Penale

Monday 27 September 2010

il Cyber stalking, ultima frontiera per un reato “à la page”

Fatto e diritto


Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di omissis ricorre in cassazione avverso l’ordinanza, in data 8.01.2010, con cui il Tribunale dello stesso centro in sede di riesame ha revocato il provvedimento di sequestro preventivo dell’autovettura “Porche omissis” targataomissis a carico di V. W. disposto il 28.12.2009 dal GIP in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S. 2° comma lett. a).
Il ricorrente denuncia violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto che, nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provoca incidente stradale ai sensi del comma 2 bis dell’art. 186 C.d.S., solo ove sia superato il limite di 1,5 di tasso alcolemico previsto dalla lettera c) è prevista la confisca obbligatoria dell’autovettura, mentre nelle altre ipotesi di tasso inferiore a tale limite consegue solo il fermo amministrativo.
Il Procuratore in premessa riporta gli ultimi tre periodi dell’art. 186 comma 2: «Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell’articolo 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore. La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.».
Dalla lettera di tale disposizione il Procuratore ricorrente rileva che la confisca del veicolo è sempre disposta anche «nel caso di cui al comma 2-bis» e, quindi, in ogni ipotesi di incidente stradale cagionato da guidatore in stato di ebbrezza indipendentemente dal valore del tasso alcolemico (ovviamente con esclusione di quello al di sotto del limite minimo di cui alla lett. a); il limitarla, come fa il Tribunale, alla sola ipotesi di cui alla lettera c) dello stesso secondo comma la renderebbe assolutamente incomprensibile e, comunque, superflua, essendo già espressamente prevista, ed indipendentemente dall’aver cagionato un incidente, la confisca in caso di guida di un autoveicolo qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.
Il V. ha presentato memoria difensiva.
L’unico motivo posto a base del ricorso è infondato.
È opportuno riportare per esteso anche la disposizione di cui al comma 2 bis del citato art. 186 C.d.S.: «Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli artt. 222 e 223».
Ciò che emerge immediatamente dalla lettura di tale disposizione è che le pene di cui al comma 2, quindi, quelle relative sia alla lettera a) che b) e c), quando il guidatore in stato di ebbrezza provoca un incidente, sono raddoppiate ed è sempre disposto il fermo amministrativo dell’autovettura. Dunque, da un punto di vista sanzionatorio il legislatore ha diversificato le situazioni tra chi conduce tout-court l’automobile in stato di ebbrezza con quella di chi in tale stato provoca un incidente, quest’ultima ritenuta, ovviamente più grave, in quanto più pericolosa socialmente. L’avere poi, il legislatore, inserito l’eccezione “fatto salvo quanto previsto dalla lett. c)”, non può avere altro significato di quello che, qualora il tasso alcolemico del guidatore che ha provocato l’incidente superi il valore di 1,5, solo in tal caso va obbligatoriamente disposta la confisca dell’autovettura. Che l’inciso “fatto salvo “si riferisca alla disposizione relativa alla confisca obbligatoria del comma 2, deriva dalla sua correlazione con il fermo amministrativo, che riguarda, appunto, come la confisca, una sottrazione dell’autovettura alla disponibilità dell’indagato, sia pure momentanea. L’eccezione, se si accede all’interpretazione data alla norma dal Tribunale, ha un suo significato logico e coerente con tutta la disposizione dell’art. 186. Se si fosse voluto estendere la confisca anche alle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 2, non avrebbe avuto alcun senso prevedere anche il fermo amministrativo del veicolo, potendo l’A.G. a questo punto disporre il sequestro preventivo anche per tali ipotesi finalizzato alla confisca obbligatoria. Ed è proprio la previsione del fermo amministrativo che ha indotto il legislatore a precisare che per l’ipotesi di cui alla lettera c) resta applicabile la confisca obbligatoria.
Non è corretto affermare da parte del ricorrente che, se si accede all’interpretazione del Tribunale, l’inserimento dell’inciso è pleonastico, sul rilievo che la confisca per l’ipotesi di cui alla lettera c), indipendentemente dall’aver provocato un incidente, già è sancita. A contrario se l’inciso “fatto salvo…” non fosse stato inserito nel contesto del comma 2 bis, sarebbe sorto il dubbio interpretativo che, previsto il raddoppio delle pene, seguiva per tutte le ipotesi il solo fermo amministrativo dell’autovettura.
A sostegno della sua tesi il Procuratore di omissis argomenta che la formulazione dell’ultimo periodo del secondo comma dell’articolo 186 del codice della strada è il frutto di una modifica intervenuta in sede di conversione del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 ad opera della legge 24 luglio 2008, n. 125. Il testo di tale periodo originariamente contenuto nel decreto legge, infatti, era così concepito: «La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2 bis», con ciò riferendosi soltanto alla possibilità di affidare il veicolo in sequestro in custodia al trasgressore; in sede di conversione esso venne modificato appunto nel senso prima ricordato, e cioè: «La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis», essendo evidente che il legislatore, nel convertire il decreto in legge, intese proprio estendere anche la disposizione relativa alla confisca obbligatoria del veicolo a tutte le ipotesi di incidenti stradali cagionati da guidatore in stato di ebbrezza.
L’assunto, ancorché suggestivo, non convince sul piano di un’interpretazione unitaria dell’intera norma.
Se il legislatore ha usato il termine “procedura” ha certamente considerato il suo significato applicativo.
Il termine, secondo l’accezione giuridica classica, si riferisce ad una serie di adempimenti formali posti in essere nell’ambito del procedimento penale dal giudice, o anche con il concorso delle altre parti del processo, e/o solo da queste per giungere alla conclusione di un attività endoprocessuale o dello stesso processo.
Così definita l’accezione di procedura, indubbiamente la confisca non può definirsi tale, anzi, alla luce delle sentenze di questa Corte a Sezioni unite del 25.02.2010 n. 23428 (le Sezioni Unite, componendo il contrasto interpretativo insorto in proposito, hanno stabilito che la confisca del veicolo prevista in caso di condanna per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, così come per quella di guida in stato di ebbrezza, ha natura di sanzione penale accessoria e che la stessa, in quanto tale, non può essere disposta in relazione agli illeciti commessi prima dell’entrata in vigore delle norme che l’hanno introdotta) e della Corte Costituzionale n. 196/2010, è sicuramente una sanzione penale, sia pure accessoria.
Se, dunque, il legislatore avesse voluto estendere, con riguardo alla condotta di cui al comma 2 bis dell’art. 186 C.d.S., la confisca obbligatoria anche alle ipotesi di cui alle lettere a) e b) previste dal comma 2, in ragione della sua natura sostanziale (e non procedurale), l’avrebbe esplicitamente sancito.
Dunque, appare corretta l’interpretazione del Tribunale secondo cui per dare un significato al rinvio contenuto nell’ultima parte della disposizione del comma 2, sotto la lettera c), esso deve intendersi limitato alla “mera procedura” ivi disciplinata in materia di confisca e custodia, intendendosi che anche il provvedimento di fermo di cui al comma 2 bis, applicabile alle sole ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’art. 186, dovrà essere disposto dal giudice con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena, salvo il veicolo appartenga a persona estranea al reato, nonché che il veicolo sottoposto a fermo potrà essere affidato in custodia allo stesso trasgressore, salvo abbia commesso in precedenza altre violazioni.
Da ultimo il ricorrente aggiunge, quale altro argomento a conforto della sua proposizione interpretativa, che l’art. 186 del codice della strada deve essere letto alla luce della normativa comunitaria ed, in particolare, della Raccomandazione del 17.1.2001 n. 2001/115/CE (per adeguarsi alla quale il nostro Legislatore intervenne, d’urgenza, con il decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 che modificò per la prima volta l’art. 186 del codice della strada). Raccomandazione con cui la Commissione dell’Unione Europea ha invitato gli Stati membri a imporre per legge un tasso massimo alcolemico pari o inferiore a 0,5 mg/ml per tutti i conducenti a veicoli a motore, nonché di istituire un test dell’aria. Secondo la Commissione Europea il limite massimo del tasso alcolemico dello 0,5 mg/ml non è casuale, ma è calibrato sulla pericolosità concreta della condotta di guida violatrice del detto limite; la Raccomandazione stabilisce, inoltre, espressamente che con un tasso alcolemico tra lo 0,5 e lo 0,8 mg/ml il rischio di coinvolgimento in incidenti stradali aumenta del 100% rispetto a chi presenta un tasso pari a zero. Poiché le norme che, attuando obiettivi di sanità pubblica, limitano la libertà di circolazione, come appunto la ricordata Raccomandazione del 17.1.2001 n. 2001/115/CE, devono ritenersi di stretta interpretazione.
Il richiamo alla normativa europea è senz’altro conferente ma il legislatore, come già osservato, uniformandosi alla direttiva, e, valutando indubbiamente più grave la condotta descritta nel comma 2 bis, ha previsto per essa il raddoppio delle pene ed il fermo amministrativo per le ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 2, diversificando in tal modo le due situazioni penalmente rilevanti.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso.