Assicurazione ed Infortunistica

Wednesday 11 June 2008

Il Comune è responsabile per le lesione subite a causa della scarsa manutenzione dei marciapiedi.

Il Comune è responsabile per le lesione subite a causa della scarsa manutenzione dei
marciapiedi.

Cassazione – Sezione terza –
sentenza 23 aprile – 6 giugno 2008, n. 15042

Presidente Vittoria – Relatore
Lanzillo

Pm Salvi
-conforme

Svolgimento del processo

Con atto di citazione, notificato
il 28.1.1999, C.B. ha convenuto davanti al giudice di pace il Comune di Roma,
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti ad una caduta
occorsale il XXXXXXXX, verso le ore 20, mentre camminava lungo la via XXXXXXX.
A causa della scarsa illuminazione, non si era avveduta di una sconnessione fra
le lastre in travertino di copertura del marciapiede; vi aveva inciampato ed
era caduta a terra, riportando la lesione del V metatarso del piede sinistro.
Il danno è stato quantificato in Euro 2.582,28.

Il Comune ha resistito alla
domanda, contestando ogni responsabilità e chiedendo di chiamare in causa la
s.r.l. Ediltecnica, che gestiva in appalto la manutenzione della strada.
L’Ediltecnica è stata effettivamente citata ed è rimasta contumace.

Con sentenza n. 950 del 2001 il
giudice di pace ha respinto la domanda attrice ed ha compensato fra le parti le
spese di causa.

Proposto appello dalla B. , il Comune di
Roma si è costituito, proponendo appello incidentale condizionato nei confronti
della Ediltecnica. Quest’ultima ha resistito alla domanda. chiedendo
di essere estromessa dal giudizio ed, in subordine, di essere rimessa in
termini per poter produrre documenti e chiamare in garanzia il suo
assicuratore.

Con sentenza 17-19 maggio 2004 n.
15909 il Tribunale di Roma ha respinto l’appello principale, condannando
l’appellante al pagamento delle spese del grado in favore Comune di Roma.

Con atto notificato il 17.12.2004
la B. ha proposto
ricorso per cassazione avverso la sentenza, notificatale il 19.10.2004,
affidandone l’accoglimento a tre motivi.

Resistono con separati
controricorsi il Comune di Roma e la s.r.l. Ediltecnica, ognuno dei quali
propone ricorso incidentale condizionato.

Il Comune di Roma ha depositato
memoria.

Motivi della decisione

Va preliminarmente disposta la
riunione dei tre ricorsi (art. 335 cod. proc. civ.).

1.- La Corte di appello ha escluso
la responsabilità del Comune ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., con la
motivazione che la norma non è applicabile ai beni demaniali, qualora la loro
estensione territoriale sia tale da non consentire una vigilanza ed un
controllo idonei ad evitare l’insorgere di situazioni di pericolo; che poteva
configurarsi una responsabilità del Comune solo ai sensi dell’art. 2043 cod.
civ., ma che nella specie non ne ricorrevano i presupposti., in quanto la
sconnessione della copertura del marciapiede – trovandosi proprio davanti alla
casa della danneggiata – avrebbe dovuto essere ben nota alla stessa, sì che non
costituiva un’insidia.

2.- Con il primo motivo –
deducendo violazione dell’art. 2051 e illogica, contraddittoria e insufficiente
motivazione – la ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia escluso l’applicabilità
dell’art. 2051 cod. civ. in termini apodittici, senza
accertare se ricorressero le condizioni a cui la giurisprudenza subordina il
venir meno della responsabilità per custodia, in relazione ai beni demaniali:
senza accertare, in particolare, se il marciapiede in oggetto, per la sua
collocazione ed estensione, fosse effettivamente non suscettibile di continuo e
completo controllo ad opera dell’ente proprietario, sì da prevenire incidenti
quale quello verificatosi. Assume il ricorrente che si tratta di strada situata
in centro abitato, che il Comune ben poteva sorvegliare e mantenere in buone
condizioni: di ciò il Comune stesso era ben consapevole, avendo affidato ad
apposita impresa, cioè alla s.r.l. Ediltecnica, l’incarico della manutenzione.

3 . – Con il secondo motivo –
deducendo violazione dell’art. 2043 cod. civ., nonché
omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia – la ricorrente
censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che la situazione
oggettiva del marciapiede non configurava un’insidia, imprevedibile e
inevitabile dall’utente.

Assume che l’anomalo dislivello
del piano stradale manifesta un difetto di manutenzione che di per sé
costituisce colpa e che, a fronte di tali specifiche manifestazioni di incuria
non occorre la dimostrazione di ulteriori negligenze al fine di addebitare la
responsabilità all’ente tenuto alla manutenzione.

4 . – Con il terzo motivo la
ricorrente denuncia omessa o insufficiente motivazione sulle circostanze
relative ai fatti di causa, per avere la sentenza impugnata trascurato di
considerare le circostanze emerse dall’istruttoria che dimostrano la
responsabilità del Comune, quali quella – ammessa anche dal Tribunale, nella
sentenza di primo grado – che la zona era poco illuminata, che altre persone
camminavano davanti alla B.
, impedendole di vedere la strada, restando irrilevante il fatto
che l’anomalia della superficie stradale si trovasse in corrispondenza
dell’abitazione della danneggiata.

5.- I tre motivi – che possono
essere congiuntamente esaminati, perché connessi – sono fondati, nei termini
che seguono.

5.1.- Appare in termini, in primo
luogo, la censura della ricorrente circa l’assenza di motivazione sulle
obiettive condizioni del luogo ove si è verificato l’incidente.

Il giudice di appello ha
effettivamente escluso in modo aprioristico l’applicabilità dell’art. 2051 cod.
civ. ai beni demaniali, laddove la giurisprudenza ha
chiarito che occorre valutare caso per caso se – in relazione all’estensione
territoriale e alle modalità d’uso del bene – sia o meno possibile un continuo
ed efficace controllo, ad opera dell’ente pubblico, idoneo ad impedire
l’insorgere di cause di pericolo per gli utenti. (Cfr.,
Cass. civ. 27 dicembre 1995 n. 13114; Casso civ. Sez.
Un. 5 settembre 1997 n. 8588, con in-terpretazione avallata da Corte cost. 10
maggio 1999 n. 156; Casso civ., Sez. 3, 23 luglio 2003
n. 11446, in
un caso simile a quello di specie, di caduta di una passante, sulla strada centrale
di una città; Casso civ., Sez. 3. 5 agosto 2005 n.
16576; Casso civ., Sez. 3, 26 novembre 2007 n. 24617).

Si è specificato, altresì, che
l’onere di fornire la prova delle circostanze che escludono la responsabilità
ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. è a carico
dell’amministrazione interessata, gravando sul danneggiato solo l’onere di
dimostrare il nesso causale fra la situazione del bene ed il verificarsi del
danno (Cass. civ., Sez. 3, 1 ottobre 2004 n. 19653).

I suddetti principi esprimono,
nella sostanza, i peculiari criteri di imputazione della responsabilità per
danno da cose in custodia, che debbono essere adottati in relazione ai beni
demaniali.

Ed invero, il custode di beni
privati risponde og-gettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di
operare del bene, sia in virtù del tradizionale principio "cuius commoda
eius incommoda" (per cui chi utilizzi la cosa nel
proprio interesse è tenuto anche a sopportarne i rischi); sia anche in
considerazione del fatto che il privato ha il potere di escludere i terzi
dall’uso del bene, e così di circoscrivere i possibili rischi di danni
provenienti dai comportamenti altrui.

Per contro, il custode del bene
demaniale destinato all’uso pubblico è esposto a fattori di rischio molteplici,
imprevedibili e potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti più o
meno civili, corretti e avveduti degli innumerevoli utilizzatori, che egli non
può escludere dall’uso del bene e di cui solo entro certi limiti può
sorvegliare le azioni.

La responsabilità oggettiva di
cui all’art. 2051 cod. civ. – pur in linea di principio innegabile – presenta
pertanto un problema di delimitazione dei rischi di cui far carico all’ente
gestore e "custode", la cui soluzione va ricercata in principi non
sempre coincidenti con quelli che valgono per i privati.

Le peculiarità vanno individuate
non solo e non tanto nell’estensione territoriale del bene e nelle concrete
possibilità di vigilanza su si esso e sul
comportamento degli utenti, di cui alle citate massime giurisprudenziali, quanto
piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il
danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da
costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode
(quali, in materia di strade, l’usura o il dissesto del fondo stradale, la
presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.) , o che
si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi,
non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente
attività di manutenzione (perdita d’olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti
offensivi).

Nel primo caso è agevole
individuare la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo
stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza.

Nel secondo caso l’emergere
dell’agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia
trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l’ente gestore acquisisca
conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo.

I principi giurisprudenziali
enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l’appunto, la necessità di
addossare al custode solo i rischi di cui egli possa
essere chiamato a rispondere – tenuto conto della natura del bene e della causa
del danno – sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione
razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente
gestione.

Sotto il profilo sistematico la
suddetta selezione dei. rischi va compiuta – più che
delimitando in astratto l’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ. in relazione al carattere demaniale del bene – tramite una
più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito.

Con riguardo ai beni demaniali,
cioè, si presenterà presumibilmente più spesso l’occasione di qualificare come
fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia
esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente
esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode.

L’impostazione risulta in linea,
fra l’altro, con il principio giurisprudenziale sopra richiamato, per cui l’onere di fornire la prova delle circostanze idonee
ad esimere dalla responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ. grava sul l’ente pubblico (Cass. civ., Sez. 3, 1 ottobre
2004 n. 19653). Tale infatti è il principio in vigore
con riguardo alla prova del caso fortuito.

Nel caso di specie, la causa
dell’incidente occorso alla B. è indubbiamente ravvisabile in un
difetto strutturale della strada di proprietà del Comune di Roma – consistente
nel disassamento del fondo stradale difetto integrante un vizio costruttivo,
indipendente dalle altrui modalità di
uso, di cui l’ente territoriale non poteva ignorare l’esistenza e che avrebbe
dovuto eliminare.

In virtù dei principi enunciati,
pertanto, la Corte
di appello avrebbe dovuto applicare l’art. 2051 cod. civ.,
essendo incontestato in fatto che la
B. sia caduta
proprio per avere inciampato contro il dislivello del piano stradale.

Né il giudice di appello ha
dedotto – a fondamento della sentenza di assoluzione – la circostanza che il
difetto fosse impercettibile, o comunque lieve, o
comunque tale da non giustificare il prodursi dell’evento se non in presenza di
una colposa disattenzione della stessa danneggiata.

5.2.- Ogni altra censura della
ricorrente è da ritenere assorbita.

6.- Con l’unico motivo del
ricorso incidentale condizionato il Comune di Roma ripropone in questa sede la
sua domanda di manleva nei confronti della s.r.l. Ediltecnica.

La censura è inammissibile,
trattandosi di questione non esaminata e non decisa in appello, perché ritenuta assorbita a
seguito del rigetto delle domande risarcitorie della B. .

Non vi è quindi pronuncia del
giudice di appello, di cui questa Corte possa essere
chiamata a valutare la legittimità.

7.- Per le stesse ragioni va
dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato della Ediltecnica,
che pure ripropone una questione (nullità dell’atto di chiamata in causa in
primo grado della stessa Ediltecnical, su cui il Tribunale ha ritenuto
superfluo pronunciare, essendo state respinte le domande proposte dalla B. contro il Comune.

Le parti interessate potranno far
valere davanti al giudice di rinvio tutte le domande ed eccezioni a suo tempo
proposte in appello.

8.- In accoglimento del ricorso
principale, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa
al Tribunale di Roma, in diversa composizione, affinché decida la controversia
uniformandosi ai seguenti principi di diritto:

"La responsabilità per i
danni provocati da cose in custodia, di cui all’art. 2051 cod. civ., trova applicazione anche in relazione ai beni demaniali.

Essendo tuttavia detti beni
particolarmente esposti a fattori di rischio non prevedibili e non
controllabili dal custode, perché determinati dai comportamenti del pubblico
indiscriminato degli utenti – che il custode non può escludere dall’uso del
bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni – il caso
fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va
individuato in base a criteri più ampi
ed elastici di quelli che valgono per i beni privati.

Esso va individuato, in
particolare, nei casi in cui la causa elle ha provocato il
danno non sia strutturale e intrinseca al modo di essere del bene, ma
sia derivata da comportamenti estemporanei di terzi, non immediatamente
conoscibili o eliminabili dal custode, neppure con la più diligente attività di manutenzione.

Il difetto costruttivo del piano
stradale, consistente in un rilevante dislivello fra le lastre di copertura, è
da ritenere causa strutturale, quindi fonte di responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. , ove abbia in concreto creato inciampo e provocato la
caduta di un passante".

"Anche nei casi in oggetto,
la prova delle circostanze idonee ad esimere da responsabilità, quali caso
fortuito, deve essere fornita dal custode del bene demaniale, ai sensi
dell’art. 2051 cod. civ.".

P.Q.M.

La Corte di cassazione, riuniti
i ricorsi, accoglie il principale dichiara inammissibili i ricorsi incidentali
condizionati. Cassa e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che
deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.