Imprese ed Aziende
Il Consiglio CE vara il regolamento per la tutela dei prodotti tipici. Consiglio CE, Regolamento 8 aprile 2003, n.692
Il Consiglio CE vara il regolamento per la tutela dei prodotti tipici
Consiglio CE, Regolamento 8 aprile 2003, n.692
che modifica il regolamento (CEE) n.2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 17 aprile 2003, L 99)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale, visto il parere del Comitato delle regioni, considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n.2081/92 non si applica né ai prodotti del settore vitivinicolo né alle bevande spiritose. Per evitare un’assenza di protezione, sembra tuttavia opportuno includere l’aceto di vino nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 1. Per rispondere alle attese di taluni produttori, risulta inoltre necessario ampliare l’elenco di prodotti agricoli di cui all’allegato II del regolamento (CEE) n.2081/92. È altresì opportuno includere nell’elenco di cui all’allegato I del suddetto regolamento le derrate derivanti da prodotti dell’allegato I del trattato sottoposti a lieve trasformazione.
(2) L’allegato I del regolamento (CEE) n.2081/92, contenente i prodotti alimentari che possono essere registrati, include fra l’altro le acque minerali naturali e le acque di sorgente. L’esame delle domande di registrazione ha evidenziato molteplici problemi. Essi riguardano l’esistenza di nomi identici per acque distinte, l’esistenza di nomi di fantasia che non sono coperti dalle disposizioni del suddetto regolamento, nonché il fatto che i nomi di cui trattasi mal si prestano alla registrazione ai sensi di tale regolamento, in particolare tenuto conto delle conseguenze derivanti dall’articolo 13. Tali problemi hanno suscitato molteplici conflitti pratici al momento dell’attuazione del suddetto regolamento.
(3) Le acque minerali e le acque di sorgente sono già oggetto della direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento della legislazione degli Stati membri sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. Benché tale direttiva non abbia esattamente la stessa finalità del regolamento (CEE) n.2081/92, essa offre tuttavia una regolamentazione sufficiente a livello comunitario delle suddette acque minerali e acque di sorgente. Non è pertanto opportuno registrare le denominazioni relative a tali acque. È opportuno dunque sopprimere le acque minerali e le acque di sorgente dall’allegato I del regolamento (CEE) n.2081/92. Dato che talune denominazioni erano già state registrate ai sensi del regolamento (CE) n.1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, per evitare ogni pregiudizio è opportuno prevedere un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2013, trascorso il quale tali denominazioni non faranno più parte del registro previsto all’articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n.2081/92.
(4) L’articolo 4 del regolamento (CEE) n.2081/92 stabilisce un elenco non esaustivo di elementi che qualunque disciplinare deve contenere.In taluni casi, per preservare le caratteristiche tipiche dei prodotti ovvero assicurarne la rintracciabilità o il controllo, il condizionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata. Appare quindi opportuno prevedere esplicitamente la possibilità di includere tra gli elementi del disciplinare le disposizioni relative al condizionamento,quando tali circo-stanze si presentano e sono giustificate.
(5) È opportuno risolvere in maniera adeguata, soprattutto al fine di salvaguardare il patrimonio dei produttori degli Stati membri, i casi di denominazioni geografiche totalmente o parzialmente omonime sia per quanto riguarda denominazioni conformi ai criteri di registrazione sia per quelle che, pur non essendo conformi a tali criteri, soddisfano tuttavia talune condizioni di utilizzazione precisamente stabilite.
(6) È opportuno adattare il riferimento alla norma EN 45011 che figura all’articolo 10 al fine di prevedere eventuali successive modifiche.
(7) Qualora, per motivi debitamente giustificati, un’associazione o una persona fisica o giuridica desideri rinunciare alla registrazione di un’indicazione geografica o di una denominazione d’origine, è opportuno prevedere la cancellazione della denominazione in causa dal registro comunitario.
(8) L’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS,1994, oggetto dell’allegato 1C dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio) comprende disposizioni specifiche relative all’esistenza, all’acquisizione, alla portata, al mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale nonché ai mezzi per farli rispettare.
(9) La protezione mediante registrazione concessa dal regolamento (CEE) n.2081/92 è aperta alle denominazioni dei paesi terzi su base di reciprocità e in condizioni di equivalenza secondo quanto previsto all’articolo 12 del suddetto regolamento. È opportuno precisare le disposizioni di detto articolo al fine di garantire che la procedura comunitaria di registrazione sia disponibile per i paesi che soddisfano le condizioni suddette.
(10) L’articolo 7 del regolamento (CEE) n.2081/92 prevede una procedura di opposizione.Al fine di adempiere all’obbligo derivante in particolare dall’articolo 22 dell’accordo TRIPS, è opportuno precisare tali disposizioni per garantire che i cittadini di tutti i membri dell’OMC beneficino di questo regime e che le disposizioni medesime si applichino effettivamente, fatti salvi gli accordi internazionali, secondo quanto previsto all’articolo 12. Il diritto di opposizione dovrebbe essere concesso ai cittadini dei membri dell’OMC qualora legittimamente interessati e secondo criteri identici a quelli stabiliti all’articolo 7, paragrafo 4 del regolamento dianzi citato. Le prove e le valutazioni di tali criteri devono essere giustificate in riferimento al territorio comunitario, ossia quello in cui si applica la protezione concessa dal regolamento.
(11) L’articolo 24, paragrafo 5, dell’accordo TRIPS contempla non solo i marchi registrati o depositati,ma anche i casi di marchi che possono essere acquisiti con l’uso, anteriormente alla data di riferimento prevista, in particolare, la data di protezione della denominazione nel paese di origine.È opportuno pertanto modificare l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n.2081/92. La data di riferimento ivi prevista diventerebbe quella di protezione nel paese di origine o quella di presentazione della domanda di registrazione dell’indicazione geografica o della denominazione d’origine, a seconda che si tratti rispettivamente di una denominazione ai sensi dell’articolo 17 o dell’articolo 5 dello stesso regolamento. Inoltre, all’articolo 14, paragrafo 1, la data di riferimento diventerebbe quella di presentazione della domanda di registrazione anziché quella della prima pubblicazione.
(12) Le misure necessarie per l’attuazione del regolamento (CEE) n.2081/92 sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
(13) La procedura semplificata di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n.2081/92, destinata alla registrazione delle denominazioni esistenti, protette o consacrate dall’uso negli Stati membri, non prevede il diritto di opposizione. Per motivi di certezza del diritto e di trasparenza è opportuno sopprimere tale disposizione. Occorre inoltre, per coerenza, sopprimere il periodo transitorio di cinque anni previsto all’articolo 13, paragrafo 2 e relativo alle denominazioni registrate ai sensi di tale disposizione, fermo restando tuttavia l’esaurimento del suddetto periodo transitorio per quanto riguarda le denominazioni registrate nell’ambito dell’articolo 17 sopra citato.
(14) Gli elementi sopra illustrati inducono a modificare il regolamento (CEE) n.2081/92,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n.2081/92 è modificato come segue:
1) l’articolo 1, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli destinati all’alimentazione umana elencati nell’allegato I del trattato e dei prodotti alimentari elencati nell’allegato I del presente regolamento, nonché dei prodotti agricoli elencati nell’allegato II del presente regolamento.
Tuttavia, il presente regolamento non si applica ai prodotti del settore vitivinicolo, ad eccezione degli aceti di vino, né alle bevande spiritose. Il presente paragrafo non pregiudica l’applicazione del regolamento (CE) n.1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Gli allegati I e II del presente regolamento possono essere modificati secondo la procedura di cui all’articolo 15.”;
2) all’articolo 4, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
“e)la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto agricolo o alimentare e, se del caso, i metodi locali, leali e costanti,nonché gli elementi relativi al condi-zionamento,quando l’associazione richiedente determina e giustifica che il condizionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguar-dare la qualità,assicurare la rintracciabilità o il controllo;”;
3) all’articolo 5, paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:
“Prima di trasmettere la domanda di registrazione e allorché questa riguarda una denominazione che designa altresì un’area geografica frontaliera, o una denominazione tradizionale legata a tale area geografica,situata in un altro Stato membro o in un paese terzo riconosciuto secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 3, lo Stato membro investito della domanda consulta lo Stato membro o il paese terzo in questione. Allorché, in seguito alle consultazioni, le associazioni, o le persone fisiche o giuridiche interessate di detti Stati raggiungono un accordo su una soluzione globale, gli Stati in questione possono presentare alla Commissione una domanda di registrazione comune.
Possono essere adottate norme specifiche secondo la procedura di cui all’articolo 15.”;
4) all’articolo 6, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
“La Commissione pubblica le domande di registrazione presentate e le relative date di deposito.”;
5) all’articolo 6, è inserito il paragrafo seguente:
“6.Allorché la domanda riguarda una denominazione omonima rispetto ad una denominazione già registrata dell’Unione europea o di un paese terzo riconosciuto secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 3, prima della registrazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo la Commissione può chiedere il parere del comitato previsto all’articolo 15. La registrazione di una denominazione omonima conforme al presente regolamento tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi effettivi di confusione. In particolare:
· una denominazione omonima che induca erroneamente il pubblico a pensare che i prodotti sono originari di un altro territorio non è registrata,benché sia testualmente esatta per quanto attiene al territorio, alla regione o alla località di cui sono originari i prodotti agricoli o alimentari,
· l’impiego di una denominazione omonima registrata è autorizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che la denominazione omonima registrata successivamente sia ben differenziata da quella registrata in precedenza,tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori.”;
6) all’articolo 10, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:
“La norma o la versione da applicare della norma EN 45011,alle cui condizioni devono adempiere gli organismi di controllo per ottenere l’autorizzazione, è stabilita o modificata secondo la procedura di cui all’articolo 15. La norma equivalente o la versione da applicare della norma equivalente, allorché si tratta dei paesi terzi di cui all’articolo 12, paragrafo 3, alle cui condizioni devono adempiere gli organismi di controllo per ottenere l’autorizzazione, è stabilita o modificata secondo la procedura di cui all’articolo 15.”;
7) all’articolo 11, paragrafo 4, è aggiunto il testo seguente:
“La cancellazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’U-nione europea “;
8) dopo l’articolo 11 è inserito l’articolo seguente:
“Articolo 11 bis
Secondo la procedura di cui all’articolo 15, la Commissione può procedere alla cancellazione della registrazione di una denominazione nei casi seguenti: a) allorché lo Stato che aveva trasmesso la domanda di registrazione iniziale costata che una domanda di cancellazione,presentata dall’associazione o dalla persona fisica o giuridica interessata, è giustificata e la trasmette alla Commissione; b) per motivi debitamente giustificati, attestanti che il rispetto delle condizioni del disciplinare di un prodotto agricolo o alimentare che beneficia di una denominazione protetta non sarebbe più assicurato.
Norme specifiche possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 15.
La cancellazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .”;
9) all’articolo 12, paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:
“- nel paese terzo interessato esistono un sistema di controllo e un diritto d’opposizione equivalenti a quelli definiti dal presente regolamento “;
10) all’articolo 12,è aggiunto il paragrafo seguente:
“3. Su richiesta del paese interessato, la Commissione constata,secondo la procedura di cui all’articolo 15, se un paese terzo soddisfa le condizioni di equivalenza e offre le garanzie ai sensi del paragrafo 1, in ragione della sua normativa interna. Se la decisione della Commissione è affermativa, si applica la procedura di cui all’articolo 12 bis.”;
11) dopo l’articolo 12 sono inseriti gli articoli seguenti:
“Articolo 12 bis
1. Nel caso previsto dall’articolo 12, paragrafo 3, quando un’associazione o una persona fisica o giuridica,di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, di un paese terzo desidera far registrare una denominazione ai sensi del presente regolamento, essa trasmette una domanda di registrazione alle autorità del paese terzo in cui è situata l’area geografica.La domanda include per ciascuna denominazione il disciplinare di cui all’articolo 4.
Prima di trasmettere la domanda di registrazione e allorché questa riguarda una denominazione che designa altresì un’area geografica frontaliera o una denominazione tradizionale legata a tale area geografica, situata in uno Stato membro, il paese terzo investito della domanda consulta lo Stato membro in questione.
Allorché, in seguito alle consultazioni,le associazioni o le persone fisiche o giuridiche interessate di detti Stati raggiungono un accordo su una soluzione globale, gli Stati in questione possono presentare alla Commissione una domanda di registrazione comune.
Possono essere adottate norme specifiche secondo la procedura di cui all’articolo 15.
2. Se il paese terzo di cui al paragrafo 1 ritiene che le condizioni del presente regolamento siano soddisfatte,esso trasmette la domanda di registrazione alla Commissione corredandola: a) di una descrizione del contesto giuridico e dell’uso sulla base dei quali la denominazione d’origine o l’indicazione geografica è protetta o consacrata nel paese; b) di una dichiarazione da cui risulta che gli elementi previsti all’articolo 10 sono soddisfatti sul proprio territorio; e c) degli altri documenti su cui ha fondato la propria valutazione.
3. La domanda e tutti i documenti trasmessi alla Commissione sono redatti in una delle lingue ufficiali della Comunità o sono accompagnati da una traduzione in una lingua ufficiale della Comunità.
Articolo 12 ter
1. La Commissione verifica, entro un termine di sei mesi,che la domanda di registrazione trasmessa da un paese terzo includa tutti gli elementi necessari. La Commissione informa il paese interessato delle proprie conclusioni.
Se la Commissione:
a) è giunta alla conclusione che la denominazione soddisfa le condizioni per essere protetta,essa procede alla pubblicazione della domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2. Prima della pubblicazione,la Commissione può chiedere il parere del comitato previsto all’articolo 15;
b) è giunta alla conclusione che la denominazione non soddisfa le condizioni per essere protetta, essa decide, previa consultazione dello Stato che ha trasmesso la domanda, secondo la procedura di cui all’articolo 15,di non procedere alla pubblicazione di cui alla lettera a).
2. Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione prevista al paragrafo 1, lettera a), qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata può opporsi alla domanda pubblicata ai sensi del paragrafo 1, lettera a), alle seguenti condizioni: a) se l’opposizione proviene da uno Stato membro o da un membro dell’OMC, si applicano rispettivamente l’articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3 o l’articolo 12 quinquies; b) se l’opposizione proviene da un paese terzo che soddisfa le condizioni di equivalenza previste dall’articolo 12, paragrafo 3, la dichiarazione di opposizione, debitamente motivata, è trasmessa allo Stato in cui la persona fisica o giuridica summenzionata ha residenza o sede, che la trasmette alla Commissione.
La dichiarazione d’opposizione e tutti i documenti trasmessi alla Commissione sono redatti in una lingua ufficiale della Comunità o sono accompagnati da una traduzione in una lingua ufficiale della Comunità.
3. La Commissione esamina la ricevibilità conformemente ai criteri previsti all’articolo 7, paragrafo 4.Tali criteri devono essere provati e valutati in riferimento al territorio della Comunità.Se una o più opposizioni sono ricevibili, la Commissione adotta una decisione secondo la procedura di cui all’articolo 15, previa consultazione dello Stato che ha trasmesso la domanda, tenendo conto delle prassi corrette tradizionalmente seguite e degli effettivi rischi di confusione nel territorio comunitario.Qualora si decida di procedere alla registrazione, la denominazione è iscritta nel registro previsto all’articolo 6, paragrafo 3, e pubblicata a norma dell’articolo 6, paragrafo 4.
4. Se nessuna dichiarazione di opposizione è notificata alla Commissione, questa procede all’iscrizione della o delle denominazioni in questione nel registro previsto all’articolo 6, paragrafo 3, e alla pubblicazione a norma dell’articolo 6, paragrafo 4.
Articolo 12 quater
L’associazione o la persona fisica o giuridica di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, può chiedere la modifica del disci-plinare di una denominazione registrata ai sensi degli articoli 12 bis e 12 ter, in particolare per tener conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivederne la delimitazione geografica.
Si applica la procedura di cui agli articoli 12 bis e 12 ter. La Commissione può tuttavia decidere, secondo la procedura di cui all’articolo 15,di non applicare la procedura prevista agli articoli 12 bis e 12 ter, qualora la modifica sia di scarsa rilevanza.
Articolo 12 quinquies
1.Entro sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, prevista all’articolo 6, paragrafo 2 e relativa a una domanda di registrazione presentata da uno Stato membro,qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata di un membro dell’OMC o di un paese terzo riconosciuto secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 3, può opporsi alla registrazione prevista mediante l’invio di una dichiarazione, debitamente motivata,allo Stato nel quale risiede o è stabilita, che la trasmette alla Commissione, redatta o tradotta in una lingua della Comunità.Gli Stati membri provvedono affinché qualunque persona di un membro dell’OMC o di un paese terzo riconosciuto secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 3, in grado di dimostrare un legittimo interesse economico sia autorizzata a consultare la domanda di registrazione.
2.La Commissione esamina la ricevibilità delle opposizioni conformemente ai criteri previsti all’articolo 7, paragrafo 4.Tali criteri devono essere provati e valutati in riferimento al territorio della Comunità.
3.Se l’opposizione è ricevibile, la Commissione adotta una decisione secondo la procedura di cui all’articolo 15, previa consultazione dello Stato che ha trasmesso la domanda di opposizione, tenendo conto delle prassi corrette tradizionalmente seguite e degli effettivi rischi di confusione. Se si decide di procedere alla registrazione, la Commissione procede alla pubblicazione a norma dell’articolo 6, paragrafo 4.”;
12) l’articolo 13 è modificato come segue: a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
“4.Per quanto riguarda le denominazioni la cui registrazione è richiesta ai sensi dell’articolo 5 o dell’articolo 12 bis, un periodo transitorio non superiore a cinque anni può essere previsto, nel quadro dell’articolo 7, paragrafo 5, lettera b), dell’articolo 12 ter, paragrafo 3 e dell’articolo 12 quinquies, paragrafo 3, solo nel caso in cui un’opposizione sia stata dichiarata ricevibile in quanto la registrazione della denominazione proposta danneggerebbe l’esistenza di una denominazione totalmente o parzialmente omonima o l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione prevista all’articolo 6, paragrafo 2.
Questo periodo transitorio può essere previsto solo a condizione che le imprese abbiano legalmente immesso in commercio i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo tali denominazioni durante almeno i cinque anni che precedono la data di pubblicazione prevista all’articolo 6, paragrafo 2.”; b) è aggiunto il paragrafo seguente:
“5.Fatta salva l’applicazione dell’articolo 14, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all’articolo 15, di far coesistere una denominazione registrata e una denominazione non registrata che designa un luogo di uno Stato membro o di un paese terzo riconosciuto secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 3, qualora questa denominazione sia identica alla denominazione registrata, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
· la denominazione identica non registrata sia stata legalmente utilizzata durante almeno i venticinque anni precedenti l’entrata in vigore del regolamento (CEE) n.2081/92, sulla base di prassi leali e costanti,
· sia provato che tale uso non abbia inteso sfruttare, in alcun momento, la reputazione della denominazione registrata e che non abbia indotto né abbia potuto indurre il pubblico in errore quanto alla vera origine del prodotto, e
· il problema relativo alla denominazione identica sia stato evocato prima della registrazione della denominazione.
La coesistenza della denominazione registrata e della denominazione identica non registrata in questione può durare al massimo per un periodo di quindici anni, trascorso il quale la denominazione non registrata non può continuare ad essere utilizzata.
L’impiego della denominazione geografica non registrata è autorizzato solamente se lo Stato di origine è chiaramente e visibilmente indicato sull’etichetta.”;
13) l’articolo 14 è modificato nel modo seguente:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
“1. Qualora una denominazione d’origine o un’indicazione geografica sia registrata ai sensi del presente regolamento,la domanda di registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all’articolo 13 e concernente lo stesso tipo di prodotto viene respinta, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata alla Commissione successivamente alla data di presentazione della domanda di registrazione della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica.
I marchi registrati in modo contrario al primo comma sono annullati.”;
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
“2. Nel rispetto del diritto comunitario, l’uso di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all’articolo 13, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente,acquisito con l’uso in buona fede sul territorio comunitario, anteriormente alla data di protezione nel paese d’origine o anteriormente alla data di presentazione della domandadi registrazione della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica alla Commissione, può proseguire, nonostante la registrazione di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica, qualora il marchio non incorra nella nullità o decadenza per i motivi previsti dalla direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, e/ o dal regolamento (CE) n.40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario.
14) l’articolo 15 è sostituito dal seguente:
“Articolo 15
1.La Commissione è assistita dal comitato per le deno-minazioni d’origine e le indicazioni geografiche,composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
4.Il comitato può prendere in esame ogni altra questione sollevata dal Presidente,sia su iniziativa di quest’ultimo,sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.”;
15) l’articolo 13, paragrafo 2 e l’articolo 17 sono abrogati. Tuttavia, le disposizioni di questi articoli continuano ad applicarsi alle denominazioni registrate o a quelle la cui registrazione è stata chiesta secondo la procedura di cui all’articolo 17 prima dell’entrata in vigore del presente regolamento;
16) gli allegati I e II sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Fatto salvo l’articolo 1, punto 16), gli articoli 5 e 17 continuano ad applicarsi alle domande di registrazione di denominazioni di acque minerali naturali e di acque di sorgente la cui registrazione è stata chiesta prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. Le acque minerali naturali e le acque di sorgente già registrate o quelle che potrebbero eventualmente essere registrate in seguito all’applicazione del secondo comma continuano a figurare nel registro previsto all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n.2081/92 e a beneficiare della protezione accordata da tale regolamento fino al 31 dicembre 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 8 aprile 2003.
Per il Consiglio
Il Presidente
G.DRYS