Imprese ed Aziende

Tuesday 29 March 2005

Il Consiglio di Stato circa la legittimazione a ricorrere avverso la concessione di autorizzazione al commercio rilasciata ad un concorrente

Il Consiglio di Stato circa la legittimazione a ricorrere avverso la concessione di autorizzazione al commercio
rilasciata ad un concorrente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Quinta Sezione

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n.r.g. 9215 del 2004, proposto dalla s.p.a. “Supermercati
PAM”, rappresentata e difesa dagli avv. ti Leonardo Lavitola
e Antonio Milo e con essi elettivamente domiciliata presso lo studio del primo,
in Roma, via Costabella, n. 23,

contro

il Comune di Avezzano
rappresentato e difeso dagli avv. ti Giampiero Nicoli,
Giancarlo Paris e Giorgio Sucapane e presso lo studio
del secondo di essi elettivamente domiciliato, in Roma, via della Conciliazione,
n. 44,

e nei confronti

della s.c.a.r.l.
Coop. Centro Italia,
rappresentata e difesa dall’avv. Alarico Mariani Marini presso il quale è
elettivamente domiciliata in Roma, via Maria Cristina, n. 8 (studio legale
Gobbi),

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale dell’Abruzzo – L’Aquila, n. 25/2004, pubblicata il 27
gennaio 2004.

Visto il ricorso con i relativi
allegati;

Visto l’atto di costituzione in
giudizio delle parti sopra indicate;

Viste le memorie prodotte dalle parti
a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto l’art. 26 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000,
n. 205;

Designato relatore, alla camera di
consiglio del 30 novembre 2004, il consigliere Giuseppe Farina ed uditi,
altresì, gli avvocati, Lavitola e Mariani Marini come
da verbale d’udienza;

Richiamata la comunicazione, fatta ai
difensori che hanno partecipato alla camera consiglio, sulla possibilità di introitare
a sentenza il ricorso in esame;

Ritenuto e
considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. Ritenuto

1.1. che,
con ricorso presentato al Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo –
L’Aquila, la società indicata in epigrafe ha impugnato il provvedimento 16
settembre 2003, n. 2, del Comune di Avezzano, con il
quale è stata data autorizzazione alla s.c.a r.l. Centro Italia di aprire un “centro commerciale di grande
struttura” per 9267,6 metri quadrati, articolato in un esercizio di “grande
struttura di vendita”, in due “medie strutture” ed in ventotto
esercizi di “vicinato”;

1.2.che la società ricorrente
chiariva di aver presentato domanda di apertura di una
grande struttura di vendita su area adiacente a quella della società intimata;

1.3. che con
il ricorso introduttivo si lamentava:

1.3.1. illegittimità
della concessione di ampliamento del 20% della superficie di vendita, rispetto
a quella complessiva degli esercizi “accorpati”, in violazione degli artt. 11 e
12 della legge reg.le
Abruzzo 9 agosto 1999, n. 62;

1.3.2. illegittimità
della destinazione di 3.200 metri quadrati alla vendita di prodotti alimentari,
contro i 1.235,33 assentibili (oppure 1.482,39, se incrementati del 20%), e
della destinazione di 6.427 metri quadrati alla vendita di prodotti non
alimentari, contro i 6.788 assentibili;

1.3.3. omessa
valutazione, da parte della “conferenza di servizi” di cui all’art. 9, comma 3,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, della richiesta di ampliamento
del 20% delle superfici “accorpate”;

1.4. che il
Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso, con l’impugnata
sentenza n. 25/2004, deliberata il 17 dicembre e pubblicata il 27 gennaio 2004,
pronunciata in applicazione dell’art. 26 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034;

1.5. che la
società ha proposto appello contro la sentenza in questione, lamentando sia
violazione degli artt. 21 e 26 della citata legge n. 1034 del 1971, con
riguardo alla pronuncia di una sentenza “semplificata”, sia violazione degli
artt. 11, 12 e 23 della citata legge reg.le n. 62 del 1999 e dell’art. 4
del d. lgs. n. 114 del 1998;

1.6. che gli
intimati Comune di Avezzano e s.c.a
r.l. Centro Coop. si sono costituiti per resistere
all’appello;

1.7. che il
ricorso è stato chiamato alla camera di consiglio del 30 novembre 2004, con
avvertimento ai difensori delle parti presenti della possibilità di una
pronuncia di una sentenza succintamente motivata, come previsto dall’art. 26
della l. n. 1034 del 1971 (art. 9
l. 21 luglio 2000, n. 205);

1.8. che,
dopo la discussione in camera di consiglio ed il passaggio in decisione del
giudizio, la parte appellante ha depositato un documento nella segreteria della
Sezione.

2. Considerato:

2.1. che non
è possibile prendere visione del documento predetto, perché tardivamente
depositato;

2.2. che il
ricorso introduttivo, per annullamento del provvedimento rilasciato, in favore
della cooperativa intimata, il 16 settembre 2003, è proposto dalla società, ora
appellante, che ha dichiarato di aver presentato domanda di autorizzazione ad
aprire una grande struttura di vendita in area adiacente a quella della stessa
società intimata;

2.3. che
anche nel ricorso in appello si chiarisce (pag. 2) che l’impresa appellante “ha
richiesto anch’essa il rilascio” di una analoga autorizzazione;

2.4. che la
posizione di mera richiedente di una autorizzazione non concreta una situazione
soggettiva di interesse qualificato e differenziato, idonea a legittimare
all’impugnazione di un provvedimento di analogo contenuto ormai rilasciato ad
altro soggetto, ma realizza una situazione di semplice aspettativa, consistente
nella possibile, ma non necessaria acquisizione di una futura posizione di
vantaggio. A questa situazione di “attesa” l’ordinamento non appresta tutela,
nel senso di far verificare la legittimità delle misure ampliative
adottate nei riguardi dei potenziali concorrenti, ma
attuali esercenti l’attività autorizzata;

2.5. che, in
ogni caso, non è denunciata la violazione di norme che limitino l’apertura di
centri commerciali a distanza prestabilite;

2.6. che,
ancora, le censure si fermano alla presunta violazione di disposizioni
riguardanti l’ampliamento di un quinto della superficie che sarebbe spettata,
sicché neppure sotto questo profilo può ammettersi l’esistenza di un
pregiudizio per la situazione soggettiva di chi aspira ad una autorizzazione
consimile;

2.7. che la
verifica del difetto di legittimazione attiva alla proposizione del ricorso
introduttivo si risolve nella verifica della regolarità dei presupposti a base
dell’originario ricorso e che il difetto stesso è rilevabile d’ufficio, ove,
come nel caso in esame, non abbia formato oggetto di pronuncia del giudice di
prime cure (Ad. plen. 22 dicembre
1982, n. 21 e giurisprudenza conforme successiva. Fra le più recenti: VI
sez. 26 maggio 2003, n. 2883 e 17 luglio 2001, n. 3962);

2.8. che, di
conseguenza, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile;

2.9. che le
spese seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in dispositivo,
tenuto conto del numero delle decisioni adottate, nei confronti delle parti,
sui ricorsi introitati nella medesima camera di consiglio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quinta) pronunciando sull’appello n. 9215 del 2004,
dichiara inammissibile il ricorso introduttivo, in riforma della sentenza
impugnata.

Condanna la società appellante al
pagamento della complessiva somma di mille euro, per spese del giudizio, in
favore, in parti eguali, delle resistenti.

Ordina che la presente decisione sia
eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, dal Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del
30 novembre 2004, con l’intervento dei Signori:

Raffaele Carboni Presidente

Giuseppe Farina rel. est. Consigliere

Aniello Cerreto Consigliere

Nicolina Pullano
Consigliere

Michele Corradino Consigliere

L’ESTENSORE IL
PRESIDENTE

f.to Giuseppe Farina f.to Raffaele
Carboni

IL SEGRETARIO

f.to Gaetano Navarra

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 11 marzo 2005

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

f.to Antonio Natale