Speciali
Il decreto salva energia
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 117, secondo comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare immediate misure per ripristinare e garantire la continuita’ delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza;
Ritenuta quindi la straordinaria necessita’ ed urgenza di modificare i vigenti limiti relativi agli scarichi industriali per un limitato periodo temporale, comunque non superiore a settantacinque giorni, al fine di consentire, ai soli impianti di produzione di energia termo-elettrica, di funzionare per un numero di ore sufficiente a fronteggiare le situazioni di emergenza di approvvigionamento della rete di trasmissione nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attivita’ produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Limiti per la temperatura degli scarichi termici delle centrali termoelettriche
1. Al fine di garantire la produzione di energia elettrica e la disponibilita’ di potenza in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, i limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota 1 della tabella 3, allegato 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258,
relativamente all’esercizio delle centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, per un periodo di 75 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono cosi’ modificati:
a) per il mare e per le zone di foce di corsi d’acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 37 °C e l’incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3,5 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione;
b) per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell’acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 37 °C;
c) per i corsi d’acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d’acqua a monte ed a valle del punto di immissione non deve superare i 4 °C; su almeno meta’ di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare i 2 °C;
d) per i laghi, la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l’incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione.
Art. 2.
Progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati dalle disposizioni di cui all’articolo 1 presentano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle attivita’ produttive ed alle autorita’ competenti, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle regioni interessate dagli scarichi termici di cui allo stesso articolo 1, in misura non inferiore al 3,5 per cento dell’incremento di produzione ottenuto per effetto delle
disposizioni di cui al presente decreto.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 3 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita’
produttive
Matteoli, Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio