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Il diniego al nulla-osta paesaggistico deve essere specificamente motivato. TAR LAZIO – ROMA, SEZ. I TER – sentenza 2 novembre 2004 n. 12086
Il diniego al nulla-osta paesaggistico deve essere specificamente
motivato.
TAR LAZIO – ROMA, SEZ.
I TER – sentenza 2 novembre 2004 n. 12086 – Pres. Tosti, Est. Lo Presti – Fallimento Sincies
Chiementin s.p.a. (Avv. Di Rienzo) c. Regione Lazio (n.c.) e Ministero Beni Culturali e Ambientali (Avv.ra Stato)
PER L’ANNULLAMENTO
Dell’atto in data 1.12.1994 con il
quale l’Amministrazione Regionale ha espresso parere negativo al rilascio della
concessione in sanatoria limitatamente al manufatto "corpo C" facente
parte di un complesso edilizio più ampio assentito, e del provvedimento del
Ministero Beni Culturali e Ambientali in data 18.1.1995 che ha recepito il predetto parere.
FATTO
In data 11.3.1994 la società
ricorrente presentava domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 32 della legge n.
47/85 per opere edilizie abusivamente realizzate e relative ad edifici adibiti
ad uso artigianale siti in Roma, via Appia Pignatelli 296, censiti in
catasto al foglio 996, p.lle 80,90,421,92 e 91.
Con la nota impugnata
il competente Assessorato regionale esprimeva parere favorevole alla
sanatoria, sotto il profilo della compatibilità con il vincolo paesaggistico
gravante sulla zona, ad eccezione del corpo manufatto "C", ritenuto
incompatibile con la valenza paesaggistica dell’area in quanto realizzato con
materiali propri delle opere precarie.
La ricorrente ne assume
l’illegittimità per violazione dell’art. 32 legge 47/85, difetto di
motivazione, eccesso di potere per illogicità manifesta, considerato che il
parere negativo espresso non estrinseca in maniera adeguata le ragioni della
ritenuta incompatibilità del manufatto con il vincolo paesaggistico, mentre
l’Amministrazione avrebbe potuto indicare prescrizioni volte a garantirne la
compatibilità con il paesaggio circostante.
La Regione Lazio, benchè ritualmente intimata, non si costituiva in giudizio.
Si costituiva invece il Ministero dei
Beni Culturali per chiedere il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del giorno 3
giugno 2004 la causa veniva rimessa in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato nella parte in
cui si lamenta l’insufficienza della motivazione del parere negativo dell’Amministrazione regionale.
Premesso infatti
che l’amministrazione preposta alla tutela delle aree sottoposte a vincolo
paesaggistico, in sede di diniego di autorizzazione paesaggistica, non è tenuta
ad indicare, in una logica comparativa degli interessi in gioco, prescrizioni
tese a rendere l’intervento compatibile con la bellezza tutelata, la cui
protezione risponde ad un interesse pubblico normalmente prevalente su quello
privato (cfr. fra le altre Tar Toscana III, 20.5.2002 n. 1042), il parere espresso in ordine alla ritenuta incompatibilità dell’opera con la
valenza paesaggistica dell’area deve essere specificamente e dettagliatamente
motivato con riferimento ai profili di contrasto dell’intervento edilizio
considerato con il paesaggio circostante.
Ne consegue, in via generale, che il
provvedimento di diniego del nulla osta all’intervento edilizio in area
sottoposta vincolo di tutela paesaggistica è illegittimo per insufficienza
della motivazione, allorquando il parere negativo affermi un generico impatto
ambientale dell’intervento nella zona senza specificare in maniera puntuale le
ragioni della ritenuta incompatibilità ambientale dell’opera, specie ove essa si inserisca in un contesto edilizio complessivo invece
ritenuto assentibile (cfr. in
proposito Tar Umbria 6.3.1998 n. 182).
In altri termini, pur non spingendosi
l’onere motivazionale fino al punto dell’indicazione di prescrizioni tali da
rendere l’intervento edilizio assentibile, il provvedimento di diniego deve
rendere intelligibili all’interessato le ragioni del ritenuto contrasto
dell’opera con il paesaggio circostante, così da consentire,se
del caso, l’adozione di eventuali accorgimenti volti a consentirne il recupero
della compatibilità ambientale e paesaggistica.
Nel caso di specie l’Amministrazione
regionale ha ritenuto compatibile con il vincolo paesaggistico
il complesso edilizio sopra indicato, ad eccezione di un singolo
manufatto, solo in quanto realizzato con il materiale proprio delle opere
precarie, senza in alcun modo chiarire le ragioni per le quali detto materiale
sia stato ritenuto contrastante con il contesto paesaggistico circostante.
In altri termini l’impatto ambientale
negativo del manufatto in questione viene solo genericamente asserito
dall’amministrazione regionale, nonostante esso si inserisca
in un complesso edilizio più ampio, invece ritenuto compatibile con il vincolo
paesaggistico.
La specificità dell’onere
motivazionale a carico dell’autorità preposta alla tutela del vincolo
paesaggistico, in sede di diniego di autorizzazione,
si comprende ancor più ove si consideri che il parere negativo da detta
autorità formulato, ha valore vincolante nel procedimento di condono edilizio,
impedendo definitivamente il rilascio della concessione edilizia in sanatoria,
il cui diniego invece non implica alcun onere di diffusa motivazione, potendosi
legittimamente basare sul semplice diniego di nulla osta dell’autorità preposta
al vincolo (cfr. in
proposito Tar Campania Napoli IV, 19.6.2003 n. 7596).
Conclusivamente il ricorso va accolto
per la dedotta insufficienza della motivazione del parere impugnato; ne
consegue pronuncia di annullamento degli atti
impugnati.
Sussistono giusti motivi per
compensare interamente tra le parti le spese di
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio, sezione interna prima ter, accoglie il
ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa spese.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2004.
Luigi Tosti Presidente
Giampiero Lo Presti Giudice est.
Depositata in segreteria in data 2
novembre 2004.