Penale

Tuesday 12 October 2004

Il Disegno di Legge in tema di diffamazione a mezzo stampa. Camera dei Deputati – 11 ottobre 2004

Il Disegno di Legge in tema di diffamazione a mezzo stampa

Camera dei Deputati

«Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante»

Ddl 26 – 385 – 1177 – 1243 – 2084 – 588 – 539 – 3021 2764/C

11 ottobre 2004

Articolo 1

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)

1. Dopo il primo comma dell’articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto il seguente:

«Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, ai siti internet aventi natura editoriale».

2. All’ articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo le parole «sono pubblicate» aggiungere le seguenti: «, senza commento,»;

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«3bis. Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, nella stessa fascia oraria della notizia cui si riferiscono. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche della notizia cui si riferiscono»;

c) dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

«4bis. Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57bis del codice penale devono provvedere, a proprie cure e spese, alla pubblicazione su almeno due quotidiani a tiratura nazionale delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro due giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare riferimento allo scritto che l’ha determinata»;

d) al quinto comma, primo periodo, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quinto e sesto comma»..

3. Dopo larticolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:

«Art. 11bis (Risarcimento del danno). 1. Nella determinazione del danno derivante dalla pubblicazione ritenuta lesiva della reputazione o contraria a verità, il giudice tiene conto delleffetto riparatorio della pubblicazione della rettifica, se richiesta dalla persona offesa.

2. Quando il giudice procede alla liquidazione del danno in via equitativa, l’entità del danno non patrimoniale non può comunque eccedere la somma di euro 30.000. Il giudice non è vincolato al limite predetto nel caso in cui l’imputato sia già stato condannato, in sede civile o penale, con sentenza esecutiva, al risarcimento del danno in favore della medesima parte offesa.

3. Nei casi previsti dalla presente legge, l’azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in un anno dalla pubblicazione».

4. L’articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 – (Pene per la diffamazione) – 1. Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 5.000 a euro 10.000.

2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dallarticolo 36 del codice penale e, nellipotesi di cui allarticolo 99, comma 2, del codice penale, la pena accessoria dell’interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.

3. L’autore dell’offesa non è punibile se provvede, ai sensi dell’articolo 8, alla pubblicazione di dichiarazioni o rettifiche.

4. Il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari».

4. L’articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è abrogato.

Articolo 2

(Modifiche al codice penale)

1. L’articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 57 – (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva e altri mezzi di diffusione) – 1. Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, rispondono dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo».

2. L’articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 594 – (Ingiuria). Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 1.500.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

Le pene sono aumentate qualora l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto determinato, ovvero sia commessa in presenza di più persone».

3. L’articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 595 – (Diffamazione). Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 594, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la multa fino a euro 3.000.

La pena è aumentata se loffesa consiste nellattribuzione di un fatto determinato.

Se l’offesa è arrecata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa da euro 2.500 a euro 5.000.

Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dellarticolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, nel caso in cui l’autore dell’offesa pubblichi una completa rettifica del giudizio o del contenuto lesivo dellaltrui reputazione.

Alla condanna consegue la pena accessoria dell’interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi, nell’ipotesi di cui all’articolo 99, comma 2, del codice penale.

Se l’offesa è arrecata ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentata sino al triplo».

Articolo 3

(Modifiche allarticolo 427 del codice di procedura penale)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 427 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«3bis. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 a 10.000 euro a favore della cassa delle ammende.»

Articolo 4

(Norma transitoria)

1. Nel caso in cui la condanna a pena detentiva per i reati di cui alla presente legge debba essere ancora eseguita prima della data di entrata in vigore della legge stessa, ovvero, a tale data, sia in corso desecuzione, la pena della reclusione è convertita in pena pecuniaria ai sensi dellarticolo 135 del Codice penale.