Lavoro e Previdenza
Il decreto definitivo sulla sicurezza nel lavoro. (Dlgs Cdm 1.4.2008)
Il decreto definitivo sulla
sicurezza nel lavoro. (Dlgs Cdm 1.4.2008)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117
della Costituzione;
Vista la legge 3 agosto 2007, n.
123, recante: "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in
materia";
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante: "Norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro";
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164, recante: "Norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni";
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante "Norme generali per
l’igiene del lavoro";
Visto il decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277, recante: "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE,
n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti
chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 della L. 30
luglio 1990, n. 212";
Visto il decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, recante: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE,
2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.";
Visto il decreto legislativo 19
dicembre 1994, n. 758, recante: "Modificazioni alla disciplina
sanzionatoria in materia di lavoro.";
Visto il decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 493, recante: "Attuazione della direttiva 92/58/CEE
concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di
salute sul luogo di lavoro.";
Visto il decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, recante: "Attuazione della direttiva 92/57/CEE
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei o mobili.;
Visto il decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, recante: "Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni
anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della L. 29
settembre 2000, n. 300.";
Visto il decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, recante: "Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n.
30.";
Vista la direttiva 2004/40/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni
minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
Visto il decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 187, recante: " Attuazione della direttiva 2002/44/CE
sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.";
Vista la direttiva 2006/25/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche);
Vista la legge comunitaria 2006
del 6 febbraio 2007, n. 13 recante: "Disposizioni per l’adempimento di
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge
comunitaria 2006"
Visto il decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 257, recante "Attuazione della direttiva 2004/40/CE
sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi
elettromagnetici).";
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo
2008;
Sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;
Acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano espresso nella riunione del 12 marzo 2008;
Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
della salute, delle infrastrutture, dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro delle politiche europee, il Ministro della giustizia, il Ministro
dell’economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
PRINCIPI COMUNI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Finalità
1. Le disposizioni contenute nel
presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell’articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti
in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi
di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico
testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al
presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni
internazionali in materia, nonché in conformità all’articolo 117 della
Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione,
garantendo l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul
territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle
differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori
immigrati.
2. In relazione a quanto
disposto dall’articolo 117, quinto comma della Costituzione e dall’articolo 16,
comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente
decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni
e province autonome, si applicano, nell’esercizio del potere sostitutivo dello
Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome
nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e
perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest’ultima,
fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, comma 3,
della Costituzione.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini ed agli effetti delle
disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «lavoratore»: persona che,
indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa
nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con
o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o
una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al
lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di
società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e
dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549 e
seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di
tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24
giugno 1997, n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali
promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del
lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante
ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori,
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi
comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi
in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai
laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1 agosto
1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della
protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore
di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e successive
modificazioni e integrazioni;
b) «datore di lavoro»: il
soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il
lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione
stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di
spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il
dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non
avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto
ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice
delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito
funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi
poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di
individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro
coincide con l’organo di vertice medesimo;
c) «azienda»: il complesso della
struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
d) «dirigente»: persona che, in
ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore
di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;
e) «preposto»: persona che, in
ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla
attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un
funzionale potere di iniziativa;
f) «responsabile del servizio di
prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti
professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui
risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
g) «addetto al servizio di
prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti
professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla
lettera l) del presente articolo;
h) «medico competente»: medico in
possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui
all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma
1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato
dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri
compiti di cui al presente decreto;
i) «rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori
per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il
lavoro;
l) «servizio di prevenzione e
protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o
interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai
rischi professionali per i lavoratori;
m) «sorveglianza sanitaria»:
insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e
sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di
rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;
n) «prevenzione»: il complesso
delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del
lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi
professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità
dell’ambiente esterno;
o) «salute»: stato di completo
benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di
malattia o d’infermità;
p) «sistema di promozione della
salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con
la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di
intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei
lavoratori;
q) «valutazione dei rischi»:
valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza
dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la
propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione
e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
r) «pericolo»: proprietà o
qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare
danni;
s) «rischio»: probabilità di
raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di
esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
t) «unità produttiva»:
stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione
di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
u) «norma tecnica»: specifica
tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un
organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui
osservanza non sia obbligatoria;
v) «buone prassi»: soluzioni
organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di
buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il
miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni,
dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL),
dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla
Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria
tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
z) «linee guida»: atti di
indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di
salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle Regioni, dall’ISPESL e
dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
aa) «formazione»: processo
educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti
del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili
alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi
compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei
rischi;
bb) «informazione»: complesso
delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla
riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
cc) «addestramento»: complesso
delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di
attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione
individuale, e le procedure di lavoro;
dd) «modello di organizzazione e
di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e
l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi
dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del
codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla
tutela della salute sul lavoro;
ee) «organismi paritetici»:
organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e
l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo
sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; la l’assistenza
alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni
altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi
di riferimento;
ff) «Responsabilità sociale delle
imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche
delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro
rapporti con le parti interessate.
Articolo 3
Campo di applicazione
1. Il presente decreto
legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a
tutte le tipologie di rischio.
2. Nei riguardi delle Forze
armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché
nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per
finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di
ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione
universitaria, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica,
degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado e dei mezzi
di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo
sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al
servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non
oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988 n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, della salute e delle riforme e
innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente
agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l’Arma dei
carabinieri ed il Corpo della Guardia di Finanza, gli organismi a livello
nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per
quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano
sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e
culturali. Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito
il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni
necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente
decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi,
di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, ed in ambito portuale, di
cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e l’armonizzazione delle
disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con
la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile
1974, n. 191 e relativi decreti di attuazione.
3. Fino alla scadenza del termine
di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le
disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 272 e le disposizioni tecniche del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26
aprile 1974, n. 191 e dai relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente
tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto.
4. Il presente decreto
legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e
autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto
dai commi successivi del presente articolo.
5. Nell’ipotesi di prestatori di
lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli
articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni e integrazioni, fermo restando quanto specificamente
previsto dal comma 5 dell’articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del
2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto
sono a carico dell’utilizzatore.
6. Nell’ipotesi di distacco del
lavoratore di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni e integrazioni, tutti gli obblighi di
prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo
a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici
generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene
distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni
pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto
sono a carico del datore di lavoro designato dall’amministrazione, organo o
autorità ospitante.
7. Nei confronti dei lavoratori a
progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, e dei
collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409, n. 3, del
codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano
ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.
8. Nei confronti dei lavoratori
che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi
dell’articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
e successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e
tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della
salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere
straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza
domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.
9. Nei confronti dei lavoratori a
domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei lavoratori che
rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di
fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di
cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari
dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni
assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature
proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi
alle disposizioni di cui al Titolo III.
10. A tutti i lavoratori
subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza,
mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70 e di cui
all’accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si
applicano le disposizioni di cui al Titolo VII, indipendentemente dall’ambito
in cui si svolge la prestazione stessa. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro
fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature
devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo IX. I lavoratori a
distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle
esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive
aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della
normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore
a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità
competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti
della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso
essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la
prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può
chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette
a prevenire l’isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri
lavoratori interni all’azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e
di accedere alle informazioni dell’azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi
aziendali.
11. Nei confronti dei lavoratori
autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civile si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.
12. Nei confronti dei componenti
dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, dei
piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile e dei soci
delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 21.
13. In considerazione della
specificità dell’attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel
settore agricolo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dall’entrata in vigore
del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla
normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e
limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei
quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo
di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad
emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi
all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente
decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più
rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi
stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di
attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino
esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente
periodo.
Articolo 4
Computo dei lavoratori
1. Ai fini della determinazione
del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa
discendere particolari obblighi non sono computati:
a) i collaboratori familiari di
cui all’articolo 230-bis del codice civile;
b) i soggetti beneficiari delle
iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi
regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro
o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo
del lavoro;
c) gli allievi degli istituti di
istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale
nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di
videoterminali;
d) i lavoratori assunti con
contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 1 del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di
lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
e) i lavoratori che svolgono
prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70 e
seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni e integrazioni, nonché prestazioni che esulano dal mercato del
lavoro ai sensi dell’art. 74 del medesimo decreto.
f) i lavoratori di cui alla legge
18 dicembre 1973, n. 877 ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva
a favore del datore di lavoro committente;
g) i volontari, come definiti
dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio
civile;
h) i lavoratori utilizzati nei
lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
468, e successive modificazioni e integrazioni;
i) i lavoratori autonomi di cui
all’articolo 2222 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla
successiva lettera l);
l) i collaboratori coordinati e
continuativi di cui all’articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile,
nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e
integrazioni, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore
del committente;
2. I lavoratori utilizzati
mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20 e seguenti del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e
integrazioni e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni e integrazioni,
si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato
nell’arco di un semestre.
3. Fatto salvo quanto previsto
dal comma 4, nell’ambito delle attività stagionali definite dal decreto del
Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modifiche e
integrazioni, nonché di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali
stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative, il personale in forza si computa a
prescindere dalla durata del contratto e dall’orario di lavoro effettuato.
4. Il numero dei lavoratori
impiegati per l’intensificazione dell’attività in determinati periodi dell’anno
nel settore agricolo e nell’ambito di attività diverse da quelle indicate nel
comma 3, corrispondono a frazioni di unità-lavorative-anno (ULA) come
individuate sulla base della normativa comunitaria
CAPO II
SISTEMA ISTITUZIONALE
Articolo 5
Comitato per l’indirizzo e la
valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle
attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
1. Presso il Ministero della
salute, il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e
per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute
e sicurezza sul lavoro. Il Comitato è presieduto dal Ministro della salute ed è
composto da:
a) due rappresentanti del
Ministero della salute;
b) due rappresentanti del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
c) un rappresentante del
Ministero dell’interno
d) cinque rappresentanti delle
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Al Comitato partecipano, con
funzione consultiva, un rappresentante dell’INAIL, uno dell’ISPESL e uno
dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).
3. Il Comitato di cui al comma 1,
al fine di garantire la più completa attuazione del principio di leale
collaborazione tra Stato e regioni, ha il compito di:
a) stabilire le linee comuni
delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
b) individuare obiettivi e
programmi dell’azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori;
c) definire la programmazione
annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell’azione di vigilanza,
i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto
delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai
programmi di azione individuati in sede comunitaria;
d) programmare il coordinamento
della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul
lavoro;
e) garantire lo scambio di
informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l’uniformità
dell’applicazione della normativa vigente;
f) individuare le priorità della
ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
4. Ai fini delle definizioni
degli obbiettivi di cui alle lettere a), b), e), f) le parti sociali sono
consultate preventivamente. Sull’attuazione delle azioni intraprese è
effettuata una verifica con cadenza almeno annuale.
5. Le modalità di funzionamento
del comitato sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza
qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono
svolte da personale del Ministero della salute appositamente assegnato.
6. Ai componenti del Comitato ed
ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun
compenso, rimborso spese o indennità di missione.
Articolo 6
Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro
1. Presso il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale è istituita la Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è composta
da:
a) un rappresentante del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la presiede;
b) un rappresentante del
Ministero della salute;
c) un rappresentante del
Ministero dello sviluppo economico;
d) un rappresentante del
Ministero dell’interno;
e) un rappresentante del
Ministero della difesa;
f) un rappresentante del
Ministero delle infrastrutture;
g) un rappresentante del
Ministero dei trasporti;
h) un rappresentante del
Ministero delle politiche agricole e forestali;
i) un rappresentante del
Ministero della solidarietà sociale;
l) un rappresentante della
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione;
m) dieci rappresentanti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
n) dieci esperti designati delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a
livello nazionale;
o) dieci esperti designati delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell’artigianato e della
piccola e media impresa, comparativamente più rappresentative a livello
nazionale.
2. Per ciascun componente può
essere nominato un supplente, il quale interviene unicamente in caso di assenza
del titolare. Ai lavori della Commissione possono altresì partecipare
rappresentanti di altre amministrazioni centrali dello Stato in ragione di
specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con particolare
riferimento a quelle relative alla materia dell’istruzione per le problematiche
di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c).
3. All’inizio di ogni mandato la Commissione può
istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina la composizione e
la funzione.
4. La Commissione si avvale
della consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e può richiedere la partecipazione di esperti nei diversi
settori di interesse.
5. I componenti della Commissione
e i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, su designazione degli organismi competenti e durano in
carica cinque anni.
6. Le modalità di funzionamento
della commissione sono fissate con regolamento interno da adottarsi a
maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di
segreteria sono svolte da personale del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale appositamente assegnato.
7. Ai componenti del Comitato ed
ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun
compenso, rimborso spese o indennità di missione.
8. La Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:
a) esaminare i problemi
applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare
proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;
b) esprimere pareri sui piani
annuali elaborati dal Comitato di cui all’articolo 5;
c) definire le attività di
promozione e le azioni di prevenzione di cui all’articolo 11;
d) validare le buone prassi in
materia di salute e sicurezza sul lavoro;
e) redigere annualmente, sulla
base dei dati forniti dal sistema informativo di cui all’articolo 8, una
relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e
sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari
competenti e ai Presidenti delle Regioni;
f) elaborare, entro e non oltre
il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della
valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, tenendo conto dei
profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure
vengono recepite con decreto dei Ministeri del Lavoro e della previdenza
sociale, della salute e dell’interno acquisito il parere della Conferenza
Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
g) definire criteri finalizzati
alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi di cui all’articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese è
disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, acquisito il parere
della Conferenza Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto;
h) valorizzare sia gli accordi
sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che,
in considerazione delle specificità dei settori produttivi di riferimento,
orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della
responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai
fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;
i) valutare le problematiche
connesse all’attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni
internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;
l) promuovere la considerazione
della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla
predisposizione delle misure di prevenzione;
m) indicare modelli di
organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all’articolo 30.
Articolo 7
Comitati regionali di
coordinamento
1. Al fine di realizzare una
programmazione coordinata di interventi nonché uniformità degli stessi ed il
necessario raccordo con il Comitato di cui all’articolo 5 e con la Commissione di cui
all’articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato
regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 dicembre 2007.
Articolo 8
Sistema informativo nazionale per
la prevenzione nei luoghi di lavoro
1. È istituito il Sistema
informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di
fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare
l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti
assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso
l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi
informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione
di banche dati unificate
2. Il Sistema informativo di cui
al comma precedente è costituito dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, dal Ministero della salute, dal Ministero dell’interno, dalle regioni
e province autonome di Trento e di Bolzano, dall’INAIL, dall’IPSEMA e
dall’ISPESL, con il contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro (CNEL). Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e
gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano
della salute delle donne.
3. L’INAIL garantisce la gestione
tecnica ed informatica del SINP e, a tal fine, è titolare del trattamento dei
dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Con decreto dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e della salute, di concerto con il Ministro
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il
parere della Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di
Bolzano, da emanarsi entro 180 giorni dalla data dell’entrata in vigore del
presente decreto legislativo, vengono definite le regole tecniche per la
realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento
dei dati. Tali regole sono definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e dei contenuti del Protocollo di intesa sul
Sistema Informativo Nazionale Integrato per la Prevenzione nei luoghi
di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalità con
le quali le forze armate e le forze di polizia partecipano al sistema
informativo relativamente alle attività operative e addestrative. Per tale
finalità è acquisita l’intesa dei Ministri della difesa, e dell’interno e
dell’economia e delle finanze.
5. La partecipazione delle parti
sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione in
ordine ai flussi informativi di cui alle lettere a), b, c) e d) del successivo
comma 6.
6. I contenuti dei flussi
informativi devono almeno riguardare:
a) il quadro produttivo ed
occupazionale;
b) il quadro dei rischi;
c) il quadro di salute e
sicurezza dei lavoratori;
d) il quadro degli interventi di
prevenzione delle istituzioni preposte;
e) il quadro degli interventi di
vigilanza delle istituzioni preposte.
7. La diffusione delle
informazioni specifiche è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di
conoscenza utili per le attività dei soggetti destinatari e degli enti
utilizzatori. I dati sono resi disponibili ai diversi destinatari e resi
pubblici nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
8. Le attività di cui al presente
articolo sono realizzate dalle amministrazioni di cui al comma 2 utilizzando le
ordinarie risorse personali, economiche e strumentali in dotazione.
Articolo 9
Enti pubblici aventi compiti in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. L’ISPESL, l’INAIL e l’IPSEMA
sono enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza
sul lavoro che esercitano le proprie attività, anche di consulenza, in una
logica di sistema con il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. L’ISPESL, l’INAIL e l’IPSEMA
operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa vigente,
svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà ,
le seguenti attività:
a) elaborazione e applicazione
dei rispettivi piani triennali di attività;
b) interazione, per i rispettivi
ruoli e competenze, in logiche di conferenza permanente di servizio, per
assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di
intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera p), per verificare l’adeguatezza dei sistemi di prevenzione e
assicurativi e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a
ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali ;
c) consulenza alle aziende, in
particolare alle medie, piccole e micro imprese, anche attraverso forme di
sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al suggerimento dei più adatti
mezzi, strumenti e metodi operativi, efficaci alla riduzione dei livelli di
rischiosità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia all’individuazione
degli elementi di innovazione tecnologica in materia con finalità
prevenzionali, raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel
settore e con le parti sociali;
d) progettazione ed erogazione di
percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro tenuto conto ed
in conformità dei criteri e modalità elaborati ai sensi degli articoli 6 e 11;
e) formazione per i responsabili
e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all’articolo 32;
f) promozione e divulgazione,
della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi
scolastici, universitari e delle istituzioni dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni
interessate;
g) partecipazione, con funzioni
consultive, al Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive
e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di
salute e sicurezza del lavoro di cui all’articolo 5;
h) consulenza alla Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro di cui all’articolo
6;
i) elaborazione e raccolta e
diffusione delle buone prassi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera v);
l) predisposizione delle linee
guida di cui all’articolo 2, comma 1, lettera z);
m) contributo al Sistema
Informativo Nazionale per la
Prevenzione nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto
dall’articolo 8.
3. L’attività di consulenza di
cui alla lettera c) del comma 2, non può essere svolta dai funzionari degli
istituti di cui al presente articolo che svolgono attività di controllo e
verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. I
soggetti che prestano tale attività non possono, per un periodo di tre anni
dalla cessazione dell’incarico, esercitare attività di controllo e verifica
degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi.
Nell’esercizio dell’attività di consulenza non vi è l’obbligo di denuncia di
cui all’articolo 331 del codice di procedura penale o di comunicazione ad altre
Autorità competenti delle contravvenzioni rilevate ove si riscontrino
violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in ogni
caso, l’esercizio dell’attività di consulenza non esclude o limita la
possibilità per l’ente di svolgere l’attività di controllo e verifica degli
obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. Con successivo
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro della salute per la parte concernente i funzionari dell’ISPESL, è
disciplinato lo svolgimento dell’attività di consulenza e dei relativi
proventi, fermo restando che i compensi percepiti per lo svolgimento
dell’attività di consulenza sono devoluti in ragione della metà all’ente di
appartenenza e nel resto al Fondo di cui all’articolo 52, comma 1.
4. L’INAIL fermo restando quanto
previsto dall’art. 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dall’art. 2, comma 6,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall’art. 2, comma 130, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, nonché da ogni altra disposizione previgente, svolge,
con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico e ad integrazione delle
proprie competenze quale gestore dell’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i seguenti compiti oltre a
quanto previsto negli altri articoli del presente decreto:
a) raccoglie e registra, a fini
statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che
comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello
dell’evento;
b) concorre, alla realizzazione
di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro,
coordinandosi con il Ministero della salute e con l’ISPESL;
c) partecipa alla elaborazione,
formulando pareri e proposte, della normazione tecnica in materia;
d) eroga, previo trasferimento
delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, le prestazioni del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1187, della
legge 27 dicembre 2007, n. 296.
In sede di prima applicazione, le relative prestazioni
sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a far data dal 1°
gennaio 2007.
5. L’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro –
ISPESL è Ente di diritto pubblico, nel settore della ricerca, dotato di
autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica.
L’ISPESL è organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale di
ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione,
informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela della
salute negli ambienti di vita e di lavoro, del quale si avvalgono gli organi
centrali dello Stato preposti ai settori della salute, dell’ambiente, del
lavoro e della produzione e le Regioni e Province autonome di Trento e di
Bolzano.
6. L’ISPESL, nell’ambito delle
sue attribuzioni istituzionali, opera avvalendosi delle proprie strutture
centrali e territoriali, garantendo unitarietà della azione di prevenzione nei
suoi aspetti interdisciplinari e svolge le seguenti attività:
a) svolge e promuove programmi di
studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della
prevenzione degli infortuni, e delle malattie professionali, della sicurezza
sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di
lavoro;
b) interviene nelle materie di
competenza dell’Istituto, su richiesta degli organi centrali dello Stato e
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito dei
controlli che richiedono un’elevata competenza scientifica. Ai fini della
presente lettera, esegue, accedendo nei luoghi di lavoro, accertamenti e
indagini in materia di salute e sicurezza del lavoro;
c) è organo tecnico-scientifico
delle Autorità nazionali preposte alla sorveglianza del Mercato ai fini del
controllo della conformità ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi
a disposizione dei lavoratori;
d) svolge attività di Organismo
Notificato per Attestazioni di conformità relative alle Direttive per le quali
non svolge compiti relativi alla Sorveglianza del Mercato;
e) è titolare di prime verifiche
e verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale
regime;
f) fornisce consulenza al
Ministero della salute, agli altri Ministeri e alle regioni e province autonome
in materia salute e sicurezza del lavoro;
g) fornisce assistenza al
Ministero della salute e alle regioni e alle province autonome per
l’elaborazione del Piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali e
dei piani nazionali e regionali della prevenzione, per il monitoraggio delle
azioni poste in essere nel campo salute e sicurezza del lavoro e per la
verifica del raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza in materia;
h) supporta il Servizio Sanitario
Nazionale fornendo informazioni, formazione, consulenza e assistenza alle
strutture operative per la promozione della salute, prevenzione e sicurezza
negli ambienti di lavoro;
i) svolge, congiuntamente ai
servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, l’attività
di vigilanza sulle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale;
l) effettua il raccordo e la
divulgazione dei risultati derivanti dalle attività di prevenzione nei luoghi
di lavoro svolte dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
m) partecipa alla elaborazione di
norme di carattere generale e formula, pareri e proposte circa la congruità
della norma tecnica non armonizzata ai requisiti di sicurezza previsti dalla
legislazione nazionale vigente;
n) assicura la standardizzazione
tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure per la valutazione e la
gestione dei rischi e per l’accertamento dello stato di salute dei lavoratori
in relazione a specifiche condizioni di rischio e contribuisce alla definizione
dei limiti di esposizione;
o) diffonde, previa istruttoria
tecnica, le buone prassi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera v);
p) coordina il Network Nazionale
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualità di Focal
Point italiano nel Network informativo dell’Agenzia Europea per la salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro;
q) supporta l’attività di
monitoraggio del Ministero della Salute sulla applicazione dei Livelli
Essenziali di Assistenza relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. L’IPSEMA svolge, con la
finalità di ridurre il fenomeno infortunistico ed ad integrazione delle proprie
competenze quale gestore dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali del settore marittimo, i seguenti
compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente decreto:
a) raccoglie e registra, a fini
statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che
comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello
dell’evento;
b) concorre alla realizzazione di
studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro,
raccordandosi con il Ministero della salute e con l’ISPESL;
c) finanzia, nell’ambito e nei
limiti delle proprie spese istituzionali, progetti di investimento e formazione
in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
d) supporta, in raccordo con le
Amministrazioni competenti in materia di salute per il settore marittimo,anche
mediante convenzioni con l’INAIL, le prestazioni di assistenza sanitaria
riabilitativa per i lavoratori marittimi anche al fine di assicurare il loro
reinserimento lavorativo;
e) eroga, previo trasferimento
delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, le prestazioni del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1187, della
legge 27 dicembre 2007, n. 296, con riferimento agli infortuni del settore
marittimo. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite
con riferimento agli infortuni verificatisi a far data dal 1° gennaio 2007.
Articolo 10
Informazione e assistenza in
materia di
salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro
1. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero
dell’interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dello sviluppo
economico per il settore estrattivo, l’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l’Istituto di previdenza per il settore
marittimo (IPSEMA), gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono,
anche mediante convenzioni, attività di informazione, e assistenza, consulenza,
formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro,
in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e
delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di
lavoro.
Articolo 11
Attività promozionali
1. Nell’ambito della Commissione
Consultiva di cui all’articolo 6 sono definite, in coerenza con gli indirizzi
individuati dal Comitato di cui all’articolo 5, le attività promozionali della
cultura e delle azioni di prevenzione con riguardo in particolare a:
a) finanziamento di progetti di
investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle
piccole, medie e micro imprese; per l’accesso a tali finanziamenti deve essere
garantita la semplicità delle procedure;
b) finanziamento di progetti
formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese, ivi
compresi quelli di cui all’articolo 52, comma 1, lettera b);
c) finanziamento delle attività
degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale
finalizzata all’inserimento in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle
istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di
istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi
interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la
conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle
autonomie didattiche.
2. Ai finanziamenti di cui al
comma 1 si provvede con oneri a carico delle risorse di cui all’articolo 1,
comma 7 bis della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall’articolo 2,
comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro del
lavoro, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle finanze,
dell’istruzione e dell’università e della ricerca, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, si provvede al riparto annuale delle risorse tra
le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e dell’articolo 52,
comma 2, lettera d).
3. Le amministrazioni centrali e
le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle
proprie competenze, concorrono alla programmazione e realizzazione di progetti
formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso modalità
operative da definirsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici
mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Alla realizzazione
e allo sviluppo di quanto previsto nel periodo precedente possono altresì
concorrere le parti sociali, anche mediante i fondi interprofessionali.
4. Ai fini della promozione e
divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli
istituti scolastici, universitari e di formazione professionale inserire in
ogni attività scolastica ed universitaria nelle istituzioni dell’alta
formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione
professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie
scolastiche ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal comma 1, lettera c) e
volti alle medesime finalità. Tale attività è svolta nell’ambito e nei limiti
delle risorse disponibili degli istituti.
5. Nell’ambito e nei limiti delle
risorse di cui al comma 2 trasferite dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, l’INAIL finanzia progetti di investimento e formazione in
materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole,
medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e
strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di
responsabilità sociale delle imprese. Costituisce criterio di priorità per
l’accesso al finanziamento l’adozione da parte delle imprese delle buone passi
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera v).
6. Nell’ambito dei rispettivi
compiti istituzionali, le amministrazioni pubbliche promuovono attività
specificamente destinate ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici, finalizzate
a migliorare i livelli di tutela dei medesimi negli ambienti di lavoro.
7. In sede di prima
applicazione, per il primo anno dall’entrata in vigore del presente decreto, le
risorse di cui all’articolo 1, comma 7 bis della legge 3 agosto 2007, n. 123,
come introdotto dall’articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, sono utilizzate, secondo le priorità, ivi compresa una campagna
straordinaria di formazione, stabilite, entro sei mesi dall’entrata in vigore
del presente decreto, con accordo adottato, previa consultazione delle parti
sociali, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e la province autonome di Trento e di Bolzano.
Articolo 12
Interpello
1. Gli organismi associativi a
rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali,
nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o
collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di
cui al successivo comma, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di
ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e
sicurezza del lavoro.
2. Presso il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale è istituita la Commissione per gli
interpelli composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e previdenza
sociale, due rappresentanti del Ministero della salute e quattro rappresentanti
delle Regioni e Province autonome. Qualora la materia oggetto di interpello
investa competenze di altre amministrazioni pubbliche la Commissione è
integrata con rappresentanti delle stesse.
3. Le indicazioni fornite nelle
risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e
direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.
Articolo 13
Vigilanza
1. La vigilanza sull’applicazione
della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è
svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto
di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per
il settore minerario, fino all’effettiva attuazione del trasferimento di
competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per
le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali
dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo,
nell’ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti.
2. Ferme restando le competenze
in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale
ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lo stesso
personale può esercitare l’attività di vigilanza sull’applicazione della
legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle
seguenti attività, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e
sicurezza dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio:
a) attività nel settore delle
costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione,
manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere
fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere
stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi
prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l’impiego di
esplosivi;
b) lavori mediante cassoni in
aria compressa e lavori subacquei;
c) ulteriori attività lavorative
comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, e della salute adottato sentito il comitato di cui
all’articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione
alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale svolge attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone
preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell’Azienda sanitaria
locale competente per territorio.
3. In attesa del complessivo
riordino delle competenze in tema di vigilanza sull’applicazione della
legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano
ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite
alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici
di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto
riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in
ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti
per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i
predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e
per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che
riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute.
L’Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le
Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi
Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture
penitenziarie.
4. La vigilanza di cui al
presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli
articoli 5 e 7.
5. Il personale delle pubbliche
amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non
può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale,
attività di consulenza.
6. L’importo delle somme che
l’ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede
amministrativa ai sensi dell’articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l’apposito capitolo regionale per
finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai
dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
7. E’ fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n,
303.
Articolo 14
Disposizioni per il contrasto del
lavoro irregolare e per la tutela
della salute e sicurezza dei
lavoratori
1. Al fine di garantire la tutela
della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno
del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore
per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 92, comma 1, lettera e) gli
organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche
su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive
competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un’attività
imprenditoriale qualora riscontrino l’impiego di personale non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al
20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero in
caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei
tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7
e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni,
considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio,
nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, adottato sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. In attesa della emanazione del citato decreto, le violazioni in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono
il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività
imprenditoriale sono quelle individuate nell’Allegato I. L’adozione del
provvedimento di sospensione è comunicata all’autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 6 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle infrastrutture, per
gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell’emanazione di un
provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni
ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione
nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio
della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori
nell’ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si
applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I poteri e gli obblighi di cui
al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie
locali, con riferimento all’accertamento della reiterazione delle violazioni
della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
di cui al comma 1. In
materia di prevenzione incendi trovano applicazione le disposizioni di cui agli
articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
3. Il provvedimento di
sospensione può essere revocato da parte dell’organo di vigilanza che lo ha
adottato.
4. È condizione per la revoca del
provvedimento da parte dell’organo di vigilanza del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei
lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria;
b) l’accertamento del ripristino
delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, riposo giornaliero e
settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive
modificazioni, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) il pagamento di una somma
aggiuntiva unica pari a € 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6.
5. È condizione per la revoca del
provvedimento da parte dell’organo di vigilanza delle aziende sanitarie locali
di cui al comma 2:
a) l’accertamento del ripristino
delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate
violazioni delle disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro;
b) il pagamento di una somma
aggiuntiva unica pari a € 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6.
6. È comunque fatta salva
l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
7. L’importo delle somme
aggiuntive di cui al comma 4, lettera c), integra la dotazione del Fondo per
l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed è
destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed
irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
8. L’importo delle somme
aggiuntive di cui al comma 5, lettera b), integra l’apposito capitolo regionale
per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.
9. Avverso i provvedimenti di
sospensione di cui ai commi 1 e 2 è ammesso ricorso, entro 30 giorni,
rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente
competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel
termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale
ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.
10. Il datore di lavoro che non
ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito
con l’arresto fino a sei mesi.
11. Nelle ipotesi delle
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al comma 1, le
disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle competenze
in tema di vigilanza in materia.
CAPO III
GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI
LUOGHI DI LAVORO
Sezione I
Misure di tutela e obblighi
Articolo 15
Misure generali di tutela
1. Le misure generali di tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i
rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della
prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella
prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza
dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
c) l’eliminazione dei rischi e,
ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi
ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di
lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di
lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute
del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla
fonte;
f) la sostituzione di ciò che è
pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del
numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h) l’utilizzo limitato degli agenti
chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di
protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei
lavoratori;
m) l’allontanamento del
lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua
persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n) informazione e formazione
adeguate per i lavoratori;
o) informazione e formazione
adeguate per dirigenti e i preposti;
p) informazione e formazione
adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) istruzioni adeguate ai
lavoratori;
r) la partecipazione e
consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e
consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
t) la programmazione delle misure
ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
u) misure di emergenza da attuare
in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori
e di pericolo grave e immediato;
v) uso di segnali di avvertimento
e di sicurezza;
z) regolare manutenzione di
ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di
sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
2. Le misure relative alla
sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun
caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Articolo 16
Delega di funzioni
1. La delega di funzioni da parte
del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti
limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto
scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti
i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura
delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al
delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla
specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al
delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni
delegate.
e) che la delega sia accettata
dal delegato per iscritto
2. Alla delega di cui al comma 1
deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non
esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al
corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La
vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui
all’articolo 30, comma 4.
Articolo 17
Obblighi del datore di lavoro non
delegabili
1. Il datore di lavoro non può
delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i
rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
b) la designazione del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
Articolo 18
Obblighi del datore di lavoro e
del dirigente
1. Il datore di lavoro, che
esercita le attività di cui all’articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e
dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi
conferite, devono:
a) nominare il medico competente
per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente
decreto legislativo.
b) designare preventivamente i
lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo
grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell’emergenza;
c) nell’affidare i compiti ai
lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i
necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente,
ove presente;
e) prendere le misure appropriate
affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e
specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave
e specifico;
f) richiedere l’osservanza da
parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro
disposizione;
g) richiedere al medico
competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente
decreto;
h) adottare le misure per il
controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto
possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;
l) adempiere agli obblighi di
informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione
debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di
lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di
verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per
l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17,
comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere
ai dati di cui alla lettera q);
p) elaborare il documento di cui
all’articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della
sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
q) prendere appropriati
provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare
rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno
verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
r) comunicare all’INAIL, o
all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi,
i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro
di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le
informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal
lavoro superiore a tre giorni;
s) consultare il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;
t) adottare le misure necessarie
ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro,
nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di
cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura
dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al
numero delle persone presenti;
u) nell’ambito dello svolgimento
di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di
apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unità produttive con più
di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35;
z) aggiornare le misure di
prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno
rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado
di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
aa) comunicare annualmente
all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
bb) vigilare affinché i
lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano
adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di
idoneità.
2. Il datore di lavoro fornisce
al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in
merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro,
la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti
e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1,
lettera q), e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli
organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli
interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del
presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati
in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le
istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione
tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.
In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo,
relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei
dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del
loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo
giuridico.
Articolo 19
Obblighi del preposto
1. In riferimento alle
attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e
competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla
osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché
delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di
uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza,
informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i
lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle
misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto
possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni
debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed
immediato;
f) segnalare tempestivamente al
datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni
altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga
a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di
formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.
Articolo 20
Obblighi dei lavoratori
1. Ogni lavoratore deve prendersi
cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti
sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal
datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in
particolare:
a) contribuire, insieme al datore
di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti
a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le
istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai
fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le
attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di
trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato
i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al
datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei
dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione
di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di
urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo
l’obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le
situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare
senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo;
g) non compiere di propria
iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di
formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli
sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal
medico competente.
3. I lavoratori di aziende che
svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità
del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche
in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività
nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio
conto.
Articolo 21
Disposizioni relative ai
componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis
del codice civile e ai lavoratori
autonomi
1. I componenti dell’impresa
familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi
che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i
piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile e i soci delle
società semplici operanti nel settore agricolo devono:
a) utilizzare attrezzature di
lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III
b) munirsi di dispositivi di
protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al
Titolo III.
c) munirsi di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità
qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si
svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1,
relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio
carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza
sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli
obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di
formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati
sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui
all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
Articolo 22
Obblighi dei progettisti
1. I progettisti dei luoghi e dei
posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione
in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali
e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Art. 23
Obblighi dei fabbricanti e dei
fornitori
1. Sono vietati la fabbricazione,
la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro,
dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione
finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità,
gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa
documentazione.
Art. 24
Obblighi degli installatori
1. Gli installatori e montatori
di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro
competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro,
nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.
Articolo 25
Obblighi del medico competente
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di
lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei
rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza
sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela
della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di
formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di
competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i
particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità
organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di
programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi
della responsabilità sociale;
b) programma ed effettua la
sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari
definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli
indirizzi scientifici più avanzati;
c) istituisce, anche tramite
l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f),
aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria
e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende
o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con
il datore di lavoro il luogo di custodia;
d) consegna al datore di lavoro,
alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003
n.196 e con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla
cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso
e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
f) invia all’ISPESL,
esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi
previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di
lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette
cartelle all’ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
g) fornisce informazioni ai
lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e,
nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità
di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività
che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta,
informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
h) informa ogni lavoratore
interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41
e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in
occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al
responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi
della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato
di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della
salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro
almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla
valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale
deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel
documento di valutazione dei rischi;
m) partecipa alla programmazione
del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti
con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza
sanitaria;
n) comunica, mediante
autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38
al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore
del presente decreto.
Articolo 26
Obblighi connessi ai contratti
d’appalto o d’opera o di somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso
di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi
all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della
stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima:
a) verifica, con le modalità
previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità
tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in
relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di
somministrazione. Fino alla emanazione del decreto di cui al periodo che
precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato
di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione
dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del
possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti
dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono
destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione alla propria attività.
2. Nell’ipotesi di cui al comma
1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all’attuazione delle
misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di
protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i
lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
3. Il datore di lavoro
committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure
adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi
da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.
Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla
data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve
essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non
si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
4. Ferme restando le disposizioni
di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento
delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi,
l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con
ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il
lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti
indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di Previdenza per il settore
marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai
danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese
appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di
subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al
momento della entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli
1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi
essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente
indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i
costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli
propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al
precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza
del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi
contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su
richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi
locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più
rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle
gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure
di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli
enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato
e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza,
il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto
all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai
fini del presente comma il costo del lavoro e’ determinato periodicamente, in
apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla
base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata
dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle
differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile,
il costo del lavoro e’ determinato in relazione al contratto collettivo del
settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente
disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo
modificate dall’articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano
applicazione in materia di appalti pubblici le disposizione del presente
decreto.
8. Nell’ambito dello svolgimento
di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato
dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Articolo 27
Sistema di qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi
1. Nell’ambito della Commissione
di cui all’articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da
organismi paritetici, vengono individuati settori e criteri finalizzati alla
definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro,
fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza,
acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati.
2. Il possesso dei requisiti per
ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento vincolante
per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e
per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della
finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.
Sezione II
Valutazione dei rischi
Articolo 28
Oggetto della valutazione dei
rischi
1. La valutazione di cui
all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di
lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella
sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di
lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo
stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8
ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza,
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché
quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri
paesi.
2. Il documento di cui
all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione,
deve avere data certa e contenere:
a) una relazione sulla
valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività
lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione
stessa;
b) l’indicazione delle misure di
prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali
adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera
a);
c) il programma delle misure
ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;
d) l’individuazione delle
procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli
dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere
assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo
del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico
competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle
mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che
richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza,
adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di
cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche
norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente
decreto.
Articolo 29
Modalità di effettuazione della
valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua
la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera
a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41.
2. Le attività di cui al comma 1
sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
3. La valutazione e il documento
di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di
cui ai commi 1 e 2, in
occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro
significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in
relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della
protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della
sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale
rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
4. Il documento di cui
all’articolo 17, comma 1, lettera a) e quello di cui all’articolo 26, comma 3,
devono essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la
valutazione dei rischi.
5. I datori di lavoro che
occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al
presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo
6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo
alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui
all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012,
gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della
valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica
alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g).
6. I datori di lavoro che
occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi
sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8,
lettera f). Nelle more dell’elaborazione di tali procedure trovano applicazione
le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
7. Le disposizioni di cui al
comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all’articolo
31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono
attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere
esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto;
c) aziende che rientrano nel
campo di applicazione del Titolo IV del presente decreto.
Articolo 30
Modelli di organizzazione e di
gestione
1. Il modello di organizzazione e
di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni
anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un
sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard
tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di
lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione
dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione
conseguenti;
c) alle attività di natura
organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti,
riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza
sanitaria;
e) alle attività di informazione
e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con
riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in
sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di
documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche
dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e
gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione
dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve
in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni
dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni
che assicuri le competenze tecniche ei poteri necessari per la verifica,
valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare
idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4 Il modello organizzativo deve
altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo
modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure
adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono
essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme
relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in
occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al
progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima
applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle
Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul
lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si
presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti
corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione
aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.
6. L’adozione del modello di
organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a
50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11.
Sezione III
Servizio di prevenzione e
protezione
Articolo 31
Servizio di prevenzione e
protezione
1. Salvo quanto previsto
dall’articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e
protezione all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica
persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di
lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente
articolo.
2. Gli addetti e i responsabili
dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità
e i requisiti professionali di cui all’articolo 32, devono essere in numero
sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di
tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono
subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio
incarico.
3. Nell’ipotesi di utilizzo di un
servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla
azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare,
ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio.
4. Il ricorso a persone o servizi
esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda
ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 32.
5. Ove il datore di lavoro
ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria
responsabilità in materia.
6. L’istituzione del servizio di
prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità
produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di
cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive
modifiche ed integrazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai
sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed
installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 19 marzo
1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la
fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con
oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con
oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e
cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. Nelle ipotesi di cui al
presente comma il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve
essere interno.
7. Nei casi di aziende con più
unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un
unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono
rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la
designazione degli addetti e del responsabile.
Articolo 32
Capacità e requisiti
professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e
protezione interni ed esterni
1. Le capacità ed i requisiti
professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e
protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
2. Per lo svolgimento delle
funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in
possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione
secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica
dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei
rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo
svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e
protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario
possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a
specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei
rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui
all’articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico
amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni
sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso
quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale, del
14 febbraio 2006, n. 37, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Possono altresì svolgere le
funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del
titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle
funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro,
almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi
secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma precedente.
4. I corsi di formazione di cui
al comma 2 sono organizzati dalle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano, dalle università, dall’ISPESL, dall’INAIL, o dall’IPSEMA per la parte
di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco
dall’amministrazione della difesa, dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni,
dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli
organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell’accordo di cui
al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste.
Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
5. Coloro che sono in possesso di
laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto
del Ministro dell’università e della ricerca 16 marzo 2007, o nelle classi 8,
9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000 ovvero nella classe 4 di cui al decreto
del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile
2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della
normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui
al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere
individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. I responsabili e gli addetti
dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di
aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo Stato-Regioni di cui
al comma 2. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 34.
7. Le competenze acquisite a
seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente
articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel
libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i),
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e
integrazioni.
8. Negli istituti di istruzione,
di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta
formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo
svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione
dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
individuandolo tra:
a) il personale interno all’unità
scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari
a tal fine disponibile;
b) il personale interno ad una
unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si
dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti.
9. In assenza di personale di
cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in
maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di
apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli
edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in
materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero
professionista.
10. Nei casi di cui al comma 8 il
datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l’incarico
di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di
prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.
Articolo 33
Compiti del servizio di
prevenzione e protezione
1. Il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori
di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per
la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della
normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione
aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di
competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2,
e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di
sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di
informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle
consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché
alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le
informazioni di cui all’articolo 36.
2. I componenti del servizio di
prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi
lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al
presente decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e
protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
Articolo 34
Svolgimento diretto da parte del
datore di lavoro dei compiti
di prevenzione e protezione dai
rischi
1. Salvo che nei casi di cui
all’articolo 32, comma 7, il datore di lavoro può svolgere direttamente i
compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo
soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste
nell’allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
2. Il datore di lavoro che
intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione,
di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto
dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata
in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione
dell’accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione
effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997,
il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di
definizione dell’accordo di cui al periodo precedente.
3. Il datore di lavoro che svolge
i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di
aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di cui al precedente
comma. L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che
abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16
gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo
95 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Articolo 35
Riunione periodica
1. Nelle aziende e nelle unità
produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente
o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una
volta all’anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo
rappresentante;
b) il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove
nominato;
d) il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il
datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione
dei rischi;
b) l’andamento degli infortuni e
delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche
tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e
formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza
e della protezione della loro salute.
3. Nel corso della riunione
possono essere individuati:
a) codici di comportamento e
buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento
della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di
gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
4. La riunione ha altresì luogo
in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di
esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove
tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle
ipotesi di cui al periodo precedente, nelle unità produttive che occupano fino
a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
chiedere la convocazione di un’apposita riunione.
5. Della riunione deve essere
redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua
consultazione.
Sezione IV
Formazione, informazione e
addestramento
Articolo 36
Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede
affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e
sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano
il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori
incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del
responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del
medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede
altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è
esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all’uso
delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di
sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di
protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce
le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere a), b) e
c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della
informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve
consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione
riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione
della lingua utilizzata nel percorso informativo.
Articolo 37
Formazione dei lavoratori e dei
loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura
che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia
di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con
particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno,
prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e
doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni
e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e
protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
2. La durata, i contenuti minimi
e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle
parti sociali, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura,
altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata
in merito ai rischi specifici di cui ai Titoli del presente decreto successivi
al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di
cui al periodo che precede è definita mediante l’accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto,
l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del
rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di
somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o
cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove
attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
pericolosi.
5. L’addestramento viene
effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e
dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione
all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
7. I preposti ricevono a cura del
datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e
sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al precedente periodo
comprendono:
a) principali soggetti coinvolti
e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione
dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure
tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
8. I soggetti di cui all’articolo
21, comma 1, del presente decreto possono avvalersi dei percorsi formativi
appositamente definiti, tramite l’accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati
dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di
primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata
e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione
delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare
applicazione le disposizioni di cui al DM 10 marzo 1998 attuativo dell’articolo
13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia
di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in
cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate
competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi
stessi.
11. Le modalità, la durata e i
contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel
rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e
nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza
sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d)
definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza
dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei
corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda
e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di
apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità
dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore
a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore
annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori
e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli
organismi paritetici di cui all’articolo 50 ove presenti, durante l’orario di
lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione
deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di
acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e
sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa
avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare
utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a
seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente
decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Il contenuto del libretto
formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della
formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della
verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
Sezione V
Sorveglianza sanitaria
Articolo 38
Titoli e requisiti del medico
competente
1. Per svolgere le funzioni di
medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina
del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro
o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in
clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui
all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e
medicina preventiva o in medicina legale.
2. I medici in possesso dei
titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi
percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero
dell’Università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute. I
soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di
avere svolto tali attività per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori
all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a
svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione
attestazione del datore di lavoro comprovante l’espletamento di tale attività.
3. Per lo svolgimento delle
funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di
educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal
programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto
legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere
conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella
disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di
lavoro".
4. I medici in possesso dei
titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco
dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.
Articolo 39
Svolgimento dell’attività di
medico competente
1. L’attività di medico
competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice
etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
2. Il medico competente svolge la
propria opera in qualità di:
a) dipendente o collaboratore di
una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di
lavoro.
3. Il dipendente di una struttura
pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può
prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività
di medico competente.
4. Il datore di lavoro assicura
al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i
suoi compiti garantendone l’autonomia.
5. Il medico competente può
avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici
specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli
oneri.
6. Nei casi di aziende con più
unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione
dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più
medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di
coordinamento.
Articolo 40
Rapporti del medico competente
con il Servizio sanitario nazionale
1. Entro il primo trimestre
dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette,
esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le
informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati
collettivi sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza
sanitaria secondo il modello in allegato 3B.
2. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1,
aggregate dalle aziende sanitarie locali, all’ISPESL.
Articolo 41
Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria è
effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla
normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite
dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne
faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai
rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria
comprende:
a) visita medica preventiva
intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore
è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per
controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora
non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta
l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico
competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza,
con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della
sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico
competente;
c) visita medica su richiesta del
lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a
causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del
cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione
del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
3. Le visite mediche di cui al
comma 2 non possono essere effettuate:
a) in fase preassuntiva;
b) per accertare stati di
gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla
normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al
comma 2, a
cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e
indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico
competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di
cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di
assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze
psicotrope e stupefacenti.
5. Gli esiti della visita medica
devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo
25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’Allegato 3A
e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto
dall’articolo 53.
6. Il medico competente, sulla base
delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei
seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea
o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
7. Nel caso di espressione del
giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di
validità.
8. Dei giudizi di cui al comma 6,
il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
9. Avverso i giudizi del medico
competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione
del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che
dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la
revoca del giudizio stesso.
Articolo 42
Provvedimenti in caso di
inidoneità alla mansione specifica
1. Il datore di lavoro, anche in
considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi
di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente
e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il
lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di
salute.
2. Il lavoratore di cui al comma
1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione
corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica
originaria. Qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o
superiori si applicano le norme di cui all’articolo 2103 del codice civile,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 52 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
Sezione VI
Gestione delle emergenze
Articolo 43
Disposizioni generali
1. Ai fini degli adempimenti di
cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti
con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio,
lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
b) designa preventivamente i
lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b);
c) informa tutti i lavoratori che
possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure
predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi,
prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di
pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro
attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) adotta i provvedimenti
necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato
per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di
contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure
adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue
conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
2. Ai fini delle designazioni di
cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni
dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva
secondo i criteri previsti nei decreti di cui all’articolo 46.
3. I lavoratori non possono, se
non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere
formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate,
tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità
produttiva.
4. Il datore di lavoro deve,
salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un
pericolo grave ed immediato.
Articolo 44
Diritti dei lavoratori in caso di
pericolo grave e immediato
1. Il lavoratore che, in caso di
pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto
di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve
essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di
pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente
superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale
pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia
commesso una grave negligenza.
Articolo 45
Primo soccorso
1. Il datore di lavoro, tenendo
conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità
produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti
necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza,
tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e
stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto
dei lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime
delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la
sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero
dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto
ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di
adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con appositi decreti
ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di
applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n.
388 e successive modificazioni.
Articolo 46
Prevenzione incendi
1. La prevenzione incendi è la
funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale,
nel rispetto delle competenze previste dall’articolo 117 della Costituzione e
dagli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano in materia di salute e sicurezza del lavoro, diretta a
conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli
obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di
tutela dei beni e dell’ambiente.
2. Nei luoghi di lavoro soggetti
al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per
prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.
3. Fermo restando quanto previsto
dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti
la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell’interno, del
lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano
uno o più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad
individuare:
1) misure intese ad evitare
l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si
verifichi;
2) misure precauzionali di
esercizio;
3) metodi di controllo e
manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle
emergenze;
b) le caratteristiche dello
specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i
requisiti del personale addetto e la sua formazione.
4. Fino all’emanazione dei
decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di
sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di
cui al decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.
5. Al fine di favorire il
miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai
sensi della lettera h) del comma 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, con decreto del Ministro dell’interno sono istituiti, presso ogni
direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per
l’effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il
medesimo decreto contiene le procedure per l’espletamento della attività di
assistenza.
6. In relazione ai principi
di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto
legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l’attività di
disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e
periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all’articolo 13 di
cui al presente decreto.
Sezione VII
Consultazione e partecipazione
dei rappresentanti dei lavoratori
Articolo 47
Rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza
1. Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale, aziendale e di
sito produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza, salvo diverse
determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in
un’unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di
lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità
di attuazione del presente comma.
2. In tutte le aziende, o
unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
3. Nelle aziende o unità
produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno
oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto
produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48.
4. Nelle aziende o unità
produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze
sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è
eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalità di
designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle
funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
6. L’elezione dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo
diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma
in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul
lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e
sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate
le modalità di attuazione del presente comma.
7. In ogni caso il numero
minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:
a) un rappresentante nelle
aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
b) tre rappresentanti nelle
aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
c) sei rappresentanti in tutte le
altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il
numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi
interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
8. Qualora non si proceda alle
elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e
49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Articolo 48
Rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza territoriale
1. Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all’articolo 47, comma 3,
esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di
cui all’articolo 50 e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento
a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di
competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza.
2. Le modalità di elezione o
designazione del rappresentante di cui al comma 1 sono individuate dagli
accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle
associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le
modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni di cui al primo
periodo.
3. Tutte le aziende o unità
produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all’articolo 52.
4. Per l’esercizio delle proprie
attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di
preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso
non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l’accesso avviene
previa segnalazione all’organismo paritetico.
5. Ove l’azienda impedisca
l’accesso, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo, al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica
all’organismo paritetico o, in sua mancanza, all’organo di vigilanza territorialmente
competente.
6. L’organismo paritetico o, in
mancanza, il Fondo di cui all’articolo 52 comunica alle aziende e ai lavoratori
interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale.
7. Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione
particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici
esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da
assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e
prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici
della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un
percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla
data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.
8. L’esercizio delle funzioni di
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con
l’esercizio di altre funzioni sindacali operative.
Articolo 49
Rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza di sito produttivo
1. Rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici
contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:
a) i porti di cui all’articolo 4,
comma 1, lettere b), c) e d) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di
autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con
decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti da
emanare entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto;
b) centri intermodali di
trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006,
n. 3858;
c) impianti siderurgici;
d) cantieri con almeno 30.000
uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla
somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi,
previste per la realizzazione di tutte le opere;
e) contesti produttivi con
complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un
numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500.
2. Nei contesti di cui al comma
precedente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo.
3. La contrattazione collettiva
stabilisce le modalità di individuazione di cui al comma 2 nonché le modalità
secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito
produttivo esercita le attribuzioni di cui all’articolo 50 in tutte le aziende o
cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la
sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza del medesimo sito.
Articolo 50
Attribuzioni del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza
1. Fatto salvo quanto stabilito
in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in
cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e
tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o
unità produttiva;
c) è consultato sulla
designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla
attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi
di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito
all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
e) riceve le informazioni e la
documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di
prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati
pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti
di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni
provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata
e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
h) promuove l’elaborazione,
l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare
la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in
occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle
quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione
periodica di cui all’articolo 35;
m) fa proposte in merito alla
attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della
azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità
competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi
adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle
non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento
dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi
necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche
tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera q),
contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a
causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si
applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze
sindacali.
3. Le modalità per l’esercizio
delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva
nazionale.
4. Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua
funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera
a).
5. I rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro
committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per
l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione
dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3.
6. Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale
relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei
rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma
3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a
conoscenza nell’esercizio delle funzioni.
7. L’esercizio delle funzioni di
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di
responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
Articolo 51
Organismi paritetici
1. A livello territoriale sono
costituiti gli organismi paritetici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
ee).
2. Fatto salvo quanto previsto
dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima
istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei
diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme
vigenti.
3. Gli organismi paritetici
possono supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e
organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e
sicurezza sul lavoro;
4. Sono fatti salvi, ai fini del
comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi
interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
5. Agli effetti dell’articolo 9
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli organismi di cui al comma 1
sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui
al medesimo articolo.
6. Gli organismi paritetici di
cui al comma 1, purché dispongano di personale con specifiche competenze
tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei
luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di
competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3.
7. Gli organismi di cui al
presente articolo trasmettono al Comitato di cui all’articolo 7 una relazione
annuale sull’attività svolta.
9. Gli organismi paritetici
comunicano alle aziende di cui all’articolo 48, comma 2, i nominativi dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga
comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza
territorialmente competenti.
Articolo 52
Sostegno alla piccola e media
impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla
pariteticità
1. Presso l’Istituto nazionale
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è costituito il
fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità. Il fondo opera a
favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non
preveda o costituisca sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di
pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha quali obiettivi il:
a) sostegno ed il finanziamento,
in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo,
delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza
territoriali, anche con riferimento alla formazione;
b) finanziamento della formazione
dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di
cui all’articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali del settore
agricolo e dei lavoratori autonomi;
c) sostegno delle attività degli
organismi paritetici.
2. Il fondo di cui al comma 1 è
finanziato:
a) da un contributo delle aziende
di cui all’articolo 48, comma 3,
in misura pari a due ore lavorative annue per ogni
lavoratore occupato presso l’azienda ovvero l’unità produttiva;
b) dalle entrate derivanti
dall’irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto per la parte
eccedente quanto riscosso a seguito dell’irrogazione delle sanzioni previste
dalla previgente normativa abrogata dal presente decreto nel corso dell’anno
2007, incrementato del 10%;
c) con una quota parte delle
risorse di cui all’articolo 9, comma 3;
d) relativamente all’attività
formative per le piccole e medie imprese di cui al comma 1, lettera b), anche
dalle risorse di cui all’articolo 11, comma 2.
3. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze, adottato, previa intesa con le
associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, sono
definiti le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1, i criteri di
riparto delle risorse tra le finalità di cui al medesimo comma nonché il
relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione.
4. Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale redige una relazione annuale sulla
attività svolta, da inviare al Fondo.
Sezione VIII
Documentazione tecnico
amministrativa e statistiche degli infortuni
e delle malattie professionali
Articolo 53
Tenuta della documentazione
1. È consentito l’impiego di
sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque
tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo.
2. Le modalità di memorizzazione
dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione
devono essere tali da assicurare che:
a) l’accesso alle funzioni del
sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal
datore di lavoro;
b) la validazione delle
informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in
funzione della natura dei dati;
c) le operazioni di validazione
dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente riconducibili alle persone
responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice
identificativo autogenerato dagli stessi;
d) le eventuali informazioni di
modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati occupazionali
del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate;
e) sia possibile riprodurre su
supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente
decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria;
f) le informazioni siano
conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano
implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici
virali;
g) sia redatta, a cura
dell’esercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente
descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella
procedura non devono essere riportati i codici di accesso.
3. Nel caso in cui le attività
del datore di lavoro siano articolate su vari sedi geografiche o organizzate in
distinti settori funzionali, l’accesso ai dati può avvenire mediante reti di
comunicazione elettronica, attraverso la trasmissione della password in
modalità criptata e fermo restando quanto previsto al comma 2 relativamente
alla immissione e validazione dei dati da parte delle persone responsabili.
4. La documentazione, sia su
supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati
personali.
5. Tutta la documentazione
rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle
condizioni di lavoro può essere tenuta su unico supporto cartaceo o
informatico. Ferme restando le disposizioni relative alla valutazione dei
rischi, le modalità per l’eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata
della documentazione di cui al periodo che precede sono definite con successivo
decreto, adottato, previa consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
6. Fino ai sei mesi successivi
all’emanazione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4, del
presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro
infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.
Articolo 54
Comunicazioni e trasmissione
della documentazione
1. La trasmissione di
documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, comunque
previste dal presente decreto legislativo possono avvenire tramite sistemi
informatizzati, nel formato e con le modalità indicati dalle strutture riceventi.
CAPO IV
DISPOSIZIONI PENALI
SEZIONE I
SANZIONI
Articolo 55
Sanzioni per il datore di lavoro
e il dirigente
1. E’ punito con l’arresto da
quattro a otto mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:
a) che omette la valutazione dei
rischi e l’adozione del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a)
ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d)
ed f) dell’articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all’articolo 18,
lettere q) e z) prima parte;
b) che non provvede alla nomina
del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall’articolo 34;
2. Nei casi previsti al comma 1,
lett. a), si applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se
la violazione è commessa:
a) nelle aziende di cui
all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f;
b) in aziende in cui si svolgono
attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268,
comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da
attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attività disciplinate
dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità
presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
3. E’ punito con l’ammenda da 3.000 a 9.000 euro il
datore di lavoro che non redige il documento di cui all’articolo 17, comma 1,
lettera a), secondo le modalità di cui all’articolo 29, commi 1, 2 e 3, nonché
nei casi in cui nel documento di valutazione dei rischi manchino una o più
delle indicazioni di cui all’articolo 28, comma 2, lettere c) ed e).
4. Il datore di lavoro e il
dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da due a quattro
mesi o con l’ammenda da 800 a
3.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lett. b), e), g), i),
m), n), o), p), 34, comma 3, 36, commi 1, 2 e 3, 43, comma 1, lett. a), b) e
c);
b) con l’arresto tre a sei mesi o
con l’ammenda da 2.000 a
5.000 euro per la violazione degli articoli 18, commi 1, lett. d), h), e v), e
2, 26, comma 1, lett. b), 43, comma 1, lett. d) ed e), 45, comma 1, 46, comma
2;
c) con l’arresto tre a sei mesi o
con l’ammenda da 2.000 a
5.000 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lett. c). Nei casi
previsti dal comma 2, si applica la pena dell’arresto da quattro a otto mesi;
d) con l’arresto da quattro a
otto mesi o con l’ammenda da 1.500
a 6.000 euro per la violazione degli articoli 26, comma
1, e 2, lettere a) e b), 34, commi 1 e 2, 37, commi 1, 4, 6, 7, 8 e 9;
e) con l’arresto da quattro a
otto mesi o con l’ammenda da 2.000
a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma
1, lettera l) e 43, comma 4;
f) con l’arresto da tre a sei
mesi o con l’ammenda da 3.000
a 10.000 euro per non aver provveduto alla nomina di cui
all’articolo 18, comma 1, lettera a)
g) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.500 a
4.500 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lett. bb);
h) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.500 a
10.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lett. u), 29, comma
4, e 35, comma 2;
i) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.500 a
7.500 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lett. r), con
riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni;
l) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 a
3.000 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lett. r), con
riferimento agli infortuni superiori ad un giorno;
m) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 100 a
500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell’articolo 26, comma
8.
n) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1.000 a
euro 3.000 in
caso di violazione dall’articolo 18, comma 1, lettera s);
o) con la sanzione amministrativa
pecuniaria di euro 500 in
caso di violazione dall’articolo 18, comma 1, lettera aa).
5. L’applicazione della sanzione
di cui al comma 4, lettera h) esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti
alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124.
Articolo 56
Sanzioni per il preposto
1. I preposti sono puniti nei
limiti dell’attività alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi
generali di cui all’articolo 19:
a) con l’arresto da uno a tre
mesi o con l’ammenda da 500 a
2.000 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. a), e), f);
b) con l’arresto sino a un mese o
con l’ammenda da 300 a
900 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. b), c), d);
c) con l’ammenda da 300 a 900 euro per la
violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. g).
Articolo 57
Sanzioni per i progettisti, i
fabbricanti, i fornitori e gli installatori
1. I progettisti che violano il
disposto dell’articolo 22 sono puniti con l’arresto fino a un mese o con
l’ammenda da 600 a
2.000 euro.
2. I fabbricanti e i fornitori
che violano il disposto dell’articolo 23 sono puniti con l’arresto da quattro a
otto mesi o con l’ammenda da 15.000
a 45.000 euro.
3. Gli installatori che violano
il disposto dell’articolo 24 sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con
l’ammenda da 1.000 a
3.000 euro.
Articolo 58
Sanzioni per il medico competente
1. Il medico competente è punito:
a) con l’arresto fino a un mese o
con l’ammenda da 500 a
2.500 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lett. d), e) e f);
b) con l’arresto fino a due mesi
o con l’ammenda da 1.000 a
4.500 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lett. b), c), g);
c) con l’arresto fino a tre mesi
o con l’ammenda da 1.000 a
5.000 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lett. l);
d) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 a
3.000 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lett. h), i) e m) e per
la violazione dell’articolo 41, comma 5;
e) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.500 a
10.500 euro per la violazione dell’articolo 40, comma 1.
Articolo 59
Sanzioni per i lavoratori
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l’arresto fino a un mese o
con l’ammenda da 200 a
600 euro per la violazione dell’articolo 20, comma 2, lett. b), c), d), e), f),
g), h), i);
b) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 50 a
300 euro per la violazione dell’articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si
applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.
Articolo 60
Sanzioni per i componenti
dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci
delle società semplici operanti nel settore agricolo
1. I soggetti di cui all’articolo
21 sono puniti:
a) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 300 a
2.000 euro per la violazione dell’articolo 21, comma 1, lettere a) e b);
b) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 50 a
300 euro per la violazione dell’articolo 21, comma 1, lettera c).
SEZIONE II
DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO
PENALE
Articolo 61
(Esercizio dei diritti della
persona offesa)
1. In caso di esercizio
dell’azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali
colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia
determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata
notizia all’INAIL ed all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, ai
fini dell’eventuale costituzione di parte civile e dell’azione di regresso.
2. Le organizzazioni sindacali e
la associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno
facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa di cui agli
articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, con riferimento ai reati
commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia
professionale.
TITOLO II
LUOGHI DI LAVORO
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 62
Definizioni
1. Ferme restando le disposizioni
di cui al titolo I, unicamente ai fini dell’applicazione del presente titolo,
si intendono per luoghi di lavoro:
a) i luoghi destinati a ospitare
posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva,
nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva
accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro;
b) i campi, i boschi e altri
terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.
2. Le disposizioni di cui al
presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o
mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci.
Articolo 63
Requisiti di salute e di
sicurezza
1. I luoghi di lavoro devono
essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV.
2. I luoghi di lavoro devono
essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
3. L’obbligo di cui al comma 2
vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i
gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati ed occupati direttamente da
lavoratori disabili.
4. La disposizione di cui al
comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio
1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la
mobilità e l’utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
5. Ove vincoli urbanistici o
architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro,
previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e
previa autorizzazione dell’organo di vigilanza territorialmente competente,
adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza
equivalente.
6. I requisiti di sicurezza e di
salute relativi a campi, boschi e altri terreni facenti parte di una azienda
agricola o forestale, sono specificati nel punto 7 dell’allegato IV.
Articolo 64
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro provvede
affinché:
a) i luoghi di lavoro siano
conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3;
b) le vie di circolazione interne
o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di
emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni
evenienza;
c) i luoghi di lavoro, gli
impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e
vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
d) i luoghi di lavoro, gli
impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde
assicurare condizioni igieniche adeguate;
e) gli impianti e i dispositivi
di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli,
vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro
funzionamento.
Articolo 65
Locali sotterranei o
semisotterranei
1. È vietato destinare al lavoro
locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
2. In deroga alle
disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali
chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze
tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee
condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. L’organo di vigilanza può
consentire l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per
altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette
lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano
rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad
assicurare le condizioni di cui al comma 2.
Articolo 66
Lavori in ambienti sospetti di
inquinamento
1. È vietato consentire l’accesso
dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in
ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il
rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza
di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero
senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi
idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i
lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la
durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione.
L’apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire
l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.
Articolo 67
Notifiche all’organo di vigilanza
competente per territorio
1. La costruzione e la
realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché
gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere
eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati
all’organo di vigilanza competente per territorio.
2. La notifica di cui al comma 1
deve indicare gli aspetti considerati nella valutazione e relativi:
a) alla descrizione dell’oggetto
delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
b) alla descrizione delle
caratteristiche dei locali e degli impianti.
L’organo di vigilanza
territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e prescrivere
modificazioni in relazione ai dati notificati.
3. La notifica di cui al presente
articolo si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di
tre lavoratori.
4. La notifica di cui al presente
articolo è valida ai fini delle eliminazioni e delle semplificazioni di cui
all’articolo 53, comma 5.
CAPO II
Sanzioni
Articolo 68
Sanzioni per il datore di lavoro
1. Il datore di lavoro è punito:
a) con l’arresto da sei a dodici
mesi o con l’ammenda da 4.000
a 16.000 euro per la violazione dell’articolo 66;
b) con l’arresto da tre a sei
mesi o con l’ammenda da 2.000
a 10.000 euro per la violazione degli articoli 64 e 65,
commi 1 e 2;
c) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 a
2.500 euro per la violazione dell’articolo 67, commi 1 e 2.
TITOLO III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Capo I
Uso delle attrezzature di lavoro
Articolo 69
Definizioni
1. Agli effetti delle
disposizioni di cui al presente titolo si intende per:
a) attrezzatura di lavoro:
qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato
durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di
lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro,
quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la
riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo
smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi
zona all’interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale
la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la
sicurezza dello stesso;
d) lavoratore esposto: qualsiasi
lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
e) operatore: il lavoratore
incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro;
Articolo 70
Requisiti di sicurezza
1. Salvo quanto previsto al comma
2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere
conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di
recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro
costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al
comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente
all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle
direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali
di sicurezza di cui all’allegato V.
3. Si considerano conformi alle
disposizioni di cui al comma precedente le attrezzature di lavoro costruite
secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 395
del Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero
dell’articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
4. Qualora gli organi di
vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive, in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, accertino che un’attrezzatura di
lavoro messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul
mercato o messa in servizio ai sensi della Direttiva di prodotto, in tutto o in
parte, risulta non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza
previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 2, ne
informano immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato
competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli
articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre1994 n. 758 vengono
espletate:
a) dall’organo di vigilanza che
ha rilevato la non rispondenza in sede di utilizzo, nei confronti del datore di
lavoro utilizzatore dell’esemplare di attrezzatura oggetto dell’accertamento,
mediante apposita prescrizione a rimuovere la situazione di rischio determinata
dalla mancata rispondenza ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza;
b) dall’organo di vigilanza
territorialmente competente, nei confronti del fabbricante e dei soggetti della
catena della distribuzione, alla conclusione dell’accertamento tecnico
effettuato dall’autorità nazionale per la sorveglianza del mercato.
Articolo 71
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro mette a
disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui
all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al
lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente
alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
2. All’atto della scelta delle
attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le
caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti
nell’ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti
dall’impiego delle attrezzature stesse
d) i rischi derivanti da
interferenze con le altre attrezzature già in uso.
3. Il datore di lavoro, al fine
di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e
per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e
secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure
tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’Allegato VI.
4. Il datore di lavoro prende le
misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro
siano:
1. installate ed utilizzate in
conformità alle istruzioni d’uso;
2. oggetto di idonea manutenzione
al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui
all’articolo precedente e siano corredate, ove necessario, da apposite
istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
3. assoggettate alle misure di
aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento
regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18,
comma1, lettera z), del presente decreto;
b) siano curati la tenuta e
l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui
lo stesso è previsto.
5. Le modifiche apportate alle
macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di
sicurezza non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma
3, secondo periodo, del predetto decreto, sempre che non comportino modifiche
delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
6. Il datore di lavoro prende le
misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori
durante l’uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano
ai principi dell’ergonomia.
7. Qualora le attrezzature
richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in
relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure
necessarie affinché:
a) l’uso dell’attrezzatura di
lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto
una formazione adeguata e specifica;
b) in caso di riparazione, di
trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in
maniera specifica per svolgere detti compiti.
8. Fermo restando quanto disposto
al comma 4, il datore di lavoro provvede affinché:
a) le attrezzature di lavoro la
cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un
controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad
un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località
di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon
funzionamento,
b) le attrezzature soggette a
influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a
situazioni pericolose siano sottoposte:
1. a controlli periodici,
secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti,
ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili
dai codici di buona prassi;
2. a controlli straordinari al
fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta
che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze
pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali
riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati
di inattività.
c) i controlli di cui alle lettere
a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza
a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da
persona competente.
9. I risultati dei controlli di
cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi
agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli
organi di vigilanza.
10. Qualora le attrezzature di
lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell’unità
produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione
dell’ultimo controllo con esito positivo.
11 Oltre a quanto previsto dal comma
8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in
allegato VII a prima verifica da parte dell’ISPESL e, successivamente, a
verifiche periodiche da parte delle ASL. La periodicità di tali verifiche è
definita nell’allegato VII. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro
effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
12. Per l’effettuazione delle
verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto
di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati
acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono
direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
13. Le modalità di effettuazione
delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII, nonché i criteri per
l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono
stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del
Ministro della Salute, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni
e province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi
dall’entrata in vigore del presente decreto.
14. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri della salute e dello
sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato,
Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva
di cui all’articolo 6 del presente decreto legislativo, vengono apportate le
modifiche all’Allegato VII relativamente all’elenco delle attrezzature di
lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.
Articolo 72
Obblighi dei noleggiatori e dei
concedenti in uso
1. Chiunque venda, noleggi o
conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui
all’articolo 70, comma 2, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che
le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in
uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui
all’allegato V.
2. Chiunque noleggi o conceda in
uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al
momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione,
manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e
conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione
dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti
l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali
devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo.
Articolo 73
Informazione e formazione
1. Nell’ambito degli obblighi di
cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni
attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso
dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione
adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego
delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali
prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede
altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso
delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti
nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate
direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le
istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro provvede
affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono
conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7,
ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l’utilizzo
delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che
possano essere causati ad altre persone.
5. In sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una
specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento
di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i
requisiti minimi di validità della formazione.
Capo II
Uso dei dispositivi di protezione
individuale
Articolo 74
Definizioni
1. Si intende per dispositivo di
protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi
attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo
di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza
o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a
tale scopo.
2. Non costituiscono DPI:
a) gli indumenti di lavoro
ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e
la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di
soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione
individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del
servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione
individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi quando
utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative ;
f) i materiali per l’autodifesa o
per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per
individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
Articolo 75
Obbligo di uso
1. I DPI devono essere impiegati
quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure
tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o
procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Articolo 76
Requisiti dei DPI
1. I DPI devono essere conformi
alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e sue
successive modifiche ed integrazioni.
2. I DPI di cui al comma 1 devono
inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da
prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle
condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze
ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati
all’utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli
che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro
compatibili e tali da mantenere,
anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei
rischi corrispondenti.
Articolo 77
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro ai fini
della scelta dei DPI:
a) effettua l’analisi e la
valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri
mezzi;
b) individua le caratteristiche
dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera
a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate
dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle
informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le
caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle
individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni
qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di
valutazione.
2. Il datore di lavoro, anche
sulla base delle norme d’uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni
in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso,
in funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell’esposizione al
rischio;
c) caratteristiche del posto di
lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro, sulla
base delle indicazioni del decreto di cui all’articolo 79, comma 2, fornisce ai
lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall’articolo 76.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e
ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e
le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal
fabbricante;
b) provvede a che i DPI siano
utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali,
conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni
comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso
personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte
di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun
problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell’azienda
ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) stabilisce le procedure
aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito
dei DPI;
h) assicura una formazione
adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso
corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso
l’addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del
decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione
dell’udito.
Articolo 78
Obblighi dei lavoratori
1. In ottemperanza a quanto
previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al
programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei
casi ritenuti necessari ai sensi dell’articolo 68, commi 4, lettera h), e 5.
2. In ottemperanza a quanto
previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI
messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione
ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato ed espletato.
3. I lavoratori:
a) provvedono alla cura dei DPI
messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di
propria iniziativa.
4. Al termine dell’utilizzo i
lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano
immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi
difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
Articolo 79
Criteri per l’individuazione e
l’uso
1. Il contenuto dell’Allegato
VIII, costituisce elemento di riferimento per l’applicazione di quanto previsto
all’articolo 77, commi 1 e 4.
2. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentita la
Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6,
tenendo conto della natura, dell’attività e dei fattori specifici di rischio
sono indicati:
a) i criteri per l’individuazione
e l’uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni
in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si
rende necessario l’impiego dei DPI.
Capo III
Impianti e apparecchiature
elettriche
Articolo 80
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro prende le
misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti
elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti,
installati, utilizzati e manutenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da
tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di
incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e
radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed
indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto
ragionevolmente prevedibili.
2. A tal fine il datore di
lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo
in considerazione:
a) le condizioni e le
caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
b) i rischi presenti
nell’ambiente di lavoro;
c) tutte le condizioni di
esercizio prevedibili.
3. A seguito della valutazione
del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed
organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad
individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari
alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e
manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza
raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1.
Articolo 81
Requisiti di sicurezza
1.Per i fini di cui all’art. 1,
tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e
gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e
costruiti a regola d’arte.
2. Ferme restando le disposizioni
legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di
prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli
impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d’arte
se sono realizzati secondo le norme di buona tecnica contenute nell’allegato
IX.
3. Le procedure di uso e
manutenzione devono essere predisposte tenendo conto delle disposizioni
legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e
manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di
prodotto e di quelle indicate nelle norme di buona tecnica contenute
nell’allegato IX.
Articolo 82
Lavori sotto tensione
E’ vietato eseguire lavori sotto
tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su
cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della
tecnica secondo la migliore scienza ed esperienza, nonchè quando i lavori sono
eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le procedure adottate e le attrezzature
utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica.
b) per tensioni nominali non
superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua:
1) l’esecuzione di lavori su
parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di
lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente
normativa tecnica;
2) le procedure adottate e le
attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona
tecnica.
c) per tensioni nominali
superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua purché:
1) i lavori su parti in tensione
sono effettuati da aziende autorizzate con specifico provvedimento dei
competenti uffici del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ad
operare sotto tensione;
2) l’esecuzione di lavori su
parti in tensione è affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai
sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività;
3) le procedure adottate e le
attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona
tecnica.
Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro dodici mesi dall’entrata
in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il
rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c, numero 1).
Hanno diritto al riconoscimento
di cui al comma precedente le aziende già autorizzate ai sensi della
legislazione vigente.
Articolo 83
Lavori in prossimità di parti
attive
1. Non possono essere eseguiti
lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti
attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non
sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui
alla tabella 1 dell’allegato IX, salvo che non vengano adottate disposizioni organizzative
e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
2. Si considerano idonee ai fini
di cui al comma precedente le disposizioni contenute nella pertinente normativa
di buona tecnica.
Articolo 84
Protezioni dai fulmini
1. Il datore di lavoro provvede
affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano
protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo
le norme di buona tecnica.
Art. 85
Protezione di edifici, impianti
strutture ed attrezzature
1. Il datore di lavoro provvede
affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano
protetti dai pericoli determinati dall’innesco elettrico di atmosfere
potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie o
polveri infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di
materiali esplosivi.
2. Le protezioni di cui al comma
1 si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui al presente decreto
legislativo e le pertinenti norme di buona tecnica di cui all’allegato IX.
Articolo 86
Verifiche
1. Ferme restando le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, il datore
di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione
dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni
delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di
conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
2. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute vengono
stabilite, sulla base delle disposizioni vigenti, le modalità ed i criteri per
l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 1.
3. L’esito dei controlli di cui
al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di
vigilanza.
Articolo 87
(Sanzioni a carico del datore di
lavoro)
1. Il datore di lavoro è punito
con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la
violazione:
a) dell’articolo 70, comma 1 e
dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7,
5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell’allegato V, parte II;
b) dell’articolo 71, commi 1, 2,
4, 7 ed 8;
c) dell’articolo 82, comma 1, 83,
comma 1 e 85, comma 1.
2. Il datore di lavoro è punito
con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 euro a
4.000 euro per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 2,
limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.8,
5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16. 4, dell’allegato V, parte II;
b) dell’articolo 71, comma 3,
limitatamente ai punti 2.6, 2.11, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1
dell’allegato VI.
3. Il datore di lavoro è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 a euro 2.500 per la
violazione:
a) dell’articolo 70, comma 2,
limitatamente ai punti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b)
dell’allegato V, parte II, e dell’allegato VI;
c) dell’articolo 71 commi 6 e 9 e
11;
c) dell’articolo 72, commi 1 e 2;
d) dell’articolo 86, comma 3.
TITOLO IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza
nei cantieri temporanei o mobili
Articolo 88
Campo di applicazione
1. Il presente Capo contiene
disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per
la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti
all’articolo 89, comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del presente
Capo non si applicano:
a) ai lavori di prospezione,
ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli
impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei
permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli
impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni
o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili
destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati
all’arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle
concessioni;
d) ai lavori di frantumazione,
vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni
di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
e) alle attività di prospezione,
ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel
territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e
nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
f) ai lavori svolti in mare;
g) alle attività svolte in studi
teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino
riprese, purché tali attività non implichino l’allestimento di un cantiere
temporaneo o mobile.
Articolo 89
Definizioni
1. Agli effetti delle
disposizioni di cui al presente Capo si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile,
di seguito denominato "cantiere": qualunque luogo in cui si
effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato
nell’allegato X.
b) committente: il soggetto per
conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali
frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica,
il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa
relativo alla gestione dell’appalto;
c) responsabile dei lavori:
soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo
dell’esecuzione dell’opera; tale soggetto coincide con il progettista per la
fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di
esecuzione dell’opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, il responsabile dei lavori è il
responsabile unico del procedimento;
d) lavoratore autonomo: persona
fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera
senza vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di
sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito
denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal
committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui
all’articolo 91 del presente Capo;
f) coordinatore in materia di
sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito
denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal
committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui
all’articolo 92 del presente Capo, che non può essere il datore di lavoro delle
imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;
g) uomini-giorno: entità presunta
del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai
lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera;
h) piano operativo di sicurezza:
il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in
riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1,
lettera a), del presente decreto legislativo, i cui contenuti sono riportati
nell’allegato XV;
i) impresa affidataria: impresa
titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione
dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori
autonomi ;
l) idoneità
tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità
di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla
realizzazione dell’opera.
Articolo 90
(Obblighi del committente o del
responsabile dei lavori)
1. Il committente o il
responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell’opera, ed in
particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e
nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle
misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del presente decreto
legislativo. Al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in
condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono
svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il
responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di
lavoro.
2. Il committente o il
responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, valuta i
documenti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista
la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei
casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori,
contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il
coordinatore per la progettazione.
4. Nel caso di cui al comma 3, il
committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori,
designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti
di cui all’articolo 98.
5. La disposizione di cui al
comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a
un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una
o più imprese.
6. Il committente o il
responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, ha facoltà di svolgere
le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per
l’esecuzione dei lavori.
7. Il committente o il
responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori
autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel
cartello di cantiere.
8. Il committente o il
responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche
personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98 del presente
Capo, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
9. Il committente o il
responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica
impresa:
a) verifica l’idoneità
tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le
modalità di cui all’allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di
cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da
parte dell’impresa del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,
Industria e artigianato, corredato da autocertificazione in ordine al possesso
degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici
una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata
dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni
sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al
comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto
mediante presentazione da parte dell’impresa di autocertificazione relativa
alla regolarità contributiva e al contratto collettivo applicato.
c) trasmette all’amministrazione
competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o
della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei
lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L’obbligo di
cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in
economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi,
ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza
ricorso all’appalto. In assenza della certificazione della regolarità
contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori,
l’efficacia del titolo abilitativo è sospesa.
10. In assenza del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui
all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di
notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, è sospesa l’efficacia del
titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione
concedente.
11. La disposizione di cui al
comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire ovvero a
presentazione di denuncia di inizio attività.
Articolo 91
(Obblighi del coordinatore per la
progettazione)
1. Durante la progettazione
dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il
coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e
di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono
dettagliatamente specificati nell’allegato XV;
b) predispone un fascicolo, i cui
contenuti sono definiti all’allegato XVI, contenente le informazioni utili ai
fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e
dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto
nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Il fascicolo di cui al comma
1, lettera b), è preso in considerazione all’atto di eventuali lavori
successivi sull’opera.
Articolo 92
(Obblighi del coordinatore per
l’esecuzione dei lavori)
1. Durante la realizzazione
dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni
di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici
e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l’idoneità del piano
operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio
del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone
la coerenza con quest’ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all’articolo 100 e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera
b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a
migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici
adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di
lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verifica l’attuazione di
quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento
della sicurezza in cantiere;
e) segnala al committente o e al
responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli
articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100, e
propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in
cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento
in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore
per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità
sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente
competenti;
f) sospende, in caso di pericolo
grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
2. Nei casi di cui all’articolo
90, comma 5, il coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di
cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il
fascicolo, di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
Articolo 93
(Responsabilità dei committenti e
dei responsabili dei lavori)
1. Il committente è esonerato
dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente
all’incarico conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento
dell’incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle
responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui
agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.
2. La designazione del
coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione, non
esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica
dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1,
lettere a), b), c) e d).
Articolo 94
(Obblighi dei lavoratori
autonomi)
1. I lavoratori autonomi che
esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui
al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal
coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
Articolo 95
(Misure generali di tutela)
1. I datori di lavoro delle
imprese esecutrici, durante l’esecuzione dell’opera osservano le misure
generali di tutela di cui all’articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di
competenza, in particolare:
a) il mantenimento del cantiere
in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
b) la scelta dell’ubicazione di
posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti,
definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di
movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo
prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei
dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la
sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e
l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in
particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
f) l’adeguamento, in funzione
dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi
di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra datori di
lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività
che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere.
Articolo 96
(Obblighi dei datori di lavoro,
dei dirigenti e dei preposti)
1. I datori di lavoro delle
imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel
cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi
alle prescrizioni di cui all’allegato XIII;
b) predispongono l’accesso e la
recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
c) curano la disposizione o
l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento;
d) curano la protezione dei
lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro
sicurezza e la loro salute;
e) curano le condizioni di
rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
committente o il responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e
l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
g) redigono il piano operativo di
sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h).
2. L’accettazione da parte di
ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all’articolo 100 e la redazione del piano operativo di
sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato,
adempimento alle disposizioni di cui all’articolo 17 comma 1, lettera a),
all’articolo 18, comma 1, lettera z), e all’articolo 26, commi 1, lettera b), e
3.
Articolo 97
(Obblighi del datore di lavoro
dell’impresa affidataria)
1. Il datore di lavoro
dell’impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e
sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di
sicurezza e coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti
dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2,
sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la
verifica dell’idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di
cui all’allegato XVII.
3. Il datore di lavoro
dell’impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di
cui agli articoli 95 e 96 del presente Capo;
b) verificare la congruenza dei
piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al
proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al
coordinatore per l’esecuzione.
Articolo 98
(Requisiti professionali del
coordinatore per la progettazione,
del coordinatore per l’esecuzione
dei lavori)
1. Il coordinatore per la
progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale conseguita in
una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al
decreto del Ministro dell’Università e della ricerca del 16 marzo 2007, ovvero
laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S,
77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della
ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, ovvero corrispondente
diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 5 maggio 2004 nonché attestazione, da parte di
datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività
lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
b) laurea conseguita nelle
seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale
16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al citato
decreto ministeriale 4 agosto 2000 nonché attestazione, da parte di datori di
lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel
settore delle costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito
industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione, da parte di
datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività
lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1,
devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica
dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza
organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore
della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa,
dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dai
rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici
istituiti nel settore dell’edilizia.
3. I contenuti, le modalità e la
durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di
cui all’allegato XIV.
4. L’attestato di cui al comma
2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività
tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in
qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro
che producano un certificato universitario attestante il superamento di un
esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui
programma siano presenti i contenuti minimi di cui all’allegato XIV, o
l’attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con
i medesimi contenuti minimi. L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per
coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.
5. Le spese connesse
all’espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei
partecipanti.
6. Le regioni determinano la
misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse
organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.
Articolo 99
(Notifica preliminare)
1. Il committente o il
responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda
unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente
competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII,
nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all’articolo
90, comma 3, del presente Capo;
b) cantieri che, inizialmente non
soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera
a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
c) cantieri in cui opera un’unica
impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento
uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve
essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a
disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici
istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell’articolo 51 del
presente decreto legislativo possono chiedere copia dei dati relativi alle
notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.
Articolo 100
(Piano di sicurezza e di
coordinamento )
1. Il piano è costituito da una
relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da
realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a
prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi
compresi i rischi particolari di cui all’allegato XI, nonché la stima dei costi
di cui al punto 4 dell’Allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della
sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere
e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi.
I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione
della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’allegato XV.
2. Il piano di sicurezza e
coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle
imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto
previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle
imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza
copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di
sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori.
5. L’impresa che si aggiudica
i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di
integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In
nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o
adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria
per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di
salvataggio.
Articolo 101
(Obblighi di trasmissione)
1. Il committente o il
responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a
tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. In
caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione
del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell’inizio dei lavori
l’impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese
esecutrici e ai lavoratori autonomi.
3. Prima dell’inizio dei
rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano
operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della
congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione.
I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono
effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta
ricezione.
Articolo 102
(Consultazione dei rappresentanti
per la sicurezza)
1. Prima dell’accettazione del
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e delle modifiche
significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa
esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli
fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.
Articolo 103
(Modalità di previsione dei
livelli di emissione sonora)
1. L’emissione sonora di
attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva
facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e
misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva
permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è
fatto riferimento.
Articolo 104
(Modalità attuative di
particolari obblighi)
1. Nei cantieri la cui durata
presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, l’adempimento di
quanto previsto dall’articolo 102 costituisce assolvimento dell’obbligo di
riunione di cui all’articolo 35, salvo motivata richiesta del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata
presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la
sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, la visita del medico competente
agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli
già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, è
sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l’esame di piani
di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori
soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta
all’anno l’ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attività i lavoratori
soggetti alla sua sorveglianza.
3. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 37, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e
dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di
contrattazione nazionale di categoria.
4. I datori di lavoro, quando è
previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il
responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso,
antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto
dall’articolo 18, comma 1, lettera b).
Capo II
NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI
INFORTUNI
SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E
NEI LAVORI IN QUOTA
Sezione I
CAMPO DI APPLICAZIONE
Articolo 105
Attività soggette
1. Le norme del presente Capo si
applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti
lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di
costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento,
ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo
smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento
armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli
impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime,
idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono,
inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il
montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la
realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del presente
Capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente Capo e ad in ogni altra
attività lavorativa.
Articolo 106
Attività escluse
1. Le disposizioni del presente
Capo non si applicano:
a) ai lavori di prospezione,
ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) alle attività di prospezione,
ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel
territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e
nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
c) ai lavori svolti in mare.
Articolo 107
Definizioni
1. Agli effetti delle
disposizioni di cui al presente Capo si intende per:
a) lavoro in quota: attività
lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad
altezza superiore a 2 m
rispetto ad un piano stabile.
Sezione II
DISPOSIZIONI DI CARATTERE
GENERALE
Articolo 108
Viabilità nei cantieri
1. Durante i lavori deve essere
assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli conformemente
al punto 1 dell’allegato XVIII.
Articolo 109
Recinzione del cantiere
1. Il cantiere, in relazione al
tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente
caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni.
Articolo 110
Luoghi di transito
1. Il transito sotto ponti
sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere
o protetto con l’adozione di misure o cautele adeguate.
Articolo 111
Obblighi del datore di lavoro
nell’uso di attrezzature per lavori in quota
1. Il datore di lavoro, nei casi
in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni
di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto
allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e
mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di
protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature
di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni
prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
2. Il datore di lavoro sceglie il
tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in
rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata
dell’impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l’evacuazione in
caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a
piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi
ulteriori di caduta.
3. Il datore di lavoro dispone
affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo
nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure
non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata
di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può
modificare.
4. Il datore di lavoro dispone
affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in
cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere
effettuato in condizioni di sicurezza e l’impiego di un’altra attrezzatura di
lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di
impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo
stesso datore di lavoro prevede l’impiego di un sedile munito di appositi
accessori in funzione dell’esito della valutazione dei rischi ed, in
particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.
5. Il datore di lavoro, in
relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi
precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori,
insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario,
l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti
dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da
evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire,
per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di
protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto
nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.
6. Il datore di lavoro nel caso
in cui l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l’eliminazione
temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta
misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa
adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente
detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva
contro le cadute devono essere ripristinati.
7. Il datore di lavoro effettua i
lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono
in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro dispone
affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e
superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota.
Articolo 112
Idoneità delle opere
provvisionali
1. Le opere provvisionali devono
essere allestite con buon materiale ed a regola d’arte, proporzionate ed idonee
allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata
del lavoro.
2. Prima di reimpiegare elementi
di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per
eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell’allegato XIX.
Articolo 113
Scale
1. Le scale fisse a gradini,
destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e
mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per
situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a
regola d’arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale ed i
relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto
normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono
essere munite di almeno un corrimano.
2. Le scale a pioli di altezza
superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una
inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50
dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione
avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale
della persona verso l’esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei
pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla
parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quando
l’applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all’esercizio o
presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo
della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone
per un tratto superiore ad un metro.
3. Le scale semplici portatili (a
mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
devono essere sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi e
devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno,
devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono
essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro
applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere
applicato anche un tirante intermedio. E’ vietato l’uso di scale che presentino
listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono
inoltre essere provviste di:
a) dispositivi antisdrucciolevoli
alle estremità inferiori dei due montanti;
b) ganci di trattenuta o appoggi
antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per
assicurare la stabilità della scala.
4. Per le scale provviste alle
estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide,
non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b) del
precedente comma. Le scale a mano usate per l’accesso ai vari piani dei
ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l’una in prosecuzione
dell’altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono
sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato
esterno di un corrimano parapetto.
5. Quando l’uso delle scale, per
la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse
devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.
6. Il datore di lavoro assicura
che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità
durante l’impiego e secondo i seguenti criteri:
a) le scale a pioli portatili
devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e
immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
b) le scale a pioli sospese
devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in
maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
c) lo scivolamento del piede
delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con
fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi
dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia
equivalente;
d) le scale a pioli usate per
l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di
accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
e) le scale a pioli composte da
più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare
il fermo reciproco dei vari elementi;
f) le scale a pioli mobili devono
essere fissate stabilmente prima di accedervi.
7. Il datore di lavoro assicura
che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di
disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In
particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere
una presa sicura.
8. Per l’uso delle scale
portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all’italiana o
simili), oltre quanto prescritto nel precedente comma 3, si devono osservare le
seguenti disposizioni:
a) la lunghezza della scala in
opera non deve superare i 15
metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le
estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
b) le scale in opera lunghe più
di 8 metri
devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;
c) nessun lavoratore deve
trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;
d) durante l’esecuzione dei
lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della
scala.
9. Le scale doppie non devono
superare l’altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata
resistenza o di altro dispositivo che impedisca l’apertura della scala oltre il
limite prestabilito di sicurezza.
10. È ammessa la deroga alle
disposizioni ci carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 del presente
articolo per le scale portatili conformi all’allegato XX.
Articolo 114
Protezione dei posti di lavoro
1.Quando nelle immediate
vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali
vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere
continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato
sovrastante, contro la caduta di materiali.
2. Il posto di carico e di
manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire
la permanenza ed il transito sotto i carichi.
3. Nei lavori che possono dar
luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura o scalpellatura di
blocchi o pietre e simili, devono essere predisposti efficaci mezzi di
protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di
coloro che sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste
per i lavori di normale adattamento di pietrame nella costruzione di muratura
comune.
Articolo 115
Sistemi di protezione contro le
cadute dall’alto
1. Nei lavori in quota qualora
non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto
all’articolo 111, comma 1, lett. a), del presente Capo, è necessario che i
lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi
elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, quali i seguenti:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.
2. Il sistema di protezione,
certificato per l’uso specifico, deve permettere una caduta libera non
superiore a 1,5 m
o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri.
3. Il cordino deve essere
assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a
parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
4. Nei lavori su pali il
lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo
dispositivo anticaduta.
Articolo 116
Obblighi dei datori di lavoro
concernenti l’impiego
di sistemi di accesso e di
posizionamento mediante funi
1. Il datore di lavoro impiega
sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti
requisiti:
a) sistema comprendente almeno
due funi ancorate separatamente, una per l’accesso, la discesa e il sostegno,
detta fune di lavoro. e l’altra con funzione di dispositivo ausiliario, detta
fune di sicurezza. È ammesso l’uso di una fune in circostanze eccezionali in
cui l’uso di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso e se sono adottate
misure adeguate per garantire la sicurezza;
b) lavoratori dotati di
un’adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;
c) fune di lavoro munita di
meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante
volto a evitare la caduta nel caso in cui l’utilizzatore perda il controllo dei
propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo
mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;
d) attrezzi ed altri accessori
utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al
sedile o ad altro strumento idoneo;
e) lavori programmati e
sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere
il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano
di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale,
le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli
operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;
f) il programma di lavoro deve
essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte
dell’organo di vigilanza competente per territorio di compatibilità ai criteri
di cui all’articolo 111, commi 1 e 2.
2. Il datore di lavoro fornisce
ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni
previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.
3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico
e deve riguardare:
a) l’apprendimento delle tecniche
operative e dell’uso dei dispositivi necessari;
b) l’addestramento specifico sia
su strutture naturali, sia su manufatti;
c) l’utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e
conservazione;
d) gli elementi di primo
soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure
di prevenzione e protezione;
f) le procedure di salvataggio.
4. I soggetti formatori, la
durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono
riportati nell’allegato XXI.
Articolo 117
Lavori in prossimità di parti
attive
1. Quando occorre effettuare
lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti
attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non
sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve
rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in
sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi
che impediscano l’avvicinamento alle parti attive;
c) tenere in permanenza, persone,
macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra
attrezzatura a distanza di sicurezza.
2. La distanza di sicurezza deve
essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per
le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle
tensioni presenti.
Sezione III
SCAVI E FONDAZIONI
Articolo 118
Splateamento e sbancamento
1. Nei lavori di splateamento o
sbancamento eseguiti senza l’impiego di escavatori meccanici, le pareti delle
fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in
relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del
fronte di attacco supera l’altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo
manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.
2. Quando per la particolare
natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo,
o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere
provveduto all’armatura o al consolidamento del terreno.
3. Nei lavori di escavazione con
mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di
azione dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.
4. Il posto di manovra dell’addetto
all’escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere
protetto con solido riparo.
5. Ai lavoratori deve essere
fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in
quanto necessario in relazione all’altezza dello scavo o alle condizioni di
accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo
deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col
proseguire dello scavo.
Articolo 119
Pozzi, scavi e cunicoli
1. Nello scavo di pozzi e di
trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente
garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve
provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie
armature di sostegno.
2. Le tavole di rivestimento
delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.
3. Nello scavo dei cunicoli, a
meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono
predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti.
Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di
avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al progredire
del rivestimento in muratura.
4. Idonee armature e precauzioni
devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi
scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte
o indebolite dagli scavi.
5. Nella infissione di pali di
fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli
scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con
pericolo per i lavoratori.
6. Nei lavori in pozzi di
fondazione profondi oltre 3
metri deve essere disposto, a protezione degli operai
addetti allo scavo ed all’asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato
con apertura per il passaggio delle benna.
7. Nei pozzi e nei cunicoli deve
essere prevista una adeguata assistenza all’esterno e le loro dimensioni devono
essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di
sensi.
Articolo 120
Deposito di materiali in
prossimità degli scavi
1. E’ vietato costituire depositi
di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano
necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie
puntellature.
Articolo 121
Presenza di gas negli scavi
1. Quando si eseguono lavori
entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate
idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori
tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura
geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie,
stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas,
che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.
2. Quando sia accertata o sia da
temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell’aria
ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una
completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi
di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei
dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di
salvataggio, che deve essere tenuto all’esterno dal personale addetto alla
sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai
all’interno ed essere in grado di sollevare prontamente all’esterno il
lavoratore colpito dai gas.
3. Possono essere adoperate le
maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la
natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano
garanzia di sicurezza e semprechè sia assicurata una efficace e continua
aerazione.
4. Quando si sia accertata la
presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica
dell’ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo
la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l’uso di
apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili
di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.
5. Nei casi previsti dal commi 2,
3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati nell’esecuzione dei lavori.
Sezione IV
PONTEGGI E IMPALCATURE IN LEGNAME
Articolo 122
Ponteggi ed opere provvisionali
1. Nei lavori che sono eseguiti
ad un’altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo
dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali
o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di
cose conformemente al punto 2 dell’allegato XVIII.
Articolo 123
Montaggio e smontaggio delle
opere provvisionali
1. Il montaggio e lo smontaggio
delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza
di un preposto ai lavori.
Articolo 124
Deposito di materiali sulle
impalcature
1. Sopra i ponti di servizio e
sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello
temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.
2. Il peso dei materiali e delle
persone deve essere sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza
strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i
movimenti e le manovre necessarie per l’andamento del lavoro.
Articolo 125
Disposizione dei montanti
1. I montanti devono essere
costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono
risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o
leggermente inclinati verso la costruzione.
2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono
ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore,
soltanto per gli ultimi 7
metri i montanti possono essere ad elementi singoli.
3. Il piede dei montanti deve
essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che
sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale.
4. L’altezza dei montanti deve
superare di almeno metri 1,20
l’ultimo impalcato o il piano di gronda.
5. La distanza tra due montanti
consecutivi non deve essere superiore a m 3,60; può essere consentita una
maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del
cantiere, purché, in tal caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un
progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di
stabilità.
6. Il ponteggio deve essere
efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due
piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a
rombo o di pari efficacia.
Articolo 126
Parapetti
1. Gli impalcati e ponti di
servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un’altezza maggiore di
2 metri,
devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e
in buono stato di conservazione.
Articolo 127
Ponti a sbalzo
1. Nei casi in cui particolari
esigenze non permettono l’impiego di ponti normali, possono essere consentiti
ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di
calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità.
Articolo 128
Sottoponti
1. Gli impalcati e ponti di
servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a
distanza non superiore a m 2,50.
2. La costruzione del sottoponte
può essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e quando vengano
eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a
cinque giorni.
Articolo 129
Impalcature nelle costruzioni in
conglomerato cementizio
1. Nella esecuzione di opere a
struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione
da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione
delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato,
in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo,
avente larghezza utile di almeno m 1,20.
2. Le armature di sostegno del
cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non
devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di 40 centimetri per
l’affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come sotto ponte può
servire l’impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano
sottostante.
3. In corrispondenza ai
luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all’altezza del
solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a
protezione contro la caduta di materiali dall’alto. Tale protezione può essere sostituita
con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora
presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell’area
sottostante.
Articolo 130
Andatoie e passerelle
1. Le andatoie devono avere
larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di
lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro
pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento.
2. Le andatoie lunghe devono
essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle
tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non
maggiore del passo di un uomo carico.
Sezione V
PONTEGGI FISSI
Articolo 131
Autorizzazione alla costruzione
ed all’impiego
1. La costruzione e l’impiego dei
ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono
disciplinati dalle norme della presente Sezione.
2. Per ciascun tipo di ponteggio,
il fabbricante chiede al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego, corredando la domanda di una
relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui
all’articolo seguente.
3. Il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, in aggiunta all’autorizzazione di cui al comma
precedente attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione
tecnica, la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle norme UNI EN 12810
e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN 74.
4. Possono essere autorizzati
alla costruzione ed all’impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i
montanti della stessa fila a condizione che i risultati adeguatamente
verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli
schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti
dalle norme di buona tecnica.
5. L’autorizzazione è soggetta a
rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio
all’evoluzione del progresso tecnico.
6. Chiunque intende impiegare
ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione di
cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e),
f) e g) dell’articolo 132.
7. Il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale si avvale anche dell’ISPESL per il controllo delle
caratteristiche tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare
dell’autorizzazione, attraverso controlli a campione presso le sedi di
produzione.
Articolo 132
Relazione tecnica
1. La relazione di cui
all’articolo precedente deve contenere:
a) descrizione degli elementi che
costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e
schema dell’insieme;
b) caratteristiche di resistenza
dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli
materiali;
c) indicazione delle prove di
carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
d) calcolo del ponteggio secondo
varie condizioni di impiego;
e) istruzioni per le prove di
carico del ponteggio;
f) istruzioni per il montaggio,
impiego e smontaggio del ponteggio;
g) schemi-tipo di ponteggio con
l’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di
larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per
ogni singola applicazione.
Articolo 133
Progetto
1. I ponteggi di altezza
superiore a 20 metri
e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le
specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di
impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici
o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro
dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto
comprendente:
a) calcolo di resistenza e
stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione
ministeriale;
b) disegno esecutivo.
2. Dal progetto, che deve essere
firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio
della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei
riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione.
3. Copia dell’autorizzazione
ministeriale di cui all’articolo 131 e copia del progetto e dei disegni
esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di
vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere
provvisionali di cui al primo comma.
Articolo 134
Documentazione
1. Nei cantieri in cui vengono
usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di
vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell’articolo 131 e
copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori
in quota, i cui contenuti sono riportati nell’allegato XXII del presente
Titolo.
2. Le eventuali modifiche al
ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare
nell’ambito dello schema-tipo che ha giustificato l’esenzione dall’obbligo del
calcolo.
Articolo 135
Marchio del fabbricante
1. Gli elementi dei ponteggi
devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile
ed indelebile il marchio del fabbricante.
Articolo 136
Montaggio e smontaggio
1. Nei lavori in quota il datore
di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di
montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del
ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate
attraverso l‘adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare
realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la
forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e
progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed
è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori
interessati.
2. Nel serraggio di più aste
concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l’uno
vicino all’altro.
3. Per ogni piano di ponte devono
essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto.
4. Il datore di lavoro assicura
che:
a) lo scivolamento degli elementi
di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di
appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra
soluzione di efficacia equivalente;
b) i piani di posa dei predetti
elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;
c) il ponteggio è stabile;
d) dispositivi appropriati
impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante
l’esecuzione dei lavori in quota;
e) le dimensioni, la forma e la
disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro
da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire
un’esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;
f) il montaggio degli impalcati
dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti
durante l’uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi
che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione
collettiva contro le cadute.
5. Il datore di lavoro provvede
ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l’uso, in particolare
durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante
segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi
materiali che impediscono l’accesso alla zona di pericolo, ai sensi del Titolo
V.
6. Il datore di lavoro assicura
che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta
sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad
opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste.
7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico
e deve riguardare:
a) la comprensione del piano di
montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le
operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con
riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei
rischi di caduta di persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso
di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza
del ponteggio;
e) le condizioni di carico
ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le
suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono
comportare.
8. I soggetti formatori, la
durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono
riportati nell’allegato XXI.
Articolo 137
Manutenzione e revisione
1. Il responsabile del cantiere,
ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata
interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del
giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei
controventi, curando l’eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi
inefficienti.
2. I vari elementi metallici
devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di
protezione.
Articolo 138
Norme particolari
1. Le tavole che costituiscono
l’impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui
traversi metallici.
2. Ė consentito un distacco
delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 30 centimetri.
3. Ė fatto divieto di
gettare dall’alto gli elementi del ponteggio.
4. Ė fatto divieto di salire
e scendere lungo i montanti.
5. Per i ponteggi di cui alla
presente Sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai
ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe:
a) alla disposizione di cui
all’articolo 125, comma 4, a
condizione che l’altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l’ultimo impalcato
o il piano di gronda;
b) alla disposizione di cui
all’articolo 126, comma 1, a
condizione che l’altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di
calpestio;
c) alla disposizione di cui
all’articolo 126, comma 1, a
condizione che l’altezza del fermapiede sia non inferiore a 15 cm rispetto al piano di
calpestio;
d) alla disposizione di cui all’articolo
128, comma 1, nel caso di ponteggi di cui all’articolo 131, commi 2 e 3, che
prevedano specifici schemi-tipo senza sottoponte di sicurezza.
Sezione VI
PONTEGGI MOVIBILI
Articolo 139
Ponti su cavalletti
1.I ponti su cavalletti non
devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli
impalcati dei ponteggi.
Articolo 140
Ponti su ruote a torre
1. I ponti su ruote devono avere
base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed
alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per
colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.
2. Il piano di scorrimento delle
ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.
3. Le ruote del ponte in opera
devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o sistemi
equivalenti.
4. I ponti su ruote devono essere
ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale
obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all’allegato XXIII.
5. La verticalità dei ponti su
ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.
6. I ponti, esclusi quelli usati
nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati
quando su di essi si trovano lavoratori o carichi.
Sezione VII
COSTRUZIONI EDILIZIE
Articolo 141
Strutture speciali
1. Durante la costruzione o il
consolidamento di cornicioni di gronda e di opere sporgenti dai muri, devono
essere adottate precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature
provvisorie atte a sostenerle fino a che la stabilità dell’opera sia
completamente assicurata.
Articolo 142
Costruzioni di archi, volte e
simili
1. Le armature provvisorie per la
esecuzione di manufatti, quali archi, volte, architravi, piattabande, solai,
scale e di qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o in
muratura di ogni genere, devono essere costruite in modo da assicurare, in ogni
fase del lavoro, la necessaria solidità e con modalità tali da consentire, a
getto o costruzione ultimata, il loro progressivo abbassamento e disarmo.
2. Le armature provvisorie per
grandi opere, come centine per ponti ad arco, per coperture ad ampia luce e
simili, che non rientrino negli schemi di uso corrente, devono essere eseguite
su progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi
calcoli di stabilità.
3. I disegni esecutivi, firmati
dal progettista di cui al comma precedente, devono essere esibiti sul posto di
lavoro a richiesta degli organi di vigilanza.
Articolo 143
Posa delle armature e delle
centine
1. Prima della posa delle
armature e delle centine di sostegno delle opere di cui all’articolo
precedente, è fatto obbligo di assicurarsi della resistenza del terreno o delle
strutture sulle quali esse debbono poggiare, in modo da prevenire cedimenti
delle armature stesse o delle strutture sottostanti, con particolare riguardo a
possibili degradazioni per presenza d’acqua.
Articolo 144
Resistenza delle armature
1. Le armature devono sopportare
con sicurezza, oltre il peso delle strutture, anche quello delle persone e dei
sovraccarichi eventuali, nonché le sollecitazioni dinamiche che possano dar
luogo a vibrazioni durante l’esecuzione dei lavori e quelle prodotte dalla
spinta del vento e dell’acqua.
2. Il carico gravante al piede
dei puntelli di sostegno deve essere opportunamente distribuito.
Articolo 145
Disarmo delle armature
1. Il disarmo delle armature
provvisorie di cui al comma 2 dell’articolo 142 deve essere effettuato con
cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre
dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l’autorizzazione.
2. E’ fatto divieto di disarmare
qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi
accidentali e temporanei.
3. Nel disarmo delle armature
delle opere in calcestruzzo devono essere adottate le misure precauzionali
previste dalle norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.
Articolo 146
Difesa delle aperture
1. Le aperture lasciate nei solai
o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e
da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente
fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti
di servizio.
2. Qualora le aperture vengano
usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può
essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere
aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.
3. Le aperture nei muri
prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50
devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere
convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.
Articolo 147
Scale in muratura
1. Lungo le rampe ed i
pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle
ringhiere, devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati
rigidamente a strutture resistenti.
2. Il vano-scala deve essere
coperto con una robusta impalcatura posta all’altezza del pavimento del primo
piano a difesa delle persone transitanti al piano terreno contro la caduta dei
materiali.
3. Sulle rampe delle scale in
costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non siano sbarrate per
impedirvi il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui
quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a
distanza non superiore a 40
centimetri.
Articolo 148
Lavori speciali
1. Prima di procedere alla
esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, deve essere
accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli
operai e dei materiali di impiego.
2. Nel caso in cui sia dubbia
tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a
garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi,
tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di
protezione individuale anticaduta.
Articolo 149
Paratoie e cassoni
1. Paratoie e cassoni devono
essere:
a) ben costruiti, con materiali
appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;
b) provvisti dall’attrezzatura
adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d’acqua
e di materiali.
2. La costruzione, la
sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un
cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un
preposto.
3. Il datore di lavoro assicura
che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.
Sezione VIII
DEMOLIZIONI
Articolo 150
Rafforzamento delle strutture
1. Prima dell’inizio di lavori di
demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di
conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.
2. In relazione al risultato
di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di
puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino
crolli intempestivi.
Articolo 151
Ordine delle demolizioni
1. I lavori di demolizione devono
procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la
sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la
stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.
2. La successione dei lavori deve
risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto
indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli
organi di vigilanza.
Articolo 152
Misure di sicurezza
1. La demolizione dei muri
effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di
servizio indipendenti dall’opera in demolizione.
2. E’ vietato lavorare e fare
lavorare gli operai sui muri in demolizione.
3. Gli obblighi di cui ai commi 1
e 2 non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai due metri.
Articolo 153
Convogliamento del materiale di
demolizione
1. Il materiale di demolizione
non deve essere gettato dall’alto, ma deve essere trasportato oppure
convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad
altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta.
2. I canali suddetti devono
essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli
eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati.
3. L’imboccatura superiore del
canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente
persone.
4. Ove sia costituito da elementi
pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra
con mezzi idonei.
5. Durante i lavori di
demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere,
irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.
Articolo 154
Sbarramento della zona di
demolizione
1. Nella zona sottostante la
demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona
stessa con appositi sbarramenti.
2. L’accesso allo sbocco dei
canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato
deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico
dall’alto.
Articolo 155
Demolizione per rovesciamento
1. Salvo l’osservanza delle leggi
e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture
aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri può essere
effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta.
2. La trazione o la spinta deve
essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita
soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del
fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non
previsti di altre parti.
3. Devono inoltre essere adottate
le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da
distanza non minore di una volta e mezzo l’altezza del muro o della struttura
da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata.
4. Il rovesciamento per spinta
può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con l’ausilio di
puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi.
5. Deve essere evitato in ogni
caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture
o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad
opere adiacenti pericolose per i lavoratori addetti.
Articolo 156
Verifiche
1. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la Commissione Consultiva
Permanente, può stabilire l’obbligo di sottoporre a verifiche ponteggi e
attrezzature per costruzioni, stabilendo le modalità e l’organo tecnico
incaricato.
CAPO III
SANZIONI
Articolo 157
(Sanzioni per i committenti e i
responsabili dei lavori)
1. Il committente o il
responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei
mesi o con l’ammenda da 2.500
a 10.000 euro per la violazione degli articoli 90, commi
1, secondo periodo, 3, 4 e 5;
b) con l’arresto da due a quattro
mesi o con l’ammenda da 1.250
a 5.000 euro per la violazione dell’articolo 90, comma
9, lettera a);
c) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.200 a
3.600 euro per la violazione dell’articolo 101, comma 1, primo periodo;
d) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000 a
6.000 euro per la violazione dell’articolo 90, comma 9, letterae c).
Articolo 158
(Sanzioni per i coordinatori)
1. Il coordinatore per la
progettazione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la
violazione dell’articolo 91, comma 1.
2. Il coordinatore per
l’esecuzione dei lavori è punito:
a) con l’arresto da tre a sei
mesi o con l’ammenda da 3.000
a 12.000 euro per la violazione dell’articolo 92, comma
1, lettere a), b), c), e) ed f), e con l’arresto da tre a sei mesi o con
l’ammenda da 3.000 a
8.000 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 2;
b) con l’arresto da due a quattro
mesi o con l’ammenda da 1.250
a 5.000 euro per la violazione dell’articolo 92, comma
1, lettera d).
Articolo 159
(Sanzioni per i datori di lavoro,
i dirigenti e i preposti)
1. Il datore di lavoro e il
dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei
mesi o con l’ammenda da 3.000
a 12.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma
1, lettere a), b), c) e g), 97, comma 1, 100, comma 3, 117, 118, 121, 126, 128,
comma 1, 145, commi 1 e 2, 148;
b) con l’arresto da due a quattro
mesi o con l’ammenda da 1.500
a 5.000 euro per la violazione degli articoli 112, 119,
122, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6,
151, comma 1, 152, comma 1, 154;
c) con l’arresto sino a due mesi
o con l’ammenda da 500 a
2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera d), e 97,
comma 3, nonché per la violazione delle disposizioni del Capo II del presente
Titolo non altrimenti sanzionate;
d) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.200 a
3.600 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.
2. Il preposto è punito nei
limiti dell’attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali
di cui all’articolo 19:
a) con l’arresto sino a due mesi
o con l’ammenda da 500 a
2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera a), 100, comma
3, 121, 136, commi 5 e 6, 137, comma 1, 145, commi 1 e 2;
b) con l’arresto sino a un mese o
con l’ammenda da 300 a
900 euro per la violazione degli articoli 118, commi 3 e 5, 123, 140, commi 3 e
6, 152, comma 2.
Articolo 160
(Sanzioni per i lavoratori)
1. I lavoratori autonomi sono
puniti:
a) con l’arresto da due a quattro
mesi o con l’ammenda da 1.000
a 5.000 euro per la violazione dell’articolo 100, comma
3;
b) con l’arresto fino a un mese o
con l’ammenda da 500 a
2.000 euro per la violazione dell’articolo 94.
2. I lavoratori sono puniti con
l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 150 a 600 euro per la
violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4, 152, comma 2.
TITOLO V
SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 161
Campo di applicazione
1. Il presente titolo stabilisce
le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di
lavoro.
2. Le disposizioni del presente
decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico
stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.
Articolo 162
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si
intende per:
a) segnaletica di sicurezza e di
salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata "segnaletica di
sicurezza", una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o
ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione
concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a
seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una
comunicazione verbale o un segnale gestuale;
b) segnale di divieto, un segnale
che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
c) segnale di avvertimento, un
segnale che avverte di un rischio o pericolo;
d) segnale di prescrizione, un
segnale che prescrive un determinato comportamento;
e) segnale di salvataggio o di
soccorso, un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza
o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
f) segnale di informazione, un
segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da
b) ad e);
g) cartello, un segnale che, mediante
combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma,
fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una
illuminazione di intensita’ sufficiente;
h) cartello supplementare, un
cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera g) e
che fornisce indicazioni complementari;
i) colore di sicurezza, un colore
al quale e’ assegnato un significato determinato;
l) simbolo o pittogramma,
un’immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato
comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;
m) segnale luminoso, un segnale
emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente,
che e’ illuminato dall’interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come
una superficie luminosa;
n) segnale acustico, un segnale
sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di
voce umana o di sintesi vocale;
o) comunicazione verbale, un
messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi
vocale;
p) segnale gestuale, un movimento
o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare
persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per
i lavoratori.
Articolo 163
Obblighi del datore di lavoro
1. Quando, anche a seguito della
valutazione effettuata in conformità all’articolo 28, risultano rischi che non
possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero
sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione
collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza,
conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII.
2. Qualora sia necessario fornire
mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di
rischio non considerate negli allegati XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche
in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie,
secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica.
3. Il datore di lavoro, per
regolare il traffico all’interno dell’impresa o dell’unita’ produttiva, fa
ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente
relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto
salvo quanto previsto nell’allegato XXVIII.
Articolo 164
Informazione e formazione
1. Il datore di lavoro provvede
affinché:
a) il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure
da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all’interno
dell’impresa ovvero dell’unita’ produttiva;
b) i lavoratori ricevano una
formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve
avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza,
soprattutto quando questa implica l’uso di gesti o di parole, nonché i
comportamenti generali e specifici da seguire.
CAPO II
SANZIONI
Articolo 165
Sanzioni a carico del datore di
lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro ed il
dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei
mesi o con l’ammenda da 2.000
a 10.000 euro per la violazione degli articoli 163 e
164, comma 1, lettera b);
b) con l’arresto da due a quattro
mesi o con l’ammenda da 1.000
a 4.500 euro per la violazione dell’articolo 164, comma
1, lettera a).
Articolo 166
Sanzioni a carico del preposto
1. Il preposto è punito nei
limiti dell’attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali
di cui all’articolo 19:
a) con l’arresto fino a due mesi
o con l’ammenda da 400 a
1.200 euro per la violazione dell’articolo 163;
b) con l’arresto fino ad un mese
o con l’ammenda da 150 a
600 euro per la violazione dell’articolo 164, comma 1, lettera a).
Titolo VI
Movimentazione manuale dei
carichi
CAPO
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 167
Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo
si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che
comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico,
in particolare dorso-lombari.
2. Ai fini del presente titolo,
s’intendono:
a) movimentazione manuale dei
carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno
o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare,
portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza
delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da
sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari;
b) patologie da sovraccarico
biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e
nervovascolari.
Articolo 168
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro adotta le
misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare
attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale
dei carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile
evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il
datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi
appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di
ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi,
tenendo conto dell’allegato XXXIII, ed in particolare:
a) organizza i posti di lavoro in
modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;
b) valuta, se possibile anche in
fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al
lavoro in questione tenendo conto dell’allegato XXXIII;
c) evita o riduce i rischi,
particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate,
tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle
caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività
comporta, in base all’allegato XXXIII;
d) sottopone i lavoratori alla
sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, sulla base della valutazione del
rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’allegato XXXIII.
3. Le norme tecniche
costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e
dell’allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento
alle buone prassi e alle linee guida.
Articolo 169
Informazione, formazione e
addestramento
1. Tenendo conto dell’allegato
XXXIII, il datore di lavoro:
a) fornisce ai lavoratori le
informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del
carico movimentato;
b) assicura ad essi la formazione
adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta
esecuzione delle attività.
2. Il datore di lavoro fornisce
ai lavoratori l’addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e
procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.
CAPO II
SANZIONI
Articolo 170
Sanzioni a carico del datore di
lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro ed il
dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei
mesi o con l’ammenda da euro 2.000 fino ad euro 10.000 per la violazione
dell’articolo 168, commi 1 e 2, 169, comma 1, lettera b).
b) con l’arresto da due a quattro
mesi o con l’ammenda da euro 1.000
a euro 4.500 per la violazione dell’articolo 169, comma
1, lettera a).
Articolo 171
Sanzioni a carico del preposto
1. Il preposto è punito nei
limiti dell’attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali
di cui all’articolo 19:
a) con l’arresto fino a due mesi
o con l’ammenda da euro 400 ad euro 1.200 per la violazione dell’articolo 168,
commi 1 e 2;
b) con l’arresto fino ad un mese
o con l’ammenda da euro 150 ad euro 600 per la violazione dell’articolo 169,
comma 1, lettera a).
Titolo VII
Attrezzature munite di
videoterminali
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 172
Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo
si applicano alle attività lavorative che comportano l’uso di attrezzature
munite di videoterminali.
2. Le norme del presente titolo
non si applicano ai lavoratori addetti:
a) ai posti di guida di veicoli o
macchine;
b) ai sistemi informatici montati
a bordo di un mezzo di trasporto;
c) ai sistemi informatici
destinati in modo prioritario all’utilizzazione da parte del pubblico;
d) alle macchine calcolatrici, ai
registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo
dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all’uso
diretto di tale attrezzatura;
e) alle macchine di videoscrittura
senza schermo separato.
Articolo 173
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto
legislativo si intende per:
a) videoterminale: uno schermo
alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di
visualizzazione utilizzato;
b) posto di lavoro: l’insieme che
comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera
ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per
l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature
connesse, comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante,
il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente di
lavoro immediatamente circostante;
c) lavoratore: il lavoratore che
utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o
abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui
all’articolo 175.
Capo II
Obblighi del datore di lavoro,
dei dirigenti e dei preposti
Articolo 174
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro, all’atto
della valutazione del rischio di cui all’articolo 28, analizza i posti di
lavoro con particolare riguardo a:
a) ai rischi per la vista e per
gli occhi;
b) ai problemi legati alla
postura ed all’affaticamento fisico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e
di igiene ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le
misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni
di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della
incidenza dei rischi riscontrati.
3. Il datore di lavoro organizza
e predispone i posti di lavoro di cui all’articolo 173, in conformità ai
requisiti minimi di cui all’allegato XXXIV.
Articolo 175
Svolgimento quotidiano del lavoro
1. Il lavoratore, ha diritto ad
una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di
attività.
2. Le modalità di tali
interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una
disposizione contrattuale riguardante l’interruzione di cui al comma 1, il
lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi
minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle
interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove
il medico competente ne evidenzi la necessità.
5. È comunque esclusa la
cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di
interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del
sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di
lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti
gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non è
riassorbibile all’interno di accordi che prevedono la riduzione dell’orario
complessivo di lavoro.
Articolo 176
Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori sono sottoposti
alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, con particolare
riferimento:
a) ai rischi per la vista e per
gli occhi;
b) ai rischi per l’apparato
muscolo-scheletrico.
2. Sulla base delle risultanze
degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi
dell’articolo 41, comma 6.
3. Salvi i casi particolari che
richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la
periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati
come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano
compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.
4. Per i casi di inidoneità
temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita
di idoneità.
5. Il lavoratore è sottoposto a
visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le
modalità previste all’articolo 41, comma 2, lettera c).
6. Il datore di lavoro fornisce a
sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in
funzione dell’attività svolta, quando l’esito delle visite di cui ai commi 1, 3
e 4 ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi
normali di correzione.
Articolo 177
Informazione e formazione
1. In ottemperanza a quanto
previsto in via generale dall’articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di
lavoro:
a) fornisce ai lavoratori
informazioni, in particolare per quanto riguarda:
1) le misure applicabili al posto
di lavoro, in base all’analisi dello stesso di cui all’articolo 174;
2) le modalità di svolgimento
dell’attività;
3) la protezione degli occhi e
della vista;
b) assicura ai lavoratori una
formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1,
lettera a).
Capo III
Sanzioni
Articolo 178
Sanzioni a carico del datore di
lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro ed il
dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei
mesi o con l’ammenda da euro 2.000 fino ad euro 10.000 per la violazione
dell’articolo 174, comma 2 e 3, 175, 176, commi 1, 3, 5, 177, comma 1, lettera
b);
b) con l’arresto da due a quattro
mesi o con l’ammenda da euro 1.000
a euro 4.500 per la violazione dell’articolo 177, comma
1, lettera a).
Articolo 179
Sanzioni a carico del preposto
1. Il preposto è punito nei
limiti dell’attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali
di cui all’articolo 19:
a) con l’arresto fino a due mesi
o con l’ammenda da euro 400 ad euro 1.200 per la violazione dell’articolo 174,
comma 2 e 3, 175;
b) con l’arresto fino ad un mese
o con l’ammenda da euro 150 ad euro 600 per la violazione dell’articolo 174,
comma 1, lettera a).
TITOLO VIII
Agenti fisici
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 180
Definizioni e campo di
applicazione
1. Ai fini del presente decreto
legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli
infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni
ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che
possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. Fermo restando quanto previsto
dal presente Capo, per le attività comportanti esposizione a rumore si applica
il Capo II, per quelle comportanti esposizione a vibrazioni si applica il Capo
III, per quelle comportanti esposizione a campi elettromagnetici si applica il
Capo IV, per quelle comportanti esposizione a radiazioni ottiche artificiali si
applica il Capo V.
3. La protezione dei lavoratori
dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata unicamente dal decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, e sue successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 181
Valutazione dei rischi
1. Nell’ambito della valutazione
di cui all’articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da
esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune
misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di
buona tecnica ed alle buone prassi.
2. La valutazione dei rischi
derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con
cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio
di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La
valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti
che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza
sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla
valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono
parte integrante del documento di valutazione del rischio.
3. Il datore di lavoro nella
valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono
essere adottate. La valutazione dei rischi è riportata sul documento di
valutazione di cui all’articolo 28, essa può includere una giustificazione del
datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono
necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata.
Articolo 182
Disposizioni miranti ad eliminare
o ridurre i rischi
1. Tenuto conto del progresso
tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte,
i rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla
fonte o ridotti al minimo. La riduzione dei rischi derivanti dall’esposizione
agli agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione contenuti nel
presente decreto.
2. In nessun caso i
lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di
esposizione definiti nei Capi II, III, IV e V. Allorché, nonostante i
provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente Capo i
valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta
misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di
esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di
esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per
evitare un nuovo superamento.
Articolo 183
Lavoratori particolarmente
sensibili
1. Il datore di lavoro adatta le
misure di cui all’articolo 181 182 alle esigenze dei lavoratori appartenenti a
gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di
gravidanza ed i minori.
Articolo 184
Informazione e formazione dei
lavoratori
1. Nell’ambito degli obblighi di
cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori
esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro
rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della
valutazione dei rischi con particolare riguardo:
a) alle misure adottate in
applicazione del presente Titolo;
b) all’entità e al significato
dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti nei Capi II,
III, IV e V, nonché ai potenziali rischi associati;
c) ai risultati della
valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti
fisici;
d) alle modalità per individuare
e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione per la salute;
e) alle circostanze nelle quali i
lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della
stessa;
f) alle procedure di lavoro
sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione;
g) all’uso corretto di adeguati
dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e
controindicazioni sanitarie all’uso.
Articolo 185
Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria dei
lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali
di cui all’articolo 41, ed è effettuata dal medico competente nelle modalità e
nei casi previsti ai rispettivi Capi del presente Titolo sulla base dei
risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di
lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.
2. Nel caso in cui la
sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un’alterazione apprezzabile
dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne
informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di
lavoro, che provvede a:
a) sottoporre a revisione la
valutazione dei rischi;
b) sottoporre a revisione le
misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del
medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o
ridurre il rischio;
Articolo 186
Cartella sanitaria e di rischio
1. Nella cartella di cui
all’articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della
sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove
previsti negli specifici Capi del presente Titolo, comunicati dal datore di
lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.
Capo II
PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO
I RISCHI DI ESPOSIZIONE
AL RUMORE DURANTE IL LAVORO
Articolo 187
Campo di applicazione
1. Il presente Capo determina i
requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute
e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro e in
particolare per l’udito.
Articolo 188
Definizioni
1. Ai fini del presente Capo si
intende per:
a) pressione acustica di picco
(ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in
frequenza "C";
b) livello di esposizione
giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 µPa]: valore medio, ponderato
in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata
lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:
1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore
impulsivo;
c) livello di esposizione
settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, ponderato in funzione del tempo,
dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di
cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO
1999: 1990 punto 3.6, nota 2.
Articolo 189
Valori limite di esposizione e
valori di azione
1. I valori limite di esposizione
e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al
rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:
a) valori limite di esposizione
rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 μPa (140 dB(C) riferito a 20
μPa);
b) valori superiori di azione:
rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20
μPa);
c) valori inferiori di azione:
rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20
μPa).
2. Laddove a causa delle
caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l’esposizione giornaliera
al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all’altra, è
possibile sostituire, ai fini dell’applicazione dei valori limite di esposizione
e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il
livello di esposizione settimanale a condizione che:
a) il livello di esposizione
settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il
valore limite di esposizione di 87 dB(A);
b) siano adottate le adeguate
misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.
3. Nel caso di variabilità del
livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale
massimo ricorrente.
Articolo 190
Valutazione del rischio
1. Nell’ambito di quanto previsto
dall’articolo 181, il datore di lavoro valuta l’esposizione dei lavoratori al
rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:
a) il livello, il tipo e la
durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione
e i valori di azione di cui all’articolo 189;
c) tutti gli effetti sulla salute
e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con
particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
d) per quanto possibile a livello
tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da
interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e
fra rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti
sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra
rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di
ridurre il rischio di infortuni;
f) le informazioni sull’emissione
di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità
alle vigenti disposizioni in materia;
g) l’esistenza di attrezzature di
lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo
di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale, in locali di cui è
responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla
sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella
letteratura scientifica;
l) la disponibilità di
dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di
attenuazione.
2. Se, a seguito della
valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori
inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i
livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati
nel documento di valutazione.
3. I metodi e le strumentazioni
utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare,
alla durata dell’esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni
delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura,
purché sia rappresentativa dell’esposizione del lavoratore.
4. Nell’applicare quanto previsto
nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto dell’incertezza delle
misure determinate secondo la prassi metrologica.
5. La valutazione di cui al comma
1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli
articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed è documentata in conformità all’articolo
28, comma 2.
Articolo 191
Valutazione di attività a livello
di esposizione molto variabile
1. Fatto salvo il divieto al
superamento dei valori limite di esposizione, per attività che comportano
un’elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il
datore di lavoro può attribuire a detti lavoratori un’esposizione al rumore al
di sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di
prevenzione e protezione conseguenti e in particolare:
a) la disponibilità dei
dispositivi di protezione individuale dell’udito;
b) l’informazione e la
formazione;
b) il controllo sanitario.
In questo caso la misurazione
associata alla valutazione si limita a determinare il livello di rumore
prodotto dalle attrezzature nei posti operatore ai fini dell’identificazione
delle misure di prevenzione e protezione e per formulare il programma delle
misure tecniche e organizzative di cui all’articolo 192, comma 2.
2. Sul documento di valutazione
di cui all’articolo 28, a
fianco dei nominativi dei lavoratori così classificati, va riportato il
riferimento al presente articolo.
Articolo 192
Misure di prevenzione e
protezione
1. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 182, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce
al minimo mediante le seguenti misure:
a) adozione di altri metodi di
lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di
lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor
rumore possibile, inclusa l’eventualità di rendere disponibili ai lavoratori
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui
obiettivo o effetto è di limitare l’esposizione al rumore;
c) progettazione della struttura
dei luoghi e dei posti di lavoro;
d) adeguata informazione e
formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al
minimo la loro esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche
per il contenimento:
1) del rumore trasmesso per via
aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali
fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali
sistemi di smorzamento o di isolamento;
f) opportuni programmi di
manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi
sul posto di lavoro;
g) riduzione del rumore mediante
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e
dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati,
con sufficienti periodi di riposo.
2. Se a seguito della valutazione
dei rischi di cui all’articolo 190 risulta che i valori inferiori di azione
sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure
tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore, considerando
in particolare le misure di cui al comma 1.
3. I luoghi di lavoro dove i
lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori
di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate
e l’accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e
giustificato dal rischio di esposizione.
4. Nel caso in cui, data la
natura dell’attività, il lavoratore benefici dell’utilizzo di locali di riposo
messi a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto
a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Articolo 193
Uso dei dispositivi di protezione
individuali
1. In ottemperanza a quanto
disposto dall’articolo 18, comma 1, lettera c), il datore di lavoro, nei casi
in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di
prevenzione e protezione di cui all’articolo 192, fornisce i dispositivi di
protezione individuali per l’udito conformi alle disposizioni contenute nel
Titolo III, Capo II, e alle seguenti condizioni:
a) nel caso in cui l’esposizione
al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a
disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell’udito;
b) nel caso in cui l’esposizione
al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che i
lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell’udito;
c) sceglie dispositivi di
protezione individuale dell’udito che consentono di eliminare il rischio per
l’udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro
rappresentanti;
d) verifica l’efficacia dei
dispositivi di protezione individuale dell’udito.
2. Il datore di lavoro tiene
conto dell’attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale
dell’udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l’efficienza dei
DPI uditivi e il rispetto del valore limite di esposizione. I mezzi individuali
di protezione dell’udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme
se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore
ai livelli inferiori di azione.
Articolo 194
Misure per la limitazione
dell’esposizione
1. Fermo restando l’obbligo del
non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l’adozione
delle misure prese in applicazione del presente Capo, si individuano
esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:
a) adotta misure immediate per
riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
b) individua le cause
dell’esposizione eccessiva;
c) modifica le misure di
protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.
Articolo 195
Informazione e formazione dei
lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 184 nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il
datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o
superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in
relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore.
Articolo 196
Sorveglianza sanitaria
1. Il datore di lavoro sottopone
a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i
valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di
norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente,
con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e
resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della
valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può
disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli
forniti dal medico competente.
2. La sorveglianza sanitaria di
cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori
inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne
confermi l’opportunità.
Articolo 197
Deroghe
1. Il datore di lavoro può
richiedere deroghe all’uso dei dispositivi di protezione individuale e al
rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro,
l’utilizzazione di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e
sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro
utilizzazione.
2. Le deroghe di cui al comma 1
sono concesse, sentite le parti sociali, per un periodo massimo di quattro anni
dall’organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne
comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la
concessione delle stesse, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Le circostanze che giustificano le deroghe di cui al comma 1 sono riesaminate
ogni quattro anni e, in caso di venir meno dei relativi presupposti, riprende
immediata applicazione la disciplina regolare.
3. La concessione delle deroghe
di cui al comma 2 è condizionata dall’intensificazione della sorveglianza
sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari
circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di
lavoro assicura l’intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto
delle condizioni indicate nelle deroghe.
4. Il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale trasmette ogni quattro anni alla Commissione della
Unione Europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi
del presente articolo.
Articolo 198
Linee Guida per i settori della
musica, delle attività ricreative e dei call center
1. Su proposta della Commissione
permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro di cui
all’articolo 6, sentite la parti sociali, entro un anno dall’entrata in vigore
del presente Capo, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce le linee guida per
l’applicazione del presente Capo nei settori della musica, delle attività
ricreative e dei call center.
CAPO III
PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI
RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI
Articolo 199
Campo di applicazione
1. Il presente Capo prescrive le
misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono
esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.
Nei riguardi dei soggetti indicati all’articolo 3, comma 2, del presente
decreto legislativo le disposizioni del presente capo sono applicate tenuto
conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, quali
individuate dai decreti ivi previsti.
Articolo 200
Definizioni
1. Ai fini del presente Capo, si
intende per:
a) vibrazioni trasmesse al
sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema
mano-braccio nell’uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei
lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o
muscolari;
b) vibrazioni trasmesse al corpo
intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano
rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e
traumi del rachide;
c) esposizione giornaliera a
vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio A(8): [ms-2]: valore mediato nel
tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata
lavorativa nominale di otto ore;
d) esposizione giornaliera a
vibrazioni trasmesse al corpo intero A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo,
ponderato, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di
otto ore.
Articolo 201
Valori limite di esposizione e
valori d’azione
Ai fini del presente Capo, si
definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione.
1. Per le vibrazioni trasmesse al
sistema mano-braccio:
a) il valore limite di
esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è
fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2;
b) il valore d’azione
giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare
l’azione, è fissato a 2,5 m/s2.
2. Per le vibrazioni trasmesse al
corpo intero:
a) il valore limite di
esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è
fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2;
b) il valore d’azione
giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5
m/s2.
3. Nel caso di variabilità del
livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero
massimo ricorrente.
Articolo 202
Valutazione dei rischi
1. Nell’ambito di quanto previsto
dall’articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i
livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti.
2. Il livello di esposizione alle
vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l’osservazione delle
condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni
sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di
attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati
dell’ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in
materia dal costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla
misurazione, che richiede l’impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia
appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.
3. L’esposizione dei
lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio è valutata o
misurata in base alle disposizioni di cui all’allegato XXXV, parte A.
4. L’esposizione dei
lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero è valutata o misurata in
base alle disposizioni di cui all’allegato XXXV, parte B.
5. Ai fini della valutazione di
cui al comma 1, il datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti
elementi:
a) il livello, il tipo e la
durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni
intermittenti o a urti ripetuti;
b) i valori limite di esposizione
e i valori d’azione specificati nell’articolo 201;
c) gli eventuali effetti sulla
salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio
con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
d) gli eventuali effetti
indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra
le vibrazioni meccaniche, il rumore e l’ambiente di lavoro o altre
attrezzature;
e) le informazioni fornite dal
costruttore dell’attrezzatura di lavoro;
f) l’esistenza di attrezzature
alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni
meccaniche;
g) il prolungamento del periodo
di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore
lavorative, in locali di cui è responsabile;
h) condizioni di lavoro
particolari, come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità o il
sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;
i) informazioni raccolte dalla
sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella
letteratura scientifica.
Articolo 203
Misure di prevenzione e
protezione
1. Fermo restando quanto previsto
nell’articolo 182, in
base alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 202, quando sono superati
i valori d’azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure
tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l’esposizione e i rischi
che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue:
a) altri metodi di lavoro che
richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;
b) la scelta di attrezzature di
lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono,
tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
c) la fornitura di attrezzature
accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali
sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e
maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema
mano-braccio;
d) adeguati programmi di
manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul
luogo di lavoro e dei DPI;
e) la progettazione e
l’organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;
f) l’adeguata informazione e
formazione dei lavoratori sull’uso corretto e sicuro delle attrezzature di
lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni
meccaniche;
g) la limitazione della durata e
dell’intensità dell’esposizione;
h) l’organizzazione di orari di
lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;
i) la fornitura, ai lavoratori
esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall’umidità.
2. Se, nonostante le misure
adottate, il valore limite di esposizione è stato superato, il datore di lavoro
prende misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto di tale valore,
individua le cause del superamento e adatta, di conseguenza, le misure di
prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento.
Articolo 204
Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori esposti a livelli
di vibrazioni superiori ai valori d’azione sono sottoposti alla sorveglianza
sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta
l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata
motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai
rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione
del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre
contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti
dal medico competente.
2. I lavoratori esposti a
vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo
il medico competente, si verificano una o più delle seguenti condizioni:
l’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni e’ tale da rendere possibile
l’individuazione di un nesso tra l’esposizione in questione e una malattia
identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed e’ probabile che la
malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro
del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare
la malattia o gli effetti nocivi per la salute.
Articolo 205
Deroghe
1. Nei settori della navigazione
marittima e aerea, il datore di lavoro, in circostanze debitamente
giustificate, può richiedere la deroga, limitatamente al rispetto dei valori
limite di esposizione per il corpo intero qualora, tenuto conto della tecnica e
delle caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile
rispettare tale valore limite nonostante le misure tecniche e organizzative
messe in atto.
2. Nel caso di attività
lavorative in cui l’esposizione di un lavoratore a vibrazioni meccaniche e’
abitualmente inferiore ai valori di azione, ma può occasionalmente superare il
valore limite di esposizione, il datore di lavoro può richiedere la deroga al
rispetto dei valori limite a condizione che il valore medio dell’esposizione
calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione
e dimostri, con elementi probanti, che i rischi derivanti dal tipo di
esposizione cui e’ sottoposto il lavoratore sono inferiori a quelli derivanti
dal livello di esposizione corrispondente al valore limite.
3. Le deroghe di cui ai commi 1 e
2 sono concesse, per un periodo massimo di quattro anni, dall’organo di
vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione,
specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione
delle stesse, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le deroghe
sono rinnovabili e possono essere revocate quando vengono meno le circostanze
che le hanno giustificate.
4. La concessione delle deroghe
di cui ai commi 1 e 2 è condizionata all’intensificazione della sorveglianza
sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari
circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di
lavoro assicura l’intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto
delle condizioni indicate nelle deroghe.
5. Il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale trasmette ogni quattro anni alla Commissione della
Unione europea un prospetto dal quale emergano circostanze e motivi delle
deroghe concesse ai sensi del presente articolo.
CAPO IV
PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI
RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI
Articolo 206
Campo di applicazione
1. Il presente Capo determina i
requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute
e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a
300 GHz), come definiti dall’articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni
riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori
dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti
dalla circolazione di correnti indotte e dall’assorbimento di energia, e da
correnti di contatto.
2. Il presente Capo non riguarda
la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal
contatto con i conduttori in tensione.
Articolo 207
Definizioni
1. Agli effetti delle
disposizioni del presente Capo si intendono per:
a) campi elettromagnetici: campi
magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili
nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz;
b) valori limite di esposizione :
limiti all’esposizione a campi elettromagnetici che sono basati direttamente
sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il
rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi
elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi a breve termine
per la salute conosciuti;
c) valori di azione: l’entità’
dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensità di
campo elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B)
e densità di potenza (S), che determina l’obbligo di adottare una o più delle
misure specificate nel presente Capo. Il rispetto di questi valori assicura il
rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.
Articolo 208
Valori limite di esposizione e
valori d’azione
1. I valori limite di esposizione
sono riportati nell’allegato XXXVI, lettera A, tabella 1.
2. I valori di azione sono
riportati nell’allegato XXXVI, lettera B, tabella 2.
Articolo 209
Identificazione dell’esposizione
e valutazione dei rischi
1. Nell’ambito della valutazione
dei rischi di cui all’articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando
necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono
esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere
effettuati in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato europeo
di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finché le citate norme non avranno
contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione,
misurazione e calcolo dell’esposizione dei lavoratori ai campi
elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le specifiche linee guida
individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, o, in alternativa,
quelle del Comitato Elettrotecnico italiano (CEI), tenendo conto, se
necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle
attrezzature.
2. A seguito della valutazione
dei livelli dei campi elettromagnetici effettuata in conformità al comma 1,
qualora risulti che siano superati i valori di azione di cui all’articolo 208,
il datore di lavoro valuta e, quando necessario, calcola se i valori limite di
esposizione sono stati superati.
3. La valutazione, la misurazione
e il calcolo di cui ai commi 1 e 2 non devono necessariamente essere effettuati
in luoghi di lavoro accessibili al pubblico, purché si sia già proceduto ad una
valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione
dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz
e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla
raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, e siano esclusi
rischi relativi alla sicurezza.
4. Nell’ambito della valutazione
del rischio di cui all’articolo 181, il datore di lavoro presta particolare
attenzione ai seguenti elementi:
a) il livello, lo spettro di
frequenza, la durata e il tipo dell’esposizione;
b) i valori limite di esposizione
e i valori di azione di cui all’articolo 208;
c) tutti gli effetti sulla salute
e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
d) qualsiasi effetto indiretto
quale:
1) interferenza con attrezzature
e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri
dispositivi impiantati);
2) rischio propulsivo di oggetti
ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3
mT;
3) innesco di dispositivi
elettro-esplosivi (detonatori);
4) incendi ed esplosioni dovuti
all’accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da
campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
e) l’esistenza di attrezzature di
lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi
elettromagnetici;
f) la disponibilità di azioni di
risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi
elettromagnetici;
g) per quanto possibile,
informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese
le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche;
h) sorgenti multiple di
esposizione;
i) esposizione simultanea a campi
di frequenze diverse.
5. Il datore di lavoro nel
documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 28 precisa le misure
adottate, previste dall’articolo 210.
Articolo 210
Misure di prevenzione e
protezione
1. A seguito della valutazione
dei rischi, qualora risulti che i valori di azione di cui all’articolo 208 sono
superati, il datore di lavoro, a meno che la valutazione effettuata a norma
dell’articolo 209, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non
sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza,
elabora ed applica un programma d’azione che comprenda misure tecniche e
organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di
esposizione, tenendo conto in particolare:
a) di altri metodi di lavoro che
implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;
b) della scelta di attrezzature
che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del
lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche per
ridurre l’emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l’uso di
dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione
della salute;
d) degli appropriati programmi di
manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di
lavoro;
e) della progettazione e della
struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata
e dell’intensità dell’esposizione;
g) della disponibilità di
adeguati dispositivi di protezione individuale.
2. I luoghi di lavoro dove i
lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i
valori di azione devono essere indicati con un’apposita segnaletica. Tale
obbligo non sussiste nel caso che dalla valutazione effettuata a norma
dell’articolo 209, comma 2, il datore di lavoro dimostri che i valori limite di
esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla
sicurezza. Dette aree sono inoltre identificate e l’accesso alle stesse è
limitato laddove ciò sia tecnicamente possibile e sussista il rischio di un
superamento dei valori limite di esposizione.
3. In nessun caso i
lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di
esposizione. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in
applicazione del presente Capo, i valori limite di esposizione risultino
superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare
l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause
del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le
misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.
4. A norma dell’articolo 209,
comma 4, lettera c), il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente
articolo alle esigenze dei lavoratori esposti particolarmente sensibili al
rischio.
Articolo 211
Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria
viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità
inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori
particolarmente sensibili al rischio di cui all’articolo 183, tenuto conto dei
risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. L’organo
di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità
diversi da quelli forniti dal medico competente.
2. Fermo restando il rispetto di
quanto stabilito dall’articolo 182, sono tempestivamente sottoposti a controllo
medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un’esposizione superiore ai
valori di azione di cui all’articolo 208, comma 2.
Articolo 212
Linee guida
1. Il Ministero della Salute,
avvalendosi degli organi tecnico-scientifici del Servizio Sanitario Nazionale,
sentita la
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro due anni dall’entrata in
vigore del presente decreto, elabora le linee guida per l’applicazione del
presente Capo nello specifico settore dell’utilizzo in ambito sanitario delle
attrezzature di Risonanza Magnetica.
CAPO V
PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI
RISCHI
DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI
OTTICHE ARTIFICIALI
Articolo 213
Campo di applicazione
1. Il presente Capo stabilisce
prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute
e la sicurezza che possono derivare, dall’esposizione alle radiazioni ottiche
artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli
effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.
Articolo 214
Definizioni
Agli effetti delle disposizioni
del presente Capo si intendono per:
a) radiazioni ottiche : tutte le
radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d’onda compresa tra 100
nm e 1 mm.
Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette,
radiazioni visibili e radiazioni infrarosse:
i) 1) radiazioni ultraviolette :
radiazioni ottiche a lunghezza d’onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli
ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280
nm);
ii) 2) radiazioni visibili :
radiazioni ottiche a lunghezza d’onda compresa tra 380 e 780 nm;
iii)3) radiazioni infrarosse :
radiazioni ottiche a lunghezza d’onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli
infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 mm);
b) laser (amplificazione di luce
mediante emissione stimolata di radiazione): qualsiasi dispositivo al quale si
possa far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di
lunghezze d’onda delle radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di
emissione stimolata controllata;
c) radiazione laser : radiazione
ottica prodotta da un laser;
d) radiazione non coerente :
qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser;
e) valori limite di esposizione:
limiti di esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati direttamente
sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il
rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali
di radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli effetti nocivi sugli
occhi e sulla cute conosciuti;
f) irradianza (E) o densità di
potenza : la potenza radiante incidente per unità di area su una superficie
espressa in watt su metro quadrato (W m-2);
g) esposizione radiante (H):
integrale nel tempo dell’irradianza espresso in joule su metro quadrato (J
m-2);
h) radianza (L): il flusso
radiante o la potenza per unità d’angolo solido per unità di superficie,
espressa in watt su metro quadrato su steradiante (W m-2 sr-1);
i) livello : la combinazione di
irradianza, esposizione radiante e radianza alle quali è esposto un lavoratore.
Articolo 215
Valori limite di esposizione
1. I valori limite di esposizione
per le radiazioni incoerenti sono riportati nell’allegato XXXVII, Parte I.
2. I valori limite di esposizione
per le radiazioni laser sono riportati nell’allegato XXXVII, Parte II.
Articolo 216
Identificazione dell’esposizione
e valutazione dei rischi
1. Nell’ambito della valutazione
dei rischi di cui all’articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando
necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono
essere esposti i lavoratori. La metodologia seguita nella valutazione, nella
misurazione e/o nel calcolo rispetta le norme della Commissione elettrotecnica
internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser, e le
raccomandazioni della Commissione internazionale per l’illuminazione (CIE) e
del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni
incoerenti. Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme e
raccomandazioni, e fino a quando non saranno disponibili norme e
raccomandazioni adeguate dell’Unione europea, il datore di lavoro adotta le
specifiche linee guida individuate od emanate dalla Commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro o, in
subordine, linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate. In
tutti i casi di esposizione, la valutazione tiene conto dei dati indicati dai
fabbricanti delle attrezzature, se contemplate da pertinenti direttive
comunitarie di prodotto.
2. Il datore di lavoro, in
occasione della valutazione dei rischi, presta particolare attenzione ai
seguenti elementi:
a) il livello, la gamma di
lunghezze d’onda e la durata dell’esposizione a sorgenti artificiali di
radiazioni ottiche;
b) i valori limite di esposizione
di cui all’articolo 215;
c) qualsiasi effetto sulla salute
e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente
sensibili al rischio;
d) qualsiasi eventuale effetto
sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul
posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche
foto-sensibilizzanti;
e) qualsiasi effetto indiretto
come l’accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco;
f) l’esistenza di attrezzature di
lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle
radiazioni ottiche artificiali;
g) la disponibilità di azioni di
risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni
ottiche;
h) per quanto possibile,
informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese
le informazioni pubblicate;
i) sorgenti multiple di
esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
l) una classificazione dei laser
stabilita conformemente alla pertinente norma IEC e, in relazione a tutte le
sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser
della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe;
m) le informazioni fornite dai
fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature
di lavoro in conformità delle pertinenti direttive comunitarie.
3. Il datore di lavoro nel documento
di valutazione dei rischi deve precisare le misure adottate previste dagli
articoli 217 e 218.
Articolo 217
Disposizioni miranti ad eliminare
o a ridurre i rischi
1. Se la valutazione dei rischi
di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), mette in evidenza che i valori
limite d’esposizione possono essere superati, il datore di lavoro definisce e
attua un programma d’azione che comprende misure tecniche e/o organizzative
destinate ad evitare che l’esposizione superi i valori limite, tenendo conto in
particolare:
a) di altri metodi di lavoro che
comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche;
b) della scelta di attrezzature
che emettano meno radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche per
ridurre l’emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l’uso
di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione
della salute;
d) degli opportuni programmi di
manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di
lavoro;
e) della progettazione e della
struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata
e del livello dell’esposizione;
g) della disponibilità di
adeguati dispositivi di protezione individuale;
h) delle istruzioni del
fabbricante delle attrezzature.
2. In base alla valutazione
dei rischi di cui all’articolo 216, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori
potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino i valori
di azione devono essere indicati con un’apposita segnaletica. Dette aree sono
inoltre identificate e l’accesso alle stesse è limitato, laddove ciò sia
tecnicamente possibile.
3. Il datore di lavoro adatta le
misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a
gruppi particolarmente sensibili al rischio.
Articolo 218
Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria
viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità
inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori
particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione
dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. La sorveglianza sanitaria è
effettuata con l’obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente effetti
negativi per la salute, nonché prevenire effetti a lungo termine negativi per
la salute e rischi di malattie croniche derivanti dall’esposizione a radiazioni
ottiche.
2. Fermo restando il rispetto di
quanto stabilito dall’articolo 182 e di quanto previsto al comma 1, sono
tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata
rilevata un’esposizione superiore ai valori limite di cui all’articolo 215.
3. Laddove i valori limite sono
superati, oppure sono identificati effetti nocivi sulla salute:
a) il medico o altra persona
debitamente qualificata comunica al lavoratore i risultati che lo riguardano.
Il lavoratore riceve in particolare le informazioni e i pareri relativi al
controllo sanitario cui dovrebbe sottoporsi dopo la fine dell’esposizione;
b) il datore di lavoro è
informato di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria
tenendo conto del segreto professionale.
Capo VI
Sanzioni
Articolo 219
Sanzioni a carico del datore di
lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro è punito
con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 4.000 a 12.000 euro per la
violazione degli articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 5,
216, comma 1.
2. Il datore di lavoro e il
dirigente sono puniti:
a) con arresto da quattro a otto
mesi o con l’ammenda da 2.000
a 4.000 euro per la violazione degli articoli 182, comma
2, 184, 185, 190, commi 2 e 3, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 196 , 197,
comma 3, 202, 203, 205, comma 4, 209, commi 2 e 4, 210, comma 1, e 217, comma
1;
b) con l’arresto da due a quattro
mesi o con l’ammenda da euro 1.000
a euro 4.500 per la violazione degli articoli 210, commi
2 e 3, e 217, commi 2 e 3.
Articolo 220
Sanzioni a carico del medico
competente
1. Il medico competente è punito
con l’arresto fino tre mesi o con l’ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 per la
violazione degli articoli 185 e 186.
TITOLO IX
SOSTANZE PERICOLOSE
CAPO I
PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
Articolo 221
Campo di applicazione
1. Il presente titolo determina i
requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute
e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti
chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività
lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.
2. I requisiti individuati dal
presente titolo si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono
presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli agenti
chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica
regolamentati dal decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 230, e successive
modifiche.
3. Le disposizioni del presente
titolo si applicano altresì al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte
salve le disposizioni specifiche contenute nei decreti ministeriali 4 settembre
1996, 15 maggio 1997, 28 settembre 1999 e decreto legislativo 13 gennaio 1999,
n. 41, emanato in attuazione della direttiva 94/55/CE, nelle disposizioni del
codice IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definite dall’articolo 2
della direttiva 93/75/CEE, nelle disposizioni dell’accordo europeo relativo al
trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e
del regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR),
quali incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per
il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25 maggio 1998.
4. Le disposizioni del presente
titolo non si applicano alle attività comportanti esposizione ad amianto che
restano disciplinate dalle norme contenute al Capo III del presente Titolo.
Articolo 222
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si
intende per:
a) agenti chimici: tutti gli
elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato
naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come
rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti
intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati
come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.
52, e successive modifiche, nonchè gli agenti che corrispondono ai criteri di
classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono
escluse le sostanze pericolose solo per l’ambiente;
2) agenti chimici classificati
come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65
e successive modifiche, nonchè gli agenti che rispondono ai criteri di
classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono
esclusi i preparati pericolosi solo per l’ambiente;
3) agenti chimici che, pur non
essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti 1) e 2), possono
comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di
loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui
sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui
è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;
c) attività che comporta la
presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti
chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la
produzione, la manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o l’eliminazione
e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa;
d) valore limite di esposizione
professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione
media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona
di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di
riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato nell’allegato XXXVIII;
e) valore limite biologico: il
limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un
indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo biologico; un primo elenco di
tali valori è riportato nell’allegato XXXIX;
f) sorveglianza sanitaria: la
valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione
dell’esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;
g) pericolo: la proprietà
intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;
h) rischio: la probabilità che si
raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.
Articolo 223
Valutazione dei rischi
1. Nella valutazione di cui
all’articolo 28, il datore di lavoro determina, preliminarmente l’eventuale
presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di
tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:
a) le loro proprietà pericolose;
b) le informazioni sulla salute e
sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato tramite la
relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3
febbraio 1997, n. 52 e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modifiche;
c) il livello, il tipo e la
durata dell’esposizione;
d) le circostanze in cui viene
svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
e) i valori limite di esposizione
professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato
negli allegati XXXVIII e XXXIX;
f) gli effetti delle misure
preventive e protettive adottate o da adottare;
g) se disponibili, le conclusioni
tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
2. Nella valutazione dei rischi
il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi
dell’articolo 224 e, ove applicabile, dell’articolo 225. Nella valutazione
medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e la
pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o
che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la
sicurezza, anche dopo l’adozione di tutte le misure tecniche.
3. Nel caso di attività
lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i
rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i
suddetti agenti chimici.
4. Fermo restando quanto previsto
dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e
successive modifiche, il responsabile dell’immissione sul mercato di agenti
chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le
ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.
5. La valutazione del rischio può
includere la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi connessi con
gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un’ulteriore valutazione
maggiormente dettagliata dei rischi.
6. Nel caso di un’attività nuova
che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei
rischi che essa presenta e l’attuazione delle misure di prevenzione sono
predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia
proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all’attuazione delle
misure di prevenzione.
7. Il datore di lavoro aggiorna
periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti
che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della
sorveglianza medica ne mostrino la necessità.
Articolo 224
Misure e principi generali per la
prevenzione dei rischi
1. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 15, devono essere eliminati i rischi derivanti da agenti chimici
pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti
misure:
a) progettazione e organizzazione
dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
b) fornitura di attrezzature
idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
c) riduzione al minimo del numero
di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
d) riduzione al minimo della
durata e dell’intensità dell’esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della
quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità
della lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati
comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione,
nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici
pericolosi nonchè dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
2. Se i risultati della
valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di
un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale
agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la
sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al
comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni
degli articoli 225, 226, 229, 230.
Articolo 225
Misure specifiche di protezione e
di prevenzione
1. Il datore di lavoro, sulla
base dell’attività e della valutazione dei rischi di cui all’articolo 223,
provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione,
qualora la natura dell’attività lo consenta, con altri agenti o processi che,
nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei
lavoratori. Quando la natura dell’attività non consente di eliminare il rischio
attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia
ridotto mediante l’applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente
ordine di priorità:
a) progettazione di appropriati
processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali
adeguati;
b) appropriate misure
organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
c) misure di protezione
individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si
riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione;
d) sorveglianza sanitaria dei
lavoratori a norma degli articoli 229 e 230.
2. Salvo che non possa dimostrare
con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di
protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono
modificate le condizioni che possono influire sull’esposizione, provvede ad
effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la
salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco meramente
indicativo nell’allegato XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con
particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per
periodi rappresentativi dell’esposizione in termini spazio temporali.
3. Quando sia stato superato un
valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il
datore di lavoro identifica e rimuove le cause che hanno cagionato tale
superamento dell’evento, adottando immediatamente le misure appropriate di
prevenzione e protezione.
4. I risultati delle misurazioni
di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi
noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro
tiene conto delle misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l’adempimento
degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 223.
Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione
e protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative
adeguate alla natura delle operazioni, compresi l’immagazzinamento, la
manipolazione e l’isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in
particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di
concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di
sostanze chimicamente instabili.
5. Laddove la natura
dell’attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la
presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità
pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in
particolare:
a) evitare la presenza di fonti
di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l’esistenza
di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera
di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;
b) limitare, anche attraverso
misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente, gli
effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di
incendio o di esplosione dovuti all’accensione di sostanze infiammabili, o gli
effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente
instabili.
6. Il datore di lavoro mette a
disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva
ed individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari
pertinenti, in particolare per quanto riguarda l’uso dei suddetti mezzi in atmosfere
potenzialmente esplosive.
7. Il datore di lavoro adotta
misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e
macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati
alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la
pressione delle esplosioni.
8. Il datore di lavoro informa i
lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale,
delle cause dell’evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e
ne dà comunicazione, senza indugio,all’organo di vigilanza.
Articolo 226
Disposizioni in caso di incidenti
o di emergenze
1. Ferme restando le disposizioni
di cui agli articoli 43 e 44, nonchè quelle previste dal decreto ministeriale
10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
81 del 7 aprile 1998, il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute e la
sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze
derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro,
predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali
eventi. Tale misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a
intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di
appropriati mezzi di pronto soccorso.
2. Nel caso di incidenti o di
emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne
gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne
informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per
porre rimedio alla situazione quanto prima.
3. Ai lavoratori cui è consentito
operare nell’area colpita o ai lavoratori indispensabili all’effettuazione
delle riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti indumenti
protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di
intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione
anomala.
4. Il datore di lavoro adotta le
misure necessarie per approntare sistemi d’allarme e altri sistemi di
comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l’incidente o
l’emergenza.
5. Le misure di emergenza devono
essere contenute nel piano previsto dal decreto di cui al comma 1. In particolare nel piano
vanno inserite:
a) informazioni preliminari sulle
attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per
l’identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale
che servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto
le proprie procedure e misure precauzionali;
b) qualunque altra informazione
disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal
verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni
sulle procedure elaborate in base al presente articolo.
6. Nel caso di incidenti o di
emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona
interessata.
Articolo 227
Informazione e formazione per i
lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto
agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro
rappresentanti dispongano di:
a) dati ottenuti attraverso la
valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche
importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
b) informazioni sugli agenti
chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l’identità degli agenti,
i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione
professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;
c) formazione ed informazioni su
precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed
altri lavoratori sul luogo di lavoro;
d) accesso ad ogni scheda dei
dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell’immissione sul
mercato ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 14 marzo
2003, n. 65 e successive modifiche.
2. Il datore di lavoro assicura
che le informazioni siano:
a) fornite in modo adeguato al
risultato della valutazione del rischio di cui all’articolo 223. Tali
informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla
formazione e dall’addestramento individuali con il supporto di informazioni
scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla
valutazione del rischio;
b) aggiornate per tener conto del
cambiamento delle circostanze.
3. Laddove i contenitori e le
condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non
siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal
titolo V, il datore di lavoro provvede affinchè la natura del contenuto dei
contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano
chiaramente identificabili.
4. Il responsabile
dell’immissione sul mercato devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le
informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti
secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio 1997 n. 52, e 14
marzo 2003, n. 65 e successive modifiche.
Articolo 228
Divieti
1. Sono vietate la produzione, la
lavorazione e l’impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate
all’allegato XL
2. Il divieto non si applica se
un agente è presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purchè la
concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nell’allegato
stesso.
3. In deroga al divieto di
cui al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione da rilasciarsi
ai sensi del comma 5, le seguenti attività:
a) attività a fini esclusivi di
ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi;
b) attività volte ad eliminare gli
agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di
rifiuti;
c) produzione degli agenti
chimici destinati ad essere usati come intermedi.
4. Ferme restando le disposizioni
di cui al presente Capo, nei casi di cui al comma 3, lettera c), il datore di
lavoro evita l’esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l’uso
più rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema
chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura
necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema.
5. Il datore di lavoro che
intende effettuare le attività di cui al comma 3 deve inviare una richiesta di
autorizzazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la
rilascia sentito il Ministero della salute e la regione interessata. La
richiesta di autorizzazione è corredata dalle seguenti informazioni:
a) i motivi della richiesta di
deroga;
b) i quantitativi dell’agente da
utilizzare annualmente;
c) il numero dei lavoratori
addetti;
d) descrizione delle attività e
delle reazioni o processi;
e) misure previste per la tutela
della salute e sicurezza e per prevenire l’esposizione dei lavoratori.
Articolo 229
Sorveglianza sanitaria
1. Fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui
all’articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la
salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici,
tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo
riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.
2. La sorveglianza sanitaria
viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore
alla mansione che comporta l’esposizione;
b) periodicamente, di norma una
volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con
adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa
nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della
valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;
c) all’atto della cessazione del
rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore
le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.
3. Il monitoraggio biologico è
obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato
un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato
il lavoratore interessato. I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima,
vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai
rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
4. Gli accertamenti sanitari
devono essere a basso rischio per il lavoratore.
5. Il datore di lavoro, su parere
conforme del medico competente, adotta misure preventive e protettive
particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami
clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l’allontanamento
del lavoratore secondo le procedure dell’articolo 42.
6. Nel caso in cui all’atto della
sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di
lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l’esistenza di
effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il
superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa
individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro.
7. Nei casi di cui al comma 6, il
datore di lavoro deve:
a) sottoporre a revisione la
valutazione dei rischi effettuata a norma dell’articolo 223;
b) sottoporre a revisione le
misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del
medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o
ridurre il rischio;
d) prendere le misure affinché
sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori
che hanno subito un’esposizione simile.
8. L’organo di vigilanza, con
provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza
sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente.
Articolo 230
Cartelle sanitarie e di rischio
1. Il medico competente, per
ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo 229 istituisce ed aggiorna la
cartella sanitaria secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera
c), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle
lettere g) ed h) del medesimo articolo. Nella cartella di rischio sono, tra
l’altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti
dal Servizio di prevenzione e protezione.
2. Su richiesta, è fornita agli
organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1.
Articolo 231
Consultazione e partecipazione
dei lavoratori
1. La consultazione e
partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi
delle disposizioni di cui all’articolo 50.
Articolo 232
Adeguamenti normativi
1. Con decreto dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e della salute, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, è istituito
senza oneri per lo Stato, un comitato consultivo per la determinazione e
l’aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori
limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato è composto da nove
membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di
cui tre in rappresentanza del Ministero della salute su proposta dell’Istituto
superiore di sanità, dell’ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale,
tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Comitato
si avvale del supporto organizzativo e logistico della direzione generale della
tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
2. Con uno o più decreti dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il
Ministro dello sviluppo economico, il Comitato di cui al comma 1 e le parti
sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici
obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresì stabiliti i
valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi
predisposti dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati XXXVIII,
XXXIX, XL e XLI in funzione del progresso tecnico, dell’evoluzione di normative
e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli
agenti chimici pericolosi.
3. Con i decreti di cui al comma
2 è inoltre determinato il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la
salute dei lavoratori di cui all’articolo 224, comma 2, in relazione al tipo, alle
quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori
limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza.
4. Nelle more dell’emanazione dei
decreti di cui al comma 2, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della salute, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, possono essere
stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente titolo, i parametri per l’individuazione del rischio basso per la
sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all’articolo 224,
comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di
lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni
dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto
inutilmente il termine di cui al precedente periodo, la valutazione del rischio
moderato è comunque effettuata dal datore di lavoro.
CAPO II
PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI
E MUTAGENI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 233
Campo di applicazione
1. Fatto salvo quanto previsto
per le attività disciplinate dal Capo III e per i lavoratori esposti
esclusivamente alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea
dell’energia atomica, le norme del presente titolo si applicano a tutte le
attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti
cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa.
Articolo 234
Definizioni
1. Agli effetti del presente
decreto si intende per:
a) agente cancerogeno:
1) una sostanza che risponde ai
criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2,
stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive
modifiche;
2) un preparato contenente una o
più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle
singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per
la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti
dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e
successive modifiche;
3) una sostanza, un preparato o
un processo di cui all’allegato XLII, nonchè una sostanza od un preparato
emessi durante un processo previsto dall’allegato XLII;
b) agente mutageno:
1) una sostanza che risponde ai
criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti
dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche;
2) un preparato contenente una o
più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle
singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per
la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti
dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e
successive modifiche;
c) valore limite: se non
altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in
funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell’aria, rilevabile entro
la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di
riferimento determinato stabilito nell’allegato XLIII.
SEZIONE II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Articolo 235
Sostituzione e riduzione
1. Il datore di lavoro evita o
riduce l’utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro
in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un
preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non
risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei
lavoratori.
2. Se non è tecnicamente
possibile sostituire l’agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro
provvede affinché la produzione o l’utilizzazione dell’agente cancerogeno o
mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso ad un sistema
chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il
livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore
tecnicamente possibile.
L’esposizione non deve comunque
superare il valore limite dell’agente stabilito nell’allegato XLIII.
Articolo 236
Valutazione del rischio
1. Fatto salvo quanto previsto
all’articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell’esposizione
a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel
documento di cui all’articolo 17.
2. Detta valutazione tiene conto,
in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e
della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni
prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli
stessi di penetrare nell’organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in
relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in
massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in
una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione
deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in
cui vi è assorbimento cutaneo.
3. Il datore di lavoro, in
relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure
preventive e protettive del presente Capo, adattandole alle particolarità delle
situazioni lavorative.
4. Il documento di cui
all’articolo 28, comma 2, o l’autocertificazione dell’effettuazione della
valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, sono integrati con i
seguenti dati:
a) le attività lavorative che
comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di
processi industriali di cui all’allegato XLII, con l’indicazione dei motivi per
i quali sono impiegati agenti cancerogeni;
b) i quantitativi di sostanze
ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero
presenti come impurità o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori
esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
d) l’esposizione dei suddetti
lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
e) le misure preventive e
protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale
utilizzati;
f) le indagini svolte per la
possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati
eventualmente utilizzati come sostituti.
5. Il datore di lavoro effettua
nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo
produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e,
in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata.
6. Il rappresentante per la
sicurezza può richiedere i dati di cui al comma 4, fermo restando l’obbligo di
cui all’articolo 50, comma 6.
Articolo 237
Misure tecniche, organizzative,
procedurali
1. Il datore di lavoro:
a) assicura, applicando metodi e
procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono
impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle
necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa
di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono
accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità
predette;
b) limita al minimo possibile il
numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti
cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate
provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i
segnali "vietato fumare", ed accessibili soltanto ai lavoratori che
debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro
funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare;
c) progetta, programma e
sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni o
mutageni nell’aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l’eliminazione degli
agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il più vicino possibile al punto di
emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell’articolo 18,
comma 1, lettera q). L’ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato
sistema di ventilazione generale;
d) provvede alla misurazione di
agenti cancerogeni o mutageni per verificare l’efficacia delle misure di cui
alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate
da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di
misurazione conformi alle indicazioni dell’allegato XLI del presente decreto
legislativo;
e) provvede alla regolare e
sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
f) elabora procedure per i casi
di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;
g) assicura che gli agenti
cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni
di sicurezza;
h) assicura che la raccolta e
l’immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle
lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di
sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo
chiaro, netto, visibile;
i) dispone, su conforme parere
del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di
lavoratori per i quali l’esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni
presenta rischi particolarmente elevati.
Articolo 238
Misure tecniche
1. Il datore di lavoro:
a) assicura che i lavoratori
dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;
b) dispone che i lavoratori
abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati
dagli abiti civili;
c) provvede affinché i
dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati,
controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far
riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova
utilizzazione.
2. Nelle zone di lavoro di cui
all’articolo 237, comma 1, lettera b), è vietato assumere cibi e bevande,
fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e
applicare cosmetici.
Articolo 239
Informazione e formazione
1. Il datore di lavoro fornisce
ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed
istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) gli agenti cancerogeni o
mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la
salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al
fumare;
b) le precauzioni da prendere per
evitare l’esposizione;
c) le misure igieniche da
osservare;
d) la necessità di indossare e
impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di
protezione ed il loro corretto
impiego;
e) il modo di prevenire il
verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le
conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura
ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto
indicato al comma 1.
3. L’informazione e la
formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano
adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno
quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni
cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Il datore di lavoro provvede
inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti
cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e
comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere
conformi al disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo
2003, n. 65 e successive modifiche;
Articolo 240
Esposizione non prevedibile
1. Qualora si verifichino eventi
non prevedibili o incidenti che possono comportare un’esposizione anomala dei
lavoratori ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto
prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell’evento e ne
informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.
2. I lavoratori devono
abbandonare immediatamente l’area interessata, cui possono accedere soltanto
gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie,
indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie
respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso
l’uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata,
per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.
3. Il datore di lavoro comunica
senza indugio all’organo di vigilanza il verificarsi egli eventi di cui al
comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le
conseguenze dannose o pericolose.
Articolo 241
Operazioni lavorative particolari
1. Per le operazioni lavorative,
quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l’adozione
di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un’esposizione
rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di
lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:
a) dispone che soltanto tali
lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente
possibile, all’isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante
appositi contrassegni;
b) fornisce ai lavoratori
speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere
indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.
2. La presenza nelle aree di cui
al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente
necessario con riferimento alle lavorazioni da espletare..
SEZIONE III
SORVEGLIANZA SANITARIA
Articolo 242
Accertamenti sanitari e norme
preventive e protettive specifiche
1. I lavoratori per i quali la
valutazione di cui all’articolo 236
ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti
a sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su
conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive
per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e
biologici effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2
possono comprendere l’allontanamento del lavoratore secondo le procedure
dell’articolo 42.
4. Ove gli accertamenti sanitari
abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso
agente, l’esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico
competente ne informa il datore di lavoro.
5. A seguito dell’informazione
di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:
a) una nuova valutazione del
rischio in conformità all’articolo 236;
b) ove sia tecnicamente
possibile, una misurazione della concentrazione dell’agente in aria per
verificare l’efficacia delle misure adottate.
6. Il medico competente fornisce
ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono
sottoposti, con particolare riguardo all’opportunità di sottoporsi ad
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa.
Articolo 243
Registro di esposizione e
cartelle sanitarie
1. I lavoratori di cui
all’articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per
ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato
e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente. Detto registro è
istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il
tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i
rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
2. Il medico competente, per
ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo 242, provvede ad istituire e
aggiornare una cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto
dall’articolo 25, comma 1, lettera c).
3. Il datore di lavoro comunica
ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i
dati della cartella sanitaria e di rischio.
4. In caso di cessazione del
rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza sul lavoro – ISPESL la cartella sanitaria e di
rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute
nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.
5. In caso di cessazione di
attività dell’azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma
1 e le cartelle sanitarie e di rischio all’ISPESL.
6. Le annotazioni individuali contenute
nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono
conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di
lavoro e dall’ISPESL fino a quarant’anni dalla cessazione di ogni attività che
espone ad agenti cangerogeni o mutageni.
7. I registri di esposizione, le
annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e
trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati
personali e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modifiche ed integrazioni.
8. Il datore di lavoro, in caso
di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai
commi da 1 a
7:
a) consegna copia del registro di
cui al comma 1 all’ISPESL ed all’organo di vigilanza competente per territorio,
e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano
richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta,
all’Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;
c) in caso di cessazione di
attività dell’azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all’organo
di vigilanza competente per territorio;
d) in caso di assunzione di
lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad
agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all’ISPESL copia delle
annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonchè copia
della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in
possesso ai sensi del comma 4.
9. I modelli e le modalità di
tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati
dal decreto del Ministro della salute 12 luglio 2007, n. 155, ed aggiornati con
decreto dello stesso Ministro, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e
della previdenza sociale e con il Ministro per le riforme e l’innovazione nella
pubblica amministrazione, sentita la commissione consultiva permanente.
10. L’ISPESL trasmette
annualmente al Ministero della salute dati di sintesi relativi al contenuto dei
registri di cui al comma 1 ed a
richiesta li rende disponibili alle regioni.
Art. 244
Registrazione dei tumori
1. L’ISPESL, tramite una rete
completa di Centri Operativi Regionali (COR) e nei limiti delle ordinarie
risorse di bilancio, realizza sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali
da esposizione ad agenti chimici cancerogeni e dei danni alla salute che ne
conseguono, anche in applicazione di direttive e regolamenti comunitari. A tale
scopo raccoglie, registra, elabora ed analizza i dati, anche a carattere
nominativo, derivanti dai flussi informativi di cui all’articolo 8 e dai
sistemi di registrazione delle esposizioni occupazionali e delle patologie
comunque attivi sul territorio nazionale, nonché i dati di carattere
occupazionale rilevati, nell’ambito delle rispettive attività istituzionali,
dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, dall’Istituto nazionale di
statistica, dall’Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, e da altre
amministrazioni pubbliche. I sistemi di monitoraggio di cui al presente comma
altresì integrano i flussi informativi di cui all’articolo 8.
2. I medici e le strutture
sanitari pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali ed assicurativi
pubblici o privati, che identificano casi di neoplasie da loro ritenute
attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni, ne danno
segnalazione all’ISPESL, tramite i Centri Operativi Regionali (COR) di cui al
comma1, trasmettendo le informazioni di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2002, n. 308, che regola le modalità di
tenuta del registro, di raccolta e trasmissione delle informazioni.
3. Presso l’ISPESL è costituito
il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale,
con sezioni rispettivamente dedicate :
a) ai casi di mesotelioma, sotto
la denominazione di Registro Nazionale dei Mesoteliomi (ReNaM);
b) ai casi di neoplasie delle
cavità nasali e dei seni paranasali, sotto la denominazione di Registro
Nazionale dei Tumori Nasali e Sinusali (ReNaTuNS);
c) ai casi di neoplasie a più
bassa frazione eziologia riguardo alle quali, tuttavia, sulla base dei sistemi
di elaborazione ed analisi dei dati di cui al comma 1, siano stati identificati
cluster di casi possibilmente rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di
mortalità di possibile significatività epidemiologica in rapporto a rischi occupazionali.
4. L’ISPESL rende disponibili al
Ministero della salute, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
all’INASIL ed alle regioni e province autonome i risultati del monitoraggio con
periodicità annuale.
5. I contenuti, le modalità di
tenuta, raccolta e trasmissione delle informazioni e di realizzazione
complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3 sono determinati
dal Ministero della salute, d’intesa con le regioni e province autonome.
Articolo 245
Adeguamenti normativi
1. La Commissione consultiva
tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanze cancerogene,
mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai
sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di
classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza ai ministeri del lavoro e
della previdenza sociale e della salute, su richiesta, in tema di
classificazione di agenti chimici pericolosi.
2. Con decreto dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e della salute, sentita la commissione
consultiva permanente e la
Commissione consultiva tossicologica nazionale:
a) sono aggiornati gli allegati
XLII e XLIII in funzione del progresso tecnico, dell’ evoluzione di normative e
specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli
agenti cancerogeni o mutageni;
b) è pubblicato l’elenco delle
sostanze in funzione dell’individuazione effettuata ai sensi del comma 1.
CAPO III
PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI
ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 246
Campo di applicazione
1. Fermo restando quanto previsto
dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano
alle rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il
rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o
dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi
rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.
Articolo 247
Definizioni
l. Ai fini del presente titolo il
termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi:
a) l’actinolite d’amianto, n. CAS
77536-66-4;
b) la grunerite d’amianto
(amosite), n. CAS 12172-73-5;
c) l’antofillite d’amianto, n.
CAS 77536-67-5;
d) il crisotilo, n. CAS
12001-29-5;
e) la crocidolite, n. CAS
12001-28-4;
f) la tremolite d’amianto, n. CAS
77536-68-6.
SEZIONE II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Articolo 248
Individuazione della presenza di
amianto
1. Prima di intraprendere lavori
di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo
informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad
individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto.
2. Se vi è il minimo dubbio sulla
presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, applica le
disposizioni previste dal presente titolo.
Articolo 249
Valutazione del rischio
l. Nella valutazione di cui
all’articolo 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere
proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di
stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e
protettive da attuare.
2. Nei casi di esposizioni
sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla
valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione
all’amianto non è superato nell’aria dell’ambiente di lavoro, non si applicano
gli articoli 250, 259 e 260, comma 1, nelle seguenti attività:
a) brevi attività non
continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo
su materiali non friabili;
b) rimozione senza deterioramento
di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad
una matrice;
c) incapsulamento e confinamento
di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
d) sorveglianza e controllo
dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di
amianto in un determinato materiale.
3. Il datore di lavoro effettua
nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono
comportare un mutamento significativo dell’esposizione dei lavoratori alla
polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto.
4. La Commissione consultiva
permanente di cui all’articolo 6 provvede a definire orientamenti pratici per
la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità, di cui al
comma 2.
Articolo 250
Notifica
1. Prima dell’inizio dei lavori di
cui all’articolo 246, il datore di lavoro presenta una notifica all’organo di
vigilanza competente per territorio.
2. La notifica di cui al comma l
comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:
a) ubicazione del cantiere;
b) tipi e quantitativi di amianto
manipolati;
c) attività e procedimenti
applicati;
d) numero di lavoratori
interessati;
e) data di inizio dei lavori e
relativa durata;
f) misure adottate per limitare
l’esposizione dei lavoratori all’amianto.
3. Il datore di lavoro provvede
affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta,
alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi l e 2.
4. Il datore di lavoro, ogni
qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento
significativo dell’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da
materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.
Articolo 251
Misure di prevenzione e
protezione
1. In tutte le attività di
cui all’articolo 246, l’esposizione
dei lavoratori alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti
amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al
di sotto del valore limite fissato nell’articolo 254, in particolare
mediante le seguenti misure:
a) il numero dei lavoratori
esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da
materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso
possibile;
b) i lavoratori esposti devono
sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie
respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione
di amianto nell’aria e tale da garantire all’utilizzatore in ogni caso che
l’aria filtrata presente all’interno del DPI sia non superiore ad un decimo del
valore limite indicato all’articolo 254;
c) l’utilizzo dei DPI deve essere
intervallato da periodo di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal
lavoro, l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea
decontaminazione di cui all’articolo 256, comma 4, lettera d);
d) per la protezione dei
lavoratori addetti alle lavorazioni previste dall’art. 249, comma 3, si applica
quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente articolo;
e) i processi lavorativi devono
essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se
ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell’aria;
f) tutti i locali e le
attrezzature per il trattamento dell’amianto devono poter essere sottoposti a
regolare pulizia e manutenzione;
g) l’amianto o i materiali che
rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e
trasportati in appositi imballaggi chiusi;
h) i rifiuti devono essere
raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati
imballaggi chiusi su cui sarà apposta un’etichettatura indicante che contengono
amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformità
alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.
Articolo 252
Misure igieniche
1. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 249, comma 2, per tutte le attività di cui all’articolo 246, il
datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché:
a) i luoghi in cui si svolgono
tali attività siano:
1) chiaramente delimitati e
contrassegnati da appositi cartelli;
2) accessibili esclusivamente ai
lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro
funzione;
3) oggetto del divieto di fumare;
b) siano predisposte aree
speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di
contaminazione da polvere di amianto;
c) siano messi a disposizione dei
lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione
individuale;
d) detti indumenti di lavoro o
protettivi restino all’interno dell’impresa. Essi possono essere trasportati
all’esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di
operazioni, in contenitori chiusi, qualora l’impresa stessa non vi provveda o
in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le
vigenti disposizioni;
e) gli indumenti di lavoro o
protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti
civili;
f) i lavoratori possano disporre
di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in
ambienti polverosi;
g) l’equipaggiamento protettivo
sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni
utilizzazione: siano prese misure per riparare o sostituire l’equipaggiamento
difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione;
Articolo 253
Controllo dell’esposizione
1. Al fine di garantire il
rispetto del valore limite fissato all’articolo 254 e in funzione dei risultati
della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua
periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria
del luogo di lavoro tranne nei casi in cui ricorrano le condizioni previste dal
comma 2 dell’articolo 249. I risultati delle misure sono riportati nel
documento di valutazione dei rischi.
2. Il campionamento deve essere
rappresentativo dell’esposizione personale del lavoratore alla polvere
proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto.
3. I campionamenti sono
effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.
4. Il prelievo dei campioni deve
essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell’ambito del
servizio di cui all’articolo 31. I campioni prelevati sono successivamente
analizzati ai sensi del decreto del Ministro della sanità in data 14 maggio
1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 1996.
5. La durata dei campionamenti
deve essere tale da consentire di stabilire un’esposizione rappresentativa, per
un periodo di riferimento di 8 ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel
tempo.
6. Il conteggio delle fibre di
amianto è effettuato di preferenza tramite microscopia a contrasto di fase,
applicando il metodo raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità
(OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.
7. Ai fini della misurazione
dell’amianto nell’aria, di cui al comma l, si prendono in considerazione
unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e
una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza
sia superiore a 3:1.
Articolo 254
Valore limite
1. Il valore limite di
esposizione per l’amianto è fissato a 0,l fibre per centimetro cubo di aria,
misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di
lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione
di amianto nell’aria superiore al valore limite.
2. Quando il valore limite
fissato al comma l viene superato, il datore di lavoro individua le cause del
superamento e adotta il più presto possibile le misure appropriate per ovviare
alla situazione. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se
vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.
3. Per verificare l’efficacia
delle misure di cui al comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente ad
una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria.
4. In ogni caso, se
l’esposizione non può essere ridotta con altri mezzi è necessario l’uso di un
dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con Fattore di
Protezione Operativo tale da garantire tutte le condizioni previste
dall’articolo 251, comma 1, lettera b); l’utilizzo dei DPI deve essere
intervallato da periodi di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal
lavoro; l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea
decontaminazione di cui all’articolo 256, comma 4, lettera d).
5. Nell’ipotesi di cui al comma
4, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro
rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari, in funzione dell’impegno
fisico e delle condizioni climatiche.
Articolo 255
Operazioni lavorative particolari
1. Nel caso di determinate
operazioni lavorative in cui, nonostante l’adozione di misure tecniche
preventive per limitare la concentrazione di amianto nell’aria, è prevedibile
che questa superi il valore limite di cui all’articolo 254, il datore di lavoro
adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in
particolare:
a) fornisce ai lavoratori un
adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi
di protezione individuali tali da garantire le condizioni previste
dall’articolo 251, comma 1, lettera b);
b) provvede all’affissione di
cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di
esposizione;
c) adotta le misure necessarie
per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di
lavoro;
d) consulta i lavoratori o i loro
rappresentanti di cui all’articolo 46 sulle misure da adottare prima di
procedere a tali attività.
Articolo 256
Lavori di demolizione o rimozione
dell’amianto
1. I lavori di demolizione o di
rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai
requisiti di cui all’articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22.
2. Il datore di lavoro, prima
dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali
contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai
mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.
3. Il piano di cui al comma 2
prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno.
4. Il piano, in particolare,
prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:
a) rimozione dell’amianto o dei
materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di
demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un
rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali
contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b) fornitura ai lavoratori di
idonei dispositivi di protezione individuale;
c) verifica dell’assenza di
rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei
lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto;
d) adeguate misure per la
protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
e) adeguate misure per la
protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia
previsto il superamento dei valori limite di cui all’articolo 254, delle misure
di cui all’articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro
specifico;
g) natura dei lavori e loro
durata presumibile;
h) luogo ove i lavori verranno
effettuati;
i) tecniche lavorative adottate
per la rimozione dell’amianto;
l) caratteristiche delle
attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto
previsto dalla lettera d) ed e).
5. Copia del piano di lavoro è
inviata all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.
6. L’invio della
documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui
all’articolo 50.
7. Il datore di lavoro provvede
affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla
documentazione di cui al comma 4.
Articolo 257
Informazione dei lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 36, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi
siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro
rappresentanti, informazioni su:
a) i rischi per la salute dovuti
all’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali
contenenti amianto;
b) le specifiche norme igieniche
da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare;
c) le modalità di pulitura e di
uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;
d) le misure di precauzione
particolari da prendere nel ridurre al minimo l’esposizione;
e) l’esistenza del valore limite
di cui all’articolo 254 e la necessità del monitoraggio ambientale.
2. Oltre a quanto previsto al comma
l, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto
nell’aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall’articolo 254,
il datore di lavoro informa il più presto possibile i lavoratori interessati e
i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta
sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano
possibile la consultazione preventiva, il datore di lavoro informa
tempestivamente i lavoratori interessati e i loro rappresentanti delle misure
adottate.
Articolo 258
Formazione dei lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 37, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o
potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione
sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.
2. Il contenuto della formazione
deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di
acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e
di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:
a) le proprietà dell’amianto e i
suoi effetti sulla salute, incluso l’effetto sinergico del tabagismo;
b) i tipi di prodotti o materiali
che possono contenere amianto;
c) le operazioni che possono
comportare un’esposizione all’amianto e l’importanza dei controlli preventivi
per ridurre al minimo tale esposizione;
d) le procedure di lavoro sicure,
i controlli e le attrezzature di protezione;
e) la funzione, la scelta, la
selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione
delle vie respiratorie;
f) le procedure di emergenza;
g) le procedure di
decontaminazione;
h) l’eliminazione dei rifiuti;
i) la necessità della
sorveglianza medica.
3. Possono essere addetti alla
rimozione, smaltimento dell’amianto e alla bonifica delle aree interessate i
lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui
all’articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257.
Articolo 259
Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori addetti alle
opere di manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti
amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle
aree interessate cui all’articolo 246, prima di essere adibiti allo svolgimento
dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con
periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti ad un controllo
sanitario volto a verificare la possibilità di indossare Dispositivi di
Protezione Respiratoria durante il lavoro.
2. I lavoratori che durante la
loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli
esposti di cui all’articolo 243, comma 1, sono sottoposti ad una visita medica
all’atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico
competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni
mediche da osservare ed all’opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti
sanitari.
3. Gli accertamenti sanitari
devono comprendere almeno l’anamnesi individuale, l’esame clinico generale ed
in particolare del torace, nonché esami della funzione respiratoria.
4. Il medico competente, sulla
base dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del
lavoratore, valuta l’opportunità di effettuare altri esami quali la citologia
dell’espettorato, l’esame radiografico del torace o la tomodensitometria.
Articolo 260
Registro di esposizione e
cartelle sanitarie e di rischio
1. Il datore di lavoro, per i
lavoratori di cui all’articolo 246, che nonostante le misure di contenimento
della dispersione di fibre nell’ambiente e l’uso di idonei DPI, nella
valutazione dell’esposizione accerta che l’esposizione è stata superiore a
quella prevista dall’articolo 251, comma 1, lettera b), e qualora si siano
trovati nelle condizioni di cui all’articolo 240, li iscrive nel registro di
cui all’articolo 243, comma 1 e ne invia copia agli organi di vigilanza ed
all’ISPESL. L’iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea dovendosi
perseguire l’obiettivo della non permanete condizione di esposizione superiore
a quanto indicato all’articolo 251, comma 1, lettera b).
2. Il datore di lavoro, su
richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all’ISPESL copia dei documenti
di cui al comma l.
3. Il datore di lavoro, in caso
di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all’ISPESL la cartella
sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1.
4. L’ ISPESL provvede a
conservare i documenti di cui al comma 3 per un periodo di quaranta anni dalla
cessazione dell’esposizione.
Articolo 261
Mesoteliomi
1. Nei casi accertati di
mesotelioma, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 244,
comma 3.
Capo IV
Sanzioni
Articolo 262
Sanzioni per il datore di lavoro
e il dirigente
1. Il datore di lavoro e il
dirigente sono puniti:
f) con l’arresto da quattro a
otto mesi o con l’ammenda da 4.000
a 12.000 euro per la violazione degli articoli 223,
commi da 1 a
3, 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 236, comma 3, 237, 238,
comma 1, 239, comma 2, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1, 2 e 5, lett. b),
250, commi 1, 2 e 4, 251, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi da 1 a 4, 257, 258, 259, commi 1,
2 e 3, 260, commi 1;
g) con l’arresto da quattro a
otto mesi o con l’ammenda da 2.000
a 4.000 euro per la violazione degli articoli 223,
comma1, 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1 e 4, 240,
comma 3, 248, comma 1, 252;
h) con l’arresto fino a tre mesi
o con l’ammenda da 1.000 a
3.000 euro per la violazione degli articoli 250, comma 3, 256, commi 5 e 7;
i) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 3.000 a
18.000 euro per la violazione degli articoli 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253,
comma 3, 260, commi 2 e 3.
Articolo 263
Sanzioni per il preposto
1. Il preposto è punito nei
limiti dell’attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali
di cui all’articolo 19:
d) con l’arresto sino a due mesi
o con l’ammenda da 400 a
1.200 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5,
235, 236, comma 3, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1 e 2;
e) con l’arresto fino a un mese o
con l’ammenda da 200 a
800 euro per la violazione degli articoli 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1
e 4.
Articolo 264
Sanzioni per il medico competente
1. Il medico competente è punito:
d) con l’arresto fino a due mesi
o con l’ammenda da 1.000 a
4.500 euro per la violazione degli articoli 229, comma 3, primo periodo, e
comma 6, 230, 242, comma 4;
e) con l’arresto fino a un mese o
con l’ammenda da 200 a
800 euro per la violazione dell’articolo 243, comma 2.
Articolo 265
Sanzioni per i lavoratori
1. I lavoratori sono puniti con
l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da 100 a 400 euro per la
violazione dell’articolo 240, comma 2.
TITOLO X
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
CAPO I
Articolo 266
Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo
si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di
esposizione ad agenti biologici.
2. Restano ferme le disposizioni
particolari di recepimento delle norme comunitarie sull’impiego confinato di
microrganismi geneticamente modificati e sull’emissione deliberata
nell’ambiente di organismi geneticamente modificati.
Articolo 267
Definizioni
1. Ai sensi del presente titolo
s’ intende per:
a) agente biologico: qualsiasi
microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed
endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o
intossicazioni;
b) microrganismo: qualsiasi
entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire
materiale genetico;
c) coltura cellulare: il
risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi
pluricellulari.
Articolo 268
Classificazione degli agenti biologici
1. Gli agenti biologici sono
ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:
a) agente biologico del gruppo 1:
un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo 2:
un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio
per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma
disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo 3:
un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un
serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella
comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o
terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4:
un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e
costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato
rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma,
efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
2. Nel caso in cui l’agente
biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo
inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel
gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.
3. L’allegato XLVI riporta
l’elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4.
Articolo 269
Comunicazione
1. Il datore di lavoro che
intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2
o 3, comunica all’organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti
informazioni, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori:
a) il nome e l’indirizzo
dell’azienda e il suo titolare;
b) il documento di cui all’
articolo 271, comma 5.
2. Il datore di lavoro che è
stato autorizzato all’esercizio di attività che comporta l’utilizzazione di un
agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.
3. Il datore di lavoro invia una
nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti
che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto
di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente
classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.
4. Il rappresentante per la
sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1.
5. Ove le attività di cui al
comma 1 comportano la presenza di microrganismi geneticamente modificati
appartenenti al gruppo II, come definito all’articolo 4 del decreto legislativo
3 marzo 1993, n. 91, il documento di cui al comma 1, lettera b), è sostituito
da copia della documentazione prevista per i singoli casi di specie dal
predetto decreto.
6. I laboratori che forniscono un
servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 anche per
quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.
Articolo 270
Autorizzazione
1. Il datore di lavoro che
intende utilizzare, nell’esercizio della propria attività, un agente biologico
del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della sanità.
2. La richiesta di autorizzazione
è corredata da:
a) le informazioni di cui
all’articolo 269, comma 1;
b) l’elenco degli agenti che si
intende utilizzare.
3. L’autorizzazione è
rilasciata dai competenti uffici del Ministero della salute sentito il parere
dell’Istituto superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile.
L’accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per
l’autorizzazione ne comporta la revoca.
4. Il datore di lavoro in
possesso dell’autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero della
salute di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni
avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.
5. I laboratori che forniscono un
servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 4.
6. Il Ministero della salute
comunica all’organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni
concesse e le variazioni sopravvenute nell’utilizzazione di agenti biologici
del gruppo 4. Il Ministero della salute istituisce ed aggiorna un elenco di
tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali è stata comunicata
l’utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.
CAPO II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Articolo 271
Valutazione del rischio
1. Il datore di lavoro, nella
valutazione del rischio di cui all’articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte
le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico
e delle modalità lavorative, ed in particolare:
a) della classificazione degli
agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute
umana quale risultante dall’allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata
dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo
i criteri di cui all’articolo 268, commi 1 e 2;
b) dell’informazione sulle
malattie che possono essere contratte;
c) dei potenziali effetti
allergici e tossici;
d) della conoscenza di una
patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione
diretta all’attività lavorativa svolta;
e) delle eventuali ulteriori
situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire
sul rischio;
f) del sinergismo dei diversi
gruppi di agenti biologici utilizzati.
2. Il datore di lavoro applica i
principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi
accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo,
adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
3. Il datore di lavoro effettua
nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell’attività
lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e,
in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata.
4. Nelle attività, quali quelle
riportate a titolo esemplificativo nell’allegato XLIV, che, pur non comportando
la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il
rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può
prescindere dall’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274,
commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione
dimostrano che l’attuazione di tali misure non è necessaria.
5. Il documento di cui all’articolo
17 è integrato dai seguenti dati:
a) le fasi del procedimento
lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
b) il numero dei lavoratori
addetti alle fasi di cui alla lettera a);
c) le generalità del responsabile
del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
d) i metodi e le procedure
lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate;
e) il programma di emergenza per
la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico
del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
6. Il rappresentante per la
sicurezza è consultato prima dell’effettuazione della valutazione di cui al
comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.
Articolo 272
Misure tecniche, organizzative,
procedurali
1. In tutte le attività per
le quali la valutazione di cui all’articolo 271 evidenzia rischi per la salute
dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e
procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.
2. In particolare, il datore
di lavoro:
a) evita l’utilizzazione di
agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;
b) limita al minimo i lavoratori
esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
c) progetta adeguatamente i
processi lavorativi;
d) adotta misure collettive di
protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile
evitare altrimenti l’esposizione;
e) adotta misure igieniche per
prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente
biologico fuori dal luogo di lavoro;
f) usa il segnale di rischio
biologico, rappresentato nell’allegato XLV, e altri segnali di avvertimento
appropriati;
g) elabora idonee procedure per
prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;
h) definisce procedure di
emergenza per affrontare incidenti;
i) verifica la presenza di agenti
biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se
necessario o tecnicamente realizzabile;
l) predispone i mezzi necessari
per la raccolta, l’immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni
di sicurezza, mediante l’impiego di contenitori adeguati ed identificabili
eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
m) concorda procedure per la
manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici
all’interno del luogo di lavoro.
Articolo 273
Misure igieniche
1. In tutte le attività nelle
quali la valutazione di cui all’articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei
lavoratori, il datore di lavoro assicura che:
a) i lavoratori dispongano dei
servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché,
se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
b) i lavoratori abbiano in
dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti
separati dagli abiti civili;
c) i dispositivi di protezione
individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione,
provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima
dell’utilizzazione successiva;
d) gli indumenti di lavoro e
protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti
quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli
altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.
2. Nelle aree di lavoro in cui
c’è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare,
conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare
cosmetici.
Articolo 274
Misure specifiche per strutture
sanitarie e veterinarie
1. Il datore di lavoro, nelle
strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta
particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici
nell’organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e
al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta.
2. In relazione ai risultati
della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano
applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare
senza rischi per l’operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti
contaminati.
3. Nei servizi di isolamento che
ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da
agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4, le misure di contenimento da
attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono indicate
nell’allegato XLVII.
Articolo 275
Misure specifiche per i
laboratori e gli stabulari
1. Fatto salvo quanto
specificatamente previsto all’allegato XLVI, punto 6, nei laboratori
comportanti l’uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici
o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente
contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure di
contenimento in conformità all’allegato XLVII.
2. Il datore di lavoro assicura
che l’uso di agenti biologici sia eseguito:
a) in aree di lavoro
corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l’agente
appartiene al gruppo 2;
b) in aree di lavoro
corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se l’agente appartiene
al gruppo 3;
c) in aree di lavoro
corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l’agente appartiene
al gruppo 4.
3. Nei laboratori comportanti
l’uso di materiali con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni
per l’uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili
portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti
almeno a quelle del secondo livello di contenimento.
4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e
3 in cui
si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il cui uso può far
sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro
adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
5. Per i luoghi di lavoro di cui
ai commi 3 e 4, il Ministero della sanità, sentito l’Istituto superiore di
sanità, può individuare misure di contenimento più elevate.
Articolo 276
Misure specifiche per i processi
industriali
1. Fatto salvo quanto
specificatamente previsto all’allegato XLVII, punto 6, nei processi industriali
comportanti l’uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro
adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell’allegato XLVIII,
tenendo anche conto dei criteri di cui all’articolo 275.
2. Nel caso di agenti biologici
non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la
salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno
a quelle del terzo livello di contenimento.
Articolo 277
Misure di emergenza
1. Se si verificano incidenti che
possono provocare la dispersione nell’ambiente di un agente biologico
appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente
la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari
interventi, con l’obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.
2. Il datore di lavoro informa al
più presto l’organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i
lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell’evento, delle cause che
lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già
adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi.
3. I lavoratori segnalano
immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi
infortunio o incidente relativo all’uso di agenti biologici.
Articolo 278
Informazioni e formazione
1. Nelle attività per le quali la
valutazione di cui all’articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei
lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle
conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto
riguarda:
a) i rischi per la salute dovuti
agli agenti biologici utilizzati;
b) le precauzioni da prendere per
evitare l’esposizione;
c) le misure igieniche da
osservare;
d) la funzione degli indumenti di
lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro
corretto impiego;
e) le procedure da seguire per la
manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
f) il modo di prevenire il
verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le
conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura
ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto
indicato al comma 1.
3. L’informazione e la
formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano
adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno
quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni
cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Nel luogo di lavoro sono
apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure
da seguire in caso di infortunio od incidente.
CAPO III
SORVEGLIANZA SANITARIA
Articolo 279
Prevenzione e controllo
1. I lavoratori addetti alle
attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per
la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su
conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per
quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si
richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:
a) la messa a disposizione di
vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente
biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico
competente;
b) l’allontanamento temporaneo
del lavoratore secondo le procedure dell’articolo 42.
3. Ove gli accertamenti sanitari
abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso
agente, l’esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico
competente ne informa il datore di lavoro.
4. A seguito dell’informazione
di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del
rischio in conformità all’articolo 271.
5. Il medico competente fornisce
ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti
e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la
cessazione dell’attività che comporta rischio di esposizione a particolari
agenti biologici individuati nell’allegato XLVI nonché sui vantaggi ed
inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.
Articolo 280
Registri degli esposti e degli
eventi accidentali
1. I lavoratori addetti ad
attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un
registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l’attività svolta,
l’agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.
2. Il datore di lavoro istituisce
ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il medico
competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il
rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di
cui al comma 1 all’Istituto superiore di sanità, all’Istituto superiore per la
prevenzione e sicurezza sul lavoro e all’organo di vigilanza competente per
territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi
ne fanno richiesta, le variazioni intervenute;
b) comunica all’Istituto
superiore per la
Prevenzione e sicurezza sul lavoro e all’organo di vigilanza
competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori
di cui al comma 1 fornendo al contempo l’aggiornamento dei dati che li
riguardano e consegna al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie e di
rischio;
c) in caso di cessazione di
attività dell’azienda, consegna all’Istituto superiore di sanità e all’organo
di vigilanza competente per territorio copia del registro di cui al comma 1 ed
all’Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia del
medesimo registro nonché le cartelle sanitarie e di rischio;
d) in caso di assunzione di
lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione
allo stesso agente richiede all’ISPESL copia delle annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria
e di rischio;
e) tramite il medico competente
comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di
rischio, ed al rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi
contenuti nel registro di cui al comma 1.
4. Le annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio
sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro
e dall’ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad
agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare
infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza
periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine
tale periodo è di quaranta anni.
5. La documentazione di cui ai
precedenti commi è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto
professionale.
6. I modelli e le modalità di
tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio
sono determinati con decreto del Ministro della salute e del lavoro e della
previdenza sociale sentita la
Commissione consultiva permanente.
7. L’ISPESL trasmette
annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relativi alle risultanze
del registro di cui al comma 1.
Articolo 281
Registro dei casi di malattia e
di decesso
1. Presso l’ISPESL è tenuto un
registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all’esposizione ad
agenti biologici.
2. I medici, nonché le strutture
sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di malattia, ovvero di
decesso di cui al comma 1, trasmettono all’ISPESL copia della relativa
documentazione clinica.
3. Con decreto dei Ministri della
salute e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione
consultiva, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro di
cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione della documentazione di cui
al comma 2.
4. Il Ministero della salute
fornisce alla commissione CE, su richiesta, informazioni su l’utilizzazione dei
dati del registro di cui al comma 1.
Capo IV
Sanzioni
Articolo 282
Sanzioni a carico dei datori di
lavoro e dei dirigenti
1. Il datore di lavoro e i
dirigenti sono puniti:
a) con l’arresto da quattro a
otto mesi o con l’ammenda da 2.000
a 4.000 euro per la violazione degli articoli 269, commi
1, 2 e 3; 270, commi 1 e 4; 271, comma 2; 272; 273, comma 1; 274, commi 2 e 3;
275; 276; 277, comma 2; 278, comma 1, 2 e 4; 279, commi 1, 2, 280, commi 1 e 2;
b) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 3.000 a
euro 18.000 per la violazione dell’articolo 280, commi 3 e 4.
Articolo 283
Sanzioni a carico dei preposti
1. Il preposto è punito nei
limiti dell’attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali
di cui all’articolo 19:
a) con l’arresto da quattro a
otto mesi o con l’ammenda da 2.000
a 4.000 euro per la violazione degli articoli: 271,
comma 2; 272; 273, comma 1; 274, commi 2 e 3; 275; 276; 278, commi 1 e 4; 279,
commi 1 e 2.
Articolo 284
(Sanzioni a carico del medico
competente)
1. Il medico competente è punito
con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 per la violazione
dell’articolo 279, comma 3.
Articolo 285
(Sanzioni a carico dei
lavoratori)
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l’arresto fino a un mese o
con l’ammenda da euro 150 a
euro 600 per la violazione dell’articolo 277, comma 3;
b) con l’arresto fino a quindici
giorni o con l’ammenda da euro 103
a euro 309 per la violazione dell’articolo 277, comma 1.
Articolo 286
Sanzioni concernenti il divieto
di assunzione in luoghi esposti
1. Chiunque viola le disposizioni
di cui all’articolo 273, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 100 a
500 euro.
TITOLO XI
PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 287
Campo di applicazione
1. Il presente titolo prescrive
le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che
possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite
all’articolo 288.
2. Il presente titolo si applica
anche nei lavori in sotterraneo ove è presente un’area con atmosfere esplosive,
oppure è prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si possa
formare nell’ambiente.
3. Il presente titolo non si
applica:
a) alle aree utilizzate
direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso di esse;
b) all’uso di apparecchi a gas di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661;
c) alla produzione, alla
manipolazione, all’uso, allo stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di
sostanze chimicamente instabili;
d) alle industrie estrattive a
cui si applica il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
e) all’impiego di mezzi di
trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le
pertinenti disposizioni di accordi internazionali tra i quali il Regolamento
per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), l’Accordo europeo
relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili
interne (ADN), l’Organizzazione per l’Aviazione civile internazionale (ICAO),
l’Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonchè la normativa
comunitaria che incorpora i predetti accordi. Il presente titolo si applica
invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente
esplosiva.
Articolo 288
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo,
si intende per: «atmosfera esplosiva» una miscela con l’aria, a condizioni
atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o
polveri.
CAPO II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Articolo 289
Prevenzione e protezione contro
le esplosioni
1. Ai fini della prevenzione e
della protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi
e dei principi generali di tutela di cui all’articolo 15, il datore di lavoro
adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell’attività;
in particolare il datore di lavoro previene la formazione di atmosfere
esplosive.
2. Se la natura dell’attività non
consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro
deve:
a) evitare l’accensione di
atmosfere esplosive;
b) attenuare gli effetti
pregiudizievoli di un’esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza
dei lavoratori.
3. Se necessario, le misure di
cui ai commi 1 e 2 sono combinate e integrate con altre contro la propagazione
delle esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso,
ogniqualvolta si verifichino cambiamenti rilevanti.
Articolo 290
Valutazione dei rischi di
esplosione
1. Nell’assolvere gli obblighi
stabiliti dall’articolo 17, comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi
specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti
elementi:
a) probabilità e durata della
presenza di atmosfere esplosive;
b) probabilità che le fonti di
accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano
attive ed efficaci;
c) caratteristiche dell’impianto,
sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
d) entità degli effetti prevedibili.
2. I rischi di esplosione sono
valutati complessivamente.
3. Nella valutazione dei rischi
di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere
in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere
esplosive.
Articolo 291
Obblighi generali
1. Al fine di salvaguardare la
sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i principi fondamentali della
valutazione dei rischi e quelli di cui all’articolo 289, il datore di lavoro
prende i provvedimenti necessari affinché:
a) dove possono svilupparsi
atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la
salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in
modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;
b) negli ambienti di lavoro in
cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in
pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato
controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del
rischio, mediante l’utilizzo di mezzi tecnici adeguati.
Articolo 292
Coordinamento
1. Fermo restando quanto previsto
dal Titolo IV per i cantieri temporanei e mobili, qualora nello stesso luogo di
lavoro operino lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro è
responsabile per le questioni soggette al suo controllo.
2. Fermo restando la
responsabilità individuale di ciascun datore di lavoro e quanto previsto
dall’articolo 26, il datore di lavoro che è responsabile del luogo di lavoro,
coordina l’attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza
dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni,
di cui all’articolo 294, l’obiettivo,
le misure e le modalità di attuazione di detto coordinamento.
Articolo 293
Aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive
1. Il datore di lavoro ripartisce
in zone, a norma dell’allegato XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere
esplosive.
2. Il datore di lavoro assicura
che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui
all’allegato L.
3. Se necessario, le aree in cui possono
formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in pericolo la
sicurezza e la salute dei lavoratori sono segnalate nei punti di accesso a
norma dell’allegato LI.
Articolo 294
Documento sulla protezione contro
le esplosioni
1. Nell’assolvere gli obblighi
stabiliti dall’articolo 290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere
aggiornato un documento, denominato: «documento sulla protezione contro le
esplosioni».
2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve
precisare:
a) che i rischi di esplosione
sono stati individuati e valutati;
b) che saranno prese misure
adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo;
c) quali sono i luoghi che sono
stati classificati nelle zone di cui all’allegato XLIX;
d) quali sono i luoghi in cui si
applicano le prescrizioni minime di cui all’allegato L;
e) che i luoghi e le attrezzature
di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e
mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
f) che, ai sensi del Titolo III,
sono stati adottati gli accorgimenti per l’impiego sicuro di attrezzature di
lavoro.
3. Il documento di cui al comma 1
deve essere compilato prima dell’inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i
luoghi di lavoro, le attrezzature o l’organizzazione del lavoro abbiano subito
modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.
4. Il documento di cui al comma 1
è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo
17, comma 1.
Articolo 295
Termini per l’adeguamento
1. Le attrezzature da utilizzare
nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, già utilizzate o a
disposizione dell’impresa o dello stabilimento per la prima volta prima del 30
giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi di
cui all’allegato L, parte A, fatte salve le altre disposizioni che le
disciplinano.
2. Le attrezzature da utilizzare
nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, che sono a disposizione
dell’impresa o dello stabilimento per la prima volta dopo il 30 giugno 2003,
devono soddisfare i requisiti minimi di cui all’allegato L, parti A e B.
3. I luoghi di lavoro che
comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive devono soddisfare
le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.
Articolo 296
Verifiche
1. Il datore di lavoro provvede
affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20
o 21 ai sensi dell’allegato XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi
III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.
TITOLO XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E
DI PROCEDURA PENALE
Articolo 298
Principio di specialità
1. Quando uno stesso fatto è
punito da una disposizione prevista dal titolo I del presente decreto e da una
o più disposizioni previste negli altri titoli del medesimo decreto, si applica
la disposizione speciale.
Articolo 299
Esercizio di fatto di poteri
direttivi
1. Le posizioni di garanzia
relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e)
gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura,
eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi
definiti.
Articolo 300
Modifiche al decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231
1. L’articolo 25-septies del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:
«Art. 25-septies (Omicidio
colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla
tutela della salute e sicurezza sul lavoro)
1. In relazione al delitto di
cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell’articolo
55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge
123 del 2007 in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in
misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al
precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9,
comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal
comma 1, in
relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si
applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non
superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente
periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2,
per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di
cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione
delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una
sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna
per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni
interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei
mesi».
Articolo 301
Applicabilità delle disposizioni
di cui agli articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.
758
1. Alle contravvenzioni in
materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto
nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista
la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, si applicano le disposizioni
in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20 e
seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
Articolo 302
Definizione delle contravvenzioni
punite con la sola pena dell’arresto
1. Per le contravvenzioni
previste dal presente decreto e punite con la sola pena dell’arresto il giudice
applica, in luogo dell’arresto, la pena dell’ammenda in misura comunque non
inferiore a 8.000 euro e superiore a 24.000 euro, se entro la chiusura del dibattimento
di primo grado, risultano eliminate tutte le irregolarità, le fonti di rischio
e le eventuali conseguenze dannose del reato.
2. La sostituzione di cui al
comma 1 non è in ogni caso consentita:
a) quando la violazione abbia
avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro;
b) quando il fatto è stato
commesso da soggetto che abbia già riportato condanna definitiva per la
violazione di norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro,
ovvero per i reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale,
limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione
degli infortuni sul lavoro.
3. Nell’ipotesi prevista al comma
1, il reato si estingue decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della
sentenza senza che l’imputato abbia commesso ulteriori reati in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, ovvero quelli di agli articoli 589 e 590 del
codice penale, limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative
alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Articolo 303
Circostanza attenuante
1. La pena per i reati previsti
dal presente decreto e puniti con la pena dell’arresto, anche in via
alternativa, è ridotta fino ad un terzo per il contravventore che, entro i
termini di cui all’articolo 491 del codice di procedura penale, si adopera
concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di
vigilanza e delle evenutali conseguenze dannose del reato.
2. La riduzione di cui al comma 1
non si applica nei casi di definizione del reato ai sensi dell’articolo 302 del
presente decreto.
TITOLO XIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 304
Abrogazioni
1. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 3, comma 3, dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo sono abrogati:
a) il decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, il decreto del Presidente della
Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164, il decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l’articolo 64, il decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;
b) l’articolo 36 bis, commi 1 e 2
del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla
legge 5 agosto 2006 n. 248;
c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7
della legge 3 agosto 2007, n. 123;
d) ogni altra disposizione
legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo
medesimo incompatibili con lo stesso.
2. Con uno o più decreti
integrativi attuativi della delega prevista dall’articolo 1, comma 6 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, si provvede all’armonizzazione delle disposizioni
del presente decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono
rinvii a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma
1.
3. Fino all’emanazione dei decreti
legislativi di cui al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari
dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero ad altre disposizioni
abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alla corrispondenti
norme del presente decreto legislativo.
Articolo 305
Clausola di copertura finanziaria
1. Fatto salvo quanto disposto
dall’articolo 11, commi 1 e 2, dall’esecuzione del presente decreto, ivi
compreso quanto disposto dagli articoli 5 e 6, non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti
provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto attraverso una
diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche,
allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.
Articolo 306
Disposizioni finali
1. Le disposizioni contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 costituiscono
integrazione di quelle contenute nel presente decreto legislativo.
2. Le disposizioni di cui agli
articoli 17, comma 1, lettera a) e 28, nonché le altre disposizioni in tema di
valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative
disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci
decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana; fino a tale data continuano a trovare
applicazione le disposizioni previgenti.
3. Le disposizioni di cui al
Titolo VIII, Capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma
dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di
cui al Capo V del medesimo Titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.
4. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e
dello sviluppo economico, sentita la commissione consultiva permanente di cui
all’articolo 6, si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dell’Unione europea per le parti in
cui le stesse modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico
previste dagli allegati al presente decreto nonché da altre direttive già
recepite nell’ordinamento nazionale.
5. In via transitoria e per
un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, al fine di consentire il migliore adempimento dei compiti previsti dal
presente decreto, l’ISPESL continua ad avvalersi di forme contrattuali di
lavoro flessibili anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 36 del
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come da ultimo modificato
dall’articolo 3, comma 79 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.