Lavoro e Previdenza

Wednesday 17 March 2004

Il calcolo delle pensioni per i lavoratori parasubordinati. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Circolare numero 45 del 10 marzo 2004

Il calcolo delle pensioni per i lavoratori parasubordinati.

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Circolare numero 45 del 10 marzo 2004

Articolo 45 della legge 24 novembre 2003, n.326. Aliquota di computo per l’anno 2004 per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335.

Direzione Centrale delle Prestazioni

  Ai

  Dirigenti centrali e periferici

  Ai

  Direttori delle Agenzie

  Ai

  Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

Roma, 10 Marzo 2004

  Al

  Coordinatore generale Medico legale e  Dirigenti Medici

   Circolare n.  45

  e, per conoscenza,

  Al

  Presidente

  Al

  Vice Commissario Straordinario

  Al

  Presidente e ai Membri del Consiglio  di Indirizzo e Vigilanza

  Al

  Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

  Al

  Magistrato della Corte dei Conti delegato  all’esercizio del controllo

  Ai

  Presidenti dei Comitati amministratori  di fondi, gestioni e casse

  Al

  Presidente della Commissione centrale  per l’accertamento e la riscossione  dei contributi agricoli unificati

  Ai

  Presidenti dei Comitati regionali

  Allegati 1

  Ai

  Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO:

  Articolo 45 della legge 24 novembre 2003, n.326. Aliquota di computo per l’anno 2004 per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335. 

SOMMARIO:

  Misura dell’aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche da applicarsi nei confronti degli iscritti alla Gestione separata. Anno 2004

Premessa

L’articolo 45 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n.326, dispone che con effetto dal 1º gennaio 2004 l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, è stabilita in misura identica a quella prevista per la Gestione pensionistica dei commercianti. Per gli anni successivi, ad essa si applicano gli incrementi previsti dall’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al raggiungimento dell’aliquota di 19 punti percentuali.

Con circolare n.27 del 10 febbraio 2004 sono stati forniti i relativi criteri applicativi per quanto riguarda la misura della contribuzione dovuta alla Gestione separata.

In particolare, con la citata circolare è stato precisato che, per effetto dell’articolo 45 della legge in esame, per gli iscritti alla Gestione separata privi di altra tutela previdenziale dal 1° gennaio 2004 l’aliquota del contributo per l’assicurazione IVS è pari al 17,30 per cento; la predetta aliquota deve essere aumentata di un punto percentuale, ed è pertanto pari al 18,30 per cento, per la quota di reddito eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (nell’anno 2004 pari ad euro 37.883,00).

Con la presente circolare vengono fornite istruzioni in ordine alla misura, nell’anno 2004, dell’aliquota di computo da applicare alla base imponibile al fine della determinazione del montante contributivo individuale per il calcolo delle pensioni.

Aliquota di computo

Per quanto riguarda l’aliquota di computo da applicare nei confronti degli iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, per la determinazione delle prestazioni pensionistiche, si ricorda preliminarmente che:

·        l’articolo 1 del decreto interministeriale del 2 maggio 1996, n.282, ha disposto che per gli iscritti alla gestione pensionistica in esame l’aliquota di computo di cui all’articolo 1, comma 8, della predetta legge n.335 del 1995 è stabilita nella misura del 10 per cento;

·        l’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.449, nel disporre per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, con effetto dal 1° gennaio 1998, l’elevazione graduale del contributo dovuto alla gestione separata ha stabilito che la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è maggiorata rispetto a quella di finanziamento di un punto percentuale;

·        l’articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha stabilito che tale maggiorazione sia di due punti percentuali rispetto all’aliquota contributiva, nei limiti di una complessiva aliquota di 20 punti percentuali;

·        l’articolo 44, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n.289, ha previsto che per gli iscritti alla gestione che percepiscono redditi da pensione previdenziale diretta, l’aliquota di finanziamento e l’aliquota di computo della pensione sono incrementate di 2,5 punti dal 1° gennaio 2003, e di ulteriori 2,5 punti dal 1° gennaio 2004.

Come accennato in premessa, in applicazione dell’articolo 75 della legge n.326 del 2003 l’aliquota contributiva per l’assicurazione IVS per gli iscritti alla Gestione separata privi di altra tutela previdenziale dal 1° gennaio 2004 è pari al 17,30 per cento fino alla quota di reddito pari al limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, ed al 18,30 per cento sulla quota di reddito superiore a tale limite.

Conseguentemente, per effetto di tale disposizione e dell’articolo 51 della legge della legge n.488 del 1999, nell’anno 2004 per i predetti soggetti l’aliquota di computo per le prestazioni pensionistiche è pari al:

Ø      19,30 per cento in relazione alle quote di reddito ricomprese nel limite della prima fascia di retribuzione pensionabile;

Ø      20 per cento in relazione alle quote di reddito eccedenti tale limite (aliquota percentuale massima prevista dall’articolo 51, comma 1, della legge n.488 del 1999).

Per  gli altri soggetti iscritti alla Gestione separata continua ad applicarsi la preesistente disciplina.

Nell’anno 2004, per gli iscritti titolari di pensione diretta l’aliquota di computo sarà pertanto pari al 15 per cento (articolo 44, comma 6 della legge n.289 del 2002), mentre per gli iscritti titolari di altra prestazione pensionistica o iscritti anche ad altra gestione sarà pari al 10 per cento (articolo 1 del decreto interministeriale del 2 maggio 1996, n.282).

Nella tabella allegata sono riportate le aliquote di computo da usare negli anni dal 1996 al 2004 per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche nei confronti dei soggetti iscritti alla Gestione separata.

                                                                                                       IL DIRETTORE GENERALE