Enti pubblici
Il decreto legge per la razionalizzazione degli aeroporti. DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2005, n. 211 (in G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005)
Il decreto legge per la razionalizzazione degli
aeroporti.
DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2005, n. 211
(in G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005) – Misure urgenti per il
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni in materia aeroportuale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità
ed urgenza di adottare misure finalizzate ad assicurare un rigoroso controllo
degli andamenti di finanza pubblica, nonché una
razionalizzazione delle procedure di spesa;
Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per migliorare il
controllo del traffico aereo, la sicurezza degli impianti e la competitività e lo
sviluppo del sistema aeroportuale;
Viste le
deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 ottobre
2005 e del 14 ottobre 2005;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’economia e delle
finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Contenimento spese del bilancio dello
Stato
e degli enti pubblici non territoriali
1. Per l’anno 2005, le dotazioni di
competenza e di cassa delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti
spese per consumi intermedi e per investimenti fissi lordi, esclusi i comparti
della difesa, della sicurezza e del soccorso, sono ridotte secondo gli importi
indicati rispettivamente negli elenchi 1 e 2 allegati al presente decreto.
2. L’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale
di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2005 è ridotto di 31 milioni di euro per il medesimo anno.
3. Per l’anno 2005 l’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, è ridotta di
116 milioni di euro e l’autorizzazione di spesa di cui
alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e all’articolo 37 della legge 26 febbraio
1987, n. 49, come determinate dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n.
311, è ridotta di 30 milioni di euro in termini di competenza e di 70 milioni
di euro in termini di cassa.
4. Gli stanziamenti per l’anno 2005
relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti
ed organismi pubblici non territoriali, che adottano contabilità
anche finanziaria, individuati ai sensi dell’articolo 1, commi 5 e 6, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Aziende sanitarie ed
ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
dell’Istituto superiore di sanità, dell’Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro, dell’Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti zooprofilattici sperimentali e delle istituzioni scolastiche,
sono ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle
disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilità esclusivamente civilistica,
i costi della produzione, individuati all’articolo 2425,
primo comma, lettera b), numeri 6), 7) e 8), del codice civile, previsti nei
rispettivi budget 2005, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento
di beni di terzi, sono ridotti del 10 per cento.
5. Le somme
provenienti dalle riduzioni di cui al comma 4 sono versate da ciascun ente,
entro il 30 giugno 2006, all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione
al capo X, capitolo 2961. È fatto divieto alle Amministrazioni vigilanti
di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici
in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione
sulla gestione di avere ottemperato alle disposizioni del presente comma e del
comma 4.
6. A valere sulle maggiori entrate
derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, un importo pari a 50 milioni di euro è iscritto in un apposito fondo da istituire nello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, la cui
utilizzazione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su motivata richiesta delle amministrazioni interessate, per
indifferibili esigenze connesse alle spese per consumi intermedi.
Art. 2.
Ammortamento dei beni materiali
strumentali
per l’esercizio di alcune attività
regolate
1. Per il periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto
opera la disciplina del presente articolo relativamente all’ammortamento dei
beni materiali strumentali per l’esercizio delle seguenti attività regolate:
a) distribuzione e trasporto di gas
naturale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere n) e ii),
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione
della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas
naturale;
b) distribuzione di
energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale
dell’energia elettrica di cui all’articolo 2, commi 14 e 20, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE
recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica.
2. Le quote di ammortamento
del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio delle attività
regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura non superiore a quella che
si ottiene dividendo il costo dei beni per le rispettive vite utili così come
determinate ai fini tariffari dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas:
a) nelle tabelle 1
e 2, rubricate: «durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture» ed
allegate alle delibere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 166
del 29 luglio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto
2005, e n. 206 del 30 settembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
241 del 15 ottobre 2005, rispettivamente per l’attività di trasporto e
distribuzione di gas naturale; per i fabbricati iscritti a bilancio fino
all’esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50
anni;
b) nell’appendice 1 della relazione
tecnica alla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 5 del
30 gennaio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 83 dell’8 aprile 2004, per l’attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, rubricata: «capitale investito
riconosciuto e vita utile dei cespiti».
3. Per i beni cui al comma 1, la vita
utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre dall’esercizio di entrata in funzione anche se avvenuta presso precedenti
soggetti utilizzatori e non si modifica per effetto di eventuali successivi
trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei
beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in
funzione del bene e per i beni ceduti o devoluti all’ente concessionario fino
all’esercizio in cui avviene il trasferimento ed in proporzione alla durata del
possesso.
4. Non è ammessa alcuna
ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una più intensa
utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. Resta ferma, per quanto non diversamente disposto, la disciplina di
cui all’articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Le eventuali modifiche delle vite
utili di cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall’Autorità per
l’energia elettrica e il gas successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, rilevano anche ai fini della
determinazione delle quote di ammortamento deducibili.
6.
In
caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri
di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento compete all’impresa utilizzatrice; alla
formazione del reddito imponibile di quella concedente concorrono
esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione
finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano
di ammortamento finanziario.
7. Quanto previsto
dai commi da 1 a
6 si applica esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee
individuate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad
applicarsi l’articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8. La disposizione di cui al comma 6
si applica ai contratti di locazione finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
9. Per i costi incrementativi
capitalizzati successivamente all’entrata in funzione
dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in base
alla vita utile residua dei beni.
10. Nella determinazione dell’acconto
dovuto ai fini dell’IRES e dell’IRAP per il periodo d’imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto,
calcolato in ogni caso in base alle disposizioni generali sui versamenti degli
acconti delle imposte sui redditi di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, in deroga all’articolo 3
della legge 27 luglio 2000, n. 212, si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del
presente articolo; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero
unica rata dell’acconto. Per il periodo di imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nella determinazione dell’acconto dovuto ai fini dell’IRES e dell’IRAP
si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata non applicando le disposizioni del presente articolo.
11. Le maggiori entrate derivanti dal
presente articolo, ad eccezione di quelle utilizzate ai sensi
dell’articolo 1, comma 6, sono interamente destinate al miglioramento
dei saldi di finanza pubblica.
Art. 3.
Dismissione di beni immobili
1. Nell’ambito delle azioni di
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di
beni immobili dello Stato, l’alienazione di tali immobili è considerata urgente
con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di
vendita sia fissato secondo criteri e valori di mercato. L’Agenzia del demanio
è autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle
finanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, a vendere con
le modalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, i beni
immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio dello Stato, ivi
compresi quelli di cui ai commi 13, 13-bis e 13-ter dell’articolo 27 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. Fermo restando
l’applicazione dell’articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la
vendita fa venir meno l’uso governativo, le concessioni in essere e l’eventuale
diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita. Si intendono applicabili, anche quanto alle dichiarazioni
urbanistiche, nonché agli attestati inerenti la destinazione urbanistico-edilizia previsti dalla legge, le disposizioni
di cui al secondo periodo del comma 17 dell’articolo 3 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, nonché al primo ed al secondo periodo del comma 18 e al comma 19
del medesimo articolo 3. Resta ferma l’applicazione degli articoli 12, 54, 55,
56 e 57 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le procedure di
dismissione successive a quelle di cui all’articolo 27,
commi 13, 13-bis e 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
3. Agli atti di alienazione
di cui al comma 1 o comunque connessi alla dismissione del patrimonio
immobiliare di proprietà dello Stato si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
4. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze sono riconosciuti
all’Agenzia del demanio i maggiori costi sostenuti per le attività connesse
all’attuazione del presente articolo, a valere sulle conseguenti maggiori
entrate.
5. All’articolo 27, comma 13-ter, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326,
l’ultimo periodo è soppresso.
Art. 4.
Razionalizzazione ed incremento dell’efficienza
del settore del controllo del traffico
aereo
1. All’articolo 5
del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, recante disposizioni urgenti in materia
di trasporti e di concessioni marittime, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 maggio 1989, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1,
lettera b), le parole: «ed i voli» sono sostituite dalle seguenti: «,
comunitari e»;
b) al comma 3 le parole da «secondo
la formula:» fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: «secondo la formula: "T=CTT * p
* a", nella quale "T" è l’ammontare della tassa, "CTT"
è il coefficiente unitario di tassazione di terminale, "p" è il
coefficiente di peso ricavato elevando il peso massimo dell’aeromobile al
decollo come definito dall’articolo 6 della legge 11 luglio 1977, n. 411, ad un
valore determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, tenuto conto dell’effettivo costo di erogazione del servizio di controllo
al volo in base al peso degli aeromobili; fino all’emanazione di detto decreto
il valore cui elevare il peso è stabilito in 0,95. Il coefficiente «a» è
determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
tenuto conto dell’effettivo costo di assistenza al
volo sostenuto per categoria di aeroporto; fino all’emanazione del decreto di
determinazione del coefficiente «a» è pari a 1 per tutti gli aeroporti.»;
c) nel comma 4 le parole da «costo
complessivo previsto» a «intera rete aeroportuale» sono sostituite dalle
seguenti: «costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso
degli aeroporti, al netto dei costi previsti negli aeroporti nei quali si
sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità
di servizio inferiore all’1,5 per cento del totale previsto per l’anno di
applicazione della tariffa sull’intera rete nazionale e comunque non superiore
ad un numero di unità di servizio stabilito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, nonchè della sommatoria dei costi
previsti nei restanti aeroporti per fornire un numero di unità di servizio pari
all’1,5 per cento del totale previsto per l’anno di applicazione della tariffa
sull’intera rete nazionale e comunque non superiore ad un numero di unità di
servizio stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze»;
d) il comma 5 è sostituito dal
seguente: «5. Per i soli voli nazionali e comunitari, la tassa di terminale di
cui al comma 1, lettera b), può essere applicata in misura ridotta fino al 50
per cento. La quota di riduzione è stabilita con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze; fino all’emanazione di tale decreto la riduzione è stabilita
nella misura del 50 per cento.»;
e) al comma 6 le
parole: «dall’articolo 7 della legge 11 luglio 1977, n. 411» sono sostituite
dalle seguenti: «dall’articolo 4 della legge 20 dicembre 1995, n. 575»;
f) dopo il comma 7 è inserito il
seguente: «7-bis. I coefficienti unitari di tassazione, di cui al comma 4 e di
cui all’articolo 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411, sono determinati secondo
parametri di efficientamento
dei costi indicati nel contratto di programma di cui all’articolo 9, comma 2,
della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Nel contratto di programma è assegnato
all’Azienda un obiettivo di recupero della produttività tenendo conto del
livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti, delle esigenze di
recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e
di sviluppo delle strutture di assistenza al volo, dell’effettivo conseguimento
degli obiettivi di sicurezza, nonché di un sistema di contabilità
analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta
l’individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei
servizi, regolamentati e non regolamentati.»;
g) al comma 8 la lettera b) è
sostituita dalla seguente: «b) i mancati introiti dell’Azienda in base a quanto previsto dai commi 4 e 5.»;
h) al comma 9 le parole da «di cui al
comma 1» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «è
determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla
base di un’istruttoria effettuata dall’ENAC, sentita l’Azienda».
2. Per l’anno 2006, l’obiettivo di
recupero della produttività di cui al comma 7-bis
dell’articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, come introdotto dalla lettera
f) del comma 1, è determinato in misura non inferiore al 5 per cento.
Art. 5.
Interventi a favore della sicurezza
degli impianti ed operativa
All’articolo 2, comma 11,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «per la parte eccedente 30
milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti:
«quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare l’ENAV S.p.a., secondo modalità regolate dal contratto di servizio
di cui all’articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi
sostenuti da ENAV S.p.a. per garantire la sicurezza
ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla
residua quota,».
Art. 6.
Compensazione per gli eventi dell’11
settembre 2001
1. È autorizzata la spesa di 13
milioni di euro per l’anno 2005 per la liquidazione
dei risarcimenti dei danni di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del
decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 14. Le modalità e i termini delle liquidazioni dei
predetti risarcimenti sono stabiliti con il decreto di cui al
comma 1-septies dell’articolo 2 del predetto decreto-legge n. 450 del
2001.
Art. 7.
Razionalizzazione ed efficientamento
del settore dei gestori aeroportuali
1. Alla legge 24 dicembre 1993, n.
537, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 10
dell’articolo 10 è sostituito dal seguente: «10. La misura dei diritti
aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive
modificazioni, è determinata per i singoli aeroporti, sulla
base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze. Con i medesimi decreti viene altresì
fissata, per un periodo predeterminato, comunque compreso tra tre e cinque
anni, la variazione massima annuale applicabile ai medesimi diritti
aeroportuali. La variazione è determinata prendendo a riferimento il tasso di inflazione programmato, l’obiettivo di recupero della
produttività assegnato al gestore aeroportuale, la remunerazione del capitale
investito, gli ammortamenti dei nuovi investimenti realizzati con capitale
proprio o di credito, che sono stabiliti in contratti di programma stipulati
tra l’ENAC e il gestore aeroportuale, approvati dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze. La misura iniziale dei diritti e l’obiettivo di recupero della
produttività assegnato vengono determinati tenendo
conto:
a) di un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta l’individuazione dei
ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi,
regolamentati e non regolamentati, quali lo svolgimento di attività
commerciali, offerti sul sedime aeroportuale;
b) del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi offerti;
c) delle esigenze di recupero dei
costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo
delle strutture aeroportuali;
d) dell’effettivo conseguimento degli
obiettivi di tutela ambientale;
e) di una quota non inferiore al 50
per cento del margine conseguito dal gestore aeroportuale in
relazione allo svolgimento nell’ambito del sedime
aeroportuale di attività non regolamentate.»;
b) dopo il comma 10 di cui alla
lettera a) sono inseriti i seguenti:
«10-bis. È soppressa la maggiorazione
del 50 per cento dei diritti aeroportuali applicata nei casi di
approdo o partenza nelle ore notturne, di cui alla legge 5 maggio 1976,
n. 324.
10-ter. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, può definire norme semplificative,
rispetto a quelle previste al comma 10, per la determinazione dei diritti
aeroportuali per gli aeroporti aventi un traffico inferiore a 600.000 unità di
carico, ciascuna equivalente ad un passeggero o cento
chili di merce o di posta.
10-quater. La metodologia di cui al
comma 10 si applica anche per la determinazione dei corrispettivi per i servizi
di sicurezza previsti dall’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio
1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n.
217, nonché per la determinazione della tassa di
imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea in base al decreto-legge
28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile
1974, n. 117.».
2. Il comma 190
dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.
Art. 8.
Competitività del sistema
aeroportuale
1. Al fine di incrementare la
competitività e razionalizzare il sistema del trasporto aereo nazionale, i
canoni di concessione demaniale, istituiti dal decreto-legge 28 giugno 1995, n.
251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, e
successive modificazioni, sono ridotti del 75 per
cento fino alla data di introduzione del sistema di determinazione dei diritti
aeroportuali di cui all’articolo 7.
2. Fino alla determinazione dei
diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive
modificazioni, secondo le modalità previste nel comma 10 dell’articolo 10 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall’articolo 7, la misura dei diritti aeroportuali attualmente in vigore è
ridotta in misura pari all’importo della riduzione dei canoni demaniali di cui
al comma 1. Detta misura è ulteriormente ridotta del 10 per cento per i gestori
che non adottano un sistema di contabilità
analitica, certificato da società di revisione
contabile, che consenta l’individuazione, per tutti i servizi offerti, dei
ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascun singolo servizio.
3. Le minori entrate per 1’ENAC,
derivanti dal presente articolo, sono a carico del
bilancio dello Stato.
Art. 9.
Sviluppo delle infrastrutture aeroportuali
1. La programmazione degli interventi
infrastrutturali per il settore dell’aviazione
civile, di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, soddisfa, in via prioritaria, le esigenze dei
collegamenti con gli aeroporti d’interesse nazionale e, in particolare, con gli
hub aeroportuali di Roma Fiumicino e di Milano Malpensa.
2. I piani d’intervento infrastrutturale di ENAC e di ENAV
S.p.a. sono redatti in coerenza con le linee
d’indirizzo contenute nella programmazione di cui al comma 1, consultate le
associazioni rappresentative dei vettori aerei e dei gestori aeroportuali.
Art. 10.
Sicurezza aeroportuale
1. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’interno, adottato entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, previa istruttoria effettuata dall’ENAC, sono definite le
attività necessarie a garantire la sicurezza aeroportuale relativa al controllo
bagagli e passeggeri, lo svolgimento delle quali è affidato ai gestori
aeroportuali ed ai vettori, individuando le diverse competenze e responsabilità
agli stessi assegnate.
2. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della imputazione
delle attività individuate con il decreto di cui al comma 1, è definita la
ripartizione, tra gestori aeroportuali e vettori, dei corrispettivi stabiliti
in base all’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217.
Art. 11.
Royalties sui carburanti
1. In applicazione alla normativa di
settore, per i servizi regolamentati o comunque sottoposti
alla vigilanza dell’ENAC in base alla direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15
ottobre 1996, non possono essere applicati dai gestori aeroportuali e dai
fornitori dei servizi sovrapprezzi, in particolare royalties
sulla fornitura di carburanti, non effettivamente connessi ai costi sostenuti
per l’offerta del medesimo servizio.
Art. 12.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli
articoli da 4 a 11, pari a 13 milioni di euro per
l’anno 2005 ed a 124 milioni di euro a decorrere dal 2006, si provvede per
l’anno 2005 mediante utilizzo delle risorse recate dal presente decreto. Per
gli anni successivi si provvede ai sensi dei commi 2 e 3.
2. Una quota delle risorse rivenienti
dal presente decreto, pari a 372 milioni di euro,
confluisce nel fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il
predetto importo è versato su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento
all’entrata del bilancio dello Stato negli anni dal 2006 al 2008, per 124
milioni di euro all’anno. Della predetta somma una quota pari a 30 milioni di euro resta acquisita all’entrata del bilancio dello Stato
a copertura delle minori entrate derivanti dall’articolo 5 e la restante quota
di 94 milioni di euro è riassegnata per provvedere
alle spese recate dagli articoli 4 e da 6 a 11. Alla compensazione degli effetti
finanziari derivanti dal precedente periodo, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, si
provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2,
comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. La dotazione
del fondo di cui al comma 2, a decorrere dall’anno 2009, è determinata ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
4. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13.
Entrata in vigore ed efficacia
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
2. Le disposizioni di cui agli
articoli 4, 5, 7 e 8 hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì
17 ottobre 2005.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli