Penale
Il decreto legge contro le intercettazioni illegali (Dl Cdm 22.9.2006)
Il decreto legge contro le
intercettazioni illegali (Dl Cdm 22.9.2006)
Il Presidente della Repubblica
Visti gli
articoli 77 e 87 della Costituzione; ritenuta la straordinaria necessità ed
urgenza di adottare misure volte a rafforzare le misure di contrasto alla
detenzione illegale di contenuti e dati relativi ad intercettazioni effettuate
illecitamente, nonché ad informazioni illegalmente raccolte;
ritenuta
altresì la straordinaria necessità ed urgenza di apprestare più incisive misure
atte ad evitare l’indebita diffusione e comunicazione di dati od elementi
concernenti conversazioni telefoniche o telematiche illecitamente intercettate
o acquisite nonché di informazioni illegalmente raccolte e, nel contempo, di
garantire adeguate forme di indennizzo alle vittime di fatti illeciti in
materia;
vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22
settembre 2006;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’Interno e del Ministro delle infrastrutture; Emana il seguente
decreto-legge
Articolo 1
1. L’artcolo 240 del codice di
procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 240 (Documenti anonimi
ed atti relativi ad intercettazioni illegali).
1. I documenti che contengono
dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in
alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o
provengano comunque dall’imputato.
2. L’autorità giudiziaria
dispone l’immediata distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti
concernenti dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni, relativi al
traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso
modo si provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di
informazioni. Di essi è vietato eseguire copia in
qualunque forma. Il loro contenuto non costituisce in alcun modo notizia di
reato, né può essere utilizzato a fini processuali o investigativi.
3. Delle operazioni di
distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell’avvenuta
intercettazione o detenzione e dell’acquisizione, delle sue modalità e dei soggetti
interessati, senza alcun riferimento al contenuto delle stesse".