Famiglia
Il disegno di legge del ministro Turco per il parto naturale
Il disegno di legge del ministro
Turco per il parto naturale
SCHEMA DISEGNO DI LEGGE RECANTE
NORME PER LA TUTELA DEI
DIRITTI DELLA PARTORIENTE, LA
PROMOZIONE DEL PARTO FISIOLOGICO E LA SALVAGUARDIA DELLA
SALUTE DEL NEONATO.
DISEGNO DI LEGGE
Articolo 1
(Finalità)
La presente legge persegue le
seguenti finalità:
promuovere
un’appropriata assistenza alla nascita, tutelando i diritti e la libera scelta
della gestante in coerenza con i modelli organizzativi delle Regioni;
assicurare
la tutela della salute materna, il benessere del nascituro e quello delle
famiglie nell’esperienza della genitorialità;
ridurre
i fattori di rischio di malattia pre e post concezionali del nascituro
attraverso specifici interventi preventivi;
potenziare
l’attività dei consultori familiari con l’attivazione di programmi specifici per
la salute preconcezionale e riproduttiva, per la tutela della maternità e per
la promozione dell’allattamento al seno;
promuovere
la più ampia conoscenza delle modalità di assistenza e delle pratiche
socio-sanitarie raccomandate, con particolare riferimento ai corsi di
accompagnamento alla nascita, anche al fine dell’apprendimento e dell’uso delle
modalità, farmacologiche e non, per il controllo del dolore nel
travaglio-parto, ivi comprese le tecniche che prevedono il ricorso ad anestesie
locali e di tipo epidurale;
favorire
il parto fisiologico e promuovere le modalità per l’appropriatezza degli
interventi al fine di ridurre la percentuale dei tagli cesarei e aumentare la
prevalenza dell’allattamento al seno, secondo le raccomandazioni dell’OMS-UNICEF;
rafforzare
gli strumenti per la salvaguardia della salute materna e della salute del
neonato;
promuovere
una assistenza ostetrica appropriata alla gravidanza a basso rischio, al parto
fisiologico e al puerperio;
assicurare
la qualità dell’assistenza ostetrica e pediatrico –neonatologica nel periodo
perinatale da valutare con indicatori adeguati sull’impiego e sui risultati
delle pratiche raccomandate sulla base delle prove scientifiche;
(…)
(…)
contrastare
le disequità territoriali e sociali di accesso ai servizi per la tutela
materno-infantile, anche mediante l’adozione del modello operativo basato
sull’offerta attiva e migliorando la fruibilità dei servizi da parte della
popolazione più svantaggiata e prevedendo l’attuazione di programmi di
assistenza socio-sanitaria e di mediazione culturale per le donne immigrate,
favorendone l’integrazione;
promuovere
l’informazione e la consulenza alle donne che decidono di avere una gravidanza,
alle gestanti, anche mediante i corsi di accompagnamento alla nascita e
stimolando l’impegno in tal senso dei servizi territoriali ed ospedalieri anche
al fine di una consapevole scelta del tipo di assistenza, del luogo e delle
modalità del parto;
promuovere
l’informazione, l’assistenza e la consulenza alle donne e alle famiglie per gli
interventi efficaci nell’ambito del puerperio e della salute psico-fisica
relazionale al post-partum;
promuovere
la continuità assistenziale per tutta la durata della gravidanza, nel periodo
della nascita e dopo la nascita, garantendo l’integrazione tra territorio e
strutture ospedaliere.
Articolo 2
(Livelli
essenziali delle prestazioni assistenziali in favore della gestante, della
partoriente e del neonato)
Con le procedure previste
dall’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede alla
rimodulazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali in favore
della gestante, della partoriente e del neonato, tenendo presenti le seguenti priorità:
aggiornamento
e verifica delle prestazioni previste per l’assistenza preventiva per la salute
preconcezionale e in gravidanza;
nel
quadro di una maggiore e migliore umanizzazione dell’evento nascita, il
controllo e la gestione del dolore nel travaglio-parto, anche mediante ricorso
a tecniche avanzate di anestesia locale e di tipo epidurale, in condizioni di
appropriatezza e nell’ambito dei modelli organizzativi locali;
l’allattamento
materno precoce e il rooming-in;
la
dimissione precoce e appropriata della partoriente e del neonato nell’ambito di
percorsi assistenziali specifici che comprendano risposte multidisciplinari,
rivolte sia alla madre che al bambino nell’ambito dell’integrazione ospedale
territorio;
garantire
una adeguata rete di emergenza per il neonato e per la gestante favorendo, ove
possibile, il preventivo trasferimento della gestante presso un centro
appropriato.
Con le medesime procedure
indicate al comma 1, sono contestualmente rimodulati i livelli essenziali delle
prestazioni assistenziali diverse da quelle di cui al comma 1, al fine di
garantire la copertura dei maggiori oneri derivanti da quanto disposto al
medesimo comma 1.
Articolo 3
(Integrazione
al Piano sanitario nazionale 2006-2008)
Su
proposta del Ministro della salute, il Governo e le Regioni, in coerenza con il
Piano sanitario nazionale 2006 – 2008, adottato con decreto del Presidente
della Repubblica 7 aprile 2006, pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 149 del 17 giugno 2006, stipulano, a integrazione del
Piano sanitario nazionale, una intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, finalizzata alla promozione delle attività volte a
realizzare le finalità di cui alla presente legge.
Con la medesima intesa di cui al
comma 1 le Regioni convengono l’entità delle risorse
poste in disponibilità per il Servizio sanitario nazionale e vincolate ai sensi
dell’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da destinare
per le finalità della presente legge, tenuto conto degli interventi già
attivati con tali risorse.
Il comitato permanente per la
verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 9 dell’intesa tra Stato, Regioni e
Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, individua le
modalità di monitoraggio della presente legge.
Nell’ambito della relazione
annuale al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano sanitario nazionale
il Ministro della salute riferisce sui risultati conseguiti dalla intesa di cui
al comma 1, tenendo conto dei dati rilevati a livello regionale.
Dalle disposizioni della presente
legge non derivano ulteriori oneri per la finanza pubblica.