Penale

Saturday 23 September 2006

Il decreto legge contro le intercettazioni illegali (Dl Cdm 22.9.2006)

Il decreto legge contro le
intercettazioni illegali (Dl Cdm 22.9.2006)

Il Presidente della Repubblica

Visti gli
articoli 77 e 87 della Costituzione; ritenuta la straordinaria necessità ed
urgenza di adottare misure volte a rafforzare le misure di contrasto alla
detenzione illegale di contenuti e dati relativi ad intercettazioni effettuate
illecitamente, nonché ad informazioni illegalmente raccolte;

ritenuta
altresì la straordinaria necessità ed urgenza di apprestare più incisive misure
atte ad evitare l’indebita diffusione e comunicazione di dati od elementi
concernenti conversazioni telefoniche o telematiche illecitamente intercettate
o acquisite nonché di informazioni illegalmente raccolte e, nel contempo, di
garantire adeguate forme di indennizzo alle vittime di fatti illeciti in
materia;

vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22
settembre 2006;

Sulla proposta del Presidente del
Consiglio e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’Interno e del Ministro delle infrastrutture; Emana il seguente
decreto-legge

Articolo 1

1. L’artcolo 240 del codice di
procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 240 (Documenti anonimi
ed atti relativi ad intercettazioni illegali).

1. I documenti che contengono
dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in
alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o
provengano comunque dall’imputato.

2. L’autorità giudiziaria
dispone l’immediata distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti
concernenti dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni, relativi al
traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso
modo si provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di
informazioni. Di essi è vietato eseguire copia in
qualunque forma. Il loro contenuto non costituisce in alcun modo notizia di
reato, né può essere utilizzato a fini processuali o investigativi.

3. Delle operazioni di
distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell’avvenuta
intercettazione o detenzione e dell’acquisizione, delle sue modalità e dei soggetti
interessati, senza alcun riferimento al contenuto delle stesse".