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Il condono edilizio non impone anche l’ obbligo del rilascio del certificato di abitabilità . CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE V – Sentenza 15 aprile 2004 n. 2140
Il condono edilizio non impone anche l’obbligo del rilascio del certificato di abitabilità.
CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE V – Sentenza 15 aprile 2004 n. 2140
Pres. Elefante – Est. Allegretta
Il Cerro s.r.l. (Avv. Sartorio) c/ Comune di Reggio Emilia (Avv. Gnoni)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 2140/04 REG.DEC.
N. 3691 REG.RIC.
ANNO 2001
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 3691 del 2001 proposto dalla
s.r.l. IL CERRO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Sartorio, ed elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46, presso Gian Marco Grez,
contro
il Comune di Reggio Emilia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Santo Gnoni ed elettivamente domiciliato in Roma, presso la Segreteria del Consiglio di Stato,
e nei confronti
dell’ Azienda USL di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Reggio Emilia, via Amendola, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza n. 321 in data 8 giugno 2000 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune appellato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Corrado Allegretta;
Uditi alla pubblica udienza del 16 dicembre 2003 l’avv. Casellato per delega dell’avv. Sartorio e l’avv. Mazzocco per delega dell’avv. Gnoni;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Con nota del 7 marzo 1996, a seguito del parere negativo espresso dai competenti uffici dell’Unità Sanitaria Locale, il Sindaco di Reggio Emilia comunicava alla società immobiliare Zeta s.r.l., poi incorporata dalla società Il Cerro s.r.l., di non poter rilasciare licenza di abitabilità per un immobile oggetto di condono edilizio. Avverso tale provvedimento di diniego, insieme agli atti connessi, ivi compresa la nota 23 agosto 1994 n. 2226 della U.s.l. oggetto di motivi aggiunti, la società interessata proponeva ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sezione di Parma.
Il ricorso è stato respinto con sentenza in data 8 giugno 2000 n. 321, della quale si chiede l’annullamento con l’appello in epigrafe, alla stregua di una sostanziale riproposizione dei motivi di doglianza dedotti in primo grado.
L’Amministrazione Comunale si è costituita in giudizio per resistere al gravame, al quale ha controdedotto, concludendo per la sua reiezione perché infondato; con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 16 dicembre 2003, nella quale, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato.
Non può essere condiviso l’assunto prospettato con il primo motivo di censura, secondo il quale, per gli immobili oggetto di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art 35 L. 28 febbraio 1985 n. 47, il rilascio della licenza di abitabilità, in base al disposto del ventesimo comma dello stesso articolo, costituirebbe atto dovuto, anche in assenza dei prescritti requisiti igienico-sanitari.
In proposito, non v’è motivo per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale, già assunto da questa Sezione, secondo cui il rilascio del certificato di abitabilità di un fabbricato, conseguente al condono edilizio ai sensi dell’art 35, comma 20, L. n. 47 del 1985, può legittimamente avvenire in deroga solo a norme regolamentari e non anche quando siano carenti condizioni di salubrità richieste invece da fonti normative di livello primario, in quanto la disciplina del condono edilizio, per il suo carattere di eccezionalità e derogatorio, non è suscettibile di interpretazioni estensive e, soprattutto, tali da incidere sul fondamentale principio della tutela della salute, con evidenti riflessi sul piano della legittimità costituzionale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 aprile 1999 n. 414). Orientamento, del resto, in accordo con quello espresso dalla Corte Costituzionale, la quale con sentenza n. 256 del 1996, ha avuto modo di precisare che la deroga introdotta dalla norma suindicata “non riguarda i requisiti richiesti da disposizioni legislative e deve, pertanto, escludersi una automaticità assoluta nel rilascio del certificato di abitabilità … a seguito di concessione in sanatoria, dovendo invece il Comune verificare che al momento del rilascio del certificato di abitabilità siano osservate non solo le disposizioni di cui all’art. 221 T.U. delle leggi sanitarie (rectius, di cui all’art. 4 del D.p.r. 425/94), ma, altresì quelle previste da altre disposizioni di legge in materia di abitabilità e servizi essenziali relativi e rispettiva normativa tecnica …. Permangono, infatti, in capo ai Comuni tutti gli obblighi inerenti alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie per l’abitabilità degli edifici, con l’unica possibile deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari”.
E, nel caso di specie, le deficienze igienico sanitarie (umidità diffusa, scarsa aereazione ed illuminazione) riscontrate nei locali di cui si tratta dai competenti uffici della U.s.l. integrano la violazione di prescrizioni poste a tutela della salubrità degli ambienti adibiti ad abitazione da fonti normative di carattere primario, quali gli artt. 218 e 221 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265.
Il primo mezzo di doglianza va, pertanto, respinto.
Uguale sorte deve riservarsi al secondo motivo di ricorso, visto che, contrariamente a quanto vi si sostiene, l’art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425, disponendo che “entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, il Sindaco rilascia il certificato di abitabilità”, attribuisce espressamente all’Amministrazione Comunale e non a quella sanitaria la competenza ad adottare i provvedimenti in materia.
Le altre censure, infine, con le quali si lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato perché privo di motivazione e non preceduto dal alcun contraddittorio, ovvero la mancata prescrizione di rimedi tecnici, risultano del tutto inconsistenti.
Per un verso, infatti, le ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la decisione dell’Amministrazione emergono chiaramente dal parere negativo espresso dalla U.s.l., richiamato e disponibile. Per altro verso, non appare sostenibile che il sopralluogo all’interno dei locali di cui si tratta da parte del personale sanitario sia avvenuto ad insaputa della ricorrente, la quale, avuta in tal modo conoscenza del procedimento amministrativo in corso, ben avrebbe potuto parteciparvi con allegazioni nel suo interesse. Né è dato rinvenire nella normativa in materia alcuna disposizione che, ai fini del rilascio della licenza di abitabilità, imponga all’Amministrazione il dovere di preventive prescrizioni tecniche.
Per le considerazioni fin qui svolte, l’appello va respinto siccome infondato. Spese e competenze del presente grado di giudizio seguono, come per regola, la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello in epigrafe.
Condanna l’appellante s.r.l. Il Cerro al pagamento, in favore del Comune di Reggio Emilia appellato, delle spese e competenze del presente grado di giudizio nella complessiva misura di € 3000,00 (tremila,00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2003 con l’intervento dei Signori:
Agostino Elefante – Presidente
Raffaele Carboni – Consigliere
Corrado Allegretta – Consigliere rel. est.
Francesco D’Ottavi – Consigliere
Claudio Marchitiello – Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15 aprile 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)