Penale

Tuesday 11 September 2007

Il difensore non può compiere indagini difensive all’ estero.

Il difensore non può compiere
indagini difensive all’estero.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I
PENALE

Sentenza 19 giugno 2007, n. 23967

Svolgimento del processo – Motivi
della decisione

Il Tribunale del riesame di
Trieste accoglieva parzialmente l’appello presentato avverso l’ordinanza del
GIP della stessa città che aveva rigettato la richiesta di revoca delle misure
cautelari in relazione ai reati di associazione a
delinquere, riduzione in schiavitù, e contro il patrimonio. Rilevava che il
procedimento aveva ad oggetto una vasta e complessa indagine condotta dalla DDA
su un gruppo criminale che sfruttava soggetti di età minore, sottratti alle
famiglie, privati della libertà personale e indotti a commettere furti.
L’indagine aveva coinvolto famiglie provenienti da una zona delimitata della
Bulgaria, appartenenti alla etnia rom. Le principali fonti di accusa erano
costituite dalle dichiarazioni di A. S., che, dopo aver svelato alla P.G. l’esistenza
di tali traffici, era stato utilizzato come infiltrato nell’organizzazione,
dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, da documentazione acquisita in
Bulgaria e dall’acquisizione degli atti relativi ai vari procedimenti
incardinati in varie parti d’Italia, relativi ai reati contro il patrimonio
commessi dai minori. Successivamente erano state acquisite le dichiarazioni di
una minore, vittima dei reati, Z.G., che aveva trovato
il coraggio di ribellarsi a coloro che la sfruttavano. Riteneva il Tribunale
del riesame, che dalle dichiarazioni raccolte emergesse con evidenza la
sussistenza del delitto di riduzione in schiavitù previsto dall’art. 600 c.p.
sia per il metodo di reclutamento, addestramento e sfruttamento, sia per lo
stato di soggezione continua in cui erano tenuti detti
minori.

Rilevava ancora che i risultati
delle investigazioni difensive prodotte, consistenti in dichiarazioni raccolte
in Bulgaria dal difensore, fossero del tutto inutilizzabili
perchè prive del crisma di legalità che ogni attività all’estero deve
avere e cioè dell’uso dello strumento della rogatoria internazionale; inoltre
le persone escusse erano tutte anche indagate nel presente procedimento, mentre
il difensore si era limitato a chiedere loro se erano sotto processo, ricevendone
risposta negativa, e procedendo alle domande senza il rispetto dell’art. 391
bis c.p.p., comma 5.

Tanto premesso il Tribunale
rilevava che non sussistevano i gravi indizi del reato di riduzione in
schiavitù, qualora fosse risultato che le vittime erano maggiorenni, mentre
sussistevano per tutti gli altri . In particolare K. e
P. da un lato e M. e Z. dall’altro risultavano essere
custodi delle minorenni sfruttate, risultavano essere entrati insieme nel
territorio italiano, pur non avendo tra loro alcun vincolo parentale,
risultavano essere coloro che andavano a ritirare le minori, quando venivano
fermate in occasione dei furti, e, infine, erano stati riconosciuti dal
collaboratore S.. Quanto alle esigenze cautelari rilevava che sussistevano tutte
quelle individuate dal GIP, cioè sia il pericolo per l’acquisizione della
prova, visto lo stato di soggezione delle vittime, sia il pericolo di fuga, sia
il pericolo di recidiva specifica. Contro la decisione presentavano ricorso tutti gli indagati e deducevano:

– erronea applicazione della
norma sostanziale di cui all’art. 600 c.p., avendo
ritenuto che qualora le vittime del reato fossero provatamente minorenni il
reato sussisteva, mentre se erano maggiorenni non sussisteva; la minore età
della vittima era solo un’aggravante del reato e non ne era un elemento
costitutivo, per cui l’argomentazione utilizzata determinava la manifesta
illogicità della decisione;

– mancanza di motivazione in
relazione ai singoli capi di imputazione, soprattutto in relazione ai furti,
essendosi limitata l’ordinanza a motivare sulla sussistenza dell’associazione a delinquere;

– mancata assunzione di una prova
costituita dalla prova documentale della maggiore età delle presunte sfruttate,
e dalla prova documentale della sussistenza di precisi legami familiari tra gli
accusati, infatti K. e P. sarebbero madre e figlio e
così M. e Z.;

– inosservanza di norme
processuali, per aver dichiarato inutilizzabili i risultati delle
investigazioni difensive, mentre l’art. 391 bis c.p.p. non poneva alcuna
preclusione allo svolgimento di attività difensiva all’estero, la
certificazione del difensore che l’atto era conforme al contenuto delle
dichiarazioni acquisite faceva fede fino a querela di falso, non era previsto
per i difensori l’accesso alla procedura della rogatoria, la mancanza di
sanzioni per dichiarazioni mendaci nulla toglieva alla storicità dell’atto, non
corrispondeva al vero che non si erano rispettate le formalità di cui all’art.
391 bis c.p.p., comma 5;

travisamento
del fatto per aver ritenuto che già in relazione ad altre posizioni processuali
era stato ravvisato il delitto associativo e nell’aver omesso di verificare in
relazione ai singoli indagati se sussistevano i gravi indizi di colpevolezza,
mancando completamente i riscontri costituiti dalle dichiarazioni delle
presunte persone offese. La
Corte ritiene che i ricorsi debbano essere dichiarati
inammissibili.

In relazione alla
inutilizzabilità delle investigazioni difensive deve rilevarsi che la stessa
discende dai principi generali del codice di procedura penale e, pur non
essendo esplicitamente affermato che il difensore non può recarsi all’estero a
svolgere dette investigazioni, discende dall’ordinamento tale divieto, essendo
evidente che, ai fini dell’utilizzabilità di atti compiuti all’estero, per
tutte le parti processuali, deve essere esperita la procedura prevista dal
codice in materia di rogatorie. Poichè non è prevista la possibilità per il
difensore di ricorrere alla rogatoria all’estero, ne discende che tale tipo di
atto non è esperibile dal difensore mediante la disciplina prevista dall’art.
391 bis c.p.p. ed egli ha l’obbligo di passare attraverso la richiesta al P.M.
o al GIP, affinchè costoro attivino la procedura della rogatoria
internazionale. D’altronde, tramite le indagini difensive non è esperibile ogni
tipo di atto" il legislatore ha limitato l’oggetto delle indagini
all’assunzione di dichiarazioni, alla richiesta di documentazione, all’accesso
ai luoghi, ma ad esempio non ha previsto la possibilità di effettuare
accertamenti tecnici irripetibili, in relazione ai quali il difensore ha
l’obbligo di inoltrare richiesta al P.M..

Gli altri motivi di ricorso
contestano la ricostruzione degli elementi di fatto operata dal Tribunale del
riesame e pertanto non sono consentiti in sede di legittimità. La contestazione
inerente all’età delle persone offese è contraddittoria in quanto da un lato si
considera errato il ragionamento effettuato dal Tribunale di considerare l’età
delle persone offese scriminante, e dall’altro si chiede di valutare che anche
altre persone offese sono maggiorenni.

In realtà l’ordinanza non si
limita ad affermare che il reato sussiste solo nei confronti di persone minori,
ma afferma che in caso di minorenni il reato risulta provato dalle modalità di
sottrazione alle famiglie, dall’utilizzo per commettere furti con la garanzia
dell’impunità, circostanze che nell’ipotesi di maggiorenni e nel caso che non
siano provate attività di violenza fisica e psichica, impediscono di confermare
i gravi indizi posti alla base della misura cautelare. Quanto alle prove
dell’esistenza di legami familiari tra gli indagati si tratta di questioni di
fatto che l’ordinanza ha escluso e pertanto non può essere ripresentata in sede
di legittimità.

Infine contrariamente a quanto
affermato nei motivi di ricorso i gravi indizi di reato a carico degli attuali
indagati non sono individuati con un richiamo per relationem a un’ordinanza
riguardanti altri indagati, ma tramite l’individuazione di precise fonti di
prova, quali le dichiarazioni ed i riconoscimenti effettuati da S., i risultati
delle intercettazioni e le dichiarazioni di una delle vittime e su tali
elementi i motivi di ricorso sono aspecifici.

I ricorrenti devono essere
condannati in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della
somma di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili
i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese
processuali e ciascuno della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.

Dispone trasmettersi a cura della
Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto Penitenziario
ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 29 maggio
2007.

Depositato in Cancelleria il 19
giugno 2007