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Monday 08 January 2007

Il condono edilizio ed i diritti dei terzi.

Il condono edilizio ed i diritti
dei terzi.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI –
sentenza 30 dicembre 2006 n. 8262 – Pres. Salvatore, Est. De Felice – Forlano
ed altro (Avv.ti Follieri e V.E. Russo) c. Comune di
Fresagrandinaria (Avv. Conti) ed Izzi ed altro (Avv. M. Russo) – (conferma
T.A.R. Abruzzo – Pescara, sent. 10 novembre 2005, n. 605).

R E P U B B
L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

Sul ricorso r.g.9474/2005
proposto in appello da Forlano Cenzino e Bellano Carolina, rappresentati e
difesi dagli avvocati Enrico Follieri e Vittorio Emanuele Russo con domicilio
eletto presso il secondo in Roma al viale Mazzini n.6,

contro

comune
di Fresagrandinaria, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’avv.
Domenico Conti, con domicilio eletto presso l’avv. Alba Giordano in Roma alla
via Muzio Clementi n.58,

e nei
confronti di

Izzi Mario e Gabriele Angela,
rappresentati e difesi dall’avv. Marcello Russo, con domicilio eletto presso
l’avv. Marco Croce in Roma alla via Barberini n.86
(studio Lentini- Placidi), appellanti incidentali,

per
l’annullamento

della
sentenza n.605/2005 depositata in data 10 novembre 2005 con la quale il TAR Abruzzo,
sezione staccata di Pescara, ha dichiarato improcedibile il ricorso n.749/03,
ha accolto il ricorso 233/05, annullando il permesso di costruire in sanatoria
22.4.05 n. 3 rilasciato dal comune intimato, a favore di Forlano e Bellano, ha
disposto che il commissario ad acta a seguito di precedente sentenza di
ottemperanza n. 6 del 4.1.2002 del medesimo giudice "prosegua e
concluda" l’attività di demolizione.

Visto il ricorso con i relativi
allegati;

Visto l’atto di costituzione in
giudizio del comune appellato e il controricorso e appello incidentale proposto
da Izzi e Gabriele;

Viste le memorie prodotte dalle
parti a sostegno delle rispettive difese;

Relatore alla udienza pubblica
del 5 dicembre 2006 il Consigliere Sergio De Felice;

Uditi gli avvocati Follieri,
Conti e Russo;

Ritenuto in fatto e considerato
in diritto quanto segue;

FATTO

Gli appellanti premettono in
punto di fatto che, con sentenza del medesimo tribunale amministrativo
abruzzese, sezione staccata di Pescara, veniva accolto
il ricorso proposto dai signori Izzi Mario e Gabriele Angela, odierni
appellanti incidentali, per l’annullamento della concessione edilizia in favore
dei signori Forlano e Bellano, odierni appellanti.

Tale sentenza veniva
confermata in appello da questo Consiglio in sede giurisdizionale.

Tale annullamento dipendeva dal
fatto che la nuova costruzione si poneva ad una distanza inferiore ai tre metri
dalle pareti finestrate dei ricorrenti.

Con sentenza n.6 del 4.1.2002 veniva accolto il ricorso per la esecuzione del giudicato,
ma in data 9 marzo 2002 l’amministrazione comunale emetteva nuovo atto rivolto
a sanare l’abuso realizzato. Con sentenza n.881 del 27.9.2002 veniva accolto nuovo ricorso avverso tale ultimo atto
(sentenza confermata in appello da C. di Stato, V, n.7336 del 11.11.2004).

Sulla base della sentenza n. 6
del 4.1.2002, veniva accolto nuovo ricorso per la
ottemperanza che doveva concretarsi nella demolizione; conseguentemente, con
atto del 24 marzo 2003 il commissario ad acta ordinava la demolizione.

Essendo nel frattempo intervenuto
il condono edilizio (art. 32 D.L:269/03 L.326/03,
d.l.168/04 e L.191/04) il sig. Cenzino chiedeva di beneficiarne e impugnava,
unitamente alla signora Bellano (ricorso r.g.749/03), il provvedimento con il
quale il commissario ad acta nominava il direttore dei lavori per provvedere
alla esecuzione della demolizione.

Deduceva vari motivi di
violazione di legge ed eccesso di potere. Il giudice di primo grado accoglieva
la misura cautelare sospendendo il giudizio fino al 31 marzo 2004; tale
pronuncia in fase cautelare veniva confermata da
questa sezione con ordinanza n.1187 del 16 marzo 2004.

Nelle more, il comune di
Fresagrandinaria rilasciava permesso in sanatoria in favore del signor Cenzino
Forlano (atto n. 3 del 22.4.2005). Con altro ricorso (233/05) i coniugi Izzi e
Gabriele impugnavano anche tale ultimo atto.

Con la impugnata
sentenza n.605/2005 depositata in data 10 novembre 2005, il TAR Abruzzo,
sezione staccata di Pescara, ha dichiarato improcedibile il ricorso n.749/03,
ha accolto il ricorso 233/05, annullando il permesso di costruire in sanatoria
22.4.05 n. 3 rilasciato dal comune intimato, a favore di Forlano e Bellano; ha
disposto che il commissario ad acta a seguito di precedente sentenza di ottemperanza
n. 6 del 4.1.2002 del medesimo giudice "proseguisse e concludesse"
l’attività di demolizione.

Avverso tale
sentenza propongono appello i coniugi Forlano e Bellano, deducendo la
erroneità della sentenza sotto vari profili.

In primo luogo si osserva e
deduce che il primo giudice avrebbe ritenuto di
motivare la sentenza, affermando il principio della inapplicabilità dell’art. 43 L.47/1985, contenuta
nell’art. 12 D.L. n.2 del 12.1.1988, aggiunto dalla legge di conversione n.68
del 13.3.1988 ("il primo comma dell’art. 43 della L.28.2.1985 n.47, va
interpretato nel senso che la esistenza di provvedimenti sanzionatori, anche se
adottati a seguito di giudizio di ottemperanza, ma comunque non eseguiti, non
impedisce il conseguimento della sanatoria"), nonostante gli scritti
difensivi avversari nulla dicessero al riguardo.

Si lamenta la violazione del
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato anche sotto altro
profilo, in quanto il primo giudice ha disposto che il commissario ad acta
proseguisse nella demolizione, pur non esistendo alcuna domanda dei ricorrenti
in tal senso.

A parte le deduzioni formali, si
deduce, nella sostanza, in ogni caso, la erroneità
della sentenza, in quanto il richiamato art. 12 bis non è norma eccezionale e
come tale inapplicabile al terzo condono. Al contrario, se si applica al terzo
condono l’art. 43 (norma interpretata) si applica anche la norma di
interpretazione autentica (l’art. 12 bis D.L.2/1988). Inoltre, l’art. 32, comma 25 del D.L.269 del 30.9.2003, convertito in
L. 24.11.2003, n.326 (terzo condono), richiama le disposizioni di cui ai capi IV
e V legge 28 febbraio 1985, n.47 e successive modificazioni e integrazioni.
L’articolo 12 bis su menzionato è stato adottato come espressa
proprio come "modifica" alla legge 47/1985.

La medesima interpretazione dell’art. 32, comma 25 del terzo condono è confortata anche
dall’art. 31 che consente la sanatoria anche in caso di annullamento
giurisdizionale.

In sostanza e in sintesi, si
sostiene che anche per il terzo condono deve valere il medesimo principio,
secondo cui non costituisce in sé una preclusione, la esistenza
di sentenza anche passata in giudicato che non sia stata eseguita, né lo è la
esistenza di provvedimenti sanzionatori, anche se adottati a seguito di
giudizio di ottemperanza. Non ha senso sostenere che la regola richiamata (di
superamento della regola della intangibilità del giudicato) riguardi il secondo
condono, ma non il terzo.

Si è costituito il comune di
Fresagrandinaria, chiedendo l’accoglimento dell’appello proposto.

Si sono costituiti altresì i
signori Izzi Mario e Gabriele Angela, con controricorso che conclude per il
rigetto dell’appello. Essi hanno proposto appello incidentale, nel quale hanno
impugnato la sentenza, perché avrebbe dovuto dichiarare la nullità del permesso
di sanatoria perché pregiudizievole dei diritti dei terzi, nonché violativo del
giudicato; pertanto, la sentenza avrebbe dovuto dichiarare la
improcedibilità o inammissibilità del ricorso avverso gli atti del
commissario ad acta. Il giudice di primo grado, inoltre, avrebbe omesso di
pronunciarsi sulla domanda di risarcimento dei danni nel frattempo patiti dai
controinteressati e ricorrenti incidentali.

Alla camera di consiglio del 13
gennaio 2006 la sezione, con ordinanza n. 32 del 2006, ha accolto la
richiesta cautelare di sospensione della esecutività della sentenza, affermando
il principio secondo cui non può considerarsi ostativo all’ottenimento del
condono la esistenza di provvedimenti sanzionatori di
tipo demolitorio, anche se emanati in esecuzione del giudicato di annullamento.

Con atto del 21 marzo 2006
ritualmente depositato, il difensore degli appellanti incidentali, Izzi e
Gabriele, insistendo nelle precedenti deduzioni, ha chiesto remissione del
ricorso alla Adunanza Plenaria, sostenendo che il principio affermato dalla
sezione, in sede cautelare, sarebbe in netto contrasto con la sentenza della
quinta sezione del Consiglio di Stato, n.7226/2003.

Alla udienza di discussione del 5
dicembre 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Nella specie si controverte
della legittimità del condono in sanatoria, adottato in applicazione del c.d.
terzo condono, emesso in violazione dei diritti di distanze dei terzi, a
seguito di sentenze passate in giudicato e in fase di ottemperanza (il
commissario ad acta aveva adottato a sua volta ordine di demolizione anche esso
impugnato), che avevano statuito la illegittimità del
precedente titolo abilitativo proprio perché in contrasto con i diritti dei
terzi.

2. Il Collegio osserva che – a
prescindere dalla infondatezza della insussistenza della evocata violazione del
principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto le censure
accolte dal primo giudice erano state dedotte e formulate ritualmente – la
rilevanza giuridica della concessione edilizia (e quindi della concessione in
sanatoria o cosiddetto condono) si esaurisce nell’ambito del rapporto
pubblicistico tra comune e privato richiedente, senza estendersi ai rapporti
tra privati.

La concessione così come il
condono sono rilasciati sempre con salvezza dei diritti dei terzi, mentre il conflitto
tra proprietari, interessati in senso opposto alla costruzione, va risolto in
base al raffronto tra le caratteristiche dell’opera e le norme edilizie che la
disciplinano, ai sensi dell’art. 871 codice civile.

Pertanto, il condono edilizio
interessa i rapporti fra la p.a. e il privato costruttore, che può fruirne anche se l’edificio abusivo violi le norme sulle
distanze legali.

Restano però
naturalmente illesi i diritti dei terzi che possono far valere la violazione
delle norme suddette e chiedere il risarcimento dei danni o la demolizione
delle opere abusive (Cons. Stato sez IV 16 ottobre 1998, n. 1306).

La sanatoria di un’opera eseguita
abusivamente, o comunque in modo contrario alle norme urbanistiche, non fa
sorgere alcun diritto nei confronti dei terzi in colui che ha ottenuto detto
condono, che ha effetti solo di carattere amministrativo o penale; pertanto, se
l’opera contraria a norme urbanistiche lede diritti soggettivi di terzi, questi
ben possono farli valere giudizialmente e pertanto i diritti dei terzi
costituiscono un limite per così dire esterno alla concessione del titolo
abilitativo.

Tale ovvia logica interpretazione
trova ulteriore conferma nella modificazione apportata all’originario testo
dell’art.39 della menzionata legge, dalla L. n.662/1996 che ha testualmente
previsto come il rilascio della concessione in sanatoria non pregiudichi i diritti
del terzo né comporti per esso alcuna limitazione
(Cons Stato, sez. V, 7 aprile 2004, n. 1963).

In particolare, il comma 2
dell’art. 39 (che, nel testo originario, recitava "Le disposizioni di cui
al presente articolo non si applicano alle opere edilizie che creano
limitazioni di tipo urbanistico alle proprietà finitime, a meno che queste
ultime non siano conformi e compatibili sia con lo strumento urbanistico
approvato che con quello adottato, e che siano state realizzate su parti
comuni") è stato sostituito con il testo seguente: "Il rilascio della
concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta limitazione ai diritti
dei terzi".

D’altro canto, può ritenersi che
l’amministrazione, nel concedere il titolo abilitativo, possa e debba porsi,
nei limiti in cui le sia possibile, altresì la esistenza
di limiti (per così dire, interni), derivanti dalla esistenza di diritti
soggettivi dei terzi alla distanza legale (a fortiori, se accertati
giudizialmente).

In tema di proprietà, l’obbligo
di rispettare le distanze legali – previste dagli strumenti urbanistici per le
costruzioni legittime non soltanto a tutela dei proprietari frontisti ma anche
per finalità di pubblico interesse – deve essere osservato a maggior ragione
nel caso di costruzioni abusive, anche se sia intervenuta la relativa sanatoria
amministrativa, i cui effetti sono limitati al campo pubblicistico e non
pregiudicano i diritti dei terzi; pertanto, il proprietario del fondo contiguo,
leso dalla violazione delle norme urbanistiche o dalla violazione delle
distanze, ha comunque il diritto di chiedere ed ottenere l’abbattimento o la
riduzione a distanza legale della costruzione illegittima nonostante sia
intervenuto il condono edilizio (Cassazione civile, sez. II, 26 settembre 2005,
n. 18728).

Come detto, la formulazione
precedente del secondo comma dell’art. 39 così disponeva "le disposizioni
di cui al presente articolo non si applicano alle opere edilizie che creano
limitazioni di tipo urbanistico alle proprietà finitime, a meno che queste ultime
non siano conformi e compatibili sia con lo strumento urbanistico approvato che
con quello adottato, o che siano state realizzate su parti comuni".

Deve porsi la differenza tra
ambito "amministrativo", nel quale l’abuso può venire
eliminato con il pagamento della sanzione (oblazione e contributo), e quello
"civile", dei rapporti di vicinato, nel quale continuano a vigere le
disposizioni del codice civile e quelle dei "regolamenti" locali, tra
i quali rientrano sia il piano regolatore e il programma di fabbricazione sia
il regolamento edilizio.

L’interesse al ricorso
amministrativo contro l’atto di rilascio di una concessione edilizia per un
intervento edilizio è dato dal danno che il proprietario del fondo finitimo
potrebbe subire.

Nel caso del condono o si nega
che il confinante possa subire qualche pregiudizio della relativa concessione,
donde la negazione per legge di un suo interesse al ricorso.

D’altro canto, il condono produce
il cosiddetto affievolimento dei diritti dei terzi, costretti a fare valere le
loro pretese su diritti violati soltanto attivandosi a mezzo
della impugnativa giurisdizionale.

Pertanto, la salvezza dei diritti
dei terzi costituisce un principio intoccabile ed una preclusione in qualunque
vicenda di concessione edilizia, così come (anzi, a maggior ragione) di condono
edilizio.

3.Altra
considerazioni vanno svolte in relazione alla questione affrontata, dal primo
giudice, così come da parte appellante, riguardante la applicabilità o meno
anche al cosiddetto terzo condono, della norma speciale di cui al richiamato
art. 12 bis d.l.12.1.1988, convertito in L.n.68 del 13.3.1988, concernente il
possibile superamento del giudicato ai fini dell’ottenimento del condono.

Si è sostenuto da un lato, da
parte di questo medesimo Consesso, e anche allo stesso modo il primo giudice,
che in caso di opere abusive, l’art. 12 bis d.l. 12 gennaio 1988 n. 2,
convertito nella l. 13 marzo 1988 n. 68, quale disposizione di interpretazione
autentica, costituisce una norma del tutto singolare rispetto a quanto statuito
dall’art. 43 comma 1 l.
28 febbraio 1985 n. 47, con la conseguenza che, non essendo quest’ultima
applicabile per analogia in quanto costituente anch’essa una norma eccezionale,
non risulta richiamata nell’art. 39 comma 1, l. 23 dicembre 1994 n. 724, riferibile
esclusivamente alla l. n. 47 del 1985 e quindi non può essere invocata per
istanze e procedure in sanatoria presentate esclusivamente ai sensi della l. n.
724 del 1994 (Consiglio Stato, sez. V., 12 novembre 2003, n. 7226).

Parte appellante al contrario fonda tutto il suo corposo appello sul
principio secondo cui l’art. 12 bis d.l. n.2/1988 (norma di interpretazione
autentica, che consente di ottenere il condono anche se l’ordine di demolizione
avvenga in esecuzione di giudicato) non può non applicarsi conseguentemente
alla applicazione della norma interpretata (art. 43 L.1985/47).

Inoltre, l’art. 32, comma 25 D.L.
30.9.2003 n.269, convertito in L.24.11.2003, n.326 (terzo condono) richiama sia
i capi IV e V della L.47/1985 che le successive modifiche e integrazioni, tra
le quali appunto l’art. 12 bis su menzionato. Tale ultimo articolo così recita:
"Il primo comma dell’art. 43 della legge 28 febbraio 1985 n.47, va
interpretato nel senso che l’esistenza di provvedimenti sanzionatori, anche se
adottati a seguito di giudizio di ottemperanza, ma comunque non eseguiti, non
impedisce il conseguimento della sanatoria".

L’articolo 31 della L.1985/47 a
sua volta stabilisce che possono conseguire la concessione in sanatoria anche
le opere eseguite in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione
annullata, decaduta o comunque inefficace, ovvero nei cui confronti sia in
corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede
giudiziaria o amministrativa.

Tale contraria opinione è stata
condivisa in passato anche da questa sezione.

Questo Consiglio ha già sostenuto
(C. Stato, sezione quinta, n.1475 del 14 ottobre 1998;
n.527 del 7.5.1996) che la sussistenza di un giudicato sulla illegittimità
della concessione edilizia non sarebbe di ostacolo al rilascio di una
concessione in sanatoria.

In tale ordine di idee si è
ritenuto che il conseguimento della sanatoria di abusi edilizi non trova ostacolo nella esistenza di provvedimenti sanzionatori
(art. 43 primo comma, L.47/1985), anche se adottati in seguito a giudizio di
ottemperanza (art. 12 bis su menzionato), per cui non può essere considerato
ostativo all’ottenimento della sanatoria un ordine di demolizione emanato per
ottemperare al giudicato formatosi sulla decisione di annullamento della
concessione edilizia.

Sempre secondo il medesimo
indirizzo interpretativo, atteso che la sanatoria di abusi edilizi non è
impedita dalla esistenza di provvedimenti sanzionatori, in sede di esecuzione
di giudicato comportante la demolizione del manufatto, occorre attendere
l’esito del procedimento concernente la sanatoria, prima di procedere alla
demolizione del medesimo, tenuto conto della irreversibilità della sanzione.

Costituisce principio pacifico
che (si veda Ad. Plenaria C. Stato, n.23 del 1978) nella esecuzione del
giudicato in via amministrativa o giurisdizionale l’amministrazione deve
normalmente effettuare un apprezzamento delle esigenze generali da soddisfare
tenendo conto anche dei nuovi elementi di fatto e normativi che siano
sopravvenuti successivamente all’atto annullato.

La forza del giudicato può quindi
in casi eccezionali trovare attenuazioni e limiti nei confronti della pubblica
amministrazione, proprio attraverso il filtro del giudizio di ottemperanza, nel
quale è consentita una ponderata valutazione degli effetti della applicazione
coattiva della sentenza di merito, rispetto a determinate situazioni
eventualmente coinvolgenti un superiore e preponderante interesse pubblico.

Poiché la attuazione
della regola posta dal giudice avviene in una realtà in movimento, accanto al
problema del potere che residua alla amministrazione, sorge il problema collegato
al decorso del tempo e ai mutamenti dello stato di fatto e di diritto
successivi alla formazione del giudicato, le c.d. sopravvenienze.

Con riguardo alle sopravvenienze
di diritto, si supera il principio di dare effettiva attuazione al giudicato
per fare valere quello di rispettare la legge al momento della attuazione del
giudicato, che invece si fonda su una norma abrogata o elisa da una nuova
norma. Si tratta il più delle volte di problema di diritto intertemporale, cioè
di individuare la disciplina in base a specifiche norme speciali, come nella
specie.

L’interprete può quindi osservare
che certamente esistono argomenti interpretativi che fanno ritenere non
assoluto il principio della intangibilità del giudicato amministrativo.

Ancora di più, la
esegesi dell’intera disciplina e la espressa previsione portano a
concludere che la disciplina della fattispecie non esclude che la sanatoria
possa essere consentita anche nella ipotesi in cui si sia già formato il
giudicato e ci si trovi nella fase di esecuzione-demolizione di quel giudicato,
ma tale problematica non necessariamente coincide con il rispetto dei diritti
dei terzi.

In definitiva, da un lato i
diritti dei terzi costituiscono un ostacolo assoluto al titolo abilitativo in
sanatoria o meno; dall’altro lato, non necessariamente la esistenza
di ordine di demolizione, anche successivo al giudicato, costituisce una
preclusione assoluta.

Per conciliare
tali aspetti, deve ritenersi che tuttavia il giudicato non possa mai
essere superato quando la sentenza de qua costituisca proprio lo strumento di
tutela con il quale i terzi – i cui diritti sono fatti salvi – abbiano fatto
valere le loro posizioni e sotto tale profilo è da confermarsi la conclusione
finale, sia pure nei sensi su indicati, alla quale è pervenuta la impugnata
sentenza, con conseguente rigetto dell’appello principale.

4. Proprio la esistenza
di una norma speciale – il richiamato art. 12 bis – che si pone come
derogatoria della regola della generale intangibilità del giudicato, consente di
ritenere infondata la argomentazione proposta con l’appello incidentale,
secondo il quale la concessione in sanatoria di cui si discute – ove ritenuta
violativa di precedente sentenza – concreterebbe una fattispecie di nullità
testuale del provvedimento (art. 21 septies L.241/1990) per violazione o
elusione di giudicato.

5.La
richiesta formulata da parte appellata (appellante incidentale) di rimessione
alla Adunanza Plenaria, ai sensi dell’art. 45 r.d.1054/1924 non viene
condivisa, in quanto rimessione, rimessa alla discrezionalità della sezione,
sia pure su richiesta di parte o di ufficio, avviene quando il punto di diritto
sottoposto all’esame ha dato luogo a precedenti decisioni in sede
giurisdizionale tra loro difformi, mentre la soluzione adottata da questo
Collegio, come sopra esplicitata, consente di non ritenere sussistente tale
conflitto di posizioni.

6.In
relazione al problema di giurisdizione, il Collegio osserva che il terzo
pregiudicato dal permesso in sanatoria può ottenere tutela per violazione del
diritto alle distanze dinanzi al giudice civile, così come può (si tratta di
una ipotesi di c.d. doppia tutela) agire dinanzi al giudice amministrativo per
ottenere l’annullamento della concessione nella situazione in cui, come nella
specie, sia conclamata la violazione del diritto alle distanze legali.

Né sono degne di positiva
considerazione le censure attinenti al c.d. eccesso di giurisdizione da parte
del primo giudice, che avrebbe ordinato la prosecuzione e conclusione della
attività del commissario ad acta, in quanto la sentenza impugnata si
pronunciava sia sulla nomina del commissario ad acta che sul permesso di
costruire.

7.Va
rigettata la domanda di risarcimento dei danni proposta dagli appellanti
incidentali, non solo in quanto danni ulteriori non sono stati minimamente
provati, ma anche perché in caso di illecito consistente nella violazione delle
distanze legali, come nella specie, il ripristino della legalità violata
avviene primariamente a mezzo della riparazione in forma specifica, consistente
nella demolizione del manufatto (la riduzione in pristino ai sensi dell’art.
872 c.c.).

8.Per le
considerazioni sopra svolte, vanno rigettati sia l’appello principale che
l’appello incidentale, con conseguente conferma della sentenza impugnata nei
sensi su indicati.

Sussistono giusti motivi per
disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso
indicato in epigrafe, così provvede:

rigetta
l’appello, confermando la impugnata sentenza. Spese compensate.

Ordina che la presente decisione
sia eseguita dalla autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera
di consiglio del 5 dicembre

2006, con l’intervento dei
magistrati:

Paolo Salvatore, Presidente

Antonino Anastasi, Consigliere

Vito Poli, Consigliere

Bruno Mollica, Consigliere

Sergio De Felice, Consigliere,
estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Sergio De Felice Paolo Salvatore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 30
dicembre 2006.