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Thursday 26 February 2004

Il diniego del permesso di costruire deve sempre essere motivato. T.A.R. PIEMONTE SEZ I, sentenza 11 febbraio 2004 n. 222

Il diniego del permesso di costruire deve sempre essere motivato.

T.A.R. PIEMONTE SEZ I, sentenza 11 febbraio 2004 n. 222

Pres. Gomez de Ayala, Est. Peruggia

O. ed altri c. Comune di Pezzana

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

– I sezione –

Sent. n. 222/04

R.G. 124/04

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 124 del 2004, proposto dai

signori Giuseppe Oppezzo e Maria Elena Greppi, rappresentati e difesi dall’avvocato Giorgio Santilli, ed elettivamente domiciliati presso di lui a Torino, via Sacchi 44.

contro

Comune di Pezzana, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio

per l’annullamento, previa sospensione,

del diniego opposto agli interessati dal comune di Pezzana, con l’atto 11.11,2003, n. 3583, relativo alla richiesta del permesso di costruire per due silos agricoli.

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;

Relatore, alla camera di consiglio del 11.2.2004 il ref. P. Peruggia, comparso l’avvocato Giorgio Santilli.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

ESPOSIZIONE IN FATTO E DIRITTO

I signori Giuseppe Oppezzo e Maria Elena Greppi presentarono al Comune di Pezzana una domanda per essere autorizzati a costruire due silos destinati allo stoccaggio di prodotti agricoli. La domanda venne respinta, con il provvedimento 11.11.2003, n. 3583 che gli interessati considerano lesivo, e nei confronti del quale hanno notificato l’atto 10.1.2004, depositato il 20.1.2004 con cui deducono il vizio di eccesso di potere, e chiedono sospendersi l’esecuzione della determinazione impugnata.

Il Comune di Pezzana non si è costituito in giudizio.

Il giudice ritiene di poter decidere con sentenza succintamente motivata, attesa la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione dell’istanza cautelare e la manifesta fondatezza della censura dedotta.

Gli interessati si dolgono del diniego opposto dal comune di Pezzana alla domanda proposta per la realizzazione di due silos in via Valvicino 6, destinati a contenere prodotti agricoli.

L’atto impugnato consiste in una comunicazione del responsabile del servizio, che ha reso noto che “… la commissione igienico-edilizia nella seduta 7/1172003, …, ha espresso parere SFAVREVOLE al rilascio del permesso a costruire relativo all’oggetto, in quanto gli elaborati progettuali allegati rappresentano l’edificio oggetto di richiesta con altezze superiori a quelle urbanisticamente previste per l’area interessata…” . I ricorrenti hanno correttamente inteso che la citata comunicazione ha l’effetto di comportare la reiezione della loro domanda, secondo quando ritiene la giurisprudenza consolidatasi in materia (sin da Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 1987, n. 196), per cui il ricorso può essere conosciuto nel merito.

La censura dedotta riguarda innanzitutto la carenza di motivazione: il giudice ritiene di poter seguire al riguardo la propria giurisprudenza (ad es. sent. 18 gennaio 2001, n. 88), che considera necessaria per la legittimità del diniego di assenso al titolo edilizio l’indicazione delle ragioni in fatto e diritto che comportano la dichiarazione di incompatibilità tra il progetto ed il piano. In questo caso la commissione edilizia ha rilevato che i silos in progetto eccedono l’altezza ammessa nella zona urbanistica in questione, senza far cenno alle norme da cui deriverebbe l’allegata incompatibilità.

Ne consegue che il diniego è illegittimo sotto questo profilo, per cui il motivo va accolto e l’atto annullato.

L’amministrazione si dovrà rideterminare al riguardo, indicando quali sono le altezze ammesse nella zona omogenea in questione, apportando così un necessario momento collaborativo nel procedimento iniziato ad istanza della parte.

L’altro motivo è assorbito.

Le spese vanno dichiarate irripetibili, dati i giusti motivi.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, I sezione, pronunciandosi sul ricorso con sentenza brevemente motivata, lo accoglie ed annulla l’atto impugnato, salvi gli atti che l’amministrazione dovrà adottare.

Dichiara irripetibili le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 11.2.2004, con l’intervento dei signori magistrati:

Alfredo Gomez de Ayala, Presidente

Bernardo Baglietto p. ref.

Paolo Peruggia p. ref. est.

IL PRESIDENTE L’ESTENSORE

F.to A. Gomez de Ayala F.to P.Peruggia

Firmato il Direttore di segreteria

M. Luisa Cerrato Soave

Depositata in segreteria a sensi di legge

il 11 febbraio 2004

Firmato il Direttore di segreteria

M. Luisa Cerrato Soave