’articolo 127
della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Il Governo, qualora ritenga che
una legge regionale o parte di essa pregiudichi
l’interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua
pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli.
Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova
la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni,
sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori
quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni. Il
Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il
conseguente decreto di annullamento".

Articolo 46.

(Garanzie per le autonomie locali).

1. Dopo l’articolo 127 della
Costituzione, è inserito il seguente:

"Articolo 127-bis. – I Comuni,
le Province e le Città metropolitane, qualora ritengano che una legge o un atto
avente forza di legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze
costituzionalmente attribuite, possono promuovere dinanzi alla Corte
costituzionale la questione di legittimità costituzionale.
Una legge costituzionale disciplina le condizioni, le forme e i termini di
proponibilità della questione".

Articolo 47.

(Coordinamento interistituzionale da parte del
Senato federale della Repubblica).

1. Dopo l’articolo 127-bis della
Costituzione, è inserito il seguente:

"Articolo 127-ter. – Fatte salve
le competenze amministrative delle Conferenze di cui all’articolo 118, terzo
comma, la legge dello Stato, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma,
promuove il coordinamento tra il Senato federale della Repubblica e i Comuni,
le Province, le Città metropolitane e le Regioni e ne disciplina forme e
modalità.

Il regolamento del Senato federale
della Repubblica garantisce rapporti di reciproca informazione
e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti di cui al secondo comma dell’articolo 114.

I senatori possono essere sentiti,
ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio o Assemblea della Regione ovvero
dal Consiglio della Provincia autonoma in cui sono stati eletti con le modalità
e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti".

Articolo 48.

(Modifica all’articolo 131 della
Costituzione).

1. All’articolo 131
della Costituzione, le parole: "Valle d’Aosta" e "Trentino-Alto
Adige" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Valle
d’Aosta/Vallèe d’Aoste" e: "Trentino-Alto
Adige/Südtirol".

Articolo 49.

(Città metropolitane).

1. All’articolo 133
della Costituzione è premesso il seguente comma:

"L’istituzione di Città
metropolitane nell’ambito di una Regione è stabilita con legge dello Stato,
approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, su iniziativa dei Comuni
interessati, sentite le Province interessate e la stessa Regione".

Articolo 50.

(Abrogazione).

1. All’articolo 116
della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

Capo VI

MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

Articolo 51.

(Corte costituzionale).

1. L’articolo 135 della Costituzione è
sostituito dal seguente:

"Articolo 135. – La Corte costituzionale è
composta da quindici giudici. Quattro giudici sono
nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre
giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati
dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

I giudici della Corte costituzionale
sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori
ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università
in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale
sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi
dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice
costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni. Nei
successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche
elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici
individuati dalla legge.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il
Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in
ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.

L’ufficio di giudice della Corte è
incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale,
con l’esercizio della professione di avvocato e con
ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d’accusa contro il
Presidente della Repubblica intervengono, oltre i
giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di
cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a deputato, che la Camera dei
deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità
stabilite per la nomina dei giudici ordinari".

2. All’articolo 2 della legge
costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, le parole: "dal
Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera dei
deputati".

3. L’articolo 3 della legge
costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito dal seguente:

"Articolo 3. – 1. I giudici
della Corte costituzionale nominati dal Senato federale della Repubblica e
quelli nominati dalla Camera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con
la maggioranza dei due terzi dei componenti la
rispettiva Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la
maggioranza dei tre quinti dei componenti la
rispettiva Assemblea".

Articolo 52.

(Referendum sulle leggi costituzionali).

1. All’articolo 138
della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

Capo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 53.

(Disposizioni transitorie).

1. Le disposizioni di cui agli
articoli 65, 69, 76, 84, 98-bis, 114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, terzo
comma, 127, 127-bis, 131 e 133 della Costituzione, come modificati dalla
presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
Ogni richiamo all’articolo 70 della Costituzione, contenuto negli articoli 65,
69, 98-bis, 118 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge
costituzionale, è riferito, fino all’applicazione dell’articolo 14 della
presente legge costituzionale, all’articolo 70 della Costituzione nel testo
vigente alla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale.

2. Fatto salvo quanto previsto dai
commi 3, 4 e 6 del presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 55,
56, primo comma, 57, primo e sesto comma, 58, 59, 60, primo comma, 61, 63, 64,
66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 104, 126, primo comma, 127-ter, 135 e 138 della Costituzione, come
modificati dalla presente legge costituzionale, e le disposizioni di cui
all’articolo 51, commi 2 e 3, della presente legge costituzionale si applicano
con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
Gli articoli 56, secondo, terzo e quarto comma, 57, secondo, terzo, quarto e
quinto comma, 60, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificati
dalla presente legge costituzionale, si applicano per la successiva formazione
della Camera dei deputati, nonché del Senato federale
della Repubblica trascorsi cinque anni dalle prime elezioni del Senato
medesimo, salvo quanto previsto dai commi 4 e 7 del presente articolo. Fino
alla prima applicazione delle disposizioni costituzionali di cui al presente
comma, continuano ad applicarsi i corrispondenti articoli della Costituzione
nel testo vigente alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale.

3. Fino all’adeguamento della
legislazione elettorale, ivi comprese le norme concernenti le elezioni nella
circoscrizione Estero, alle disposizioni di cui all’articolo 92, secondo comma,
della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale:

a) a decorrere dalla prima
legislatura della Camera dei deputati successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il
Governo, entro dieci giorni dalla sua formazione, si presenta alla Camera per
ottenerne la fiducia; la Camera
accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello
nominale;

b) non si applica il quarto comma
dell’articolo 70 della Costituzione, come modificato dalla presente legge
costituzionale;

c) ai fini dello scioglimento della
Camera dei deputati si applica l’articolo 88 della Costituzione, nel testo
vigente alla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale.

4. In sede di prima applicazione
della presente legge costituzionale:

a) le prime elezioni del Senato
federale della Repubblica, successive alla data di entrata
in vigore della medesima legge, sono indette dal Presidente della Repubblica,
che ne fissa la prima riunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni
medesime, hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati ed i
senatori così eletti durano in carica per cinque anni; sono eleggibili a
senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i
quaranta anni di età; sono eletti nella circoscrizione Estero solamente i
diciotto deputati di cui all’articolo 56, secondo comma, della Costituzione,
come modificato dalla presente legge costituzionale; ai fini dell’applicazione
dell’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la ripartizione dei seggi
fra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, si effettua dividendo per seicentododici il numero degli
abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della
popolazione;

b) alla scadenza dei cinque anni di
cui alla lettera a) hanno luogo le nuove elezioni del Senato federale della
Repubblica, nella composizione di cui all’articolo 57 della Costituzione, come
modificato dalla presente legge costituzionale; sono eleggibili a senatori di
una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i venticinque
anni di età;

c) la legislatura di ciascuna Assemblea o Consiglio regionale e di Provincia
autonoma, in carica trascorsi trenta mesi dalla data di indizione delle prime
elezioni di cui alla lettera a), dura fino alla data di indizione delle nuove
elezioni di cui alla lettera b); è fatto salvo il caso di scioglimento ai sensi
del comma 5;

d) le nuove elezioni di cui alla
lettera b) sono indette dal Presidente della Repubblica, che fissa la prima
riunione del Senato federale della Repubblica entro il ventesimo giorno dalle
elezioni medesime, ed hanno luogo contestualmente a quelle di tutte le
Assemblee o Consigli regionali o di Provincia autonoma, in carica alla data
delle elezioni, che sono conseguentemente sciolti.

5. Con esclusivo riferimento al
quinquennio successivo alle prime elezioni del Senato federale della
Repubblica, di cui alla lettera a) del comma 4, in caso di scioglimento
del Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome in
base all’articolo 126 o ad altra norma costituzionale, la durata della
successiva legislatura regionale o provinciale è ridotta conseguentemente, in modo
da assicurare, nelle nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, la contestualità di cui all’articolo 57, secondo comma, della
Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.

6. Per le prime elezioni del
Presidente della Repubblica successive alla data di entrata
in vigore della presente legge costituzionale, il termine di quindici giorni di
cui all’articolo 85, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla
presente legge costituzionale, è fissato in quarantacinque giorni.

7. Per le elezioni del Senato
federale della Repubblica e della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e
fino all’adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della
presente legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il
Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge costituzionale.

8. Le disposizioni dei regolamenti
parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi fino alla data di
entrata in vigore delle loro modificazioni conseguenti alla medesima legge. Le
norme regolamentari incompatibili con la presente legge costituzionale cessano
di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge medesima. Fino alla determinazione dei criteri generali
di cui all’articolo 70, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla
presente legge costituzionale, il Presidente di ciascuna Camera verifica che un
disegno di legge non contenga disposizioni relative a
materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.

9. Le funzioni attribuite ai Consigli
delle autonomie locali da disposizioni costituzionali sono esercitate dal
rispettivo Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio della Provincia
autonoma, fino alla data della istituzione di ciascun
Consiglio delle autonomie locali.

10. In sede di
prima applicazione dell’articolo 135 della Costituzione, come modificato
dalla presente legge costituzionale, alla scadenza del termine dei giudici
della Corte costituzionale già eletti dal Parlamento in seduta comune e alle
prime scadenze del termine di un giudice già eletto dalla suprema magistratura
ordinaria e di un giudice già nominato dal Presidente della Repubblica, al
Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alla Camera dei
deputati è attribuita alternativamente l’elezione di ciascun giudice in
scadenza. Al Senato è attribuita l’elezione del primo giudice in scadenza.

11. Il quarto comma dell’articolo 135
della Costituzione, come sostituito dall’articolo 51 della presente legge
costituzionale, non si applica nei confronti dei giudici costituzionali in
carica alla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale.

12. In caso di cessazione anticipata
dall’incarico di singoli componenti del Consiglio
superiore della magistratura, già eletti dal Parlamento in seduta comune, il
Senato federale della Repubblica procede alle conseguenti elezioni suppletive
fino alla concorrenza del numero di componenti di sua competenza, ai sensi
dell’articolo 104, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall’articolo
36 della presente legge costituzionale.

13. Nei cinque anni successivi alla
data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale si possono, con leggi costituzionali, formare nuove Regioni con
un minimo di un milione di abitanti, a modificazione dell’elenco di cui
all’articolo 131 della Costituzione, come modificato dalla presente legge
costituzionale, senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma
dell’articolo 132 della Costituzione, fermo restando l’obbligo di sentire le
popolazioni interessate.

14. Le popolazioni
interessate di cui al comma 13 sono costituite dai cittadini residenti nei
Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione.

15. I senatori a vita in carica alla
data di inizio della prima legislatura successiva a
quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale permangono in carica presso il Senato federale della Repubblica.

16. All’articolo 5
della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2,
lettera b), sono soppresse le parole: ", impedimento permanente o
morte";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente:

"2-bis. Nel caso di impedimento permanente o morte del Presidente della
Giunta, il Consiglio nomina un nuovo Presidente".

17. Le disposizioni di cui al comma
16 si applicano in via transitoria anche nei confronti delle Regioni nelle
quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale, siano già entrati in vigore i nuovi statuti regionali, ai
sensi della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

18. All’articolo 1, comma 3, della
legge costituzionale 31 gennaio 2001, n.2, nel primo
periodo le parole: "il primo rinnovo" sono
sostituite dalle seguenti: "i rinnovi" e la parola: "successivo"
è sostituita dalla seguente: "successivi".

Articolo 54.

(Regioni a statuto speciale).

1. Fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 38, sino all’adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia le disposizioni di cui al capo V della presente
legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di
autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Sino all’adeguamento dei
rispettivi statuti le rimanenti disposizioni della presente legge
costituzionale che interessano le Regioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano.

Articolo 55.

(Adeguamento degli statuti speciali).

1. Ai fini
dell’adeguamento degli statuti di cui all’articolo 54, nelle Regioni a statuto
speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuta parità
di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale
appartengono.

Articolo 56.

(Trasferimento di beni e di risorse).

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il
Governo assicura la puntuale individuazione dei beni e delle risorse da
trasferire alle Regioni e agli enti locali, la loro ripartizione tra le Regioni
e tra Regioni ed enti locali, per garantire l’effettivo esercizio delle
rispettive funzioni e competenze di cui alla presente legge costituzionale e
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La legge dello Stato, approvata
ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, della Costituzione, come modificato
dalla presente legge costituzionale, stabilisce le modalità e i tempi per la
ripartizione dei beni e delle risorse individuati e i successivi trasferimenti,
che devono comunque essere congrui rispetto alle
funzioni e alle competenze esercitate e comportano l’adeguamento delle
amministrazioni statali, in rapporto ad eventuali compiti residui.

Articolo 57.

(Federalismo fiscale e finanza statale).

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le
leggi dello Stato assicurano l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione.
In nessun caso l’attribuzione dell’autonomia impositiva
ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni può
determinare un incremento della pressione fiscale complessiva.