Penale

Tuesday 28 September 2004

Il Consiglio dei Ministri spinge per una migliore gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

Il Consiglio dei Ministri spinge per una migliore gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali.

  Art. 1

(Delega)

Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla approvazione della presente legge, uno o più decreti legislativi che abbiano ad oggetto:

la previsione di una disciplina omogenea avuto riguardo allesecuzione del sequestro ed allamministrazione dei beni sequestrati e confiscati nel processo penale e nel procedimento di prevenzione;

la previsione di disposizioni finalizzate a regolamentare lesecuzione del sequestro su beni mobili, crediti, beni immobili, beni registrati, beni aziendali organizzati per lesercizio di una impresa, azioni, quote sociali e strumenti finanziari;

la modifica ed il riordino della disciplina vigente in materia di custodia, gestione, destinazione e distruzione dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali;

la previsione della disciplina degli effetti fiscali del sequestro;

listituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una Commissione di alta vigilanza sui beni sequestrati o confiscati alle organizzazioni criminali, composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri dellInterno, della Giustizia e dellEconomia e delle finanze nonchè della Procura Nazionale Antimafia, con compiti di:

osservazione e analisi sul fenomeno delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali al fine di elaborare e proporre strategie di contrasto allaccumulazione illegale di ricchezza da parte delle associazioni criminali;

indirizzo, qualora emergano situazioni di conflitto tra i competenti comitati provinciali di cui allart. 3 lettera f), in ordine a compendi patrimoniali o aziendali che siano situati sul territorio di diverse province;

impulso, in materia di assegnazione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali.

2. Restano escluse dallambito della presente delega le disposizioni normative relative a sequestri e confische di tabacchi, stupefacenti e armi in seguito ad attività di contrasto al contrabbando ed al traffico di sostanze stupefacenti e di armi.

Art. 2

(Principi e criteri direttivi)

I decreti concernenti la modifica ed il riordino della disciplina vigente in materia di custodia, gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali si ispirano ai seguenti principi e criteri direttivi:

la custodia, lamministrazione, la gestione, la destinazione dei beni sequestrati o confiscati alle organizzazioni criminali siano affidati allAgenzia del demanio che, per il perseguimento dei suoi obiettivi, si avvalga di una struttura appositamente dedicata, articolata a livello centrale e periferico;

lazione dellAgenzia del demanio si conformi a criteri di efficienza, economicità ed efficacia ed al perseguimento delle finalità pubbliche; la gestione delle attività e dei beni sia ispirata a criteri di imprenditorialità e tenda, ove possibile, allincremento della loro redditività;

lAgenzia del demanio invii alla Commissione di alta vigilanza, di cui allarticolo 1, comma 1, lettera e), una relazione semestrale sul fenomeno delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali nonchè sullandamento e sui problemi della gestione e della destinazione degli stessi;

lAgenzia del demanio, anche attraverso apposite deleghe:

sia responsabile della custodia, dellamministrazione, della gestione e della destinazione dei beni sequestrati o confiscati;

nomini e revochi gli amministratori, di regola tra funzionari di comprovata capacità tecnica appartenenti a Pubbliche Amministrazioni, previo nulla osta dellAutorità giudiziaria procedente sino a quando la confisca non sia divenuta definitiva, ed in ogni caso con comunicazione al Prefetto ed al Procuratore Distrettuale antimafia territorialmente competenti;

intrattenga direttamente i rapporti con lAutorità giudiziaria, con obblighi di informazione e di rendiconto;

provveda agli adempimenti fiscali relativi ai beni sequestrati, ivi compresi quelli contabili e quelli a carico del sostituto dimposta;

lAgenzia del demanio, anche attraverso apposite deleghe, possa compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con espressa previsione del potere di:

proporre al Prefetto competente la modifica della destinazione urbanistica o duso del bene sequestrato o confiscato, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo uso per scopi di ordine pubblico, sicurezza, altre utilità pubbliche o sociali, tutela dellambiente, dellecosistema e dei beni culturali, garantendo altresì la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, semprechè le opere non siano state realizzate su aree assoggettate da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti, a vincolo di inedificabilità; a tal fine il Prefetto convoca la conferenza dei servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241;

proseguire, riattivare o riconvertire attività imprenditoriali semprechè le stesse non versino in situazione di dissesto irreversibile;

sciogliersi, nellesercizio di attività imprenditoriali, dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di assunzione dellincarico, salvi i casi di contratti di lavoro subordinato o di locazione di immobili, nel caso in cui il bene sia sequestrato o confiscato al locatore, ed i contratti medesimi non risultino simulati o illecitamente stipulati;

impugnare, nel caso di sequestro di quote di società in percentuale non inferiore ad una determinata soglia dellintero capitale, le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione o estinzione della società nonché di ogni altra modifica dello statuto che possa recare pregiudizio agli interessi della custodia giudiziale;

disporre, nei casi previsti dalla legge, la distruzione del bene sequestrato o confiscato;

ottenere, nel caso di sequestro o confisca di beni in comunione, che lamministratore di cui alla lettera d), numero 2), sia nominato amministratore giudiziale dal giudice civile, con procedura in camera di consiglio, sentite le parti; sia fatta salva, comunque, la possibilità di indennizzo per gli altri comproprietari, ove abbiano ricevuto pregiudizio dalla gestione del bene in comunione;

chiedere per limpresa gestita lammissione alle procedure esecutive concorsuali;

per i beni in sequestro e per quelli confiscati sino a quando la confisca non sia divenuta definitiva, gli atti di straordinaria amministrazione siano compiuti previa autorizzazione dellAutorità giudiziaria che verifica se dal compimento dellatto derivi pregiudizio per il procedimento in corso o per i creditori ed i terzi; lautorizzazione sia reclamabile;

lamministratore di cui alla lettera d), numero 2), abbia la qualifica di pubblico ufficiale nellesercizio delle sue funzioni e provveda alla gestione dei beni secondo le direttive dellAgenzia del demanio, fornisca i rendiconti della sua attività ed esprima, se richiesto, la propria valutazione in ordine alla possibilità di prosecuzione o ripresa dellattività produttiva; lamministratore possa essere affiancato da ausiliari di comprovata onorabilità e dotati di specifiche competenze professionali; la procedura di nomina sia sottoposta alle condizioni di cui alla lettera d), numero 2);

per la gestione delle imprese, per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali, nonché per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, lo Stato garantisca i debiti contratti con le istituzioni creditizie ed i relativi crediti siano soddisfatti in prededuzione a norma dell’articolo 111, comma 1, numero 1) della legge fallimentare;

per le imprese sequestrate siano individuate procedure di ristrutturazione economica e finanziaria, adattando a tal fine gli strumenti previsti dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

la tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati sia disciplinata secondo i seguenti criteri:

sia effettuata con riferimento alle categorie reddituali previste dal Testo Unico delle Imposte sui redditi;

sia effettuata in via provvisoria, in attesa dellindividuazione del soggetto passivo dimposta a seguito della confisca o della revoca del sequestro;

sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni sequestrati, il sostituto dimposta applichi laliquota stabilita dalle disposizioni vigenti per le persone fisiche.

Art. 3

(Interventi correttivi)

Il Governo è altresì delegato ad emanare, con gli stessi decreti legislativi di cui all’articolo 1, disposizioni di integrazione e di modifica della legge 31 maggio 1965, n. 575, e di quelle ad essa collegate in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

estensione al Procuratore distrettuale antimafia del potere di proporre lapplicazione delle misure di prevenzione ed attribuzione al Procuratore nazionale antimafia del potere di impulso e coordinamento dellattività dei Procuratori distrettuali per lapplicazione delle misure di prevenzione;

possibilità di mantenere le misure di prevenzione patrimoniali disgiuntamente da quelle personali antimafia, anche nel caso in cui queste siano estinte o revocate, purché a carico del soggetto proposto siano evidenziati, per lepoca di acquisizione dei beni, indizi circa lappartenenza ad associazione mafiosa ed i beni risultino di valore sproporzionato al reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica in rapporto al tempo dellacquisizione;

possibilità , nei casi indicati sub b), di integrare le misure di prevenzione patrimoniali in relazione ai beni successivamente individuati;

abrogazione della previsione che subordina, qualora sia in corso un procedimento penale, lefficacia della confisca emessa in procedimento di prevenzione a quella disposta nel procedimento penale, facendo salve le esigenze di tutela della parte civile costituita nel giudizio penale;

previsione che, in caso di morte del proposto, il giudizio per lapplicazione delle misure di prevenzione patrimoniali prosegua nei confronti degli eredi o dei legatari;

individuazione di criteri e di rapide procedure di assegnazione o destinazione dei beni confiscati, per finalità istituzionali o sociali, allo Stato, ad Enti pubblici non economici, a Regioni, a Enti locali e loro consorzi, nonché agli altri soggetti di cui allarticolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ferme restando le priorità in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso e delle vittime delle richieste estorsive e dellusura; latto di assegnazione o destinazione è adottato dallAgenzia del demanio su decisione di un apposito comitato provinciale, composto dal Prefetto, che lo presiede, dal Procuratore distrettuale antimafia e dal Direttore della Filiale dellAgenzia del demanio territorialmente competenti o loro delegati;

previsione del potere di revocare lassegnazione o la destinazione dei beni in relazione al loro mancato uso da parte dellassegnatario o alla loro utilizzazione in modo non conforme alle finalità indicate nellatto di assegnazione; latto di revoca è adottato dallAgenzia del demanio su decisione del comitato di cui alla lettera f);

previsione del divieto generalizzato di vendita dei beni immobili confiscati definitivamente, salvo casi espressamente individuati per la tutela del compendio aziendale e dei terzi in buona fede;

previsione di ulteriori procedure di distruzione o demolizione dei beni confiscati, rispetto a quelle già previste dalle norme vigenti, esclusivamente per motivi di ordine pubblico, sicurezza, altre utilità pubbliche o sociali, tutela dellambiente, dellecosistema e dei beni culturali, e qualora non sia possibile il loro uso; latto di distruzione o demolizione è adottato dallAgenzia del demanio su decisione del comitato di cui alla lettera f);

previsione di ulteriori procedure sulluso della forza pubblica al fine di garantire lefficacia delle azioni dellAgenzia del demanio, nonché la sicurezza dei beni sequestrati o confiscati sul territorio, su decisione del comitato di cui alla lettera f);

previsione della procedura di revisione della decisione definitiva sulla confisca nel procedimento di prevenzione, ad istanza di chiunque ne abbia interesse, secondo i seguenti principi:

ammissibilità in ogni tempo della revisione del provvedimento definitivo di confisca:

se i fatti posti a fondamento del provvedimento non possono conciliarsi con quelli stabiliti in una sentenza penale irrevocabile;

se il provvedimento è conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dagli articoli 3 e 479 del codice di procedura penale;

se dopo la confisca sono sopravvenute o si scoprono nuovi elementi di fatto che, soli o uniti a quelli già valutati, dimostrano che la confisca non poteva essere disposta;

se è dimostrato che la confisca venne disposta in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di altro fatto previsto dalla legge come reato;

competenza della Corte dappello, nel cui distretto si trova i1 giudice che ha disposto in primo grado la misura di prevenzione;

garanzia del contraddittorio delle parti;

impugnabilità per Cassazione dellordinanza che dichiara inammissibile la richiesta di revisione;

previsione che, in caso di accoglimento della richiesta di revisione, la Corte dappello rinvii il procedimento ad altra sezione dello stesso Tribunale che ha emesso il provvedimento impugnato;

regolamentazione dei rapporti tra procedure concorsuali o azioni esecutive e misure di prevenzione patrimoniale, con prevalenza di queste ultime e con previsione di regole per la salvaguardia delle ragioni dei terzi creditori di buona fede;

previsione di procedure e sanzioni anche penali nei casi in cui siano scoperti negozi giuridici finalizzati allelusione delle misure di prevenzione;

previsione dellapplicazione dei principi contenuti nel presente articolo anche nel caso di sequestro e confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies della legge 7 agosto 1992, n. 356;

semplificazione delle modalità di versamento direttamente presso le competenti sezioni della Tesoreria provinciale dello Stato dei proventi derivanti dalla gestione dei beni confiscati.

Art. 4

(Copertura finanziaria)

Agli eventuali oneri derivanti dallattuazione dellarticolo 2, lettera h), si provvede ai sensi dellarticolo 7, comma 2, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione allunità previsionale di base 3.2.4.2 “Garanzie dello Stato”, iscritta nello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2004 e corrispondenti per gli anni successivi.

Il Ministro delleconomia e delle finanze provvede al monitoraggio degli eventuali oneri di cui al comma 1, anche ai fini delladozione dei provvedimenti correttivi di cui allarticolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera i-quater) della medesima legge.