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Thursday 10 July 2003

Il decreto salva energia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Visto l’articolo 117, secondo comma, della Costituzione;

  Ritenuta   la  straordinaria  necessita’  ed  urgenza  di  adottare immediate  misure  per  ripristinare e garantire la continuita’ delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza;

  Ritenuta   quindi   la   straordinaria  necessita’  ed  urgenza  di modificare i vigenti limiti relativi agli scarichi industriali per un limitato  periodo  temporale, comunque non superiore a settantacinque giorni,  al  fine  di  consentire,  ai soli impianti di produzione di energia   termo-elettrica,   di  funzionare  per  un  numero  di  ore sufficiente   a   fronteggiare   le   situazioni   di   emergenza  di approvvigionamento della rete di trasmissione nazionale;

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;

  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  delle  attivita’  produttive,   di  concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio;

                              E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Limiti per la temperatura degli scarichi termici delle centrali termoelettriche

  1.  Al  fine  di  garantire la produzione di energia elettrica e la disponibilita’  di  potenza  in  misura necessaria alla copertura del fabbisogno  nazionale,  i  limiti  relativi  alla  temperatura  degli scarichi  termici di cui alla nota 1 della tabella 3, allegato 5, del decreto  legislativo  11 maggio  1999,  n.  152,  come  modificato ed integrato   dal   decreto   legislativo   18 agosto   2000,  n.  258,

relativamente all’esercizio delle centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, per un periodo di 75 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono cosi’ modificati:

    a) per  il  mare  e  per  le  zone  di  foce di corsi d’acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 37 °C e l’incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso  superare  i  3,5 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione;

    b) per  i  canali  artificiali,  il  massimo  valore  medio della temperatura  dell’acqua  di  qualsiasi sezione non deve superare i 37 °C;

    c) per  i  corsi  d’acqua  la  variazione massima tra temperature medie  di  qualsiasi sezione del corso d’acqua a monte ed a valle del punto  di  immissione  non  deve  superare i 4 °C; su almeno meta’ di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare i 2 °C;

    d) per  i laghi, la temperatura dello scarico non deve superare i 30  °C e l’incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun  caso  superare i 3 °C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione.

Art. 2.

Progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

  1.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente  decreto,  i  soggetti interessati dalle disposizioni di cui all’articolo  1  presentano al Ministero dell’ambiente e della tutela del  territorio,  al  Ministero  delle  attivita’  produttive ed alle autorita’   competenti,   ai   sensi  dell’articolo  31  del  decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  112, progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle regioni interessate dagli scarichi termici di cui allo stesso articolo 1, in misura non inferiore al 3,5 per  cento  dell’incremento  di produzione ottenuto per effetto delle

disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 3.

Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi’ 3 luglio 2003

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio

                              dei Ministri

                              Marzano,   Ministro   delle   attivita’

                              produttive

                               Matteoli,   Ministro   dell’ambiente  e

                              della tutela del territorio