Tributario e Fiscale

Tuesday 03 October 2006

Il decreto legge collegato alla FINANZIARIA 2007. Disposizioni urgenti di carattere finanziario.

Il decreto
legge collegato alla FINANZIARIA 2007. "Disposizioni urgenti di
carattere finanziario".

(Testo
approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 29 settembre 2006 e in
attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.)

Capo I

Disposizioni in materia di
accertamento, riscossione e contrasto all’evasione e all’elusione fiscale,
nonchè di potenziamento dell’amministrazione economico-finanziaria.

Articolo 1

Misure in materia di
accertamento, nonchè di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, nonchè
di potenziamento dell’amministrazione economico-finanziaria.

1. Con determinazioni del
direttore dell’agenzia delle Dogane, da emanarsi entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabiliti tempi e
modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica:

a) dei dati relativi alle
contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori
professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali,
concernenti l’attività svolta nei settori degli oli minerali, dell’ alcole delle bevande alcoliche e degli oli
lubrificanti e bitumi di petrolio, a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 29, 61 e
62 del Testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504;

b) del documento di
accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o
assoggettati ad accisa e alle altre imposizioni indirette previste dal Testo
unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli
6, 10, 12, 61 e 62 del medesimo Testo unico;

c) delle dichiarazioni di consumo
per il gas metano e l’energia elettrica di cui agli articoli 26 e 55 del Testo
unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. All’articolo 50-bis del decreto
legge 30 agosto 1993, n. 33 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

«2-bis. I soggetti esercenti le
attività di cui al comma 1, anteriormente all’avvio della operatività quali depositi
Iva, presentano agli uffici delle dogane e delle entrate, territorialmente
competenti, apposita comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non
ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo, della congruità
della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle
merci.».

3. In applicazione del
disposto dell’articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CE) del Consiglio n.
138312003 del 22 luglio 2003,
l’ufficio doganale competente, previo con senso del
titolare del diritto di proprietà intellettuale e del dichiarante, detentore o
proprietario delle merci sospettate, può disporre, a spese del titolare del
diritto, la distruzione delle merci medesime. E fatta salva la conservazione di
campioni da utilizzare a fini giudiziari.

4. Con decreto del ministro
dell’Economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e
dello sviluppo economico, sono definite le modalità e i tempi della procedura di cui al comma 3.

5. All’articolo 34, comma 4, del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995. n. 85:

a) nell’ultimo periodo, sono
sostituite le parole:

«di cui
all’articolo 52», con le seguenti:

«di cui agli articoli 51 e 52»;

b) sono aggiunte, in fine, il
seguente periodo:

«Le autorizzazioni per l’accesso
presso gli enti indicati al n. 7 dell’articolo 51 del decreto del presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate, per l’agenzia delle
Dogane, dal direttore regionale».

6. Dopo il
comma 10 dell’articolo 110 del Testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
inserito il seguente:

«10-bis. Le disposizioni del
comma 10 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti
domiciliati in Stati o territori non appartenenti all’Unione europea aventi
regimi fiscali privilegiati».

7. All’articolo 35, comma 35-bis,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei contratti di sponsorizzazione
stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la società percepisce
somme per il diritto di sfruttamento dell’immagine.»;

b) e aggiunto, in fine il
seguente periodo: «Con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate
sono stabiliti il contenuto, le modalità e i termini delle trasmissioni
telematiche.».

8. Al comma 2
dell’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole:

«Qualora siano state
definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte violazioni
dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in
giorni diversi nel corso di un quinquennio», sono sostituite dalle seguenti:
«Qualora sia definitivamente accertata la violazione dell’obbligo di emettere
la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale».

9. Ai fini dell’immatricolazione
o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi
oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta è
corredata di copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo di trasporto, il
numero di telaio e l’ammontare dell’Iva assolto in occasione della prima
cessione interna. A tal fine, con provvedimento del direttore dell’agenzia
delle Entrate, al modello F24 sono apportate le necessarie integrazioni.

10. Per i veicoli di cui al comma
9, oggetto di importazione, l’immatricolazione è subordinata alla presentazione
della certificazione doganale attestante l’assolvimento dell’Iva e contenente
l’eventuale riferimento all’utilizzo del plafond da parte dell’importatore.

11. Con provvedimento del
direttore dell’agenzia delle Entrate è fissata la data a decorrere dalla quale
si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 e sono individuati i
criteri di esclusione dall’applicazione delle disposizioni di cui ai medesimi
commi.

12. Nel comma
380 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole da
"Con la convenzione" fino a "è definita" sono sostituite
dalle seguenti:

«La convenzione prevista
dall’articolo 1, comma i-bis, del regolamento di cui al decreto del presidente
della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, è gratuita e definisce anche».

13. All’articolo
35, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 27, sono soppresse
le parole: «Mediante posta elettronica certificata».

14. Gli organismi preposti
all’attività di controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali sono
impegnati a orientare le attività operative per una significativa riduzione
della base imponibile evasa e al contrasto dell’impiego del lavoro non regolare,
del gioco illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari e con paesi
esterni al mercato comune europeo. Una quota parte delle maggiori entrate
derivanti dal presente comma, per un ammontare non superiore a 10 milioni di
euro per l’anno 2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008, è
destinata a un apposito fondo destinato a finanziare, nei confronti del
personale dell’amministrazione economico- finanziaria nonché delle
amministrazioni statali, la concessione di incentivi all’esodo, la concessione
di incentivi alla mobilità territoriale, l’erogazione di indennità di
trasferta, nonché uno specifico programma di assunzioni di personale
qualificato. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite in
sede di contrattazione integrativa.

15. Con il regolamento di
organizzazione del ministero dell’Economia e delle finanze da adottare, ai
sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo procede,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche al riordino
delle Agenzie fiscali e dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Al
fine di razionalizzare l’ordinamento dell’Amministrazione economico-finanziaria,
potenziando gli strumenti di analisi della spesa e delle entrate nei bilanci
pubblici, di valutazione e controllo della spesa pubblica e l’azione di
contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale, con il predetto regolamento si
dispone, in particolare, anche la fusione, soppressione, trasformazione e
liquidazione di enti e organismi.

16. Lo schema di regolamento è
trasmesso alle Camere per l’acquisizione dei pareri delle competenti
commissioni parlamentari. Le commissioni parlamentari rendono il parere entro
trenta giorni dall’assegnazione. Decorso il predetto temine senza che le
commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il regolamento
può essere comunque emanato.

17. Al fine di ridurre gli oneri
derivanti dal funzionamento degli organismi collegiali la struttura
interdisciplinare prevista dall’articolo 73, comma 1, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, è soppressa. L’autorizzazione di spesa prevista
dall’articolo 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni, è soppressa. L’autorizzazione di spesa prevista per l’attività
della Scuola superiore dell’economia e delle finanze dall’articolo 4, comma 61,
secondo periodo, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, è ridotta a 4 milioni di
euro annui; la metà delle risorse finanziarie previste dall’anzidetta
autorizzazione di spesa, come ridotta dal presente periodo, può essere
utilizzata dal ministero dell’Economia e delle finanze per l’affidamento, anche
a società specializzate, di consulenze, studi e ricerche aventi a oggetto il
riordino dell’amministrazione economico-finanziaria.

18. All’articolo
67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, il secondo e il terzo periodo del comma 3 sono sostituiti dai
seguenti:

«Metà dei componenti sono scelti
tra i professori universitari e i dipendenti di pubbliche amministrazioni
dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali
opera l’agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell’agenzia.».

In sede di prima applicazione
della disposizione di cui al presente comma i comitati di gestione delle
agenzie fiscali in carica al momento di entrata in vigore del presente decreto
cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo.

Articolo 2

Misure in materia di riscossione

1. All’articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da «la maggioranza» a "ed"
sono soppresse.

2. All’articolo
3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 6, e
inserito il seguente:

«6-bis. L’attività di riscossione
a mezzo ruolo delle entrate indicate dal comma 6, se esercitata con esclusivo
riferimento alla riscossione spontanea, è remunerata con un compenso maggiorato
del 25 per cento rispetto a quello ordinariamente previsto, per la riscossione
delle predette entrate, in attuazione dell’ articolo
17.».

3. Al decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo
17:

1) il comma 3 è sostituito dal
seguente: «3. L’aggio di cui al comma 1 e a carico del debitore: a) in misura
determinata con il decreto di cui allo stesso comma 1, e comunque non superiore
al 5 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il
sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento. In tal caso, la
restante parte dell’aggio è a carico dell’ente creditore;

b) integralmente, in caso
contrario.»;

2) dopo il comma 3, è inserito il
seguente: «3-bis. Nel caso previsto dall’articolo 32, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l’aggio di cui ai commi 1
e 2 del presente articolo è a carico: a) dell’ente creditore, se il pagamento
avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella;

b) del debitore, in caso
contrario.»;

3) al comma 7-ter è aggiunto, in
fine, il seguente periodo:

«Nei casi di
cui al comma 6, lettera a), sono a carico dell’ente creditore le spese
vive di notifica della stessa cartella di pagamento.»;

b) nell’articolo 20, comma 3, le
parole "comma 6", sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 7- ter».

4. All’articolo
3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7 è inserito
il seguente: «7-bis. A seguito dell’acquisto dei rami d’azienda di cui al comma 7, primo periodo, i privilegi e le garanzie
di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del
venditore, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto
dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la
loro validità e il loro grado a favore dell’acquirente, senza bisogno di alcuna
formalità o annotazione, previa pubblicazione di apposito avviso nella
"Gazzetta Ufficiale" della Repubblica Italiana.».

5. All’articolo
3, comma 22, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole
"e 119" sono soppresse.

6. Nel decreto del presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l’articolo 72-bis è sostituito dal
seguente: «Articolo 72-bis.

1. Salvo che per i crediti
pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto,
quinto e sesto, del Codice di procedura civile, l’atto di pignoramento dei
crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui
all’articolo 543, secondo comma, numero 4), dello stesso Codice di procedura
civile, l’ordine al terzo dì pagare il credito direttamente al concessionario,
fino a concorrenza del credito per cui si procede:

a) nel termine di quindici giorni
dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto
alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

b) alle rispettive scadenze, per
le restanti somme.

2. Nel caso di inottemperanza
all’ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 72,
comma 2.».

7. All’articolo
35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 25, è inserito
il seguente: «25-bis. In caso di morosità nel pagamento di importi da
riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a venticinquemila euro,
gli agenti della riscossione, previa autorizzazione del direttore generale e al
fine acquisire copia di tutta la documentazione utile all’individuazione
dell’importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti
di soggetti terzi, possono esercitare le facoltà e i poteri previsti dagli
articoli 33 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e 52 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
.».

8. Al decreto del presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l’articolo 48 è inserito il
seguente:

«Articolo 48-bis (Disposizioni
sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni)

1. Le amministrazioni pubbliche
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a
qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro,
verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente
all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso
affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente
della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio
dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 2. Con decreto del
ministro dell’Economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di
attuazione delle disposizioni contenute nel comma 1.».

9. All’articolo
156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 è
sostituito dal seguente:

«3. La riscossione volontaria
della tariffa può essere effettuata con le modalità di cui al capo III del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione con l’agenzia
delle Entrate».

10. All’articolo 17, comma 2, del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo la parola "locali",
sono inserite le seguenti: «.nonché quella della
tariffa di cui all’articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

11. All’articolo 3, comma 28, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole "comma 7,"
sono inserite le seguenti: «complessivamente denominati agenti della
riscossione,».

12. Al decreto del presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l’articolo 28-bis è inserito
il seguente: «Articolo 28-ter (Pagamento mediante compensazione volontaria con
crediti d’imposta).

1. In sede di erogazione di
un rimborso d’imposta, l’agenzia delle Entrate verifica se il beneficiario
risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica
apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo,
mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità di cui all’articolo 2,
comma 1, del decreto del direttore generale del dipartimento delle Entrate del
ministero delle Finanze, di concerto con il ragioniere generale dello Stato,
dell’1° febbraio 1999, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 28
del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.

2. Ricevuta la segnalazione di
cui al comma 1, l’agente
della riscossione notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il
credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di
recupero ed nvitando il debitore a comunicare entro
sessanta giorni se intende accettare tale proposta.

3. In caso di accettazione
della proposta, l’agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1
e le riversa ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell’importo
complessivamente dovuto a seguito dell’iscrizione a ruolo.

4. In caso di rifiuto della
predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli
effetti della sospensione di cui al comma 2 e l’agente
della riscossione comunica in via telematica all’agenzia delle Entrate che non
ha ottenuto l’adesione dell’interessato alla propos sta di compensazione.

5. All’agente della riscossione
spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell’invito di cui al comma 2, nonché un rimborso forfettario pari a
quello di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto del ministro delle Finanze
di concerto con il ministro del Tesoro, 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato
del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione
degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.

6. Con provvedimento del
direttore dell’agenzia delle Entrate sono approvate le specifiche tecniche di
trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono
stabilite le modalità di movimentazione e di rendicontazione delle somme che
transitano sulle contabilità speciali di cui al comma 1, nonché le modalità di
richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5.».

13. Al decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, dopo l’articolo 20, è inserito il seguente:

«20-bis (Ambito di applicazione
dell’articolo 28-ter del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602).

1. Può essere effettuato mediante
la compensazione volontaria di cui all’articolo 28-ter del decreto del
presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il pagamento di tutte le
entrate iscritte a ruolo dall’agenzia delle Entrate. Tuttavia, l’agente della
riscossione, una volta ricevuta la segnalazione di cui al comma 1 dello stesso
articolo 28-ter del decreto del presidente della Repubblica n. 602 del 1973,
formula la proposta di compensazione con riferimento a tutte le somme iscritte
a ruolo a carico del soggetto indicato in tale segnalazione.

2. Le altre Agenzie fiscali e gli
enti previdenziali possono stipulare una convenzione con l’agenzia delle
Entrate per disciplinare la trasmissione, da parte di quest’ultima, della
segnalazione di cui all’articolo 28-ter, comma 1, del decreto del presidente
della Repubblica n. 602 del 1973 anche nel caso in cui il beneficiario di un
credito d’imposta sia iscritto a ruolo da uno dei
predetti enti creditori. Con tale convenzione è regolata anche la suddivisione,
tra gli stessi enti creditori, dei rimborsi spese spettanti all’agente della
riscossione».

14. Il comma 2
dell’articolo 41 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è
sostituito dal seguente:

«2. L’agente della riscossione
può essere rappresentato dai dipendenti delegati ai sensi del comma 1 del
presente articolo, che possono stare in giudizio personalmente, salvo che non debba procedersi all’istruzione della causa, nei
procedimenti relativi:

a) alla
dichiarazione tardiva di credito di cui all’articolo 10 1 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267; b) al ricorso di cui all’articolo 499 del Codice di
procedura civile; c) alla citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, n.
4, del Codice di procedura civile.».

15. L’articolo 17, comma 1,
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che le
disposizioni nello stesso previste si applicano anche ai contributi stabiliti
nella legge 4 giugno 1973, n. 311.

16. Per il servizio di riscossione
dei contributi e premi previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, è dovuto all’agenzia delle
Entrate il rimborso degli oneri sostenuti per garantire il servizio di
riscossione. Le modalità di trasmissione dei flussi informativi, nonché il rimborso delle spese relativi alle operazioni di
riscossione sono disciplinati con convenzione, stipulata tra l’agenzia delle
Entrate e gli enti Interessati.

Capo II

Disposizioni per il recupero di
base imponibile

Articolo 3

Disposizioni per il recupero
della base imponibile

1. All’articolo
36 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) dopo il comma 7 è inserito il
seguente: «7 bis. Le disposizioni del comma 7 si applicano anche ai fabbricati
strumentali acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria con
riferimento alla quota capitale del canone.»;

b) il comma 8 e sostituito dal
seguente: «8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto
anche per le quote di ammortamento dei canoni relativi ai fabbricati costruiti,
acquistati o acquisiti nel corso di periodi di imposta precedenti.».

2. All’articolo 2, comma 3, del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole «il mutuatario e il
cessionario a pronti hanno diritto al credito d’imposta sui dividendi soltanto
se tale diritto sarebbe spettato, anche su opzione, al mutuante ovve ro al
cedente a pronti» sono sostituite dalle seguenti: «al mutuatario e al
cessionario a pronti si applica il regime previsto dall’articolo 89, comma 2, del del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, soltanto se
tale regime sarebbe stato applicabile al mutuante o al cedente a pronti».

3. La
disposizione del comma 4 si applica ai contratti stipulati a decorrere
dal l’ottobre 2006.

4. Nell’articolo
1, comma 496 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «12,50 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

5. Il comma 13
dell’articolo 36 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal
seguente: «13. Le disposizioni della lettera a) del comma 12 si applicano alle
perdite relative ai primi tre periodi d’imposta formatesi a decorrere dal
periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per le perdite relative ai primi tre periodi d’imposta formatesi in periodi
anteriori a quello di entrata in vigore del presente decreto, resta ferma
l’applicazione dell’articolo 37-bis del decreto del presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.».

6. Il comma 11
dell’articolo 36 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal
seguente: «11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto con
riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a
periodi dì imposta che iniziano successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Per i redditi delle società partecipate relativi a
periodi di imposta precedenti alla entrata in vigore del presente decreto resta
ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 37-bis del decreto
del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

7. Per l’anno 2006, l’articolo 3, comma
1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente alla
data del 3 luglio 2006.

8. Nel Testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dopo t’articolo 188 è inserito fi seguente: «188-bis. (Campione d’Italia) 1. Ai fini dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche, i redditi delle persone fìsiche iscritte nei registri
anagrafici del comune di Campione d’Italia prodotti in
franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune di Campione d’Italia per un
importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro sulla
base del cambio di cui all’articolo 9, comma 2, ridotto forfettariamente del 20
per cento.

2. I soggetti di cui al presente
articolo assolvono il loro debito d’imposta in euro.

3. Ai fini del presente articolo,
si considerano iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia
anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d’Italia,
sono iscritte nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) dello
stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica».

Per l’anno 2006, l’articolo 188 del
citato Testo unico sulle imposte sui redditi, si applica nel testo vigente alla
data del 3 luglio 2006.

9. Per l’anno 2006, l’articolo 188 del
citato Testo unico delle imposte sui redditi, si applica nel testo vigente alla
data del 3 luglio 2006.

10. Il comma 31
dell’articolo 36 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.

11. Per l’anno 2007, il tasso
convenzionale di cambio di cui all’articolo 188-bis del citato Testo unico
delle imposte sui redditi è pari a 040515 euro per ogni franco svizzero.

12. Il comma
25, dell’articolo 36 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dai
seguenti:

«25. All’articolo 51, comma 2-bis
del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti periodi: La
disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti
condizioni:

a) che l’opzione sia esercitabile
non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;

b) che, al momento in cui
l’opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati;

e) che il beneficiario mantenga
per almeno i cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione un investimento
nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle
azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente.
Qualora detti titoli oggetto di investimento siano
ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro
assegnazione, l’importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro
dipendente al momento dell’assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo
d’imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.».

Articolo 4

Disposizioni in materia di agricoltura

1. Al decreto del presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 32-bis, comma 3,
dopo la parola: «imposta» sono aggiunte le parole «salvo quanto previsto
dall’articolo 34, comma 6, primo periodo,»;

b) all’articolo 34, comma 6:

1) il primo periodo è sostituito
dal seguente: «Ai produttori agricoli che, nell’anno solare precedente, hanno
realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume
d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da
cessioni di prodotti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 32-bis.»;

2) il secondo periodo è
soppresso;

3) nel terzo periodo le parole:
«superiore a cinque ovvero a quindici, ma non a quaranta milioni di lire» sono
sostituite dalla eseguenti parole: «superiore a 7.000
euro, ma non a 20.658,28 euro» ;

4) il quarto periodo è così
sostituito: «Le disposizioni del precedente periodo cessano di avere
applicazione a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è stato superato
il limite di 20.658,28 euro a condizione che non venga
superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni.».

2. Al fine di consentire la
semplificazione degli adempimenti a carico del cittadino e al contempo
conseguire una maggiore rispondenza del contenuto delle banche dati
dell’agenzia del Territorio all’attualità territoriale, a decorrere dal 1°
gennaio 2007, le dichiarazioni relative all’uso del suolo sulle singole
particelle catastali rese dai soggetti interessati nell’ambito degli adempimenti
dichiarativi presentati agli Organismi pagatori — riconosciuti ai fini
dell’erogazione dei contributi agricoli, previsti dal Regolamento (Ce) n.
1782103 del Consiglio del 29 settembre 2003, pubblicato sulla «Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea» L 270 del 21 ottobre
2003 e dal Regolamento (Ce) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004
-esonerano i soggetti tenuti all’adempimento previsto dall’articolo 30 del
Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
A tal fine la richiesta di contributi agricoli,
contenente la dichiarazione di cui al periodo precedente relativamente all’uso
del suolo, deve contenere anche gli elementi per consentire l’aggiornamento del
Catasto ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell’azienda
agricola e, conseguentemente, risulta sostitutiva per il cittadino della
dichiarazione di variazione colturale da rendere al Catasto terreni stesso.
All’atto della accettazione della suddetta dichiarazione l’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (Agea) predispone una proposta di aggiornamento della
banca dati catastale, attraverso le procedure informatizzate rilasciate
dall’agenzia del Territorio ai sensi del decreto del ministro delle Finanze 19
aprile 1994, n. 701 e la trasmette alla medesima Agenzia per l’aggiornamento
della banca dati. L’Agea rilascia ai soggetti dichiaranti la ricevuta
contenente la proposta dei nuovi redditi attribuiti alle particelle interessate
che ha valore di notifica. Qualora il soggetto dichiarante che riceve la
notifica sia persona diversa dal titolare di diritti reali sugli immobili
interessati dalle variazioni colturali, i nuovi redditi dovranno essere
notificati a questi ultimi, utilizzando le informazioni contenute nelle
suddette dichiarazioni. Tali redditi producono effetto fiscale, in deroga alle
vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno in cui viene presentata la dichiarazione.

3. In sede di
prima applicazione del comma 2,
l’aggiornamento della banca dati catastale
avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 2,
presentate dai soggetti interessati nell’anno 2006 e messe a disposizione della
agenzia del Territorio da Agea. L’agenzia del Territorio provvede a notificare
i nuovi redditi ai titolari dei diritti reali sugli immobili
oggetto delle variazioni colturali anche sulla scorta delle informazioni
contenute nelle suddette dichiarazioni. I nuovi redditi così attribuiti
producono effetti fiscali, in deroga alle vigenti disposizioni, dal 1° gennaio 2006. In tal caso non sono dovute le sanzioni previste dall’articolo 3 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n 471.

4. Con provvedimento del
direttore dell’agenzia del Territorio, sentita l’Agea, saranno stabilite le modalità tecniche e operative di interscambio dati e
cooperazione operativa per l’attuazione dei commi 2 e 3 tenendo conto che
l’Agea si avvarrà degli strumenti e delle procedure di interscambio dati e
cooperazioneapplicativa resi disponibili dal Sian (Sistema informativo agricolo
nazionale).

5. L’agenzia del Territorio,
anche sulla base delle informazioni fornite dall’Agea e delle verifiche
(amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno) dalla stessa
effettuate nell’ambito dei propri compiti istituzionali individua i fabbricati
iscritti al catasto terreni, per i quali siano venuti
meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali nonché
quelli che non risultano dichiarati al catasto e richiede ai titolari dei
diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai
sensi del decreto del ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 . La
richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata,
la data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, è
notificata ai soggetti interessati. Se questi ultimi non ottemperano alla
richiesta entro 90 giorni dalla data della notificazione, gli uffici
provinciali dell’agenzia del Territorio provvedono con oneri a carico dell’interessato
alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative
dichiarazioni redatte in conformità al ministro delle Finanze 19 aprile 1994,
n. 701 e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o
attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a
decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata
presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione,
dal 1° gennaio dell’anno di notifica della richiesta di cui al primo periodo.
Con provvedimento del direttore dell’agenzia del Territorio, da emanarsi entro
90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno
stabilite modalità tecniche e operative per l’attuazione del presente comma. Si
applicano le sanzioni per le violazioni previste dall’articolo 28 del regio
decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni, dalla legge
11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

6. All’articolo 9, comma 3, lettera
a), del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo le parole «l’immobile è asservito»
sono inserite le seguenti «sempreché tali soggetti
rivesta no la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle
imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

7. I fabbricati per i quali a
seguito del disposto del comma 6 vengono meno i requisiti per i riconoscimento della ruralità devono essere dichiarati al
catasto entro la data del 30 giugno 2007. In tal caso non si applicano le sanzioni
previste dall’articolo 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito con modificazioni, dalla legge n agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni contenute
nel comma 5 del presente articolo.

8. I trasferimenti erariali in
favore dei Comuni sono ridotti in misura pari al mag gior gettito derivante, in
relazione all’imposta comunale sugli immobili, dalle disposizioni del presente
articolo, secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del ministro
dell’Economia e delle finanze.

Articolo 5

Disposizioni in materia di
catasto

1. Nelle unità immobiliari
censite nelle cate gorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non
possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati a uso
commerciale, industriale, a ufficio privato ovvero a usi diversi, qualora gli
stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

2. Le unita
immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 1
richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita, devono
essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro 9 mesi
dalla data entrata in vigore della presente legge. In caso di inottemperanza,
gli uffici provinciali dell’agenzia del Territorio provvedono, con oneri a
carico dell’interessato, agli adempimenti previsti dal decreto del ministro
delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tal caso, si applica la sanzione prevista dall’articolo 31 del regio decreto
legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli
articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto legge, nella misura aggiornata dal
comma 338, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Con provvedimento del
direttore dell’agenzia del Territorio, nel rispetto delle disposizioni e nel
quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e successive modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge e da pubblicare nella «Gazzetta
Ufficiale», sono stabilite le modalità tecniche e operative per l’applicazione
delle disposizioni di cui ai commi precedenti, nonché gli oneri di cui al comma
2.

4. Le rendite catastali
dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi da 1 a 3 producono effetto fiscale
a decorrere dal 1° gennaio 2007.

5. Decorso inutilmente il termine
di nove mesi previsto dal comma 2, si rende comunque applicabile l’articolo 1,
comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 3 11, e successivi provvedimenti
attuativi.

6. A decorrere dall’entrata in
vigore del presente decreto, il moltiplicatore previsto dal
comma 5, dell’articolo 52, del Testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare alle rendite catastali dei
fabbricati classificati nel gruppo catastale B, è rivalutato nella misura del
40 per cento.

7. I trasferimenti erariali in
favore dei Comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante in
relazione all’imposta comunale sugli immobili, dalle disposizioni del presente
articolo, secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del ministro
dell’Economia e delle finanze.

Capo III

Disposizioni in materia di
trasferimenti di beni e di diritti

Articolo 6

Disposizioni in materia di
imposte ipotecaria e catastale e di registro

1. Al Testo unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 10, comma 2, in fine, è aggiunto il
seguente periodo: «L’imposta, per ciascun intestatario, è
dovuta in misura fissa per le volture relative a donazioni e a altri
atti a titolo gratuito, ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1-quater,
lettera a), della tariffa fino a concorrenza del valore di euro 180.000 e in
misura proporzionale per il valore eccedente detto importo. Per le volture
conseguenti alla presentazione delle dichiarazioni di trasferimento di beni per
causa di morte, limitatamente all’abitazione principale del defunto, la misura
fissa dell’imposta si applica, in presenza delle
condizioni di cui all’articolo 1 -quinquies, lettera a), della tariffa fino a
concorrenza del valore di euro 250.000 e in misura proporzionale per il valore
eccedente detto importo.»; b) alla Tariffa, sono apportate le seguenti
modificazioni:

1) all’articolo 1 le parole: «e
dei certificati di successione di cui all’articolo 5
del Testo unico» sono soppresse;

2) dopo l’articolo i-bis, sono
inseriti i seguenti:

«1-ter)
Trascrizioni, in favore di soggetti diversi dal coniuge o di parenti in linea
retta, di certificati di successione, di donazioni o di altri atti a titolo
gratuito che importano il trasferimento di proprietà di beni immobili o la
costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote
nonché vincoli di destinazione sugli stessi: 3%:

1-quater) Trascrizioni di
donazioni o di altri atti a titolo gratuito che importano 0
trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il
trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di
destinazione sugli stessi:

– se eseguite in favore del
coniuge o di un parente in linea retta, in possesso dei requisiti e delle
condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall’articolo
1, coma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico
delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del
precidente della Repubblica 26 aprile 1986. n. 131:

a) fino al valore di euro 180.000
per ciascun beneficiario in possesso del requisiti:
108 euro;

b) oltre il
valore di euro 180.000: 3%:

– in ogni altro caso 1-quinquies)
Trascrizione dei certificati di successione di cui
all’articolo 5 del Te sto unico che comportino il trasferimento di
proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti
immobiliari, anche per quote nonché vincoli di destinazione, sugli stessi:

– se relativa alla successione
dell’abitazione principale del defunto:

a) eseguita in favore del coniuge
o di parenti in linea retta, sulla quota di valore fino a di
250.000 euro: 168 euro; b) eseguita in favore del coniuge o di parenti in linea
retta sulla quota di valore eccedente 250.000 euro: 3%; — se relativa alla
successione di altri beni o diritti reali immobiliari del defunto: 3%.

2. Ai trasferimenti degli
immobili o dei diritti sugli stessi per atto a titolo gratuito o per causa di
morte non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 69,
commi 3 e 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

3. Al Testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del
presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 2, dopo la
lettera d), è aggiunta la seguente: «d-bis) dichiarazioni di trasferimenti per
causa di morte.» ;

b) all’articolo 9, dopo il comma
2, e a giunto il seguente: «2 bis) Competente a ricevere le dichiarazioni di
trasferimento per causa di morte è l’ufficio di cui agli gli
articoli 6 del decreto legislativo 3 1 ottobre 1990, n. 346 e 15, comma 3,
della legge 18 ottobre 2001, n. 383.»;

c) all’articolo 13, dopo il comma
4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Per le dichiarazioni di trasferimenti per
causa di morte si applicano i termini previsti dall’articolo
3 1 del decreto legislativo 3 1 ottobre 1990, n. 346.»;

d) all’articolo 41, dopo il comma
2, è aggiunto il seguente: «2-bis. L’imposta dovuta per i trasferimenti per
causa di morte è liquidata e versata dagli eredi, dai legatari e dagli altri
soggetti obbligati, unitamente agli altri tributi dovuti, entro i termini
previsti per la presentazione della dichiarazione.»;

e) all’articolo 43, comma 1, dopo
la lettera i), è aggiunta la seguente: «i-bis) per le dichiarazioni di
trasferimenti per causa di morte relativamente ai diritti sui beni immobili si
applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli 47, 48, 51 e 52 con
esclusione del comma 5-bis. Per ogni altro bene o diritto si applicano le
disposizioni di cui al titolo II, capo II, del decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346, in
materia di valutazione di aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli e quote
sociali; nella determinazione della base imponibile non si tiene conto delle passività
ereditarie che non afferiscono alle aziende né dell’avviamento. Non sono
soggetti all’imposta i titoli del debito pubblico, tra i quali si intendono
compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro,
nonché gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati e ogni
altro bene o diritto, dichiarati esenti da imposta da norme di legge»;

f) all’articolo 57, dopo il comma
8, è aggiunto il seguente: «8-bis. Per le dichiarazioni di trasferimento per
causa di morte sono obbligati al pagamento dell’imposta i beneficiari dei
trasferimenti per quanto a loro perviene a seguito della successione nonché
coloro che, a qualsiasi titolo, sono tenuti a presentare la dichiarazione.»;

g) all’articolo 80 dopo il comma
3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Per i trasferimenti per causa di morte si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 346. Restano ferme le agevolazioni previste da altre
disposizioni di legge».

4. Alla tariffa, parte I, dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:

«2-bis. 1. Dichiarazioni di
trasferimenti per causa di morte. Se hanno per oggetto beni immobili o diritti
reali immobiliari:

– devoluti a favore di parenti
fino al quarto grado e di affini in linea retta nonché di affini in linea
collaterale fino al terzo grado, con esclusione del coniuge e dei parenti in
linea retta: 2 per cento

– devoluti a favore di altri
soggetti: 4 per cento.

Se hanno per
oggetto aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli o quote sociali:

– devoluti a favore del coniuge e
di parenti in linea retta sul valore complessivo dei beni dichiarati eccedente
100.000 euro, tenuto conto del valore di donazioni o di altri atti a titolo
gratuito di cui all’articolo 13, comma 2-bis, della legge 18 ottobre 2001, n,
383: 4 per cento

– devoluti a lavoro di parenti
fino al quarto grado e di affini in linea retta nonché di affini in linea
collaterale fino al terzo grado: 6 per cento

devoluti
a favore di altri soggetti: 8 per conto».

5. Alla legge
18 ottobre 2001, n. 383, contenente disposizioni in materia di primi interventi
per il rilancio dell’economia, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il
comma 2 dell’articolo 13 e sostituito dai seguenti:

«2. I trasferimenti per donazione
o per altri atti a titolo gratuito di beni immobili e diritti reali
immobiliari, compresa la costituzione di vincoli di destinazione, fatti a
favore di soggetti diversi dal coniuge e dai parenti in linea retta, sono
soggetti all’imposta di registro con le seguenti aliquote: •

a) se fatti a favore di altri
parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta nonché di affini in
linea collaterale fino al terzo grado: 2 per cento;

b) se fatti a favore di altri
soggetti: 4 per cento.

2-bis. I trasferimenti per
donazione 0 per altri atti a titolo gratuito di aziende, azioni, obbligazioni,
quote sociali, altri titoli e denaro contante, nonché la costituzione di
vincoli di destinazione sono soggetti all’imposta di registro con le seguenti
aliquote:

a) se fatti a favore del coniuge
e di parenti in linea retta, sul valore eccedente euro
100.000: 4 per cento;

b) se fatti a favore di parenti
fino al quarto grado e di affini in linea retta nonché di affini in linea
collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

c) se fatti a favore di altri
soggetti: 8 per cento.

2-ter. Ai fini dell’applicazione
del comma 2-bis, lettera a), negli atti di donazione e negli altri atti a
titolo gratuito nonché negli atti di cui all’articolo 26 del Testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, aventi per oggetto aziende,
azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli e denaro contante, devono
essere indicati gli estremi delle donazioni e degli altri atti a titolo
gratuito anteriormente fatti dal dante causa a favore del coniuge, dei parenti
in linea retta o di alcuno di essi nonché i relativi
valori alla data degli atti slessi. Per l’omissione, l’incompletezza o
l’inesattezza di tale indicazione si applica, a carico solidalmente del dante
causa e del beneficiario la sanzione amministrativa da uno a due volte la
maggiore imposta dovuta.»;

b) all’articolo 14, comma 1, la
parola "franchigie" è soppressa.

6. Le disposizioni del presente
articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto per
gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti e per le
scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private
non autenticate presentate per la registrazione nonché per le successioni
apertesi dalla data medesima.

Capo IV

Misure a favore dello sviluppo,
dell’efficienza energetica, nonché della sostenibilità ambientale

Articolo 7

Disposizioni varie a favore dello
sviluppo, dell’efficienza energetica, nonché della sostenibilità ambientale

1. In attuazione del
principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione,
di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come
"euro o" o "euro 1", con autovetture immatricolate come
"euro 4" o "euro 5", che emettono meno di 140 grammi di CO2 al
chilometro, è concessa l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche
per detti autoveicoli, per un periodo di due annualità. La predetta esenzione è
estesa per un’altra annualità per l’acquisto di autoveicoli che hanno una
cilindrata inferiore a 1.300CC. Le suddette agevolazioni non si applicano per
l’acquisto di autovetture di peso complessivo superiore a 2.600 kg, con esclusione
di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.

2. Allo scopo di favorire il
rinnovo del parco autocarri circolante mediante la
sostituzione con veicoli a minore impatto ambientale, è concesso un contributo
di euro mille per ogni veicolo di cui all’articolo 54, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di portata inferiore a 3,5
tonnellate, immatricolati come "euro 4" o "euro 5". Il
beneficio è accordato a fronte della sostituzione di un veicolo, avente sin
dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la
medesima categoria e portata e immatricolato come "euro o" o
"euro 1".

3. Per l’acquisto di autovetture,
omologate dal costruttore per la circolazione anche mediante l’alimentazione
del motore con gas metano, è concesso un contributo pari ad euro
millecinquecento, incrementato di ulteriori euro cinquecento nel caso in cui il
veicolo acquistato abbia emissioni di C02 inferiori a 120 grammi per
chilometro. Le predette agevolazioni non si applicano per l’acquisto di
autovetture di peso complessivo superiore a 2.600 kg, con esclusione
di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.

4. Le disposizioni di cui ai
precedenti commi hanno validità esclusivamente per i veicoli acquistati ed
immatricolati dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge fino
al 31 dicembre 2007.

5. All’articolo
2, lettera d), del Testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole «…per gli autoveicoli
ed i rimorchi adibiti al trasporto di cose» sono aggiunte le seguenti: «ad
eccezione dei veicoli per i quali sia stato effettuato il cambio di
destinazione dalla categoria M1 a quella N1, per i quali la tassazione continua
ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori».

6. Al fine di consentire agli
enti impositori di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per
beneficiare dell’esenzione di cui al comma 1, il venditore integra la
documentazione da consegnare al pubblico registro automobilistico per la
trascrizione del titolo di acquisto del nuovo autoveicolo, con una
dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
in cui devono essere indicati: a) la conformità
dell’autoveicolo acquistato ai requisiti prescritti dal precedente comma 1; b)
la targa dell’autoveicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui
all’articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e la conformità dello
stesso ai requisiti stabiliti dal comma 1. L’ente gestore del pubblico registro
automobilistico acquisisce le informazioni relative all’acquisto del veicolo
che fruisce dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e del
veicolo avviato alla demolizione in via telematica, le trasmette in tempo reale
all’archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed al ministero dei
Trasporti, dipartimento per i trasporti terrestri, i quali provvedono al
necessario scambio dei dati.

7. Ai fini dell’applicazione dei
commi 2 e 3, le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo
rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo
quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
a decorrere dal momento in cui viene
richiesto al pubblico registro automobilistico l’originale del certificato di
proprietà. Il credito di imposta non è rimborsabile, non concorre alla
formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, né dell’imponibile agli effetti delle imposte sui
redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui all’articolo
96 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo di cui ai
commi 2 e 3 non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al
cui scambio e diretta l’attività dell’impresa.

8. Fino al 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le
imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che
deve essere ad essi trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita
e dell’atto di acquisto;

b) copia del
libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del
certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza copia
dell’estratto cronologico;

c) copia della domanda di
cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di
proprietà rilasciato dal pubblico registro.

9. Entro quindici giorni dalla
data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo di consegnare 0 veicolo usato ad un demolitore e di provvedere
direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione
al pubblico registro automobilistico. I veicoli usati non possono essere
rimessi in circolazione vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri
appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse al fine della
messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della
rottamazione.

10. Con decreto del ministero
dell’Economia e delle finanze, di concerto con il ministero dei Trasporti,
sentiti il soggetto gestore del Pubblico registro automobilistico ed il
Comitato per l’interoperabilità tasse automobilistiche,
da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informatici
relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi
contenute e di consentire l’aggiornamento in tempo reale dei dati in essi
presenti.

11. Con decreto del ministero
dell’Economia e delle finanze di concerto con il ministero dei Trasporti e del
ministero per le Riforme e l’innovazione, da emanarsi entro 90 giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette
derivanti dall’attuazione delle norme del presente articolo e sono stabiliti i
criteri e le modalità per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello
Stato alle Regioni ed alle Province autonome.

12. L’aliquota di accisa sui
gas di petrolio liquefatti (Gpl) usati come carburante,
di cui all’allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali ed amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni, è ridotta a 227,77 euro per mille
chilogrammi di prodotto.

13. L’aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante, di cui all’allegato I del Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi
e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con il decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aumentata a 416,00 euro
per mille litri di prodotto.

14. Per i soggetti di cui
all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legge 28
dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 10
è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a
seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici
dell’agenzia delle Dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal
regolamento recante disciplina dell’agevolazione fiscale a favore degli
esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini
delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 10, del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

15. Per gli interventi
finalizzati a promuovere l’utilizzo di Gpl e metano per autotrazione, di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 25 settembre 1997, n. 324,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e
successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

16. In deroga a quanto
disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39,
dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dall’articolo 2, comma 22,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, comma 5, lettera a), della legge 27
dicembre 1997, n. 449, le Regioni possono esentare dal pagamento della tassa
automobilistica regionale i veicoli nuovi a doppia alimentazione a benzina/Gpl
o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 e
immatricolati per la prima volta dopo l’entrata in vigore della presente legge,
per il primo periodo fisso di cui all’articolo 2 del decreto del ministero
delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le cinque annualità successive.

17. Le Regioni possono esentare
dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità
successive i veicoli immatricolati prima della entrata in vigore della presente
legge conformi alla direttiva 1994/12/Ce, e successive modificazioni,
appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene
installato un sistema di alimentazione a Gpl o a metano, collaudato in data
successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

18. Le cinque annualità di cui al
comma 14 decorrono dal periodo d’imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell’installazione del sistema
di alimentazione a Gpl o metano se il veicolo ha già corrisposto la tassa
automobilistica per tale periodo ovvero dal periodo d’imposta nel quale avviene
il collaudo dell’istallazione del sistema Gpl o metano se l’obbligo del
pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai
sensi di legge.

19. Alla Tabella delle tasse
ipotecarie allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte
ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 3
1 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero
d’ordine 1.2 la tariffa in euro è sostituita dalla seguente:
"55,00".

b) al numero d’ordine 4.1 le Note
sono sostituite dalle seguenti: «L’importo è dovuto
anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base
convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. La
tariffa è raddoppiata per richieste relative a più di una circoscrizione o
sezione staccata.».

c) il numero d’ordine 7 è
sostituito dal seguente:

«7 Trasmissione
telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un
determinato giorno:

7.1 per ogni
soggetto 4,00. L’importo è dovuto
anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base
convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale.».

20. A valere sulle maggiori
entrate derivanti dal comma 10 è istituito presso il ministero dell’Economia e
delle finanze un apposito fondo per finanziare le attività connesse al
conferimento ai Comuni delle funzioni catastali.

21. Il Titolo III della Tabella A
allegata al Dl 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni, nella
legge 26 settembre 1954, n. 869, come da ultimo sostituito dall’allegato
2-quinquies alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito da quello di cui
alla Tabella B allegata alla presente legge.

22. Le ispezioni catastali sono
eseguite secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore
dell’agenzia del Territorio.

23. All’articolo
14-quinquies del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e successive modificazioni,
le parole: «31 ottobre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2006».

24. Nell’articolo 50, comma 3,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 come modificato dall’articolo
1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 le parole «30 novembre» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».

25. Al Testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a)
nell’articolo 51, comma 4, lettera a), le parole: «30 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;

b) nell’articolo 164, comma 1,
sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo
periodo, le parole: «secondo i seguenti criteri» sono sostituite dalle
seguenti: «solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle
successive lettere a) e b) e nei limiti ivi indicati»;

2) alla lettera a), numero 2, le
parole: «o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo
d’imposta» sono soppresse;

3) alla lettera b), le parole da:
«nella misura del 50 per cento» fino a quelle «Tale
percentuale è elevata all’ottanta per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«nella misura dell’ottanta per cento»; nella stessa lettera, le parole: «nella
suddetta misura del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura
del 25 per cento»;

4) dopo la lettera b), è aggiunta
la seguente lettera: «b-bis) per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti,
è deducibile l’importo costituente reddito di lavoro.».

26. Deroga alla legge 27 luglio
2000, n. 212, le disposizioni del comma 26 hanno effetto a partire dal periodo
d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Tuttavia, ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e
dell’imposta regionale sulle attività produttive relative a detto periodo e
quelli successivi, il contribuente può continuare ad applicare le previgenti
disposizioni.

27. Nel Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi
e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella nota (1)
all’articolo 26, nel secondo periodo, dopo le parole: «Si considerano
compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano», aggiungere le
seguenti: «nel settore della distribuzione commerciale,».

28. Nel Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi
e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella nota (1)
all’articolo 26, nel secondo periodo, dopo le parole: «Si considerano
compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano», aggiungere le
seguenti: «nel settore della distribuzione commerciale,».

Articolo 8

Accelerazione degli incentivi
alle imprese

1. Le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 dell’articolo 8 del Dl 14 marzo 2005, n. 35, convertito con
modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, non si applicano fino al 31
dicembre 2006 alla concessione di incentivi per attività produttive, di cui
alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 203, lettere d), e) ed f).

2. Le proposte di contratti di
programma già approvate dal Cipe ai sensi dell’articolo 8 del citato Dl n.
35/2005 in assenza del decreto di disciplina dei criteri, delle condizioni e
delle modalità di concessione delle agevolazioni, previsto dal
comma 2 del medesimo articolo 8, sono revocate e riesaminate dal
ministero dello Sviluppo economico per l’eventuale concessione delle
agevolazioni sulla base della deroga di cui al comma 1 del decreto di cui al
comma 3.

3. In conseguenza degli
effetti della deroga di cui al comma 1 e delle disposizioni di cui al comma 2,
le risorse già attribuite dal Cipe al Fondo di cui
all’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 per il
finanziamento degli interventi di cui al predetto comma 1 con vincolo di
utilizzazione per la concessione delle agevolazioni sulla base delle
disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 dell’articolo 8 del Dl 14 marzo 2005,
n 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono prioritariamente
utilizzate dal ministero dello Sviluppo economico per la copertura degli oneri
derivanti dalla concessione di incentivi già disposti ai sensi dell’articolo 2,
comma 203, lettera e) della legge n.662/1996, che, a seguito della riduzione di
assegnazione operata con la
Tabella E allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266,
risultano privi, anche parzialmente, della copertura finanziaria. Le eventuali
risorse residue, unitamente a quelle di cui al comma 4,
possono essere utilizzate dal ministero dello Sviluppo economico per la
concessione di agevolazioni relative agli interventi di cui al comma 2; a tal
fine il ministro dello Sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a
determinare, diminuendole, le intensità massime degli aiuti concedibili.

4. In relazione alla
ritardata attivazione del Fondo di cui al comma 354 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 3 1 1, le autorizzazioni di spesa
di cui al comma 361 dell’articolo 1 della medesima legge, sono rideterminate
per gli anni 2006, 2007 e 2008, rispettivamente, in 5, 15 e 50 milioni di euro.
Le restanti risorse già poste a carico del Fondo per le aree sotto utilizzate e
del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, in applicazione di quanto disposto dal citato comma 361, per un importo,
rispettivamente pari a 95 milioni di euro e a 50 milioni di euro per l’anno 2006, a 135 milioni per
l’anno 2007 ed a 100 milioni per l’anno 2008, affluiscono al Fondo Unico per
gli incentivi alle imprese per le finalità di cui al comma 3.

5. Al fine di assicurare
l’invarianza del limite di cui all’articolo 1, comma 33, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, in
conseguenza della deroga di cui al comma 1, il ministero dello Sviluppo
economico riduce, eventualmente, l’ammontare dei pagamenti relativi agli altri
strumenti da esso gestiti.

Capo V

Dismissioni di immobili

Articolo 9

Accelerazione procedure per
pagamenti canoni di locazione

1. All’articolo 1, comma 276,
della legge 30 dicembre 2004, n. 31 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole
«Agenzia del Demanio», sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento del
Tesoro»;

b) al secondo periodo, le parole
«Agenzia del Demanio» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento del Tesoro»

c) l’ultimo periodo è sostituito
con il seguente: «L’anticipazione è regolata con prelevamento dall’apposito
conto corrente di Tesoreria non appena vi saranno affluite
le risorse corrispondenti».

Articolo 10

Disposizioni in materia di
alienazioni di immobili non strumentali di Poste Italiane Spa

1. All’articolo 1 ,del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n. 410, aggiungere, in fine, i
seguenti commi: «6 -quater. I beni immobili non più strumentali all’esercizio
postale, di proprietà delle Poste Italiane Spa, ai sensi dell’articolo 40 della
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell’articolo 5 della Legge 23 dicembre 1999,
n. 488, nonché i beni acquisiti ad altro titolo, sono alienati da Poste
Italiane Spa, o dalle società da essa controllate,
direttamente o con le modalità di cui al presente decreto»;

«6 -quinquies. Alle alienazioni
di cui al comma 6-quater si procede secondo le modalità previste dalla legge 24
dicembre 1993 n. 560, e dalle altre disposizioni normative in materia di
alloggi di edilizia residenziale pubblica, con l’esonero della consegna dei
documenti relativi alla proprietà e di quelli attestanti la regolarità
urbanistica, edilizia e fiscale degli stessi beni. Conseguentemente, l’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 24 dicembre
1993, n. 560 è abrogato».

Articolo 11

Immobili non strumentati alla
gestione caratteristica dell’impresa ferroviaria

1. All’articolo 1, comma 6-bis,
del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, apportare le
seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole:
«di proprietà di Ferrovie dello Stato Spa, o dalle società da essa controllate» sono sostituite dalle seguenti: «di proprietà
di Ferrovie dello Stato Spa o delle società dalla stessa direttamente o
indirettamente integralmente controllate»;

b) Il terzo periodo è soppresso.

Capo VI

Disposizioni in materia di
infrastrutture

Articolo 12

Nuova disciplina relativa agli
aggiornamenti tariffari del settore autostradale e rafforzamento dei poteri
regolamentari dell’Anas

1. In occasione del primo
aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte della convenzione
accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della
convenzione medesima, successivi alla data di entrata in vigore delle
disposizioni del presente articolo, nonché in occasione degli aggiornamenti
periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche
della convenzione, il ministro delle Infrastrutture, di concerto con il
ministro dell’Economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole
convenzionali in vigore, nonché quelle conseguenti all’aggiornamento ovvero
alla revisione, siano inserite in una convezione unica, avente valore
ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall’aggiornamento ovvero
dalla revisione. La convenzione unica, che sostituisce a ogni effetto la
convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi, deve
perfezionarsi entro un anno dalla data di scadenza dell’aggiornamento periodico
ovvero da quella in cui si creano i presupposti per la revisione della
convenzione; in fase di prima applicazione, la convenzione unica è perfezionata
entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente
articolo.

2. Le clausole della convenzione
unica di cui al comma 1 sono in ogni caso adeguate in
modo da assicurare:

a) il riallineamento, in sede di
revisione periodica, delle tariffe al livello necessario e sufficiente per una
gestione e sviluppo efficienti delle infrastrutture;

b) la determinazione del saggio
reale di adeguamento annuo delle tariffe, per il successivo periodo
convenzionale, secondo metodologie che consentano l’equa remunerazione del
capitale direttamente pertinente alle infrastrutture, in ragione delle
previsioni relative all’evoluzione del traffico, alla dinamica dei costi,
nonché al tasso di incremento della produttività conseguibile dai
concessionari;

c) la determinazione dell’equa
remunerazione del capitale investito secondo la metodologia del costo medio
ponderato del capitale;

d) la destinazione a vantaggio
degli utenti di parte della extraprofittabilità generata in virtù dello
svolgimento sui sedimi demaniali di attività commerciali;

e) il recupero a favore degli
utenti degli importi e degli eventuali extraprofitti relativi a impegni di
investimento non ottemperati nel periodo precedente;

f) il riconoscimento degli
adeguamenti tariffari esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione,
preventivamente accertata dal concedente, di quote predeterminate degli
interventi infrastnitturali previsti nel piano finanziario;

g) la specificazione del quadro
informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le
società concessionarie trasmettono annualmente, anche telematicamente, ad Anas
Spa per l’esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo nei riguardi dei
concessionari, e che, a propria volta, Anas Spa rende analogamente disponibili al
ministro delle Infrastrutture per l’esercizio delle sue funzioni di indirizzo,
controllo nonché vigilanza tecnica e operativa su Anas Spa; l’esercizio, da
parte di Anas Spa, del potere di direttiva e di ispezione in ordine alle
modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da parte dei
concessionari; h) la individuazione nel progetto
definitivo del momento successivamente al quale l’eventuale variazione degli
oneri di realizzazione dei lavori rientra nel rischio d’impresa del
concessionario, salvo i casi di forza maggiore o di fatto del terzo;

i) il riequilibrio dei rapporti
concessori, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo a fini reddituali
ovvero la valorizzazione dei sedimi destinati a scopi strumentali o collaterali
rispetto a quelli della rete autostradale;

1)
l’introduzione di sanzioni a fronte di casi di inadempimento delle clausole
della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa; la
graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità dell’inadempimento; m)
l’introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di
effettività della clausola di decadenza dalla concessione nonché di maggiore
efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto del
principio di partecipazione e del contraddittorio.

3. Gli schemi di convenzione
unica, redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 2,
sono sottoposti all’esame del Cipe, che s’intende assolto positivamente in caso
di mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di
iscrizione al suo ordine del giorno.

4. All’articolo
11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il comma 5 è sostituito dal
seguente: «5. Le società concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti
obblighi:

a) certificare il bilancio, anche
se non quotate in borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1975, n. 136, in
quanto applicabile;

b) mantenere adeguati requisiti
di solidità patrimoniale, come individuati con decreto del ministro
dell’Economia e delle finanze di concerto con il ministro delle Infrastrutture;

c) agire a tutti gli effetti come
amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di lavori, forniture e servizi
e, conseguentemente, attuare gli affidamenti nel rispetto del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

d) sottopone all’approvazione
dell’Anas gli schemi dei bandi di gara delle procedure per le quali non sia
esclusa la partecipazione, rispetto alla concessionaria, di società
controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante,
escludendo comunque, in tali casi, dette società dalle attività di
progettazione;

e) prevedere nel proprio statuto
che l’assunzione della carica di amministratore sia subordinata al possesso di
speciali requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, ai sensi
dell’articolo 2387 del Codice civile e dell’articolo 10 della
direttiva 2003/54/Ce e che nessun operatore del settore delle
costruzioni, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate
dalla medesima controllante, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile,
possa esercitare i propri diritti di voto per la nomina degli amministratori
per una quota eccedente il limite del 5 per cento del capitale sociale.»;

f) con decreto del ministro delle
Infrastrutture vengono stabiliti i casi in cui i
progetti relativi alle opere da realizzare da parte di Anas e delle altre
concessionarie devono essere sottoposte al parere del Consiglio Superiore dei
Lavori pubblici per la loro valutazione tecnico-economica.

5. Anas Spa, nell’ambito dei
compiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) del
decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:

a) richiede informazioni ed
effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della
documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi di
cui alle convenzioni di concessione e all’articolo 11, comma 5, della legge 23
dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, nonché dei propri
provvedimenti;

b) emana direttive concernenti
l’erogazione dei servizi da parte dei concessionari, definendo in particolare i
livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli
specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente,
sentiti concessionari e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori;

c) emana direttive per la
separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole
prestazioni per assicurare, tra l’altro, la loro corretta disaggregazione e
imputazione per funzione svolta, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi e assicurando la
pubblicizzazione dei dati;

d) irroga,
salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza degli obblighi di
cui alle convenzioni di concessione e di cui all’articolo 11, comma 5, della
legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, nonché dei propri
provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei concessionari alle
richieste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli,
ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano
veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro
25.000 e non superiori nel massimo a euro 150 milioni, per le quali non è
ammesso quanto previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 198 1, n. 689;
in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà di proporre al ministro
competente la sospensione o la decadenza della concessione; e) segnala all’Autorità
garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai
comportamenti delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonché quelle che
partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuate da
queste, la sussistenza di ipotesi di violazione delle disposizioni della legge
10 ottobre 1990, n. 287.

6. Nel caso in cui il
concessionario, in occasione del primo aggiornamento del piano finanziario
ovvero della prima revisione della convenzione di cui al comma 1, dichiari di
non voler aderire alla convenzione unica redatta conformemente a quanto previsto dal comma 2, il rapporto con-cessorio si
estingue automaticamente. Anas Spa assume conseguentemente la gestione diretta
delle attività del concessionario, subentrando in tutti i suoi rapporti attivi
e passivi, inclusi quelli con il personale dipendente del concessionario che ne
faccia domanda.

7. Nel caso in cui la convenzione
unica, da redigere conformemente a quanto previsto dal comma
2, non si perfezioni entro il termine di cui al comma 1 per fatto
imputabile al concessionario, quest’ultimo decade, nel rispetto del principio
di partecipazione e contraddittorio, dalla concessione ed Anas Spa subentra
nella gestione diretta delle sue attività ai sensi del comma 3, secondo periodo.

8. All’articolo
21 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47: a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il concessionario comunica al concedente, entro il 30 settembre di
ogni anno, le variazioni tariffarie. Il concedente, nei successivi
quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni
tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai ministri
delle Infrastrutture e dell’Economia e delle finanze che, di concerto,
approvano le variazioni nei trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione; decorso tale termine senza una determinazione espressa, il
silenzio equivale a diniego di approvazione. Fermo quanto stabilito nel primo e
secondo periodo, in presenza di un nuovo piano di
interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario
comunica al concedente, entro il 15 novembre di ogni anno, la componente
investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi
aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal
concessionario entro il 30 settembre. Il concedente, nei
successivi quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle
integrazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta,
ai ministri delle Infrastrutture e dell’Economia e delle finanze che, di
concerto, approvano le integrazioni tariffarie nei trenta giorni successivi al
ricevimento della comunicazione; decorso tale termine senza una determinazione
espressa, il silenzio equivale a diniego di approvazione.»;

b) i commi 1, 2 e 6 sono
soppressi.

Articolo 13

Attività di dragaggio

1. Alla legge
28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni: a)
All’articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «11-bis. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse
nazionale ai sensi dell’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione
dell’Autorità portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche
nelle more dell’attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il
progetto di dragaggio, da effettuarsi in conformità a quanto previsto al comma
2, lettera c) del citato articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006,
deve essere autorizzato, su istanza del Presidente dell’Autorità portuale, o
laddove non istituita su istanza dell’ente competente, con decreto del
ministero delle Infrastrutture, previa acquisizione del parere favorevole dei
ministeri dell’Ambiente, dei Trasporti, delle attività produttive e della
salute, della Regione territorialmente competente, sentite L’Anpa, l’Arpa della
Regione interessata, l’Istituto superiore di sanità e l’Icram. All’uopo il
ministero delle Infrastrutture convoca apposita conferenza dei servizi, da
concludersi nel termine di 60 giorni. Il decreto di autorizzazione produce gli
effetti di cui ai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo
152 del 2006, e sostituisce, quindi, ove prevista per legge, la pronuncia di
valutazione di impatto ambientale delle operazioni di dragaggio e delle opere e
attività ad esse relative. Il progetto di dragaggio è predisposto a cura
dell’Autorità portuale, o laddove non istituita dall’ente competente e può
prevedere anche la realizzazione e/o l’impiego di vasche di colmata per la
ricollocazione del materiale di escavo. L’idoneità di quest’ultimo a essere
all’uopo utilizzato viene verificata mediante apposite
analisi da effettuarsi sul materiale dragato prima della sua ricollocazione. I
dragaggi di cui al presente articolo saranno comunque effettuati con modalità e
tecniche idonee ad evitare la dispersione di materiale», b) All’articolo 8,
comma 3, la lettera m) e sostituita dalla seguente: «m) assicura la
navigabilità nell’ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento
dei fondali, fermo restando quanto disposto dall’articolo 5,
commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali
può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le
amministrazioni interessate da concludersi nel termine di 60 giorni. Nei casi
indifferibili di necessità e urgenza può adottare provvedimenti di carattere coattivo.
Resta fermo quanto previsto dalla precedente lettera a)».

Articolo 14

Disposizioni per il potenziamento
infrastrutturale del territorio della Sicilia e delle aree limitrofe

1. All’art. 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1 158, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) nel comma 1, le parole «ad una
società per azioni al cui capitale sociale partecipi direttamente o
indirettamente l’Istituto per la ricostruzione industriale con almeno il 51 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «ad una società per azioni al cui
capitale sociale partecipano Anas Spa, le Regioni Sicilia e Calabria, nonché
altre società controllate dallo Stato e amministrazioni ed enti pubblici. Tale
società per azioni è altresì autorizzata a svolgere all’estero, quale impresa di
diritto comune e anche attraverso società partecipate, attività di
individuazione, progettazione, promozione, realizzazione e gestione di
infrastrutture trasportistiche e di opere connesse.»;

b) il comma 2 è soppresso.

2. Le risorse finanziarie
inerenti gli impegni assunti da Fintecna Spa nei
confronti di Stretto di Messina Spa al fine della realizzazione del
collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia e il continente,
una volta trasferita ad altra società controllata dallo Stato le azioni della
Stretto di Messina Spa possedute da Fintecna Spa, sono attribuite al ministero
dell’Economia e delle finanze e iscritte, previo versamento in entrata, in
apposito capitolo di spesa dello Stato di previsione del ministero delle
Infrastrutture «Interventi per la realizzazione di opere infrastnitturali e di
tutela dell’ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria», il cui
utilizzo è stabilito con decreto del ministro delle Infrastrutture, di concerto
con il ministro dell’Economia e delle finanze, di intesa con le Regioni Sicilia
e Calabria.

Capo VII

Disposizioni in materia di beni
culturali e tutela dell’ambiente

Articolo 15

Organizzazione del ministero per
i Beni e le attività culturali

1. Ai fini della riduzione della
spesa relativa agli incarichi di dirigenza generale nel ministero per i Beni e
le attività culturali, l’articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«1. Il ministero si articola in
quattordici uffici dirigenziali generali centrali ed in diciassette uffici
dirigenziali generali periferici, coordinati da un segretario generale.

2. L’individuazione e
l’ordinamento degli uffici del ministero sono stabiliti ai sensi dell’articolo
4».

2. L’articolazione di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, come modificato dal comma 1, entra in vigore a decorrere dal 1°
gennaio 2007. Fino all’adozione del nuovo regolamento * di organizzazione restano
comunque in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
10 giugno 2004 n. 173, in
quanto compatibili con l’articolazione del ministero.

3. Al decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 sono apportate le seguenti modificazioni: a)
All’articolo 3, comma 2, le parole «dal Capo del Dipartimento per i Beni
culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «dal Segretario
generale del ministero»;

b) All’articolo 7, comma 2, le
parole «del Dipartimento per i Beni culturali e paesaggistici» sono sostituite
dalle seguenti:

«del ministero»;

c) All’articolo 7, comma 3, le
parole «sentito il capo del Dipartimento per i Beni culturali e paesaggistici»
sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Segretario generale del ministero».

4. All’articolo 6, comma 4, del
decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, le parole «3 anni» sono sostituite
dalle seguenti: «6 anni».

5. All’articolo 1, comma 19-bis
del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2006, n. 233, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per
l’esercizio di tali funzioni è istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, con decorrenza dall’entrata in vigore della presente
legge, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo». In sede
di prima attuazione, in attesa dell’adozione dei
provvedimenti di riorganizzazione, il Dipartimento per lo sviluppo e la
competitività del turismo subentra nelle funzioni della Direzione generale del
turismo, che è conseguentemente soppressa.

Articolo 16

Misure urgenti per fronteggiare
indifferìbili esigenze di personale dirigenziale nel ministero per i Beni e le
attività culturali

1. Per fronteggiare indifferibili
esigenze di funzionamento del sistema museale statale e al fine di assicurare
il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, con particolare
riferimento al personale con qualifica dirigenziale, in deroga a quanto
previsto dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.311, il
ministero per i Beni e le attività culturali è autorizzato ad avviare appositi
concorsi pubblici per il reclutamento di un contingente di quaranta unità nella
qualifica di dirigente . di
seconda fascia tramite concorso pubblico per esami per il cinquanta per cento
di tali posti e, per la restante quota, tramite concorso riservato, per titoli
di servizio e professionali, ai dipendenti di ruolo della pubblica
amministrazione, muniti di laurea, incaricati di funzioni dirigenziali, presso
strutture del ministero medesimo, per almeno due anni consecutivi ai sensi
dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 17

Arcus Spa

1. Per l’anno 2007, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 3,
commi 1 e 2 del decreto legge 3 1 gennaio 2005, n. 7 convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

2. La localizzazione degli
interventi di Arcus Spa, nonché il controllo e la vigilanza sulla realizzazione
dei medesimi interventi sono effettuati di concerto dai ministri delle
Infrastrutture e per i Beni e le attività culturali, con modalità che saranno
definite con decreto interministeriale.

Articolo 18

Norme a favore del Teatro
Petruzzelli di Bari

1. All’articolo 1 della legge 11
novembre 2003, n. 3 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5,
al primo periodo, le parole: «tre armi» sono sostituite dalle seguenti: «cinque
anni» e al secondo periodo, la parola: «2008» e sostituita dalla seguente:
«2010»;

b) il comma 6 e abrogato.

2. Al fine di garantire la celere
ripresa delle attività culturali di pubblico interesse presso il Teatro
Petruzzelli di Bari, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge,
il Comune di Bari acquista la proprietà dell’immobile sede del predetto Teatro,
ivi incluse tutte le dotazioni strumentali e le pertinenze, libera da ogni
peso, condizione e diritti di terzi.

3. Con uno o più provvedimenti,
il Prefetto di Bari determina l’indennizzo spettante ai proprietari ai sensi
della vigente normativa in materia di espropriazioni, dedotte tutte le somme
già liquidate dallo Stato e dagli enti territoriali per la ricostruzione del
Teatro Petruzzelli di Bari fino all’entrata in vigore della presente legge. Il
Prefetto di Bari cura, altresì, l’immediata immissione del Comune di Bari nel
possesso del Teatro medesimo.

4. È assegnato al ministero per i
Beni e le attività culturali un contributo di 8 milioni di euro per l’anno 2007
per il completamento dei lavori di ristrutturazione del Teatro Petruzzelli di
Bari.

Articolo 19

Compensi agli organi degli Enti
parco nazionali

1. All’art. 9 della legge 6
dicembre 1991, n 394, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

«12-bis. Al presidente, al vice
presidente, agli altri componenti del Consiglio direttivo e ai componenti del
Collegio dei revisori dei conti dell’ente parco spetta un’indennità di carica
articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la
partecipazione alle riunioni del consiglio direttivo e della giunta esecutiva,
nell’ammontare fissato con decreto del ministro dell’Ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il ministro dell’Economia e delle
finanze secondo quanto disposto dalla Direttiva del presidente del Consiglio
dei ministri del 9 gennaio 2001 (pubblicata in «Gazzetta Ufficiale» n. 37 del
14 febbraio 2001) con la procedura indicata nella Circolare della presidenza
del Consiglio dei ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001.

2. All’articolo
2 del decreto del presidente della Repubblica, 30 giugno 1951, n. 535,
al secondo comma apportare le seguenti modifiche:

a) il primo periodo è soppresso;

b) al secondo periodo le parole:
«Peraltro, a coloro che» sono sostituite dalle seguenti: «Ai componenti degli
organi di cui al primo comma che».

Articolo 20

Disposizioni in materia di
Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici

1. Al fine di garantire la
razionalizzazione dei controlli ambientali e l’efficienza dei relativi
interventi attraverso il rafforzamento delle misure di coordinamento tra le
istituzioni operanti a livello nazionale e quelle regionali e delle province
autonome, l’assetto organizzativo dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente
e per i servizi tecnici

— Apat — di cui agli articoli 8,
9, 38 e 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è modificato come
segue:

a) l’Apat è persona giuridica di
diritto pubblico e ordinamento autonomo, è dotata di autonomia
tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale
finanziaria e contabile;

b) sono organi dell’Agenzia:

— il presidente, con funzioni di
rappresentanza dell’Agenzia, nominato, con incarico quinquennale, tra persone
aventi comprovata esperienza e professionalità, con decreto del presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del ministro
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare;

— il consiglio di
amministrazione, composto da quattro membri oltre al
presidente, aventi comprovata esperienza e professionalità, nominati con
decreto del ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare,
per due di essi, su proposta della Conferenza delle regioni e delle province
autonome. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e nomina, su proposta del presidente, il direttore generale. Gli emolumenti del presidente e dei membri del consiglio di
amministrazione sono fissati con decreto del ministro dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro dell’Economia e
delle finanze; — il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi
dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; c) il direttore
generale dirige la struttura dell’Agenzia ed è responsabile dell’attuazione
delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. È scelto tra
persone di comprovata competenza ed esperienza professionale e resta in carica
sino alla scadenza del mandato del consiglio. I suoi emolumenti sono fissati
dal consiglio di amministrazione;

d) entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con il regolamento previsto
dall’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene emanato il nuovo statuto dell’Apat, che tiene conto
delle modifiche organizzative sopra stabilite. Sino all’entrata in vigo re di
detto regolamento valgono le norme statutarie di cui al Dpr 8 agosto 2002, n.
207, se e in quanto compatibili con le presenti disposizioni;

e) gli oneri derivanti dalla
applicazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) sono a carico del
bilancio dell’Apat, senza oneri aggiuntivi sul bilancio dello Stato.

Capo VIII

Disposizioni in materia di lavoro

Articolo 21

Modifiche e integrazioni del
decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124

1. All’articolo
3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 sono apportate le
seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal
seguente: «1. La
Commissione centrale di coordinamento dell’attività di
vigilanza, costituita ai sensi delle successive disposizioni, opera quale sede
permanente di elaborazione di orientamenti, linee e priorità dell’attività di
vigilanza.»;

b) dopo il comma 1 e aggiunto il
comma seguente: «i-bis. La
Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali,
presentati entro il 30 novembre di ogni anno dai soggetti di cui al comma 2,
anche al fine di monitorare la congruità dell’attività di vigilanza effettuata,
propone indirizzi e obiettivi strategici e priorità degli interventi ispettivi
e segnala altresì al ministro del Lavoro e della previdenza sociale gli
aggiustamenti organizzativi da apportare al fine di assicurare la maggiore
efficacia dell’attività di vigilanza. Per gli adempimenti di cui sopra, la Commissione si avvale
anche delle informazioni raccolte ed elaborate dal Casellario centrale delle
posizioni previdenziali attive di cui al comma 23 dell’articolo 1 della legge
23 agosto 2004, n. 243.»; c) al comma 2, dopo le parole: «Comandante generale
della Guardia di finanza», sono inserite le seguenti: «dal Comandante generale
dell’Arma dei carabinieri; dal Comandante del Comando carabinieri tutela del
lavoro;»;

d) al comma 3,
dopo le parole: «invitati a partecipare» sono inserite le seguenti: «i
Direttori generali delle altre direzioni generali del ministero del Lavoro e
della previdenza sociale»;

e) al comma 3,
il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alle sedute della Commissione
centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza può, su questioni di
carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere
altresì invitato il Capo della polizia – Direttore generale della Pubblica
sicurezza.».

2. All’articolo
4 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 sono apportate le
seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole:
«comandante regionale della Guardia di finanza;» sono
inserite le seguenti: «dal comandante regionale dell’Arma dei carabinieri;»;

b) al comma 4, sono soppresse le
seguenti parole: «e il comandante regionale dell’Arma dei carabinieri;»;

3. All’articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti
modifiche:

a) dopo le parole: «Comandante
provinciale della Guardia di finanza,» inserire le
seguenti: «il Comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri,» ;

b) il secondo periodo è
sostituito dal seguente: «Alle sedute del Cles può, su questioni di carattere
generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere invitato il
Questore.».

4. L’articolo 9 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124 è sostituito dal seguente: «1. Gli organismi
associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici
nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti,
le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative
sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono
inoltrare alla Direzione generale, esclusivamente tramite posta elettronica,
quesiti di ordine generale sull’applicazione delle normative di competenza del
ministero del Lavoro e della previdenza sociale. La Direzione generale
fornisce i relativi chiarimenti d’intesa con le competenti Direzioni generali
del ministero del Lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati dal
quesito, sentiti gli Enti previdenziali. 2. L’adeguamento alle indicazioni fornite nelle
risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude l’applicazione delle relative
sanzioni penali, amministrative e civili.».

Articolo 22

Semplificazione dell’adeguamento
annuale delle rendite Inail

1. All’articolo
11, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le
parole da: «con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale»
fino a: «dell’Inail» sono sostituite dalle seguenti: «su delibera del Consiglio
di amministrazione dell’Inail, con decreto del ministro del Lavoro e della
previdenza sociale, previa conferenza dei servizi con il ministero
dell’Economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il
ministero della Salute».

Articolo 23

Disposizioni concernenti i
contributi previdenziali per il settore agricolo

1. Per le aziende in crisi di cui
ai comma 3-bis dell’articolo 5 del decreto legge 1
ottobre 2005, n. 202, convertito in legge 30 novembre 2005, n. 244 e successive
modificazioni all’onere del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza
e assistenza sociale si provvede mediante il versamento di quattro rate mensili
anticipate all’interesse di differimento e di dilazione pari alla misura del
tasso di interesse legale vigente del 2,5 %. Al relativo onere, pari a 4
milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto
legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 30
novembre 2005, n. 244.

Capo IX

Disposizioni concernenti
l’editorìa e le comunicazioni

Articolo 24

Riordino e semplificazione delle
disposizioni sui contributi

1. Con regolamenti adottati ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede
al riordino e alla semplificazione delle disposizioni normative relative ai
contributi e alle provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e
periodici, e di quelle radiofoniche e televisive, introducendo nella disciplina
vigente le norme necessarie per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) razionalizzazione e riordino
dei contributi e delle provvidenze, anche tenuto conto
dell’articolo 20, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con modificazione con legge 4 agosto 2006, n. 248, e in coerenza con
gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;

b) rideteminazione e snellimento
delle procedure, dei criteri di calcolo dei contributi spettanti, dei costi
ammissibili ai fini del calcolo dei contributi, dei tempi e delle modalità di
istruttoria, concessione ed erogazione, nonché dei controlli da effettuare,
anche attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l’informazione e
l’editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, ad altre
amministrazioni dello Stato;

c) particolare attenzione al
perseguimento, da parte delle imprese, di obiettivi di maggiore efficienza,
occupazione e qualificazione, utilizzo delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione, effettiva diffusione del prodotto editoriale sul
territorio, con particolare riguardo a:

1) occupazione dei giornalisti;

2) tutela del prodotto editoriale
primario;

3) livelli ottimali di costi di
produzione e di diffusione riferiti al mercato editoriale; d) realizzare il
coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le
modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica.

Articolo 25

Regime di pubblicità dei
contributi statali

1. Tra le indicazioni
obbligatorie previste dall’articolo 2, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n.
47, e inserita la dichiarazione che la testata fruisce dei contributi statali
diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, ove ricorra tale fattispecie.

Articolo 26

Erogazione delle provvidenze per
l’editoria

1. I contributi di cui agli
articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 250 e successive
modificazioni, nonché all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n.
223 e successive modificazioni, e all’articolo 7, comma 13, della legge 3
maggio 2004 n. 112, sono erogati nei limiti delle risorse finanziarie a tal
fine presenti nel bilancio di previsione della presidenza del Consiglio dei
ministri con riferimento all’anno di presentazione
delle domande, applicando in caso di insufficienza di risorse il criterio del
riparto percentuale dei contributi. Resta ferma la possibilità di erogare le
differenze in presenza di eventuali nuove risorse
finanziarie anche attraverso formule rateizzate determinate con apposito
decreto del presidente del Consiglio dei ministri.

2. I contributi previsti
dall’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250 sono corrisposti
esclusivamente alle imprese radiofoniche che, oltre che attraverso esplicita
menzione riportata in testata, risultino essere organi
di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle
Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di
movimento nonché alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività
di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
230. Le altre imprese radiofoniche e i canali telematici satellitari di cui
all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112 che alla data del
31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all’articolo
4, della legge 7 agosto 1990, n. 250, continuano a percepire in via transitoria
con le medesime procedure i contributi stessi, fino alla ridefinizione dei
requisiti di accesso.

Articolo 27

Diffusione di messaggi
istituzionali e di utilità sodale

1. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, gli organi di informazione
che ricevono contributi statali diretti sono tenuti, su
richiesta del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della presidenza del
Consiglio dei ministri, a diffondere gratuitamente messaggi istituzionali, di
utilità sociale o di pubblico interesse, in misura massima da determinare con
apposito decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione tecnico
consultiva di cui all’articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Articolo 28

Rimborsi per abbonamenti

1. All’articolo
n, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le parole: «a decorrere dal 1°
gennaio 1991» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2007»
e alla lettera b) le parole: «al rimborso dell’80 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «al rimborso del 60 per cento».

2. All’articolo
8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «a decorrere dal 1
gennaio 1991» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2007»
e alla lettera b), le parole: «al rimborso dell’80 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «al rimborso del 60 per cento».

3. A decorrere dai contributi
relativi all’anno 2007, le imprese di radiodiffusione
sonora e televisiva e i canali tematici satellitari possono richiedere le
riduzioni tariffarie, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a) della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, per un solo abbonamento sui canoni di noleggio e
di abbonamento ai servizi di telecomunicazione via satellite, riferito
esclusivamente al costo del segmento di contribuzione, fornito da Società
autorizzate a espletare i predetti servizi.

Articolo 29

Modifiche alla legge 7 agosto
1990, n. 250

1. A decorrere dai contributi
relativi all’anno 2006, all’articolo 3 della legge 7
agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni sono apportate le seguenti
modifiche: a) al comma 8, lettera a), le parole: «della media dei costi
risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle
seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio»;

b) al comma 9 le parole: «della
media» sono soppresse;

c) al comma 10,
lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci degli
ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal
bilancio».

2. All’articolo
3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni è apportata la
seguente modificazione: al comma 2, lettera c) le parole: «precedente a quello»
sono soppresse.

3. All’articolo
3, comma 3, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «fino
a 40 mila copie di tiratura media» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 30
mila copie di tiratura media».

4. Qualora nella liquidazione dei
contributi relativi all’anno 2004 sia stato disposto,
in dipendenza dell’applicazione di diverse modalità di calcolo, il recupero di
contributi relativi all’anno 2003, non si procede all’ulteriore recupero e si
provvede alla restituzione di quanto recuperato.

Articolo 30

Modifiche alla legge 23 dicembre
2005, n. 266 in
materia di editoria

1. Il termine di decadenza
previsto dall’articolo 1, comma 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 si
intende riferito anche ai contributi relativi agli anni precedenti.

2. All’articolo 1, comma 455
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sostituire le parole «dei costi
complessivamente ammissibili» con le seguenti: «degli altri costi in base ai
quali è calcolato il contributo».

3. Il comma 458 dell’articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si interpreta nel senso che la
composizione prevista dalla citata disposizione per l’accesso alle provvidenze
di cui all’articolo 3, commi 2 e 2-quater della legge 7 agosto 1990, n. 250 e
successive modificazioni, consente l’erogazione dei contributi relativi all’anno 2006 qualora realizzata nel corso del medesimo
anno.

Articolo 31

Convenzioni aggiuntive

1. Le convenzioni aggiuntive di
cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate
con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
ministri dell’Economia e delle finanze e delle Comunicazioni e, limitatamente
alle convenzioni aggiuntive di cui all’articolo 20, terzo comma, della stessa
legge, con il ministro degli Affari esteri. Il pagamento dei corrispettivi è
effettuato nell’anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle
convenzioni.

Articolo 32

Riproduzione di articoli di
riviste o giornali

1. All’articolo
65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o
parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso
agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di
tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di
accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle
categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le
amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

Articolo 33

Modalità di rimborso alla Società Poste italiane

1. Le somme ancora dovute alla società Poste italiane ai sensi dell’articolo 3, comma
1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni
dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono rimborsate, previa determinazione
effettuata dalla presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per
l’informazione e l’editoria, di concerto con il ministero delle Comunicazioni e
con il ministero dell’Economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con una rateizza-zione di dieci anni.

Articolo 34

Modifiche al Codice delle
comunicazioni elettroniche

1. All’articolo
98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con il decreto
legislativo 12 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2,
le parole «da euro 1.500,00
a euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti «da
euro 15.000,00 a
euro 2.500.000,00» e le parole «di euro 5.000,00» sono sostituite dalle parole
«di euro 50.000,00»;

b) al comma 5, le parole «al
doppio dei» sono sostituite dalle parole «a venti volte i»;

c) al comma 8, le parole «da euro
3.000,00 a
euro 58.000,00» sono sostituite dalle parole «da euro 30.000,00 a euro
580.000,00»;

d) al comma 9, dopo le parole
«articolo 32,» sono aggiunte le seguenti «ai soggetti
che commettono violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio
delle condizioni poste dall’autorizzazione generale, il Ministero commina una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro
600.000,00;».

Le parole «da euro 1.500,00 a euro
115.000,00» sono sostituite dalle parole «da euro 15.000,00 a euro
1.150.000,00»;

e) al comma 11,
le parole «da euro 12.000,00
a euro 250.000,00» sono sostituite dalle parole «da euro
120.000,00 a
euro 2.500.000,00»;

f) al comma 13, le parole «da
euro 17.000,00 a
euro 250.000,00» sono sostituite dalle parole «da euro 170.000,00 a euro 2.500.000,00»;

g) al comma 14, le parole «da
euro 17.000,00 a
euro 250.000,00» sono sostituite dalle parole «da euro 170.000,00 a euro
2.500.000,00»;

h) al comma 16, le parole «da
euro 5.800,00 a
euro 58.000,00» sono sostituite dalle parole «da euro 58.000,00 a euro
580.000,00»;

i) dopo il comma 17 è inserito il seguente comma 18: «Alle sanzioni amministrative
irrogabili dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non si applicano
le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell’articolo 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Capo X

Disposizioni in materia di
università

Articolo 35

Organizzazione del ministero
dell"Università e della ricerca

1. All’articolo 1, comma 8, del
decreto legge 18 maggio 2006, nr. 18 1, convertito in
legge 17 luglio 2006, nr. 233, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
Ministero si articola in un Segretariato generale e in sei uffici di livello
dirigenziale generale, nonché un incarico dirigenziale ai sensi dell’articolo
19, comma 10, del decreto legislativo 3 1 marzo 2001,
nr. 165.». 2. All’articolo 1, comma 8-bis, del decreto legge 18 maggio 2006,
nr. 18 1, convertito in legge 17 luglio 2006, nr. 233,
sono soppresse le seguenti parole: «, il ministero dell’Università e della
ricerca».

Articolo 36

Valutazione dei
sistema universitario e della ricerca

1. Al fine di razionalizzare il
sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli
enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici,
nonché dell’efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di
incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione, è costituita
l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(Anvur), con personalità giuridica di diritto pubblico, che svolge attività di:

a) valutazione esterna della
qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e
privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma
annuale approvato dal ministro dell’Università e della ricerca;

b) indirizzo, coordinamento e
vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione
interna degli atenei e degli enti di ricerca;

c) valutazione dell’efficienza e
dell’efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle
attività di ricerca e di innovazione.

2. I risultati delle attività di
valutazione dell’Autorità costituiscono criterio di riferimento per l’allocazione
dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca.

3. Con regolamento emanato ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del ministro dell’Università e della ricerca,
previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono disciplinati:

a) la struttura e il
funzionamento dell’Agenzia di cui al comma 1, secondo principi di imparzialità,
professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, e di autonomia
organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni
sulla contabilità generale dello Stato;

b) la nomina e la durata in
carica dei componenti dell’organo direttivo, scelti anche tra qualificati
esperti stranieri, e le relative indennità.

4. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al precedente comma
3, contestualmente alla effettiva operatività dell’Agenzia di cui al
comma 1, sono soppressi il Comitato di indirizzo per la valutazione della
ricerca (Civr), istituito dall’articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario (Cnvsu), istituito dall’articolo 2 della legge 19 ottobre 1999,
n. 370, il Comitato di valutazione di cui all’articolo 10 del decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e il Comitato di valutazione di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.

5. Agli oneri derivanti
dall’attuazione del presente articolo, e nel limite di spesa di cinque milioni
di euro annui, si provvede a valere sul capitolo 1630
dello stato di previsione della spesa del ministero dell’Università e della
ricerca, relativo alle spese per il funzionamento del soppresso Cnsvu, nonché,
per la quota rimanente, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 4, comma 10, del decreto legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, nell’ammontare
rideterminato dall’articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Articolo 37

Disposizioni in materia di
ordinamento universitario

1. Il comma
2-ter dell’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398,
è sostituito dal seguente: «2-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma
2-bis si applicano anche a coloro che conseguono la laurea specialistica per la
classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati
in esecuzione del decreto del ministro dell’Università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Per tali soggetti, a decorrere
dall’anno accademico 2007- 2008, con regolamento del ministro dell’Università e
della ricerca, di concerto con il ministro della Giustizia, emanato ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l’ordinamento didattico
delle Scuole di cui al comma 1 del presente articolo può essere articolato
sulla durata di un anno.».

2. All’articolo 22, comma 13,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al primo periodo, le parole «è
riconosciuto» sono sostituite dalle parole: «può essere riconosciuto». Le
università disciplinano nel proprio regolamento didattico le conoscenze e le
abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia,
nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello
post-secondario da riconoscere quali crediti formativi. In ogni caso, il numero
di tali crediti non può essere superiore a sessanta.

3. Per le finalità di cui
all’articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede con
regolamento del ministro dell’Università e della ricerca, di concerto con il
ministro per l’Innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fermi restando i principi e i
criteri enunciati nella medesima disposizione e prevedendo altresì idonei
interventi di valutazione da parte del Comitato nazionale per la valutazione
del sistema universitario (Cnvsu) sull’attività svolta, anche da parte delle
università e delle istituzioni già abilitate al rilascio dei titoli accademici
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, non può essere autorizzata
l’istituzione di nuove università telematiche abilitate al rilascio di titoli
accademici.

Capo XI

Misure di razionalizzazione e
funzionalità del settore pubblico

Articolo 38

Misure di razionalizzazione della
spesa energetica degli enti pubblici

1. Ai fini del contenimento della
spesa pubblica e di razionalizzazione dell’uso delle risorse energetiche, gli
enti pubblici sono autorizzati ad avviare procedure a evidenza pubblica, nel
rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla concorrenza, per
l’individuazione di società alle quali affidare servizi di verifica,
monitoraggio e interventi diretti finalizzati all’ottenimento di riduzioni di
costi di acquisto dell’energia, sia termica che elettrica.

2. Il corrispettivo delle società
assegnatane del servizio è dato esclusivamente dalla vendita di eventuali
titoli di efficienza energetica rilasciati in conseguenza dell’attività svolta

Articolo 39

Disposizioni in materia di tutela
dell’euro

1. Nell’ambito delle autorità
nazionali competenti, ai sensi dell’articolo 2,
lettera b), del regolamento (Ce) n. 1338/2001 del Consiglio dell’Unione europea
del 28 giugno 2001, l’ufficio
centrale antifrode dei mezzi di pagamento del ministero dell’Economia e delle finanze,
raccoglie i dati tecnici e statistici, nonché le relative informazioni, in
applicazione degli articoli 7 e 8 del decreto legge 25 settembre 2001, n 350.

2. I soggetti obbligati al ritiro
dalla circolazione delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette
di falsità, in applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto legge 25
settembre 2001 n. 350, trasmettono al ministero dell’Economia e delle
finanze-Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento, per via telematica,
i dati tecnici e le informazioni inerenti all’identificazione dei sospetti casi
di falsità, secondo le modalità che saranno emanate, nell’ambito delle
rispettive competenze, dalla Banca d’Italia e dal ministro dell’Economia e
delle finanze.

3. Nelle more dell’emanazione
delle misure di cui al precedente comma 3, i soggetti obbligati al ritiro delle
banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità, provvedono
all’inoltro all’Ufficio centrale antifrode dei mezzi
di pagamento dei dati e delle informazioni secondo le modalità di cui alle
vigenti disposizioni.

4. Per tener conto delle
ulteriori esigenze poste dalla applicazione dell’articolo 8 della legge 17
agosto 2005, n. 166, in
merito alle spese per la realizzazione, la gestione e il potenziamento di sistemi
informatizzati di prevenzione delle frodi e delle falsificazioni sui mezzi di
pagamento e sugli strumenti per l’erogazione del credito al consumo, è
autorizzata la spesa di euro 758.000 per l’esercizio finanziario 2007, euro
614.000 per l’esercizio finanziario 2008, euro 618.000 per l’esercizio
finanziario 2009.».

Articolo 40

Strutture di missione presso la
presidenza del Consiglio dei ministri e modifiche alla composizione del Cipe

1. Il comma 4
dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è
sostituito dal seguente: «4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il
raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici
programmi, il presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di
missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo
che le ha istituite, è specificata dall’atto istitutivo. Entro 30 giorni
dall’entrata in vigore della presente disposizione, il presidente può
ridefinire le finalità delle strutture di missione già operanti: in tal caso si
applica l’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni e integrazioni, sentiti il Comitato nazionale per la
bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il
presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto».

2. All’articolo
16, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «e dai ministri dell’Università e della ricerca e
della Pubblica istruzione».

Articolo 41

Incarichi dirigenziali

1. All’articolo
19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole:
«gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3», sono aggiunte le
seguenti: «, al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai
ruoli di cui all’articolo 23, e al comma 6».

2. Le disposizioni di cui
all’articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si
applicano anche ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.

3. In sede di prima
applicazione dell’articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, come modificato e integrato dai commi 2 e 3 del presente articolo, gli
incarichi ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non
confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legge.

4. Il comma 309 dell’articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, nr. 266, è soppresso. In via transitoria, le
nomine degli organi dell’agenzia per i Servizi sanitari regionali, di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, nr. 115, e successive
modificazioni, cessano ove non confermate entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legge.

Articolo 42

Razionalizzazione del settore
della formazione del personale della pubblica amministrazione

1. L’Osservatorio sui bisogni
di formazione e qualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche,
di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive modificazioni, è
soppresso. Con delibera adottata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo n. 287 del 1999, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del
presente decreto legge, il direttore della Scuola superiore della pubblica
amministrazione individua, nell’ambito delle strutture organizzative della stessa,
il servizio responsabile dell’attuazione dei compiti attribuiti
all’osservatorio, definendo le ulteriori disposizioni per il loro svolgimento.

2. La sede di Acireale della
Scuola di cui al comma 1 è soppressa . Nei confronti
del personale in servizio presso la sede predetta sono attivate le procedure di
cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

3. Entro trenta giorni dalla
entrata in vigore del presente decreto legge il presidente del Formez – Centro
di formazione studi presenta al Dipartimento della funzione pubblica un
aggiornamento del piano di cui all’articolo 3 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285, contenente misure di
riorganizzazione interna dell’Istituto volte a conseguire, nell’anno
finanziario 2007, risparmi di spesa non inferiori al dieci per cento delle
risorse di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n 285 del 1999.
Ai fini dell’applicazione della presente disposizione i termini di trenta e
sessanta giorni stabiliti nel citato articolo 3, comma 2, sono entrambi ridotti
a quindici giorni. Il ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione comunica immediatamente l’approvazione del piano al ministro
dell’Economia e delle finanze, ai fini delle conseguenti variazioni da
apportare alla tabella C allegata al disegno di legge
finanziaria 2007.

Articolo 43

Qualità e valutazione dell’azione
amministrativa e dei servizi pubblici

1. In attuazione delle
disposizioni di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 1999, n.
286, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 dicembre
2006, un piano per il miglioramento della qualità dei servizi resi dalla
pubblica amministrazione e dai gestori di servizi pubblici. Il piano reca anche
linee guida per l’adozione, da parte delle amministrazioni interessate da
processi di riorganizzazione delle strutture, di sistemi di misurazione della
qualità dei servizi resi all’utenza.

Articolo 44

Modifiche al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni – Codice della strada

1. Al comma 2
dell’articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il quarto periodo è sostituito
dal seguente: «La comunicazione deve essere effettuata a
carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata
identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato
in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che
procede, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i
dati personali e della patente del conducente al momento della commessa
violazione.»;

b) il sesto periodo è sostituito
dal seguente: «Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai
sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza
giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.000,00.».

2. Il punteggio decurtato, ai
sensi dell’articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n
285, nel testo previgente la data in vigore del presente provvedimento, dalla
patente di guida del proprietario del veicolo, qualora non sia stato
identificato il conducente responsabile della violazione, è riattribuito
d’ufficio dall’organo di polizia alle cui dipendenze opera l’agente
accertatore, che ne dà comunicazione in via telematica al Centro elaborazione
dati del Dipartimento per i trasporti terrestri. Fatti salvi gli effetti degli
esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i
provvedimenti di cui al comma 6 dello stesso articolo, adottati a seguito di
perdita totale del punteggio cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da
riattribuirsi a norma del presente comma.

3. All’articolo
97, del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, dopo le parole «il
certificato di circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, quando previsto,»;

b) il comma 14 è sostituito dal
seguente: «14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi
previsti dal comma 5, si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva
la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha
accertato la violazione, di chiedere tempestivamente che sia assegnato il
ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive,
per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l’eventuale
risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e
distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6
consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del
veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della
violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è
disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue
la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di
un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione
accessoria della confìsca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI.».

4. All’articolo
170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 7 è
sostituito dal seguente:

«7. Alle violazioni previste dai
commi 1 e 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo
amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI; quando, nel corso di un
biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due
volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo
del veicolo è disposto per novanta giorni.».

Articolo 45

Attività della pubblica
amministrazione in materia di dighe

1. Il Registro italiano dighe,
istituito ai sensi dell’articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n 112, è soppresso.

2. I compiti e le attribuzioni
facenti capo al Registro italiano dighe, ai sensi del citato articolo 91, comma 1, nonchè dell’articolo 10 del decreto del presidente
della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, sono trasferiti al ministero delle
Infrastrutture, e sono esercitati dalle articolazioni amministrative
individuate con il regolamento di organizzazione del Ministero, adottato ai sensi
dell’articolo 1, comma 23, del decreto legge 18 maggio, n. 181, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Fino all’adozione del citato
regolamento, l’attività facente capo agli uffici periferici del
Registro italiano dighe continua a essere esercitata presso le sedi e
gli uffici già individuati ai sensi dell’articolo 11 del decreto del presidente
della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136.

3. Le spese
occorrenti per il finanziamento delle attività già facenti capo al
Registro italiano dighe sono finanziate dalla contribuzione a carico degli
utenti dei servizi, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del
decreto del presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, nei modi
previsti dalla legge, per la parte non coperta da finanziamento a carico dello
Stato, e affluiscono ad apposita unità previsionale di base inserita nello
stato di previsione del ministero delle Infrastrutture. Nella medesima unità
previsionale di base confluiscono gli stanziamenti finanziari attualmente iscritti
nello stato di previsione della spesa del ministero delle Infrastrutture per le
attività del Registro italiano dighe.

4. Con decreto del ministro delle
Infrastrutture, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, sono
stabiliti i criteri e i parametri per la quantificazione degli oneri connessi
alle attività già facenti capo al Registro italiano dighe, ivi comprese quelle
di cui all’ultimo periodo del comma 1, dell’articolo 6
della legge 1 agosto 2002, n. 166.

5. Al fine di garantire la
continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo al Registro
italiano dighe, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione
disposto ai sensi del presente articolo, è nominato un Commissario
straordinario ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per
l’espletamento dei compiti indifferibili e urgenti assegnati all’ente e la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza di cui
al decreto legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge
28 maggio 2004, n. 139.

6. Il personale attualmente in
servizio presso il Registro italiano dighe conserva lo stato giuridico ed
economico in godimento.

7. La Consulta degli iscritti,
di cui all’articolo 8 del decreto del presidente della Repubblica 24 marzo
2003, n. 136, continua a svolgere i compiti previsti ai sensi del citato
decreto, senza oneri a carico dei bilanci pubblici. Alle esigenze di segreteria
della stessa provvedono le strutture organizzative individuate ai sensi del
comma 2 del presente articolo. A tal fine, resta fermo,
in particolare, quanto previsto ai sensi del comma 9 del citato articolo 8.

Articolo 46

Proroga del termine di cui
all’articolo 29 del decreto legge n. 223/2006, convertito, con modificazioni,
dalla legge 248/2006

1. All’articolo
29, comma 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «centoventi
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».