Civile

Wednesday 14 May 2003

Il cliente ha diritto di avere dalla banca tutti i dati che lo riguardano. Garante per la privacy. Newsletter 12.5.2003

Il cliente ha diritto di avere dalla banca tutti i dati che lo riguardano.

Garante per la privacy. Newsletter 12.5.2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il ricorrente, titolare di una carta di credito emessa da &&&&&&&&&.., deduce di non aver ricevuto riscontro da parte di questultima ad unistanza formulata ai sensi dellart. 13 della legge n. 675/1996.

Rappresentando un indebito utilizzo da parte di terzi della carta smarrita, linteressato aveva chiesto di accedere ai dati che lo riguardano, di conoscere la loro origine, la logica e le modalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato. Aveva altresì manifestato la volontà di opporsi al trattamento dei dati a fini di informazione commerciale e promozionale.

Nel ricorso ai sensi dellart. 29 della legge n. 675/1996 linteressato ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto di porre a carico della società resistente le spese del procedimento.

A seguito dellinvito ad aderire formulato da questa Autorità in data 4 luglio 2002 ai sensi dellart. 20 del d.P.R. n. 501/1998, &&&&&&&&&&., con nota fax del 10 luglio 2002, ha fornito alcune indicazioni in ordine alla logica ed alle finalità del trattamento ed ha indicato gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento designati. Nella medesima nota la resistente ha altresì precisato di detenere nei propri archivi dati forniti dal medesimo ricorrente al momento della richiesta delle carte di credito, nonché “quelli relativi alle carte (&) rilasciate ed alle operazioni di spesa effettuate con le stesse”. Ha però fornito solo un quadro riepilogativo di alcuni dati personali.

Nellaudizione del 18 luglio 2002 il ricorrente ha ribadito le proprie posizioni con particolare riguardo allopposizione al trattamento dei dati che lo riguardano a fini promozionali e ha depositato una memoria nella quale ha lamentato che la resistente avrebbe “comunicato solo parzialmente i dati personali (&) in suo possesso” ed inviato materiale pubblicitario anche dopo lopposizione manifestata.

A seguito di una richiesta di informazioni formulata da questa Autorità in data 19 luglio 2002, ai sensi dellart. 29, comma 4, della legge n. 675/1996, nei confronti di&&&&&&.., questultima ha fornito un ulteriore riscontro:

– provvedendo a specificare le modalità di eventuale registrazione negli archivi informatici dei numeri di telefono e dei dati relativi a titolo di studio e professione;

– confermando di aver interrotto linvio di ogni tipo di materiale pubblicitario;

– precisando che le “operazioni di spesa effettuate dai titolari vengono rendicontate direttamente al titolare stesso, tramite invio mensile di un analitico estratto conto&”.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali del cliente di una società che ha curato lemissione di una carta di credito.

La società ha fornito sufficiente riscontro, sia pure tardivo, ad alcune richieste dellinteressato volte a conoscere la logica e le finalità del trattamento e gli estremi identificativi dei responsabili designati. Ha fornito inoltre positivo riscontro alla richiesta volta ad ottenere la cessazione di ogni trattamento dei dati effettuati per fini promozionali o di invio di materiale pubblicitario.

In relazione a tali richieste e ai dati personali già comunicati allinteressato deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso.

Per quanto concerne invece la più ampia richiesta di accesso ad altri dati personali dellinteressato, il ricorso deve essere accolto.

Il titolare del trattamento ha infatti fornito idoneo riscontro solo per quanto riguarda i dati personali registrati negli archivi informatici della società e specificamente indicati nella menzionata nota del 10 luglio 2002 e in quella integrativa del 23 luglio 2002 (in riferimento a numeri di telefono, titolo di studio e professione).

Per quanto riguarda invece altri dati e, specificamente, quelli collegati alle rendicontazioni periodiche, &&&&&&&&&… si è limitata a rinviare alle comunicazioni mensili già inoltrate allinteressato.

Tale tipo di riscontro non è sufficiente.

Il titolare, in presenza di unistanza di accesso a tutti i dati personali di un interessato, deve fornire un completo riscontro al riguardo, a prescindere dalla circostanza che tali dati, in tutto o in parte, siano stati eventualmente già comunicati al ricorrente in adempimento di obblighi contrattuali o in applicazione dellart. 119 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lg. n. 385/1993), che riconosce al cliente altri diritti in tema di comunicazione e documentazione di operazioni.

&&&&&&&&.. dovrà integrare i recenti riscontri inviati fornendo al ricorrente i restanti dati personali allo stesso riferiti e non descritti nelle note del 10 e del 23 luglio 2002, con particolare riferimento a quelli contenuti nei resoconti contabili disponibili negli archivi cartacei ed automatizzati. Ciò entro il termine del 28 febbraio 2003.

Qualora lestrazione di tali dati, per la quantità e la qualità delle informazioni richieste, risulti particolarmente difficoltosa, il titolare potrà (come evidenziato più volte da questa Autorità, vedi, ad es., Bollettino 2001, n. 22, p. 27) corrispondere alla richiesta dellinteressato anche attraverso la messa a disposizione, entro la medesima data, di copia dei documenti contenenti i dati medesimi.

Per quanto concerne infine le spese va posto a carico del titolare del trattamento lammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante, posto per metà a carico della resistente previa parziale compensazione per giusti motivi legati alla specificità del caso e al parziale adempimento sia pure tardivo.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dellart. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso in relazione alle richieste dellinteressato volte a conoscere la logica e le finalità del trattamento, gli estremi identificativi dei responsabili designati e i dati personali descritti nelle note del 10 e del 23 luglio 2002 richiamate in motivazione, nonché ad opporsi al trattamento dei dati a fini commerciali e promozionali;

b) accoglie il ricorso per quanto concerne la richiesta dellinteressato di accedere agli altri dati personali riferiti al ricorrente e ordina a &&&&&&&&&&&&&&&&. di consentire laccesso ai dati medesimi nei termini di cui in motivazione, entro il 28 febbraio 2003, dando conferma delladempimento a questa Autorità entro la stessa data;

c) determina, ai sensi dellart. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, lammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posti per metà, previa parziale compensazione delle spese, a carico di &&&&&&&&&&&. che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.