Penale
Il disegno di legge proposto dall’ ex ministro Castelli sulle intecettazioni.
Il disegno di legge proposto dallex ministro Castelli sulle intecettazioni.
Ddl Senato 510 – Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni e introduzione dell’articolo 617 – septies del codice penale concernente la rivelazione del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale
Art. 1.
1. Allarticolo 266-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
“1-bis. Alle intercettazioni indicate nel comma 1 si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche, salvo che sia diversamente stabilito”.
Art. 2.
1. Allarticolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
“3-bis. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, la durata dellintercettazione di comunicazioni tra presenti non può essere prorogata più di due volte. Nel corso dello stesso procedimento, il pubblico ministero può richiedere una nuova intercettazione di comunicazioni tra presenti nello stesso luogo solo quando sopravvengano nuovi elementi che rendano assolutamente indispensabile lintercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini”.
Art. 3.
1. Allarticolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente, e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione, al pubblico ministero, che li custodisce nellarchivio riservato previsto dallarticolo 269, comma 1.”;
b) i commi 5, 6, 7 e 8 sono soppressi.
Art. 4.
1. Dopo larticolo 268 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
“Art. 268-bis. (Trasmissione e deposito dei verbali). 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero trasmette al giudice per le indagini preliminari i verbali relativi alle conversazioni, o a parti di esse, che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, enunciando le ragioni della rilevanza. Con i verbali sono trasmessi anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato lintercettazione. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata lutilizzazione e a quelle prive di rilevanza perchè riguardanti persone, fatti o circostanze estranei alle indagini restano custoditi nellarchivio riservato di cui allarticolo 269.
2. Il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardare la trasmissione dei verbali non oltre la chiusura delle indagini preliminari qualora possa derivare grave pregiudizio per le indagini, ovvero non oltre il quindicesimo giorno dalla conclusione delle operazioni qualora le registrazioni siano numerose.
3. Entro dieci giorni dalla trasmissione, il giudice dispone con decreto il deposito dei verbali delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata lutilizzazione, nonché dei decreti trasmessi. I verbali delle conversazioni non depositati sono restituiti al pubblico ministero che li custodisce nellarchivio riservato di cui allarticolo 269.
4. Con lo stesso decreto indicato nel comma 3, il giudice fissa apposita udienza in camera di consiglio per lacquisizione delle conversazioni, dandone avviso al pubblico ministero e ai difensori della parti. Ai difensori è anche dato avviso della facoltà di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nellarchivio riservato e di ascoltare le registrazioni. Gli avvisi sono comunicati ai difensori almeno quindici giorni prima delludienza.
5. Almeno cinque giorni prima delludienza, i difensori delle parti possono indicare specificamente le conversazioni, o parti di esse, non depositate, delle quali chiedono lacquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza.
6. Se la trasmissione dei verbali di cui al comma 1 è effettuata dal pubblico ministero contestualmente alla richiesta di rinvio a giudizio il giudice prima di procedere ai sensi degli articoli 418 e 419, provvede agli adempimenti di cui al comma 3 e gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 sono effettuati contestualmente a quelli di cui agli articoli 418 e 419. Ludienza di cui allart. 268-ter si svolge contestualmente alludienza preliminare.
7. La disposizione di cui al comma 2 dellarticolo 416 non si applica ai verbali custoditi nellarchivio riservato.
Art. 268-ter. (Udienza di acquisizione delle conversazioni). 1. Nelludienza il giudice, sentite le parti, dispone con ordinanza motivata lacquisizione delle conversazioni rilevanti di cui non è vietata lutilizzazione, esaminando, se lo ritiene necessario, anche gli atti custoditi nellarchivio riservato di cui allarticolo 269. La documentazione depositata ma non acquisita è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nellarchivio riservato.
2. I difensori delle parti possono estrarre copia delle conversazioni di cui è stata disposta lacquisizione.
3. I verbali e le registrazioni rimangono coperti da segreto fino a quando non ne sia stata disposta lacquisizione.
4. Il giudice dispone la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite.
Art. 268-quater. (Trascrizione delle registrazioni). 1. Per le operazioni di trascrizione si osservano le forme, i modi e le garanzie previste per lespletamento delle perizie.
2. Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe sono inserite nel fascicolo degli atti di indagine e poi nel fascicolo del dibattimento a norma dellarticolo 431.
3. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possano estrarre copia.
4. Se prima della conclusione delle operazioni di trascrizione è presentata la richiesta di rinvio a giudizio, il giudice può fissare ludienza preliminare e procedere alle deliberazioni quando per la decisione non è necessario attendere lesito delle operazioni peritali.
Art. 268-quinquies. (Uso delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari). 1. Quando il giudice deve adottare una decisione prima del deposito previsto dallarticolo 268-bis, comma 3, il pubblico ministero può presentare i risultati delle intercettazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini, e di cui non è vietata lutilizzazione. Il giudice dispone lacquisizione nel fascicolo degli atti di indagine delle conversazioni rilevanti per la decisione e restituisce le altre al pubblico ministero perchè le custodisca nellarchivio riservato di cui allarticolo 269.
Art. 268-sexies. (Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice). 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice, ai fini delle decisione da adottare, può disporre, anche di ufficio, lesame dei verbali e lascolto delle registrazioni custodite nellarchivio riservato di cui allarticolo 269.
2. Quando è richiesta larchiviazione, il giudice se provvede a norma dellarticolo 409, commi 4 e 5, indica al pubblico ministero le conversazioni rilevanti, fissando, ove occorra, ludienza di acquisizione delle stesse.
3. Nelludienza preliminare, il giudice dispone, anche di ufficio, con ordinanza motivata, lacquisizione delle conversazioni rilevanti.
4. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre su specifica e motivata richiesta delle parti lacquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia”.
Art. 5.
1. Allarticolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente in apposito archivio riservato del pubblico ministero che ha disposto lintercettazione.”;
b) nel comma 2, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: “Tuttavia gli interessati o il pubblico ministero, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato lintercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dellarticolo 127, anche quando la distruzione è chiesta contestualmente allarchiviazione”.
Art. 6.
1. Allarticolo 270 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono trasmessi alla autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“3-bis. La documentazione contenuta nellarchivio riservato di cui allarticolo 269, comma 1, è trasmessa in copia al pubblico ministero competente che provvede a custodirla nellarchivio istituito presso il proprio ufficio”.
Art. 7.
1. Dopo larticolo 617-sexies del codice penale è inserito il seguente:
“Art. 617-septies (Rivelazione del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale). 1. Chiunque rivela indebitamente il contenuto di conversazioni o comunicazioni intercettate in un procedimento penale e coperte da segreto, delle quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, servizio o qualità o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
2. Se lagevolazione è soltanto colposa la pena è della reclusione fino a un anno.
3. La pena prevista dal primo comma si applica anche a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di conversazioni o comunicazioni intercettate in un procedimento penale e coperto da segreto quando dalla rivelazione derivi una lesione del diritto alla riservatezza.
4. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal primo e dal terzo comma e della reclusione da due mesi a due anni nei casi previsti dal secondo comma”.
Art. 8.
1. Dopo larticolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di proceduta penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
“Art. 89-bis. (Archivio riservato delle intercettazioni). 1. Presso lufficio del pubblico ministero è istituito larchivio riservato previsto dallarticolo 269, comma 1, del codice, in cui sono custoditi i verbali e le registrazioni delle intercettazioni.
2. Larchivio è tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del pubblico ministero con modalità tali da assicurare la riservatezza della documentazione in esso contenuta.
3. Oltre agli ausiliari autorizzati dal pubblico ministero, allarchivio possono accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso è annotato in apposito registro, con lindicazione della data, dellora iniziale e finale dellaccesso e degli atti contenuti nellarchivio di cui è stata presa conoscenza.
4. Il difensore può ascoltare le registrazioni con apparecchi a disposizione dellarchivio, ma non può ottenere copia delle registrazioni e degli atti di cui ha preso conoscenza”.