Assicurazione ed Infortunistica

Wednesday 12 March 2003

Il decreto salva compagnie è incostituzionale? Secondo il Giudice di Pace di Lecce sì. UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE

Il decreto salva compagnie è incostituzionale? Secondo il Giudice di Pace di Lecce sì

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE

Il Giudice di Pace di Lecce, Avv. Luigi Piro, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale 343/2003 e promossa da:

NIGRO DOMENICO, elettivamente domiciliato in Lecce alla via Martiri DOtranto n° 4 presso lo studio degli avv. ti Antonio Tanza, Salvatore De Gaetanis e Massimo Melpignano che lo rappresentano e difendono , in virtù di procura ad litem stesa a margine dellatto di citazione;

Attore

Contro

LLOYD ADRIATICO S.p.a., in persona del suo legale rappresentante, corrente in Trieste ed elettivamente domiciliata in Lecce presso lo studio dellavv. Antonio De Mauro che la rappresentata e difende in virtù di procura stesa in calce alla copia notificata dellatto di citazione;

Convenuta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 15.01.2003 notificato il successivo 19/gennaio/2003, Nigro Domenico adiva questo giudice onde ottenere la restituzione della somma di ¬. 903,00 , ovvero quella maggiore o minore di giustizia, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1.226 c.c. ed a titolo di responsabilità contrattuale per violazione dellobbligo di buona fede nella formazione ed esecuzione del contratto e per violazione dei doveri di correttezza, trasparenza ed equità imposti ex lege nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi.

In via alternativa chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della somma di ¬. 903,00, o a quella maggiore o minore di giustizia, da liquidarsi in via equitativa a titolo di risarcimento del danno ex art. 2.043 c.c.

Ancora in via alternativa, chiedeva la condanna alla restituzione delle somme sopra indicate ex art. 2.033 c.c. poiché indebitamente percepite.

Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.

Venivano prodotte le quietanze di pagamento dei premi assicurativi nonché la sentenza del TAR Lazio n° 6139/2001, del Consiglio di Stato n° 129/2002 oltre alla pronunzia dellautorità garante della concorrenza e del mercato resa all adunanza del 28/7/00.

Lattore, a sostegno della propria domanda, deduceva che lAutorità Garante delle Comunicazioni e del Mercato, con provvedimento n. 8546 del 28.7.00, aveva accertato lesistenza di una intesa restrittiva della concorrenza posta in essere in violazione dellart. 2, 2°comma, L 287/90, da 39 imprese di assicurazioni operanti in Italia nel settore R.C.A., tra cui la convenuta Compagnia di assicurazioni. Tale intesa, secondo lAutorità Garante, aveva comportato laumento del premio della polizza R.C. Auto di circa il 20% del costo dei premi assicurativi incassati dalle Imprese di assicurazione.

Per effetto di tale accordo e della partecipazione della Compagnia di assicurazioni convenuta al predetto cartello, lattore sosteneva di aver sopportato un esborso, nel pagamento della polizza obbligatoria sulla R.C. Auto, pari al 20% dellintera somma versata, quantificabile in ¬. 903,00.

Si costituiva ritualmente la Lloyd Adriatico con comparsa depositata in data 03/03/2003 ed in via preliminare deduceva lincompetenza delladito giudice a favore della Corte dAppello di Lecce

Eccepiva, poi, lavvenuta prescrizione applicandosi alla specie lart. 2.952 c.c. non avendo effetto la vigenza del contratto di assicurazione tra le parti al fine del decorso del termine.

La convenuta compagnia rilevava, ancora, la nullità dellatto di citazione per indeterminatezza della causa petendi per la carente allegazione degli elementi relativi al rapporto contrattuale.

Nel merito eccepiva che la vicenda amministrativa, che pur aveva riguardato, tra le altre, la compagnia convenuta, non poteva interferire nei singoli rapporti contrattuali alla luce del novellato art. 113 c.p.c.

In sostanza, secondo lassunto della compagnia, la sanzione amministrativa ed il riconoscimento dellillegittimità raggiunto in tale sede, non poteva interferire sul giudizio civile assoggettato, secondo le ordinarie regole, allonere probatorio. Da ciò scaturiva la mancanza di qualsivoglia prova, in relazione al caso singolo, di quanto genericamente accertato dallorgano amministrativo.

Nella presente fattispecie la compagnia contestava lesattezza del calcolo percentuale di aumento del premio che, secondo i propri computi, risultava ampliato. A ciò andava aggiunta la considerazione che lutente, in ogni caso, non è vincolato a contrarre con le compagnie facenti parte del gruppo sottoposto a sanzione non versandosi in ipotesi monopolistica ed a causa del ventaglio di assicurazioni sul mercato raggiungibili anche telefonicamente o per via telematica. Ribadiva, sempre in conseguenza della novella allart. 113 c.p.c., il rigoroso rispetto dellonere della prova su ogni dedotta circostanza.

La difesa della convenuta, confutava le allegazioni di merito dellattore dovute, a suo dire, ad inconferenti, inopportuni ed impropri riferimenti a norme specifiche di legge ed a princìpi di ordine generale che non si attagliavano al caso di specie.

Concludeva in via principale per la declaratoria dincompetenza, per laccoglimento delleccezione di prescrizione, per il rigetto per nullità e gradatamente per infondatezza con vittoria di spese e competenze di lite.

Alla fissata udienza di comparizione, i procuratori dellattore richiedevano che fosse sollevata eccezione di legittimità costituzionale dellart. 1 del decreto legge n° 18 dell8/02/2003 ritenuto in contrasto con gli artt. 3, 24, 77, 101, 102, 104 e 111 della Carta Costituzionale.

Il procuratore della convenuta, rilevava la mancanza di fondamento delleccezione di incostituzionalità e chiedeva il rigetto della domanda con la decisione, in limine litis, delle avanzate eccezioni preliminari di prescrizione e di incompetenza.

In ogni caso chiedeva un termine, che veniva accordato, per memorie difensive, depositate in data 7/3/03 in ordine alla proposta eccezione di incostituzionalità e con le quali confutava, punto per punto, le deduzioni avversarie.

MOTIVAZIONE

Il Giudice di Pace di Lecce ritiene sussistenti i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale dellart. 1 del DECRETO-LEGGE 8 febbraio 2003, n. 18, intitolato: “Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità”, pubblicato in G.U. n. 33 del 10-2-2003, per violazione degli artt. 3, 24, 25, 41, 77, 101, 102 e 104 della Costituzione nella parte in cui, a modificazione dellart. 113 co. 2 del codice di procedura civile, sottrae, alla valutazione secondo equità, tutti i giudizi pendenti innanzi agli Uffici del Giudice di Pace e relativi ai contratti c.d. di massa di cui allart. 1342 codice civile.

In via preliminare é opportuno premettere che, ad avviso di questo giudice, anche il decreto legge, atto normativo non definitivo in attesa della conversione, è sottoponibile al sindacato di legittimità della Corte Costituzionale.

E Giurisprudenza pacifica, infatti, quella di poter sottoporre al vaglio di legittimità Costituzionale anche i decreti legge impugnati in via incidentale (cfr. sentenze 19/6/1974 n.184 e 20/7/1999 n.327).

Né costituiscono un ostacolo alla pronuncia del Giudice delle leggi il carattere provvisorio e i ristretti tempi di decisione prima della deliberazione delle Camere, atteso che, in ogni caso, una decisione daccoglimento o di rigetto, che intervenisse prima della conversione o della decadenza del decreto legge, non sarebbe priva di rilevanti effetti giuridici.

In ogni caso, se la disposizione impugnata fosse riprodotta, prima della pronuncia della Corte Costituzionale sul decretolegge, nella legge di conversione con il medesimo testo, la Corte potrebbe estendere la verifica della legittimità costituzionale a questultima legge, che continua ad esprimere il contenuto precettivo della norma denunciata.

Nel presente giudizio civile la questione di legittimità costituzionale dellimpugnato decreto-legge appare essere rilevante in quanto dalla decisione della stessa dipende il contenuto della pronuncia che questo giudicante dovrà prendere sulle richieste delle parti e più in generale sullistruzione della causa.

NORMA IMPUGNATA E SUA GENESI.

Il D.L. n. 18/03 è composto da due soli articoli. In particolare, lart. 1 testualmente recita: Il secondo comma dell’articolo 113 del codice di procedura civile e’ sostituito dal seguente: “Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’articolo 1342 del codice civile.”. Lart. 2, invece, si limita a prevedere lentrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla G.U.- La motivazione del ricorso alla decretazione durgenza è data nello stesso provvedimento, ove è testualmente scritto: Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l’articolo 113 del codice di procedura civile escludendo il parametro equitativo per il giudice di pace nelle controversie derivanti da contratti di massa, allo scopo di evitare che il soggettivo apprezzamento, sulla base di tale parametro da parte dei singoli giudici di pace, possa comportare pronunce difformi riferite a identiche tipologie contrattuali.

Come è immediatamente rilevabile, tale provvedimento modifica l’art. 113 co. 2 c.p.c. nel senso di sottrarre al giudizio secondo equità del Giudice di Pace, tutte le controversie relative ai c.d. contratti di massa (quelli cioè che, a mente dell’art. 1342 C.C., sono redatti su moduli standard e si rivolgono alla totalità dei contraenti). Il giudizio secondo equità, invece, permane per quelle controversie che, ratione valoris, siano inferiori ad euro millecento (la precedente formulazione indicava la soglia massima di Lit. 2.000.000).

Il provvedimento trae la propria giustificazione storica nella sentenza della Corte di Cassazione Sezione I Civ. n. 17475 del 27/6-9/12/2002 che, tra le altre cose, ha affermato il principio della capacità e legittimazione del consumatore ad avvalersi direttamente dello strumento risarcitorio nei confronti di quei soggetti (Imprese) di cui sia stata accertata la violazione dei divieti posti dalla speciale normativa a tutela della concorrenza e del mercato. Sempre la S.C. ha poi affermato che lazione risarcitoria promossa dal consumatore/utente nei confronti della impresa/professionista riveste i caratteri dell ordinaria azione di responsabilità soggetta ai criteri ordinari di competenza.

Pertanto, lesclusione operata dalla S.C. dell applicabilità dellart. 33 co. 2 della L. 287/90 ai giudizi risarcitori promossi dai consumatori/utenti, confermava la sempre ritenuta competenza da determinarsi secondo gli ordinari criteri che, per i rimborsi R.C. auto, ricade per valore nella giurisdizione del Giudice di Pace.

La novella introdotta dal D.L. n. 18/2003 sicuramente si attaglia al nascente contenzioso teso al rimborso della somma percentuale di aumento del premio R.C. auto applicato da numerose Compagnie di Assicurazione in conseguenza di accordo di cartello, come accertato dall Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato con provvedimento n. 8546 del 28/7/2000 e confermata dal T.A.R. Lazio con sentenza n. 6139/2001 e dal Consiglio di Stato con pronuncia n. 129/2002.

Più in generale la nuova formulazione dellart. 113 co. 2 c.p.c. interviene su tutti i contratti c.d. di massa (bancari, telefonici, di somministrazione di luce gas acqua, ecc.) perché tutti rispondenti ai richiamati requisiti dell art. 1342 cod. civ.- Peraltro, per come appreso da riviste specializzate, la tendenza del legislatore di urgenza è quella di escludere, in sede di conversione in legge, tutti i contratti di massa diversi da quelli R.C.A. donde lapplicabilità della nuova formulazione dellart. 113 c.p.c. solo a quest ultima categoria di negozi giuridici.

Se ciò si attuasse non potrebbe non ravvisarsi un ulteriore elemento di ingiustificata differenziazione.

Come effetti pratici, la riscrittura dellart. 113 c.p.c., sottraendo il contenzioso afferente i contratti di massa al vaglio secondo equità, introduce per questa tipologia contenziosa il grado dappello, in precedenza escluso. Chiaro che, una siffatta previsione torna a dirsi limitata ai soli contratti di massa -, comporta il dilatare dei tempi della giustizia, il lievitare dei costi con lintroduzione di altro grado del giudizio, la negazione (o comunque lestrema difficoltà) allesercizio del diritto di difesa anche in riferimento allart. 82 co. 1 c.p.c.

Ciò premesso, al vaglio della Corte Costituzionale vanno rimessi i seguenti profili di costituzionalità del decreto legge in parola.

VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA AI SENSI DELLART. 24 COSTITUZIONE E DEL DIRITTO AL GIUDICE NATURALE EX ART. 25 COST.

Questo Giudice ritiene che Il decreto legge de quo, di fatto precluda ed in ogni caso renda sommamente difficoltosa -, la tutela giurisdizionale sulla base del diritto vigente al tempo della domanda. Il provvedimento infatti, per il principio del tempus regit actum si applica ai giudizi pendenti alla data della entrata in vigore e per i quali non sia ancora intervenuto deposito della sentenza. E dunque evidente che linnovazione legislativa influisce con forza pressoché paralizzante sui giudizi in corso, quale quello che ci occupa, instaurati in vigenza della vecchia formulazione dellart. 113 co. 2 c.p.c. ed al fine di ottenere una valutazione secondo equità. Deve rilevarsi che, non a caso, il vecchio art. 113 co. 2 c.p.c. aveva individuato un comune denominatore per il giudizio secondo equità, dato dal valore della controversia. Orbene, sottrarre i contratti di massa al vaglio secondo equità (criterio che invece permane per le controversie di medesimo valore economico ma rivenienti da contratti diversi da quelli di cui allart. 1342 cod. civ.) significa, nei fatti, precludere laccesso alla giustizia sostanziale per quelle controversie che, demandate allesame del Giudice di Pace, solo astrattamente possono ritenersi di scarso valore. Nessun pregio può attribuirsi alla tesi secondo cui decidere secondo diritto (e non secondo equità) le controversie relative ai contratti di massa, non appare né illogico né arbitrario.

E appena il caso di ricordare che, un freno a possibili colorite pronunce secondo equità, è previsto dal gravame in Cassazione per la censura di eventuali violazioni di legge e/o errori e vizi attinenti alla decisione. Desta sospetti di Costituzionalità la ratio della norma che pertanto viene rimessa al Giudice delle leggi per lesame, non comprendendosi perché i contratti cd. di massa, pur rientranti nei limiti di valore della decisione equitativa, non possono essere decisi con lo stesso criterio valutativo degli altri contratti dello stesso valore. Il semplice ragionamento porta a ritenere che unica differenza sia costituita dal dissimile elemento soggettivo delle controversie di massa rispetto agli altri giudizi non potendo essere credibile né accettabile che luniformità dei giudizi, verrebbe ad attuarsi solo con lappellabilità e non anche con il giudizio finale della Cassazione ai cui principi, peraltro, il giudice di merito è tenuto ad uniformare la propria decisione.

Considerato in tale ottica, il D.L. n. 18/2003, sembrerebbe voler emarginare rendendola anti-economica , farraginosa e dispendiosa non la tutela giurisdizionale di tutti i diritti cd. minori, che pur sarebbe ammissibile sotto il profilo della parità di trattamento anche se sicuramente meno sotto il punto di vista della civiltà giuridica, ma i diritti rivenienti dai contratti di massa ( ed in particolare, a causa del rivisitazione del D.L. in fieri in sede di conversione, solo quelli relativi agli esborsi R.C.A. ) mirando a scoraggiare solo ed esclusivamente questo tipo di azione avvantaggiando, una parte contraente. Questa si sentirebbe autorizzata a porre in essere violazioni, che pur se acclarate da decisioni e censure da parte degli organi di garanzia, rimarrebbero petizioni di principio, prive di effetti concreti risarcitori e/o ripristinatori e comunque privi di facile accesso giurisdizionale da parte di chi subisce effettivamente il danno.

Le conseguenze del D.L. in parola, con l introduzione del grado di appello in Tribunale, comporterebbe la limitazione allesercizio del diritto di difesa, l obbligo di assistenza di un avvocato in appello anche se la parte si è difesa personalmente dinanzi al Giudice di Pace ex art. 82 co. 1 c.p.c., il lievitare dei costi e dei tempi del contenzioso, effetti di dissuasione per anti – economicità della tutela giudiziaria dei diritti lesi dalla adesione ai contratti di massa.

Inoltre, l immediata applicazione del D.L. appare vìolare in principio del Giudice naturale ex art. 25 poiché, a contenzioso in corso e con il mutamento delle regole processuali, verrebbero stravolti i criteri prestabiliti per tipo di controversia, per valore ecc. – in base ai quali il cittadino deve conoscere in anticipo il Giudice che giudicherà.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA EX ART. 3 COST.

Da quanto innanzi sembra discendere la violazione del principio di uguaglianza, posto che il D.L. in esame riserva un ingiustificato trattamento di favore nei confronti dei c.d. “contraenti forti”, cioè a dire di coloro che redigono ed “impongono” alla clientela la sottoscrizione di contratti standard ex art. 1342 cod. civ., poiché il vaglio della esecuzione dei detti contratti viene sottratto alla valutazione ed al rito secondo equità, a differenza dei contratti predisposti da altri professionisti, ma non riconducibili allart. 1342 cod. civ., cui continua ad applicarsi il giudizio ed il rito secondo equità. Da diversa prospettiva il consumatore alla cui tutela quale contraente debole il Legislatore ha dedicato copiosa produzione normativa viene paradossalmente penalizzato nel far valere i propri diritti discendenti dalla stipula di un contratto di massa.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA EX ART. 3 COST.

La Corte Costituzionale ha da tempo riconosciuto la propria competenza a sindacare la ragionevolezza di disposizioni normative che ledono il principio di uguaglianza …anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che si trovano in situazione eguale (Cost. n° 15/1960, Cost. n° 104/1968; Cost. n° 144/70, Cost. n° 200/72), posto che un trattamento differenziato può trovare legittima applicazione solo ove vi sia lindefettibile presenza di ragionevoli motivi (Cost. n° 61/1964), di presupposti logici obiettivi (Cost. n° 7/1963), di limite della ragionevolezza (Cost. n° 2/1966).

La ragionevolezza del D.L. n. 18/03 potrebbe allocarsi nel preambolo provvedimentale Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di modificare l’articolo 113 del codice di procedura civile escludendo il parametro equitativo per il giudice di pace nelle controversie derivanti da contratti di massa, allo scopo di evitare che il soggettivo apprezzamento, sulla base di tale parametro da parte dei singoli giudici di pace, possa comportare pronunce difformi riferite a identiche tipologie contrattuali.

In definitiva, a quanto è dato comprendere dalla motivazione, la straordinarietà e lurgenza della decretazione sarebbe dettata dallo scopo di evitare (per il futuro, quindi) difformità di pronunce rese dai Giudici di Pace in via equitativa. L irragionevolezza della norma è immediatamente rilevabile sol che si consideri che, a distanza di molti anni dalla istituzione degli Uffici del Giudice di Pace, il Legislatore ravvisi la presenza di motivi così straordinariamente urgenti da escludere dalla valutazione secondo equità i contratti di massa.

In secondo luogo, il rimedio normativo non coglie nel segno laddove si propone lambizioso obiettivo di conseguire, attraverso l inibizione del giudizio secondo equità in favore di quello secondo diritto, una uniformità di giudizi in ordine alle medesime fattispecie di contratti massa. Non appare logico ritenere che le pronunce secondo diritto applicate ai contratti di massa, a differenza di quelle secondo equità, possono raggiungere il risultato dell uniformità.

Orbene, quanto non è dato prima facie comprendere, è il motivo per il quale, lapprezzamento del Giudice di Pace debba o possa essere di spessore giuridico diverso a seconda che si giudichi secondo diritto o secondo equità.

Il Legislatore durgenza, nella stesura del D.L. 18/03, pare dimenticare che il principio del libero convincimento del giudice, del prudente e soggettivo apprezzamento delle risultanze processuali (prove, argomenti di prova, comportamento delle parti ecc.) costituisce uno dei cardini del processo civile. Pronunciamento secondo equità non significa né può significare, valutazione completamente disarticolata dalla realtà processuale e normativa (come parrebbe essere argomentando a contrario secondo le testuali parole utilizzate nel preambolo del D.L.

Il libero convincimento, il prudente apprezzamento, – sia in sede di valutazione secondo diritto che secondo equità è invece lespressione massima della libertà del Giudice – soggetto solo alla Legge di individuare le fonti del proprio convincimento (c.f.r. in proposito Cass. n. 97/2700, Cass. n. 98/10896, Cass. n. 96/2008, Cass. n. 95/6956, Cass. n. 94/10121, Cass. n. 94/6868, Cass. n. 87/10896, Cass. n. 86/2590 e molte altre ancora). Lincongruità dellespediente giuridico individuato nel D.L., balza in massima evidenza ove solo si consideri che il convincimento espresso dal giudice di merito nella valutazione ad es. delle prove secondo il suo soggettivo e prudente apprezzamento, è insindacabile in sede di Cassazione (tra le molte, vedasi più recentemente Cass. 95/1843, 97/12960).

VIOLAZIONE DELLE FUNZIONI COSTITUZIONALMENTE RISERVATE AL POTERE GIUDIZIARIO EX ARTT. 101, 102, 104 COST.

La Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato il principio secondo cui il legislatore vulnera le funzioni giurisdizionali quando la legge sia intenzionalmente diretta ad incidere su concrete fattispecie sub judice” (c.f.r. Corte Cost. nn. 397/94, 6/94, 429/93, 424/93, 283/93, 39/93, 440/92, 429/91 ed altre). Si tratta allora di stabilire se la statuizione contenuta nellart. 1 comma 1 D.L. 18/2003 integri un precetto normativo, come tale caratterizzato da generalità ed astrattezza, ovvero sia diretto ad incidere su concrete fattispecie sub judice e come più volte ribadito, a vantaggio di una delle due parti contraenti.

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI STRAORDINARIA NECESSITÀ ED URGENZA PER L’EMANAZIONE DI DECRETI CHE ABBIANO VALORE DI LEGGE ORDINARIA EX ART. 77 COST. E VIOLAZIONE DELLART. 41 COST.

Per quanto fin qui dedotto, si sottopone allesame della Corte, se nel caso di specie possa ravvisarsi la sussistenza dei motivi previsti dalla Carta relativi alla straordinaria necessità ed urgenza.

Come è noto, le compagnie di assicurazione, hanno l’obbligo normativo di contrarre in materia di R.C. auto, attenendosi alle regole del libero mercato così come, dallaltro versante, il contraente /consumatore/utente-, è obbligato a stipulare una polizza R.C. auto. Il rapporto contrattuale deve nascere e svilupparsi nel rispetto delle regole del mercato, quelle medesime regole la cui violazione da parte delle Imprese assicuratrici è stata accertata con la costituzione di un accordo di cartello mirante ad uniformare verso lalto i prezzi delle polizze. Sotto questo profilo, il D.L. censurato apparrebbe in contrasto con lart. 41 della Costituzione, in base al quale la libera iniziativa economica privata (quale quella delle Compagnie di assicurazione) &Non può svolgersi in contrasto con lutilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Il D.L., di fatto sembrerebbe introdurre, a fronte di una sanzionata violazione da parte delle Compagnie delle “regole del mercato”, un imprevista compressione del diritto soggettivo al rispetto delle regole.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Lecce avv. Luigi Piro,

solleva questione di legittimità costituzionale dellart. 1 del DECRETO-LEGGE 8 febbraio 2003, n. 18, intitolato “Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità”, pubblicato in G.U. n. 33 del 10-2-2003, per violazione degli artt. 3, 24, 25, 41, 77, 101, 102 e 104 della Costituzione nei termini e per le ragioni di cui in motivazione;

dispone la sospensione del procedimento in corso;

ordina la notificazione della presente ordinanza ai procuratori delle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato;

ordina la trasmissione dellordinanza alla Corte Costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte.

Così deciso in Lecce in data 10/marzo/2003

Il Giudice di Pace

(Avv. Luigi Piro)