Imprese ed Aziende

Thursday 16 December 2004

Il decreto per la tutela dei prodotti DOC e DOP.

Il decreto per la tutela dei
prodotti DOC e DOP.

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre
2004, n. 297 (in G.U. n. 293 del 15 dicembre 2004) – Disposizioni sanzionatorie
in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine
dei prodotti agricoli e alimentari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;

Visto il regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine
dei prodotti agricoli e alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999,
n. 526, recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1999) ed
in particolare l’articolo 14;

Vista la legge 24 novembre 1981,
n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei
reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo
1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;

Vista la legge 3 febbraio 2003,
n. 14, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge
comunitaria 2002) ed in particolare l’articolo 3;

Visto il decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali 12 settembre 2000, n. 410, recante
adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle
attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche protette, incaricati dal Ministero delle
politiche agricole e forestali;

Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 13 novembre 2003;

Acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i
pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;

Viste le
deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 luglio
2004 e del 28 ottobre 2004;

Sulla proposta
del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

E m a n
a

il
seguente decreto legislativo:

Capo I

DEI PRODUTTORI

Art. 1.

Uso commerciale

1. Salva l’applicazione delle
norme penali vigenti, chiunque impiega commercialmente in maniera diretta o
indiretta una denominazione protetta, intendendo per tale una denominazione di origine o una indicazione geografica così come definite
nell’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio
1992, o il segno distintivo o il marchio, registrati ai sensi del citato
regolamento, è sottoposto alle sanzioni amministrative di seguito individuate:

a) per prodotti comparabili, in
quanto appartenenti allo stesso tipo, non aventi diritto a tale denominazione a
causa:

1) del mancato assoggettamento al
controllo della struttura di controllo pubblica
designata o privata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole e
forestali ai sensi dell’articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito dall’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, è sottoposto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila;

2) del mancato ottenimento della
certificazione di conformità rilasciata dalla
struttura di controllo di cui al presente comma, è sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro sedicimila;

3) dell’accertata violazione
della disciplina di produzione è sottoposto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila;

b) per prodotti non comparabili,
in quanto non appartenenti allo stesso tipo, nella misura in cui l’uso della
denominazione protetta consente di sfruttare indebitamente la reputazione della
stessa, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquecento ad euro tremilacinquecento;

c) per prodotti composti,
elaborati o trasformati che recano nell’etichettatura, nella presentazione o
nella pubblicità, il riferimento ad una denominazione protetta, è sottoposto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro sedicimila. Non costituisce violazione di cui alla
presente lettera il riferimento alla denominazione protetta:

1) quando la denominazione è il componente esclusivo della categoria merceologica di
appartenenza e gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato
sono autorizzati dal Consorzio di tutela della denominazione protetta
riconosciuto ai sensi dell’articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito dall’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e risultano
inseriti in apposito registro attivato, tenuto e aggiornato dal Consorzio
stesso. In mancanza del provvedimento di riconoscimento del
Consorzio la predetta autorizzazione può essere concessa dal Ministero delle
politiche agricole e forestali – Direzione generale per la qualità dei prodotti
agroalimentari e la tutela del consumatore, che provvede anche alla gestione
del citato registro;

2) o quando il riferimento alla
denominazione protetta è riportato soltanto tra gli ingredienti del prodotto
confezionato che lo contiene o in cui è elaborato o trasformato.

2. Chiunque detiene per la
commercializzazione o l’immissione al consumo prodotti privi della
indicazione della denominazione protetta, già certificati conformi ad essa, è
sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento per
ogni chilogrammo, litro o frazione di essi o comunque per ogni singola
confezione, qualora essa sia di peso o di capacità inferiore alle misure di
riferimento prima menzionate, di prodotto rinvenuto.

3. Per tutti gli illeciti
previsti al comma 1 è disposta la sanzione accessoria
dell’inibizione all’uso della denominazione protetta per le quantità accertate
e, tenuto conto della gravità del fatto, desunta anche dalle quantità dei
prodotti oggetto delle condotte sanzionate nel presente articolo e del rischio
di induzione in errore dei consumatori finali, può essere disposta la
pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto
cui la sanzione è applicata.

Art. 2.

Designazione e presentazione
della denominazione

del
segno distintivo o del marchio

1. Salva l’applicazione delle
norme penali vigenti, chiunque modifica, per la commercializzazione
o l’immissione al consumo, la denominazione protetta, o il segno distintivo o
il marchio così come registrati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, del
Consiglio, del 14 luglio 1992, per un prodotto certificato conforme, è
sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro
quindicimila.

2. Salva l’applicazione delle
norme penali vigenti, chiunque nella designazione e presentazione del prodotto
usurpa, imita, o evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il
marchio, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione
protetta è una traduzione non consentita o è accompagnata da espressioni quali
genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione, o simili è sottoposto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro
tredicimila.

3. Salva l’applicazione delle
norme penali vigenti, chiunque utilizza sulla confezione o sull’imballaggio,
nella pubblicità, nell’informazione ai
consumatori o sui documenti relativi ai prodotti
considerati indicazioni false o ingannevoli relative alla provenienza,
all’origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti o utilizza le
indicazioni non conformi a quanto indicato nei disciplinari di produzione della
denominazione protetta e nelle relative disposizioni applicative, nonchè
impiega, per la confezione, recipienti che possono indurre in errore
sull’origine è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
tremila ad euro ventimila.

4. Salva
l’applicazione delle norme penali vigenti, chiunque pone in essere qualsiasi
altra prassi o comportamento idoneo ad indurre in errore sulla vera origine dei
prodotti, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila
ad euro ventimila.

5. Salva l’applicazione delle
norme penali vigenti, chiunque usa un marchio d’impresa che riproduce od evoca
una denominazione protetta, a meno che non ricorra il caso di
cui all’articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, ovvero
contraffà il segno distintivo o il marchio o altro sigillo o simbolo che ha
costituito oggetto della registrazione ai sensi del medesimo regolamento (CEE)
n. 2081/92, ovvero detiene o usa tale segno distintivo o marchio o altro
sigillo o simbolo contraffatto, è sottoposto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.

6. Salva l’applicazione delle
norme penali vigenti, l’uso di espressioni da parte di
qualsiasi soggetto, non autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e
forestali che, nella pubblicità e nell’informazione
ai consumatori, sono dirette a garantire o ad affermare lo svolgimento di
attività di controllo o di vigilanza su una denominazione protetta, attività
che la normativa vigente attribuisce in via esclusiva rispettivamente alla
struttura di controllo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), e
al Consorzio di tutela di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), è
sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquantamila.

7. Per tutti gli illeciti
previsti dal presente articolo è disposta la sanzione
accessoria dell’inibizione del comportamento sanzionato e, tenuto conto della
gravità del fatto, desunta dalle quantità dei prodotti oggetto delle condotte
sanzionate nel presente articolo e del rischio di induzione in errore dei
consumatori finali, può essere disposta la pubblicazione del provvedimento che
accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione è applicata.

Art. 3.

Piano di controllo

1. Salva l’applicazione delle
norme penali vigenti, il soggetto a carico del quale la struttura di controllo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), o una
competente autorità pubblica accerti una non conformità classificata grave nel
piano di controllo di una denominazione protetta, approvato con il
corrispondente provvedimento autorizzatorio della predetta struttura, in
assenza di ricorso avverso detto accertamento o a seguito di decisione
definitiva di rigetto del ricorso, ove presentato, è sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila.

2. Salva l’applicazione delle
norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo che pone in
essere un comportamento diretto a non consentire le ispezioni e/o a impedire il prelievo di campioni ovvero ad intralciare o
ad ostacolare l’attività di verifica dei documenti da parte degli incaricati
della struttura di controllo, di cui al comma 1 o degli agenti vigilatori del
Consorzio di tutela di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), è
sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria, previa verifica da parte
del Ministero delle politiche agricole e forestali, di euro cinquecentosedici.

3. Salva l’applicazione delle
norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, che non assolve agli obblighi pecuniari, in modo totale o parziale,
limitatamente allo svolgimento dell’attività della struttura di controllo di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), per la denominazione
protetta rivendicata dal soggetto stesso, previa verifica da parte del
Ministero delle politiche agricole e forestali, è sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria pari al triplo dell’importo dell’obbligo pecuniario
accertato.

4. Salva l’applicazione delle
norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo di una denominazione
protetta, che non assolve agli obblighi pecuniari, in
modo totale o parziale, nei confronti del Consorzio di tutela di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), è sottoposto, previa verifica
da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, alla sanzione
amministrativa pecuniaria pari al triplo dell’importo dell’obbligo pecuniario
accertato.

5. Per tutti
gli illeciti previsti ai commi 1, 3 e 4, oltre alla sanzione amministrativa
pecuniaria si applica la sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione
protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.

Capo II

DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
DEI CONSORZI DI TUTELA

Art. 4.

Inadempienze della struttura di
controllo

1. Alla struttura di cui all’articolo
1, comma 1, lettera a), numero 1), che non adempie alle
prescrizioni o agli obblighi, impartiti dalle competenti autorità pubbliche,
comprensivi delle disposizioni del piano di controllo e del relativo tariffario
concernenti una denominazione protetta, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria di euro cinquantamila. La stessa sanzione si applica alle strutture
che continuano a svolgere attività incompatibili con il mantenimento del
provvedimento autorizzatorio, non ottemperando alla specifica intimazione ad adempiere da parte del Ministero delle politiche agricole
e forestali e fatta salva la facoltà del predetto Ministero di procedere alla
sospensione o alla revoca del provvedimento autorizzatorio.

2. La struttura di cui al comma 1
che, nell’espletamento delle attività di controllo su una denominazione
protetta, discrimina tra i soggetti da immettere o tra quelli immessi nel
sistema di controllo di tale denominazione oppure pone ostacoli all’esercizio
del diritto a detto accesso è sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria di euro sessantaduemila.

Art. 5.

Tutela dei Consorzi incaricati

1. L’uso della denominazione
protetta, nella ragione o denominazione sociale di una organizzazione
diversa dal Consorzio di tutela di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c),
numero 1), trascorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di riconoscimento del
predetto Consorzio e di affidamento dell’incarico a svolgere le funzioni di cui
all’articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero in caso di
Consorzio già riconosciuto, dalla data di pubblicazione del presente decreto
legislativo, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro
ventiseimila ed alla sanzione accessoria dell’inibizione all’uso della ragione
o denominazione sociale.

2. Soggetti privati non immessi
nel sistema di controllo di una denominazione protetta che svolgono attività
rientranti tra quelle indicate al citato comma 15
dell’articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, senza il preventivo
consenso del Consorzio di tutela di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c),
numero 1), sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro
diecimilacinquecento.

Art. 6.

Inadempienze dei Consorzi di
tutela

1. Al Consorzio di tutela di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), che non adempie
alle prescrizioni o agli obblighi derivanti dal decreto di
riconoscimento o da eventuali successive disposizioni impartite dal Ministero
delle politiche agricole e forestali, ovvero svolge attività che risulta
incompatibile con il mantenimento del provvedimento di riconoscimento, non
avendo ottemperato alla specifica intimazione ad adempiere e fatta salva la
facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali di procedere alla
sospensione o alla revoca del provvedimento stesso, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria di euro cinquantamila.

2. Il Consorzio di cui al comma 1
che, nell’espletamento delle sue attività pone in essere comportamenti che
hanno l’effetto di:

a) discriminare tra i soggetti
associati appartenenti ad uno stesso segmento della filiera, ovvero
appartenenti a segmenti diversi, quando la diversità
di trattamento non è contemplata dallo statuto del Consorzio stesso;

b) porre ostacoli all’esercizio
del diritto all’accesso al Consorzio;

c) violare le disposizioni
impartite con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12
settembre 2000, n. 410, concernente la ripartizione dei costi, è sottoposto
alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro
sessantaduemila.

Capo III

DELLE CIRCOSTANZE

Art. 7.

Altri illeciti

1. Il mancato rispetto delle
inibizioni previste agli articoli 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria di euro cinquantamila.

2. Le sanzioni di cui agli
articoli da 1 a 6, sono aumentate di tre volte in caso di reiterazione dello stesso illecito.

Capo IV

COMPETENZA

Art. 8.

Competenza agenti vigilatori

1. Fatti salvi i poteri
attribuiti ai competenti organi dello Stato, gli agenti vigilatori con
qualifica di agente di pubblica sicurezza, legati ad
uno o più Consorzi di tutela di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), numero
1), da un rapporto di lavoro, sono addetti all’accertamento delle violazioni di
cui agli articoli 1, 2 e 5.

2. L’attività di cui al comma 1
non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato ed è equiparata a quella prevista dall’articolo 13, commi
1 e 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono definite
le procedure per presentare ricorso avverso le determinazioni del soggetto che
accerta la violazione.

Art. 9.

Competenza del Ministero delle
politiche agricole e forestali

1. Fatti salvi i poteri
attribuiti ai competenti organi dello Stato, l’accertamento delle
violazioni previste all’articolo 3, commi 1, 2 e 3 e all’articolo 4 è di
competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 10.

Competenza del Ministero delle
politiche agricole e forestali

1. L’accertamento delle
violazioni previste all’articolo 3, comma 4, e all’articolo 6
è di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 11.

Competenza del Ministero delle
politiche agricole e forestali

1. La competenza ad irrogare le sanzioni, accertate dai soggetti indicati agli
articoli 8, 9 e 10, nonchè quelle accertate dagli organi competenti ai sensi
delle norme vigenti in materia di prodotti DOP ed IGP, è attribuita al
Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Per le violazioni di cui
all’articolo 3, commi 3 e 4, il soggetto sanzionato, oltre al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria prevista, dovrà provvedere
a versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali,
direttamente al creditore.

3. L’attuazione delle competenze
di cui agli articoli 9, 10 e 11, comma 1, del
Ministero delle politiche agricole e forestali avviene nell’ambito delle
attività previste dalle disposizioni vigenti.

Capo V

NORME DI COORDINAMENTO E FINALI

Art. 12.

Disposizioni abrogate

1. Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le disposizioni
sanzionatorie previste da norme speciali, aventi ad oggetto la tutela dei
prodotti registrati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del
14 luglio 1992, contenute nelle leggi 10 aprile 1954, n. 125, 4 novembre 1981,
n. 628, 30 maggio 1989, n. 224, 12 gennaio 1990, n. 11.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre
2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Buttiglione, Ministro per le
politiche comunitarie

Castelli, Ministro della
giustizia

Alemanno, Ministro delle
politiche agricole e forestali

Visto, il Guardasigilli: Castelli