Civile
Il cittadino ha diritto a richiedere alla banca la rettifica di dati ed informazioni personali erronei segnalati a terzi. Garante per la protezione dei dati personali – Newsletter 3-9 febbraio 2003
Il cittadino ha diritto a richiedere alla banca la rettifica di dati ed informazioni personali erronei segnalati a terzi.
Garante per la protezione dei dati personali
Newsletter 3-9 febbraio 2003
PRIVACY IN BANCA. BLOCCO DELLA CARTA DI CREDITO SULLA BASE DI INFORMAZIONI ERRATE. IL GARANTE IMPONE ALLISTITUTO DI CORREGGERLE.
La banca gli blocca la carta di credito, ma lui ritiene che alla base della decisione ci siano informazioni inesatte. E il Garante gli dà ragione, imponendo allistituto di credito di rettificare i dati e di pagare al ricorrente le spese del ricorso.
E successo ad un cliente di un istituto di credito che, vedendosi bloccare luso della carta di credito, aveva chiesto invano di accedere ai dati personali che lo riguardavano detenuti dalla banca e soprattutto di provvedere a correggerne alcuni. Non avendo avuto riscontro, aveva presentato ricorso al Garante.
In particolare, linteressato chiedeva che le informazioni contenute nella segnalazione di blocco trasmessa dalla banca ad una società venissero rettificate perché basate su motivazioni (morosità e rifiuto di riconsegnare la carta) da lui ritenute non corrispondenti al vero. La rettifica doveva, inoltre, essere portata a conoscenza dei terzi ai quali la banca aveva comunicato dati riguardo alla pretesa situazione di morosità e inaffidabilità dellinteressato. Il ricorrente aveva infine chiesto che le spese del procedimento fossero poste a carico della banca in caso fosse stato accolto il ricorso.
La vicenda relativa a dati risultati erronei si inserisce in una serie di complessi contenziosi civili che prosegue tra le parti su questioni non toccate dalla decisione del Garante.
Dopo linvito del Garante ad aderire alle istanze del cliente, la banca aveva trasmesso a questultimo la documentazione richiesta, ma aveva affermato di non poter rettificare i dati riferiti al blocco della carta di credito in quanto tali annotazioni presupponevano una diversa valutazione di situazioni di fatto che erano oggetto di contenzioso presso lautorità giudiziaria. Sosteneva anche che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile proprio con riguardo ai procedimenti giudiziari pendenti.
Nel corso del procedimento, linteressato ribadiva, invece, che la segnalazione di blocco alla società conteneva indicazioni non corrispondenti al vero che giustificavano la sua richiesta di rettifica riguardo alla asserita situazione di insolvenza e al rifiuto di consegnare la carta di credito.
Nel decidere sul ricorso il Garante ha anzitutto respinto leccezione di inammissibilità proposta dalla banca in quanto i procedimenti pendenti presso il giudice ordinario riguardano una domanda su profili diversi (in particolare una controversia per risarcimento danni) e non vertono, dunque, sullo stesso oggetto del ricorso avviato innanzi allAutorità.
Ha poi accolto la richiesta del ricorrente di ottenere la rettifica dei dati personali contenuti nella segnalazione di blocco della carta di credito inviata ad una società.
Per quanto riguarda il supposto rifiuto di consegnare la carta di credito, infatti, dagli atti è emerso che essa era stata restituita alla banca non appena la stessa ne aveva chiesto la consegna. La banca dovrà pertanto immediatamente correggere linformazione e portarla a conoscenza di tutti gli altri soggetti eventualmente già destinatari della comunicazione.
Analogamente, anche il riferimento alla asserita situazione di insolvenza dellinteressato è risultato inesatto non dando piena contezza della situazione in cui il ricorrente si trova. Infatti – ha sottolineato il Garante – lespressione utilizzata nella segnalazione della banca, nella sua genericità, proiettava unimmagine errata dellinteressato, alterando il suo profilo personale nei confronti di terzi.
La banca (che nel procedimento ha positivamente soddisfatto le richieste di conoscere i dati, la loro origine, le modalità e le finalità del trattamento) dovrà pertanto provvedere a correggere anche i dati relativi alla motivazione della revoca. LAutorità ha infine determinato nella misura forfettaria di 250 euro lammontare delle spese del riscorso che listituto dovrà versare direttamente al ricorrente.